• Non ci sono risultati.

1. Misure che impattano sul personale Medicina territoriale e assistenza domiciliare (art. 1)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "1. Misure che impattano sul personale Medicina territoriale e assistenza domiciliare (art. 1)"

Copied!
11
0
0

Testo completo

(1)

1

1. Misure che impattano sul personale

Medicina territoriale e assistenza domiciliare (art. 1)

Nel contesto dell’emergenza, il testo della bozza riconosce la necessità di un rafforzamento dell’assistenza territoriale per il 2020 per due categorie:

➢ Pazienti COVID: le Regioni dovranno adottare piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale per l’identificazione e gestione dei contatti e per il potenziamento dell’attività di sorveglianza attiva che sarà effettuata dai Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con MMG, PLS e medici di continuità assistenziale, nonché con le USCA. I piani dovranno essere in linea con i programmi operativi per la gestione del Covid adottati da ciascuna Regione e verranno monitorati dal MinSal e MEF. Inoltre:

o le regioni dovranno incrementare le attività di sorveglianza e monitoraggio presso RSA e strutture residenziali;

o le ASL, tramite i distretti, dovranno invece implementare l’ADI o equivalenti per i pazienti in isolamento, garantendo supporto per l’assistente e il monitoraggio.

Fino al 31 dicembre 2020 è reso possibile l’utilizzo di strutture alberghiere o altri beni immobili, per ospitare persone in sorveglianza o isolamento laddove queste misure non siano realizzabili a domicilio.

➢ Pazienti fragili/cronici: le Regioni dovranno incrementare e indirizzare le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, assicurando le attività di monitoraggio e assistenza connesse all’emergenza e rafforzando i servizi ADI per pazienti in isolamento, fragili, cronici, disabili, non autosufficienti individuati dal DPCM LEA del 2017. A tal fine, è prevista la possibilità per ogni regione, nel rispetto della loro autonomia, di incrementare la spesa per il personale.

Per questi fini vengono rafforzati altresì i presidi assistenziali sul territorio, attraverso: ➢ Potenziamento servizi infermieristici distrettuali: si prevede il potenziamento dei distretti infermieristici anche attraverso l’introduzione dell’infermiere di famiglia e di comunità, per potenziare la presa in carico dei pazienti Covid (anche supportando le USCA) e dei soggetti fragili/cronici. A tal riguardo, gli enti e le aziende del SSN potranno:

o dal 15 maggio al 31 dicembre 2020 conferire contratti di lavoro autonomo e Co.Co.Co. per un numero non superiore di 8 infermieri ogni 50.000 abitanti che non si trovino già in costanza di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche/private accreditate. Si tratta di un potenziamento di circa 9.600 infermieri con un costo complessivo di circa 332 milioni, calcolato prevedendo un compenso lordo di 30 euro l’ora per un monte massimo di 35 ore settimanali.

o a partire dal 1° gennaio 2021 procedere ad assunzioni a tempo indeterminato delle stesse unità infermieristiche previste per il 2020 e con una copertura pari a 480 milioni annui.

(2)

2

carico dei pazienti Covid e fragili. Per le assunzioni di infermieri nel 2021 si toglie la possibilità di derogare al tetto di spesa per il personale.

➢ Potenziamento USCA: si prevede un ulteriore investimento di 61 milioni per il 2020. Si stabilisce inoltre la possibilità di inserire medici specialisti ambulatoriale e un assistente sociale per ogni USCA che verrà arruolato dall’azienda o dall’ente del SSN di riferimento attraverso incarichi di lavoro autonomo o Co.Co.Co. con un compenso di 30 euro l’ora. Questi ultimi provvederanno alla valutazione multidimensionale dei bisogni del paziente e all’integrazione dei servizi sociali e socio territoriali. Ogni unità dovrà redigere una rendicontazione trimestrale dell’attività da trasmettere alla regione competente.

Le attività sanitarie e l’implementazione dei singoli piani regionali saranno coordinati da una Centrale Operativa da istituire in ogni Regione che svolgerà una funzione di raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza urgenza anche mediante strumenti informativi e di telemedicina. Per tali fini si stanzia oltre 1 milione di euro.

