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L’ATTIVITA’ CONTRATTUALE DEGLI

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L’ATTIVITA’ CONTRATTUALE DEGLI

ORDINI

(2)

FNOPI Spring School

25-27/05/18

L’ATTIVITA’ CONTRATTUALE

Gli OPI sono Enti pubblici non economici e l’attività contrattuale dagli

stessi posta in essere deve essere svolta all’interno dei limiti disposti

dall’art. 3 del D.L.C.P.S. 233/1946 a valle di una corretta programmazione

amministrativa.

l’Ordine, nell’ambito della sua attività istituzionale, ogni anno, deve

procedere alla programmazione delle proprie esigenze pianificando

anche l’attività contrattuale necessaria per il funzionamento degli uffici e

per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

A valle di una corretta fase di programmazione si apre, quindi, una fase

«gestionale» che contempla anche l’attività contrattuale.

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L’azione della pubblica amministrazione può esplicarsi tanto nelle forme

del diritto pubblico quanto in quelle proprie del diritto privato.

L'attività negoziale della P.A., intesa come l'insieme di atti e comportamenti

preordinati, direttamente o indirettamente, al perseguimento di un fine

pubblico, è espressione dell'autonomia privata che trova il proprio

fondamento nella libertà di iniziativa garantita, costituzionalmente e

legislativamente, a tutte le persone giuridiche, e, dunque, anche agli enti

pubblici.

A differenza del passato, in cui l'amministrazione pubblica aveva il dovere di

agire attraverso i propri poteri di imperio ponendo in essere atti unilaterali,

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L'ordinamento amministrativo ha dato notevole impulso ai contratti della

P.A. considerando l'attività negoziale uno strumento di carattere generale,

dotato di pari dignità rispetto a quello provvedimentale, incentivandola

espressamente all'art. 1, comma 1 bis, della l. n. 241/1990 (introdotto dalla

l. n. 15/2005) che recita: "la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti

di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo

che la legge disponga diversamente".

Occorre, però, sottolineare che sebbene dotata di potere discrezionale, la

P.A non è libera nella scelta dei fini da perseguire ma è sempre vincolata al

perseguimento del pubblico interesse cui è preordinata.

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L’art. 3 della legge di Contabilità ( R.D. n. 2240/1923) enuncia il principio

fondamentale dell’attività contrattuale della PA “ogni contratto della

pubblica amministrazione da cui derivi un’entrata o una spesa deve essere

preceduto da una gara, salvo che non ricorrano le ipotesi eccezionali in cui

si possa fare ricorso a trattativa privata”

Si parla tecnicamente di « evidenza pubblica»

L’espressione sta ad indicare il procedimento amministrativo che

accompagna la conclusione dei contratti della P.A.

Si caratterizza per la presenza di atti amministrativi che rendono evidenti le

ragioni di interesse pubblico che hanno spinto alla stipulazione del

contratto, alla scelta del contraente, e alla formazione del consenso

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Anche quando agisce iure privatorum la P.A. non è mai completamente libera di formare la propria volontà, ma deve porre in essere una procedura che dia evidenza

dell'interesse pubblico sotteso alla scelta negoziale operata, nel rispetto dei tradizionali principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa.

Pertanto possono distinguersi due fasi:

- la prima pubblicistica, tesa alla formazione della volontà della P.A. caratterizzata

da una serie di atti che si sostanziano in un vero e proprio procedimento amministrativo cd «procedura di evidenza pubblica»

- la seconda privatistica, che segue alla stipulazione del contratto e concerne l'esecuzione dello stesso secondo le norme di diritto comune, in cui entrambi i contraenti, pubblico e privato, si ritrovano su un piano di sostanziale parità

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Sin dalle prime leggi post-unificazione, il legislatore ha ritenuto necessario disciplinare gli appalti pubblici, al fine di garantire il corretto funzionamento della P.A.

Nel vigore della Costituzione, le relative disposizioni sono state ricondotte alla tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa, oltre che la buon andamento, sanciti dall’art. 97 Costituzione.

