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TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

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Academic year: 2022

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TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

UFFICIO AFFARI GENERALI CONTENZIOSI

Al Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del giudice designato, propone il seguente:

RICORSO EX ART.702 BIS C.P.C.

Per la VARIEL SPV S.R.L. (quale cessionaria dei crediti vantati originariamente dalla Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani Scarl quest’ultima cessionaria delle attività e passività della B.C.C. di Altavilla Silentina e Calabritto in L.C.A. – giusta atto per Notar Mazzarella del 22/03/2013 rep.46034-racc.23710) società costituita ai sensi della Legge sulla cartolarizzazione, con sede legale in Milano alla Via Vittorio Betteloni n.2 capitale sociale interamente versato

€.10.000,00# i.v. (euro-diecimila/00) iscritta al Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi n.09698600963 (REA MI-2107716), con il medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita Iva, e per essa quale mandataria (giusta procura speciale in autentica del Giovannella Condò di Milano del 18-19/09/2018 rep.25134-racc.10419) - la GBV GESTIONI SRL – con sede legale in Napoli alla Via Toledo n.106 C.F.

e P.Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli al n.08639551210 (REA NA-973586) capitale sociale di

€.100.000,00# i.v., in persona dell’A.U. e legale rappresentante p.t. dott.Francesco Franzese (nato a San Giuseppe Vesuviano il 29/04/1969 C.F.:FRNFNC69D29H913G) elettivamente domiciliata in Salerno alla Via C. Calenda n.10 presso lo studio professionale degli avv.ti Marco Torelli (C.F.:TRLMRC75L22F912S) e Maria Rosaria Torelli (C.F.:TRLMRS69E51H703M) del Foro di Salerno sia congiuntamente che disgiuntamente, in forza di procura speciale notarile per Notar Massimo Ciccarelli del 24/09/2018 (rep.12829) (comunicazioni e notificazioni potranno essere effettuate, ai sensi di legge al fax n.089/9849219 oppure Posta certificata: avvmarcotorelli@pec.ordineforense.salerno.it);

RICORRENTE - ATTORE CONTRO

BELVEDERE SPV Srl costituita ai sensi della legge 30 aprile

STUDIOLEGALEASSOCIATOTORELLIVIAC.CALENDA N.10- 841226SALERNO TEL.FAX 089.9849219- EMAIL: AVVOCATI@STUDIOTORELLI.COM

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1999, n. 130, con sede a Milano in via V.Betteloni n.2, capitale sociale di euro 10.000,00# interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi, con numero di iscrizione (corrispondente al codice fiscale e alla partita I.V.A.) 10522330967, e con e domicilio digitale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e ss., d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, all’indirizzo p.e.c. rubricato: belvedere_spv@legalmail.it;

RESISTENTE - CONVENUTO OGGETTO DEL GIUDIZIO

Inadempimento contrattuale ed azione generale di indebito arricchimento;

VALORE DELLA CONTROVERSIA

Ai sensi ed effetti della normativa in materia di contributo unificato e spese atti giudiziari di cui agli artt. 9 e 13, decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n.

115, e successive modifiche, si dichiara che il valore della presente controversia rientra nello scaglione, previsto dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n.55, scaglione tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 e pertanto viene versato un contributo unificato di €.759,00 ed €.27,00 per diritti;

PETITUM IMMEDIATO

1) Accertare la validità e l’efficacia dell’obbligazione stipulata con l’accordo del 22/27 ottobre 2009 e per l’effetto l’inadempimento e l’indebito arricchimento da parte della Belvedere Spv Srl;

2) Condannare la Belvedere Spv Srl al pagamento della somma di

€.173.575,00# oltre interessi previsti per le transazioni commerciali ex art.1284, co.2 cod. civ.;

EDITIO ACTIONIS

I fatti di causa trovano origine nel finanziamento in pool concesso dalla Banca Agrileasing S.p.a. unitamente alla Banca di Credito Cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto - Società Cooperativa nei confronti della Aminea Otto S.r.l., con sede in Albanella (SA) alla via Provinciale Snc, iscritta al Registro delle Imprese di Salerno, con

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numero di iscrizione (corrispondente al codice fiscale e alla partita I.V.A.) 04530620659, per la somma di

€.3.420.000,00#. Il finanziamento in “pool” concesso dai richiamati originari istituti di credito veniva erogato tramite la stipula di tre distinti contratti tra le parti ed precisamente:

(1) Contratto di Mutuo Fondiario, a rogito del Notaio, dott.

