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CAPITOLATO DI SERVIZIO

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Academic year: 2022

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CAPITOLATO DI SERVIZIO

Affidamento tramite procedura di cui all’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di vigilanza armato e non armato notturno a tutela di danneggiamenti al patrimonio storico e culturale del centro storico e all’arredo urbano di San Felice Circeo, nonché per la sorveglianza armata notturna di tutto il territorio comunale.

CIG: _______________________

Art. 1- Oggetto Affidamento

Il presente Capitolato prestazionale ha come oggetto la disciplina del servizio di vigilanza notturno a tutela di danneggiamenti al patrimonio storico e culturale del centro storico e all’arredo urbano di San Felice Circeo, nonché per la sorveglianza notturna di tutto il territorio comunale e vigilanza a tutela della salute pubblica in materia di disciplina attualmente in vigore sulle disposizioni anti- Covid. Tutte le attività connesse al servizio in oggetto al presente capitolato dovranno essere svolte nel rispetto delle norme di sicurezza previste anche specifiche anti-Covid.

Tutti gli interventi, le aree e le modalità di svolgimento, sono specificate negli articoli che seguono.

Art. 2 – Durata dell’Affidamento

Il servizio avrà inizio a decorrere dal 24 luglio al 13 settembre 2020 e nello specifico:

- nell’ultimo fine settimana di Luglio 2020 (24, 25 e 26, 31 Luglio 2020);

- dal 01 al 31 Agosto 2020, tutti i giorni comprese le domeniche e i festivi;

- primo e secondo fine settimana di Settembre 2020 (4, 5, 6 – 11, 12, 13 Settembre 2020) Art. 3 – Importo ed entità dell’affidamento

1) L’importo massimo del servizio è stimato in €. 39.900,00 (trentanovemilanovecento/00) oltre ad IVA al 22% ed oneri per la sicurezza inclusi;

2) Tale importo è stato calcolato sulla base di costi stimati da indagini di mercato ed esperienze lavorative effettuate;

3) L’affidamento del servizio sarà effettuata all’operatore economico che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà presentato l’offerta secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso rispetto all’importo massimo stimato.

Art. 4 – Revisione dei prezzi

Non è ammessa la revisione dei prezzi. I prezzi rimangono invariati per tutta la durata di espletamento del servizio.

Art. 5- Luogo di prestazione del servizio

Il servizio dovrà essere espletato all’interno del perimetro del Centro Storico di San Felice Circeo a presidio dei beni immobili storici e culturali, nonché dell’arredo urbano di proprietà Comunale (pattuglia di due unità, di cui una armata ed una cinofila, a piedi con auto di appoggio), sul lungomare di San Felice Circeo (pattuglia di due unità, di cui una armata, a piedi) e su tutto il territorio del comune di San Felice Circeo (con tre pattuglie, ciascuna composta da una unità in tre automobili).

Art. 6- Interventi previsti, descrizione e orario di prestazione del servizio

1) Il servizio dovrà essere svolto dalle ore 21,00 alle ore 5,00 del giorno successivo da espletarsi a mezzo di 7 guardie giurate di cui 2 armate, 1 cinofila con proprio mezzo e 4 non armate come indicato;

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2) Gli orari di espletamento del servizio di cui al punto precedente dovranno essere garantiti e rispettati, tenendo conto della distanza della sede/centrale operativa al luogo della prestazione del servizio;

3) L’ente si riserva, in caso di inadempienze di cui ai punti precedenti di procedere alla revoca del presente appalto;

4) Il Servizio di vigilanza dovrà essere svolto con perfetta efficienza, nel rispetto di quanto previsto dal R.D. 18.6.1931, n. 773 e ss.mm., dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635 e ss.mm., dal D.L. 8.4.2008 n. 59, dal DPR 4 agosto 2008, n. 153, dal D.M. 1.12.2010 n. 269 come recentemente modificato dal DM n. 56 del 25 febbraio 2015 e dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia di distanziamento sociale ed anti assembramento;

5) Nello specifico il personale ARMATO dovrà:

 avere età non superiore a 45 anni;

 essere sempre riconoscibile grazie alla divisa;

 essere avvicendato nelle diverse pattuglie stabilite, nel limite max di n.2 operatori per turno;

 garantire i servizi di piantonamento e prevenzione danneggiamenti nel pieno rispetto dei regolamenti e delle disposizioni impartite dall’Ente;

 essere in grado di gestire tutte le procedure di sicurezza e controllo applicabili ai varchi, sia in entrata che in uscita, provvedere alla chiusura serale dell’accesso al giardino di Vigna La Corte e dell’attiguo anfiteatro, verificare il rispetto delle ordinanze e disposizioni legislative specifiche anti- Covid;

 essere in grado di comunicare con immediatezza alle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza) eventuali situazioni di disordine e/o episodi di atti vandalici;

 essere in grado di gestire le procedure di primo intervento in caso di incendio;

 essere forniti di cassetta di primo soccorso di tipo B, per poter intervenire in caso di piccoli infortuni;

 essere tenuto, in via generale, a mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale connessa alla natura del servizio.

Art. 7- Sciopero

1) In caso di proclamata agitazione del personale della ditta aggiudicataria, sarà onere della stessa darne comunicazione all’Amministrazione con preavviso di almeno 48 ore.

2) La ditta aggiudicataria è in ogni caso obbligata a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge n. 146/1990 e ss.ii.mm., sull’esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali e relative determinazioni e deliberazioni della Commissione di Garanzia per l’attuazione della predetta legge.