In materia di contratti un ruolo fondamentale è stato assunto dal legislatore comunitario che, nella prospettiva della formazione di un mercato unico europeo, ha adottato una normativa incentrata a realizzare:

- il principio concorrenziale tra gli operatori economici, - le libertà di circolazione (merci, servizi, capitali, persone)

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Negli anni la normativa, interna ed europea, che disciplina gli appalti ha subito un costante mutamento evolutivo ed oggi tale attività è disciplinata dal

D.Lgs. 50/2016 – NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

Si tratta di una disciplina autoapplicativa che non prevede un regolamento di esecuzione e di attuazione, ma l’emanazione di linee guida di carattere generale da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

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Il codice dei contratti tratta la pianificazione, programmazione e progettazione, le modalità di affidamento e i principi comuni che regolano gli affidamenti contrattuali operati dagli enti pubblici: trasparenza, economicità, efficacia, correttezza, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione, applicabilità dei contratti collettivi al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto dei contratti, applicabilità della legge 241/1990, il RUP, le fasi delle procedure, i controlli sugli atti di affidamento e molto altro…..

E’ un complesso di norme, integrato dalle linee guida dell’ANAC, altamente articolato che recepisce le prescrizioni contenute nelle direttive europee in un insieme unico la cui finalità è il rispetto del principio di concorrenza, una maggiore trasparenza e un’attenzione specifica alla prevenzione della corruzione.

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Ci limiteremo, quindi, ad analizzare unicamente gli aspetti essenziali della normativa che disciplinano gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 seguendo questo schema

a) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI

b) SCELTA DEL PROCEDIMENTO DA ADOTTARE CON RIFERIMENTO AL VALORE DELL’APPALTO

c) PROCEDIMENTO DI ACQUISTO SOTTO SOGLIA – CARATTERISTICHE STABILITE DALLE LINEE GUIDA ANAC del 7.4.2018

d) LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI ACQUSTO e) IL MEPA

f) IL RUP

g) IL CODICE CIG

h) LA TRACCIABBILITA’

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AMBITO DI APPLICAZIONE

In primo luogo occorre chiarire che il CODICE DEI CONTRATTI (d.lgs 50/2016) non disciplina tutta l’attività contrattuale degli Enti Pubblici, ma individua espressamente

alcuni casi in cui l’attività contrattuale è esclusa dall’ambito applicativo del codice applati perché disciplinata da norme specifiche.

L’art. 17 del Codice stabilisce una serie di ipotesi specifiche alle quali NON si applica il codice di contratti.

Tra queste ipotesi quelle maggiormente significative per gli OPI sono

- I contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

- I contratti di lavoro ( in quanto disciplinati dal Testo unico sul pubblico impiego)

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Considerato il tenore dell’art. 17 e le importanti conseguenze che la sua corretta applicazione comporta, quindi, la prima domanda che il C.D. dovrà porsi nel dare esecuzione all’attività programmata è quella relativa alla individuazione della corretta procedura da adottare per raggiungere lo scopo che si prefigge dal momento che – come abbiamo visto - l’attività contrattuale dell’OPI può essere :

- Disciplinata dal Codice appalti - Estranea al Codice Appalti perché:

- Esclusa dalla stessa normativa ai sensi dell’ art. 17 perché disciplinata da leggi speciali

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Facciamo un esempio pratico

Immaginiamo l’anno zero dell’attività di un nuovo OPI

L’Ordine avrà certamente bisogno di una sede dove svolgere le sue attività istituzionali

Il CD procederà ad individuare le caratteristiche della sede maggiormente confacenti alle esigenze di ricezione del pubblico – assenza di barriere architettoniche – di localizzazione – nei pressi dell’azienda sanitaria – di ampiezza – due stanze e una sala dove fare corsi di formazione ….

