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il| Regione Umbria
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Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA Tel, 075,576.3042 http://www.consiglio.regione,umbria.it e-mail: andrea,fora@alumbria,jt
Oggetto: "Interventi a sostegno della natalità, della famiglia e del welfare aziendale".
Relazione Illustrativa
Lo scorso mese di Luglio l'Istat ha certificato ancora una volta l'allarme natalità per la nostra regione. Nel 2019 i nati In Umbria sono stati solo 5.578 di cui il 17,6% figli di cittadini stranieri. Il nostro Paese e l'Umbria in particolare si trova in una vera e propria situazione di "allarme demografico". Sempre l'Istat ha certificato che i residenti in Umbria nel 2019 sono 880.285 residenti, 3.539 in meno rispetto al 1 gennaio precedente. Se si prende in considerazione il saldo netto fra nascite (5.578) e decessi (10.263) la popolazione umbra registra un dato di -4.685 cittadini. Nel 2019 si è registrato un saldo migratorio evidentemente positivo.
Ormai la nostra regione segna un calo costante nelle nascite da circa 10 anni.
Se all'allarme demografico associamo anche il dato di regione con la popolazione fra le più anziane d'Italia è facile comprendere come si possa e debba parlare di vera e propria emergenza natalità.
Per questi motivi appare assolutamente necessario uno strumento normativo che disciplini interventi a sostegno della natalità ed in particolare persegua i seguenti
obiettivi:
a) valorizzazione delle funzioni sociali della famiglia, fondata su relazioni di reciprocità, di responsabilità, di effettiva parità tra uomo e donna e di solidarietà tra i componenti;
b) riconoscimento e sostegno delle funzioni svolte dalla famiglia, in quanto unità di servizi primari, luogo di rilevazione e di sintesi del bisogni e riferimento essenziale dei servizi pubblici e privati;
c) riconoscimento dell'alto valore della maternità e paternità coscienti e responsabili, favorendo la tutela delle funzioni genitoriali e della libertà educativa, anche in riferimento ai nuovi mezzi di informazione e comunicazione sociale;
d) rimozione degli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite, l'adozione e la vita della famiglia, prevenendo situazioni di particolare disagio, povertà o esclusione sociale, ivi comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari afferenti la separazione o il divorzio, perseguendo una inclusione attiva volta al superamento delle varie situazioni di disagio;
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e) tutela e promozione della vita fin dal concepimento e in tutte le sue fasi offrendo, alle famiglie e in particolare ai genitori, sostegni economici, servizi e un contesto socio culturale idoneo per consentire di non ridimensionare il progetto di vita familiare e realizzando e favorendo interventi volti a prevenire e a rimuovere le difficoltà economiche, sociali e relazionali che possano indurre all'interruzione di gravidanza, anche attraverso apposite convenzioni con soggetti non istituzionali;
f) tutelare il diritto di un minore ad una famiglia tramite interventi a sostegno della genitorialità adottiva;
g) agevolare la famiglia nell'opera di educazione dei figli e nella formazione della loro personalità in tutti i suoi aspetti psicologici, sociali, relazionali e culturali;
h) promozione e sostegno della genitorialità in tutte le sue forme;
i) promuovere nel territorio sportelli informativi capaci di essere dei punti di riferimento per i vari bisogni delle famiglie, in collaborazione con le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e con i consultori familiari, valorizzandone i servizi di assistenza a famiglie e futuri genitori.
Il perseguimento di questi obiettivi si realizza con diversi strumenti contenuti nella presente proposta di legge e attuando pienamente gli art. 296 e 297 della legge regionale 9 aprile 2015 n. 11. Gli strumenti messi in campo dalla presente proposta di legge sono in particolare: Interventi a sostegno della natalità, interventi a favore delle famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori, interventi a favore delle famiglie monoparentali e per i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica, interventi a favore delle famiglie monoparentali e di genitori separati e divorziati, interventi per la conciliazione dei tempi educativi e il lavoro.