Raimondo Malinconico, stipulato il 23 aprile 2008, con il quale la Agrileasing - Banca Per Il Leasing Delle Banche Di Credito Cooperativo - Casse Rurali E Artigiane - S.P.A., erogava la somma di € 3.200.000,00, in favore della Aminea Otto S.r.l., la quale concedeva, sui propri immobili siti in Albanella, alla Località Mattinella Via Provinciale, ipoteca volontaria iscritta, presso l’Agenzia delle Entrate di Salerno, Servizio di Pubblicità Immobiliare, il 29 aprile 2008 al n.3008 R.P. e al n.17300 R.G.;

(2) Contratto di Mutuo Fondiario, a rogito del Notaio, dott.

Luigi Capobianco, stipulato il 27 ottobre 2009, con il quale la Banca Di Credito Cooperativo Di Altavilla Silentina E Calabritto Societa' Cooperativa, erogava la somma di € 700.000,00, in favore della Aminea Otto S.r.l., la quale concedeva, sui medesimi immobili concessi in garanzia alla Agrileasing, ipoteca volontaria iscritta, presso l’Agenzia delle Entrate di Salerno, Servizio di Pubblicità Immobiliare, il 2 novembre 2009 al n. 5900 R.P. e al n. 49521 R.G.;

(3) Contratto del 22/27 ottobre 2009, stipulato con lo scambio di proposta ed accettazione, pervenuti tramite lettera raccomandata, con il quale la società Banca Agrileasing S.p.a. acconsentiva, comunque e irrevocabilmente, che la Banca di Credito Cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto - Società Cooperativa, concorresse per il soddisfacimento del proprio credito, dovuto in forza del mutuo di € 700.000,00 del 27 ottobre 2009, in pari grado, ed in misura proporzionale ai rispettivi crediti, a quello della Banca Agrileasing S.p.a. dovuto in

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forza del mutuo per € 3.200.000,00 del 23 aprile 2008 garantito dall’ipoteca del 29 aprile 2008, nn. 3008/17300.

In virtù di tale accordo la Banca di Credito Cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto - Società Cooperativa versava in favore Banca Agrileasing S.p.a. la somma di € 480.000,00 e pertanto le due linee aggregate avevano un’esposizione di €.3.420.000,00 di cui € 700.000,00 in favore della Banca di Credito Cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto - Società Cooperativa, pari al 20%

dell’esposizione garantita, ed € 2.720.000,00 in favore della Banca Agrileasing S.p.a., pari all’80% del credito garantito.

La soc. Aminea Otto Srl, successivamente, non riuscendo ad ottemperare alle proprie obbligazioni, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno, su ricorso ex art. 6, legge fallimentare presentato presso l’adito Tribunale con sentenza depositata in cancelleria il 27 aprile 2012, alla procedura concorsuale veniva assegnato il numero 21/2012 R.F. – Tribunale di Salerno curatore dott.Alberto Napoli.

I crediti nei confronti della società fallita venivano cristallizzati nel progetto di stato passivo dichiarato esecutivo in data 6 dicembre 2012 ed in particolare veniva riconosciuto il credito della Banca Agrileasing S.p.a., presentato con domanda di insinuazione allo stato passivo iscritta con n.54, per €.2.792.844,08 in privilegio ipotecario in forza dell’ipoteca iscritta il 29 aprile 2008 al n.3008 R.P. e al n.17300 R.G..

Successivamente, nelle more del prosieguo della procedura concorsuale, in virtù di varie operazioni di cessione dei crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e 4 della Legge 30 aprile 1999 n.130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’art.58 del D.Lgs.1 settembre 1993 n.385, la posizione della Aminea Otto S.r.l. nei confronti della Banca Agrileasing S.p.a. veniva ceduta prima alla Sirius Spv S.r.l. e successivamente alla Belvedere Spv S.r.l., come accertato dal curatore fallimentare con

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l’accoglimento della domanda di insinuazione al passivo, in sostituzione, rubricata al n.65 del 13 dicembre 2016.

