COMUNE DI CASTELLETTO MERLI
Provincia di Alessandria
Via Roma, 57 - Tel.0141-918123 Fax 0141-918921 E mail: [email protected]
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE “PIERINO CUSSOTTO”
IL SEGRETARIO COMUNALE
Vista la deliberazione di G.C. n. 23 del 19/02/2018, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:
“Atto di indirizzo per l'affidamento in concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo comunale
“Pierino Cussotto”
Vista la bozza di convenzione per la concessione a terzi dell’ impianto sportivo intitolato a “Pierino Cussotto”, approvata con Deliberazione C.C. n. 33 del 13/11/2009.
Visto Regolamento comunale per l’uso e la gestione dell’ impianto sportivo comunale intitolato a “Pierino Cussotto”, approvato con Deliberazione C.C. n. 32 del 13/11/2009
RENDE NOTO
Che è indetta selezione per l’affidamento in concessione della gestione della struttura denominata “Pierino Cussotto ” sito in via Borgo S. Giuseppe, a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il bando è rivolto:
1) alle associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente e legalmente costituite, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.)
2) agli enti di promozione, regolarmente e legalmente costituiti, attivi nello sport del calcio e/o del tennis riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) come “enti di propaganda sportiva”;
3) alle Federazioni sportive giuoco calcio e tennis.
1. Termini e modalità di presentazione delle offerte I soggetti interessati dovranno presentare offerta:
entro le ore 12,00 del giorno 23/03/2018
a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelletto Merli che ne rilascerà la ricevuta; è altresì consentita la presentazione a mezzo del servizio postale, che dovrà comunque pervenire entro e non oltre il
termine sopra indicato, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, sempre nel rispetto del termine di cui sopra.
Non saranno ammesse alla gara i soggetti le cui offerte siano pervenute oltre il suddetto termine.
L’offerta deve essere in busta chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura ed essere inserita in una seconda busta, anch’essa sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura recante l’indirizzo:
“COMUNE DI CASTELLETTO MERLI – Via Roma, 57 - 15020 Castelletto Merli (AL)”.
Tanto la busta contenente l’offerta, quanto la busta esterna devono riportare: il nome o la ragione sociale del concorrente e la scritta < Offerta per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo comunale “Pierino Cussotto”>.
L’offerta economica in bollo ed in lingua italiana, con l’indicazione in cifre e in lettere, (in caso di discordanza vale il prezzo indicato in lettere) dell’ aumento sull’importo del canone posto a base di gara, deve:
- essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal titolare della ditta offerente;
- riportare l’indicazione del numero di partita IVA.
Nella seconda busta devono essere inclusi oltre alla busta contenente l’offerta economica:
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione, redatta in lingua italiana ed in bollo, indirizzata al Sindaco del Comune di Castelletto Merli, dal legale rappresentante, autenticata nelle firme ai sensi di legge (ovvero, in mancanza, corredata da copia fotostatica del documento di identità valido del dichiarante).
Cauzione provvisoria di Euro 40,00 pari al 2% dell'importo del canone posto a base di gara da presentarsi mediante contanti.
Progetto di promozione e gestione di attività sportive nell’impianto.
L’istanza e la connessa dichiarazione di cui al punto 1 e l’offerta devono essere redatte in conformità ai modelli disponibili presso gli uffici comunali e possono essere trasmessi, su richiesta, anche via e-mail.
Dichiarazioni, documenti e cauzione sono richiesti a pena di esclusione.
L’aggiudicatario, su richiesta e nel termine fissato dell’amministrazione dovrà provare quanto dichiarato in sede di gara producendo la documentazione corrispondente.
In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, l’aggiudicazione verrà annullata ed i lavori saranno affidati al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall’inadempimento. In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario aggiudicatario l’Amministrazione ha facoltà di interpellare e di stipulare un nuovo contratto con i soggetti ed alle condizioni di cui al D.Lgs 163/2006.
L’apertura delle buste contenenti le offerte è fissata per il giorno 26/03/2018 alle ore 12,00.
2. Durata della concessione
La concessione della gestione dell’ impianto avrà una durata di anni cinque (5) decorrenti dalla stipula della convenzione. Tale convenzione dovrà essere stipulata inderogabilmente entro sessanta (60) giorni dall’aggiudicazione dell’appalto. Nell’eventualità in cui il soggetto aggiudicatario non addivenisse alla firma della convenzione entro tale termine l’Amministrazione Comunale avrà diritto di revocare l’aggiudicazione, di incamerare la cauzione provvisoria e di richiedere il risarcimento del maggior danno.