Per dare piena e coordinata attuazione agli strumenti della legge e al fine di realizzare al meglio gli obiettivi, la proposta conferisce alla Giunta Regionale la possibilità di stipulare "protocolli d'intesa" tra enti locali, istituzioni pubbliche e private ed ogni altro soggetto, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza omogenei sul territorio regionale a sostegno dei genitori soli, separati o divorziati. Promuove il sostegno all'associazionismo familiare, istituisce l'elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie e istituisce, per la prima volta nella nostra regione la '^valutazione d^impatto familiare^', uno strumento molto importante per orientare le politiche familiari previste in ogni settore, secondo criteri di differenziazione e proporzionalità in rapporto alla composizione del nucleo familiare e alla sua condizione economica. La Regione, attribuendo a questo strumento un'importanza strategica per il perseguimento delle finalità della presente legge, promuove intese con gli enti locali
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per estendere la valutazione d'impatto familiare alle politiche settoriali di loro competenza e ai relativi atti di programmazione, assicurando il pieno coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali (CAL).
La proposta di legge ipotizza dei costì per ogni misura e la copertura complessiva. Si tratta di ipotesi realistìche ma è di tutta evidenza che spetterà alla Regione calibrare i benefici per ogni intervento e se e come allargare o restringere la platea dei beneficiari in base anche alle disponibilità di bilancio che potrebbero essere maggiori rispetto a quanto indicato. Il lavoro di approfondimento in Commissione potrà ulteriormente migliorare la proposta rispetto alle finalità e agli obiettivi previsti.
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Relazione Tecnico-Finanziaria
L'articolo 1 è dedicato all'Illustrazione dell'oggetto e delle finalità generali della proposta di legge. Trattasi pertanto di norma di principio che non genera oneri di
carattere finanziario.
L'articolo 2 illustra in dettaglio gli obiettivi che si intendono perseguire con l'entrata in vigore della legge e che si possono così riassumere:
• valorizzazione delle funzioni sociali della famiglia;
• riconoscimento e sostegno delle funzioni svolte dalla famiglia;
• riconoscimento dell'alto valore della maternità e paternità coscienti e responsabili;
• rimozione degli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite;
• tutela e promozione della vita fin dal concepimento e In tutte le sue fasi;
• tutela del diritto di un minore ad una famiglia, tramite interventi a sostegno della genitorialità adottiva;
• agevolazione della famiglia nell'opera di educazione dei figli;
• promozione e sostegno della genitorialità;
• promozione nel territorio di sportelli informativi capaci di essere dei punti di riferimento per i vari bisogni delle famiglie, in collaborazione con le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e con i consultori familiari.
La norma è pertanto da intendersi come l'elencazione di finalità di carattere generale e pertanto neutrale da un punto di vista finanziario. L'ultimo punto in particolare (la promozione dell'attività di sportelli informativi) è da intendersi applicata sulla base delle risorse organizzative, umane e strumentali già esistenti e pertanto anch'essa neutrale da un punto di vista finanziario.
Con l'articolo 3 viene istituito un assegno prenatale finalizzato a fronteggiare i costi legati alla gravidanza e le spese fondamentali nei primi due anni di vita del bambino II comma 3 prevede inoltre che la Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, disciplini con proprio atto i criteri e le modalità per l'erogazione dell'assegno. Nell'ipotesi in cui il numero di nascite nel corso dei prossimi anni si assesti intorno alle 6.000 e che tra i criteri utilizzati per l'erogazione del contributo si tenga conto del reddito familiare ISEE, si può ipotizzare che circa il 15% dei nuclei familiari con nuovi nati (percentuale determinata in base alla soglia di povertà relativa fissata dairiSTAT) possano accedere al contributo, pari a circa 900 famiglie. Nel caso in cui l'importo dell'assegno sia fissato in euro 300, l'onere finanziario a carico della Regione si può stimare in euro 270.000 per il primo anno di applicazione della legge e in euro 540.000 per le annualità successive, per tenere conto della biennalità dell'assegno.
