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COMUNE di COLLEBEATO Provincia di Brescia

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Regolamento per la vendita degli alloggiin edilizia convenzionata nei piani attuativi individuati nel piano di governo del territorio

Allegato alla deliberazione del C.C.n. 010 del 11/03/2013 Il Sindaco Il Segretario generale Antonio Trebeschi Adriana Salini

REGOLAMENTO PER LA VENDITA DEGLI ALLOGGI

IN EDILIZIA CONVENZIONATA NEI PIANI ATTUATIVI INDIVIDUATI NEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 11/03/2013

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Regolamento per la vendita degli alloggiin edilizia convenzionata nei piani attuativi individuati nel piano di governo del territorio

Art. 1 Contenuto e finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità per l’acquisto, la vendita e l'eventuale locazione delle unità immobiliari di “Edilizia convenzionata” da realizzarsi contestualmente ai Piani Attuativi individuati dal Piano di Governo del Territorio (PGT). All’atto della sottoscrizione della convenzione urbanistica ciascuna Società Attuatrice o Soggetto Attuatore dei piani di cui sopra, si obbliga a vendere gli alloggi in “Edilizia convenzionata” secondo le condizioni stabilite nel presente Regolamento.

Art. 2 Pubblicazione del Bando

A seguito dell’adozione di ogni singolo Piano Attuativo in cui sia prevista la realizzazione di una quota di edilizia convenzionata, l’Amministrazione Comunale provvederà alla pubblicazione di un Bando contenente tutte le informazioni necessarie relative: al prezzo di vendita degli alloggi, ai requisiti soggettivi da possedere per poter accedere alle procedure di acquisto , ai documenti da presentare, ai termini di presentazione delle domande.

Art. 3 Determinazione del prezzo di Vendita

Il prezzo base di prima vendita, fatta salva la rivalutazione come di seguito indicato, è fissato all’atto della stipula di ciascuna convenzione urbanistica e deve essere espresso in funzione dei mq di superficie complessiva commerciale più spese notarili di cessione dell'unità immobiliare.

Per superficie complessiva commerciale (Sc), ai fini del presente regolamento, si intende la superficie dell’alloggio, compresi i muri perimetrali calcolati al 50% se confinanti con altro alloggio e/o con parti comuni ed al 100% in ogni altro caso, maggiorata del 60% della superficie di garage, cantina, maggiorata del 40% della superficie di balconi, terrazze, portici e logge, maggiorata del 10% della superficie a verde esclusiva dell'alloggio, maggiorata del 20% della comproprietà delle parti comuni (androni, scale, cortili…).

Sc = + 100% slp alloggio (compresi muri perimetrali al 50% se confinanti con altro alloggio e/o con parti comuni ed al 100% in ogni altro caso) + 60% superficie garage e cantina + 40%

superficie balconi, terrazze, portici, logge + 10% Superficie a verde esclusiva dell'alloggio + 20% comproprietà parti comuni

Il prezzo base al mq di prima vendita non può superare il costo indicato in ciascuna convenzione urbanistica ed è suscettibile di variazioni annuali in relazione agli indici ufficiali ISTAT dalla data di stipula della convenzione alla data della vendita dell'alloggio.

I prezzi, così determinati, sono da intendersi al netto di IVA, dovuta comunque, nella misura stabilita dalla legge all’atto di acquisto.

Art. 4 Caratteristiche degli alloggi

Le unità abitative in edilizia convenzionata dovranno possedere i requisiti indicati al presente articolo.

Ogni alloggio dovrà essere venduto con box o posto auto, quali pertinenze. Gli alloggi dovranno avere superfici utili abitabili minime:

 35 mq per monolocali;

 50 mq per alloggi di due locali;

 65 mq per alloggi di tre locali;

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 75 mq per alloggi di quattro locali;

e caratteristiche tecniche di livello pari o superiore rispetto a quanto indicato nell’elaborato denominato “sotto allegato “B2” unito allegato 2” della Deliberazione G.R. Lombardia n. 8/9060 del 04 marzo 2009.

Il bando di cui all'art. 2, potrà contenere limiti (in termini percentuali rispetto al prezzo complessivo dell'appartamento) alla possibilità di operare varianti agli appartamenti acquistati in edilizia convenzionata.