3. Controprestazione a favore del concessionario
La controprestazione a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente la struttura denominata “Pierino Cussotto”.
Nella gestione dell’impianto il concessionario dovrà attenersi a quanto stabilito nel Regolamento per l’uso e la gestione dell’ impianto sportivo comunale intitolato a “Pierino Cussotto”, approvato con Deliberazione C.C. n. 32 del 13/11/2009 e nella bozza di convenzione per concessione a terzi dell’ impianto sportivo intitolato a “Pierino Cussotto”, approvata con Deliberazione C.C. n. 33 del 13/11/2009
Il concessionario potrà attrezzare all’interno di tale immobile comunale, a propria cura e spese, un punto di ristoro, previo ottenimento delle autorizzazioni di legge.
Il concessionario potrà realizzare migliorie strutturali sull’immobile previo accordo scritto con l’Amministrazione Comunale.
4. Obblighi del concessionario
Per ogni adempimento connesso alla gestione del centro sportivo comunale si fa’ riferimento al Regolamento comunale approvato con Deliberazione C.C. n .32 del 13/11/2009 e alla Convenzione approvata con Deliberazione C.C. n. 33 del 13/11/2009 nonchè alle norme statali e regionali disciplinanti la materia.
Il regolamento è disponibile presso gli uffici comunali.
5. Canone annuo
Il concessionario dovrà versare all’Amministrazione comunale un canone annuo, pari a quanto offerto in sede di gara. Il canone offerto non potrà in ogni caso essere inferiore all’importo posto a base di gara,di Euro 250,00 oltre IVA.
E’ fatto divieto di offrire un canone annuo di importo inferiore all’importo posto a base di gara; l’inosservanza di tale divieto comporterà l’esclusione dalla gara informale.
Il canone annuale offerto in fase di gara informale, che costituisce uno degli elementi da valutare ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sarà annualmente aggiornato in base al 100% della variazione dell’indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente.
6. Criteri di aggiudicazione
L’affidamento della concessione avente ad oggetto il servizio in argomento avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi cui
sono assegnati i “pesi” di seguito indicati:
1 Esperienza nella gestione di un impianto sportivo maturata, fino alla data di pubblicazione del bando: Max 30 punti.
2. Progetto di promozione e gestione di attività sportive nell’impianto: Max 30 punti.
3. Canone corrisposto al Comune: Max 40 punti.
7. Spese
Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti il contratto di concessione, ivi comprese le spese di rogito, le imposte di registro e di bollo e quant’altro inerente il rogito della convenzione di affidamento della concessione inerente la gestione dell’ impianto.
8. Divieti generali
E’ vietato cedere a terzi in tutto o in parte la convenzione di affidamento della concessione inerente la gestione e dell’uso della struttura ;
E’ altresì vietato procedere alla subconcessione dei servizi oggetto della concessione.
La violazione dei divieti sopra elencati comporta l’esclusione dalla gara e/o la revoca dell’affidamento della concessione in danno del concessionario con conseguente incameramento della fideiussione definitiva.
9. Garanzie
L’aggiudicatario della concessione della gestione della struttura “Pierino Cussotto” dovrà presentare prima della stipula della convenzione di affidamento la garanzia di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006
mediante polizza fidejussoria d’importo pari al 10% del canone annuo offerto in sede di gara ( al lordo dell’IVA) moltiplicato per gli anni di concessione.
10. Altre disposizioni
Informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere inoltrate all’indirizzo di Posta Elettronica: [email protected]
ovvero telefonicamente al numero: 0141918123.
Il presente avviso pubblico viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune:
www.castellettomerli.al.it.
L’esito della presente procedura di gara sarà pubblicato sul sito internet del Comune
L’affidamento della gestione dell’impianto sportivo “Pierino Cussotto” non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio del Comune di Castelletto Merli.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si porta a conoscenza che i dati forniti ed utilizzati in occasione della presente gara saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara. Restano salve le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni di cui alla Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il Responsabile del procedimento è il Segretario Comunale Dr.Scagliotti Pierangelo.
