• Non ci sono risultati.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "DICHIARAZIONI INTEGRATIVE"

Copied!
47
0
0

Testo completo

(1)

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE

Giancarlo Modolo

Commissione Diritto Tributario Nazionale

Milano, 9 novembre 2016 - Sala Convegni Odcec-Milano

REGOLARIZZAZIONE ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

(2)

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

1. Aspetti generali

(3)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Giancarlo Modolo

3

Tipologia delle dichiarazioni

Presentazione in termini (es.: entro 30.9)

Correttiva in termini (es.: entro 30.9)

Integrativa a favore del contribuente

Integrativa a vantaggio dell’Erario

Integrativa per modificare/trasformare la richiesta di rimborso

Presentazione dichiarazioni

(4)

Dichiarazione correttiva in termini

Così operando, sussiste la possibilità di:

 esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte;

 evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella presentata precedentemente.

Se dal nuovo Modello UNICO risulta:

 un minor credito, deve corrispondere la differenza rispetto all’importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione;

 un maggior credito o un minor debito, la differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente può essere indicata a Se il contribuente intende, prima della scadenza del termine di

presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, compila e invia una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

(5)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Giancarlo Modolo

5

Integrazione della dichiarazione

può rettificare o integrare la dichiarazione originaria presentando, secondo le stesse modalità previste per quella originaria, un nuovo adempimento dichiarativo completo di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce lo stesso.

presentare la dichiarazione integrativa (e, quindi, di regola anche sostitutiva) se è stata validamente presentata la quella originaria, tenendo presente che sono considerate valide anche quelle che sono state presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative.

Scaduti i termini di presentazione

della

dichiarazione, come regola, il contribuente ->

(6)

Dichiarazione integrativa a favore

del contribuente prima del D.L. 193/2016

La dichiarazione integrativa a favore poteva essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo:

 per correggere errori od omissioni, che avevano determinato l’indicazione:

 di un maggior reddito;

o, comunque:

 di un maggior debito d’imposta o di un minor credito;

 per rettificare errori od omissioni non rilevanti:

 per la determinazione della base imponibile o dell’imposta;

 per il versamento del tributo;

e che non dovevano risultare di ostacolo all’esercizio dell’attività di controllo ["violazioni meramente formali" che non ostacolano, quindi, l'attività di accertamento].

(7)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Giancarlo Modolo

7

Dichiarazione integrativa dopo il D.L. 193/2016

Con la modifica all’art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. 322/98 è stata integralmente rivista la disciplina inerente alla presentazione della dichiarazione integrativa.

Nuovo comma 8 -> prevede possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, il mod. IRAP e il mod. 770 entro il termine previsto per l’accertamento ex art. 43, D.P.R. 600/73 per correggere errori e/o omissioni sia “a favore” sia “a sfavore”

del contribuente, cioè:

 errori e/o omissioni che hanno comportato l’indicazione di un maggior o di un minor reddito;

o, comunque:

 un maggior e/o un minor debito d’imposta o un maggior e/o un minor credito.

In pratica, è stato eliminato il disallineamento esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” (termine previsto per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa “a sfavore” (termine previsto per l’accertamento).

(8)

Presentazione dichiarazione integrativa

In sede di presentazione della dichiarazione integrativa è necessario specificare quali quadri o allegati di quella originaria sono stati oggetto di aggiornamento e quali non sono stati, invece, modificati, indicando nelle caselle:

 relative ai quadri compilati del riquadro “Firma della dichiarazione”;

 presenti nel riquadro “Tipo di dichiarazione” e nella casella relativa alla compilazione del quadro NI (interruzione tassazione di gruppo) del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura;

il codice:

 1 - quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa, sia nella dichiarazione originaria senza modifiche;

 2 - quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria;

 3 - quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.

