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Osservazioni al documento per la consultazione 187/2020/R/idr. Associazione Nazionale degli Enti di Governo d Ambito per l Idrico e i Rifiuti

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Associazione Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti

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Osservazioni dell’ANEA al DCO 187/2020/R/idr dell’ARERA del 26 maggio 2020 “Orientamenti per l’adozione di misure urgenti nel Servizio

Idrico Integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19”

L’ANEA (Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti) presenta le proprie osservazioni al documento per la consultazione 187/2020/R/idr dell’ARERA, “Orientamenti per l’adozione di misure urgenti nel Servizio Idrico Integrato, alla luce dell’emergenza da COVID- 19” (di seguito DCO 187/2020).

Premessa

In linea generale, si ritiene molto importante l’intervento dell’Autorità per cercare di mitigare gli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Come anche specificato all’interno del DCO 187/2020 però, essendo tale situazione ancora in corso e di difficile previsione l’effettiva evoluzione, non è possibile avere a disposizione un quadro esaustivo degli effetti in base al quale implementare gli strumenti necessari (e calibrarne anche la reale portata). Si ritiene quindi importante affiancare a tali misure anche un monitoraggio dell’evoluzione della situazione legata all’emergenza sanitaria. Premesso ciò, si valuta positivamente l’approccio generale adottato che prevede interventi sia dal lato degli obiettivi dell’attività gestionale in attuazione della regolazione dell’Autorità che dal lato degli strumenti applicabili per il loro conseguimento.

I principali aspetti (per le osservazioni sui singoli temi si rimanda agli spunti per la consultazione) che preme portare all’attenzione dell’Autorità sono i seguenti:

 il posticipo dei termini per gli adempimenti relativi alla conclusione della raccolta dati relativi alla qualità tecnica e della trasmissione delle proposte tariffarie che sarebbe auspicabile fossero fissati per la fine di settembre (per disporre di un periodo congruo sia per portare a termine gli adempimenti necessari includendo anche tutti gli elementi derivanti dal provvedimento a seguito del presente DCO, che per le procedure di approvazione);

 estendere la possibilità di ricorso al “Conto emergenza COVID-19” anche oltre il 2020 (ed in particolare in riferimento all’anno 2022 in cui si potrebbe registrare l’impatto maggiore dal punto di vista della sostenibilità tariffaria, sommandosi potenzialmente sia gli effetti del possibile rinvio del recupero di quota parte degli oneri ammissibili che eventuali conguagli generati dai cambiamenti sia nella composizione che nel livello della domanda relativa all’anno 2020).

Introduzione

Q1. Si condividono le tempistiche prospettate per l’implementazione delle misure regolatorie che l’Autorità intende adottare a fronte dell’emergenza da COVID-19? Motivare la risposta.

Viste le tempistiche prospettate di emanazione del provvedimento finale (entro la fine del mese di giugno) si ritiene auspicabile posticipare i termini proposti alla fine del mese di settembre per le seguenti motivazioni:

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 la pubblicazione degli strumenti operativi nella versione definitiva necessari all’espletamento dei relativi adempimenti dovrebbe quindi avvenire all’inizio del mese di luglio, avendo quindi a diposizione gli EGA (o altri soggetti competenti) approssimativamente un mese per lo svolgimento delle attività necessarie per l’implementazione;

 la necessità di tener conto anche delle previsioni introdotte a seguito del presente DCO che comportano la produzione e la valutazione di ulteriori dati/informazioni sia da parte degli EGA che dei gestori;

 le misure adottate per il contenimento degli effetti dell’emergenza sanitaria ancora in corso, possono influire sia sull’operatività di EGA e gestori che sulle tempistiche delle procedure di approvazione.

Il posticipo alla fine del mese di settembre potrebbe permettere di allinearsi con il termine per la presentazione dell’eventuale istanza per usufruire dell’anticipazione prevista attraverso il conto istituito presso CSEA.

Primi esiti del monitoraggio svolto alla luce dell’emergenza da COVID-19

Q2. Si ritengono esaustive, seppure nella loro schematicità, le considerazioni riportate in ordine alle difficoltà riscontrate nella prima fase di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19? Motivare la risposta.

Si ritengono esaustive tali considerazioni.