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Il comma 2 dello medesimo articolo 3 prevede inoltre che la Regione sostiene il potenziamento e la riqualificazione dei servizi socio-educativi destinati alla prima infanzia, al fine di garantire un servizio adeguato alle esigenze del territorio. Tale norma è da intendersi come norma dì principio a carattere rafforzativo, in quanto il
finanziamento dei servizi per la prima infanzia in Umbria avviene attraverso la Legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia) e pertanto non generatrice di oneri finanziari.Oltre alle risorse stanziate dalla Regione, con il comma 4 si prevede che gli enti locali possano integrare con proprie risorse gli interventi finanziari di cui alla presente legge.
L'articolo 4 prevede che l'importo dell'assegno sia raddoppiato qualora il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori fino a 6 anni di età riconosciuti disabili gravi ai sensi della Legge n. 104/1992. Nell'ipotesi in cui un quarto dei nuclei familiari rientri in tale casistica, si può prevedere un onere di ulteriori 67.500 euro a carico del bilancio regionale.
L'articolo 5 prevede l'istituzione di un Fondo a favore dei comuni che attivano progetti
verso le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori e che prevedono la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento e la stipulazione di protocolli d'intesa con organizzazioni private. L'ammontare del fondo è quantificato in euro 300.000 annui, da iscrivere in un capitolo di bilancio di nuovaistituzione.
L'articolo 6 istituisce un Fondo per l'accesso al credito, finalizzato ai bisogni primari delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, al fine di agevolarne
l'autonomia finanziaria, nei casi di difficoltà economiche. Tale contributo è concesso afondo perduto e deve essere finalizzato prioritariamente al finanziamento di spese
sanitarie, di locazione e per l'erogazione di servizi educativi e scolastici. La Giunta regionale può individuare con proprio atto ulteriori spese da finanziare. Il fondo èalimentato da uno stanziamento iniziale della Regione, che viene quantificato in euro
300.000 annui, da iscrivere in un capitolo di bilancio di nuova istituzione. Inoltre,all'alimentazione del fondo possono contribuire gli enti locali e da stanziamenti operati
da istituti e fondazioni bancarie, sulla base di appositi protocolli d'intesa.L'articolo 7 intende potenziare, ove necessario, le funzioni di assistenza e mediazione
familiare, intese come aiuto e supporto alla genitorialità e alla gestione della
conflittualità in fase separativa, presso i consultori familiari, operanti nell'ambito territoriale dì ciascuna azienda ULSS, per realizzare un sistema articolato dì assistenza omogeneo sul territorio regionale. Tale norma è da intendersi applicata tenendo contodelle risorse organizzative, umane e strumentali già esistenti e pertanto neutrale da un
punto di vista finanziario.
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L'articolo 8 prevede specifici interventi per la conciliazione dei tempi educativi e il lavoro. In particolare si prevede il sostegno economico ad Interventi di welfare aziendale per interventi diretti al sostegno della maternità delle dipendenti e/o collaboratrici. Per l'attuazione di tali azioni è previsto uno stanziamento regionale di
euro 200.000 annui.
Inoltre, il comma 1 lett b) dello stesso articolo prevede l'assegnazione di punteggi aggiuntivi all'interno dei bandi previsti per l'assegnazione di risorse pubbliche a quelle aziende che adottino politiche di welfare aziendale volte a sostenere la maternità e la conciliazione tra cura e lavoro. Tale disposizione è quindi di carattere regolativo e da Intendersi pertanto neutrale da un punto di vista finanziario.