(9)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Giancarlo Modolo

9

Presentazione dichiarazione integrativa

MOTIVAZIONI PROCEDURALI PER DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

codice

Quadro o allegato

presente in dichiarazione originaria

Quadro o allegato

presente in dichiarazione integrativa

variazioni

1 presente presente NO

2 non presente presente -

2 presente presente SI

3 presente non presente -

(10)

Dichiarazione integrativa per

trasformare richiesta rimborso crediti d’imposta in utilizzo in compensazione

il comma 8-ter all'art. 2, D.P.R. n. 322/98, che prevede la possibilità di "trasformare"

la richiesta di rimborso dei crediti delle imposte (IRPEF/IRES/IRAP), espressa nella relativa dichiarazione, in richiesta di utilizzo in compensazione degli stessi a condizione che:

 il rimborso non sia stato già erogato, anche in parte;

 venga presentata una nuova dichiarazione, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione.

Attenzione -> nell’ipotesi di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica prevista dal predetto comma 8-ter, provvede anche alla correzione di errori od omissioni, deve essere compilata solamente la casella "Dichiarazione integrativa"

oppure "Dichiarazione integrativa a favore (?)", in relazione alle rettifiche apportate.

(11)

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

2. Violazioni dichiarative configurabili

nei primi 90 giorni dalla scadenza

(12)

Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione ->

sussiste la possibilità di rettificare o integrare la stessa presentando un nuovo adempimento dichiarativo completo di tutte le sue parti (sul modello deve essere barrata l’apposita casella).

Regola

Per poter procedere alla presentazione della dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) è richiesta la tempestiva e valida presentazione della dichiarazione originaria.

Presupposti

Sono integrabili anche le dichiarazioni originarie presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza.

Termini

(13)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Giancarlo Modolo

13

Dichiarazione integrativa / sostitutiva

Errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale

caso di dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario

Sanzione configurabile -> non è quella prevista per la tardività (art. 1, comma 1 D.Lgs. 471/1997),ma quella di cui al successivo art. 8, concernente le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni”.

Art. 8, c. 1, D.Lgs. 471/1997 -> se sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per la determinazione del tributo, o ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli -> sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000 + ravvedimento omessi versamenti.

Se omissione o incompletezza riguarda dividendi e plusvalenze inerenti a partecipazioni detenute in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata -> sanzione pari al 10% dei dividendi e/o delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di € 1.000,00.

(14)

Dichiarazione integrativa / sostitutiva

Errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale

caso di dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario

Sanzione configurabile -> solamente quella per omesso versamento (art. 13 del D.Lgs.471/1997), pari al 30% di ogni importo non versato.

Ne deriva quindi che -> se sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati NON rilevanti per la determinazione del tributo o ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli -> la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 2.000,00 non si rende operativa (e, quindi, non dovuta).

(15)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Giancarlo Modolo

15

Dichiarazione tardiva

La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine (tardiva presentazione), a norma dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 22.7.1998, n.

322, si deve considerare valida (con applicazione delle sanzioni previste).

Attenzione -> Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare la mancata presentazione della dichiarazione nel termine di 90 giorni della scadenza prevista, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Poiché la dichiarazione tardiva, presentata entro 90 giorni, è valida, dalla medesima non può risultare un'imposta dovuta ma, eventualmente, un'imposta dichiarata e non versata (da assoggettare alla sanzione del 30% (art. 13 del D.Lgs.

471/1997).

(16)

Dichiarazione tardiva

In pratica, si concretizza la dichiarazione tardiva quanto l’adempimento della presentazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario.

Sanzione amministrativa applicabile -> in misura fissa di € 250 (art. 1, c. 1, del D.Lgs. 471/1997), prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta.

Rimane ferma la sanzione per omesso versamento se alla tardività della dichiarazione si accompagna anche un carente o tardivo versamento del

tributo, così come emerge dalla dichiarazione medesima.

(17)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Giancarlo Modolo

17

Ravvedimento operoso

Operativa la sanzione amministrativa ridotta a 1/9 della sanzione minima di € 250,00

(1/9 di € 250,00 = a € 27,78).

