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ATTI DELLA COMMISSIONE

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(1)

~

DlllEZIONE GENEHALE DELLA STATISTICA

ANNALI DI STATISTICA.

S. IV.

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE.

SESSIONE DEL LUGLIO 1907

&

·ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO. Il: C.

VIA UMBRJA

1908

N. 110

(2)
(3)

INDICE

DELLE

~iATERIE

CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUM.E

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE

Sessione del luglio 1907.

Pagina

Composizione della Commissione. lX e X

Programma dei lavori . . . • . XI

Relazione del Presidente della Commissione a S. E.

il Ministro

Guardasigilli sui lavori compiuti nella sessione . . . . XIII a XLI

Stampa del volume << Il divorzio e le separazioni perso~

nali di coniugi )) del P''of. A'ng~tsto Bosco . • •

XIV

Ricove1·o per correzione paterna negli anni 1903-1905 .

ivi

Sulla Giustizia arnndnistrativa nel triennio 1901-1903. .

XVIII

Sull' arnminist1·azione della giustizia penale . . . • . . •

XXVII

Sui discor·si inaugu1·ali intm·no all'amministrazione della ·

giustizia civile negli anni 1905 e 1906

XXXIV - La delinq-uenza in Italia dal

1890 al 1905 . . . •

XXXVI

PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE

Seduta del 5 lug·Iio 1907.

Inaugurazione della Sessione . . . • •

1

Commemorazione del 20° anniversario della istituzione della Com-

nlissione . • . . . • . . . 2 a 6 Chiarimenti sulla relazione sui fallimel)ti negli anni

1~03-1904~

. 6 Commemorazione del compianto prof. Bosco, già capo dell'ufficio

l

della statistica giudiziaria. . . • . . . . ivi

(4)

Pagina

Proposta di stampare negli

Atti della Commissione -lo studio di

statistica comparata del prof. Bosco, sui divorzi e le separa- razioni personali di coniugi. • . . . . . . . • . 6 Votazione. della detta propost:1 . . . • . . • . . . . 8 Lettura e discussione della relazione del comm. Tami sul ricovero

per correzione paterna negli anni 1903-1905. . . . ivi Seduta del 6 luglio 1907.

Comunicazioni della Presidenza . . . . Ancora in commemorazione del prof. Bosco.

Continua la discussione sulla relazione Tami Seduta del 7 luglio 1907.

Continua la discussione sulla relazione Tami.

Votazione delle proposte- di deliberazione . .

10 i

vi , .•. 12 a 26

27

a

31 31 e 32 Lettura e discussione delle comunicazioni del Comitato perma-

nente . . . • . . . 32 e 33 Seduta dell' 8 luglio 1907.

Continua la discussione sullé comunicazioni del Comitato per- manente . . . . . • . . . . . 34 Lettura della relazione del comm. Perla sulla giustizia

ammini~

strativa nel ti·iennio 1901-1903 . . . . . . . . . ivi Seduta del 9 luglio 1907.

Continua la lettura della relazione del comm. Perla

Seduta del 10 luglio 1907.

Continua la lettura della relazione del comm. Perla Discussione sulla relazione del comm. Perla.

Proposte del relatore e votazione. . Altre proposte . . . • . .

Seduta dell'H luglio 1907.

35

36

• 36 a 43 43 a 4.5 46

Si riapre la discussione sulla relazione Perla. 4 7 Proposta dell'onorevole Lucchini . . • . . 50 Lettura della relazione del comm. Azzolini sull'amministrazione

della giustizi,a penale. . . . · ivi

(5)

Seduta del 12 luglio 1907.

Pagint

Continua la lettura e si intraprende la discussione sulla relazione

Azzolini. . . • . . . • . • . . . . . 51 Seduta del 13 luglio 1907.

Continua la discussione sulla relazione Azzolini 59 Proposta di deliberazione e votazione. . • . . . • • 67 e 68 Lettura della relazione del comm. Ostermann sui discorsi inau-

gurali - parte civile - per gli anni 1906 e 1907 68 Seduta del 14 luglio 1907.

Continua la lettura della relazione Ostermann . • Discussione sulla relazione precedente. . • . •

69 . 69 a 72 Seduta del 15 luglio 1907.

Continua la discussione sulla relazione Ostermann • 73 Proposte di deliberazione e loro votazione . . . . • . 74 a 77 Lettura della relazione del comm. De' Negri sulla delinquenza in

Italia dal 1890 al 1905. • . . . • . . . . 78 Seduta del 16 luglio 1907.

Discussione sulla relazione De' Negri . . • . . . • . • • . . . 79 Interviene alla seduta S. E. l'onorevole Orlando, Ministro Guar-

dasigilli. . . • . . . • . 85 Proposte di deliberazione e loro votazione. . • • . 89 Discorso di chiusura della Sessione pronunziato dalronorevole

Ministro Guardasigilli . • . • . • . . . • • . • . . 89 a 91

PARTE II.

RELAZIONI ED ALLEGATI.

Comunicazioni fatte dal.Comitato permanente:

Composizione della Commissione • . •

Pubblicazione delle deliberazioni prese dalla Commissione nella sessione del marzo 1906 . . • • • • • • • · • • Relazione sui lavori della Commissione nella sessione del marzo 1906, presentata dal Presidente al Ministro

95 96

Guardasigilli . . . • • • . • . . • . .

ivi

(6)

Pagina Discorsi inangurali . . . • . . • . . . •

97

Notizie statistiche sui piccoli.(allimenti e sul conco1·dato

pre,;entivo . . • . • . . . • • • • • . . • . • . .

98

Arretrato e distribuzione del lavMo pressò le Cor·ti giudi-

ziarie - Assetto della Corte Suprema . . • . . . .

ivi

Uffici di conciliazione - Esec~lzioni sop,·a i beni immobili

99

Patrocinio gratuito dei poveri nelle cause civili

ivi

Sistema penitenziado

100

Casellario giudiziario centrale

ivi

Atti dello stato civile

101

Statistica della gi~tstizia amministrati,va

107

Giudizi di graduazione. i

vi

Unioni [amilia1·i stabilite sulla base del solo vincolo reli- gioso . . . • . • . . • . . • . . • . . . . .

108

Assistenza degli esposti e dell' infanzicl abbandonata 111

Tutela dei minorenni . • • . . .

115

Sul ricovero per correzione paterna negli anni 1903-1905 (rela- tore Tami) . . . . . . . 117-174

Prospetti allegati alla relazione predetta . . .

161

La giustizia amministrativa nel trìennio 1901-1902-1903 (relatore Perla) . . . . . . . • . 175-331

Modelli statistici e loro riforma

Rilievi generali . . . .

Ricor·si presso le Giunte P1•ovinciali Amministrative:

a) in sede contenziosa . . . .

b) in semplice 'Via giurisdizionale.

Ricorsi alla IV Se.zione del Consiglio di Stato.

Prospetti allegati .

.

-

..

176 210

218

241 2115

308

Sull'amministrazione della giustizia penale (relatore Azzolini). 332-415

Avvertenze preliminari . .

Citclzioni diretta e direttissima .

Detenzione preventiva e libertà provvisoria

332

338

356

(7)

Giudizi di appello . • • • • • • Durata dei procedimenti penali.

Conclusioni • . • . • . • . • •

Sui discorsi inaugurali: intorno all'amministrazione della giustizia

Pagina

379 400 413

civile negli anni 1905 e 1906 (relatore Osterrnann) 416-486

Litigiosità • .

Conciliatod . Probivi?'i . Pretori . .

Tribunali.

Gratuito )Jatrocinio Co1·ti d'appello . . Corti di cassazione Conclusione . . .

