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COMUNITA MONTANA VALTELLINA DI TIRANO

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Academic year: 2022

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(1)

COMUNITA MONTANA VALTELLINA DI TIRANO

Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 – art. 24

“Interventi a sostegno

dell’agricoltura in aree montane”

- BANDO ANNO 2022 -

MISURE ATTIVATE

2.1 “Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AGRICOLTURA E FORESTAZIONE TIRANO 9 maggio 2022 (dott. forestale Fabio Antonioli)

f.to digitalmente

(2)

Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 – art. 24 ... 1

1) OBIETTIVI E GENERALITA’ ... 4

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI ATTUATIVE ... 4

2) MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO ... 4

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE: ... 4

3) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI ... 5

4) CONDIZIONI GENERALI... 5

4.1) Limiti e divieti generali ... 6

5) NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO ... 7

5.1) Natura del finanziamento e limiti generali ... 7

6) SPESE AMMISSIBILI ... 7

6.1) Spese di intervento ... 7

6.2) Prezzi base... 8

7) MISURA 2.1 “AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE” ... 8

7.1) Chi può presentare domanda ... 8

7.1.1) Chi non può presentare domanda ... 8

7.2) Condizioni di ammissibilità della domanda ... 8

7.2.1) Sufficiente capacità professionale ... 8

7.2.2) Obiettivi degli investimenti ... 9

7.3) Tipologie di intervento ... 9

tipologia 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle ... 9

Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti ... 9

tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria ... 9

Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti ... 10

tipologia 2.1.5: Colture arbustive e arboree di particolare pregio ... 10

Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti ... 10

PARTE SECONDA PROCEDURE AMMINISTRATIVE ... 12

1) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ... 12

1.1) Quando presentare la domanda ... 12

1.2) A chi presentare la domanda ... 12

1.3) Come presentare la domanda... 12

1.4) Documentazione da allegare alla domanda... 13

1.4.1) Pareri, nulla osta, autorizzazioni, da parte degli enti gestori delle aree protette e valutazioni di incidenza da parte degli enti gestori dei siti natura 2000... 13

1.5) Modifica della domanda ... 14

1.6) Ricevibilità delle domande ... 14

2) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ... 14

2.1) Verifica di ammissibilità della domanda ... 14

2.2) Valutazione di merito ... 14

2.3) Comunicazione dell’esito dell’istruttoria al richiedente ... 15

2.4) Richieste di riesame ... 15

2.5) Chiusura dell’istruttoria ... 16

3) GRADUATORIA DELLE DOMANDE ... 16

4) FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE ... 16

5) COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ... 17

A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI... 17

6)ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI ... 17

6.1) Proroghe ... 17

6.2) Varianti ... 17

6.2.1) Definizione di varianti ... 17

6.2.2) Quando richiedere la variante ... 18

6.2.3) Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante ... 18

6.2.4) Presentazione della domanda di variante ... 18

6.2.5) Istruttoria della domanda di variante ... 18

6.3) Cambio del beneficiario ... 19

7) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE ... 20

7.1) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati ... 20

7.3) Controlli amministrativi e tecnici per l’accertamento dei lavori ... 20

7.4) Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ... 21

7.5) Liquidazione del contributo ... 21

8) IMPEGNI DEI BENEFICIARI ... 21

9) REVOCA 22 9.1) Procedimento di revoca ... 22

10) ERRORE PALESE ... 22

11) RINUNCIA 23 12) CAUSE DI FORZA MAGGIORE ... 23

13) CONTROLLI 24 13.1) Controlli ex post ... 24

13.2) Controlli di secondo livello ... 24

14) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI ... 25

14.1) Rimedi amministrativi ... 25

(3)

Pag. n. 3/32

14.2) Rimedi giurisdizionali ... 25 15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ... 25 16) DISPOSIZIONI FINALI ... 25

ALLEGATI

allegato 1 Quadro di confronto per richiesta varianti allegato 2.Informativa sul trattamento dei dati personali allegato 3.Richiesta di proroga

allegato 4.Dichiarazioni relative alla richiesta di autorizzazione al cambio di beneficiario allegato 5. Dichiarazione sostitutiva di detraibilità I.V.A.

allegato 6. Schede di misura

(4)

1) OBIETTIVI E GENERALITA’

La l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), così come modificata dalla l.r. 19/2014, prevede all’articolo 24 “interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane” specifiche linee di intervento al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane. Tali aiuti sono coerenti con le linee programmatiche e di indirizzo espresse dalla l.r. 25/2007 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e con le previsioni dell’art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del FEASR. Gli interventi previsti dall’art. 24 della l.r. 31/2008 sostengono il mantenimento dell’agricoltura in montagna in quanto attività essenziale per la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale.

Il presente BANDO definisce le forme e la modalità di attuazione degli interventi e l’intensità degli aiuti previsti dall’art. 24 della L.R. 31/2008 in applicazione delle disposizioni attuative approvate con DGR n. 3632 del 21 maggio 2015 e delle procedure amministrative approvate con decreto n. 4697 del 20 aprile 2020 di modifica e integrazione al decreto 3214 del 11 marzo 2019.

Le funzioni amministrative concernenti gli interventi di seguito indicati sono svolte, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della L.R. 31/2008, dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI ATTUATIVE DGR N. 3632 DEL 21 MAGGIO 2015

2) MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Tenendo conto delle esigenze del territorio e degli obiettivi individuati nel piano pluriennale di Sviluppo Socio Economico della Comunità Montana Valtellina di Tirano approvato con delibera dell’Assemblea n. 21 del 6 ottobre 2011, verranno finanziati:

 interventi relativi alle aziende zootecniche;

 interventi nel comparto frutticolo.

