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25/2015

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Academic year: 2021

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INFERMIERI PROFESSIONALI ASSISTENTI SANITARI VIGILATRICI D'INFANZIA Circolare n. 25/2015 PEC Prot. P-4947/III.02 Data 22 settembre 2015

Oggetto: Certificazione Infermieri italiani in GB - Validità decreto di riconoscimento Federazione Nazionale Collegi IPASVI

00184 Roma Via Agostino Depretis 70 Telefono 06/46200101 Telefax 06/46200131 Cod. Fisc. 80186470581

Si richiama la circolare 22/2014 per ricordare ai su intestati Collegi quanto già evidenziato:  il certificato di Good Standing deve essere rilasciato solo dal Ministero della salute. La

certificazione di cui alla precedente circolare 20/2011 rilasciata in inglese dal Collegio, non è accettata, tale mancata accettazione crea particolare disagio ai nostri professionisti; i Collegi Ipasvi non devono firmare il modulo allegato nella parte relativa alla buona

salu-te (good health) essendo questa di compesalu-tenza medica;

i Collegi Ipasvi devono apporre la firma nel modulo - parte riservata al ‘good character’ - dopo aver verificato che il professionista infermiere non ha ricevuto sanzioni disciplinari;  i Collegi Ipasvi devono rilasciare il certificato di iscrizione all’albo in lingua italiana; il professionista infermiere deve provvedere alla traduzione delle dichiarazioni.

Si approfitta di tale comunicazione per dare indicazioni in merito alla validità del riconoscimento del titolo in possesso dei cittadini stranieri non comunitari già iscritti al Collegio ma cancellati per mo-rosità e che richiedano una nuova iscrizione.

Il Ministero ha dichiarato che in questo caso il decreto di riconoscimento non perde la sua effica-cia se il professionista sanitario ha effettuato una prima iscrizione al Collegio entro due anni dal rila-scio dello stesso.

Tale principio però non rileva per l’esame volto all’accertamento della conoscenza della lingua italiane e delle norme che regolamentano l’esercizio professionale in Italia (art. 7 del D.Lgs 9/11/2007 n. 206) (vedi anche nota prot. P-353/III.01 del 19 gennaio 2012).

La ratio della normativa citata si basa sul necessario obbligo da parte di un cittadino straniero di conoscere la lingua del Paese ospitante per esercitare una professione intellettuale che, nel caso dell’Infermiere, richiede espressamente (DM 379/94) l’instaurarsi di un rapporto necessario con il pa-ziente, i suoi familiari e della collettività (identificazione dei bisogni assistenziali) e con i colleghi sa-nitari (garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche-terapeutiche); contribuire alla formazione del personale di supporto; attribuzioni che non possono certo essere svolte senza una co-noscenza della lingua italiana. In più i cittadini stranieri non comunitari sono tenuti altresì a conoscere le speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

Si ritiene quindi corretto sottoporre i cittadini stranieri all’esame per l’accertamento della cono-scenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia ogniqualvolta si procede all’iscrizione all’albo.

Cordiali saluti.

La presidente

Barbara Mangiacavalli

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