Riordino rete ospedaliera (art. 2)

Si chiede alle Regioni di riorganizzare in senso strutturale la rete ospedaliera nei confronti dell’emergenze pandemiche, con alcune modifiche strutturali del valore di circa 1,5 miliardi:

➢ 3.500 posti letto di terapia intensiva in ospedale, con un rapporto di 0,14 posti letto per 1.000 abitanti. Altri 300 posti di TI sono resi disponibili fino al 31 dicembre 2020 in 4 strutture movimentabili da realizzare in aree predefinite dalle regioni, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto.

➢ 4.225 posti letto di area semi-intensiva con dotazione di ventilatori e ristrutturazioni che rendano le postazioni fruibili sia in regime ordinario che di trattamento infettivologico ad alta intensità. Per almeno il 50% di questi posti letto si deve prevedere la possibilità di conversione in posti letto di terapia intensiva.

➢ Divisione unità di ricovero: Mantenimento della divisione tra unità di ricovero COVID-19 all’interno degli ospedali e corrispondente separazione dei percorsi nei Pronto Soccorso.

➢ Mezzi di trasporto dedicati: predisposizione da parte delle Regioni di mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari dei pazienti COVID, per dimissioni protette e trasporti inter-ospedalieri per pazienti non COVID. A tal riguardo, le regioni possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico con decorrenza dal 15 maggio 2020.

Per il funzionamento di tale riorganizzazione per il 2020 le regioni sono autorizzate ad incrementare la spesa per il personale nel limite massimo di 241 milioni mentre, a decorrere dal 2021, si provvede una spesa pari a 347 milioni.

(3)

3

Una volta approvato il Piano dal Ministero, le risorse vengono trasferite al Commissario Straordinario COVID-19 per l’attuazione degli stessi, il quale potrà tuttavia delegare il Presidente della Regione.

Fondi contrattazione integrativa (art. 10)

Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del SSN direttamente impiegato nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica Covid-19, per l’anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa di personale (nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario), i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere al personale un premio di importo non superiore a 1.000 euro (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente) a cui si aggiunge un limite di spesa complessivo al lordo dei predetti contributi per singola regione e provincia autonoma, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.

Fondo di solidarietà vittime COVID (Art. 16-bis)

Il fondo di solidarietà istituito dal DL Cura Italia per il sostegno alle famiglie di operatori sanitari vittime del COVID, viene ridefinito in ottica estensiva facendo riferimento a tutti gli esercenti professioni sanitaria.

Funzionamento e potenziamento della sanità militare (art.

23)

Si prevede l’arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, come segue:

➢ 70 ufficiali medici: con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri;

➢ 100 sottufficiali infermieri: con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare.

Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.

Sono inoltre stanziati circa 89 milioni per potenziare la sanità militare territoriale con l’acquisto di strutture dedicate.

Reclutamento straordinario infermieri militari (art. 25)

(4)

4

ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente in possesso di laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale.

Straordinario personale sanitario militare (art. 24)

È stanziato 1 milione di euro per il pagamento dello straordinario del personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze amate.

Specializzandi (artt. 3 e 5)

Viene modificato il Decreto Cura Italia nella misura in cui si prevede la possibilità di conferire incarichi agli specializzandi dell’ultimo e penultimo anno della specialistica per la durata di sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dell’emergenza fino al 31 dicembre 2020. L’accordo terrà conto delle esigenze di recupero delle attività formative necessarie al raggiungimento dei crediti, continuando a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Tale periodo di attività, inoltre, è riconosciuto ai fini del conseguimento del diploma. Si autorizza la spesa di 95 milioni di euro all’anno nel 2020 – 2021 e di 98,8 milioni all’anno nel triennio 2022 – 2024 per l’incremento dei contratti di formazione specialistica.

Bonus baby-sitting personale sanitario (art. 75)

Il bonus babysitting per dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato è aumentato a €2.000. Il bonus babysitting è erogato in alternativa per la comprovata iscrizione ai centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

2. Misure sanitarie

Misure urgenti in materia di fascicolo sanitario elettronico

(art. 17)

Si modifica come segue la disciplina del FSE, a causa di alcune criticità rilevate dal Garante della Privacy:

(5)

5

➢ Consenso: si elimina il consenso all’alimentazione del FSE, fermo restando che la consultazione del FSE da parte dei soggetti autorizzati (medici) è consentita solo a fronte della esplicita manifestazione del consenso da parte dell’assistito. ➢ Funzioni INI: vengono estese le funzioni in sussidiarietà di INI a supporto delle Regioni in ritardo nell’implementazione del Fascicolo ma anche per la digitalizzazione dei documenti. Vengono inoltre potenziate le sue funzioni per il trattamento delle informazioni sulle deleghe, la gestione dell’indice dei FSE a livello nazionale (per l’ottimizzazione delle funzioni di interoperabilità nei casi di mobilità dei cittadini) e il portale nazionale FSE.