Art. 5 Requisiti soggettivi degli acquirenti

Per risultare idonei all’inserimento nella graduatoria per la vendita degli alloggi, i richiedenti dovranno possedere alla data di pubblicazione del bando di cui all'art. 2, i seguenti requisiti, che verranno verificati nelle forme e mediante gli atti di legge:

a. avere cittadinanza italiana o essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea (U.E.), o essere cittadini di altro Stato titolari di permesso di soggiorno con residenza anagrafica in Italia;

b. non essere titolari, in prima persona né, se coniugati, il coniuge legalmente non separato, del diritto di proprietà, né del diritto di usufrutto, uso o abitazione, di altro alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Nel caso in cui i richiedenti abbiano uno dei suddetti diritti reali di godimento potranno comunque partecipare ed essere introdotti in graduatoria previa dichiarazione che entro il rogito di acquisto di un appartamento in convenzionata tali diritti di godimento cessino. Pertanto la cessazione dei diritti reali di godimento sopra citati è requisito obbligatorio al fine della stipula di rogito, la mancanza di tale requisito comporta l'impossibilità della stipulazione di rogito e l'annullamento della posizione dalla graduatoria del presente bando.

Per alloggio adeguato, ai fini del presente Regolamento, si intende:

- che sia composto da un numero di vani abitabili, esclusi gli accessori (cucina, servizi, ingresso e disimpegni) pari al numero di componenti del nucleo familiare che richiede l'assegnazione; e’ comunque considerato sempre idoneo un alloggio composto da cinque o più vani fermo restando la rispondenza ai requisiti igienico sanitari;

- che non sia stato dichiarato igienicamente non adeguato dall’autorità competente;

- che non sia in comproprietà con soggetti diversi dal nucleo familiare;

c. non aver ottenuto per sé o per altri membri del proprio nucleo familiare l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio adeguato, costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, concessi in qualunque luogo, dallo Stato o da altro Ente pubblico;

d. fruire di un reddito annuo complessivo per l'anno precedente alla pubblicazione del bando, per il nucleo familiare formato o in via di formazione, non superiore al limite massimo di € 70.000, incrementato di euro 2.000 per ciascun figlio a carico. Gli importi sopra indicati saranno rivalutati in base alla variazione annuale degli indici dei prezzi al consumo.

Nel caso in cui faccia parte del nucleo familiare un portatore di handicap con una percentuale

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superiore al 65%, il limite di reddito di cui sopra è elevato del 40%, nel caso in cui i portatori di handicap, come sopra indicati, siano due o più, tale limite è elevato del 60%

Per nucleo familiare, ai fini del presente regolamento si intende la famiglia anagrafica ovvero la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola, fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge (anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi di legge).

Ai fini dell'accertamento del reddito si considera quale reddito annuo del nucleo richiedente, il reddito imponibile ai fini fiscali desumibile dalla dichiarazione dell'anno precedente il bando.

Saranno presi in considerazione i redditi dei componenti del nucleo familiare formato o da formarsi.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formatisi al momento dell’assegnazione dell’alloggio, il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno degli assegnatari, con l’esclusione dei redditi del nucleo familiare di provenienza.

I singoli bandi potranno contenere specifiche inerenti le metodologie di calcolo del reddito.

Art. 6 Procedure per la vendita degli alloggi e obblighi del soggetto Attuatore

A garanzia del corretto adempimento e della trasparenza delle procedure, la redazione della graduatoria utilizzata per la successiva vendita degli alloggi da parte del Soggetto Attuatore, avrà luogo in base alle disposizioni che saranno contenute in un apposito Bando che verrà pubblicato a cura del Comune all’albo online del medesimo.

Art. 7 Commissione di Controllo

Per il controllo e la verifica delle domande di partecipazione al bando, al fine della formazione della graduatoria a punteggi, l’amministrazione comunale di Collebeato riconosce specifico ruolo ad una commissione formata dal responsabile dell’Area Tecnica, dal responsabile dell’Area Amministrativa, dal Segretario Comunale e da un segretario, nominato di volta in volta tra il personale dell’Ente, che redigerà i verbali delle sedute. In caso di impossibilità da parte di uno o più dei componenti indicati, il responsabile dell’Area Tecnica provvederà, mediante apposito provvedimento, alla nomina del/dei sostituto/i individuandolo/i tra il personale dell’Ente.

