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ATTI DELLA COMMISSIONE

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(1)

MINISTERO DI- AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. ~

DIREZIONE GENERALI!~ DJ<:LLA STATISTICA.

ANNALI D I SrfATISTlCA.

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

ST .. :, . ~TICA GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE.

SESSIONE DEL MAGGIO 1891

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S. lV. 1898 N. ·.9e.

(2)
(3)

J

j

INDICE

DELLE

~I.\ TERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA

Sessione {lei maggio 1897

Composizione della Commissione Ordine dei lavol'i. . . : .

Relazione del Presidente della Commissione (senatore Messedaglia) a S. E. il Ministro Guardasigilli (o n. Zanardelli) sui lavori e sulle propoBte della Commissione:

l) Sulla tenuta dei registri dello stato civile e sull'osservanza dell'articolo 104 del Regio decreto 15 novembre 1865,

Pagina Xl Xlii

n. 2602, durante l'anno 1895 . • . . . XV 2) Sui rapporti dei Capi delle Corti di appello e dei Tribunali

intorno alle procedure di fallimento per l'anno 1895. . . XVII 3) Sui ricorsi in materia elettorale politica ed amministrativa

pel triennìo 1893-94-\}5 . . . • . . . XVIII 4) Sull'applicazione del Regio decreto d'indulto 22 aprile

1893, in relazione con la circolare ministeriale 5 maggio 1896 . . . • . . .

xx

5) Sulla formazione delle liste dei giurati per l'anno 1896 e sui risultati dell'amministrazione della giustiza affidata ai

· ~iurati, in relazione alle nuove norme di competenza sta- bilite col Regio decreto l" dicembre 1889 . . . XXII t3) Sul movimento della delinquenza nell'anno 1895 .

7) Sulla delinquenza femminile. . . • •

8) Sul ricovero per correzione paterna. . . .

. XXIV XXVI . XXIX

(4)

I V -

PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE

Seduta del 5 mag·gio 1897.

Discorso d'inaugurazione del senatore Costa, Ministro di grazia e giu- stizia e dei culti. . . ;

Comunicazioni della Presidenz:1. . . . Discussione intorno alle comunicazioni del Comitato

Seduta del 6 maggio 1897.

Discussione intorno alla relazione del senatore Boccardo sui ricorsi in materia elettorale pc1litica ed amministrativa pel tJ·iennio 1893-94-95 • .

Seduta del 7 maggio 1897.

Seguito della discussione intomo alla relazione del senatore Boe- 3 iYi

10

cardo . . . 15 Proposte del senatore Boccardo intorno ai ricorsi in materia eletto-

rale . . . 16 Proposta dell'on. l\ocito sullo stesso argo1nento. . . 18 Discussione intorno alla relazione del senatore Beltrani-Scalìa sul

ricovero per correzione paterna. . . .

Seduta dell'8 maggio 1897.

Seguito. della discussione intorno alla relazione del senatore Bel- trani-Scalìa. . . . • . . • . . . 19

Seduta del 10 maggio 1897.

Seguito della discussione intorno alla relazione del senatore Bel- trani-Scalìa . . . 33 Proposte del senatore Beltrani-Scalìa intorno al ricovero per corre-

zione paterna . . . 39

.,

(5)

- v -

Seduta dell'H maggio 1897.

Discussione intorno alla relazione del senatore Forni sulla forma- zione delle liste dei giurati per l'anno 1896 e sul risultato del- l'amministrazione della giustizia affidata ai giurati in relazione alle nuove norme di competenza stabilite col Regio decreto

Pagina

1 o dicembre 1889 . . . . o 48 Proposte del senatore Forni sullo stesso argomento . 52

Seduta del 12 maggio 1897.

Lettura rlella relazione del cav. Borgoml'l.nero sulla tenuta dei regi-.

stri dello stato ci vile. . . . o o ?">5 Proposte del cav. Borgomanero sullo stesso argomento . . . ivi Discussione intorno alla relazione del consigliere Penserini sui falli-

menti nel 1896 . . o o 56 Prop_oste del consigliere Penserini intorno alla statistica dei falli-

rnenti . . . . o 58

Seduta dèl 13 maggio 1897o

Comunicazioni del comm. Tami sulla statbtica patrimoniale eccle- siastica . . . o . . . o . . . o 61 Discussione intorno alla relazione dell'an. Lucchini sull'applicazione

del Regio decreto d'indulto 22 aprile 1803 . . ivi Proposta dell'an. Lucchini sullo stesso argomento . . . o 70

Seduta del 14 maggio 1897.

Discussione intorno alla relazione del Direttore generale :iella stati- stica sul movimento della delinquenza nell'anno 1895 e sulle condizioni personali dei condannati negli anni 1890-94 . . . . 72

Seduta del 15 maggio 1897 o

Discussione intorno alla relazione dell'avv. Bosco sulla delinquenza femminile o . . . o o . . . . o . . . 75-

(6)

- V I -

PARTE Il.

RELAZIONI ED ALLEGATI.

Relazioni aei Commissari.

Comunicazioni fatte alla Commi'isione per la statistica giudiziaria dal Comitato permanente nella sessione del maggio 1897 (Rela- t ore Borgomanero) . . . .

I. Riordinamento del servizio della :-;tatistica giudiziaria e notarile . . . .

II. Composizione della Commissione e del Comitato perma- Pagina

nente . . . fi

III. Tutela dei minorenni 7

IV. Gratuito patrocinio . 12

V. Notizie statistiche sui Consigli di famiglia e di tutela e sulle cause trattate col gratuito patrocinio. . 14 VI. Fallimenti . . . 15 VII. Cause matrimoniali- Patria potestit- Relazioni annuali 1() VIII. Ricorsi elettorali - Statistica elettorale . . . . 17 IX. Rinvii nelle cause civili . . . ivi

X. Relazioni sup-amministrazione della giustizia civile e sul movimento della litigiosità. . . 1~

XI. Statistica dei giudizi arbitrali in materia di usi civici . i\·i XII. Statistica notarile . . . Hl XIII. Giurati . . . 22 XIV. Relazione su alcune istituzioni del nuovo Codice penale 2~

XV. Sul servizio delle schede individuali per imputati di delitti, e sulla tenuta dei registri giornalieri durante l'anno 1895. . . . ivi XVI. Discorsi inaugurali . . . _. . . R1 XVII. Stampati per la statistica giudiziaria. . . 32 XVIII. Funzionari meritevoli di menzione pel servizio statistico ivi XIX. Conclusione e proposte. . . B~

Relazione sui ricorsi in materia elettorale politica eù amministra- tiva pel triennio 1893-94-95 (Relatore Boccardo) . 33-76

Prospetti statistici . . . 71

' l r

(7)

- V I I -

Relazione sulla formazione delle liste dei giurati per l'anno 1896, e sul risultato dell'amministrazione della giustizia affidata ai giu- rati in relazione alle nuove norme di competenza stabilite col

Pagina

Regio decreto 1 o dicembre 1889 (Relatore Forni) 77 -9!)

~ 1. - Giurati • . . . 77

§ 2. - Risultati dell'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise in seguito alle nuove norme di competenza istituite col decreto l o dicPrnbre 1889

Prospetto statistico .

80 98 Relazione sui fallimenti nell'anno 1895 (Relatore Penserini)

Prospetti statistici .

100-137 130 Relazione sulla tenuta dei registri dello stato civile e sulla osser-

vanza dell'articolo 104 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, durante l'anno 1895 (Relatore Borgomanero) 138-182

Allegati . . . . . . .