455 457 462 463 471 478

i vi

483 485

La delinquenza in Italia dal 1890 al 1905 (relatore De' Negri). 487-568

PARTE PRIMA - }.fovimento della delinquenza dal 1890

al 1905 . . . • . . • • • . • • • . . • • . • •

490

PARTE ~E~o~~A - Condizioni personali dei delinquenti" e

reMdzvtta • . . . • . - . . ._

531

PARTE TRRZA - Confronti internazionali .

547

ALLEGATI.

1. Modello n. 194 dell'Ufficio di stato civile del Munieipio di Na-

poli: per denuncia di nat.i . . . . 571 2. Modello n. 457 dell'Ufficio di stato civile del Municipio di

Roma, per denuncia di nati . . . . • . . . . 573

(8)
(9)

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARlLE.

Sessione del laglio 1907

Componenti la Oommissione.

PRESIDENTE:

Heltrani-Scalìa Martino, senatore del

Regn~,

consigliere di Stato.

CO~MISSABI:

Arcoleo Giorgio, senatore del Regno, professore di diritto costituzionale nella R. Università di Napoli;

Arena Guglielmo, direttore generale nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Azzolini Giuseppe, direttore capo di divisione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Baccarani Guglielmo, sostituto avvocato generale erariale;

Bodio Luigi, senatore del Regno, consigliere di Stato, presidente del Con- siglio superiore di statistica;

Brusa Emilio, senatore del Regno, professore di diritto

e

procedura penale nella R. Università di Torino;

Cooucci Nicola, direttore generale nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Colajanni Napoleone, deputato al Parlamento, professore di statistica nella R. Università di Napoli;

.De' N egri Carlo, direttore generale della statistica;

Doria Alessandro, direttore generale delle carceri;

Grippo Pasquaie, deputato al Parlamento, avvocato;

(10)

Lucchini Luigi, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cas- sazione di Roma;

Molfino Emanuele, direttore generale del Fondo per il culto;

Mortara Ludovico, primo presidente della Corte d'appello di Ancona;

Ostermann Leopoldo, primo presidente della Corte d'appello di Torino;

Penserini Francesco, primo presidente della Corte d'appello di Firenze;

Perla Raffaele, consigliere di Stato;

Quarta Oronzo, senatore del Regno, procuratore generale della Corte di cassazione di Roma;

Ronchetti Scipione, deputato al Parlamento, avvocato ;

Ricciuti Nicola, senatore del Regno, primo presidente della Corte d'appello di Napoli;

Sandrelli Carlo, consigliere di Stato;

Tami Antonio, consigliere della Corte dei conti.

SEGBE'l'ABI:

Aschi~ri Alessandro, capo sezione nella Direzione generale della statistica;

Farace Alfredo, capo sezione nel Minister~ di grazia e giustizia e dei culti.

(11)

PROGRAMMA DEI LAVORI

1

o

Comunicazioni della Presidenza.

2° Comunicazioni del Comitato permanente (relatore Az- ZOLINI).

3° Ricovero per correzione paterna, trienni,o 1903-1905 (rela- tore TAMI).

4° Giustizia amministrativa, triennio 1901-1903 (relatore PERLA).

5° Amministrazione della giustizia penale (citazioni di1·ette e direttissime, libertà provvisoria, durata dei procedimenti, durata del carcere preventivo e appelli) (relatore AzzoLrNr).

6° La delinquenza in Italia dal 1890 al 1905 ( relatore DE' NEGRI).

7° Discorsi inaugurali dei Procuratori generali presso le

Corti d'appello e di cassazione, parte civile, anni 1905 e 1906

(relatore OsTERMANN).

(12)
(13)

RELAZIONE

del Presidente della Commissione (sen. Beltrani-Scalìa) a S. E. il Ministro Guardasigilli (on. Orlando) sui lavori compiuti netla sessione del luglio 1907.

EccELLENZA,

La Commissione per la statistica giudiziaria, che ho l'onore di presiedere, tenne nel luglio u. s. una delle sue sessioni ordinarie, commemorando il 25° anniversario della sua fondazione, che cadeva appunto nei giorni in cui essa era convocata.

In questa occasione, secondando un sentimento vivissimo del cuore, credetti mio dovere richiamare alla memoria dei colleghi le perdite, pur troppo numerose, e tutte gra- vissime, che la Commissione ebbe a deplorare in questo lungo periodo, per tributare ancora una volta il nostro omaggio e il nostro rimpianto agli èminenti uomini scom- parsi, e credetti anche opportuno accennare brevemente ai lavori compiuti in questo quarto di secolo per il riordina- mento delle statistiche giudiziarie e per altre inchieste sta- tistiche interessanti l'amministrazione della giustizia.

In questa fugace rassegna fui lieto di rilevare i pratici

risultati che spesso raggiunsero i nostri studi a vantaggio

della pubblica amministrazione, e ne trassi argomento per

augurare che l'opera della Commissione, tenuta sempre in

pregio da tutti i Guardasigilli, che in questo periodo di

tempo ressero il Ministero della giustizia, e resa anzi efficace

dall'autorevole collaborazione di essi, fosse sempre più alacre

e profittevole all'amministrazione e agli studiosi.

(14)

N elle prime sedute venne in discussione la proposta di pubblicare negli Atti della Commissione lo studio di stati- stica comparata del compianto prof. Bosco, sui divorzi e sulle separazioni personali di coniugi, che originariamente fu una breve relazione alla Commissione stessa, presentata nella sessione del luglio 1898, ma che poi non venne pubblicato negli Annali di statistica di quell'anno, perchè l'Autore vi portò molti e successivi ampliamenti, lasciando lo allo stato di bozza al tempo della sua ·immatura morte.

Anche per omaggio alla memoria di questa giovane esi- stenza, così repentinamente troncata quando già aveva dato frutti rigogliosi del suo ingegno negli uffici pubblici e nella cattedra, ed altri anche maggiori ne lasciava sperare, la Commissione fu unanime nel voto che fosse 2-ccolto nei suoi Atti questo studio, e V. E., dando ordine perchè la proposta fosse subito attuata, mostrò ùi es&ere, anche in questo, alPunisono cui. sentimenti di tutti noi.

Sulle Comunicazioni del Comitato permanente non mi fermo, servendo esse a dar conto di quanto il Comitato ha fatto per l'esecuzione di precedenti Yoti della Commissione, perciò già noti a V. E., e non avendo esse dato luogo ad alcuna discussione; passo quindi, senz'altro, a dire della relazione presentata dal comm. Tami sul

Ricovero per correzione paterna negli. anni 1903-1905.

Il relatore ha ricordato dapprima tutti i precedenti studi rispetto a questo argomento, che più volte tenne oc- cupata la Commissione, ed è poi passato ad esaminare ciò che era stato riferito dai Primi Presidenti delle Corti di appello e dai Presidenti dei Tribunali nei rapporti coi quali essi devono accompagnare al Ministero della giu- stizia le tavole statistiche annuali.

È emerso dal complesso dì questi rapporti che le istru-

zioni ministeriali emanate con circolare del 24 giugno 1897,

(15)

ad iniziativa della Commissione, hanno avuto un proficuo risultato, perchè dall'interrogatorio dei genitori i magistrati h8.nno potuto più facilmente discernere i casi in cui il rico- vero dei minorenni era chiesto per effettivi traviamenti di"

questi, giusta l'articolo 222 del Codice civil,e, dagli altri in cui . il ricovero era . desiderato per ragioni di lucro o peggio; e che devesi tuttora lamentare la scarsità degli stabilimenti di ricovero e dei posti in essi disponibili, di fronte al nu- mero delle ordinanze, con scapito del prestigio dell'autorità giudiziaria e con grave danno della società e degli stessi corrigendi.