Misure urgenti per mitigare gli effetti dell’emergenza epidemiologica Flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità

Q3. Si condivide l’orientamento prospettato in ordine al primo biennio di applicazione del meccanismo di valutazione delle performance di qualità contrattuale? Motivare la risposta.

Si condivide quanto proposto, se correttamente interpretato il meccanismo di valutazione su base cumulativa biennale della performance di qualità contrattuale (in altre parole se, ad esempio, per un gestore si registra, utilizzando i dati del 2018, un livello di MC1 pari al 91%, collocandosi quindi in classe B, l’obiettivo sia per l’anno 2020 che 2021 sarà pari all’1% annuo, quindi nel 2022 si verificherà complessivamente il raggiungimento del 2%).

Preme però portare all’attenzione dell’Autorità alcune considerazioni. In particolare, sarebbe importante che ARERA specificasse l’arco temporale in cui i gestori possono fare riscorso alla ipotesi esimente legata a cause di forza maggiore a seguito dell’emergenza sanitaria (salvo diversa previsione del Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza è stato dichiarato fino al 31/07/2020), onde evitare interpretazioni eterogenee ed effetti distorsivi sul computo delle grandezze che compongono i macro-indicatori.

Inoltre la gestione dell’operatività nei periodi di lockdown ha portato molti gestori ad adottare soluzioni alternative e/o a potenziare strumenti precedentemente marginali relativamente alla fornitura di prestazioni disciplinate all’interno della RQSII per garantire la sicurezza sia agli

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Pag. 3 a 6 operatori che agli utenti stessi (si pensi ad esempio al rafforzamento del ricorso a canali telematici oppure alla gestione degli sportelli tramite appuntamento). Molti di questi strumenti e/o soluzioni attualmente adottate potrebbero rimanere o comunque acquisire sempre maggior peso anche nella gestione ordinaria successiva al termine del periodo di emergenza sanitaria. Questo potrebbe quindi rendere necessaria una rimodulazione delle previsioni contenute all’interno della RQSII.

Q4. Si condivide l’orientamento prospettato in ordine al meccanismo di valutazione delle performance di qualità tecnica per il biennio 2020-2021? Motivare la risposta.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla regolazione della qualità tecnica, ed in particolare la realizzazione degli investimenti la principale criticità potrebbe essere di tipo finanziario.

Essendo comunque in linea generale non semplice poter valutare il raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica su base annuale, si condivide l’orientamento prospettato che prevede di effettuarne la valutazione cumulativamente su base biennale.

Sarebbe poi utile avere indicazioni specifiche all’interno del file RDT_2020 delle modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi, ed in particolare in merito al trattamento del macro- indicatore M3 che per alcune classi prevede il rientro nella classe precedente in 2 anni.

Deroghe in tema di raccolta dei dati di misura e di determinazioni relative ai reflui industriali Q5. Si ritengono condivisibili le deroghe prospettate in ordine all’acquisizione dei dati di misura e alle determinazioni relative ai reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura? Motivare la risposta.

Relativamente all’acquisizione dei dati di misura derivanti dalla disciplina del TIMSII, si ritiene che le deroghe previste se da un lato sono utili per limitare tutte le attività che possono avere dei risvolti dal punto di vista della sicurezza dall’altro potrebbero però comportare aspetti negativi sia per il gestore che per gli utenti. In particolare:

 fatturazioni effettuate in base a volumi presunti riferiti a consumi storici potrebbero non riflettere i cambiamenti intercorsi a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria, generando una elevata mole di conguagli come anche la possibilità di creare difficoltà per utenze particolarmente colpite dal lockdown (si pensi ad esempio alle attività/aziende che hanno dovuto sospendere le proprie attività azzerando di fatto i consumi);

 la previsione di almeno un tentativo di raccolta annuale avrebbe anche effetti sulla possibilità di individuare eventuali consumi anomali derivanti da perdite occulte.

Sarebbe quindi auspicabile rivedere la deroga relativamente al numero minimo dei tentativi di raccolta, che potrebbe eventualmente essere mantenuta solo per i contatori non accessibili, fissando il minimo a due.

Si condivide invece la deroga rispetto alle distanze temporali minime tra tentativi di raccolta, purché comunque tale intervallo sia ragionevolmente distanziato per poter consentire una adeguata rappresentatività degli effettivi consumi annuali.