Relazione sul movimento della delinquenza nel 1895 e sulle condi- zioni personali dei condannnti negli anni 1890-94 (Relatore

167

Bodio) . . . 183-259 I. Oggetto e metodo della presente statistica

II. Movimento della delinquenza nell'anno 1895 . III. Confronti internazionali. .

IV. Delinquenza dei minorenni V. Condannati divisi per età .

VI. Condannati divisi secondo lo stato civile VII. Condannati divisi per professione.

VIII. Recidivi . . . .

IX. Esito dei giudizi - Proscioglimenti e condanne . Prospetti statistici . . . .

183 186 194 2(X) 204 205 208 215 220 227 Relazione sul ricovero per correzione paterna (Relatore Beltrani-

8calìn) . . . • . . . . 260-355 I. Sguardo retrospettivo sulla discussione relativa all'Isti-

tuto della correzione paterna . . • . . . 260 II. Questioni da trattare . . . 261 III. Delinquenza dei minorenni, all'estero ed in Italia. 2G2 IV. Provvedimenti per ripararvi. . . 264

V. Statistica penitenziaria comparata (Condannati adulti e minorenni - Ricoverati per correzione paterna). 266

(8)

- V I I I -

VI. Statistica degli assegnandi, anno 1896: a) Condannati adulti - Condannati minorenni - Minorenni traviati - Minorenni oziosi e vagabondi; b) Precocità e recidi- vità dei minorenni; c) Contingente della classe agri- cola sui minorenni delinquenti - Traviati - Oziosi e vagabondi; d) Contingente dei figli illegittimi e della classe agricola . . . .

VII. L'Istituto della correzione paterna ed i Congressi scien- Pagina

270

tifici di Londra ( 1872), Roma (1885 ), ecc., ecc.. . . . 281 VIII. L'Istituto della correzione paterna secondo le vigenti le-

gislazioni del mondo civile . . . 282 IX. L'Istituto della correzione paterna secondo la legisla-

zione italiana . . . • . . . 289 X. Case di correzione paterna in Italia. - Nunwro - Classi-

ficazione - Popolazione media, ecc., ecc. - Assoluta insufficienza di esse di fronte alle ordinanze di rico-

vero. 291

Xl. Norme per l'assegnazione dei minorenni alle Case di correzione paterna . . . 293 XII. Andamento delle nostre Case di correzione paterna e giu-

dizi della stampa . . . 295 XIII. Risultati dei nostri Riformatorii (governativi e privati)

- Statistica sui liberati nell'anno 1892-93 . . . . • . 296 XIV. Per quali minorenni si domandi in Italia il ricovero per

correzione paterna . . . o o o o 302 XV. Quesiti da risolvere: a) Se l'autorità paterna, nel chie-

dere il ricovero del figlio, sia senza limite alcuno;

b) Se il Magistrato ha diritto di conoscere i motivi che pu<> avere il padre nel domandare il ricovero del figlio per· correzione paterna; c) Se lo Stato ha il do- vere di provvedere gratuitamente su tutte le domande dei geni tori; d) Se il padre può far cessare quando voglia il ricovero del figlio; e) Se, in difetto di Rifor- matorii, il padre può far mettere il figlio in carcere . 307 XVI. Ciò che ha fatto l'Amministrazione delle carceri per il

riordinamento dei Riformatorii - Ciò che si propone

di fare . . . • 311

XVII. Prop0ste: 1871 - 1896 320

Prospetti statistici . . 323

(9)

- I X -

Relazione sull'applicazione del Regin decreto d'indulto 22 aprile 1893, in relazione con la circolare ministeriale 5 maggio 1896

Pàgina

(Helatore Lucchini) . . . 35G-366

Allegati.

r.

Hegio decreto 17 dicembre 189G, n. 544, contenente disposi- zioni rig-uardanti il servizio della statistica giudiziaria e notarile . . . 3G7 l I. Circolari concernenti i consigli di famiglia e di tutela:

1. Circolare 18 agosto 1896, n. 1402, sulla costituzione dei Consigli di famig:li::l e di tutela. . . :~72 2. Circolare 16 novembre 1896, n. 1413, sulla raccolta delle

notizie statistiche concernenti il servizio dei Consigli di famiglia e di tutela . . . • . R7() 3. Circolare 6 dicembre 1896, n. 905, sugli elenchi nomina-

tivi dei minorenni sottoposti a tutela . . . 377 4. Circolare 17 aprile 1897, n. 1428, sulle no.tificazioni degli

ufficiali dello stato civile ai Pretori in materia di tu- tela e sulle omologazioni delle deliberazioni dei Con- sigli eli famiglia e eli. tu tela . . . 380 III. Circolare 17 aprile 1897, n. 142!), concernente la vigilanza sui

giudizi di gratuito patrocinio . . . 38':2 IV. Circolare 2fi dicembre 1896, n. 919, concernente la raccolla

delle notizie statistiche sui Consigli di famiglia e di tutela e sulle cause trattate col gratuito patrocinio. . . :~84 V. Circolare lf) dicembre 189fi, n. 1416, riguardante le notizie pe-

riodiche sui fallimenti, sulle rogatorie e l'albo rlei falliti. . . 385 VI. Circolare 15 :;:ettemhre 1896, n. 1406, sulla formazione delle

liste dei giurati. . . 386 VII. Circolare 24 dicemhre 1896, n. 14 Hl, concernente la distribu-

zione e l'uso degli stampati per la statistica !!iudiziaria . . . 3'8

(10)
(11)

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARI!.

Sessione maggio 1897.

Componenti la Commissione.

PRESIDENTE:

Messedaglia Angeio, senatore del Regno, professore di economia politica e statiRtica nella R. Università di Roma.

COMMISSARI:

Beltrani-Scalìa Martino, conRigliere di Stato, direttore generale delle carceri nel Ministero dell'interno;

Boccardo Girolamo, senatore del Regno, consigliere di Stato;

Bodio Luigi, direttore generale della statistica;

Borgomanero Luigi, capo sezione nel Ministt>ro di grazia e giustizia e dei culti;

Bosco Augusto, capo dell'ufficio della statistica giudiziaria nella Direzione generale della statistica;

*Costa Giuseppe Giacomo, senatore del Regno, già avvocato generale era- riale, ora Ministro di grazia e giustizia;

De' Negri Carlo, direttore capo di divisione nella Direzione generale della statistica;

Forni Eugenio, Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma;

Lampertico Fedele, senatore del Regno;

Lucchini Luigi, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cas- sazione di Roma;

Nocito Pietro, deputato al Parlamento, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Roma;

*

L'on. senatore Costa intervenne come Ministro Guardasigilli per aprire la sessione.

(12)

- X l l -

Penserinì Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

Ostermann Leopoldo, presidente del Tribunale civile e penale di Roma;

Righi Augusto, senatore del Regno;

Sandrelli Carlo, sostituto avvocato generale erariale;

T ami Antonio, direttore generale del Fondo per il culto;

SEGBETABI:

Aschieri Alessandro, segretario nella Direzione generale della statistica;

Satta Giuseppe, vice-segretario nel Ministero .di grazia e giustizia e dei culti.

(13)

- XIII -

ORDINE DEI LAVORI.

1° Comunicazioni del Comitato (BORGOMANERO).

2° Sui ricorsi in materia elettorale politica ed amministrativa pel triennio 1893-94-95 (BoccArrno ).

3° .sul ricovero per correzione paterna, sui Riformatorii e sul_la delinquenza dei minorenni (BELTRANr-ScALÌA).

4° Sulle verifiche ai registri dello stato civile per l'anno 1895 (BORGOMANEHO).

5° Relazioni sui rapporti dei Capi delle Corti d'appello e dei Tribunali intorno alle procedure di fallimento per l'anno 1895 (PENSERINI).

6° Sulla formazione delle liste dei Giurati per l'anno 1896, e sul risultato dell'amministrazione della giustizia affidata ai giurati in relazione alle nuove norme di competenza stabilite col Regio decreto l 0 dicembre 1889, n. 6509 (FoR~r).