Dichiarazione integrativa

con errori non rilevabili in

sede di controllo automatizzato

o formale

Per l’eventuale omesso o carente versamento -> si devono applicare le previste riduzioni in relazione al momento di effettuazione del versamento (art. 13 D.Lgs. 472/1997).

(18)

Ravvedimento operoso

Non è operativa la sanzione amministrativa ridotta a 1/9 della sanzione minima di € 250,00

(pertanto, detta sanzione amministrativa non si rende dovuta).

Dichiarazione integrativa

con

errori rilevabili in sede di

controllo automatizzato

o formale

Eventuale omesso o carente versamento (art. 13 D.Lgs.

472/1997) –> operative le sanzioni amministrativa previste con applicazione delle riduzioni in relazione al momento di effettuazione del pagamento.

(19)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Giancarlo Modolo

19

Ravvedimento operoso

Dichiarazione tardiva

(entro 90 giorni dal termine ordinario di presentazione)

Operativa la sanzione amministrativa ridotta a 1/10 della sanzione minima di € 250,00

(1/10 di € 250,00 = a € 25,00).

Per l’eventuale carente o omesso versamento -> si rendono applicabili le previste riduzioni in relazione al momento di effettuazione del versamento (art. 13 D.Lgs. 472/1997).

(20)

Ravvedimento operoso – pro-memoria

Omesso e/o carente versamento

Entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il pagamento -> 0,10% per ogni giorno di ritardo

(15% x 1/10 x 1/15).

Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza del versamento -> 1,67%

(1/9 del 50% del 30%)

Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza del versamento -> 1,50%

(1/10 del 50% del 30%)

(21)

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

3. Violazioni dichiarative configurabili

decorsi 90 giorni dalla scadenza

(22)

Dichiarazione integrativa per errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale

Dopo il decorso dei 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione -> le violazioni consistenti in errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali configurano la dichiarazione infedele, per la quale si rende operativa la sanzione amministrativa compresa tra il 90% e il 180%

della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.

Attenzione -> Detta sanzione si rende operativa solamente con riferimento a quelle violazioni costituenti, fin dall’origine, infedeltà dichiarativa, mentre quelle consistenti, sin dall’origine, in una mera irregolarità dichiarativa ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs.

471/1997 (come, ad esempio: indicazione in modo incompleto dei dati per individuare il contribuente) non modificano la sanzione base di riferimento (pari a € 250,00).

(23)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Giancarlo Modolo

23

Dichiarazione integrativa per errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale

Regolarizzare posizione -> è necessario presentare una dichiarazione integrativa e versare, oltre al tributo dovuto e agli interessi, la corrispondente sanzione proporzionale, che assorbe le altre violazioni inerenti all’infedeltà dichiarativa disvelata o quella prevista per l’omesso versamento.

Applicando il ravvedimento operoso si rendono operative le riduzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

N.B.: si rendono dovute, in sede di ravvedimento le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche (quale, ad esempio, ai fini Iva, l’omessa fatturazione), in quanto non sussiste la possibilità di applicare - in sede di ravvedimento - il principio del cumulo giuridico (art. 12 del D.Lgs.

472/1997).

(24)

Dichiarazione integrativa per errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale

Se la dichiarazione integrativa viene presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale -> la sanzione amministrativa che si configura è solamente quella inerente all’omesso versamento (art. 13 del D.Lgs. 471/1997) pari al 30% di ogni importo non corrisposto.

Attenzione: in questa situazione, non trova operatività la sanzione di € 250,00.

In concreto, sussiste la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, applicando le riduzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 a seconda del momento in cui risulta posta in essere la corresponsione.

(25)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Giancarlo Modolo

25

Dichiarazione omessa

Dichiarazione omessa -> si realizza quando l’adempimento dichiarativo:

 non è stato presentato;

 è stato presentato con ritardo superiore a 90 giorni;

 è stato presentato senza la sottoscrizione del contribuente e la medesima non è stata regolarizzata entro 30 giorni dall'invito dell'Ufficio.