Individuata la sede ritenuta maggiormente consona per il soddisfacimento delle proprie esigenze istituzionali – attraverso comune un procedimento ad evidenza pubblica - il CD dovrà procedere alla sottoscrizione di un contratto di locazione per la sede.

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Sottoscritto il contratto di locazione per la nuova sede l’Ordine avrà bisogno di acquistare i mobili per arredare la sede ovvero di dotazioni come computer e stampanti.

In questo caso - secondo quanto previsto dal Codice dei contratti - si tratta dell’acquisto di beni che rientrano nella disciplina del Codice stesso e la procedura da adottare è quella disciplinata da tale normativa

Ancora l’OPI dovrà dotarsi di un impiegato per attendere alle regolare funzionamento degli uffici

In questo caso la normativa applicabile per la selezione ed assunzione del dipendente sarà quella prevista dal testo unico sul pubblico impiego e non il Codice appalti

Ancora, non avendo una dotazione di personale ampia, nello svolgimento della sua attività ordinaria avrà bisogno dei servizi di un commercialista che lavori con continuità (gestione contabilità, mandati di pagamento ecc) …

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Ancora, nell’ambito della sua attività istituzionale l’OPI potrebbe avere bisogno di un legale che con regolarità assiste l’ufficio nella redazione di contratti, lettere verso gli iscritti, assistenza agli iscritti, ovvero nella redazione di un parere pro veritate sull’interpretazione di una data normativa ecc

In questo caso si tratta dell’acquisto di servizi legali che rientrano pienamente nella disciplina del Codice dei contratti pubblici

Immaginiamo, invece, che l’OPI sia stato citato in giudizio (per aver causato un danno all’appartamento sottostante) in questo caso il mandato alla rappresentanza in giudizio rappresenta un incarico intuitu persone escluso per espressa previsione del citato art. 17 dall’applicazione del Codice dei contratti.

In questo caso si tratta di un incarico professionale disciplinato dal Codice Civile e dalla tariffa professionale forense

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Stabilito che il contratto da stipulare rientra nel campo di applicazione del codice dei contratti pubblici si deve individuare quale delle procedure di selezione del contraente disciplinate dal D.lgs 50/2016 ( modificato dal dl. 56/2017) si deve applicare.

Il Codice dei contratti pubblici disciplina diverse procedure, ma noi punteremo la nostra attenzione unicamente sulle modalità di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 i cosi detti CONTRATTI SOTTO SOGLIA

SOTTOLINEANDO CHE SOPRA LA SOGLIA DEI 40.000,00 EURO L’OPI DOVRA’ OPERARE nel rispetto della normativa prevista dal Codice dei contratti in base al valore stimato dell’appalto.

La procedura che ci riguarda, e che potremmo definire SEMPLIFICATA, è disciplinata

dall’art. 36 del D.lgs 50/2016 oggi modificato dal cd «decreto correttivo» e dalle linee guida emanate dall’ANAC il 7.4.2018 che integrano la norma (linee guida n. 4

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NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE APPALTI L’INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DA ADOTTARE E’ QUINDI DETERMINATA DAL VALORE PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO

Pertanto il secondo passaggio che deve fare il CD per individuare la procedura da

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IL VALORE DELL’APPALTO

L’art. 35 del Codice alla voce «Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti» prevede:

al comma 4 che «Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi

e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato

dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto

dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara…»

al comma 6 che «La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto

o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un

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Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e' basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti, e questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o

rinnovo del contratto.