7° Relazione intorno alla statistica giudiziaria penale, al mo- vimento della delinquenza per l'anno 1895 ed ai risultati dello spoglio delle schede individuali per imputati di delitti pel quinquen- nio 1890-94 (Bomo).

8° Sulla delinquenza femminile (Bosco).

go Sull'applicazione dell'indulto concesso col Regio decreto 22 aprile 1893, n. 190 (LuccHINI).

10° Sulla statistica ecclesiastica (T AMr).

(14)

_.

(15)

; \ '

- x v -

Relazione del Presidente della Commissione (senatore

MEssEDAGLIA.)

a S. E.

il

Ministro Guardasigilli (onorevole

ZANARDELLr)

sui la v ori e sulle proposte della Commissione.

EccELLENZA,

Ho l'onore di riferire a V. E. sui lavori compiuti dalla Commissione per la statistica giudiziaria, nella 1

a

sessione dell'anno 1897, e di presentarle

il

volume che contiene i ver- bali delle adunanze e le relazioni dei Commissari.

Da esso V.

E.

avrà compiuta notizia degli argomenti di- scussi; onde mi limiterò qui a riassumer! i brevemente, in modo che l'E. V. possa giudicare dell'opportunità delle deli- berazioni prese dalla Commissione.

1. - Sulla tenuta dei registri dello stato civile e sull'osser- vanza dell'articolo

104

del Regio decreto

15

novembre 1865, n. 2602, durante l'anno 1895.

Il cav. Borgomanero ha riferito sulla tenuta dei registri dello stato civile e sull'osservanza della disposizione sancita ctall'Rrticolo 104 del Regio decreto 15 novembre 1865, per la quale si deve fare annotazione in margine ad ogni atto di nascita del matrimonio contratto dalla persona a cui quello si riferisce.

Egli ha dovuto lamentare ar:iche quest'anno gl'inconve-

nienti già rilevati per l'addietro. Non solo si trovano fre-

quentemente negli atti dello stato ci vile abrasioni, cancella-

ture, postille non approvate, e scritti male

i

nomi delle persone

intervenute ai singoli atti, ma talvolta manca perfino Ja firma

degli ufficiali di stato civile, dei testimoni e dei dichiaranti.

(16)

- X V I -

Parimenti ]a chiusura dei registri non ha sempre luogo alla fine di ogni anno secondo la prescrizione del Codice civile (art. 360).

Molti sono gli uffici di stato civile che trascurarono di fare ]e annotazioni dei matrimoni in margine agli atti di nascita;

e forse

è

da temere che tale inosservanza sia anche più ge- nerale di quanto apparisce dalle relazioni amministrative.

Occorre su questo servizio un'assidua vigilanza, la quale si

è

resa tanto più necessaria, in quanto le ispezioni periodiche ordinate dalla legge sono generalmente considerate come una semplice formalità e perciò si eseguiscono il più delle volte senza Ja dovuta diligenza.

Il relatore ha conchìuso con la seguente proposta, che fu accettata dalla Commissione:

1

o

di richiamare l'attenzione di V. E. rispetto ai prov- vedimenti da prendersi:

a) sul modo con cui procedette il servizio dello stato ci vile nell'anno 1895 presso alcuni uffici di cui

è

parola nella relazione;

b) sul fatto che

par<~cchi

uffici nello stato civile non curano di adempiere a quanto prèscrive l'articolo 360 del Codice civile;

r) circa

l'utilità~

allo scopo di assicurare la regolare osservanza dell'articolo 101 dell'ordinamento dello stato civile, di speciali relazioni quadrimestrali da farsi dai Pretori e dai Procuratori del Re ai Procuratori generali: questi alla loro volta, con un rapporto da allegarsi a quello di cui

è

menzione nell'articolo 131 del R. D. 15 novembre 1865, forniranno par- ticolareggiate informazioni al Ministero sul modo come fu os- servato durante l'anno l'obbligo delle annotazioni dei matri- moni in margine agli atti di nascita, ed indicheranno quei provvedimenti che loro paresserd convenienti;

~o

di far noti a V. E. i Pretori meritevoli d'encomio per

essersi distinti nell'esercizio delle loro funzioni riguardanti lo

stato civile, e quelli che si rlimostrarono invece negligenti.

(17)

- XVII -

2. - Sui rapporti dei Capi delle Corti d'appello e dei Tribunali intorno alle procedure di fallimento per l'anno 1895.

Anche nel 1895 sono cresciuti, come negli anni precedenti,

i

fallimenti dichiarati, il cui numero nel corso di poco più di un decennio, si è quasi triplicato, essendo salito da 844 nel 1884 a 2351 nel 1895. Il maggior numero si ebbe, in questo ultimo anno, nell'Italia centrale e sopratutto nelle Romagne, nelle Marche e ne1l'U rnbria.

Le procedure di fallimento sono talora definite con lungo ritardo e su di esse ebbi altre volte a richiamare l'attenzione del Ministero della giustizia. Sono causa di siffatti ritardi la poco operosità clei curatori, cd in particolar modo i giudizi di opposizione che sorgono incidentalmente e alcuni dei quali percorrono tutti i gradi di giurisdizione, come pure le difficoltà che presenta alle volte la liquidazione del fallimento per ef- fetto delle espropriazioni d'immobili e delle conseguenti gra- duazioni. Ect infine

è

pure da tfmer conto della noncuranza dei creditori nei fallimenti di tenue valore.

Rispetto ai curatori alcuni Magistrati hanno per essi pa- role di lode, ma i più deplorano l'incapacità e la negligenza rli molti di essi e ricono3cono la necessità di modificare questo istituto coll'affidare l'amministrazione del fallimento ad uffi- ciali pubblici, qurrli i notai e i funzionari di cancelleria, op- pure col rendere obbligatoria la curatela ed imporre l'obbligo eli una cauzione almeno nei fallimenti più importanti.

Molti sono i Capi di collegio che affrettano, coi loro voti, la presentazione del progetto di riforma della legge sul fal- limento. Chi vorrebbe abolita la moratoria e sostituito ad essa l'istituto del concordato preventivo, chi invoca per i fallimenti,

il cui passivo non supera le 5000 lire, una speciale procedura,

che ne renda più semplice ed economica la liquidazione; chi suggerisce di togliere l'obbligo dei libri di commercio per i piccoli negozianti e rivenditori, i quali. anche volendo, non

2-A - Annali di Stai istica.

u

(18)

- XVIII -

saprebbero tenerli in modo conveniente; chi infine consiglia di modificare le di5posizioni che regolano il concordato col t'are intervenire il Pubblico Ministero nell'omologazione di esso. _

Come conclusione della sua relazione,

il consigliere Pen-

serini ha proposto che la Commissione:

1

o

incarichi il Co·nitato dello studio delle modificazioni da introdurre d'accordo col Ministero del commercio nei mo- duli della statistica dei fallimenti, al fine di ricavare, mediante

i

registri nominativi, anche le notizie che ora si raccolgono

medi<~nte

i registri numerici;

2° esprima

il

desiderio che i Tribunali rendano conto annualmente delle procerlure di fallimento rimaste pendenti da oltre tre anni, mediante stati nominativi che riassumano per ciascuna di es:;e le oper.tzioni e gli atti e dimostrino le cagioni dei ritardi;

3° esprima il voto che venga affrettata la riforma della legge sul fallimento.

3. - Sui ricorsi in materia elettorale politica ed amministrativa pel triennio 1893-94-95.

Il senatore Boccardo ha e3posto i risultati di un'indagine sui ricorsi contenziosi in materia elettorale politica ed ammi- nistrativa per gli anni 1893-1893.

In generale le Commissioni, a11e quali la legge affida la compilazione delle liste elettorali politiche, adempirono con cura il loro mandato.