Nell'ultimo triennio ( 1903-1905) il numero delle. domande presentate (all'incirca 2500) è stato alquanto superiore a quello degli anni precedenti, e di esse il 68 per cento sono state

a~colte.

Come è ovvio, le domande per maschi supe- rano notevolmente quelle per femmine - sono in numero quadruplo - e questo rapporto risulta anche se ·si confron- tano le cifre proporzionali alla popolazione, il che è impor- tante a notare, sapendosi che la delinquenza maschile ri · spetto a quella femminile sta nel rapporto da 1 a

1/ 4

circa.

La Campania, il Lazio, la Liguria e la Lombardia pre- sentano le proporzioru più elevate

~

causa dei centri urbani di maggiore importanza che vi si trovano, i quali sono anche i più provvisti di istituti per la correzione dei mino- renni; e quest'ultima circostanza spiega anche perchè l'Italia settentrionale superi, in generale, l'Italia meridionale per il numero delle domande presentate. Quanto alla condizione giuridica dei minorenni, il 90 per cento dei fanciulli ricove- rati era sotto la patria potestà e il 10 per cento sotto tutela, e circa il mantenimento, risulta che la quasi totalità fu ricoverata a spese dello Stato.

Il relatore si è particolarmente indugiato a ricercare il

rapporto tra il numero dei decreti emessi dai Presidenti di

Tribunale e quello degli eseguiti, e a notare il tempo al

quale questi ultimi risalivano secondo la data di emissione,

(16)

e come conclusione delle sue ricerche ha potuto stabilire che i decreti

riguard~nti

fanciulle vengono tutti eseguiti nell'anno in cui sono eme_ssi, mentre per i maschi si prov- vede ogni anno a circa il 70 o 1'80 per cento delle domande accolte, le quali poi dal 60 al 70 per cento appartengono all'anno stesso in cui sono pervenute e dal 10 al 20 per cento all'anno immediatamente precedente. Queste

risultan~e

sta- tistiche diedero motivo al relatore di compiacersi del miglio- ramento che si è raggiunto anche in questa parte del ser- vizio affidato alla Direzione generale delle carceri, e in buon punto, quando cioè si è dato ai Riformatori un nuovo indi- rizzo informato ai principi di una sana educazione civile e professionale, togliendo loro - in quanto era possibile - quel carattere carcerario .che ancora ave.:vano e che impe- diva se ne ricavassero tutti i frutti sperati. La legge del 3 luglio .1904, n. 318, e n regolamento approvato con regio decreto del 22· dicembre di quell'anno, n. 716, segnano una nuova era nel campo dell'educazione correzionale, e per la parte notevole che di tale riforma è dovuta alla iniziativa della Direzione generale delle carceri va data a questa la lode meritata.

Per quanto concerne la libe1·azione dei minorenni dai Riformatori, risulta che le domande, dopo

e~sere

state 1500 ne-l 1900, sono venute via via diminuendo, e sono ora al- l'incirca 800. La quasi totalità ·di esse. venne accolta - e cioè il 90 per cento - dalla quale proporzione peraltro non si può, in via assoluta, dedurre che lo scopo dell'emenda dei minorenni sia stato nella massima parte raggiunto, ben . sapendosi che in molti casi si

con~ede

la liberazione, quando è chiesta dal genitore, anche se il minorenne non sia emendato, non ritenendosi ii magistrato autorizzato ad opporsi alla richiesta paterna se non quando la domanda sia inanifestamente illecita.

In generale il rapporto delle istanze accolte è più alto

per i maschi che per le femmine, i casi di rciezione per-

(17)

queste essendo circa il 13 per cento, mentre per i maschi sono appena il 5 ·per cento.

Il relatore concluse il suo studio col proporrè che le future indagini fossero rivolte, più che a seguire l'opera dei Presidenti di Tribunale, sulla quale oramai poco poteva dirsi, risultando essa sempre informata a giustizia, pronta e sollecita delle miserie che affliggono l'infanzia, a studiare la parte esecutiva dei decreti, sia per ottenere che tutti abbiano, e. nel più breve tempo, esecuzione, sia per vedere i risultati ottenuti dal ricovcr·o, confrontando la condotta dei minorenni prima e dopo il ricovero stesso.

Su tale conclusione si impegnò una

lun~a

discussione, parendo ad alcuni Commissari che non fosse ancora pru- . dente abbandonare la prima p·arte delle rìcerche statistiche, sia perchè, se non poteva negarsi che a qu~to riguardo si erano ottenuti notevoli miglioramenti, essi peraltro erano appunto dovuti all'opera della Commissione, spiegata in se- guito ai rilievi statistiei che avevano messo a nudo defi- cienze e irregolarità nel servizio, e alla quale opera quindi sarebbe stato bene non rinunciare, per il pericolo che si 'rinnovasse lo stato di cose antecedente, sia anche perchè da alcune relazioni dei Primi Presidenti di Corte d'appello risultava che vi erano tuttora incertezze nell'applicazione dei criterì sulla emissione dei decreti, e specialmente di quelli di liberazione, sicchè sarebbe giovato insistere

ah~

cora sulle istruzioni impartite e continuare a seguire l'opera dei magistrati.

Ma dopochè_ il relatore ebbe spiegato che colla sua pro- posta non aveva inteso di rinunciare totalmep.te all'esame dell'opera dei magistrati circa il ricovero per correzione paterna, ma mirava a indirizzare più specialmente le ri- cerche ad un altro ordine di fatti fin qui non completamente studiato, la proposta del relatore ebbe ]a unanimità ·dei suffragi.

Durante la discussione di questo tema furono toccati

2~A - Annali di Statistica. G

(18)

di versi argomenti che _con esso hanno stretta attinenza, quali il collocamento dei corrigendi presso famiglie di cam- pagna, e l'abbassamento a 18 anni del limite della completa responsabilità penale, ma senza prendere conclusioni su· di essi. La Commissione prese poi atto con viva soddisfazione dell'impegno che il comm. Doria spontaneamente si assunse di fornire, in una prossima sessione, le noti?:i6! sugli ante- cedenti e sui conseguenti dei ricoverati, giusta i voti del relatore e della Commissione medesima.

Sulla Giustizia amministrativa nel trieimio 1901-1903.

Il relatore, comm. Perla, ha presentato su questo argo- mento un poderoso studio critico sul modo con cui si rac- colgono ora le notizie statistiche, le quali ha preso poi ad esaminare diligentemente, discutendo sul valore che ad

e~se

si deve attribuire ; e poichè, in seguito alle ultime leggi modificatrici della materia, occorrerà dare un nuovo ordi- namento a questo servizio statistico, la relazione del collega Perla sarà di prezioso ausilio agli studi che si dovranno compiere in proposito, contenendo essa come il programma degli studi medesimi.

Cominciò, infatti, il relatore coll'bsservare che per la

giu~tizia

amministrativa, a differenza di quanto si pratica per la giustizia ordinaria, civile e commerciale, non si ha tutto il movimento della litigiosità, poichè manca la possi- bilità di fare un raffronto fra il numero delle controversie portate alla cognizione delle Giunte provinciali ammini- strative e della IV Sezione del Consiglio di Stato e il numero degli atti delle pubbliche Autorità che, in qualche guisa, possono costituire abbietto di impugnativa avanti ai Corpi o alle Autorità che hanno facoltà giurisdizionali.