Sulla base delle risorse assegnate dalla Regione Lombardia si intende attivare la seguente misura:

misura 2.1 Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole;

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE:

Le risorse assegnate verranno utilizzate per attivare la seguente misura per le seguenti tipologie indicate in tabella

.

Mis. DESCRIZIONE DELLE MISURE E DELLE TIPOLOGIE D'INTERVENTO

2.1

Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

2.1.3 acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle.

2.1.4 adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria

2.1.5 colture arbustive e arboree di particolare pregio.

(5)

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(*) Il punteggio attribuibile verrà assegnato considerando una sola tipologia di soggetto richiedente, e non sarà possibile sommare più voci.

(**) Giovani imprenditori agricoli coloro i quali al momento della domanda di contributo:

hanno età compresa tra 18 e 40 anni alla data di presentazione della domanda di aiuto. Nel caso di società agricola o di società cooperativa, tutti i soci devono avere età compresa tra 18 e 40 anni;

hanno adeguate qualifiche e competenze professionali;

si sono insediati, per la prima volta, in un’azienda agricola da meno di 5 anni in qualità di capi azienda. Nel caso di società, almeno il 50% dei soci si è insediato in agricoltura per la prima volta da meno di 5 anni.

(***) Per il calcolo della dimensione aziendale si attribuisce un punteggio di 0.20 punti ogni 60 ore lavorate/anno di mano d’opera calcolate in riferimento al D.d.u.o n. 4209 del 16 maggio 2012 (tabella allegata al Bando)

(****) Il punteggio di priorità 0.50 punti può essere attribuito solo se l’azienda possiede terreni terrazzati o terreni con pendenza superiore al 30% su una superficie accorpata di almeno 2.000 mq. (escluse le superficie a bosco e a pascolo) e inclusi nel fascicolo aziendale. (esclusivamente per motofalciatrici, motocarriole, motozappa, moto coltivatore bivanghe, atomizzatori spalleggiati e non mezzi trainati dal trattore)

Nel caso la domanda riguardi due o più tipologie d’intervento, il punteggio verrà assegnato in base alla tipologia prevalente.

Al richiedente beneficiario che non provvederà all’acquisto delle attrezzature e/o alla realizzazione degli interventi nei termini stabiliti dal presente bando anno 2022 si applicherà una penalizzazione di 10 punti per il bando anno 2023 e di 5 punti per i bandi del biennio 2024-2025

3) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi possono essere realizzati nei Comuni il cui territorio ricade nel mandamento della Comunità Montana Valtellina di Tirano.

Nel caso di richiesta di contributi per l’acquisto di impianti, attrezzature, macchine, il centro aziendale del richiedente deve essere ubicato nel territorio sopra indicato.

4) CONDIZIONI GENERALI

Ogni richiedente può presentare una sola domanda all’anno che può riguardare più tipologie d’intervento, nel rispetto dei limiti di finanziamento indicati al successivo punto 5.1.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi iniziati prima della data di presentazione della domanda.

PUNTEGGI DI PRIORITA’ previsti per il BANDO 2022

tipologia intervento 2.1.3 2.1.4 2.1.5

priorità per tipologia 6 4 5

SOGGETTO RICHIEDENTE (*)

impresa agricola individuale 2 2 2

società agricola 3 3 3

società cooperativa 5 5 5

giovani imprenditori (**) 7 7 7

soggetti richiedenti che non hanno beneficiato del contributo nell’ultimo triennio

esercizi (2019, 2020, 2021)

15 15 15

imprese con iscrizione nell’elenco degli

operatori biologici della Regione Lombardia 14 14 14

coltivatore diretto o imprenditore agricolo

professionale (IAP) con iscrizione INPS 2 2 2

(***) dimensione aziendale (variabile da 0,00 a 6,00) 0,00-6,00 0,00-6,00 0,00-6,00 macchinari per lavorazione terreni

in forte pendenza (****) 0 0,50 0

punteggio massimo attribuibile 29,00 27,50 28,00

(6)

I richiedenti, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della comunicazione di ammissione a finanziamento da parte della Comunità Montana. In tal caso l’amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

I richiedenti devono garantire il rispetto del D.Lgs. 81/08 e norme correlate in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

I richiedenti possono avere sede legale fuori dal territorio regionale, fermo restando quanto indicato nel par.

3 “localizzazione degli interventi” e devono rientrare nella definizione di PMI, di cui all’allegato 1 del Reg.

(UE) n. 702/2014.

Non saranno concessi aiuti a imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 659/1999. A tal fine le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti illegali ricevuti e per i quali si è proceduto al rimborso o al deposito in c/c bloccato, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui al Reg. CE medesimo. L’elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di stato è presente sul sito internet http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali;

Non saranno pagati aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite all’art. 2 par. 14 del Reg. (UE) n.

702/2014 il quale definisce "impresa in difficoltà" “un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0”.

4.1) Limiti e divieti generali

Non sono ammissibili:

 gli investimenti realizzati allo scopo di ottemperare alle norme dell’Unione europea (questo limite non si applica ai “giovani agricoltori”1F1 nei primi 24 mesi dal loro primo insediamento2F2);

 gli interventi che non siano finalizzati a ridurre i costi di produzione;

 investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata3F3;

1 In linea con quanto indicato dall’art. 2 (34) del Reg. (UE) n. 702/2014, si definiscono giovani agricoltori le persone fisiche di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, con adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda.