È notevole però che la maggior parte dei ricorsi per iscri- zione nelle liste così politiche come amministrati ve

pre~entati

dal Pubblico Ministero furono respinti. Ciò sembra anormale,

nè saprebbe come spiegarsi, a meno di ammettere che il Pub-

blico Ministero interponga ricorsi ogni qual volta ne sia ri-

chiesto dall'Autorità politica, senza curarsi di accertare se

siano fondati o no.

(19)

- X I X -

Migliore accoglienza trovarono presso

i

:Magistrati i ricorsi proposti dal Pubblico Ministero per cancellazione dalle liste.

La maggior parte dei Procuratori generali approvano il modo in cui fu applicata

la

legge dell'11 luglio 1804; ma de- plorano la brevità del termine concesso al Pubblico Ministero per ricorrere in appello, soprattutto quando i ricorsi riguar- dano un gran numero di elettori e molte sono le copie da notificare.

Discordi sono le opinioni_ dei Procuratori generali intorno - ad una questione sorta circa l'applicazione della legge del 1894. Si disputa se questa legge disciplini l'azione diretta spettante al Pubblico Ministero in virtù dell'articolo 539 del- l'ordinamento giudiziario, in modo da privare il Procuratore generale della facoltà di ricorrere in Cassazione, quando non fu parte nel giudizio d'appello. Su questo punto

è

sembrato opportuno al Relatore che fosse richiamata in particolar modo l'attenzione di V. E.

Le conclusioni del senatore Boccardo furono largamente discusse dalla Comrniss ione, la quale finì per approvarle, con alcune moditìcazioni accettate dallo stesso Relatore. Esse sono le seguenti:

. La Comm:ssione, nel prendere atto della relazione sui ricorsi in materia elettorale politica ed amministrativa nel triennio 1893-95, delibera di pregare l'onorevole .\'Iinistro della 'giustizia a voler prendere quei provvedimenti che credesse

convenienti rispetto:

e) all'azione del Pubblico J\IIinistero nelle controversie elettonl.li ed al modo in cui essa si sviluppò nel triennio 1893-95, in relazione all'esito delle domande presentate per iscrizione o cancellazione di elettol'i dalle liste;

b)

alla questione sollevatasi circa il termine assegnato

al Pubblico Ministero per ricorrere in appello o in Cassazione

in materia elettorale, tenendo presenti le disposizioni degli ar-

ticoli 32 della legge elettorale politica e 48 di quella comunale

(20)

- x x · -

e provinciale, modificati dalla legge

11

luglio 1894, n. 286, e l'art. 139 dell'ordinamento giudiziario;

c) alla scarsa applicazione delle pene comminate dalla legge

11

luglio 1894 a carico di coloro, i cui reclami furono riconosciuti temerari;

d)

all'utilità che per l'avvenire le relazioni triennali sui ricorsi elettorali da presentarsi alla Commissione siano com- pletate con le notizie sul numero dei ricorsi in Cassazione e sul loro esito;

e) all'opportunità di eccitare i Sindaci all'osservanza degli articoli 35 e 30 della legge elettorale politica, 51 e 46 della legge comunale· e provinciale, modificati dalla legge

11

luglio 1894 nella parte riguardante la notificazione delle decisioni della Commissione elettorale provinciale, che deve contenere non solo i! dispositivo dellP- decisioni stesse, ma anche

i

motivi;

f) alla necessità di invitare i notai ad attenersi alle pre- scrizioni dell'articolo 8 del regolamento per l'attuazione della legge

11

luglio 1894, col non omettere di dichiarare nelle au- tenticazioni se ]a domanda per l'iscrizione sia stata scritta senza copiare e senza aiuto di dettatura.

4. - Sull'applicazione del Regio decreto d'indulto 22 aprile 1893, in relazione con la circolare ministeriale 5 maggio 1896.

Il professore Lucchini, riferendo in una precedente ses- sione (luglio 1893) sui rapporti dei Procuratori generali in- torno all'indulto concesso col Regio decreto del 22 aprile 1893, rilevò l'incerta e deficiente applicazione che ne era stata fatta, e invocò dei provvedimenti atti a rimediare agli inconvenienti osservati.

A tal fine il Ministero della giustizia inviò ai rappresen-

tanti del Pubblico Ministero una circolare in data del5 mag-

gio 1896, con la quale si ordinava di formare un elenco nomi-

(21)

- X X I -

nativo delle persone a cni era stato. concesso l'indulto con l'indicazione dell'eventuale decadenza incorsa per aver com- messo un nuovo reato nei termini di tempo fissati per la re- voca dell'indulto stesso. L ·elenco cloveva essere formato me- diante l'esame delle declaratorie e delle sentenze di condanna emesse dal 22 aprile 1893 in poi, confrontandole col certifi- ca\ o penale di ciascun condannato. In fine la circolare ordi- nava ai Capi del Pubblico Ministero di provvedere affinchè, in base a questa indagine, venisse revocato il condono di pena a coloro che se ne fossero resi immeritevoli e per

i

quali la revoca non fo.::se stata p1;onunciata.

Da un esame dei dali raccolti, il professore Lucchini do- vette riconoscere che, se l'applicazione del R. decreto del 1893 fu incerta e <.:onfusa per quanto concerne il condono in genere, fu assolutamente manchevole per ciò che riguarda la de- cadenza prescritta dall'articolo 4, non essendo stato revocato

il beneficio dell'indul! o alla maggior parte di coloro ehe erano

incorsi in una nuova condanna. N

è

le disposizioni della circo- lare del 5 maggio ottennero l'effetto desiderato, sia relativa- mente all'esame c allo spoglio delle declaratorie e delle sen- tenze, sia per ciò che riguarda i provvedimenti da prendersi per rimediare all'indebito godimento dell'indulto.

Ciò è tanto più deplorevole in quanto non solo è fallita la prova che si sperava di fare di fJUCsta clausola sospensiva dell'indulto per trarne lume d'esperienza rispetto all'istituto della condanna condizionale, ma non pnò nemmeno ricavar- senc alcuna norma per discipiinare altri indulti che si voles- sero concedere in avvenire.

La Commissione, dopo aver discusso

i

punti principali della relazione dell'onorevole Lucchini, ne ha approvato le conclusioni, che sono del seguente tenore:

" La Commissione fa presente al :Ministro Guardasigilli

che i risultamenti delle indagini compiute in osservanza della

Circolare 5 maggio 1896, relativamente all'indulto elargito col

Regio decreto 22 aprile 1893, non hanno fatto ehe riconfer-

(22)

- XXII -

marne la scorretta e manchevole applicazione, massime per ciò che concerne la revoca del condono per susseguente con- danna, facenrlo anche. sorgere il dubbio che le indagini stesse non siano state compiute con quella cura e diligenza che sa- rebbero state desiderabili; ritiene ormai superfluo insistere per riparare ad omissioni o errori divenuti irrimediabili; e conseguentemente delibera di abbandonare le ricerche ini- ziate ""

5. - Sulla formazione delle liste dei giurati per l'anno 1896 e sui risultati dell'amministrazione della giustizia af- fidata ai giurati, in relazione alle nuove norme di competenza stabilite col Regio decreto 1° dicembre 1889.

Il Procuratore generale Forni ha riferito sulla formazione delle liste dei giurati nell'anno

1896

e sui risultati dell'ammi- nistrazione della giustizia affidata al Magistrato popolare, in relazione alle nuove norme di competenza stabilite col Regio decreto 1" dicembre 1889.

Egli ha dimostrato come il modo in cui sono compilate ·le liste dei giurati lasci molto a desiderare. Non solo le Giunte non iscrivono tutti i cittadini che avrebbero titoli per eserci- tare l'ufficio di giurato, ma omettono spesso di inchiwlere nelle liste gli clementi migliori. Avviene talora che, nella com- posizione del Giurì per le cause da decidere innanzi alle Corti d'assise, si trovino comprese persone che subirono condanne portanti esclusione da quell'ufficio, ovvero persone analfabete

· o che hanno sorpassato il limite d'età stabilito dalla legge.