Tel. 0141/918123 - E- Mail : [email protected] Castelletto Merli, 19/02/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Dr.Pierangelo
MODULO DI DOMANDA E DICHIARAZIONE
Al Sindaco
del Comune di Castelletto Merli
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione, tramite procedura concorsuale, del soggetto privato a cui affidare, in concessione la gestione e l’uso dell’impianto sportivo comunale “Pierino Cussotto” e dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
Io sottoscritto_____________________________________,nato a__________________________
il________________,residente in_____________(nazione),città)__________________________, via/piazza_________________________, tel._________________, cellulare__________________,
fax____________________, e-mail_________________________, in qualità di legale rappresentante della società/associazione sportiva/società sportiva/ente di propaganda sportiva/Federazione Italiana Gioco Calcio
o Tennis (cancellare le tipologie che non
interessano)___________________________________________________, nel proseguo del presente atto denominata, per praticità, “l’ente”, con sede legale in (nazione)__________________
(città)______________________, via/piazza_________________ n._________,
codice fiscale n.______________________________, partita IV.A.n. _______________________;
tel._________________, fax___________________, E-mail_______________________________,
numero di iscrizione al registro C.O.N.I._____________ del___/__/_____, affiliato alla/alla Federazione Italiana Gioco Calcio o Tennis /ente di propaganda sportiva (cancellare il caso che non ricorre)_________________________ dal___/__/______;
CHIEDO
che l’ente da me rappresentato sia ammesso a partecipare alla procedura in oggetto indicata;
A tal fine, ai sensi di legge, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARO:
a) che l’ente da me rappresentato rientra nella tipologia di concorrenti (ammissibili a partecipare alla procedura concorsuale di selezione) previste dal bando di gara;
b) che l’ente da me rappresentato ha sede in uno dei paesi appartenenti all’unione Europea e precisamente in_______________(indicare la nazione in cui l’ente ha sede) ed è quindi in possesso del requisito di ammissione prescritto dal del bando di gara;
c) che l’ente da me rappresentato non incorre in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara e dalla stipula dei relativi contratti previste dall’art.38, comma
1 del D.Lgs.12.04.2006, n.163 ed è quindi in possesso del requisito di ammissione prescritto dal bando di gara;
d) che l’ente da me rappresentato possiede esperienza nella gestione di un impianto sportivo maturata, fino alla data di pubblicazione del bando, nei seguenti periodi:
• dal ___________ al ___________ avendo gestito l’impianto sportivo ubicato in _________________________________, via __________________________________________,
• dal ___________ al ___________ avendo gestito l’impianto sportivo ubicato in _________________________________, via___________________________________________,
e) che l’ente da me rappresentato ha preso conoscenza di tutti gli atti relativi alla procedura concorsuale resi disponibili sul sito internet del Comune di Castelletto Merli e presso gli uffici comunali; e li accetta espressamente, senza riserva alcuna;
f) che l’ente da me rappresentato si impegna, nel caso di affidamento in concessione della gestione
e dell’uso dell’impianto sportivo comunale “PIERINO CUSSOTTO”, ad adempiere puntualmente a tutti gli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 4 del bando di gara;
g) che l’ente da me rappresentato ha ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni ed autorizzo il trattamento dei dati personali miei e dell’ente da me rappresentato ai fini della presente procedura e per gli effetti della suddetta norma;
h) (barrare la casella in caso di compilazione, obbligatoria solamente per le imprese e gli enti tenuti all’iscrizione rispettivamente presso il registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o presso il registro delle persone giuridiche della prefettura),in sostituzione del certificato di iscrizione al registro delle imprese (della C.C.I.A.A.)/persone giuridiche (cancellare il caso che non interessa),
che l’ente da me rappresentato, denominato____________________________________________
è iscritto nel (barrare la casella del caso che ricorre):
registro delle imprese della Camera di Commercio di_____________________________ per la/e seguente/i attività_____________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
registro elle persone giuridiche della prefettura di_________________________________;
(la presente dichiarazione sostitutiva può essere resa solamente dagli enti aventi sede legale in Italia o in altri paesi dell’Unione Europea; questi ultimi devono indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza)
numero di iscrizione______________,
data di iscrizione______________,durata dell’impresa o ente/data termine____________, data di inizio attività__________________oggetto sociale_____________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
forma giuridica____________________________________________________,
indicazione del/i legale/i rappresentante/i dell’impresa o ente e dei poteri ad esso/i conferiti ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
i) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emergesse la non veridicità delle dichiarazioni stesse, l’ente da me rappresentato sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
ALLEGO:
(barrare la casella relativa)
copia fotostatica di un mio documento di identità, in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’art.38 comma 3 del D.P.R. 28.12.2000, n.445;
copia autentica dello statuto vigente dell’ente da me rappresentato;
certificato rilasciato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura/prefettura (cancellare il caso che non interessa) o documento rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero (solamente per i concorrenti tenuti all’iscrizione rispettivamente presso il registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o presso il registro delle persone giuridiche della prefettura, che non possono o non vogliono utilizzare la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto h);
copia autentica dell’atto comprovante la disponibilità (in proprietà, in uso gratuito e /o oneroso o ad altro titolo) degli impianti sportivi di cui alle dichiarazioni contenute nei precedente punto d.