SI DEVE CONSIDERARE che:

- La stima del valore deve essere effettuata attraverso un confronto con i prezzi di mercato risultanti da un indagine, effettuata anche attraverso l’acquisizione di preventivi informali o attraverso il riferimento a dati storici oggettivi

- E’ vietata qualsiasi forma di frazionamento del contratto finalizzata ad eludere il

limite massimo di importo per il quale è utilizzabile questa modalità semplificata

di acquisto

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L’ART. 36 co. 2 D.LGS. 50/2016 CODICE DEI CONTRATTI prevede:

a) Per affidamenti di valore stimato inferiore a 40.000 euro la procedura dell’ affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

b) Per affidamenti di valore stimato da € 40.000 a 208.999 una procedura negoziata tra almeno 5 ditte se esistenti

IN OGNI CASO RESTANO FERMI E SONO COGENTI

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decreto correttivo, l’ANAC ha disciplinato il regime degli affidamenti sotto soglia

IL CONTENUTO DELLE LINEE GUIDA DELL’ANAC PER PUNTI SALIENTI

AVVIO DELLA PROCEDURA

Le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici

prendono avvio con la delibera/determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l’altro, l’indicazione della procedura che si vuole

seguire con una sintetica indicazione delle ragioni.

Il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro…

Nell’espletamento delle procedure semplificate le stazioni appaltanti garantiscono di operare in aderenza:

a) al principio di economicità;

b) al principio di efficacia (congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati);

c) al principio di tempestività (l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento

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fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione del contratto);

e) al principio di libera concorrenza (garantendo l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati);

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento (garantendo una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione);

g) al principio di trasparenza e pubblicità (garantendo la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure);

h) al principio di proporzionalità (garantendo l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento);

i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti (evitando il consolidarsi

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k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi

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IL VALORE STIMATO DELL’APPALTO

Ribadisce l’ANAC che il valore stimato dell’appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici.

Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla

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I REQUISITI GENERALI E SPECIALI

L’operatore economico DEVE essere in possesso dei requisiti di carattere generale di

cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché dei requisiti minimi di a) idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di commercio, o ad

altro Albo, )

b) capacità economica e finanziaria Al riguardo, potrebbe essere richiesta la

dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento o altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo

dell’affidamento, quali l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore

VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI

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I REQUISITI GENERALI E SPECIALI

Per gli affidamenti diretti fino a 20.000,00 euro la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa

dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ( AUTOCERTIFICAZIONE) anche secondo il

modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

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I CRITERI DI SELEZIONE , LA SCELTA DEL CONTRAENTE E l’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

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I CRITERI DI SELEZIONE , LA SCELTA DEL CONTRAENTE E l’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto del Regolamento interno adottato dalla stazione appaltante, la motivazione della scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica

LA STIPULA DEL CONTRATTO

la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di

acquisto su mercati elettronici.

In tutti i casi la firma apposta dal Presidente deve essere una firma certificata.

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A. Adozione della Delibera/ Determina a contrarre

Individuato il bene o servizio da acquistare per soddisfare l’esigenza dell’OPI il CD deve stabilire quale è la normativa applicabile e se si tratta di codice appalti determinare il valore presunto dell’affidamento.

Prima di adottare la delibera/determina di acquisto è preferibile svolgere una

preliminare indagine comparativa anche a mezzo telefono e via email sul valore del bene o servizio ai fini della corretta determinazione il valore dell’appalto in assenza di precedenti comparabili.

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32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-VISTA la relazione del Presidente con cui , in considerazione del fatto che - a seguito della richiesta di alcuni dipendenti - il medico competente ha riscontrato un disagio posturale causato presumibilmente dall’altezza del piano di lavoro delle scrivanie in rapporto all’altezza degli utilizzatori, si è manifestata l’esigenza di acquisire n. 5 scrivanie con piano di lavoro regolabile in altezza;

-VISTO il preventivo acquisito dal tesoriere (dagli uffici), riguardante tre tipologie di prodotti, forniti da una ditta specializzata nel settore (Corridi s.r.l.) ed operante sul MEPA;

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ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del bilancio 2018 di previsione dell’OPI è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;

DELIBERA

1.l'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante ordine di acquisto sul MEPA, per una spesa complessiva massima stimata così specificata:

a) 5 scrivanie complete di modesty panel euro 2.320,00

b) IVA al 22% euro 510,40 Spesa complessiva massima stimata Euro 2.830,40

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’OPI per l’anno 2018, sul capitolo….