Art. 8 Attribuzione dei punteggi

La graduatoria a punteggi sarà redatta in base alla valutazione comulativa dei seguenti elementi, sulla base dei quali verranno valutate le domande di partecipazione ai singoli bandi.

All'interno dei singoli bandi potranno essere apportate specifiche e/o precisazioni inerenti l'attribuzione dei punteggi.

1.PUNTEGGIO PER GIOVANI COPPIE Nel caso di giovani coppie dove entrambe i componenti non superino i 35 anni

dovrà essere conteggiato un punteggio aggiuntivo di: 30 punti

2.PUNTEGGIO RESIDENTI

Almeno un membro del nucleo familiare costituito o da costituirsi attualmente residente.

Per ogni anno completo di residenza continuativa nel Comune di Collebeato:

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(Con un massimo di 30 punti) 3 punti

3.PUNTEGGIO PER GLI ALTRI SOGGETTI NON RESIDENTI Almeno un membro del nucleo familiare costituito o da costituirsi

già residente nel Comune di Collebeato anche senza continuità

(per ogni anno di residenza, anche non continuativa, con un massimo di 20 punti) 2 punti

4.PUNTEGGIO PER ATTIVITA’ LAVORATIVA

Almeno un membro del nucleo familiare costituito o da costituirsi svolge abituale e continuativa attività lavorativa con sede nel Comune (requisito dimostrato con idonea documentazione:

buste paghe, sede legale, domicilio fiscale, contratti di lavoro, visure camerali etc.).

(Per ogni anno di attività lavorativa, massimo di 5 punti) 1 punto

5.PUNTEGGIO PER FIGLI A CARICO

Nucleo familiare o persona singola che abbia figli a carico:

per un figlio 5 punti

per ogni figlio oltre il primo 10 punti

(massimo 35 punti)

6.PUNTEGGIO PER ALTRE CATEGORIE DI FAMILIARI Nel caso di presenza nel nucleo familiare costituito o da costituirsi di figli o altri familiari portatori di handicap o non autosufficienti,

dimostrato con idoneo attestato medico, o presenza di anziani oltre i 75 anni,

per ogni soggetto di cui sopra punti: 5 punti

(massimo 15 punti)

7.PUNTEGGIO PER DISAGIO ABITATIVO Nel caso di nucleo familiare con sfratto esecutivo

(purché non intimato per morosità o derivante da occupazione senza titolo), compreso tra 6 mesi ed 1 anno dalla data del bando,

viene assegnato un punteggio aggiuntivo di: 10 punti

8.PUNTEGGIO PER ISCRITTI A COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE Nel caso di presenza nel nucleo familiare costituito o da costituirsi di iscritti a

cooperative edilizie di abitazione che abbiano sede sul territorio del Comune di Collebeato

Per ogni anno completo di iscrizione 1 punto

(Con un massimo di 10 punti)

9.PUNTEGGIO PER REDDITO del nucleo famigliare costituito o da costituirsi

Fino a € 35.000 15 punti

Da € 35.001 a € 45.000 10 punti

In caso di nucleo familiare monocomponente i suddetti importi per l’attribuzione dei punteggi saranno decrementati di € 10.000.

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10.CRITERI CON PRECEDENZA

Qualora due o più richiedenti abbiano conseguito lo stesso punteggio, la loro posizione in graduatoria verrà definita secondo i seguenti criteri di precedenza (elencati in ordine di importanza):

- giovani coppie

- nucleo familiare in condizioni di disagio abitativo

- nucleo familiare al cui interno ci sia un portatore di handicap o persona non autosufficiente - nucleo familiare o persone singole con maggior numero di figli minorenni

- nucleo familiare con la minore età complessiva dei coniugi

- dalla data di presentazione della domanda e del relativo numero di protocollo.