2 Reg. (UE) n. 702/2014 art. 14 comma 9 lettera d.

3 Non sono considerati investimenti di sostituzione e quindi sono ammissibili quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell’ambiente. Non sono inoltre considerati investimenti di sostituzione e quindi sono anch’essi ammissibili la demolizione completa dei fabbricati di un’azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni e il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

(7)

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 gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013, nell’ambito dei Programmi Operativi. In particolare:

riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti;

personale al servizio dell’O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccoglitrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; programmi e mezzi informatici relativi a impianti e macchinari già esistenti;

 l’acquisto di attrezzature e materiale usato;

 la realizzazione di interventi per l’espansione della rete irrigua esistente, ossia per l’aumento della superficie irrigabile.

Gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all’art. 107 par. 1 del Trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all’art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013, né con altri contributi finanziari della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 702/2014, art. 14 e art. 17, né con aiuti de minimis nel settore della produzione primaria ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, o con aiuti de minimis ai sensi Reg. (UE) 1407/2013 relativamente agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 702/2014.

5) NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO 5.1) Natura del finanziamento e limiti generali

Col presente aiuto viene concesso un rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sui costi sostenuti, nei limiti delle voci ammesse a finanziamento e con le modalità indicate nel presente Bando.

Il contributo complessivo concedibile ad un beneficiario come sovvenzione diretta (conto capitale), è indicato nella seguente tabella.

Misure e tipologie Contributo massimo

concedibile per triennio* €

2.1 ( 2.1.3, 2.1.4 e 2.15) 40.000,00

*Per triennio si intendono tre anni solari consecutivi da valutare su base mobile a far data dall’anno di concessione dell’agevolazione e per i due anni antecedenti alla stessa. Per la concessione dell’agevolazione nel 2022 il triennio è costituito dal 2020, 2021, 2022.

Per verificare il rispetto del limite al contributo massimo concedibile, si effettua la somma degli importi già concessi per le domande presentate dal richiedente sulle misure o tipologie di intervento indicate nella prima colonna nell’anno solare corrente e nei due anni solari precedenti.

In ogni caso i contributi non possono superare le intensità di aiuto previste dagli articoli 14 e 17 di cui al regolamento UE 702/2014 e in particolare dell'art. 14 par. 12, 13 e 14 nonché dell'art. 17 par. 9 e 10.

6) SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono definite nella descrizione della misura 2.1, di seguito riportata.

L’IVA è ammessa solo qualora non sia recuperabile in alcun modo. In ogni caso le spese ammissibili devono rispettare quanto indicato all'art. 14 par. 6 e art. 17 par. 5 al regolamento UE 702/2014.

6.1) Spese di intervento

Le spese di intervento comprendono:

1. la progettazione o la relazione tecnica;

2. le consulenze specialistiche a supporto della progettazione fornite da professionisti abilitati;

3. la direzione dei lavori;

4. le spese di redazione del piano e il coordinamento della sicurezza nei cantieri di lavoro.

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Le spese di intervento sono riconosciute solo per i lavori a carattere strutturale ed infrastrutturale fino alle percentuali massime, calcolate sull’importo complessivo dei lavori al netto di IVA, sotto riportate:

a) per gli oneri relativi alla progettazione e direzione lavori nella misura massima, in percentuale dell'importo lavori, del:

 10% per i liberi professionisti;

 2% per gli uffici tecnici degli enti pubblici;

b) per le spese relative alla progettazione e coordinamento del piano di sicurezza dei cantieri di lavoro e quelle relative alla redazione di perizie geologiche/geotecniche nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori a base d’asta.

Le spese generali, al lordo dell’ IVA non possono complessivamente superare il 12% dell’importo

6.2) Prezzi base

Per quanto riguarda i lavori agricoli e per la stima dei costi delle opere si dovrà far riferimento ai codici, alle voci e ai valori del Prezzario regionale delle opere forestali approvato con decreto d.u.o. della D.G.

Agricoltura della Regione Lombardia n. 14785 del 15 ottobre 2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 43 del 22 ottobre 2019, al prezzario dell’anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di Sondrio e al del Prezzario delle Opere pubbliche della Regione Lombardia 2022 Per i lavori agricoli sulla misura 2.1. tipologia 2.1.5 “colture arbustive e arboree di particolare pregio” si dovrà far riferimento al prezziario predisposto dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano.

Eventuali scostamenti dei prezzi indicati nei prezziari, potranno essere tollerati fino ad un massimo del 20%, purchè siano puntualmente motivati con relative analisi dei prezzi o preventivi di spesa.

7) MISURA 2.1 “AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE”

7.1) Chi può presentare domanda

A. impresa individuale con i seguenti requisiti:

 titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;

 iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o sezione “Coltivatori diretti”);

 in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;

B. società agricola con i seguenti requisiti:

 titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;

 iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprese agricole”);

 in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;

C. società cooperativa con i seguenti requisiti:

 titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;

 iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;

 in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.

7.1.1) Chi non può presentare domanda

Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento.

7.2) Condizioni di ammissibilità della domanda 7.2.1) Sufficiente capacità professionale

Al momento della presentazione della domanda, il titolare/legale rappresentante dell’impresa agricola che richiede l’aiuto o la persona preposta alla direzione dell'impresa stessa deve dimostrare di avere una sufficiente capacità professionale. La capacità professionale è presunta per le persone che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

1. siano in possesso dell’attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);

2. abbiano esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;

3. siano in possesso di un titolo di studio di livello universitario in campo agrario, forestale, veterinario o delle scienze naturali oppure di diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di

(9)

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formazione professionale negli stessi campi. In questo caso, la durata complessiva dell’iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni.