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del valore e, quindi, contenere:

1. L’indicazione dell’interesse che si intende soddisfare con il contratto 2. Le caratteristiche dettagliate dell’acquisto da effettuare

3. I criteri di scelta del contraente OVVERO il contraente già prescelto sulla base della preventiva indagine effettuata dagli uffici ( tesoriere)

4. L’importo massimo stimato dell’affidamento e la conferma di copertura finanziaria dell’impegno di spesa

5. Le principali condizioni contrattuali

6. La procedura di acquisto da utilizzare in base al valore presunto (es affidamento diretto sul MEPA)

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determinato affidatario e che il CD, quindi, potrà validamente procedere in due modi.

a) Indicare nella delibera il nome dell’affidatario prescelto specificando le ragioni della scelta (rapporto di fiducia, completamento di un incarico già affidato, concorrenzialità del prezzo offerto, disponibilità a rendere servizi aggiuntivi, disponibilità migliorative nell’esecuzione del contratto …) con la conseguenza che il RUP – ivi nominato - dovrà procedere unicamente alla formalizzazione del contratto sul MEPA con un ORDINE DIRETTO ( o sul libero mercato se si tratta di beni/servizi non presenti sul MEPA ovvero se siamo sotto i 1.000 euro)

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prodotto è presente sul MEPA l’acquisto DEVE essere effettuato sul MEPA

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diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R n. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di

carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice e dei requisiti speciali, ove previsti (ad es. iscrizione ad un albo).

In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti

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Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a

20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di

procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti.

In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del

contratto alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei

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appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

Il contratto deve in ogni caso contenere specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

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scelta del contraente e la scelta può avvenire anche senza consultazione di più operatori economici

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mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere anche mediante posta elettronica certificata con firma digitale.

In caso di affidamenti sul MEPA il contratto si conclude telematicamente con la firma elettronica sul sistema stesso

TALE MODALITA’ ELIMINA LA NECESSITA’ DI UN CONTROLLO SULLA REGOLARITA’ FORMALE DEL DOCUMENTO CONTRATTUALE

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Le stazioni appaltanti sono obbligate ad utilizzare gli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

L’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 502 della legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015), prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 d.lgs. 165/01 – e quindi anche gli OPI

-sono tenute a fare ricorso al ME.P.A. ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Solo per acquisti entro la soglia dei 1.000,00 euro non sussiste l’obbligo di ricorso al M.E.P.A

Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale dove possono essere effettuate negoziazioni dirette, veloci e trasparenti per acquisti sotto la soglia comunitaria.

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attraverso il quale realizzare gli acquisti sotto soglia comunitaria.

I suoi principali vantaggi sono:

•Riduzione di costi e tempi di acquisto accessibilità a una base potenzialmente maggiore di fornitori abilitati (che rispondono a standard comprovati di efficienza e affidabilità);

•Facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa;

•Possibilità di tracciare gli acquisti e quindi di controllare la spesa, eliminando ogni supporto cartaceo;

•Negoziazione diretta con i fornitori di tempi, prezzi e condizioni .

Le procedure di acquisto saranno scelte di volta in volta dal Punto ordinante, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni contenute nella delibera.

Tramite il Mercato Elettronico i PO possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia tramite procedure negoziate tra cui

Gli ordini diretti Le trattative dirette

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degli acquisti nella P.A., che si basa sull’utilizzo di tecnologie informatiche e di modalità innovative per gli acquisti delle amministrazioni (convenzioni per l’acquisto di beni e servizi, le gare telematiche, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA –, gli acquisti dinamici e i progetti speciali e di consulenza specifica alle amministrazioni).

Per la P.A. Consip costituisce un centro di competenze per l’ottimizzazione degli acquisti e la semplificazione dei processi di approvvigionamento.