Attenzione -> il vigente art. 1 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, proporziona la sanzione applicabile all'omessa presentazione della dichiarazione all'eventuale ritardo nell'adempimento.

Omessa presentazione della dichiarazione -> sanzione applicabile compresa tra:

€ 250,00 e € 1.000,00 (€ 2.000,00 se Iva), se non è dovuta imposta (possibile aumento fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili);

 tra il 120% ed il 240%, se è dovuta imposta (con un minimo di € 250,00).

(26)

Dichiarazione omessa, ma presentata entro termine dichiarazione successiva

Se la dichiarazione dei redditi omessa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione inerente al periodo di imposta successivo, la sanzione base (dal 120% al 240%) si riduce della metà, oltre alla variazione degli importi minimi.

Quindi:

 sanzione in misura fissa, da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00 (€ 1.000,00 se Iva), se non è dovuta imposta (possibile aumento fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili);

 sanzione dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di € 200,00.

Attenzione -> non è configurabile, per la dichiarazione omessa, ma presentata entro quella successiva, il reato di omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs.

74/2000).

(27)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Giancarlo Modolo

27

Dichiarazione omessa, ma presentata entro termione dichiarazione successiva

Accertamento di maggiori imponibili -> se vengono accertati maggiori imponibili rispetto a quelli rilevati nella dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, si rende applicabile la sanzione amministrativa

di omessa presentazione della dichiarazione

dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta.

La dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione si deve ritenere, comunque, omessa.

Pertanto, le sanzioni non possono essere regolarizzate direttamente dal soggetto interessato mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

(28)

Acconti e dichiarazioni presentate entro termine dichiarazione successiva

Se viene presentata la dichiarazione integrativa dalla quale emerge una maggiore imposta dovuta, con conseguente calcolo di acconti dovuti per l’anno d’imposta successivo in misura superiore, non risulta prevista l’irrogazione della sanzione per carente versamento dell’acconto se l’integrativa viene presentata successivamente al termine di versamento del secondo acconto.

Regola -> l’insufficiente o l’omesso versamento dell’acconto si perfeziona solamente con il decorso del termine di scadenza del versamento medesimo ed è autonomo rispetto alla dichiarazione che ne determina l’ammontare.

Pertanto, se gli acconti sono commisurati in relazione dichiarazione vigente al momento del versamento, non può essere irrogata la sanzione per carente versamento.

Se l’integrazione avviene prima del termine di scadenza del secondo acconto, il primo acconto non sarà sanzionabile se con il secondo acconto viene corrisposta la differenza dovuta determinata in relazione alla dichiarazione integrata.

(29)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Giancarlo Modolo

29

Sanzioni amministrative - riepilogo

da € 250,00 a € 2.000,00 + 30% dell’imposta eventualmente dovuta

Tardiva presentazione

(entro 90 gg.)

con imposta dovuta -> dal 60% al 120% (minimo dovuto € 200,00);

con imposta non dovuta -> da € 150,00 a € 500,00.

Presentazione entro 1 anno dal

termine

con imposta dovuta -> dal 120% al 240%

(minimo dovuto € 250,00);

con imposta non dovuta -> da € 250,00 a € 1.000,00.

Presentazione oltre 1 anno dal

termine

(30)

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

4. Casi ed esemplificazioni procedurali

(31)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Giancarlo Modolo

31

Correzione della dichiarazione entro 90 giorni

Caso 1 -> Dichiarazione presentata entro 30 settembre (in termini).

Successivamente viene rilevato un errore nella compilazione (errore non rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale – es.: omessa o errata indicazione di redditi, indicazione di indebite detrazioni o deduzioni).

Entro 90 giorni dalla scadenza viene presentata una dichiarazione integrativa.