7.2.2) Obiettivi degli investimenti

A norma dell’art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli investimenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;

c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;

d) adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;

e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

7.3) Tipologie di intervento

tipologia 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle

Sono ammesse le seguenti attrezzature:

a) carri miscelatori;

b) vasche per la refrigerazione del latte;

c) impianti di mungitura;

d) raschiatori e nastri trasportatori per la rimozione e il trasferimento del letame;

e) abbeveratoi automatici;

f) distributori automatici per l’alimentazione;

g) poste per bovini, gabbie per vitelli ed analoghe attrezzature per altri allevamenti zootecnici;

h) altre attrezzature di stalla

Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Non sono ammissibili domande con spesa prevista di importo superiore a 16.666,67 euro, al netto di IVA, ai fini di garantire il rispetto dell’effetto incentivante del contributo concedibile.

Tipologia di

intervento Richiedente Spesa massima

ammessa all'anno €

Percentuale contributo

Contributo massimo € 2.1.3 giovani imprenditori agricoli4 F4 10.000,00 50% 5.000,00

altri richiedenti 10.000,00 40% 4.000,00

tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria

Acquisto di macchine agricole5F5 e attrezzature agricole nuove per l’ammodernamento del parco macchine destinato esclusivamente ai lavori agricoli (produzione agricola primaria6F6) con priorità per le macchine specifiche per le lavorazioni dei terreni a forte pendenza. (motofalciatrici, motocarriole, motozappa, moto coltivatore bivanghe, atomizzatori spalleggiati e non mezzi trainati dal trattore)

4 La maggiorazione di contributo può essere applicata solamente se l’investimento è realizzato entro cinque anni dal primo insediamento in agricoltura.

5 Così come definite all’ art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e smi “Nuovo codice della strada”.

6 Per produzione agricola primaria si intende quanto definito all’art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014.

7 La maggiorazione di contributo può essere applicata solamente se l’investimento è realizzato entro cinque anni dal primo insediamento in agricoltura.

(10)

E’ finanziato l’acquisto delle seguenti attrezzature:

Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Non sono ammissibili domande con spesa prevista di importo superiore a 13.333,33 euro, al netto di IVA, ai fini di garantire il rispetto dell’effetto incentivante del contributo concedibile.

tipologia 2.1.5: Colture arbustive e arboree di particolare pregio

Gli interventi sono finalizzati all’ introduzione o reintroduzione di colture arbustive ed arboree di particolare pregio che, nel rispetto delle tradizioni locali, si adattino alle condizioni ambientali della zona e contribuiscano alla valorizzazione del territorio e al miglioramento del reddito agricolo, ossia:

a) impianti di piccoli frutti (quali lamponi, mirtilli, more, fragole) con varietà selezionate e particolarmente adatte alle condizioni pedoclimatiche della zona;

b) impianto di frutteti biologici di cultivar selezionate e/o di vecchie varietà particolarmente adatte alle condizioni pedoclimatiche della zona;

c) reimpianto di frutteti mediante l’utilizzo di cultivar selezionate e/o di vecchie varietà particolarmente adatte alle condizioni pedoclimatichedella zona;

d) impianti e attrezzature per la difesa delle colture, limitando l’ammissibilità della spesa delle reti alla copertura per i singoli filari.

L’investimento massimo ammissibile per la tipologia 2.1.5 comprensiva di tutte le voci (acquisto piantine, sostegni, scasso, concimazioni, manodopera ecc.), è determinato sulla base dei seguenti parametri tecnici:

Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Non sono ammissibili domande con spesa prevista di importo superiore a euro 16.666,67, al netto di IVA (per l’impianto, reimpianto frutteto e impianti e attrezzature per la difesa colture dalla grandine e dal gelo) e di 11.250,00 euro, al netto di IVA (per l’impianto di piccoli frutti), ai fini di garantire il rispetto dell’effetto incentivante del contributo concedibile.

1 andanatori 8 motofalciatrici 15 spandiconcime

2 aratri 9 motozappe 16 spandiletame

3 atomizzatori 10 muletti 17 trinciatutto

4 erpici 11 pacciamatrici 18 voltafieno

5 falciatrici rotanti 12 ranghinatori 19 zappatrici

6 fresatrici 13 rimorchi 20 trincia erba a fili verticali per il diserbo meccanico e controllo delle infestanti

7 motocarriole 14 rotoimballatrici 21 smielatori

Tipologia di

intervento Richiedente Spesa massima

ammessa all'anno € Percentuale

contributo Contributo massimo € 2.1.4 giovani imprenditori agricoli7 8.000,00 50% 4.000,00

altri richiedenti 8.000,00 40% 3.200,00

impianto e

reimpianto frutteti impianto piccoli frutti

superficie minima mq 500 500

superficie massima mq 2.000,00 1.500,00

densità minima piante/ha 2.500

densità massima piante/ha 5.000

spesa massima unitaria ammissibile €/mq. 5,00 4,50

investimento massimo ammissibile € 10.000,00 6.750,00

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Tipologia di intervento Richiedente Spesa massima

ammessa € Percentuale

contributo Contributo massimo € impianto e reimpianto frutteto giovani imprenditori agricoli7 F7 10.000,00 50% 5.000,00

altri richiedenti 10.000,00 40% 4.000,00

impianto piccoli frutti giovani imprenditori agricoli8 F8 6.750,00 50% 3.375,00

altri richiedenti 6.750,00 40% 2.700,00

impianti e attrezzature per la difesa delle colture, limitando l’ammissibilità della spesa delle reti alla copertura per i

singoli filari

giovani imprenditori agricoli9 10.000,00 50% 5.000,00

altri richiedenti 10.000,00 40% 4.000,00

7.5) Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.1 deve rispettare le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 702/2014, e in particolare:

1) gli aiuti siano concessi a piccole e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’UE;

2) gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d’esportazione);

3) gli aiuti non siano condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

4) gli aiuti non siano concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche se tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

Ulteriori specifici limiti e divieti da applicare ai comparti produttivi riportati nella sottostante tabella.