Non si nascose il relatore la difficoltà di raccogliere notizia di tutti questi atti, l'azione amministrativa svolgen- dosi in un campo assai esteso, nè essendo agevole distin-

• l

(19)

guere in molti casi quali atti dovrebbero formare oggetto di questa indagine; tuttavia esso ne accennò alcuni, come:

i ricorsi gerarchici e i ricorsi al Re in via straordinaria, di cui si ha anche nòtizia in pubblicazioni ufficiali; alcuni provvedimenti di iniziativa governativa (scioglimenti di rap- presentanze comunali e provinciali, di amministrazioni di - beneficenza ecc.); taluni ricorsi in materie analoghe a quelle per cui ha luogo il ricorso alla IV Sezione, e che sono decisi dal Ministero dell'interno (questioni di spedalità tra provincia e provincia, contestazione in materia di elezioni provinciali); e infine taluni giudizi disciplinari presso i Consigli provinciali, la conoscenza dei quali servirebbe a integrare il giudizio sulla maggiore o minore acquiescenza delle Parti interessate agli atti delle pubbliehe Autorità.

Ciò premesso, il relatore è passato ad esaminare la strut- tura dei prospetti statistici e ha dimostrato la necessità, specialmente in seguito alle recenti disposizioni legislative, di

modific~rli,

per togliere alcune cause di incertezza nel fare le registrazioni statistiche, come è apparso evidente dal con- fronto delle cifre dei lavori contenziosi trattati dalle singole Giunte provinciali amministrati ve.

La determinazione delle materie oggetto delle contro- versie fu particolarmente studiata dal relatore nei riguardi tanto della giurisdizione delle Giunte provinciali amministra- tive, quanto di quella del Consiglio di Stato, avendo rile- vato, specialmente in questa parte, le maggiori dubbiezze e difformità di criteri, e concluse il suo esame c;ritico della parte statistica col proporre talune modificazioni ai pro- spetti, sia per eliminare gli inconvenienti lamentati, sia per tener conto della riforma introdotta., con la legge del 7 marzo 1907, n. 62, nell'ordinamento delle funzioni giurisdi- zionali amministrative.

Il

co~m.

Perla è passato quindi a illustrare le cifre

raccolte per il triennio 1901-1903, dapprima fermandosi a

rilievi di carattere generale comuni a1le giurisdizioni delle

(20)

Giunte e del Consiglio di Stato, poi scendendo all'esame delle particolarità proprie di ciascuna giurisdizione.

Tra i rilievi generali occupa il primo posto quello ri- guardante i ricorsi non accompagnati da carta bollata (126 nel 1903 a vanti le Giunte provinciali amministrative e 167 4, nello stesso anno, avanti la IV Sezione), che nella massima parte,

specialment~

per ciò che attiene alla giuri- sdizione della IV Sezione, rappresentano un mezzo per ri·

tardare l'esecuzione di provvedimenti amministrativi, che il ricorso colpisce con la sospensione, mentre poi le Parti non hanno interesse di sollecitare la definizione del giudizio.

La nuova legge sugli Istituti deJla giustizia amministrativa, comminando provvidamente la decadenza di tali ricorsi, servirà à separare quelli che hanno quèsto vizio di origine dagli altri a cui le Parti si sentono ancora legati.

Per quanto concerne i ricorsi avanti le Giunte provin- ciali amministrative, il loro numero, che era diminuito da 1004 nel 1899 a 864 nel 1900, tornò successivamente ad aumentare fino a 1140 nel 1903, sicchè è da credere che non siano andate scemando, come osserva il relatore, quelle ragioni di conflitto d; interessi che provocano l'intervento delle giurisdizioni contenziose provinciali.

La distribuzione geografica di questi ricorsi mostra, anche in questo

campo~

il primato dell'Italia meridionale, ma con differenze notevoli fra provincia e provincia.

Circa l'azione dei Collegi, dopo aver notato un aumento nel numero dei provvedimenti incidentali (da 33 nel 1899 a 64 nel 190:3) ed un eccezionale .numero nel 1901 di rinvii alla Corte di cassazione per questioni di competenza (dovuto a una decisione stabilita dalla Corte regolatrice intorno alla competenza sulla domanda di rimborso delle spese per

·~

gli inabili al lavoro; giurisprudenza che poi non fu mante-

nuta) e che le decisioni interlocutorie si aggirano nella pro-

porzione di un sesto delle cause portate all'udienza, H relatore

venne a considerare i giudizi definitivi, notando che le pro-

(21)

nuncie di accoglimento furono intorno al 50 per cento del totale. Da questa proporzione pe,tò egli non volle trarre alcuna conclusione circa il merito dei ricorsi stessi, osser- vando che l'ingente numero dei ricorsi pendenti - dei quali quindi rimane incerta la sorte - non consenti va alcun giu- dizio sicuro in proposito. In ordine alle materie, la catego- ria che dà un numero rilevante di vertenze contro provve- dimenti delle Amministrazioni locali è quella dei ricorsi degli impiegati per nomine, licenziamenti e questioni ana- loghe (e non tutte le controversie di simil genere sono por- tate innanzi alle Giunte provinciali amministrative), e dalle risultanze di questi giudizi apparisce che gli interessi e le ragioni degli impiegati contro provvedimenti emessi a loro carico dalle Amministrazioni locali trovano generalmente favorevole apprezzamento presso il giudice. Le controversie riguardanti opere pubbliche, sebbene assai più scarse delle precedenti, non sono tuttavia in quantità trascurabile, e anche per queste la difesa giurisdizionale risulta di una certa efficacia. Scarse sono le funzioni . contenziose delle Giunte nelle altre materie, come le bonifiche, l'igiene dell'abitato, le fiere e i mercati

ec~.,

sicchè dalle cifre esigue non si possono ricavare conclusioni attendibili.

L'esame della distribuzione territoriale dei ricorsi decisi, , in relazione anche alle materie, non ha rivelato nulla di speciale e soltanto può osservarsi che per le vertenze cui dà motivo l'azione delle Autorità comunali, l'Italia meridio- nale presenta le cifre più elevate.

Per i ricorsi alle Giunte provinciali amministrative, non regolati con le forme della 'legge sulla giustizia amministra- ti va, il relatore ha notato la loro prevalenza numerica (23407 nel triennio 1901-1903) sui ricorsi trattati con le forme strettamente contenziose (2902 nello stesso periodo di tempo).

La massima parte di essi è formata di ricorsi contro deli-

berazioni di Consigli e Giunte comunali, e un buon numero

se ne ha anche per impugnativa di deliberazioni prese dalle

(22)

.Amministrazioni delle Istituzioni pubbliche di benefì'cenza.

La materia tributaria e la beneficenza concorrono in larga misura all'esplicamento di queste funzioni giurisdizionali non contenziose.

In rapporto alla loro distribuzione territoriale, questi ricorsi mostrano un movimento inverso di quello rilevato per i ricorsi in sede contenziosa, trovandoscne il maggior numero nelle provincie settentrionali, sebbene con differenze sensibili da provincia a provincia. Quanto alle decisioni emesse su questi ricorsi, è da notare il più alto rapporto degli accoglimenti h1 confronto di quello delle altre decisioni in sede contenziosa, il che starebbe a provare una efficace azione correttiva rispetto ai provvedimenti delle autorità e amministrazioni locali.

Non ha omesso il relatore di rilevare anche quale sia stata l'operosità delle Giunte provinciali amministrative in sede contenziosa, la quale nel triennio esaminato fu più attiva di quanto era stata precedentemente, ma non ancora quale richiedono le esigenze dell'ufficio e la potenzialità del lavoro. Questa conclusione è anche confermata dalle cifre riguardanti la pubblicazione delle sentenze, che mostrano una certa lentezza di procedimento. AJPincontr0 le proce- dure trattate in sede giurisdizionale, ma non con le forme contenziose, presentano risultanze assai più confortanti a questo riguardo, e cioè minime pendenze· e sollecita tratta- zione.