Allo stesso modo l’odierna ricorrente, VARIEL Spv Srl, si è resa cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari della Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani Scarl (quest’ultima a sua volta cessionaria delle attività e passività della B.C.C. di Altavilla Silentina e Calabritto in L.C.A. giusta atto per Notar Lucio Mazzarella del 22/03/2013-rep.46034-racc.23710 reg.to in Eboli al n.1T/2161 –cessione pubblicata sulla G.U. n. 60 del 23/5/2013) mediante un contratto di cessione, concluso in data 05.12.2016, con data di trasferimento crediti 15.12.2016, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art.58 del Testo Unico Bancario.

Dell’avvenuta cessione è stata data notizia dalla suddetta cessionaria Variel Spv S.r.l. mediante avviso pubblicato, ai sensi dell’art.58 D.Lgs. n.385/93, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.152 del 27/12/2016 Foglio Inserzioni, da pag.3 a pagina 4, dalla quale si legge che è oggetto di cessione un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, accessori, spese e quant’altro spettante) identificabili in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, costituito da tutti i crediti pecuniari di titolarità della società cedente BCCCC che alla data del 31 luglio 2016 (la “Data di Valutazione”) avevano le seguenti caratteristiche:(a) i crediti sono stati originariamente erogati dal Cedente o da banche che sono state poi fuse per incorporazione nel Cedente; (b) i contratti da cui originano i crediti e i crediti medesimi sono regolati dalla legge italiana; (c) i contratti da cui originano i crediti, nonché i crediti medesimi sono denominati in euro (o originariamente in lire); (d) i crediti sono stati classificati in “sofferenza” in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’ Italia, anteriormente al 31 dicembre 2015; (e) qualora i crediti siano assistiti da

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ipoteche, i relativi beni immobili oggetto di garanzia sono situati in Italia; (f) tutti i relativi debitori ceduti ai sensi dei contratti bancari sono stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine; (g) i relativi debitori ceduti sono stati destinatari di apposita comunicazione inviata dalla Cedente e datata 30/11/2016, recante il numero di protocollo 2471/2016, inviata tramite raccomandata (unica per le ipotesi in cui più crediti siano riferibili ad un medesimo debitore ceduto (NDG) all’indirizzo dei debitori ceduti risultante dalle relative anagrafiche, con la quale sono stati interrotti eventuali termini di prescrizione in relazione alla riscossione dei crediti.

In particolare, i crediti comprendono tutti i crediti (per capitale residuo, nonché per interessi ed altri accessori, ovvero (a) gli interessi corrispettivi e di mora ed altri accessori maturati e non pagati alla Data di Valutazione e maturandi a partire dalla data di valutazione medesima; (b) ogni ulteriore ragione di credito nei confronti dei relativi obbligati vantata da BCCCC in relazione o in connessione ai relativi contratti di credito e ad ogni altro contratto ed atto ad essi collegato da cui i Crediti derivano (ivi incluso il diritto al recupero delle spese legali sostenute per la loro riscossione ed ogni altro costo o spesa comunque addebitabile ai Debitori Ceduti e da essi dovuto in base ai Contratti di Credito) nonché (c) ogni azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti medesimi ed al loro esercizio in conformità alle previsioni dei relativi contratti di credito, di ogni altro contratto od atto ad essi collegato e di ogni legge applicabile inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale.

Per effetto della suddetta cessione e con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale la Variel Spv Srl è succeduta a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, nessuno escluso, già di titolarità della Banca cedente, tra i crediti ceduti è compreso quello vantato

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nei confronti della società Aminea Otto Srl (NDG n.837216).

La Variel Spv S.r.l., quale cessionaria della Banca di Credito Cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto - Società Cooperativa, è stata ammessa al passivo, ex art.115 legge fallimentare, con domanda rubricata al n.66 del 5 dicembre 2016.

La procedura concorsuale, nello svolgimento della propria attività liquidatoria del patrimonio della società fallita, ha provveduto a porre in vendita, tramite invito a presentare offerte irrevocabili per l’acquisto di unità immobiliari il compendio immobiliare della società fallita (Piena proprietà del complesso immobiliare industriale ex Caseificio sito in Albanella (Sa), frazione Matinella alla via Provinciale, identificato più precisamente N.C.T. fol.7, part.777, classificata come Zona Territoriale Omogenea “D”, N.C.E.U., Fol.7, mappale 777, sub 2, piano T-l (piano terra, piano ammezzato e primo piano), cat. D7, rendita € 6.512,00 Fol.