Comparto Limiti e divieti

MIELE o Sono esclusi investimenti che prevedono l’acquisto di arnie o di strumenti per l’attività nomadistica e relative macchine per la movimentazione, finanziabili ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013.

FRUTTICOLO

o Non deve essere aumentata la capacità produttiva dei prodotti che beneficiano dell’indennità comunitaria di ritiro: albicocche, angurie, arance, cavolfiori, clementine, limoni, mandarini, melanzane, mele, meloni, nettarine, pere, pesche, pomodori, satsuma, uve da tavola. Tale condizione non vale per i prodotti DOP e IGP e per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale.

o Sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, nell’ambito dei Programmi Operativi e le relative spese ammissibili (vedi punto 4.1).

ENERGETICO

ENERGETICO

o Sono esclusi gli investimenti che prevedono l’utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola, fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, lettera f, dell’articolo 185 “Esclusioni dall’ambito di applicazione” del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 , così come modificato dall’art. 13 del D.lgs n. 205 del 3 dicembre 2010, che considera sottoprodotti: le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.

o La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, per almeno i 2/3, dall’azienda stessa, la rimanente da operatori del territorio della Comunità Montana in cui è localizzato l’impianto.

o Le centraline idroelettriche ed i pannelli fotovoltaici devono essere dimensionati in base ai fabbisogni dell’azienda e in ogni caso non possono mai essere superiori ad 1 MW di potenza.

o Sono esclusi gli impianti energetici finalizzati alla sola vendita di energia.

o Sono esclusi gli investimenti che prevedono l’utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola, fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, lettera f, dell’articolo 185 “Esclusioni dall’ambito di applicazione” del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 , così come modificato dall’art. 13 del D.lgs n. 205 del 3 dicembre 2010, che considera sottoprodotti: le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.

o La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, per almeno i 2/3, dall’azienda stessa, la rimanente da operatori del territorio della Comunità Montana in cui è localizzato l’impianto.

o Le centraline idroelettriche ed i pannelli fotovoltaici devono essere dimensionati in base ai fabbisogni dell’azienda e in ogni caso non possono mai essere superiori ad 1 MW di potenza.

o Sono esclusi gli impianti energetici finalizzati alla sola vendita di energia.

7-8 - 9 La maggiorazione di contributo può essere applicata solamente se l’investimento è realizzato entro cinque anni dal primo insediamento in agricoltura.

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PARTE SECONDA PROCEDURE AMMINISTRATIVE

DDSN. 4697 DEL 20 APRILE 2020

1) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1.1) Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate da martedì 10 maggio 2022 fino a venerdì 24 giugno 2022.

1.2) A chi presentare la domanda

Le domande di finanziamento sono presentate alla Comunità Montana Valtellina di Tirano, nel cui territorio ricadono gli interventi proposti, considerando l’ubicazione dei terreni e delle strutture aziendali e non quella della sede legale. Nel caso d’acquisto di impianti, attrezzature, macchine, ecc. le domande di contributo devono essere presentate alla Comunità Montana nel cui territorio è localizzato il centro aziendale.

1.3) Come presentare la domanda

La domanda di sostegno, indirizzata alla Comunità Montana Valtellina di Tirano, deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informatico (SISCO) della Regione Lombardia, entro il termine previsto dal presente Bando.

Per poter accedere agli aiuti è obbligo per i richiedenti aggiornare preventivamente il fascicolo aziendale tramite i CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola) riconosciuti dalla Regione Lombardia.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all’accesso al sistema.

Fasi dell’inoltro della domanda:

 accedere al portale della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (SISCO);

 registrarsi con le modalità indicate sul sito https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/. Le informazioni relative all’accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e le sue Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, la Provincia di Sondrio, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);

 accedere alla domanda per gli aiuti articolo 24 l.r. 31/2008, indirizzandola alla Comunità Montana Valtellina di Tirano;

 scegliere una delle misure previste dal presente Bando e, all’interno di questa, una o più tipologie fra quelle previste dal Bando; il sistema propone tutte le misure (2.1, 2.2, 2.3) e le tipologie previste dalle disposizioni attuative regionali, indipendentemente dalla Comunità Montana d’indirizzo: la scelta di una misura e di tipologie non previste dal presente Bando comporta il rigetto parziale o totale della domanda in fase istruttoria;

 compilare la domanda in tutte le sue parti, chiudere la procedura e scaricare il report in formato PDF;

 sottoscrivere il file scaricato, senza aprirlo, con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte di uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. La sottoscrizione della domanda, nonché quella dei documenti allegati, con le specifiche previste al successivo punto 1.4 deve essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), e del Dlgs n. 82/2005. È ammessa anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti);

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 caricare a sistema in SISCO la domanda sottoscritta con le modalità sopra riportate: il sistema al momento del caricamento della domanda firmata la valida e le attribuisce la data e l’ora, minuto e secondo di presentazione.

La domanda s’intende regolarmente presentata con l’avvenuta validazione da parte del Sistema Informativo di Regione Lombardia, purché questa avvenga entro il termine stabilito dal presente Bando al punto 1.1. In caso di mancata validazione, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La data e l’ora di presentazione saranno oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda.

1.4) Documentazione da allegare alla domanda

Ai fini dell’ammissione all’istruttoria, alla domanda deve essere allegata e caricata a sistema in formato compresso e non modificabile (ad es. PDF, JPEG, p7m e zip), la seguente documentazione:

1. scheda di misura predisposta sul modello allegato al Bando della Comunità Montana, firmata digitalmente, con descrizione dell’investimento, della localizzazione e della spesa di progetto;

2. per impianto/reimpianto dei frutteti per la tipologia di intervento 2.1.5 “Colture arbustive e arboree di particolare pregio”, trattandosi di opere, è necessario allegare alla domanda di contributo il progetto e computo metrico analitico estimativo a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio professionale;

3. almeno due preventivi di spesa, in caso di acquisto di macchine, impianti e attrezzature. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere redatti su carta intestata dei fornitori e riportare la descrizione analitica della fornitura.