A rendere più geave il male contribuisce il modo in cui

viene composto il Giurì d'udienza. Le dispense sono frequenti,

e eoloro che le chiedono stanno fra le persone più raggnarde-

voli per censo, per condizione sociale e per le professioni e

gli uffici che esercitano, quelle, in una parola, dalle quali s1

potrebbe sperare un verdetto più illuminato e conforme a

giustizia.

(23)

- XXIII -

Quanto all'esito dei giudizi innanzi alle Corti d'assise il Relatore ha rilevato come, per effetto delle nuove norme di competenza stabilite col Regio decreto del 1

o

dicembre 1889, la proporzione dei condannati nel quinquennio 1890-9t sia stata, per la maggior parte delle Corti, inferiore a quella del quinquennio precedente. Ciò però non dipende, a parere del Relatore, da una maggiore indulgenza del Magistrato popolare.

Il fatto si spiega, fra l'altro, per la maggiore estensione data dal nuovo Codice penale alla querela di parte, per cui anche per alcuni reati di competenza delle Corti d'assise, vi sono remis,ioni; dai numProsi decreti di amnistia concessi nell'ul- timo quiuquennio; dalla diminuzione dei casi in cui ora h

t

luogo la det0nzione preventiva cosicchè, nel periodo istrut- torio, si banno minori garanzie di esattezza e di sicurezza nella raccolta dellA prove.

~la

sopratutto ha influenza il modo, poco soddisfacente, in cui, come fu detto, si procede alla for- mazione delle liste dei giurati.

Il Helatore ha con chiuso proponendo alla Commissione di sottomettere a V. E. i seguenti voti:

1

o

Richiamare, col concorso del Ministero dell'interno, le Giunte incaricate della formazione e revisione delle liste dei giurati ad una maggiore diligenza nell'osservanza della legge, ed ingiungere che nelle liste comunali si dia notizia del giorno, mese ed anno di nascita dci giurati in luogo della loro età indicata per il numero complessivo d'anni;

2° Raccomandare ai Procuratori del Re la rigorosa ap- plicazione dell'art. 23 della legge 8 giugno 187 4;

3° Disporre che, alla fine di ciascuna quindicina, le Corti

d'assise trasmettano al Procuratore generale un prospetto in-

dicante i nomi dei giurati dispensati, la condizione sociale di

essi, la durata della dispensa ed i motivi per i quali fu accor-

data. Questi prospetti dovrebbero essere inviati ogni triennio

al Ministero, con una relazione sugli inconvenienti rilevati

nella composizione del Giurì; e tanto i prospetti, quanto le re-

(24)

- X X I V -

!azioni dovrebbero essere comunicati alla Commissione per la

~tatistica

giudiziaria; ·

4° Tener presente, qualora si abbia da ritoccare la legge sui giurati, così l'uso di schede bianche o illeggibili, che non conferisce alla sincerità di una votazione coscienziosa, come l'opportunità di modificare la composizione delle Giunte di-

~trettuali

in modo che l'elemento elettivo vi sia in minoranza, anzichè in maggioranza.

Fu pure approvata la proposta dell'onorevole Penserini, di prescrivere che

i

Pretori provvedano affinchè le Giunte mandament:1li non esorbitino dalle loro funzioni, invadendo quelle delle Giunte distrettuali, e che nel periodo della

for~

mazione delle liste, a cura dei Pretori e dei Presidenti dei Tribunali, si raccolgano notizie sui precedenti penali di tutti

gl'inscritti.

6. - Sul movimento della delinquenza nell'anno 1895.

Il Direttore generale della statistica ha presentato alla Commissione la statistica giudiziaria penale del

18D3

e tm volume di complemento alle statistiche dci cinque anni prece- denti, colle notizie sulle condizioni personali degl'imputati, ricava'e dalle schede individuali.

Esaminando i dati del 1893, egli fece osservare come le condizioni della criminalità non siano mutate gran fatlo da quelle dell'anno precedente. Anche nel

1893

continuò a cre- scere il numero complessivo dci reati, specialmente per effetto delle contravvenzioni e deìle infrazioni n leggi speciali. Così pure continuò quella trasformazione della delinquenza che si era già avvertila per l'addietro: diminuiscono

i

delitti vio- lenti; mentre crescono le frodi,

i

falsi, i reali co11tro il com- mercio, e per l'affievolirsi del rispetto all'autorità costituita, aumentano pure le ribellioni.

Il Re latore ha esanlÌnato, valendosi delle notizie ricavai e

dallo spoglio delle schede, le condizioni personali degli impu-

(25)

--xxv -

tati (sesso, età, stato civile, professione), considerandole non solo nel loro complesso, ma anche in relazione colla deliquenza specifica. Quest'ultima indagine, di molta importanza per la statistica crif!1inale, non si era potuto fare finora, perchè, prima dell'attuazione del metodo de11a scheda, si conoscevano le condizioni personali dei condannati solo per il numero complessivo di essi, e non in relazione alle singole specie di reati.

La delinquenza dei minorenni è cresciuta alquanto nel- l'ultimo quinquennio, i minorenni condannati per delitti es- sendo saliti da 30,000 nel 1890 a 35,000 nel

18~)~.

Questo fatto del resto

è

comune a ·quasi tutti gli Stati civili.

Confrontando il numero dei condannrtti per età colla po- polazione dei medesimi p-r-uppi di età, si trova che le più alte proporzioni sono date dalle classi fra i

18

e

i 21

anni e fra i

21

e

i 25. Queste due classi danno maggiori contingenti ai

delitti di violenza, ossia alla resistenza contro la pubblica autorità, agli omicidii, alle lesioni e alle minacce. A misura che si sale nella scala delle età, al di là di 40 anni, si osserva il contrario: aumentano i reati contro la proprietà e si ridu- cono quelli di sangue.

Quanto all'influenza dello sbto civile sulla criminalità, la proporzione dei delinquenti celibi, paragonati alla popolazione celibe,

è

più alta che non quella dei coniugati. La proporzione dei vedovi si accosta a quella dei celibi.

La ricerca dei rapporti fra le varie specie di professioni e la delinquenza presenta difficoltà speciali e eli diverso genere:

ad ogni modo si possono ricavare alcune conclusioni abba- stanza sicm·e.

Le persone occupate nelle professioni commerciali danno,

secondo i risultati dello spoglio delle schede, la massima pro-

porzione di condannati (13 per 1000 abitanti di questa pro-

fessione), mentre gli occupati nell'agricoltura e nelle industrie

danno una proporzione inferiore (9 e

1

O per 1000 abitanti

rispettivamente). La classe che presenta il minor numero

(26)

- X X V I

di condannati (2. 18 su 1 000) è quella degli esercenti pro- fessioni liberali.

Il numero dei recidivi è cresciuto di poco dal 1890 al 1894 (da 35,900 a 36,600); ma ciò, probabilmente,

~i

pende anche da una maggior diligenza adoperata nel compilare le schede.

I recidivi, che erano stati precedentemente condannati una sola volta, formano circa la metà del numero totale; ma non pochi avevano riportato piì1 di sei condanne. La maggior parte dei recidivi si trova fra i condannati per inosservanza di pena, evasione ed altri reati contro la pubblica amministra- zione. Si tratta per lo più di individui posti sotto la sorve- glianza della Pubblica Sicurezza, i quali hanno occasione frequente di infrangere gli obblighi prescritti nella carta di permanenza o nel foglio di via. Molti sono anche i recidivi fra

i

condannati per rnpine, estorsioni e ricatti, reati com- messi quasi sempre da delinquenti abituali e pericolosi.