Inoltre, sempre nell’ottica di limitare i possibili effetti negativi delle deroghe proposte, sarebbe opportuno prevedere misure per incentivare in modo efficace il ricorso all’autolettura.

Per quanto riguarda le deroghe proposte alle previsioni in merito ai reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, si ritiene che:

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 per quanto riguarda i volumi una sola rilevazione l’anno potrebbe non essere sufficiente, sarebbe quindi opportuno mantenere un minimo di due tentativi di raccolta;

 per quanto riguarda le determinazioni analitiche potrebbe invece essere opportuno prevedere misure per incentivare in modo efficace il ricorso all’utilizzo di dati derivati da analisi condotte in regime di autocontrollo da parte dell’utente industriale.

Adeguamento di specifici criteri per il riconoscimento dei costi efficienti

Q6. Si ritiene condivisibile l’adeguamento al MTI-3 prospettato in ordine al trattamento degli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni in corso LICaord? Motivare la risposta.

Si ritiene condivisibile tale adeguamento, poiché permette di riconoscere al gestore ulteriori flussi di cassa per compensare eventuali criticità dal punto di vista finanziario legate ai ritardi nella conclusione degli investimenti e quindi nel momento di entrata in esercizio (seppur non effettivamente commisurati a questi visto il lag temporale di 2 anni previsto).

Q7. Al fine di tener conto degli effetti conseguenti alla diffusione del virus, si ritiene efficace la prospettata integrazione del MTI-3 con riferimento alla componente di natura previsionale, OPaCovid? Motivare la risposta.

Si condivide l’introduzione di tale componente. Si ritengono inoltre importanti sia l’impostazione adottata come voce distinta rispetto agli altri costi vista la natura eccezionale che il grado di flessibilità di valutazione lasciato all’EGA.

Viste le criticità di quantificazione (che avviene in un momento in cui gli effetti dell’emergenza sanitaria sono ancora in atto e in cui risulta difficile la valutazione in merito all’evoluzione) la possibilità di conguagliare lo scostamento è importante che sia prevista sia nel caso di previsione in eccesso che in difetto.

Q8. Si condivide la facoltà per gli Enti di governo dell’ambito, prospettata per gli anni 2020 e 2021, di destinare ad agevolazioni ulteriori (destinabili a soggetti maggiormente colpiti dagli effetti dell’emergenza), l’eventuale eccedenza di risorse rispetto a quelle utilizzate nel biennio 2018 e 2019 per l’erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto?

Motivare la risposta.

Relativamente a tale facoltà, in linea generale si ritiene condivisibile, derivando tale eccedenza da risorse già previste e coperte dal punto di vista tariffario negli anni precedenti. Tale scostamento però potrebbe essere nullo o addirittura negativo, perdendo quindi di efficacia tale previsione.

Inoltre, trattandosi di bonus idrico integrativo, potrebbe richiedere adeguamenti sulle le modalità di gestione e le condizioni per l’erogazione su base locale.

Per garantire il supporto a soggetti maggiormente colpiti dagli effetti dell’emergenza e al contempo contenere gli incrementi tariffari, potrebbe essere utile poter ricorrere a fondi pubblici.

Q9. Si condivide l’esplicitazione della possibilità di recuperare, a partire dal 2021, la quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 relativa a eventuali incrementi del moltiplicatore tariffario ϑ per la medesima annualità? Motivare la risposta.

Si condivide tale possibilità a seguito della valutazione dell’equilibrio economico finanziario della gestione. Si ritiene però che in alcuni casi l’entità degli importi da recuperare successivamente al 2020 potrebbe portare a problemi di sostenibilità tariffaria per gli anni 2021, 2022 e 2023, sommandosi potenzialmente anche ad eventuali conguagli derivanti dagli impatti sulla domanda (non ancora effettivamente quantificabili). Potrebbe quindi essere opportuno prevedere la

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Pag. 5 a 6 possibilità di posticipare il recupero anche oltre l’attuale terzo periodo regolatorio (e quindi oltre il 2023).

Q10. Quali ulteriori misure si ritiene di poter suggerire ai fini di un contenimento delle tariffe per l’annualità in corso, assicurando, al contempo, il recupero dei costi efficienti per la gestione del servizio?