Le offerte devono essere:

- proposte da soggetti diversi, cioè da due fornitori indipendenti tra loro;

- comparabili;

- formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio10, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, dichiarando se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla misura, il finanziamento anche con altre “fonti di aiuto”.

Ogni allegato deve essere firmato digitalmente dal soggetto che l'ha formulato, ossia i preventivi firmati dai fornitori, le relazioni tecniche dai tecnici che le hanno redatte, le tavole progettuali dai progettisti che le hanno predisposte, ecc.

1.4.1) Pareri, nulla osta, autorizzazioni, da parte degli enti gestori delle aree protette e valutazioni di incidenza da parte degli enti gestori dei siti natura 2000

L’assenso dell’ente gestore non è mai richiesto nei seguenti casi:

 tipologia 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle;

 tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria;

 tipologia 2.1.5: colture arbustive ed arboree di particolare pregio.

10 Redatta su modelli predisposti dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000, articolo 47.

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1.5) Modifica della domanda

Entro il termine di presentazione delle domande fissato dal presente Bando, il richiedente può presentare una nuova domanda, che costituisce un nuovo procedimento, senza autorizzazione preventiva e con le modalità e le condizioni indicate nei precedenti paragrafi 1.2, 1.3 e 1.4. Ciò anche al fine di sanare eventuali errori di compilazione. Ogni nuova domanda validata annulla la precedente. Se la nuova domanda non è chiusa e validata entro i termini previsti dal presente Bando, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell’istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

1.6) Ricevibilità delle domande

La Comunità Montana provvede a scaricare dal sistema le domande e ad attribuire il numero di protocollo, secondo le proprie modalità ed avendo cura che a ciascuna sia assegnato un numero univoco Gli allegati caricati in SISCO non sono modificabili e vengono conservati a sistema.

Con l’attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo.

La Comunità Montana Valtellina di Tirano verifica che le domande siano state presentate a SISCO entro i termini previsti dal Bando. Le domande presentate prima del termine di apertura del Bando e dopo la scadenza del termine di chiusura sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell’art. 2, comma 1 della l. 241/1990 e ss.mm.ii.

Terminata la fase di verifica della ricevibilità delle domande di aiuto, il Responsabile del Procedimento provvede:

 per le domande considerate non ricevibili, a dare comunicazione al richiedente, tramite PEC, della non ricevibilità della domanda. La comunicazione di non ricevibilità della domanda costituisce atto endo- procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nella proposta che diventerà definitiva solo a seguito dell’adozione del provvedimento di cui al successivo punto 3;

 per le domande risultate ricevibili, a effettuare la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, ai richiedenti.

2) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L’istruttoria della domanda è di competenza della Comunità Montana Valtellina di Tirano. La Comunità Montana provvede a svolgere l’istruttoria delle domande sul Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (SISCO).

La Comunità Montana Valtellina di Tirano provvede a verificare la correttezza dell’indirizzamento da parte del richiedente, provvedendo, in caso di errore, ad inoltrare la domanda ad altra Comunità Montana competente per territorio.

2.1) Verifica di ammissibilità della domanda

La Comunità Montana verifica:

- la validità della firma (soggetto firmatario abilitato);

- la completezza della documentazione allegata alla domanda.

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta rispetto a quella prevista o si evidenzi la necessità di documentazione integrativa, la Comunità Montana ne chiede il completamento dando un termine non superiore a 10 giorni, trascorsi i quali verrà pronunciata la non ammissibilità della domanda.

Si evidenzia, relativamente alla possibilità di richiesta di integrazione della documentazione ai sensi dell’articolo 6, lettera b), legge n. 241/1990, che questa non può operare in presenza di dichiarazioni non già semplicemente incomplete, ma del tutto omesse. Pertanto, la documentazione indicata al punto 1.4 deve essere presentata all’atto della domanda. Qualora venga verificata la completa omissione anche di uno solo dei documenti previsti, la domanda sarà considerata non ammissibile all’istruttoria.

2.2) Valutazione di merito

La Comunità Montana Valtellina di Tirano procede ad effettuare:

 il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;

 la verifica della veridicità delle dichiarazioni in almeno il 5% delle domande;

 il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;

 la verifica della ragionevolezza delle spese 11

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 la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell’intervento proposto con la domanda di aiuto e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni e ai limiti definiti nel presente Bando;

 la verifica che la spesa totale prevista per l’intervento proposto sia tale da garantire il rispetto dell’effetto incentivante del contributo concedibile12 di cui al punto 2 della dgr n. 3632/2015;

 la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle disposizioni attuative;

 la determinazione dell’entità della spesa ammessa, della spesa ammissibile a contributo e del contributo concedibile, in riferimento alla tipologia dell’intervento e del richiedente;

 se necessario, un sopralluogo nel centro aziendale o nel luogo dove è localizzato l’intervento oggetto di contributo;

 l’attribuzione del punteggio di priorità, secondo i criteri definiti nel presente Bando;

 a conclusione dei controlli sopra richiamati la redazione, da parte del funzionario incaricato, tramite la procedura SISCO, del verbale di istruttoria iniziale, di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale sono indicati:

 il punteggio complessivo assegnato;

 l’importo della spesa ammessa (spesa totale);

 l’importo della spesa ammissibile a contributo (con riferimento ai massimali stabiliti per ciascuna misura e tipologia dal Bando);

 eventuali prescrizioni tecniche relative all’intervento previsto (es. superficie, tipo di lavori ecc.);

 l’importo del contributo concedibile;

 in caso d’istruttoria con esito negativo, devono essere dettagliatamente precisate le motivazioni.