Infine il Rel:ltore ha discorso dell'esito dei giudizi ed hamostrato come il numero dei prosciolti sia andato cre- scendo, a causa soprattutto dalle frequenti remissioni di que- rela, che, nell'ultimo quinquennio, si sono quasi raddoppiate.

La proporzione dei condannati è su per giù uguale a quella dei prosciolti (circa il 50 per 100, così per gli uni, come per gli altri). Ma nell'Italia settentrionale e in quasi tutta la cen- trale, eccettuata la Toscana, il numero dei condannati supera la metà, mentre nell'Italia meridionale (tranne la Campania e la Basilicata) e nelle isole è inferiore.

7. - Sulla delinquenza femminile.

L'avv. Bosco ha presentato una relazione sulla delinquenza femminile, studiandola ne'suoi

v~ri

aspe-tti, non solo per l'I- talia, ma anche per parecchi altri Stati d'Europa.

Il rapporto delle donne condannate per deLtti d'ogni specie

(escluse le contravvenzioni) non ha subìto presso di noi negli

ultimi anni che lievi oscillazioni, mantenendosi a circa il 17

(27)

- XXVII -

per cento. Ciò è naturale, essendo difficile che in un breve periodo di tempo mutino profondamente quelle cause sociali che, insieme con quelle fisiologiche e psicologiche del sesso, determinano la tendenza della donna al delitto.

Il Relatore è quindi passato ad esaminare la delinquenza della donna nei vari paesi, esponendo via via le difficoltà che si oppongono a simili confronti e che danno ad essi un valore soltanto relativo. Dovunque la criminalità femminile rimane al disotto di quella maschile; ma la delinquenza della donna rimane molto più facilmente sconosciuta di quella dell'uomo per varie ragioni e specialmente per l'indole di molti delitti fe!nminili che sono fra quelli per cui riesce meno facile rac- c,ogliere indizi.

La tendenza al delitto, secondo )c età, non segue la mede- sima curva per i due sessi. Mentre per la delinquenza maschile la curva tosto varcata l'adolescenza si alza con un subito slancio e tocca il suo massimo punto verso il 25° anno, quella della delinquenza femminile procede da principio più lenta; si eleva anch'essa negli anni giovanili, ma non raggiunge il cul- mine che verso il mezzo della vita, sui

3;)

anni; ed anche dopo si abbassa men rapida che la curva dell'uomo. Pur nelle età più avanzate, dai 40 ai GO anni c dai 50 ai 60, seguitano ad essere, relativamente s'intende, pii1 numerose le donne. Ciò dipende, secondo il parere del Rclatore, più che da motivi at- tinenti alla fisiologia ed alla psicologia femminile, da cause di indole sociale fra cui la prostituzione, che per la donna

è

un sostitutivo del delitto e che naturalmente si esercita più nell'età giovanile che in quella avanzata.

Anche rispetto all'influenza dello stato civile sulla crimi- nalità vi sono differenze fra i due sessi. Mentre fra gli uomini sono più numerosi i celibi (55 per cento), fra le donne danno invece la maggior proporzione le coniugate (55 per cento).

Sembra che il matrimonio non eserciti, rispetto alla donna,

un influsso uguale a quello che ha sull'uomo nel rimuovere

le cause del delitto.

(28)

- X X V I I I -

La professione ha nella vita della donna ùn' importanza limitata. Tuttavia nelle società moderne, come nota il Rela-

torf~,

a causa dell'abolizione degli antichi vincoli corporativi, dqlla rapidità delle comunicazioni, della mescolanza delle classi, del diffondersi di un cost.ume comune che irraggia rlai grandi centri urbani e conquista i villaggi e le campagne, l'imprÒnta professionale si va in parte perdendo rispetto al sesso maschile, e l'influenza del genere di occupazione su1Ia vita, e quindi anche sul delitto, diminuisce: per le donne, in- vece, coll'aumentare di queile che attendono a qualche indu- stria o mestiere, coll'aprirsi di nuovi uffici alla attività fem- minile, l'importanza della professione va aumentando.

Le donne occupate nel commercio danno una proporzione di condannate molto superiore a quella delle altre

cla~si

(250 condannate

~u

10,000 donne). Piccola

è

la differenza fra il numero di condannate esercenti industrie e que11o delle

occup:~te

nell'<lgricoltura (28 e 30 rispettivamente su 10,000 donne).

Quanto ai reati prevalenti nelle di v erse classi professionali, le donne occupate nei commerci sono spesso condannate per truffe e frodi, ingiurie e lesioni. Le contadine danno in con- fronto delle operaie e delle addette ad industrie od a mestieri un maggior numero di condannate per furto.

Anche per la recidiva la donna rimane al disotto del sesso maschile. Mentre fra gli uomini condannati più d'un quarto

(~7

su cento) erano già stati condannati, fra le donne solo

poco più di un decimo (13 su cento) erano state precedente-

mente colpite dalla giustizia. Minima

è

la recidiva nel delitto

tipico della donna; l'infanticidio per cagione d'onore (4 recidive

su 100 cond;mnate) ha il

ma~simo

numero di condannate pre-

cedentemente (23 su 1 00). I reati cui anche la donna

è

portata

a ripetere più spesso sono quelli di cupidigia ; delle condan-

nate per furto 20 su 100 erano state altre volte innanzi ai tri-

bunali. Illenocinio e la corruzione di minorenni presentano

la più alta proporzione di recidive (23 per 100).

(29)

- X X I X -

Da ultimo il Bosco ha considerato la distribuzione geogra- fica della delinquenza femminile nelle varie regioni così d'I- talia come di altri Stati d'Europa, dimostrando come non sia sempre facile assegnare cause generali alle differenze che si contano nel numero di donne delinquenti da provincia a pro- vincia, dall'una all'altra divisio11e territoriale: le condizioni dei vari luoghi si combinano con molteplici motivi d'ordine economico e sociale, in guisa da non potersi sempre determi- nare l'influenza di ciascuno.

8. - Sul ricovero per correzione paterna.

Il senatore Beltrani-Sealìa ha presentato una estesa rela- zione sul ricovero per correzione paterna, della quale son costretto ad indicare a V. E. solo i punti principali.

Egli ha incominciato dall'esaminare la rlelinquenza dei minorenni traendone la conclusione che essa in Italia, come anche altrove, va aumentando, per effetto principalmente de! corrompersi delle classi pÌLl elevate della società. La rila- sciata disciplina nell'educazione, il difetto di ideali che ser- vano di controspinta agli impulsi;

il

fermento di dottrine assurde e malsane, l'eredità di non buone abitudini o di condizioni patologiche, il bisogno e la miseria; il poco prc- veggenle egoismo nelle classi abbienti: tutto concorre, se- condo il Relatore, a spingere molti giovani ne1la via del delitto.

Il senatore Beltrani-Scalìa

è

passato quindi a trattare più particolarmente dell' istituto della correzione paterna. Dopo aver accennato alle deliberazioni prese dai vari congressi nazionali ed internazionali, ed allo stato attuale delle diverse legislazioni su questo argomento, ha esposto il modo in cui sono applicate presso di noi le disposizioni di legge che rego- lano l'istituto della correzione paterna e quali sono i risultati ottenuti dai Riformatorii.

Riguardo al primo punto vi

è

un aumento costante del

numero delle ordinanze dei Presidenti dei Tribunali: esse si

(30)

-xxx -·

sono triplicate nello spazio di venticinque anni. L'esperienza ha dimostrato che spesso i genitori chiedono il ricovero dei propri figli in un istituto di correzione, non tanto per i travia- menti di essi e per l'impossibilità di frenarli (il che costituisce la condizione voluta dalla legge per ricorrere a questo grave rimedio), quanto per sottrarsi al dovere òel mantenimento e dell'educazione. Ciò è doloroso, perchè dimostra quanto siano allentati i vincoli della famiglia e scemato il sentimento della responsabilità de' genitori; ciò travisa altresì la natura del- l'istituto del ricovero per correzione paterna e lo riduce spesso ad un mero provvedimento rli beneficenza. Per mettere un riparo a questi abusi,

è

opportuno che i Presidenti dei Tribu- nali si assicurino, prima di accogliere le domande di rico- vero, che

i

motivi addotti esistano veramente, e che da parte dei genitori non fu trascurato nessuno dei mezzi atti a ri- condurre i fìgli sulla retta via.