Come anticipato allo spunto per la consultazione Q11, una eventuale misura ulteriore potrebbe essere quella di prevedere la possibilità di posticipare il recupero degli oneri ammissibili per contenere l’incremento del moltiplicatore tariffario anche oltre l’attuale terzo periodo regolatorio.

Misure selettive per la sostenibilità finanziaria delle gestioni nella fase emergenziale

Q11. Si ritengono efficaci le misure prospettate, tese al sostegno finanziario delle gestioni a fronte delle misure di mitigazione dell’emergenza da COVID-19 assunte in favore degli utenti del servizio idrico integrato? Motivare la risposta.

Si ritiene che la misura relativa al meccanismo di anticipazione finanziaria potrebbe non essere efficace per i seguenti motivi:

 relativamente alla quantificazione l’importo dell’anticipazione potrebbe non essere significativo, essendo oggetto di tale misura solo la metà o un ¼ degli oneri ammissibili per i quali può essere posticipato il recupero tariffario, potrebbe quindi essere opportuno ampliare ω, eventualmente prevedendo anche un range entro il quale possa essere individuato;

 i costi per poter accedere al meccanismo di anticipazione (il tasso di interesse richiesto è pari a quello ottenuto dalla CSEA sulle proprie giacenze liquide del proprio Istituto bancario cassiere), potrebbero disincentivarne il ricorso nel caso in cui non siano competitivi rispetto al tasso mediamente applicato dagli istituti di credito.

Inoltre si ritiene che si potrebbero registrare criticità anche in fase di aggiornamento biennale, dal momento che vi potrebbero essere consistenti conguagli nel 2022 a seguito degli effetti prodotti dall’emergenza sanitaria sia sul livello che sulla composizione della domanda. L’incidenza sulla sostenibilità tariffaria potrebbe essere eventualmente aggravata dalla posticipazione del recupero di alcuni oneri ammissibili effettuata nel 2020. Potrebbe quindi essere opportuno prevedere meccanismi di sostegno anche per l’anno 2022, estendendo ad esempio anche per tale anno la possibilità di ricorso al “conto emergenza Covid-19”.

Relativamente invece all’introduzione di una ulteriore componente tariffaria COdil, si ritiene che, non essendo ancora effettivamente prevedibili gli effetti sull’anno 2020, possa essere opportuno prevedere che possa essere oggetto di conguaglio nel 2022, effettuando una valutazione a sistema con il riconoscimento parametrico dei costi di morosità.

Infine, vista l’eccezionalità della situazione, potrebbe essere opportuno, in situazioni di particolare difficoltà, riuscire ad attivare misure di supporto attraverso la concessione di contributi a fondo perduto.

Q12. Si condivide l’impostazione del meccanismo di anticipazione finanziaria attivabile a sostegno dei gestori del servizio idrico integrato a fronte di un contenimento delle tariffe del 2020 in un’ottica di sostenibilità sociale? Motivare la risposta.

Si rimanda a quanto riportato allo spunto per la consultazione Q11.

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Pag. 6 a 6 Q13. Si condivide l’orientamento di prevedere un valore differenziato dell’anticipazione in ragione dello schema selezionato nell’ambito della matrice di schemi regolatori? Motivare la risposta.

Si condivide tale orientamento, essendo i gestori caratterizzati da un maggior livello di investimenti previsti anche quelli che necessitano di maggiori risorse. Si pone però all’attenzione dell’Autorità che l’esigenza di contenimento delle tariffe (in particolare in merito all’entità dell’importo dell’anticipazione) potrebbe maggiormente essere legata a situazioni contingenti a livello locale derivanti dalla misura degli effetti conseguenti all’emergenza sanitaria.

Q14. Si ritengono congrui i termini prospettati con riferimento alla trasmissione della richiesta di anticipazione alla CSEA e alla restituzione a quest’ultima degli importi anticipati? Motivare la risposta.

Si ritengono congrui i termini prospettati con riferimento alla trasmissione della richiesta di anticipazione alla CSEA. In merito invece alla restituzione degli importi anticipati, si ritiene opportuno che il termine massimo sia coerente con il periodo ammissibile per dilazionare il recupero dell’importo dell’anticipazione (e quindi di recupero dal punto di vista tariffario), e quindi con il 31/12/2023, prevedendo anche eventualmente la facoltà da parte dei gestori di anticiparlo a partire dal 30/06/2022.

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