L'articolo 9 della proposta di legge prevede la promozione da parte della Regione di protocolli d'Intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private ed ogni altro soggetto, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza omogenei sul territorio regionale a sostegno dei genitori soli, separati o divorziati. La stipula di tali protocolli è orientata alla rimozione degli ostacoli di ordine abitativo, lavorativo, economico e del credito per consentire a ciascun individuo la formazione del proprio nucleo familiare e all'aiuto delle madri in difficoltà, al fine di prevenire l'Interruzione volontaria di gravidanza quando essa dipenda da ostacoli rimovibili mediante sostegno psicologico o aiuti di natura materiale. La disposizione si intende pertanto neutrale da un punto di
vista finanziario.
L'articolo 10 intende valorizzare gli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale e le formazioni del privato sociale impegnate per la sensibilizzazione sui temi relativi all'ambito familiare. In particolare si intende sostenere l'attività delle associazioni familiari e delle organizzazioni del privato sociale che organizzano e attivano esperienze di associazionismo per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare nonché la solidarietà intergenerazionale, lo svolgimento dei compiti sociali ed educativi, l'esercizio consapevole e responsabile della maternità e paternità, la solidarietà intergenerazionale e interculturale. Per tale Intervento si prevede uno stanziamento di euro 100.000.
L'articolo 11 prevede che la Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, istituisca l'elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie all'interno della Direzione regionale competente in materia di servizi sociali. La norma è da intendersi non generatrice di oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
L'articolo 12 istituisce la "valutazione d'impatto familiare", da intendersi come strumento di programmazione per orientare le politiche familiari previste In ogni settore, secondo criteri di differenziazione e proporzionalità in rapporto alla
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composizione del nucleo familiare e alla sua condizione economica. La norma è pertanto di carattere ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
L'articolo 13 è dedicato alla clausola valutativa, che prevede l'invio da parte della
Giunta di una relazione annuale in cui venga descritta in dettaglio Tattuazione della legge. La disposizione non genera oneri di carattere finanziario a carico del bilancio regionale.L'articolo 14 contiene la norma finanziaria con la quale si dispone l'iscrizione degli
stanziamenti per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge, all'interno dellaMissione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale, per una spesa complessiva
di euro 1.237.500,00 per l'anno 2021 e di euro 1.575.000,00 per l'anno 2022 come riassunto sinteticamente dal prospetto che segue:RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 3, comma 1 lettera a)
Interventi a sostegno delia natalità
Art. 4.
Ulteriori criterì per il sostegno della
natalità
Interventi a favore delle famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori
Art. 6
Interventi a favore delle famiglie monoparentali e per i genitori separati o divorziati in situazioni dì difficoltà economica
Interventi per la conciliazione dei tempi educativi e il lavoro
IPOTESI
6.000 bambini
(15% povertà relativa) - N. beneficiari: 900 - Importo assegno: € 300
QUANTIFICAZIONE
€ 270.000
dal 2021: €540.000
dei beneficiari (n. 225) €67.500 Importo assegno
ulteriore: €300 dal 2021: € 135.000
I€ 300.000
|€ 300.000
|€ 200.000
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Presidente
Art. 10
Promozione a sostegno dell'associazionismo familiare
100.000
TOTALE ONER PRESUNTI
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€ 100.000
€ 1.575.000
Testo della proposta dì legge regionale:
"Interventi a sostegno della natalità, della famiglia e del welfare aziendale"
Art. 1
Oggetto.
1. La Regione, nell'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione, dall'articolo 6, comma 1, lettera n), dello Statuto e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo,
firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176,
promuove e persegue una politica organica e integrata volta a riconoscere e sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali.2. La Regione promuove la natalità come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari.
3. La Regione persegue un ruolo di coordinamento delle politiche settoriali al fine di realizzare un sistema più ampio e integrato di politiche strutturali a sostegno della famiglia, della genitorialità e
della natalità.
4. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli enti locali, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale dei territori, promuovono il coinvolgimento e la valorizzazione del terzo settore, dell'associazionismo familiare e degli operatori economici, nonché la partecipazione attiva di cittadini e famiglie favorendo esperienze di autorganizzazione.
Art. 2 Obiettivi.