progetto di promozione e gestione di attività sportive nell’impianto
cauzione provvisoria di Euro 40,00
DATA
TIMBRO DELL’ENTE E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________
Autentica di firma
(solo nel caso in cui non si voglia optare per l’allegazione della fotocopia del
documento di identità)
MODULO DI OFFERTA
Al Sindaco
Del Comune di Castelletto Merli
OGGETTO: Offerta economica per la gestione dell’impianto sportivo comunale “Pierino Cussotto” e dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
Io sottoscritto_____________________________________,nato a__________________________
il________________,residente in_____________(nazione),città)__________________________, via/piazza_________________________, tel._________________, cellulare__________________,
fax____________________, e-mail_________________________, in qualità di legale rappresentante della società/associazione sportiva/società sportiva/ente di propaganda sportiva/Federazione Italiana Gioco Calcio
o Tennis (cancellare le tipologie che non
interessano)___________________________________________________, nel proseguo del presente atto denominata, per praticità, “l’ente”, con sede legale in (nazione)__________________
(città)______________________, via/piazza_________________ n._________,
codice fiscale n.______________________________, partita IV.A.n. _______________________;
tel._________________, fax___________________, E-mail_______________________________,
numero di iscrizione al registro C.O.N.I._____________ del___/__/_____, affiliato alla/alla Federazione Italiana Gioco Calcio o Tennis /ente di propaganda sportiva (cancellare il caso che non ricorre)_________________________ dal___/__/______;
DICHIARO:
sotto la mia responsabilità che l’Ente da me rappresentato:
ha preso conoscenza di tutti i documenti relativi alla procedura di gara per la selezione del soggetto privato a cui affidare la gestione degli impianto sportivo comunale.
Offre per la gestione dell’impianto sportivo in oggetto indicato un canone annuo di €--- ---(lettere--- ---) oltre Iva di legge.
DATA
TIMBRO DELL’ENTE E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Autentica di firma
(solo nel caso in cui non si voglia
optare per l’allegazione della fotocopia del documento di identità)
Note
L’offerta deve essere espressa in cifre e lettere
In caso di discordanza verrà presa in considerazione l’offerta espressa in lettere.
COMUNE DI CASTELLETTO MERLI
CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
“PIERINO CUSSOTTO”
Art. 1 - Oggetto e durata della convenzione
1. Il Comune di Castelletto Merli "Concedente", concede alla ---, "Concessionario", la gestione in concessione del dell’impianto sportivo Pierino Cussotto composto da:
nr. 1 campo da tennis, utilizzabile anche come campo da calcetto;
nr. 1 campo da bocce spogliatoi;
aree di accesso, pedonali, parcheggi;
Per una migliore identificazione anche visiva della consistenza degli impianti le Parti fanno riferimento all'allegata planimetria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presenteatto.
2. La presente convenzione ha la durata fissata nel bando di gara, decorrente dalla data della sua sottoscrizione.
Alla scadenza della convenzione, la gestione potrà essere prorogata fino a un massimo di un ulteriore anno, con atto motivato e previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.
La buona gestione e conduzione dell’impianto è condizione necessaria per il mantenimento e l’eventuale rinnovo della stessa.
La concessione si intende risolta di diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative in contrasto con la concessione stessa, mentre se fossero emanate norme che ne dovessero variare i presupposti, la convenzione sarà riveduta per accordo tra le parti. In mancanza di accordo ogni determinazione è demandata al foro competente.