Art. 9 Formazione della graduatoria

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando. La verifica dei requisiti verrà effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande dalla commissione di cui all’art. 8 che provvederà anche alla formazione della graduatoria. La graduatoria, redatta dalla commissione e approvata con determinazione da parte del Responsabile dell'area Tecnica, recante l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun richiedente, ovvero gli eventuali motivi di esclusione, verrà pubblicata all’Albo online del Comune per 15 giorni consecutivi.

Nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria comunale di cui sopra, il richiedente che in graduatoria ha acquisito il diritto di acquisto a prezzo convenzionato, dovrà per iscritto e tramite pec (posta elettronica certificata) o strumenti equivalenti da inviarsi all’attuatore- venditore e all'amministrazione Comunale, manifestare il proprio consenso all’acquisto dell’alloggio e sottoscrivere il preliminare di compravendita alle condizioni stabilite.

Il mancato rispetto dei termini perentori di cui sopra determinerà la cancellazione dalla graduatoria del soggetto che vantava il diritto all’acquisto a prezzo convenzionato e lo scorrimento automatico della graduatoria.

Nel caso di mancata vendita degli alloggi per esaurimento della graduatoria, ad avvenuto espletamento del Bando, l’operatore potrà alienare o locare le stesse, sempre nel rispetto del presente regolamento, a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e alle medesime condizioni economiche di vendita e locazione di cui all'art. 12.

Il soggetto attuatore è comunque obbligato, prima di locare gli alloggi, ad esperire, fino ad esaurimento della graduatoria, il procedimento per giungere alla vendita in “edilizia convenzionata”.

Art. 10 Prima vendita degli alloggi

La vendita degli alloggi avverrà direttamente a cura del Soggetto Attuatore. Qualora sia prevista la cessione di appartamenti in edilizia convenzionata alla pubblica amministrazione, la stessa potrà decidere alternativamente se venderli o locarli nel rispetto del presente regolamento.

Il Soggetto Attuatore dovrà mettere a disposizione fin dalla pubblicazione del bando le planimetrie, il capitolato e la bozza di atto notarile relativi agli alloggi posti in vendita e disponibili.

Per la vendita degli alloggi l’attuatore si impegna ad attingere dalla graduatoria stilata dal Comune di Collebeato per il bando relativo al lotto interessato. L’Amministrazione comunale rimarrà del tutto estranea a qualsivoglia rapporto contrattuale insorto fra le parti, che saranno comunque obbligate al rispetto totale delle clausole contenute nel regolamento, nel bando e nella convenzione urbanistica stipulata.

E’ fatto obbligo per tutti gli acquirenti degli alloggi di prendere possesso dei medesimi entro 12

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mesi dalla data del relativo rogito notarile di acquisto. Nel caso di rinuncia alla graduatoria o alla stipula del preliminare di vendita, per qualsiasi motivo espressa dal partecipante al bando, lo stesso dovrà formalizzarlo sia all’Amministrazione Comunale sia al Soggetto Attuatore, in tal caso si scorrerà nella graduatoria di cui sopra nell'individuazione del nuovo beneficiario.

Le richieste plurime di alloggi presentate dalla stessa persona, all’interno dello stesso bando, così come le richieste presentate da più di un membro dello stesso nucleo familiare, verranno considerate nulle. In caso di pubblicazione contemporanea di più bandi è data la possibilità al nucleo famigliare di partecipare a tutti, fermo restando la possibilità di un unico posizionamento in graduatoria.

Art. 11 Obblighi, cessione, locazione degli alloggi successivi alla prima vendita

1. gli alloggi e le loro pertinenze non potranno essere venduti o locati dagli assegnatari o loro aventi causa, né potranno costituirsi diritti reali di godimento prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto.

I beni sopra indicati potranno essere alienati o locati, previa autorizzazione da parte del Comune di Collebeato, prima della scadenza dei cinque anni, solo quando sussistano gravi o sopravvenuti motivi quali il trasferimento della sede di lavoro in un comune distante non meno di 50 Km, la variazione del nucleo familiare tale da rendere l’alloggio inadeguato, la cessione dell’alloggio o della quota di diritto reale sull’alloggio tra coniugi, a seguito di sentenza di separazione legale o di divorzio, decesso dell’originario acquirente, su istanza degli eredi o altri eventuali motivi costituenti grave disagio per la famiglia, se documentati da idonea documentazione probatoria. In caso di vendita o locazione prima dei 5 anni, l’alloggio dovrà essere ceduto o locato a soggetti in possesso dei requisiti previsti all’art. 5 e alle condizioni economiche di cui all’art. 12. Il proprietario deve essere autorizzato alla vendita o locazione da parte del Comune il quale, su ogni cessione o la locazione di immobili oggetto di convenzione in edilizia convenzionata può avvalersi della facoltà di indicare i soggetti destinatari della cessione o locazione oppure esercitare il diritto di prelazione.