➢ Alimentazione FSE: si accelera l’alimentazione del FSE, attraverso la pubblicazione sul portale nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, delle specifiche tecniche dei documenti da inserire. Prevista poi l’alimentazione con i dati già disponibili della donazione degli organi, vaccinazioni e prenotazioni, attraverso l’interconnessione di INI con i Sistemi.

Metodologie predittive di evoluzione del fabbisogno di salute

della popolazione (art. 7)

Il Ministero della Salute viene autorizzato a trattare dati personali, anche relativi alla salute dei pazienti, che sono raccolti nei sistemi informativi del SSN, oltre ai dati reddituali dell’interessato e del nucleo familiare, per sviluppare metodologie predittive di evoluzione del fabbisogno di salute. Un decreto del Ministero della Salute, da adottare previo parere del Garante Privacy, dovrà individuare i dati trattati, le modalità di acquisizione e le operazioni eseguibili.

Gestione settore informatico (art. 6)

Si ripristina per il solo 2020 la disponibilità delle risorse precedentemente allocate al Ministero della Salute per la gestione del settore informatico e coinvolte dalla legge di bilancio 2020 nel programma di spending review di tale comparto all’interno delle pubbliche amministrazioni. Come si evince dalla relazione illustrativa, l’obiettivo è di consentire un pieno funzionamento degli strumenti di emergenza, quali il numero unico 1500, eventuali applicazioni per telefonia mobile per l’adozione di misure di contenimento e biosorveglianza, nonché sistemi di interconnessione dei dati raccolti.

Disposizioni in materia di attività statistiche sull’emergenza

epidemiologica (art. 14)

ISTAT potrà realizzare rilevazioni statistiche ufficiali necessarie a coprire il fabbisogno informativo derivante dall’emergenza sanitaria. Si abilita l’istituto di statistica a raccogliere dati legati alla situazione economica e sociale, quali l’interruzione delle cure da parte di soggetti con malattie croniche a causa della paura di contagio, il ricorso straordinario a farmaci, disturbi del sonno e altri problemi di salute.

Funzioni assistenziali e incrementi tariffari per i pazienti

Covid (art. 4)

(6)

6

➢ Le regioni possono riconoscere alle strutture la remunerazione per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti Covid e l’incremento tariffario per le attività rese ai pazienti Covid. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l’anno 2020 degli accordi e contratti previsti dai piani regionali. Un decreto del MinSal, previa Intesa in Conferenza Stato-Regioni determinerà le specifiche funzioni assistenziali e agli incrementi tariffari. ➢ Gli enti del SSN corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo

conguaglio, un corrispettivo su base mensile per le prestazioni rese fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per il 2020. Nelle more del decreto le regioni potranno riconoscere ai privati accreditati destinatari di apposito budget per l’anno 2020 e che vedono altresì una sospensione delle attività ordinarie una remunerazione a titolo di acconto su base mensile, salvo conguaglio, fino ad un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell’ambito degli accordi stipulati per il 2020.

Sorveglianza sanitaria (art. 21)

La disposizione consente al Dipartimento della protezione civile, al Commissario straordinario e ai soggetti attuatori, di fronteggiare l’emergenza acquisendo strutture per ospitare le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare.

Utilizzo delle donazioni PC (art. 22)

Si chiarisce che la Protezione Civile può usare i soldi derivanti dalle donazioni anche per le acquisizioni del Commissario straordinario per farmaci, apparecchiature e dispositivi medici e di protezione individuale.

Assunzioni presso il MinSal (artt. 8 e 9)

Si specifica che le assunzioni con contratti a tempo determinato che potrà fare il MinSal in base a quanto disposto dal Decreto Cura Italia (per assicurare i controlli sanitari presso i principali porti e aeroporti attraverso di 40 dirigenti sanitari medici, 18 dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale e con profilo tecnico nella prevenzione) potranno svolgersi anche mediante concorsi con modalità telematiche. L’assunzione è condizionata al superamento di un periodo di prova e ad un esame teorico-pratico.