Sanzione ai fini del ravvedimento per errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali:

€ 250,00 (art. 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997), ridotta ad 1/9, ai sensi della lettera a-bis), comma 1, art. 13 del D.Lgs. 472/1997) = € 27,78.

+

 sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta in relazione a quando interviene il ravvedimento.

(32)

Correzione della dichiarazione entro 90 giorni

Caso 1 (segue) – Esempio -> Una srl non ha operato correttamente in Unico 2016 le variazioni in aumento nel quadro RF, che ha determinato un minor versamento Ires a saldo di € 1.000,00. E’ sato inviato il mod. Unico 2016-SC integrativo il 31.10.2016.

(33)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Giancarlo Modolo

33

Correzione della dichiarazione entro 90 giorni

Caso 2 -> Dichiarazione presentata entro 30 settembre (in termini).

Successivamente viene rilevato un errore nella compilazione (errore rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale – es.: errore di calcolo nella determinazione degli imponibili).

Entro 90 giorni dalla scadenza viene presentata una dichiarazione integrativa.

Situazione del ravvedimento per errori rilevabili mediante controlli automatizzati e formali:

 sanzione configurabile -> solamente quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni ammontare non corrisposto.

N.B.: in sede di ravvedimento, la sanzione amministrativa può essere versata in misura ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

(34)

Presentazione dichiarazione entro 90 giorni

Caso -> Dichiarazione non presentata entro 30 settembre.

Successivamente, entro 90 giorni dalla scadenza, la dichiarazione viene presentata (dichiarazione tardiva).

Dalla dichiarazione può o meno risultare un debito d’imposta.

Sanzione amministrativa applicabile alla tardiva dichiarazione:

€ 250,00 (art. 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997), ridotta ad 1/10, ai sensi della lettera c), comma 1, art. 13 del D.Lgs. 472/1997 = € 25,00.

+

 sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta in relazione a quando interviene il ravvedimento.

(35)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Giancarlo Modolo

35

Presentazione dichiarazione entro 90 giorni

Caso (segue) – Esempio -> Una persona fisica non ha presentato Unico 2016-PF, anche se tenuto. Dalla dichiarazione risulta un debito a saldo Irpef dovuto di € 500,00. Viene presentato il mod. Unico il 30 novembre 2016

(36)

Correzione dichiarazione oltre 90 giorni

Caso 1 -> Dichiarazione presentata entro 30 settembre (in termini).

Successivamente, oltre i 90 giorni, viene rilevato un errore nella compilazione (errore non rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale – es.: omessa o errata indicazione di redditi).

Viene presentata una dichiarazione integrativa.

Infedele dichiarazione -> sanzione compresa tra il 90% e il 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, ravvedibile, anche a seguito di una lettera di compliance:

 con dichiarazione integrativa;

 con versamento, oltre al tributo dovuto e agli interessi, della corrispondente sanzione proporzionale ridotta - assorbente le altre violazioni inerenti all’infedeltà dichiarativa disvelata o quella prevista per l’omesso versamento.

N.B.: entità sanzione ridotto avvalendosi del ravvedimento operoso (il quantum della riduzione dipende dal momento del ravvedimento).

(37)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Giancarlo Modolo

37

Correzione dichiarazione oltre 90 giorni

Caso 2 -> Dichiarazione presentata entro 30 settembre (in termini).

Successivamente viene rilevato un errore nella compilazione (errore rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale – es.: errore di calcolo nella determinazione degli imponibili).

Viene presentata, oltre i 90 giorni, una dichiarazione integrativa.

Regolarizzazione della propria situazione:

 presentazione di una dichiarazione integrativa;

+

 versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta, gli interessi e la sanzione per omesso versamento (30% di ogni importo non versato).

N.B.: entità della sanzione amministrativa ridotta in relazione al momento in cui interviene il ravvedimento.