1. La Regione, nella propria attività d'indirizzo politico e di programmazione, osservando il
principio di sussidiarietà e il diritto di libera scelta da parte della famiglia, persegue i seguenti
obiettivi:
a) valorizzazione delle funzioni sociali della famiglia, fondata su relazioni di reciprocità, di responsabilità, di effettiva parità tra uomo e donna e di solidarietà tra i componenti;
b) riconoscimento e sostegno delle funzioni svolte dalla famiglia, in quanto unità di servizi primari, luogo di rilevazione e di sintesi dei bisogni e riferimento essenziale dei servizi pubblici e privati;
c) riconoscimento dell'alto valore della maternità e paternità coscienti e responsabili, favorendo la
tutela delle funzioni genitoriali e della libertà educativa, anche in riferimento ai nuovi mezzi di informazione e comunicazione sociale;d) rimozione degli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite, l'adozione e la vita della famiglia, prevenendo situazioni di particolare disagio, povertà o esclusione sociale, ivi comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari afferenti la separazione o il divorzio, perseguendo una inclusione attiva volta al superamento delle varie situazioni di disagio;
e) tutela e promozione della vita fin dal concepimento e in tutte le sue fasi offrendo, alle famiglie e in particolare ai genitori, sostegni economici, servizi e un contesto socio-culturale idoneo per consentire di non ridimensionare il progetto di vita familiare e realizzando e favorendo interventi volti a prevenire e a rimuovere le difficoltà economiche, sociali e relazionali che possano indurre airinterruzione di gravidanza, anche attraverso apposite convenzioni con soggetti non istituzionali;
f) tutelare il diritto di un minore ad una famiglia tramite interventi a sostegno della genitorialità adottiva;
g) agevolare la famiglia nell'opera di educazione dei figli e nella formazione della loro personalità in tutti i suoi aspetti psicologici, sociali, relazionali e culturali;
h) promozione e sostegno della genitorialità in tutte le sue forme;
i) promuovere nel territorio sportelli informativi capaci di essere dei punti di riferimento per i vari bisogni delle famiglie, in collaborazione con le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e con i consultori familiari, valorizzandone i servizi di assistenza a famiglie e futuri genitori;
2. Il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma si realizza oltre che con la presente legge anche con la piena valorizzazione ed attuazione degli art. 296 (Riconoscimento e
valorizzazione delle famiglie) e 297 (strumenti per le politiche di sostegno alle famiglie} della legge regionale 9 aprile 2015 n. 11.
Art. 3
Interventi a sostegno della natalità.
1. La Giunta regionale al fine di sostenere la natalità e le spese connesse alla cura e all'accoglienza
del nascituro:
a) istituisce un assegno prenatale finalizzato a fronteggiare i costi legati alla gravidanza e le spese fondamentali nei primi due anni di vita del bambino;
b) sostiene il potenziamento e la riqualificazione dei servizi socio-educativi destinati alla prima infanzia, al fine di garantire un servizio adeguato alle esigenze del territorio;
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali altri contributi disposti per i
medesimi fini.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse destinate alle finalità di cui al
comma 1.
4. Gli enti locali possono integrare con proprie risorse gli interventi finanziari di cui alla presente legge.
Art. 4
Ulteriori criteri per il sostegno della natalità.
1. L'entità dei contributi previsti dall'articolo 3 è raddoppiata qualora il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori fino al compimento del sesto anno di età, riconosciuti
disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".Art. 5
Interventi a favore delle famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori.
1. La Giunta regionale istituisce un fondo a favore dei comuni che attivano progetti verso le
famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori e che prevedono la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento e la stipulazione di protocolli d'intesa con
organizzazioni private di cui all'articolo 9.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati ad evitare nuove emarginazioni sociali, a
garantire le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di una vita dignitosa e il
recupero dell'autonomia del nucleo familiare, mirando al sostegno economico dello stesso nella particolare situazione che si determina in seguito al decesso di uno o di entrambi i genitori.3. La Giunta regionale promuove, altresì, forme di collaborazione con i comuni dirette alla realizzazione di reti e sistemi di assistenza e supporto alle famìglie.