7, mappale 777, sub 4, piano T-Sl (piano interrato e corpo 2), cat. D8, rendita€ 3.540,00 Fol. 7, mappale 777, sub 5, piano T (corpo 3), cat. DI, rendita € 516,46 nonché Piena proprietà di tre appezzamenti di terreno siti in Albanella (Sa), frazione Matinella alla via Provinciale NCT Fol. 7, mappale 776 (ex 728), a.30 ca.00 cl 3, RD 6,97 - RA 18,59;

Fol. 7, mappale 778 (ex 738), a.35 ca.54 cl 3, RD 8,26 - RA 22,03; Fol. 7, mappale 736, a. 1 ca.82 cl 3, RD 0,42 - RA 1,13.) i quali garantivano il credito delle parti in causa.

Il compendio immobiliare veniva definitivamente aggiudicato, in data 26 febbraio 2020, dalla Monticelli Immobiliare S.r.l.

al prezzo di € 947.750,00, la quale con istanza del 19 marzo 2020, previo consenso della Belvedere Spv S.r.l., chiedeva al Giudice Delegato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107, comma 2, legge fallimentare e 585, comma 2, c.p.c., l’autorizzazione ad assumersi il debito, limitatamente al valore di aggiudicazione, garantito dall’ipoteca di primo iscritta il 29 aprile 2008 al n.3008 R.P. e al n. 17300 R.G. per la residua somma di €

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1.845.094,08, in favore (formalmente) della Banca Agrileasing S.p.a., alla quale è succeduta la Belvedere Spv S.r.l., limitando per l’effetto il versamento della differenza prezzo alle soli crediti in prededuzione assoluta ex art.2770 e 2777 c.c..

Il Giudice Delegato, visto il consenso della Belvedere Spv S.r.l., con decreto del 13 aprile 2020, autorizzava la società aggiudicataria all’assunzione del debito e per l’effetto limitava il versamento del prezzo di aggiudicazione (pari ad €.947.750,00) alla somma di

€.202.782,81 di cui €.79.875,00 versati per cauzione ed € 122.907,81 quale differenza prezzo ad integrazione della somma assunta quale debito ipotecario pari ad € 867.875,00.

In virtù di tale meccanismo sono state attribuite alla Belvedere Spv S.r.l. anche la somma di € 173.575,00 dovuta in favore della Variel Spv S.r.l. in forza dell’accordo stipulato il 22/27 ottobre 2009.

La Variel Spv S.r.l., in ossequio al principio di buona fede contrattuale, in data 08/03/2021 tramite posta elettronica certificata trasmessa dal sottoscritto procuratore, informava la Belvedere Spv S.r.l., che a seguito della comunicazione, avvenuta in data 19 gennaio 2021, della bozza del progetto di distribuzione, prendeva atto che le somme dovute in forza del finanziamento in pool stipulato tramite l’accordo del 22/27 ottobre 2009, erano state attribuite tramite l’assunzione del debito, da parte della Monticelli Immobiliare S.r.l., in favore di quest’ultima e pertanto richiedeva alla predetta società di cartolarizzazione di rimettere in proprio favore, come dal richiamato accordo, la somma del 20% del ricavato pari ad €.173.575,00#.

La Belvedere Spv S.r.l. riscontrava la predetta missiva richiedendo copia dell’accordo che veniva rimesso in data 11/03/2021 a mezzo pec dagli scriventi procuratori. In data 8/04/2021 lo scrivente studio legale sollecitava il pagamento ma non seguiva più alcun riscontro dalla Belvedere Srl.

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Per tali ragioni la Variel Spv S.r.l., ut supra, rappresentata, difesa e domiciliata, si vede costretta a proporre il presente ricorso all’Autorità Giudiziaria al fine di tutelare le proprie ragioni di credito.