Passando ai ricorsi innanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato, il relatore ha osservato che l'aumento di essi è dovuto principalmente a quelli presentati contro decisioni contenziose o semplicemente giurisdizionali delle Giunte pro- vinciali amministrative, perchè quelli -diretti contro atti e provvedimenti dell'Amministrazione attiva scemarono e solo nell'ultimo anno (1903) ebpero un lievissimo aumento.

Dei ricorsi di quest'ultima specie, aumentarono quelli contro decreti reali e ministeriali, ma diminuirono quelli

(23)

contro decreti prefettizi c contro deliberazioni dei Comitati forestali, dei Consigli comunali e di altre autorità comunaH, e dei Consigli e delle autorità provinciali.

Per quelli deila prima specie, cioè attaccanti decisioni delle Giunte provinciali amministrative, osserva si che i ri- corsi contro decisioni contenziose (355 nel triennio) sono più n,umerosi di quelli contro decisioni emesse in sede puramente giurisdizionale (230), nonostante la rilevante pre- valenza di queste ultime decisioni sulle prime; il che è forse dovuto alla natura delle materie, oggetto delle con- troversie trattate in sede giurisdizionale, e cioè alla materia tributaria che soltanto in pochi casi apre l'adito a ricorsi presso il Consiglio di Stato. Può dirsi che un quinto delle decisioni rese dalle Giunte in sede contenziosa ~iano inve- stite da ricorso alla IV Sezione.

Per qua_nto attiene allo svolgimento di questi giudizi, ha notato il relatore l'aumento dei decreti incidentali provo- cati da domande di sospensione, con esito prevalentemente contrario a queste domande, salvo che per le materie eletto- rali, dove il risultato è all'inverso.

Anche i rinvii per questioni di competenza sono andati aumentando, c furono nella misura di circa un nono dei ricorsi venuti in discùssione; e pure in aumento, ma rima- nendo sempre in proporzioni poco elevate, specie in con- fronto delle procedure giudiziarie ordinarie, furono le deci- sioni interlocutorie.

I casi di irricevibilità e inammissibilità segnano anch'essi un aumento, così in via assoluta come in rapporto al numero dei ricorsi giudicati, e in buona parte sono do- vuti alla mancanza del provvedimento definitivo.

Venendo ai giudizi di merito, la percentuale· degli acco-

glimenti da 32 nel 1901 è salita a 48 nel 1903, ma acuta-

mente osserva il relatore che queste variazioni hanno -un

valore molto relativo, perchè ogni anno sono portati in di-:-

scussione vecchi ricorsi da lungo tempo giacenti, i quali

(24)

alterano il rapporto che si sarebbe avuto sui , soli ricorsi presentati nell'anno. La citata percentuale però, che è quella ricavata dal complesso delle. decisioni, è ben lungi dal rap- presentare un rapporto normale dell'esito dei ricòrsì avanti la IV Sezione, perchè, secondo la natura dei provvedimenti impugnati, si ha che gli accoglimenti, se normalmente ri- mangonò inferiori ai rigetti e nella

l

proporzione di oltre la metà, in qualche caso li uguagliano, e in pochi altri li superano.

Non posso certamente seguire il relatore nell'esame da esso fatto dell'esito dei giudizi in relazione alle singole materie oggetto delle controversie, anche perchè in taluni casi l'esiguità delle cifre non permetterebbe di dedurne sempre conclusioni sicure. Ma ciò non vùol dire che in questi casi sia da ritenersi meno efficace l'influenza dei giudizi del Consiglio di Stato sull'azione della pubblica amministrazione, perchè tale efficacia non va riguardata soltanto in relazione alle poche controversie decise, ma ri- spetto a tutti i casi analoghi che l'Amministrazione regolerà secondo la norma dettata dal Consiglio di Stato.

La pubblicazione delle pronuncie si è fatta alquanto più spedita in quest'ultimo triennio (1901-1903) c anche la du- rata dei procedimenti risulta meno lunga, ma ciò non toglie che la massa del lavoro abbia soverchiato gli sforzi fatti per accelerare i giudizi, cosicchè alla fine .del 1903 il nu- mero dei ricorsi in istato di essere giudicati (7 47) rappre- senta un arretrato più che triplo. di quello che si ebbe alla fine del 1899.

Il relatore a questo punto credette bene dare uno sguardo

anche agli annuari già pubblicati per gli anni 1904, 1905

e 1906 sui lavori della IV Sezione del Consiglio di Stato,

per vedere, sia pure sommariamente, se le

cifre~più

recenti

modificassero le risultanze del triennio precedente, e trovò

che, in complesso, si riscontra un aumento nel numero delle

decisioni di rigetto, e che è ancora più grande lo sbilancio

(25)

tra il numero dei ricorsi decisi e quello dei ricorsi in at- tesa di· giudizio. A quest'ultimo gravissimo inconveniente ha provveduto la legge del 7 marzo 1907, istituente la nuova Sezione giurisdizionale, la quale permetterà di togliere l'enorme arretrato dei ricorsi giacenti· in attesa di giudizio.

Tolto questo arretrato però, non è da .credere che l'opera delle due Sezioni giurisdizionali debba poi divenire più comoda e meno gravosa,· perchè i frequenti contrasti e conflitti di interessi nascenti dall'ingerenza dello Stato nell'attività sociale e i- rapporti semprE' più numerosi dei cittadini con la pubblica amministrazione non lasciano sperare una .. moderazione nello sviluppo della litigiosità amministrativa;

che anzi questa andrà sempre più aumentando per la ten- denza della nostra legislazione ad allargare il campo della competenza di merito della V Sezione.

Le conclusioni, concretate in forma di proposte dal relatore, furono, per la parte -strettamente statisticà, le se- guenti:

1

o

che si integri la ricerca statistica, ora limitata alle funzioni giurisdizionali delle Giunte provinciali amministra- tive e del Consiglio di Stato, con le notizie, che i competenti·

uffici già raccolgono, sull'azione spiegata da altri Collegi od Autorità nell'esercizio di attribuzioni comiesse o analoghe a quelle giurisdizionali_;

2° che si uniformino i prospetti per le Giunte pro- vinciali amministr_ati ve, qualora si voglia mantenere la distin- zione dei giudizi trattati con le forme contenziose e di quelli trattati con forme più economiche, e si integrino con le notizie riguardanti le interlocutorie e i casi di irricevibilità;

3° che si renda conto più preciso della durata mas- sima dei procedimenti, e della anzianità dei più vecchi ri-

corsi pendenti; ·

4° che siano più precisamente configuraJe le varie

specie di vertenze, per facilitare l'uniforme registrazione dei

dati;·

(26)

5o che· le classificazioni per materie non si riferiscano soltanto alle decisioni, ma anche ai ricorsi;

6° che dalle statistiche del Consiglio di Stato risulti quando la pubblica Amministrazione si sia fatta rappre- sentare e difendere;

7° che, per quanto riguarda le decisioni sulle vertenze elettorali, si possa conoscere quante elezioni furono an- nullate e quante convalidate;

so che, infine, si sottopongano i. dati ad un accurato riscontro, onde sia meglio garantita la loro esattezza.