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono cumulabili con altre tipologie di finanziamenti o di contributi concessi nell'ambito delle politiche sociali di aiuto, supporto e sostegno alle famiglie.
Art. 6
Interventi a favore delle famiglie monoparentali e per i genitori separati o divorziati In situazioni
di difficoltà economica.
1. La Giunta regionale istituisce un fondo per l'accesso al credito, finalizzato ai bisogni primari delle
famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, al fine di agevolare l'autonomia
finanziaria delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, in situazione di difficoltà economica; il contributo è concesso a fondo perduto.2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati prioritariamente al finanziamento di spese
sanitarie, nonché al finanziamento di spese di locazione e per l'erogazione di servizi educativi e scolastici. La Giunta regionale può individuare ulteriori spese da finanziare.3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:
a) da uno stanziamento iniziale della Regione;
b) da stanziamenti operati da enti locali e definiti in base ai protocolli d'intesa di cui
all'articolo 9
c) da stanziamenti operati da istituti e fondazioni bancarie e definiti in base ai protocolli
d'intesa di cui all'articolo 9
Art. 7
Interventi a favore delle famiglie monoparentall e di genitori separati e divorziati.
1. La Regione potenzia, ove necessario, le funzioni di assistenza e mediazione familiare, intese come aiuto e supporto alla genitorialità e alla gestione della conflittualità in fase separativa, presso i consultori familiari, operanti nell'ambito territoriale di ciascuna azienda ULSS, per realizzare un sistema articolato di assistenza omogeneo sul territorio regionale.
Art. 8
Interventi per la conciliazione del tempi educativi e il lavoro.
1. La Giunta regionale individua apposite premialità per le imprese con sede operativa in Umbria che attuano politiche di welfare di comunità, tramite:
a) il sostegno economico ad interventi di welfare aziendale per interventi diretti al sostegno della maternità delle dipendenti e/o collaboratrici;
b) l'assegnazione di punteggi aggiuntivi all'interno dei bandi previsti per l'assegnazione di risorse pubbliche a quelle aziende che adottino politiche di welfare aziendale volte a
sostenere la maternità e la conciliazione tra cura e lavoro.
2. La Regione, anche ai fini e agli obiettivi della presente legge da piena attuazione all'art.
28 della legge regionale 25 novembre 2016 n. 14;
3. Il comma 6 dell'art. 28 della legge regionale 25 novembre 2016 n. 14 " è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui ai commi 4 e 5 è istituito presso la Giunta Regionale l'Osservatorio regionale sulle politiche di welfare aziendale, per lo studio, la ricerca e la promozione del welfare aziendale, anche al fine di migliorare le politiche familiari e per
incentivare la coesione sociale.
L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) promozione di studi e ricerche sul welfare aziendale;
b) promozione di iniziative per favorire la conoscenza delle ricerche e delle buone pratiche in materia di welfare aziendale; anche della pubblica amministrazione;
c) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di welfare aziendale.
L'Osservatorio è composto: dall'assessore delegato, tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello regionale, tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani Umbria, tre rappresentanti designati congiuntamente delle associazioni che operano in materia di welfare maggiormente rappresentative a livello regionale, un rappresentante designato congiuntamente delle associazioni che tutelano e promuovono la vita umana maggiormente rappresentative a livello regionale, un rappresentante designato congiuntamente delle associazioni che promuovono il miglioramento della qualità del lavoro e del vivere civile maggiormente rappresentative a livello regionale. I componenti dell'Osservatorio vi partecipano a titolo gratuito.
Art, 9
Protocolli d'Intesa.