Quanto ai Riformatorii, il Relatore ha assicurato che il loro andamento procede in maniera confortante, e che, se sussi- stono tuttora dei difetti, questi vanno scomparendo ngni giorno. Si sono separate quattro categorie di minorenni: con- dannati per reali comuni, condannati per i quali fu ammessa la mancanza di discernimento, ricoverati per correzione pa- terna, oziosi c vagabondi; ed altre classificazioni si faranno, affinchè non abbiano da trovarsi a contatto giovanetti di moralità, indole c tendenze diverse, nè i più tristi possano esercitare la loro cattiva influenza sui migliori. Si è scelto per i Riformatorii un personale adatto, preponendo alla direzione di essi persone che mostrino particolare attitudine e togliendo persino agli agenti di custodia il carattere e la divisa di guar- die carcerarie. Si è del par·i provveduto per dar lavoro ai gio- vanetti dei Riformatorii (lavoro del resto più utile ai ricove- rati che all'erario dello Stato); si sono istituite scuole per la loeo istruzione intellettuale e per addestrarli a qualche me- stiere, aprendo così ad essi varie vie di collocamento; si è

infine cercato di dare maggiore impulso alle società di patro-

(31)

'

.

- X X X I -

nato, che si propongono di compiere e continuare l'opera dei Riformatori i.

Il Relatore ha terminato invocando una legge che si occupi dci -minorenni abbandonati e maltrattati e di quelli colpevoli, e metta in grado l'Autorità di studiarne i bisogni e preve- nirne i pericoli.

Frattanto egli ha proposto e la Commissione ha delibe- rato:

1

o

di rivolgere preghiera a V. E. affinchè disponga che i signori Presidenti òei Tribunali civili:

a) esigano dai genitori che chiedono il ricovero per correzione paterna di un minorenne la esplicita dichiarazione dei motivi che li consigliano a domandarlo, e su questi motivi assumano notizie dirette, sentendo, ove occorra, anche il mi- norenne che si vuole far ricoverare, e ciò allo scopo di assicu- rarsi che le ragioni addotte esistano veramente, in conformità all'articolo 222_del Codice civile;

b)

attingano informazioni sulla condotta morale e sulle condizioni economiche delle famiglie alle qua1i appar- tengono i minorenni, affinchè l'Amministrazione possa obbli- gare i genitori nei modi di legge a corrispondere una retta proporzionale alle loro risorse;

c) in vii no al Ministero dell'interno (Direzione gene- rale delle carceri) copia di tutte le ordinanze pronunciate per correzione paterna, unendo ad esse le loro osservazioni, affin- éhè la Direzione delle carceri sia in grado di assegnare il mi- norenne al Riformatorio che meglio si conviene e dare al Di- rettore di esso le necessarie istruzioni;

d)

trasmettano p11rirnenti alla Direzione_ delle carceri tutte le revoche colle quali si annullano ordinanze precedenti, o si autorizza la liberazione di un minorenne ricoverato;

2° di pregare V. E. di prescrivere una ricerca statistica,

mediante una scheda o altro modulo, intorno alle domande

ed alle autorizzazioni per correzione paterna, con indicazione

delle cond:zioni e qualità personali e famigliari del minorenne;

(32)

- XXXII -

3° di pregare V. E. affinchè, d'accordo col Ministro del- l'interno, provveda a che i minorenni. da fare ricoverare per correzione paterna non siano detenuti nelle carceri giudiziarie;

f~o

di invitare il Comitato ad esaminare se convenga in- trodurre nelle statisticè giudiziarie la distinzione delle persone dalle quali vien chiesta l'ordinanza di ricovero, avvertendo che anche la Djrezione generale delle carceri metterà in evi- denza questa notizia;

5° di prendere atto delle cose esposte dal Direttore ge- nerale delle carceri ed invitarlo a riferire ogni anno alla Commissione sull'andamento dell'istituto della correzione pa- terna.

Fu pure approvata una proposta presentata, a nome del Comitato permanente, dal cav. Borgomanero, diretta ad ac- certare se e come si ottemperò durante il triennio 1894-95-96 a quanto prescrive l'articolo 495, cap. 1

o,

del regolamento 1

o

febbraio 1891, in ordine al'a costituzione della tutela pci minorenni dimessi dai Riformatorii.

Tali sono, signor Mfnisteo, le deliberazioni prese dalla Commissione nella sessione di maggio 1897, che ho l'onore di sottoporre all'approvazione dell'E. V.

Gradisca l'attestazione della mia rispettosa osservanza.

Roma, 10 dicembre 1897.

Il Presidente della Commissione

A. 1\'IESSEDAGLIA.

(33)

VERBALI DELLE SEDUTE.

1-3 - Aun((li di Statistica.

(34)
(35)

- 1 -

Seduta del 5 1naggio t 897'.

Presidenza di S. E. il Ministro guardasigilli senatore COSTA.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalìa, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, De' Negei, Foeni, Lucchini, Messedaglia, Nocito, Ostermann, Penset·ini, Righi, Sandrelli, Tami e i segre- tari Aschieri e Satta.

L'onorevole Renatore Lampertico si è scusato di non potere intervenire alle sedute della presente Sessione.

La seduta è apet"ta alle ore 10 ant.

PRESIDENTE. È lieto di salutare la Commissione recentemente

r~nnovata. Bcnchè il numero dei componenti sia ora più ristretto di quello di prima, egli non teme che i lavori e gli studi di essa abbiano da risentirne danno. Non è col numero che si vincono le battaglie, ma colla buona disposizione delle forze, colla tenacia del volere, colla fede nell'idea per cui si combatte. Ed egli sn. che i vecchi e i nuoyi colleghi hanno in grado eminente queste virtù.

È lieto di immgurare i lavori della ·Commissione con la co- scienza di avere adempiuto alle promesse fatte nello aprire la pre- cedente sessione.

Ha fornito all'Ufficio di statistica quei mezzi sia pecuniari, sia di personale dei quali egli poteva disporre, e la Commissione vedrà come siano stati bene adopeeati, giacchè l'Ufficio di statistica fu posto in grado di presentare i volumi della statistica giudiziaria civile e penale per l'anno 1895 e le bozze di stampa delle tayo]e del volume delle schede individuali pet· gli anni 1890-1894.

Gli argomenti posti all'ordine del giomo delle sedute sono varii e importanti e meritano tutta l'attenzione della Commissiono.

Quello sui ricorsi in trwteria elettorale ha un a importanza anche di attualità. In un momento in cui tanto si discute per ren-

(36)

- 2 -

dere, il più-che sia possibile, sincera la rappresentanza nazionale, vengono in buon punto gli studi della Commissione ad apprestare elementi di fatto alla discussione, sopratutto rispetto al numero e all'esito dei reclami in siffatta materia.

L'istituto del ricooero per correzione paterna merita le cure più affettuose. È stato incaricato di trattarne il senatore Beltrani- Scalìa e non poteva essere scelta persona più competente e più degna.

La delinquenza si estende particolarmente fea i mino1·enni e questo fatto desta ovunque serie apprensioni, perchè è sintomo della affievolita moralità delle famiglie e della società. Questa parte della delinquenza è pue causa di p1'eoccupazioni gravissime per il nostro paese. Egli si augura che gli studi della Commissione ser- vano di impulso a riforme atte ad arrestare il corso ascendente della ceiminalità dei minorenni.