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

MOTIVI DI DIRITTO

In via propedeutica all’esame dei motivi di gravame è necessario evidenziare che la problematica giuridica sottesa alla presente vicenda processuale non riguarda la stabilità o meno degli effetti della procedura fallimentare che non è altro che una procedura esecutiva collettiva – e dunque la conseguente ammissibilità di una domanda di ripetizione dell'indebito o, in subordine, di arricchimento proposta da un creditore insoddisfatto nei confronti di altri creditori concorrenti ai quali si rimprovera di aver percepito più del dovuto in sede di ripartizione dell'attivo bensì la validità del contratto stipulato tra due istituti di credito per cui in forza dell’erogazione di un finanziamento e dell’adempimento parziale di una precedente obbligazione in favore di un cliente di entrambe le parti, si acconsentiva di concorrere al soddisfacimento del credito derivante da tale operazione con la garanzia dell’ipoteca iscritta solo in favore di una dei creditori.

Dunque nel caso in esame il petitum su cui si fonda l’azione è l’inadempimento contrattuale da parte della Belevedere Spv S.r.l., quale successore a titolo particolare della Banca Agrileasing S.p.a., mentre non è in discussione la stabilità degli effetti della fase conclusiva della procedura concorsuale essendo evidente che se dopo l’approvazione del progetto di distribuzione e della scadenza dei termini per le relative opposizioni, si ammettessero azioni - come quella di ripetizione dell'indebito o di arricchimento - volte a contrastare gli effetti dell'esecuzione (sostanzialmente ponendoli nel nulla o limitandoli), ci si porrebbe in contrasto sia con i principi ispiratori del sistema, sia con le regole specifiche relative ai modi ed ai termini delle

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opposizioni esecutive.

Ed, infatti, con l’accordo stipulato il 22/27 ottobre 2009 la Banca Agrileasing S.p.a., in virtù del versamento della somma di €.480.000,00 si è obbligata a condividere la garanzia ipotecaria iscritta presso l’Agenzia delle Entrate di Salerno – Servizio di Pubblicità Immobiliare il 29 aprile 2008 al n.17300/3008 nella misura del 20% con la Banca di Credito Cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto - Società Cooperativa.

Alteris Verbis nella fattispecie de qua agitur non è in contestazione che la procedura concorsuale doveva assegnare le somme alla Belvedere Spv S.r.l., quale successore della Banca Agrileasing S.p.a. e titolare dell’ipoteca iscritta il 29 aprile 2008, ma è in contestazione che in virtù dell’accordo stipulato tra i due istituti di credito quest’ultima quale nuova titolare del rapporto dovesse e deve rimettere le somme nella percentuale del 20% di quelle nette incamerate alla Variel Spv S.r.l. quale successore a titolo particolare della Banca di Credito Cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto - Società Cooperativa.

Determinato l’oggetto di contesa occorre osservare, in una visione di carattere generale, che in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve soltanto dimostrare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza nonché limitarsi alla mera deduzione dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere di comprovare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione contrattuale o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento prevista dall’art. 1460 cod. civ., risultando, in tale ipotesi, invertiti i ruoli delle parti, giacché il

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debitore potrà limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione.

Anche quando sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n.13533; Cass.15 luglio 2011, n.15659; Cass. 20 gennaio 2015, n.826).

Ciò implica che la certezza dell’esistenza dell’accordo e della sua data possa essere conseguita non solo con la produzione in giudizio del documento negoziale e, quindi, con le attestazioni previste dagli artt.74 e 87 disp. att.

c.p.c., ma anche in un momento antecedente, qualora l’anteriorità della sua formazione sia desumibile da uno dei fatti espressamente indicati dall’art.2704 cod. civ. o da altri fatti ritenuti dal giudice di merito ad essi equipollenti.

La necessità di ancorare la certezza della data all’epoca in cui il documento negoziale è acquisito al giudizio può, infatti, giustificarsi solo nella prospettiva che individua nella produzione della scrittura privata il momento del perfezionamento del contratto.

Qualora, invero, il contratto dovesse ritenersi concluso con la predetta produzione, esso non potrebbe avere una data certa anteriore a quel momento.

Non può revocarsi in dubbio che attraverso la produzione della scrittura privata si possa pervenire al perfezionamento del contratto soggetto ad un obbligo di forma scritta.

Per tali contratti, difatti, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con il conseguente perfezionamento del negozio con effetti ex nunc

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e non ex tunc, essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano (cfr. Cass. 24 marzo 2016, n.5919; Cass. 3 gennaio 2017, n.36).