Non omise poi il relatore di· esprimere qualche voto anche in ordine all'azione della giustizia amministrativa, secondo quanto le cifre statistiche avevano_ messo in chiaro, e precisamente:

1

o

che fossero. segnalati al Governo i ritardi nella li- quidazione delle spese pel mantenimento degli inabili al lavoro;

2° che si segnalassero pure gl'inconvenienti dell'at- tuale sistema di rimborso delle spese di spedalità, special- mente per quanto attiene al domicilio di soccorso;

3° che fosse_ anche richiamata l'attenzione del Go- verno sulla dannosa lentezza nella decisione delle contro- y'ersie riguardanti operazioni elettorali, onde la convenienza di inscrivere i relativi ricorsi nei ruoli d'urgenza anche presso le Giunte provinciali ·amministrative per analogica applicazione dell'articolo 294 del Regolamento generale giu- diziario, e di semplificare le procedure, facilitando l'invio dei verbali delle elezioni e delle schede contestate e di altri documenti, ad evitare decisioni interlocutorie;

4o che, infine, si considerassero urgenti i ricorsi con cui si impugna il legittimo esercizio di funzioni. giurisdi- zionali o notarili, e quelli contro licenziamenti di pubblici funzionari o simili, che possono esporre l' Amministra- zione a domande e azioni per indérìnizzi commisurabil i a

tempo. , .

(27)

Tutti questi voti, che furono ampiamente discussi dalla Commissione, trovarono favorevole accoglienza nella Com- missione stessa, e ad essi ne furono aggiunti alcuni altri:

per sollecitare una precisa definizione legislativa sulla ma- teria contenziosà contenuta nel n. 12 dell'articolo 1 della legge 1

o

maggio 1890, e per proporre di tralasciare l'esame delle notizie già raccolte per gli anni 1904, 1905 e 1906, istituendo, a partire dal 1

o

gennaio 1908, una nuova e più completa ricerca che tenesse conto anche delle innovazioni recate dalla legge del 7 marzo 1907.

Anche queste proposte furono approvate, e poichè venne incaricato il Comitato permanente di fare gli studi necessari per la riforma dei modelli, lo si pregò anche di tener conto in questi studi del voto formulato dal commissario Luc- chini, di penetrare più addentro colle cifre statistiche nella funzione giudiziaria amministrativa, non arrestandosi alla sola parte formale ed esterna, quale può risultare dal nu- mero dei ricorsi e dal numero degli accoglimenti e dei rigetti, ma cercando di cogliere le ragioni degli uni e degli altri per formarsi un giudizio più esatto e preciso sul modo con cui si esplica la detta funzione.

Sull'amministrazione della giustizia penale.

Nel programma degli studi della Commissione è se-

gnato anche questo tema, come complemento di quella

relazione più generale che studia il processo penale quale

fonte di dati sulla delinquenza. Gli istituti sotto questo

titolo particolarmente esaminati sono: le citazioni dirette

e direttissime, la carcerazione preventiva, la libertà prov-

visoria, i giudizi d'appello e la durata dei procedimenti,

cioè quelli che mirano specialmente a dar conto dell'an-

damento della funzione penale in ordine alla spedìtezza di

essa e alle restr.izioni che essa impone alla libertà personale

degli imputati.

(28)

. Relatore su questo tema fu il comm. Azzolini, il quale, dopo aver ricordato i precedenti lavori su questi argomenti e accennato al metodo di raccolta delle notizie e alle in-

fluenz~

che la legislazione penale del 1890 ha portato anche in questi istituti giudiziari, colle conseguenti difficoltà. di comparazione delle cifre dal periodo che comincia da quell'anno con quelle del periodo anteriore, ha cominciato l'esame delle cirre sulle citazioni dirette e direttissime.

Prjma però ha ricordato gli incitamenti ministeriali impartiti in più occasioni, ma particolarmente nel 1880, per atte- . nere quello che allora pareva l'ideale delle procedure, e

cioè che la citazione diretta dovesse costituire Ja regola e la istruzione formale l'eccezione, per rilevare che sotto lo influsso di questi eccitamenti si ebbe qualche aumento nelle cifre delle citazioni dirette e direttissime, ma che poi queste citazioni divennero sempre più scarse fino al 1890 (si toccò un massimo di 16. 12 per cento ir11putati pei quali poteva aver luogo l'istruzione formale nel 1881 e un mi- nimo di 9. 05 nel 1889). Da quell'anno, per effetto della mutata legge penale e delle modificazioni portate alle norme della competenza, si ebbe un aumento numerico special·

mente delle citazioni dirette, che però non si mantenne costante, poichè, dopo i primi anni di applicazione della nuova legislazione, le cifre proporzionali al numero degli im- putati pei quali si sarebbe potuto procedere con istruzione formale, rimasero quasi invariate, se pur non accennano a lievi diminuzioni (12. 34 nel '1892 e 11. 08 nel 1905).

Tra regione e regione si notano sensibili differenze nella

applicazione di questi istituti, rilevandosi soprattutto che

essa è assai scarsa nei compartimenti dell'Italia meridio-

nale e insulare; ma ciò piuttosto che a diversità di criteri

è dovuto a differenze di condizioni locali della delinquenza,

essendo risaputo che il maggiore o minor sviluppo di questa

o quella forma di reat<;). in una regione è causa di una mag-

giore o minore applicazione delle citazioni senza .formale

(29)

istruttoria. Concluse pertanto il relatore questa prima parte col ritenere che le cifre esaminate segnino i lirniti di una normale applicazione tanto della citazione diretta, quanto di quella direttissima, nelle attuali condizioni di legislazione e di ordinamento giudiziario.

Passando a esaminare le condizioni degli imputati ri- spetto alla libertà personale,. il relatore avvertì innanzi tutto che i quattro quihti degli imputati sottoposti a procedimento penale rimangono liberi e che sono quindi esigue le cifre di coloro che subiscono una restrizione della loro libertà.

Il numero _degli ammessi a libertà provvisoria risente

dell'influenza della nuova legislazione penale introdotta dal

1

o

gennaio 1890, soprattutto per effetto della più ristretta

competenza delle Corti di assise, ma in generale può dirsi

che è. scarso il numero di queste ammissioni, specialmente

se si tien conto dell'aumento progressivo degli imputati

'hvanti le singole magistrature. Le risultanze statistiche di

questo istituto e quelle precedentemente esaminate della cita-

zione senza formale istruttoria, indussero il relatorc a con-

statare la scarsa efficacia di questi istituti nel limitare la

custodia preventiva degli imputati e gli offrirono occasione

di passare ad esaminare la durata della carcerazione pre-

ventiva. La quale, per quanto riguarda gli Uffici di istruzione,

per la maggior parte degli imputati -- i tre quarti circa -

non si protrae· oltre un mese, pur essendo abbastanza nu-

merosi i casi in cui la durata della detenzione raggiunge

ed

oltr~passa

l'anno; il che non può a meno di doversi de-

plorare. Presso le Sezioni di accusa, come· è ovvio, i periodi

di durata si vanno alzando sensibilmente, tantochè non è

scarso annualmente, specie nei distretti meridionali, il numero

dei detenuti da oltre un anno. I nove decimi degli impu-

tati detenuti sono giudicati dai Pretori entro un mese dallo

arresto, ma questa proporzione negli ultimi anni ·tende a

diminuire,· crescendo, per converso, il numero degli imputati

detenuti da più lungo tempo e persino da oltre tre mesi.

(30)

Davanti ai Tribunali oltre la metà degli imputati rimangono in istato di carcerazione preventiva per non più di un mese e circa un terzo per non oltre tre mesi. Infine avanti le Corti di assise la durata normale della carcerazione preventiva è fra sei mesi e un anno, pur essendo presso questa magi- stratura numerosi i casi di detenzione fra a un anno e due anni

~

non pochi anche quelli di durata superiore a due anni.

La gravità dell'inconveniente di un eccessivo prolunga- mento della carcerazione preventiva si appalesa speci?-lmente se messo in relazione coll'esito del giudizio, non solo per i prosciolti che quindi vennero ingiustamente privati della libertà, ma anche per i condannati, pei quali non è sempre sufficiente correttivo lo scomputo del tempo passato pre- ventivamente in carcere, giusta l'articolo 40 del C. p., a prescindere dal fatto che può aversi una vera e propria espiazione anticipata della pena, con alterazione dei criteri che presiedono al sistema penitenziario graduale, scritto nèl Codice e disciplinato nel regolamento carcerario, ma, pur- troppo, non applicato integralmente in Italia.