In caso di istruttoria con esito positivo, deve essere allegato al verbale, caricandolo in SISCO, il documento denominato “Dettaglio attribuzione punteggio”, recante i punteggi attribuiti relativamente ai singoli criteri di priorità.

Il verbale, firmato digitalmente dal funzionario istruttore e dal responsabile del settore agricoltura della Comunità Valtellina di Tirano, deve essere caricato su SISCO.

Gli elementi che determinano l’attribuzione dei punteggi di premialità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

2.3) Comunicazione dell’esito dell’istruttoria al richiedente

La Comunità Montana Valtellina di Tirano comunica a mezzo PEC al richiedente l’esito dell’istruttoria allegando copia del relativo verbale e del documento “Dettaglio attribuzione punteggio”, indicando le modalità di richiesta di riesame, di cui al successivo punto 2.4 e precisando che l’esito positivo dell’istruttoria non determina l’ammissione a finanziamento della domanda.

2.4) Richieste di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell’esito dell’istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

A seguito delle osservazioni il funzionario incaricato effettua una revisione dell’istruttoria in SISCO dando conto delle osservazioni stesse e motivando in ordine al loro accoglimento o non accoglimento. Dell’esito di tale esame è data idonea comunicazione al soggetto che ha presentato osservazioni.

11 La verifica della ragionevolezza delle spese proposte deve essere valutata tramite il raffronto di due preventivi di spesa; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell’anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, e/o del Prezzario per i lavori forestali della Regione Lombardia e/o del Prezzario delle Opere pubbliche della Regione Lombardia e/o di documenti analoghi approvati da altri enti pubblici

12 Si considera che il contributo abbia effetto incentivante se la spesa ammissibile a contributo (entro i limiti previsti per la misura/tipologia in questione) non sia di importo inferiore al 60% della spesa totale prevista. Es.: una domanda sulla misura 2.1, il cui massimale di spesa ammissibile è di 30.000,00 euro, può avere una spesa totale prevista non superiore a 50.000,00 euro.

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2.5) Chiusura dell’istruttoria

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l’istruttoria assume carattere definitivo, fatta salva la possibilità per il richiedente di presentare ricorso secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 14.

In caso di richiesta di riesame, la Comunità Montana ha 15 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare al richiedente l’esito positivo o negativo del riesame.

3) GRADUATORIA DELLE DOMANDE

In base alle risultanze dell’istruttoria di cui al precedente paragrafo 2 la Comunità Montana approva:

 la “graduatoria delle domande istruite positivamente13 elencate in ordine di punteggio decrescente, con indicazione della misura e tipologia di intervento, della spesa ammissibile e del contributo concedibile;

 l’elenco delle domande istruite negativamente”, indicando per ciascuna le motivazioni della istruttoria negativa;

 l’elenco delle domande non ricevibili”, indicando per ciascuna le motivazioni.

La graduatoria mantiene validità fino al termine dell’anno solare di approvazione.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria viene pubblicato sull’albo pretorio della Comunità Montana Valtellina di Tirano e sul suo sito internet www.cmtirano.so.it, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

Successivamente all’approvazione della graduatoria, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 115/2017, la Comunità Montana procede alla registrazione in SIAN delle concessioni a valere sul regime SA.42052 (2015/XA), previa visura propedeutica sul Registro nazionale degli aiuti di stato e acquisizione da SIAN dei Codici Univoci di concessione a conferma dell’avvenuta registrazione.

4) FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE

Con proprio provvedimento la Comunità Montana, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, approva l’elenco dei beneficiari e assume l’impegno di spesa a favore degli stessi, dando atto della registrazione e dei controlli di cui sopra.

Qualora le risorse disponibili, derivanti dalla quota di riparto assegnata e da eventuali integrazioni da parte della Comunità Montana Valtellina di Tirano, non consentano di finanziare l’ultima domanda in posizione utile in graduatoria per l’intero importo del contributo concedibile, di cui al precedente par. 3, la domanda è ammessa a finanziamento solo nel caso in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

a) che sia rispettato il principio dell’effetto incentivante di cui al precedente par. 2, ovvero che l’entità del contributo concedibile sia tale che il rapporto fra contributo stesso e spesa totale, espresso in percentuale, non sia inferiore ai 3/5 della percentuale di contributo prevista per la/le tipologia/e di intervento e le caratteristiche del richiedente14

b) che il richiedente accetti di effettuare l’intero investimento ritenuto ammissibile a finanziamento in istruttoria a fronte del contributo ridotto.

Qualora il richiedente non dovesse accettare il contributo ridotto, si procede allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento della quota residua di risorse.

Nel caso di assegnazione di risorse aggiuntive (riparto ulteriore) verrà data priorità di finanziamento alla domanda non finanziata o finanziata parzialmente avente il punteggio più alto in graduatoria.

13 La graduatoria contiene sia le domande istruite dalla Comunità Montana, sia quelle eventualmente istruite dalla Regione

14 Il “beneficiario” è pertanto colui che è stato ammesso a finanziamento, da non confondere col “richiedente” che è semplicemente colui che presenta una domanda di aiuto.

Con la percentuale di contributo del 40%, il contributo concedibile non deve essere inferiore al 24% della spesa totale; con la percentuale del 50%, il contributo concedibile non deve essere inferiore al 30% della spesa totale, con la percentuale del 60%, non deve essere inferiore al36% della spesa totale.