Art.8- Oneri a carico dell’affidatario del servizio

Si intendono a totale carico della ditta aggiudicataria i seguenti oneri:

a) Provvedere alla fornitura dei mezzi di trasporto e della strumentazione necessaria a garantire lo svolgimento del servizio e della cassetta di primo soccorso di tipo B;

b) Provvedere ad assicurare il servizio mediante personale ARMATO (guardie giurate) nel numero minimo di 2 unità e 5 unità non ARMATO, comunque in numero adeguato e sufficiente a garantire un servizio efficiente, con avvicendamento nelle diverse pattuglie

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stabilite, nel limite dei turni di riposo previsti dalla normativa vigente in materia di contrattazione, fornendo agli stessi apposita divisa e tesserino di riconoscimento;

c) Dimostrazione di essere assicurati nei confronti di terzi agli effetti della R.C.;

d) Applicare e fare osservare a tutti i dipendenti le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, introdotte dal D. Lgs.81/2008 e ss.mm;

e) Esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto esercizio del servizio nei confronti del personale impiegato;

f) Impegnarsi a mantenere e a far mantenere al personale impiegato nell’appalto la completa riservatezza su dati e informazioni in merito alle attività o organizzazione dell’Amministrazione comunale eventualmente conosciute nel corso o per lo svolgimento dei servizi dell’appalto stesso;

g) L’invio di comunicazione scritte, da inviarsi al Responsabile Comunale del Servizio entro le successive 24 ore, inerenti la mancata esecuzione del servizio per cause non imputabili all’appaltatore in difetto la non esecuzione sarà considerata inadempienza;

h) Apparato cellulare dedicato al servizio in dotazione al capoturno.

Art.9- Obblighi dell’affidatario del servizio nei confronti dei propri dipendenti

1) Il Comune di San Felice Circeo è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra la ditta aggiudicataria e gli addetti ai servizi, non acquisendo con gli stessi alcun rapporto di dipendenza con il Comune medesimo.

2) La ditta affidataria dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose, dell’Ente comunale che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni.

3) La ditta affidataria dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

4) La ditta affidataria si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

5) Il servizio oggetto dell’affidamento dovrà essere svolto da personale specializzato, con la qualifica di guardia giurata, da espletarsi a mezzo di 7 unità, regolarmente assicurate a norma di legge;

Art. 10 - Normativa sicurezza

1) La ditta affidataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare a quanto disposto dagli articoli 17 e 18;

2) La ditta affidataria, nel rispetto della normativa su richiamata, dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione personale secondo le specifiche disposizioni anti-Covid atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolto e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi;

3) La ditta affidataria dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs n.

81/2008 sopra richiamato;

Art. 11 – Divieti

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1) E' vietata la cessione del contratto sotto pena di nullità.

2) Non è ammesso il subappalto del servizio.

Art. 12- Risoluzione del contratto

1) Il Comune di San Felice Circeo si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto,ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con semplice comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, salva l’applicazione delle penali applicabili, nelle seguenti ipotesi:

 frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;

 sospensione o interruzione del servizio, per più di tre giorni, da parte dell’appaltatore, per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

 nel caso in cui l’impresa affidataria incorra nell’applicazione delle penali contrattuali per inadempienze, contestate per iscritto, nell’esecuzione dei servizi stabiliti dal presente capitolato, per più di 3 (tre) volte nel corso di validità del contratto;

 nel caso di danneggiamento volontario di cose appartenenti all’Ente;

 nel caso di divulgazione di notizie delle quali si è venuti a conoscenza nelle attività oggetto del presente affidamento;

 mancato rispetto degli obblighi concernenti il personale (obblighi previdenziali e contributivi, inquadramento e retribuzione contrattuale a norma del vigente CCNL applicabile).In particolare per gli inadempimenti retributivi si fa riferimento all’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

 cessione totale o parziale del contratto ovvero violazione delle regole sul subappalto;

 nel caso di perdita dei requisiti richiesti per la stipula del contratto;

 cessazione dell’attività, oppure in caso di fallimento, messa in liquidazione;

 nel caso di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 1453 del c.c..

2) La risoluzione del contratto è notificata dal Comune tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’impresa affidataria che, ricevuta, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione,

3) L’impresa affidataria non potrà avanzare diritti di sorta per affidamento del servizio ad altra ditta e dovrà rispondere dei danni derivanti al Comune dalla risoluzione del contratto.

Art. 13- Controversie

1) Per la definizione di tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, non risolvibili in via bonaria, è competente il foro di Latina;

2) E’ escluso il ricorso al collegio arbitrale Art. 14- Garanzia definitiva

A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali e quale condizione di efficacia del Contratto, dovrà essere prodotta una garanzia fideiussoria costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.

50/2016 secondo le modalità dell’art. 93 del D.Lgs.50/2016.

Art. 15 – Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture, in seguito al rilascio del DURC da parte degli enti preposti e solo dopo la comunicazione da parte della ditta degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi della norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari, Legge 136/2010 come modificata dalla Legge n. 217/2010.

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Art. 16- Riservatezza dati

1) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 informiamo la Ditta che:

- i dati personali forniti saranno trattati e raccolti esclusivamente per gli adempimenti funzionali allo svolgimento del procedimento per il quale ha presentato la documentazione;

- il trattamento dei dati sarà effettuato da dipendenti e/o collaboratori all’uopo incaricati mediante l’utilizzo di supporti informatici o cartacei;

- il conferimento dei dati è indispensabile per l’affidamento del servizio;

- i dati che ne sono oggetto non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici o privati, né diffusi se non in conformità od in forza di obblighi derivanti da disposizioni normative;

- titolare del trattamento è il Comune di San Felice Circeo;

- responsabile del trattamento è il Comune di San Felice Circeo nella persona del legale rappresentante o suo delegato;

- in qualunque momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 nei confronti del soggetto titolare del trattamento, rivolgendosi al Comune di San Felice Circeo.

F.to IL COMANDANTE della Polizia Locale

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