Poichè la questione della durata della carcerazione pre- ventiva è una questione di limiti, non essendo possibile che la custodia preventiva possa essere del tutto eliminata, il relatore dovette riconoscere che, mentre per i condannati le cifre statistiche palesano delle incongruenze in nessun modo giustificabili, riscontrandosi casi di durata della car- cerazione preventiva oltre i

li~iti

di durata della pena che può infliggere il giudice, per i prosciolti gli inconve- nienti sono assai più ridotti, per essi scoprendosi già una tendenza a restare entro limiti tollerabili, per conciliare le esigenze della giustizia col rispetto alla libertà individuale.

I giudizi d'appello furono oggetto di un esame partico-

lareggiato da parte del relatore, il quale dapprima rilevò

il loro numero complessivo e l'andamento di essi senza ri-

guardo alle Magistrature, poi istituì un confronto tra quelli

svolti avanti i Tribunali e quelli innanzi le Corti, per met-

(31)

terne in evidenza le differenze quantitative e qualitative. Il seguire il relatore in questa rassegna mi obbligherebbe a riportare intere pagine del suo diligente studio, e perciò mi limito a riferire la conclusione che egli trasse dall'esame delle cifre.

Il funzionamento dell'appello non presenta gl'avi ano- malie; le regolarità statistiche rilevate attestano uno svol- .gimento normale di questo istituto, entro i limiti segnati

dal Codice e dalla pratica giudiziaria. Può desiderarsi un minor numero di casi di riforma e una maggiore speditezza dei processi; ma anche le cifre attuali non destano preoc- cupazioni, se si pensa che 1'85 per cento degli imputati si ferma al primo giudizio, e che per una metà degli altri che ricorrono in appello viene confermata la sentenza del primo giudice. Aggiungasi poi che un giudizio sicuro sulla bontà

o meno dei giudizi di primo grado, desunto dall'esito degli appelli, non si potrebbe fare se non conoscendo quante volte le riforme sono dovute a una diversa valutazione delle circostanze di fatto o di diritto, in seguito a riassunzione delle prove, e quante volte soltanto a una differente esti- mazione deJ grado maggiore o minore di responsabilità dell'imputato. Ma queste notizie non sono fornite dai pro- spetti statistici, nè sarebbe facile il procurarsele.

L'ultimo punto

e~aminato

dal relatore fu quello della

durata dei procedimenti, sulla cui importanza non è d'uopo

che io insista, la speditezza delle procedure essendosi sem-

pre considerata come una condizione indispensabile della

efficacia delle pene. Lo studio del comm. Azzolini, anche

in questa parte, fu dei più esaurienti, perchè egli portò il

suo esame non solo sulle cifre della durata dei processi per

ogni magistratura, ma, quando la statistica gliene offerse

il mezzo, analizzò anche i periodi di durata del tempo

complessivo in cui i processi rimasero innanzi alle varie

autorità inquirenti, requirenti e giudicanti, di primo e di

(32)

secondo grado, per sapere realmente se la giustizia, nella sua parola ultima· e definitiva, sia sollecita ò tardiva. In generale, le cifre rivelano un andamento piuttòsto regolare, e se non mancano

~sempi

di procedure troppo a lungo protratte presso ciascuna magistratura, non bisogna dimen- ticare che questi casi anormali, ma che pur ·si ripetòno con una certa costanza ogni anno, dimostrano la. sussistenza di cause che non sono tanto addebitabili a negligenza dei fun- zionari dell'ordine giudiziario, quanto a ··resistenze artifi- ciose dell

~

parti interessate ·nel giudizio, alle quali la legge nòn sempre offre il mezzo di opporsi efficacemente. Restano, è vero, i casi tipici di processi protratti oltre ogni limite comporlabile e pm·· i quali non è facile scagionare comple- tamente la magistratura da una qualche responsabilita, ma.

non è da questi che la statistica può trarre le sue conclu- sioni, dovendo essa guardare ai grandi numeri se non vuol:e smarrire la via che deve

percorrere~

Il relatorc chiuse la sua relazione senza presentare al.:.

cuna proposta di votazione, ma soltanto coll'augurio che il nuovo Codice di p]'ocedura penale potesse veder presto la luce c portare nei vari ordini giudiziari quei migliora- · menti che sono reclamati anche dalle conclusioni a cui lo studio statistico da lui compiuto l'aveva portato.

Queste conclusioni

parv~ro

al commissario onorevole Lucchini improntate -a troppo ottimismo, poichè sia per quanto riguar,ia la citazione -d_iretta e direttissima, e le concessioni della libert3 provvisoria, sia per la durata dei procedimenti e dellà carcerazione preventiva, sia per

!;andamento dei giudizi d'appello, le percentuali illustrate

dal relatore o rivelano per sè

~tesse

delle deficienze di ap-

plicazione, come risulta dal confronto con quella che se ne fa

in altri Stati, o sono insufficienti per un giudizio che di ta-li

istituti si voglia fare, poichè le risultànze statistiche si do-

vrebbero esaminare alla stregua di altri dati - esito dei

(33)

giudizi e ragioni su cui si fonda; specie dei delitti -- che la stàtistica ora non può fornire.

Su questo punto fu impegnata una brillante e dotta di- scussione, specialmente fra il relatore e l'on. Lucchini, il primo dando ragione dei suoi apprezzamenti che deriva- vano da un esame minuto e coscienzioso delle cifre e il secondo, a sua volta, giustificando i propri rilievi col con- fronto di notizie statistiche prese anche da pubblicazioni straniere.

In sostanza, la divergenza di opinioni era più che altro dovuta a due tendenze diverse, l'una, quella del relatore, di considerare come sintomo di migliorate condizioni taluni fatti, statisticamente provati, che rispondevano a voti gene- ralmente accolti, l'altra, quella dell'an. Lucchini, di non ritenere ancora, come del resto anche il relatorc in più in- contri aveva dichiarato, che quei fatti rappresentassero l'ul- timo limite del miglioramento desiderato, donde, secondo lui, la necessità di studiarli ancora sotto nuovi aspetti e di eccitare i magistrati ad una più larga e confidente appli- cazione di taluni degli istituti esaminati, affinchè rispon- dessero pienamente alle esigenze della giustizia.

Chiarite infatti queste tendenze, lo stesso on. Lucchini for- mulò alcune conclusioni, da sottopore a deliberazione della Commissione, con cui si lamentava lo scarso uso de1la cita- zione diretta e direttissima e la crescente durata dei procedi- menti e della carcerazione prevcnti va, e si faceva· voto che le pubblicazioni statistiche potessero mettere in relazione i dati delle condanne e dei proscioglimenti coi modi di introduzione del giudizio e potessero anche mettere in re- lazione la citazione dirètta e direttissima, i gravami c i giudizi di appello e la durata dei procedimenti coll'esito di questi e le specie dei reati, tenendo conto delle Helazioni sui discorsi inaugurali, e dei raffronti con le statistiche straniere.

Queste conclusioni furono approvate dalla Commissione.

3-A - Annali di Statistica. G

(34)

Sui discorsi inaugurali intorno ali 'amministrazione della giustizia civile negli anni 1905 e 1906.

Il comm. Ostermann riferì su questo tema, cominciando dallo scusarsi se, invitato dal Comitato permanente a pren- dere in esame anche i discorsi pronunciati nel 1907, quando già egli aveva stesa la relazione su quelli dell'anno prece- dente, non potè, per ristrettezza di tempo, fondere in una sola rassegna l'illustrazione dei dati delle due annate, e fu obbligato di fare, come in appendice, un rapido esame delle cifre del secondo anno.