2. Nel caso di vendita o locazione, decorsi 5 anni dalla data di acquisto e per tutta la durata degli obblighi di edilizia convenzionata (specificati in convenzione urbanistica o con apposita convenzione di edilizia convenzionata) l’alloggio dovrà essere ceduto o locato a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti all’art. 5 e alle condizioni economiche previste dall’art. 12. Il proprietario deve essere autorizzato alla vendita o locazione da parte del Comune il quale, su ogni cessione o la locazione di immobili oggetto di convenzione in edilizia convenzionata può avvalersi della facoltà di indicare i soggetti destinatari della cessione o locazione oppure esercitare il diritto di prelazione.

3. In alternativa al punto 2 del presente articolo, il proprietario, decorsi 5 anni dall'acquisto e e per tutta la durata degli obblighi di edilizia convenzionata (specificati in convenzione urbanistica o con apposita convenzione di edilizia convenzionata) per tutta la durata della convenzione urbanistica può cedere o locare a libero mercato previo il pagamento al Comune di un corrispettivo nella misura del 20% del prezzo di vendita fissato nel primo atto di acquisto aggiornato mediante l’applicazione degli indici ISTAT per il periodo intercorrente dalla data di primo acquisto alla data della vendita.

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Regolamento per la vendita degli alloggiin edilizia convenzionata nei piani attuativi individuati nel piano di governo del territorio

4. Gli obblighi degli assegnatari decorrono dall'atto della stipula del contratto di compravendita.

5. Alla scadenza degli obblighi di edilizia convenzionata (specificati in convenzione urbanistica o con apposita convenzione di edilizia convenzionata), si ritengono decaduti i vincoli di convenzione di cui al presente regolamento.

Art. 12 Condizioni di vendita o locazione convenzionata successive alla prima vendita La vendita o la locazione convenzionata deve avvenire alle seguenti condizioni:

a. in caso di vendita: allo stesso prezzo di vendita fissato nel primo atto di acquisto (o valutato in base al prezzo posto nel bando secondo le modalità espresse dall'art. 3) maggiorato mediante l’applicazione degli indici ISTAT per il periodo intercorrente dalla data di primo acquisto alla data della vendita anticipata; ai fini della determinazione del prezzo di vendita potranno essere considerate le eventuali migliorie, regolarmente documentate, apportate all’alloggio;

b. in caso di locazione: il canone annuo non potrà superare il tetto massimo del 3,5% del prezzo di acquisto dell’alloggio (o valutato in base al prezzo posto nel bando secondo le modalità espresse dall'art. 3) maggiorato mediante l’applicazione degli indici ISTAT per il periodo intercorrente dalla data di primo acquisto alla data della locazione;

Art. 13 Obblighi del Soggetto Attuatore - Penali

E' fatto d'obbligo al soggetto attuatore ed ai loro aventi causa a qualsiasi titolo:

a. trasmettere al Comune di Collebeato copia del contratto preliminare di compravendita e dell'atto di vendita nonché contratto di locazione entro e non oltre 90 giorni dalla stipula dei medesimi;

b. al rispetto del prezzo di vendita o di locazione degli alloggi di cui agli artt. 3,12;

c. far ricomprendere negli atti di compravendita gli obblighi di cui al presente regolamento riportando integralmente il contenuto degli articoli 11, 12, 13, 14 e riportando integralmente il contenuto degli articoli delle convenzioni urbanistiche inerenti l'edilizia convenzionata.