Art. 2 -Accettazione dell'incarico di gestione in concessione
Il Concessionario accetta in concessione la gestione dell’Impianto sportivo di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione.
Tutte le prestazioni oggetto della presente convenzione sono da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico per nessuna ragione potranno essere abbandonate o sospese.
La concessionaria subentra in tutti i diritti e obblighi al Comune verso gli utenti.
La concessionaria dovrà garantire la presenza del personale necessario per la custodia, pulizia, vigilanza e manutenzione ordinaria dell’impianto, garantendone il funzionamento e il corretto utilizzo, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge applicabili ed estensibili all’impianto in oggetto e al personale utilizzato per la sua gestione.
La concessionaria dovrà consentire la fruibilità dell’impianto alle società sportive, enti, soggetti pubblici e privati, scuole, privati cittadini che ne facciano richiesta e che siano in regola con i pagamenti delle tariffe stabilite dal Comune.
In caso di ritardo nei pagamenti dovuti dalle società utilizzatrici, il Comune, su segnalazione della concessionaria , provvederà a sospendere la autorizzazione precedentemente concessa alla società
morosa.
Spetta esclusivamente al Comune di Castelletto Merli stabilire i soggetti fruitori dell’impianto, gli orari e i periodi in cui detti soggetti sono ammessi. A tal fine il responsabile del Servizio competente provvederà a comunicare per iscritto al concessionario i calendari annuali nonché ogni eventuale variazione e a trasmettere le richieste degli utenti e le relative autorizzazioni.
Prima della formulazione dei calendari predetti il concessionario può essere interpellato dalla Amministrazione Comunale ad esprimere parerei non vincolanti e proposte di carattere operativo.
Il Comune di Castelletto Merli si riserva la facoltà di sospendere o modificare il calendario sopraindicato, informando preventivamente la Concessionaria.
Art. 3 -Programmazione delle attività sportive e ricreative
1. Il concessionario trasmette all'amministrazione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione (per il primo anno) e successivamente entro il 20 gennaio di ogni anno, il programma dettagliato di utilizzo dei singoli impianti sportivi e per r la stagione sportiva dell'anno successivo.
2. Il programma dettagliato di utilizzo dovrà indicare gli orari di apertura degli impianti sportivi, nonché riportare gli utilizzi del concessionario per la realizzazione di corsi di istruzione e di addestramento e gli orari riservati al pubblico, articolati in modo da garantire sempre il servizio sul territorio comunale per la libera utenza e favorire la maggior fruizione possibile da parte degli utenti.
La mancata presentazione della documentazione sopra descritta nei termini previsti costituisce grave inadempimento.
Il concessionario dovrà garantire l' apertura dell’impianto almeno quattro giorni a settimana.
Il concessionario dovrà concordare con l’Amministrazione la chiusura dell’impianto per ferie
Art. 4 -Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti
1. Il concessionario si obbliga, compatibilmente con il programma di cui al precedente art. 3, a promuovere ed organizzare le diverse attività e le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare la fruizione e l'utilizzo, da parte del pubblico, dell’ impianto sportivo .
2. Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente all'Amministrazione situazioni e circostanze che richiedano adempi menti da parte della stessa Amministrazione al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.
La mancata osservanza di quanto previsto costituisce grave inadempimento. .
Art. 5 -Oneri dell'Amministrazione
Sono a carico dell' Amministrazione gli interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad incuria o dolo.
Il Concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire interventi/lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'Amministrazione di provvedere, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando dettagliata e congrua perizia.
Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere alla esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso della spesa sostenuta dal concessionario, si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.
L'Amministrazione si impegna a rilasciare le autorizzazioni di competenza per l'esercizio delle attività previste dalla presente convenzione.
Art. 6 -Obblighi del Concessionario
1. Il Concessionario si obbliga:
a) a sottoscrivere entro il termine fissato dall' Amministrazione il verbale di stato di consistenza riportante il valore economico degli immobili, delle relative pertinenze, dei mobili, delle attrezzature e accessori.
b) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte dell' Amministrazione;
c) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
d) a segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
e) a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
f) ad applicare le tariffe stabilite dalla Giunta comunale;
g) a segnalare la necessità di interventi straordinari alle strutture ed ai campi di gioco;
h) ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione;
i) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
l) assumere a proprio carico le spese di pulizia, di telefono, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti;. Le utenze rimarranno intestate al Comune di Castelletto Merli. Il Concessionario provvederà al rimborso delle spese entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta;
m) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
n) ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque ad eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell'Amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.