Per i discorsi riguardanti l'amministrazione della giu-

s_tizia civile nel 1905 - letti quindi nel 1906 - il relatore

osservò che non ancora si era ottenuto l'adempimento· di un

voto più volte manifestato dalla Commissione, che cioè questi

discorsi fossero fatti dal Capo dell'Ufficio, poichè 17 su 20

di essi erano stati compilati da sostituti procuratori gene-

rali, nonostante che una circolare del novembre 1904 del

Ministero della giustizia raccomandasse particolarmente la

osservanza di questo obbligo. Soltanto nel 1906 Ri sono

potuti sentire gli effetti di questa circolaree delJe conseguenti

ripetute raccomandazioni, poichè in quell'anno 12 Procura-

tori generali attesero personalmente alla redazione del di-

scorso. Dopo avere accennato a talune difficoltà che rendono

non facile nè sempre gradevole il còmpito prescritto dall'ar-

ticolo 150 dell'Ordinamento giudiziario,. e che sono state

messe in evidenza anche dagli stessi rappresentant-i del

Pubblico Ministero, il relatore si è compiaciuto che recenti

disposizioni legislative abbiano disciplinato questa materia,

togliendo

~i

mezzo un argDrnento che quasi ogni anno ve-

niva in discussione, quello, cioè, di conservare o no questi

discorsi, e si è particolarmente compiaciuto che la soluzione

della questione sia stata per il mantenimento, persuaso

ddl'ulilità grandissima di questi discorsi, dei quali la Com-

(35)

missione di statistica non potrebbe assolutamente fare a meno.

Vuole però il relatore che essi siano più completi, cioè non trascurino alcuna delle varie branche dei servizi che costituiscono l'Amministrazione della giustizia, e dove questa trascuranza dipende da deficenze dei prospetti som- mari nei quali si raccolgono le cifre che vengono _f)oi illu- strate nei discorsi - come per i fallimenti e per gli infor- tuni degli operai sul lavoro - fece voti perchè questi prospetti venissero completati.

Qui dovrei entrare nel campo delle cifre, riassumendo quello che il relatore, pur raggruppando il suo dire sotto taluni argomenti, ha rilevato di notevole in· ciascun discorso, sia sull'andamento dei singoli istituti giudiziari, sia sui voti di riforma di quelli che fossero risultati imperfetti. Ma, come già in altre consimili occasioni ho avuto opportunità di dire, la scelta di ciò che dovrei riassumere e di ciò che potrei trascurare mi metterebbe in un grawle imbarazzo, parendomi ehe tutto meritasse di essere posto sotto gli occhi di V. E., e quindi finirei per riprodurre, e certamente con scapito della chiarezza e dell'ordine dell'esposizione, ciò che il relatore h a con tanta diligenza e sapienza raccolto.

Debbo pertanto rèstringermi a riportare le conclusioni del relatore, che sono l'espressione di voti formulati sulle osservazioni che eg!i a mano a mano ha avuto occasione

di fare.

Oltre i voti, già da me ricordati, sulla necessità che queste relazioni dei Procuratori generali presso le Corti di appello e di cassazione riguardino tutte le branche dei ser ...

vizi giudiziari, e che i prospetti sommari da allegarsi ai

discorsi contengano notizie sui fallimenti e sulle controversie

per infortuni degli operai sul la v oro e siano in qualche altra

parte lievemente modificati, il

relato~e

volle che fossero fatte

presenti a V. E. la mancanza dei prospetti sommari nei

discorsi di Genova e di Roma c la ormai consuetudinaria

(36)

mancanza del discorso inaugurale per la Corte di cassa- zione di F'irenze.

Prendendo poi occasione da un lagno del Procuratore generale di Genova circa il difetto di alunni nelle cancel- lerie giudiziarie, dopo la legge che riformò la pianta orga- nica delle cancellerie, il comm. Ostermann confor.tò con la propria personale esperienza, tratta dalle condizioni in cui versa il distretto della Corte di Torino, le osservazioni di quel Proèuratore generale, e conseguentemente fece voto che questo stato di cose fosse segnalato alla vostra attenzione.

Alla quale volle pure che fosse richiamato il grave arre- trato di lavoro esistente presso la Corte di cassazione di Palermo, e, infine, i metodi scorretti seguiti da alcuni pa- trocinanti nelle controversie pertinenti alla legge sugli in- fortuni degli operai sul lavoro, secondo quanto emerge da uno dei discorsi del Procuratore generale di Roma.

La Commissione prese atto, con vive espressioni di plauso, di questa relazione del commissario Ostermann e ap- provò tutte le conclusioni, dianzi riassunte, meno quella che si riferiva alla mancanza del discorso inaugurale per la Corte di Cassazione di Firenze, perchè su di essa diedero chiarimenti tanto !J comm. Penserini, primo presidente di quella Corte di appello, quanto il comm. Mortara, nel senso che il discorso era stato letto all'assemblea generale e stampato regolarmente.

La delinquenza. in Italia· dal 1890 al 1905.

Il Direttore generale della statistica, com m. De' N egri, fu incaricato dal Comitato permanente di riferire sul m o vi- mento della delinquenza in Italia, che non era stato stu- diato dalla Commissione da diversi anni.

E il relatore, appunto per questa circostanza, ha creduto

bene di non limitarsi a considerare questo movimento negli

ultimi anni, ma di esaminarlo per un· lungo periodo e pre-

(37)

- XXXVII - ·

cisamente dal 1890 al 1905, durante il quale le serie delle cifre sono esattamente paragonabili, avendosi uniformi la legislazione e il metodo statistico.

Nella prima parte del suo studio, il comm. De' Negri, ha intrapreso l'illustrazione delle cifre fornite dai registri giornalieri e si è intrattenuto particolarmente sui reati de- nunciati e giudicati, cfoè sulla delinquenza apparente e su quella legale, mettendone in rilievo le variazioni da anno ad anno nel complessivo numero e nelle singole specie.

La progressione numerica dei reati denunciati nel pe- riodo considerato è assai notevole: da 609,873 a 811,687, ossia Ja 2023 ogni 100,000 ab. a

24~,

con un massimo di 839,506 (ossia 2638 in proporzione agli abitanti) verificatosi nel 1898, che fu un anno di eccezionale gravità per le per- turbazioni dell'ordine pubblico che si ebbero a deplorare, specialmente in alcune regioni d'Italia.

L'aumento medio fra i due anni estremi fu, in cifra tonda, di 200,000 reati. Però questo aumento in gran parte è da porsi a carico delle contravvenzioni, poichè, se i de- litti risultano aumentati come da 100 a 128, le contrav- venzioni invece crebbero da 100 a 136, il che significa che all'aumento di 3 delitti corrispose l'aumento di 4 contrav ..

venzioni.

Se si guarda alle varie specie di delitti, si nota una di- minuzione sensibile, e da parecchi anni costante, degli omi- cidii, i quali nel periodo· esaminato scemarono di oltre un terzo; le lesioni invece, pur ·con qualche oscillazione, ten.;.

dçmo a salire, e un aumento è pure segnalato nelle rapine, nelle estorsioni e nei ricatti.

I furti si mantengono in una cifra piuttosto alta, ma non accennano ad aumentare, e così pure le truffe e le frodi. Notevole è invece l'accrescimento dei reati contro il buon costume.e l'ordine delle famiglie, pei quali però il rela- tore osserva giustamente che la querela di parte può influire ad aumentare il numero di quelli pori ati a cognizione del-

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