Viene altresì previsto anche l’arruolamento di ingegneri biologi, 13 dirigenti di livello sanitario e 24 unità di personale non dirigenziale.

Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario

corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari (art.

126)

Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire alle Regioni: ➢ a statuto ordinario, anticipazioni della compartecipazione regionale nella

(7)

7

➢ il finanziamento destinato agli istituti zooprofilattici sperimentali per l’anno 2020;

➢ il 100 per cento del finanziamento stabilito per l’anno 2020 per gli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute;

➢ un importo fino al 100 per cento del finanziamento relativo all’anno 2020. ➢ Inoltre, è autorizzato ad anticipare all’Istituto superiore di sanità, all’Istituto

nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e al Centro nazionale sangue il 100 per cento del finanziamento stabilito per l’anno 2020;

La norma prevede inoltre che per l’anno 2020, le regioni garantiscano l'erogazione ai rispettivi Servizi sanitari regionali, entro la fine dell'anno, del 100 per cento delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. L’articolo prevede l’impossibilità di attuare pignoramenti e prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale. Le Regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere a CDP l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.

Cessione crediti sanitari (art.120)

Si prevede la possibilità, per i privati, di cedere i crediti vantati nei confronti degli enti del SSN, certi liquidi ed esigibili derivanti dalla stipula di accordi contrattuali. Tali crediti possono essere ceduti solo a seguito di espressa notifica all’ente debitore, che deve rendere esplicita accettazione o rifiuto alla cessione, nonché previa certificazione degli stessi mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. La cessione deve avere una validità non superiore ai 24 mesi.

3. Misure per il settore farmaceutico

Proroga ricette limitative (art. 11)

(8)

8

un peggioramento di patologia o un’intolleranza oppure laddove sia previsto un monitoraggio che interrompe il trattamento o l’aggiustamento della posologia, l’estensione di validità non è automatica e deve essere valutata da centro o specialista di riferimento.

Proroga piani terapeutici (art. 12)

Viene concessa, nel periodo di durata dell’emergenza, una proroga di ulteriori 90 giorni per i piani terapeutici che riguardano la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici relativi a incontinenza, storie, alimentazione speciale, pazienti laringectomizzati, prevenzione e trattamento di lesioni cutanee, patologie respiratorie e, in generale, a qualsiasi ospedalizzazione a domicilio.

Medicinali soggetti a bollinatura (art. 15)

Si rinvia, per le finalità di rimborso e controllo della spesa farmaceutica, l’eventuale adesione al sistema europeo dell’identificativo univoco predisposto dalla Direttiva 2011/62/UE e dal successivo regolamento attuativo 2017/1616 della Commissione. L’entrata in vigore dell’identificativo univoco – consente ai distributori all’ingrosso ed ai soggetti autorizzati di fornire medicinali al pubblico di verificare l’autenticità e identificare le singole confezioni – in Italia è rimandata al 2025 perché esiste già il bollino farmaceutico. Il regolamento delegato risulta di applicazione particolarmente complessa e dunque si propone di posporre l’applicazione di tale sistema ai fini del monitoraggio della spesa farmaceutica, che risulta già sufficientemente dettagliato.

Modifica alla legge 648/1996 (art. 16)

Si prevede che l’uso di farmaci in Lista 648 debba avvenire nel rispetto delle modalità e delle indicazioni contenute nelle specifiche determine della Agenzia italiana del farmaco (AIFA) corredate da scheda informativa, e che costituiscono linee guida pubblicate poi sul sito dell’Agenzia. L’osservanza da parte del medico che prescrive i farmaci come da indicazioni nelle determine e nelle schede è causa di esclusione della punibilità e di dolo o colpa grave. Si prevede inoltre che il produttore dei farmaci inseriti nell’elenco non è responsabile per l’impiego off label dei medesimi. Sull’articolo insiste parere negativo della Ragioneria.

4. Misure pe la disabilità

Sospensione attività centri residenziali disabilità (Art. 17 ter)

Sempre andando a modificare il DL Cura Italia, si dispone la sospensione delle attività anche per i centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale.

Assistenza e servizi per la disabilità (art. 111)

Per l’anno 2020 si incrementano:

(9)

9

➢ di ulteriori 20 milioni di euro il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, al fine di potenziare la deistituzionalizzazione e gli interventi di supporto alla domiciliarità.