Art. 7 -Interventi di manutenzione ordinaria ed adempimenti del concessionario
Il Concessionario è tenuto a provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria.
A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi consistono:
a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
b) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
c) riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda, e di riscaldamento;
d) manutenzione di quadri elettrici in genere;
f) verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti: riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
g) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
h) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva, quali:
panchine, porte di gioco, reti, etc.;
2. Il Concessionario è tenuto a provvedere ai fini della gestione all'acquisto dei beni e delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento dell’ attività.
3. Il Concessionario è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi, dei saponi, dei disinfettanti, della carta igienica, delle salviette, delle scope, degli spazzoloni, delle spugne, degli stracci, e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari.
4. Il Concessionario è tenuto alla pulizia dell’intero impianto che dovrà essere eseguita in modo da garantire la migliore pulizia dei servizi (bagni, docce, lavabi ,W.C. etc.) con materiali di consumo a carico della concessionaria.
La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.
5. E' fatto divieto al Concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del responsabile del Amministrazione.
6. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l'Amministrazione estranea a qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.
7. Il Concessionario è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.
Art. 8 - Opere di Miglioria
Eventuali opere di miglioria, modifiche e addizioni o installazione di attrezzature fisse o mobili, dovranno essere autorizzate preventivamente e per iscritto dalla Amministrazione Comunale.
Gli interventi saranno a carico della concessionaria senza alcun diritto al rimborso e resteranno di proprietà del Comune alla scadenza del rapporto.
Se le modifiche, innovazioni, arricchimenti comporteranno prove di omologazione o nuovo collaudo dell’impianto, la spesa derivante sarà a carico della Concessionaria.
Art. 9 – Attività complementari .
1. Negli immobili il concessionario potrà svolgere, a condizione che non vengano pregiudicati i servizi oggetto del presente contratto e previa acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla legge, ogni altra attività prevista dal proprio oggetto sociale, quale a titolo esemplificativo la promozione ed organizzazione di eventi sportivi e di manifestazioni ed eventi di ogni genere;
2. Per lo svolgimento delle attività complementari previste nel presente articolo il concessionario deve ottenere apposito atto di assenso da parte dell'amministrazione nel rispetto delle normative vigenti. .
3. AI concessionario è riconosciuta, altresì, la facoltà di installare, previ accordi con i competenti uffici comunali ed espletate le formalità previste dalla normativa vigente, distributori automatici di bevande e alimenti.
4. Il concessionario potrà attrezzare all’interno di tale immobile comunale, a propria cura e spese, un punto di ristoro, previo ottenimento delle autorizzazioni di legge.
5. l concessionario potrà realizzare migliorie strutturali sull’immobile previo accordo scritto con l’Amministrazione Comunale.
Art. 10 -Strumenti di controllo degli interventi
1. Il concessionario deve presentare al Comune, entro il 31 Marzo di ogni anno di durata del contratto, il bilancio consuntivo relativo all'anno sportivo passato. Il Concessionario è obbligato a fornire, entro trenta giorni dal ricevimento di un'eventuale specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che il Comune riterrà necessari per il completo esame del quadro di cui sopra.
2. Il bilancio consuntivo deve contenere un'articolazione per attività sportiva esercitata nell’ impianto.
3. Il concessionario deve trasmette all'Amministrazione, entro il 31 Marzo di ogni anno, una relazione delle attività svolte nell'anno precedente.
4. L'Amministrazione, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere all’ impianto in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:
a) l’ atta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste nel presente contratto;
b) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere !'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti;
c) la modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione di cui al precedente art. 7.
5. A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale ai medesimi adibito, l'amministrazione intima al concessionario l'esecuzione dei lavori dovuti in base alla presente convenzione e comunque necessari a garantire la sicurezza.
6. Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dall'Amministrazione, il concessionario ha l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori.
7. Il concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli immobili affidati.
Art. 11 -Gestione della sicurezza -registri antincendio
Per tutta la durata del presente contratto, il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza di tutti gli impianti dati in concessione, secondo la normativa vigente.
Art. 12 - Responsabilita' e assicurazioni
Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.
Il concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.