Sui f(illimenti rifel'irà, coll'usata diligenza e competenza, il consigliere Penserini.

Vorrebbe avere la fortuna, nel tempo in cui resterà al Go- verno, di presentare un progetto di riordinamento di questa ma- teria. È allo studio un disegno di legge sul concordato che egli si studierà di 1·endere quanto piu sia possibile semplice, al fine di po- terlo condurre presto in porto

La formazione delle liste dei giandi è un altro argomento im- portallte.

Contro il giurì si appuntano gli strali della stampa quotidiana, la quale prende occasione da verdetti c:he impl'essionano la pub- blica opinione. È convinto che vi sia della esageeazione in ciò che riportano le gazzette; ma, d'altra parte, deve riconoscere che questa istituzione, che in tempi difficili rese segnalati servigi, non presenta più la sicurezza di un tempo. Studiaee le vere condizioni di questa istituzione è rendersi benemeriti del proprio paese, perchè la giu- stizia è il più sicuro fondamento della libertà.

Un argomento, sotto un cedo aspetto, geniale è quello che riguarda la delinquenza femminile. Esso ha una particolare impor- tanza nei rappo1·ti colla delin(1uenza dei minorenni poichè la donna è la prima educatJ'ice della famiglia, e, come da essa irradia il bene, così spesso anche il male proviene da essa. Studiare come si svolge questa delinquenza, quale ue sia la intensità e in quale

(37)

- 3 -

rapporto stia colla delinquenza genet·ale è ricerca, senza dubbio, di molto interesse.

Infine trova posta all'ordine del giorno dei la v ori della Com- missione un'inchieste& sull'applica~ione dell'indulto 22 aprile 1893.

Attendè con ansietà di vedere i risultati di tale inchiesta per traene norma pet· l'avvenire, non tanto per ciò che concerne la conces- sione delle amnistie (alle quali non è molto favorevole, poichè cl'ede che se ne debba fat·e uso soltanto o per un gt·ande concetto politico o per alte ragioni di giustizia), quanto cieca il modo in cui applicarle.

Pt·enderà in esame i risultati degli studi della Commissione su tutti questi argomenti, con grande attenzione, pnr rimpian- gendo intanto di non potere prendere parte alle discussioni dal suo posto di semplice commissario al rruale, deposta la veste di Mi- nistro, spel'a di ritomare.

MESSEDAGLIA. A nome òei c,olleghi ringrazia il Ministro delle cot·tesi parole rivolte alla Commissione nell'inaugurarne i lavori, e lo as-;icuea che essa farà del suo meglio per assecondare l'impulso che le è stato dato dal senatore Costa, prima dal suo posto di com- missario, ora da quello ben più elevato di Ministro.

Essa si ponà all'opera con alacrità e con zelo, confortata dalle parole dell'antico collega, oggi ben amato superiore.

(S. E. il Ministro abbandona l'aula e la presidenza è assunta dal senatore Messedaglia).

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

PRE'>IDENTE. Prima di dare principio ai lavori invita il cavaliere BorgomanePo a dar lettura del decreto 16 dicembre 1896 di ricosti- tuzione della Commi;;;sione.

BorWO:\IANERO. Legge il citato decreto (1).

PRESIDENTE. Prega il cavaliere Bot·gomanero di riferire a nome del Comitato su quanto questo ha fatto dall'ultima riunione ad oggi circa gli argomenti che la Commissione aveva sottoposti al suo

(1) Vedi Allegati.

(38)

- 4 -

studio e in ordine alle deliberazioni alle quali doveva dare esecu- zione.

BoRGOMANERO. Legge le comunicazioni del Comitato (1).

PRESIDENTE. Legge le proposte di deliberazione del Comitato, che sono del seguente tenore:

« La Commissioiw,

« Nel prendere atto delle comunicazioni del Comitato perma-

« nente, delibera:

« I. - Di chiamare l 'attenzione dell'onorevole Ministro della

« giustizia per i provvedimenti che crederà di adottare o provocare:

« a) sulla opportunità, previo accordo colla DiPezione ge-

« net'ale delle cat'ceri, di disporre accurate indagini al fine di

« accertare se e come si ottemperò durante il triennio 1894-95-96

«a quanto prescrive l'articolo 495, capoverso 1°, del regolamento

« 1° febbraio 1891, n. 260, in ordine alla costituzione della tutela

« per minorenni dimessi dai RiformatoPii;

« b) sui ritardi che si lamentano nella restituzione al primo

« giudice degli atti processuali da parte delle cancellerie delle

<-< Corti di cassazione e di appello;

« Il. - Di espt·imere il desiderio all'cuorevole Ministro della

« giustizia che voglia provvedere siano raccolte e pubblicate nel

« volume analitico della :statistica giudiziaria civile anche i dati re-

« lativi al lavoro in materia di usi civici delle giunte ò.'aebitri. »

« III. -a) Di rinunciare alla proposta deliberata nella seduta

« del 18 giugno 1896 di prescrivere t'elazioni annuali sull'anda-

« mento delle cause matrimoniali;

« b) di rinunciare alla proposta deliberata sin dal 9 giugno

« 1893 di prescriver'e annuali relazioni sull'andamento del servizio

« èlel gratuito pateocinio in materia penale. »

LuccHINI. Ha chiesto la parola pet· una pregiudiziale.

Se ben ricorda, crede che sia la prima volta che il Comitato dando relazione dell'opera sua durante il tempo in cui non siede la Commissione, concluda col proporre a questa delle delibeeazioni da (1) V. questa relazione a pag. 1 della Parte :l" clPl presente yolume.

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votarsi anche su temi che devono essere trattati nella presente ses- sione e per i quali sono designati appositi relatori.

Ha fermato la sua attenzione particolarmente la prima delle deliberazioni proposte per0hè essa riguarda un tema sul quale è già pronta una relazione, quella del collega Beltrani.

Desidera di avere spiegazioni in proposito per evitare che la Commissione voti su punti rispetto ai quali non è sufficientemente illuminata e che potrebbero anche essere in opposizione colle con- clusioni del relatore.

BoRGOMANERO. Spiega al professore Lucchini che la delibera- zione di cui al N. 1 delle sue conclusioni riguarda un provvedilT'ento da p1·endersi in via esecutiva. Il Comitato ha osservato che una no- tizia importante sulle costituziorii dei Consigli di tutela non è se- gnata esattamente nella colonna appositamente indicata del mo- dulo, e con la proposta deliberazione si invita a provvedere perchè la notizia sia d'ora innan"li raccolta con esattezza.

LuccmNr. Le spiegazioni del Borgomanero dimostrano l'oppor- tunità della sua osse1·vazior.e essendo così stato chiarito un punto

-d.a~prima dubbioso.

Dr.:' NEGRI. Osserva che mentre si dà facoltà ai relatori di pr-e- sental'e conclusioni da sottopol'si al voto della Commissione, a più forte ragione questa facoltà deve essere riconosciuta al Comi- tato il quale è composto di parecchi commissari ed ha quindi l'auto- rità, che deriva anche dal numero, per proporre yuci provvedimenti che, in via esecutiva, ritenga utile di far approvare.

Le parole dell'amico Lucchini gli avevano fatta l'impressione che questa fa~oltà potesse essere per lo meno discussa, ed egli non ha voluto ]asciarle passare senza esprimere il su0 avviso, deside- rando anzi che questo punto sia autorevolmente chiarito, ove·ne sia iì caso, anche da un voto della Commissione.

LuccmNI. Ripete che la sua osservazione l'Ìgurtrdava esclusiva- mente il caso di proposte fatte dal Comitato su materie che sono oggetto dì speciali relazioni, non ancora lette alla Commissione.

PENSERINr. Dal modo con cui si è svolta la discussione era parso anche a lui che si mettesse in dubbio la facoltà del Comitato

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