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Registrazione

•La registrazione e abilitazione viene fatta attraverso il sito www.acquistinretepa.it

Punto ordinante, punto istruttore

•Il punto ordinante che coincide quasi sempre con il RUP (Responsabile unico del procedimento) è la figura che all’interno della stazione appaltante possiede la delega per la firma di contratti MENTRE NEL NOSTRO CASO IL PUNTO ORDINANTE E’ IL

PRESIDENTE che è l’organo che ha il potere di manifestare all’esterno la volontà dell’ente e quindi di firmare i contratti

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Ordine diretto

•Ordine diretto da catalogo « ricerca del prodotto dal catalogo ed ordine» nel caso in cui sia esposto il prezzo di vendita

Trattativa diretta

•Trattativa diretta con ricerca del prodotto dal catalogo nel caso in cui non sia esposto il prezzo di vendita

RdO - richiesta d’offerta a 10 operatori nel solo caso in cui la delibera attivi una procedura negoziata senza bando anche per importi inferiori ad euro 40.000,00

Scelta del prodotto o del servizio da acquistare da catalogo/bando Creazione RdO

Presentazione offerte Valutazione delle offerte

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IL RUP – responsabile unico del procedimento

La figura del RUP è disciplinata dall’art. 31 del Codice dei contratti e dalle linee guida dell’ANAC

Il RUP deve essere un dipendente e deve essere obbligatoriamente nominato per ogni singola procedura di acquisto.

La caratteristica essenziale della figura del Rup consiste nella centralità del suo ruolo nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di un appalto e nella funzione di governo di tutte le attività procedimentali.

Per lo svolgimento di tale ruolo, il Rup deve essere in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

Nell’esercizio delle sue funzioni assume la qualifica di pubblico ufficiale.

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dipendenti di ruolo addetti all’unità (organizzativa) medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

Compete a questa figura professionale, dalla fase della progettazione a quelle della realizzazione e rendicontazione di ogni appalto, coordinare e indirizzare gli altri soggetti che agiscono nelle diverse fasi del procedimento, guidare e controllare l’effettiva e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e garantire all’impresa aggiudicataria dell’appalto l’esclusività di interlocuzione nei rapporti con la stazione appaltante. Si tratta in altri termini di funzioni istruttorie, valutative, di impulso, coordinamento, vigilanza e comunicazione di dati e informazioni.

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sistema SIMOG della AVCP con tre funzioni principali:

-una prima funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio dei Contratti pubblici;

-una seconda funzione è legata al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell’Autorità ( il contributo si paga per procedure di acquisto di valore superiore ad euro 150.000,00)

-una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 ( tracciabilità dei flussi

finanziari) che affida al codice CIG il compito di individuare univocamente

(tracciare) TUTTE le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso.

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IL CODICE CIG

Il CIG è richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP) prima della procedura alla individuazione del contraente (vedi comunicato del Presidente dell’Avcp del 7 settembre 2010).

Il responsabile del procedimento, accreditato tramite il portale dell’Autorità all'indirizzo www.avcp.it, effettua la registrazione attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell’area “Servizi” del sito dell'Autorità.

Il SIMOG attribuisce al nuovo affidamento il numero identificativo univoco denominato “Numero gara” e il codice identificativo CIG

(50)

applicazione del codice appalti ( perché disciplinati da diverse norme di legge) alcune fattispecie che si ritengono rilevanti per gli OPI:

- i contratti aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

- i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti e i relativi pagamenti

- gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego);

(51)

anche con la Legge 136/2010 cd “tracciabilità dei flussi finanziari” che ha previsto un articolato sistema di controllo dei pagamenti effettuati dalla PA stabilendo obblighi ben precisi in capo alle stesse amministrazioni finalizzati alla prevenzione di reati di corruzione .

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti :

a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;

b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente attraverso l’utilizzo di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

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a 214 della Legge 244/2007, che hanno stabilito il divieto per le amministrazioni

pubbliche (tutte le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e

agli enti pubblici nazionali) di accettare fatture emesse o trasmesse in forma

cartacea e il divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica.

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