Il non rispetto degli obblighi renderà il soggetto attuatore inadempiente e pertanto soggetto alle seguenti penali:

- inadempienza del punto a) penale pari ad € 50 per ogni giorno di ritardo ;

- inadempienza del punto b) penale pari a tre volte l'importo risultante dalla differenza tra il prezzo applicato nella “libera” vendita (o locazione) ed il prezzo stabilito ai sensi del seguente regolamento e successivo bando (per le locazioni, da calcolarsi su tutta la durata delle stesse);

- inadempienza del punto c) penale pari ad € 20.000.

Nel caso di inadempimento delle obbligazioni, il Comune di Collebeato provvederà a costituire in mora gli acquirenti e/o il soggetto attuatore intimando loro mediante semplice comunicazione con lettera raccomandata con Avviso di ricevimento, di fornire spiegazioni in ordine alle omissioni riscontrate o addebitate. Gli interessati al provvedimento di cui sopra avranno l’onere di presentare deduzioni scritte nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento.

Scaduto tale termine il Comune procederà secondo quanto indicato nel presente regolamento in termini di mancato adempimento alle obbligazioni.

Resta comunque salvo l’obbligo del comune di dare avviso all’Autorità giudiziaria nel caso di false

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attestazioni o allegazioni documentali attestanti il falso possesso dei requisiti soggettivi.

Le penali sopra citate dovranno essere versate, a semplice richiesta, dalla parte inadempiente entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della contestazione.

Art. 14 Obblighi degli acquirenti gli alloggi e futuri venditori – Penali

E’ fatto obbligo per tutti gli acquirenti degli alloggi di prendere possesso dei medesimi entro 12 mesi dalla data del relativo rogito notarile di acquisto. La mancata presa di possesso e ottenimento della residenza entro 12 mesi dalla data dell’atto di acquisto dell’alloggio, comporterà una penale pari ad € 50 per ogni giorno di ritardo.

E' fatto d'obbligo agli acquirenti e loro aventi causa a qualsiasi titolo che procedano alla vendita o locazione degli appartamenti oggetto del presente regolamento:

1. il rispetto degli articoli 11 e 12.

Il non rispetto degli obblighi renderà l'acquirente e i suoi aventi causa a qualsiasi titolo inadempiente/i e pertanto soggetto alle seguenti penali:

- inadempienza dell'art. 11 commi 1,2,3 penale pari a a tre volte l'importo risultante dalla differenza tra il prezzo applicato nella “libera” vendita ed il prezzo stabilito ai sensi del seguente regolamento e successivo bando;

- inadempienza dell'art. 12 lett a), penale pari a tre volte l'importo risultante dalla differenza tra il prezzo applicato nella “libera” vendita ed il prezzo stabilito ai sensi del seguente regolamento;

- inadempienza dell'art. 12 lett b), penale pari a tre volte l'importo risultante dalla differenza tra il prezzo annuale applicato nella “libera” locazione ed il prezzo stabilito ai sensi del seguente regolamento calcolato per tutta la durata della locazione.

E’ fatto obbligo per tutti gli acquirenti degli alloggi, qualora siano titolari (in prima persona o se coniugati il coniuge legalmente non separato) del diritto di proprietà, del diritto di usufrutto, uso o abitazione di altro alloggio, entro la firma del rogito di acquisto dell'appartamento in convenzionata, provvedere alla cessazione di tali diritti di godimento. Tale requisito alla firma dell'atto di rogito di un appartamento in convenzionata è da ritenersi obbligatorio, la mancanza di tale requisito comporta l'impossibilità della stipulazione del rogito e l'annullamento della posizione dalla graduatoria del presente bando.

Nel caso di inadempimento delle obbligazioni, il Comune di Collebeato provvederà a costituire in mora gli acquirenti e/o il soggetto attuatore intimando loro mediante semplice comunicazione con lettera raccomandata con Avviso di ricevimento, di fornire spiegazioni in ordine alle omissioni riscontrate o addebitate. Gli interessati al provvedimento di cui sopra avranno l’onere di presentare deduzioni scritte nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento.

Scaduto tale termine il Comune procederà secondo quanto indicato nel presente regolamento in termini di mancato adempimento alle obbligazioni.

Le penali sopra citate dovranno essere versate, a semplice richiesta, dalla parte inadempiente entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della contestazione.

Art. 15 Norma Finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente disciplina legislativa nazionale, regionale e comunale in materia.

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