Esempi

tipologia 2.1.4; intervento: acquisto di trattore; richiedente: non giovane; % contributo: 40%; spesa totale: 41.000 euro; spesa ammessa: 30.000 euro; residuo quota di riparto: 4.500,00 euro; % contributo concedibile su spesa totale: 4.500,00/41.000 = 11,0%; non può essere ammessa a finanziamento la domanda in quanto tale percentuale è inferiore ai 3/5 della percentuale di contributo (40% x 3/5 = 24%);

tipologia 2.1.5; intervento: realizzazione impianto frutteto; richiedente: giovane; % contributo: 50%; spesa totale: 4.200 euro; spesa ammessa: 4.200,00 euro; residuo quota di riparto: 1.850,00 euro; % contributo concedibile su spesa totale: 1.850,00/4.200,00 = 44,0%; può essere ammessa a finanziamento la domanda in quanto tale percentuale è superiore ai 3/5 della percentuale di contributo (50% x 3/5 = 30%).

Si fa riferimento al limite di spesa ammessa a finanziamento e non all’investimento ammesso (spesa totale).

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Il provvedimento deve essere pubblicato sull’albo pretorio della Comunità Montana e sul suo sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

La Comunità Montana Valtellina di Tirano, per le finalità di cui al successivo punto 7.4, trasmette all’ATS competente per territorio l’elenco delle domande ammesse a finanziamento, con indicazione del periodo concesso per l’effettuazione degli investimenti comprensivo di eventuali proroghe.

5) COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI

Entro 15 giorni dall’assunzione dell’impegno di spesa, la Comunità Montana Valtellina di Tirano comunica via PEC ai richiedenti delle domande positivamente istruite (di seguito “beneficiari15) l’ammissione/non ammissione a finanziamento.

In caso di ammissione nella comunicazione va indicato:

 il quadro economico comprensivo degli importi relativi all’investimento ammesso, alla spesa ammessa e al contributo concesso;

 i tempi per la presentazione di copia del progetto esecutivo, corredato di eventuali permessi, pareri, autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente per poter realizzare l’intervento;

 i tempi per l’ultimazione dei lavori o per l’acquisto delle dotazioni;

 le indicazioni per eventuali varianti;

 eventuali prescrizioni tecniche e amministrative.

6)ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI

I lavori e gli acquisti di dotazioni devono essere eseguiti entro i seguenti termini con decorrenza dalla data della comunicazione di ammissione a finanziamento:

 entro quattro mesi, nel caso di domande che prevedano il solo acquisto di macchine, attrezzature e dotazioni fisse;

 entro dodici mesi, negli altri casi.

La mancata conclusione degli interventi entro i suddetti termini causa la revoca del contributo concesso, ai sensi dell’art. 31 della l.r. 31/2008 e del paragrafo 14 delle Disposizioni attuative approvate con dgr n.

3632/2005, fatte salve le possibilità di proroga di cui al successivo punto 6.1.

6.1) Proroghe

La Comunità Montana, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga per un periodo massimo di:

 tre mesi per le domande che prevedano il solo acquisto di attrezzature;

 sei mesi, negli altri casi.

In entrambi i casi, la proroga decorre dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti.

Nel caso di beneficiari pubblici, in presenza di oggettive situazioni non derivanti da fatto della Pubblica Amministrazione, può essere concessa una seconda proroga per un periodo massimo uguale al precedente.

La domanda di proroga deve essere fatta pervenire mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) alla Comunità Montana Valtellina di Tirano prima della scadenza dei termini di effettuazione degli interventi, utilizzando apposito modulo. (allegato 3)

La proroga può essere concessa solo in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

6.2) Varianti

6.2.1) Definizione di varianti

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l’iniziativa finanziabile, e in specifico:

 il cambio della sede dell’investimento (inteso come cambio di mappale catastale);

 le modifiche degli investimenti approvati, purché nell’ambito della medesima tipologia di intervento.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l’iniziativa finanziabile, compreso il cambiamento del comparto produttivo cui è rivolto l’intervento approvato, non sono ammissibili

15 beneficiario” è pertanto colui che è stato ammesso a finanziamento, da non confondere col “richiedente” che è semplicemente colui che presenta una domanda di aiuto

(18)

Nel corso della realizzazione del progetto originario finanziato, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato;

- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;

- i cambi di fornitore;

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e ferma restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

6.2.2) Quando richiedere la variante

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento ad una domanda istruita e finanziata. Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

Ogni variante deve essere preventivamente richiesta alla Comunità Montana Valtellina di Tirano, dopo l’ammissione a contributo e prima di procedere all’acquisto dei beni o alla realizzazione delle opere che rientrano nella variante stessa. La domanda di variante può essere presentata solo dopo apposita autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione competente, allo scopo di evitare la presentazione di istanze che compromettano la finanziabilità dell’intera domanda.

6.2.3) Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante

Il beneficiario deve inoltrare alla Comunità Montana Valtellina di Tirano, tramite procedura SISCO, un’apposita domanda di autorizzazione alla variante, allegando la seguente documentazione firmata digitalmente dal soggetto che l'ha formulata:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;

2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all’ (allegato 1).

L’Ente competente verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in SISCO il beneficiario alla presentazione della domanda di variante. In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

6.2.4) Presentazione della domanda di variante

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SISCO, alla Comunità Montana Valtellina di Tirano un’apposita domanda di variante corredata da:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;

2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all’ allegato 1;

3. documentazione di cui al precedente punto 1.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta.

La domanda di variante sostituisce la domanda iniziale.

6.2.5) Istruttoria della domanda di variante

La Comunità Montana Valtellina di Tirano riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruiscono ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. L’istruttoria viene eseguita sul Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (SISCO).

La variante è autorizzata a condizione che:

 la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;

 rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle Disposizioni attuative regionali;

 non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l’esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;

 non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);

 non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario;

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