L’articolo istituisce inoltre il Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità. Tale Fondo, per il quale è previsto un budget di 40 milioni di euro per l’anno 2020, è volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivante dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.

Prestazioni individuali domiciliari (art.116)

Si sostituisce integralmente l'art. 48 (prestazioni individuali domiciliari) del DL Cura Italia prevedendo che:

➢ durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità e dei servizi sanitari differibili - disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti - le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni sostitutive che possono avvenire in forme individuali domiciliari o a distanza o che possono essere rese negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, nel rispetto delle direttive sanitarie e delle regole di sicurezza relative al distanziamento sociale;

➢ l'individuazione delle prestazioni da svolgere e le modalità attraverso cui svolgerle possono essere definite tramite coprogettazioni con gli enti gestori, e possono riguardare specifici progetti da questi ultimi proposti. I servizi sostitutivi vengono svolti avvalendosi del personale disponibile, già impiegato nei servizi sospesi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, ed esclusivamente impiegando i fondi ordinari destinati a tale finalità. Viene assicurato il rispetto di protocolli a tutela della salute di operatori ed utenti;

5. Misure sulla formazione universitaria

Misure per il sostegno di università (art. 227)

Viene incrementato di €175 milioni il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema universitario, in primis per sostegno a studenti che necessitano l’accesso da remoto a banche dati e risorse bibliografiche, oltre all’acquisto di dispositivi e piattaforme digitali.

(10)

10

Svolgimento esami di stato abilitanti a professioni e

specializzazioni di area sanitaria e accesso riservato ai

medici (art. 228)

Il MIUR può disporre, con proprio decreto, per gli esami le cui prove siano in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta di Consigli e organi nazionali, ordini, collegi e federazioni di professioni interessate, modalità di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. Se si sopprime una prova, il suddetto decreto individua modalità e criteri della valutazione finale. Per le Scuole di specializzazione di area sanitario ad accesso riservato ai medici, si prorogano gli accreditamenti già disposti per l’a.a. 2019-20; le Scuole che non hanno superato l’accreditamento per il 2018-19 o che hanno ottenuto quello provvisorio possono ripresentare l’istanza per l’a.a. 2019-20 secondo modalità e tempi comunicati dal MUR. Le istanze sono sottoposte a una Commissione di esperti composta dai componenti dell’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento.

Fondo MIUR emergenza epidemiologica COVID (art. 225-bis)

Si istituisce un fondo al MIUR per far fronte all’emergenza con uno stanziamento di 400 milioni nel 2020 e 600 milioni nel 2021. Il fondo sarà ripartito con un Decreto del MIUR di concerto con il MEF e dovrà avere ad oggetto misure per il contenimento epidemiologico.

6. Ulteriori misure

Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle

Province autonome (art.118)

(11)

11

Soppressione clausole salvaguardia IVA (art. 130)

La disposizione sopprime definitivamente, a partire dal 1° gennaio del 2021, le c.d. “clausole di salvaguardia” che prevedono automatiche variazioni, in aumento, delle aliquote IVA e di quelle in materia di accisa su prodotti carburanti, a garanzia dei debiti statali.

Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione

(art. 230)

Riferimenti

Documenti correlati

Qualora un candidato avviato a selezione non risultasse idoneo alla prova o non si presenti alla stessa, il medesimo ufficio comunicherà, entro 5 giorni dalla richiesta di

In caso di candidati in possesso di titolo di studio estero è richiesta l’equivalenza al corrispondente titolo di studio conseguito in Italia rilasciata dal Dipartimento

6) Nel rispetto delle vigenti disposizioni emanate al fine del contenimento dell’emergenza COVID-19, si precisa che la registrazione nella scheda anagrafica presso il Centro

Il Distretto è un’articolazione organizzativo-funzionale dell’Azienda sanitaria locale (ASL) sul territorio. Come previsto dalla normativa vigente, l’articolazione

richiede il finanziamento relativa ai professionisti erogatori delle attività di formazione ( replicare le righe ove necessario). Modello H2020 Formazione Personale

Per gli avviamenti a tempo determinato: sono ammessi a partecipare solo i candidati effettivamente privi di rapporto di lavoro (inteso come assenza di qualsiasi rapporto di

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra questa Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di

L’esperienza dell’ambulatorio di medicina del lavoro e prevenzione del disagio da lavoro e del mobbing della ASL ROMA B: proposta di una check list per i medici