Se, tuttavia, ai fini del perfezionamento della fattispecie negoziale, non è necessaria la sottoscrizione di una delle parti e, cioè, nella specie, dell’istituto di credito, che normalmente assume la veste di proponente nei contratti bancari, nulla impedisce che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della scrittura privata ed indipendentemente da tale circostanza e nulla impedisce, inoltre, che la certezza della data di cui all’art.2704 cod. civ. sia desumibile da evidenze, quali l’operatività dell’accordo, comprovanti, in modo univoco ed incontrovertibile, che il contratto, documentato dalla scrittura privata recante la proposta della banca sottoscritta dal cliente, sia stato concluso prima di quel momento.

In definitiva, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui, in materia di contratti bancari disciplinati dal d.lgs. n.385/1993, la valida stipulazione del contratto non esige la sua sottoscrizione il cui consenso può evincersi da atti o comportamenti allo stesso riconducibili, con la conseguenza che la conclusione del negozio giuridico non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta e che reca la sottoscrizione del solo cliente sia prodotta in giudizio ad opera dell’intermediario, potendo essere dedotta da fatti pregressi, come l’effettiva utilizzazione ed effettivia operatività (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 4 giugno 2018, n.14243; Cass. ord. 6 giugno 2018, n.14646; Cass. ord. 18 giugno 2018, n.16070; Cass. ord. 29 novembre 2018, n. 30885).

Alteris verbis, se, da un lato, nella prospettiva di un neoformalismo negoziale, teleologicamente preordinato a valorizzare e a preservare il profilo funzionale del contratto, la sottoscrizione da parte dell’istituto di credito non assurge più ad elemento essenziale per il suo

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perfezionamento, dall’altro, tuttavia, la mancanza di tale requisito deve necessariamente essere surrogata dall’assolvimento, ad opera dell’intermediario, di quello specifico obbligo che l’art. 117, comma 1, d.lgs. n. 385/1993 individua nella consegna al cliente di una copia del documento negoziale, potendo soltanto il prescritto adempimento renderlo immune dalla sanzione della nullità.

In definitiva, nel caso de quo, la lettera della Banca Agrileasing S.p.a. del 22/27 ottobre 2009, la quale acconsentiva, comunque e irrevocabilmente, che la Banca di Credito Cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto - Società Cooperativa, concorresse per il soddisfacimento del proprio credito, dovuto in forza del mutuo di € 700.000,00 del 27 ottobre 2009, in pari grado, ed in misura proporzionale ai rispettivi crediti, a quello della Banca Agrileasing S.p.a. dovuto in forza del mutuo per € 3.200.000,00 del 23 aprile 2008 garantito dall’ipoteca del 29 aprile 2008, nn.3008/17300, il versamento di € 480.000,00 da parte della B.C.C. di Altavilla Silentina e Calabritto, la dichiarazione della Aminea Otto S.r.l. e della B.C.C. di Altavilla Silentina e Calabritto con l’atto di mutuo ipotecario del 27 ottobre 2009 avente n. 20589 rep. e n.

6975 racc. con la quale a pagina 6 del richiamato atto pubblico affermano testualmente: “dichiarano le parti che il presente finanziamento è destinato in parte a decurtare parte, e precisamente per €.480.000,00# del debito rinveniente del detto mutuo in data 23 aprile 2008 (stipulato in favore della Banca Agrileasing S.p.a.) ed in parte quale supporto agli investimenti della società”, la liberazione della fideiussione rilasciata da quest’ultima in favore della Banca Agrileasing S.p.a., l’atto integrativo a contratto di mutuo fondiario con criterio di restituzione per la modifica della restituzione della somma mutuata, rappresentano la regolare esecuzione del contratto in oggetto e per l’effetto sanciscono che con la mancata attribuzione delle somme attribuite dalla procedura

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concorsuale e dovute nella misura del 20% alla Variel Spv S.r.l. in virtù della richiamato accordo vi si è concretizzato l’inadempimento da parte della Belvedere Spv S.r.l..