Art.13 -Tariffe di accesso e pubblicità
Spettano al Concessionario i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe per l'accesso e per l'uso degli impianti.
L'accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte, comporta l'immediata risoluzione della convenzione, previa semplice comunicazione raccomandata.
Lo sfruttamento pubblicitario dell’ impianto sportivo e degli spazi sportivi è riservato al Comune, che potrà farlo esercitare dal concessionario con cointeressenza del Comune.
Le modalità e i criteri di assegnazione degli spazi pubblicitari sono definiti con atto di Giunta Comunale.
Art. 14 -Canone di concessione e cauzione.
Il concessionario si impegna a corrispondere al Comune un canone di concessione, per ogni anno contrattuale, pari a €---, come risulta dall'offerta dal medesimo presentata in sede di gara.
Il suddetto canone dovrà essere pagato in unica soluzione entro il venti Gennaio.
In caso di ritardo devono essere corrisposti gli interessi legali.
A partire dal secondo anno della gestione, l'importo del canone, come sopra determinato, sarà oggetto di rivalutazione annuale, alla scadenza di ogni anno contrattuale, in base agli indici ISTAT.
A garanzia degli impegni assunti con il presente articolo, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 D.Lgs.163/06, a titolo di cauzione definitiva, mediante polizza n.--- - del dell'importo pari al 10% dell'importo del canone di concessione offerto in sede di gara moltiplicato gli anni di concessione.
Art. 15 -Restituzione del centro sportivo
All'atto della riconsegna all'Amministrazione dell’ impianto sportivo e dei beni mobili costituenti il centro sportivo oggetto della presente convenzione, deve essere redatto a cura del concessionario ed in contraddittorio con il Responsabile dell'Amministrazione, processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.
I beni dovranno essere consegnati liberi da qualsiasi materiale e/o bene non di proprietà dell'Amministrazione.
Art. 16 -Cessione e subaffitto.
1. E' vietata la cessione e il subaffitto delle attività oggetto della presente convenzione.
Art. 17 - Risoluzione della convenzione.
1. Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) sospensione non autorizzata delle attività per più di n. 3 giorni consecutivi o n. 15 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;
b) utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
c) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti e del Comune;
e) cessione o subaffitto a terzi in toto o in parte della presente convenzione;
f) gravi o reiterate inosservanze e/o inadempienze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
g) mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsto;
h) mancato o ritardato pagamento del canone di concessione;
i) mancato pagamento delle utenze con un ritardo superiore a tre mesi.
Art 18 - Penali
1. AI di là dei casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni, l'Amministrazione comminerà al Concessionario il pagamento delle seguenti penali:
- .di € 200,00 al giorno per la mancata o ritardata apertura o per anticipata chiusura in orario serale;
- di € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla richiesta, anche informale, del responsabile dell’Amministrazione nell'esecuzione di intervento posto a carico della Concessionaria ai sensi della presente convenzione; .
- di € 100,00, per ogni infrazione all'obbligo di adeguato riscaldamento dell'acqua e di adeguato riscaldamento degli spogliatoi e dei servizi igienici;
- di € 100,00, per ogni giorno di ritardo nel rimborso di quanto dovuto al Amministrazione per le utenze;
- da € 100,00 a € 300,00 secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altra inosservanza degli oneri, obblighi e adempimenti contemplati dalla presente convenzione, non comportante la sua decadenza.
2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione formulata dal responsabile del servizio del Amministrazione
3. L'Amministrazione ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, con oneri finanziari a carico del Concessionario, i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora il predetto Concessionario, appositamente diffidato, non vi ottemperi nel termine assegnatogli.
4. E' facoltà dell' Amministrazione di valersi delle polizze fideiussiorie ed assicurative di cui alla presente convenzione per il pagamento delle opere o dei danni in carico al " Concessionario".
Art. 19 - Recesso.
1. L'Amministrazione potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di 2 mesi, per motivi di pubblico interesse, o con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
2. Il Concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di due mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata. Rimane salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.
Art. 20 - Foro competente.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, è competente il Foro di Casale Monferrato.
Art. 21 - Spese Contrattuali.
Il presente atto è da registrarsi solo in caso d’uso , ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della tabella, parte II, del DPR n. 131 del 26/04/1986.
Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico del concessionario.
Art. 22 -Disposizioni finali.
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.
Letto, approvato e sottoscritto.