1. La Giunta regionale promuove protocolli d'intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private ed ogni altro soggetto, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza omogenei sul
territorio regionale a sostegno dei genitori soli, separati o divorziati.2.1 protocolli d'intesa di cui al comma 1 mirano al perseguimento:
a) della rimozione degli ostacoli di ordine abitativo, lavorativo, economico e del credito per
consentire a ciascun individuo la formazione del proprio nucleo familiare;b) dell'aiuto alle madri in difficoltà, al fine di prevenire l'interruzione di gravidanza, quando
essa dipenda da ostacoli rimovibili mediante sostegno psicologico e mediante aiuti di natura materiale e, dopo la maternità, per la presa in carico della donna e del bambino;c) della promozione, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, di strumenti di flessibilità dei tempi di lavoro, al fine di agevolare le necessità del nucleo familiare
monoparentale e dei genitori separati o divorziati;
d) dell'accesso al credito, finalizzato ai bisogni primari delle famiglie monoparentali e dei
genitori separati o divorziati;
e) dell'accesso al credito, finalizzato a garantire la locazione di immobili a favore dei nuclei familiari in difficoltà;
f) della realizzazione di servizi informativi per i genitori separati o divorziati e finalizzati a
rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale, in conformità alle norme di cui alla legge l"*
dicembre 1970, n. 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" e alla legge n. 54 del 2006, in coordinamento con le strutture pubbliche esistenti presso le aziende ULSS;
g) della realizzazione di percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al
recupero della propria autonomia ed al mantenimento di un pieno ruolo genitoriale.Art. 10
Promozione a sostegno dell'associazionismo familiare.
1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, valorizza gli organismi di rappresentanza
delle famiglie del territorio regionale e le formazioni del privato sociale impegnate per la
sensibilizzazione sui temi relativi all'ambito familiare.
2. La Regione in particolare valorizza le associazioni familiari e le organizzazioni del privato sociale
che:
a) organizzano e attivano esperienze di associazionismo per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare nonché la solidarietà intergenerazionale;
b) promuovono iniziative di sensibilizzazione e di formazione delle famiglie e nello specifico dei
genitori per lo svolgimento dei loro compiti sociali ed educativi;c) promuovono attività formative alla vita di coppia, alle competenze educative genitoriali per l'esercizio consapevole e responsabile della maternità e paternità;
d) promuovono la cultura dell'accoglienza familiare, dell'auto mutuo aiuto e della solidarietà intergenerazionale e interculturale.
Art. 11
Elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie.
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di iscrizione all'elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale, tenuto dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi
sociali.
Art. 12
Valutazione d^mpatto familiare.
1. La valutazione d'impatto familiare costituisce strumento per orientare le politiche familiari previste in ogni settore, secondo criteri di differenziazione e proporzionalità in rapporto alla composizione del nucleo familiare e alla sua condizione economica.
2. La Regione promuove la valutazione d'impatto familiare per orientare le strategie complessive di governo a sostegno della famiglia, in considerazione della sua valenza sociale ed economica, con particolare riguardo alla promozione della genitorialità e della natalità, in attuazione dei principi di equità sociale, sussidiarietà, adeguatezza nonché a sostegno della solidarietà familiare, con speciale riferimento alle famiglie in cui sono presenti persone con disabilità o in situazioni di disagio.
3. La Regione promuove intese con gli enti locali per estendere la valutazione d'impatto familiare alle politiche settoriali di loro competenza e ai relativi atti di programmazione, assicurando il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali (GAL) di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008 n. 20 "Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali " e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 13 Clausola valutativa.
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione puntuale sullo stato di attuazione della presente legge.
2. La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale per l'assunzione delle opportune determinazioni.
Art. 14 Norma finanziaria.
1. Per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli; 3 comma 1 lett. a), 4, 5, 6, 8 e 10 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.237.500,00 per l'anno 2021 e di euro 1.575.000,00 per l'anno 2022, da iscrivere alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Programma 05 "Interventi per le famiglie". Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale, nei capitoli di nuova istituzione appositamente destinati.