In virtù di quanto sopra esposto la Variel SPV Srl e per essa la mandataria GBV GESTIONI SRL come in atti rappresentati, difesi e domiciliati dagli avv.ti Marco Torelli e Maria Rosaria Torelli, richiamato ogni altro argomento, tesi, eccezione e istanza anche istruttoria dedotta e/o reiterata a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e trascritti

RICORRE

Ai sensi dell’art.702-bis e ss. c.p.c. nei confronti della Belvedere Spv S.r.l., invitandola a costituirsi in giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano, Sezione e Giudice designandi, all’udienza che sarà fissata dal Giudice ai sensi dell’art.702-bis, comma 3, c.p.c., osservando i termini e le forme prescritte dai commi 3-4-5 dell’art.702-bis c.p.c., affinché voglia il Tribunale adito, fissata udienza di comparizione parti ai sensi dell’art.702-bis comma 3 c.p.c., ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, pronunciare le seguenti

CONCLUSIONI

(1) Accertare la validità e l’efficacia dell’obbligazione stipulata con l’accordo del 22-27 ottobre 2009 e per l’effetto l’inadempimento e l’indebito arricchimento ottenuto con l’assunzione del debito in favore della Monticelli Immobiliare S.r.l. da parte della Belvedere Spv S.r.l.;

(2)Condannare, in virtù dell’accordo del 22/27 ottobre 2009, la Belvedere Spv S.r.l. al pagamento della somma di

€.173.575,00# pari al 20% del ricavato netto della vendita dell’immobile oggetto di garanzia ipotecaria, oltre interessi previsti per le transazioni commerciali ex art.

1284, comma 2, c.c.;

(15)

(3)Condannare la Belvedere Spv S.r.l. al pagamento delle spese di lite ex art.91 c.p.c..

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.

SI INVITA

Il resistente a comparire avanti il Tribunale di Milano, all’udienza che verrà fissata ex art.702-bis, terzo comma, c.p.c. con decreto dal giudice designando ai sensi dell’art.

168-bis c.p.c., invitandolo a costituirsi in giudizio nel termine dal giudice indicato ed in ogni caso non oltre dieci giorni prima della udienza, nelle forme e nei termini stabilite dall’articolo 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art.38 e 167 c.p.c. e in caso di sua assenza si procederà in sua legittima declarando la contumacia.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1) Lettera raccomandata del 22/27 ottobre 2009 sottoscritta da Banca Agrileasing S.p.a.;

2) Accordo interbancario tra B.C.C. di Altavilla Silentina e Calabritto – società Cooperativa e Banca Agrileasing;

3) Scrittura Privata di Liberazione dalla Garanzia Fideiussoria rilasciata dalla B.C.C. di Altavilla Silentina e Calabritto – sOCIETà Cooperativa e sottoscritta dalla Banca Agrileasing S.p.a.;

4) Nota di iscrizione ipotecaria del 29 aprile 2008 al n. 3008 R.P. e al n. 17300 R.G.;

5) Nota di iscrizione ipotecaria del 2 novembre 2009 al n. 5900 R.P. e al n. 49521 R.G.;

6) Invito a presentare offerta irrevocabili per l’acquisto di unità immobiliari per il Fall. 21/2012 – Trib. Salerno;

7) Bozza progetto di distribuzione Fall. 21/2012 – Trib.

Salerno;

8) Atto integrativo a contratto di mutuo fondiario con criterio di restituzione per la modifica della restituzione della

(16)

somma mutuata;

9) Lettera raccomandata a mezzo posta elettronica certificata;

10) Comunicazioni Pec tra studio Torelli e BVelvedere Spv Srl;

11) Mutuo Ipotecario del 27 ottobre 2009, a rogito del Notaio, dott.Luigi Capobianco, avente n.6975 Racc. e n.20589 Rep.

Riservata ogni migliore richiesta anche all’esito delle difese avversarie.

Salerno, 29 aprile 2021

Avv.Maria Rosaria Torelli avv.Marco Torelli

Dichiarazione del valore

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.14 co.II del DPR 30.5.2002 n.115 e succ. mod. ed integrazioni, si dichiara che il valore della presente vertenza rientra nello scaglione tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00 e, pertanto, il contributo unificato da versare è pari ad

€.759,00# oltre €.27,00# di diritti.

Salerno, 29 aprile 2021

avv.Maria Rosaria Torelli avv.Marco Torelli

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