(38)

Omessi versamenti - Ravvedimento

Attenzione -> per l’omesso versamento, operative le lettere da a) a b-ter) del comma 1, dell’art. 13, del D.Lgs. 472/97 –> sanzione sarà pari a

% se il versamento avviene

1,50% entro 30 giorni (ulteriormente ridotta nei primi 14 giorni) 1,6667% entro 90 giorni

3,75% entro termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa 4,2857% entro termine di presentazione della dichiarazione relativa

all'anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa

5% oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa.

(39)

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

5. Regolarizzazione dichiarazione Iva

(40)

Dichiarazione Iva

Omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale -> applicazione di sanzione amministrativa

dal 120% al 240%

dell'imposta dovuta, con un minimo di € 250,00.

Se l’operatore economico Iva effettua esclusivamente operazioni per le quali l'imposta non si rende dovuta, in caso di:

 omessa dichiarazione si rende operativa sanzione da € 250,00 ad € 2.000,00;

 presentazione dichiarazione Iva omessa entro il termine di presentazione di quella successiva (in assenza di attività di accertamento di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza) -> sanzione da € 150,00 ad € 1.000,00.

Attenzione -> dichiarazione Iva omessa presentata entro il termine di presentazione di quella successiva (in assenza di attività di accertamento di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza): sanzione dal 60% al 120%

dell'imposta dovuta, con un minimo di € 200,00.

(41)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Giancarlo Modolo

41

Omessa dichiarazione e imposta dovuta

Dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza -> considerata "valida", ma dalla medesima non può risultare:

 un'imposta dovuta (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 471/1997);

ma, eventualmente:

 un'imposta dichiarata e non versata (soggetta alla sanzione del 30% - vedere circolare 25 gennaio 1999, n. 23).

Se il soggetto Iva che, a norma dell’art.13, comma 1, lettera c), D.Lgs. n.

472/1997, intende regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale in cui risulta un'imposta dovuta, deve necessariamente:

 regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione Iva, corrispondendo la sanzione ridotta di € 25,00 (1/10 di € 250,00);

 presentare la dichiarazione annuale Iva nei 90 giorni dalla scadenza originaria.

(42)

Omessa dichiarazione e imposta dovuta

Dichiarazione entro 90 giorni con imposte non corrisposte -> è necessario:

 presentare dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza (entro 29 dicembre);

 sanare l'omessa presentazione della dichiarazione -> sanzione di € 25,00;

 regolarizzare omesso versamento imposte, con la sanzione ridotta.

Attenzione -> per l’omesso versamento, operative le lettere da a) a b-ter) del comma 1, dell’art. 13, del D.Lgs. 472/97 –> sanzione sarà pari a:

% se il versamento avviene

1,50% entro 30 giorni (ulteriormente ridotta se pagamento nei primi 14 giorni) 1,6667% entro 90 giorni

3,75% entro termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa

4,2857% entro termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno

successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa 5% oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno

successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa.

(43)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Giancarlo Modolo

43

Omessa dichiarazione e imposta dovuta

Dichiarazione entro 90 giorni con imposte non corrisposte -> per regolarizzare la situazione, oltre presentazione della dichiarazione, è necessario corrispondere:

€ 25,00, per ritardata presentazione della dichiarazione;

 Iva dovuta non versata;

 sanzione ridotta collegata al tardivo versamento dell'imposta;

 interessi moratori con maturazione giorno per giorno (attualmente: nella misura dello 0,20% annuo).

Ravvedimento operoso -> sanzione amministrativa ridotta: € 25,00.

Presentazione dichiarazione Iva

entro 90 giorni

Sanzione ridotta in relazione al periodo di corresponsione.

Imposta dovuta e interessi

(44)

Omessa dichiarazione e imposta non dovuta

Dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni con imposte corrisposte o non dovute -> per regolarizzare la situazione è necessario:

 corrispondere la sanzione da applicare è pari a € 25,00 -> cioè 1/10 del minimo [1/10 di € 250,00];

 procedere a presentare la dichiarazione nel termine predetto.

Se la dichiarazione Iva viene presentata in forma unificata, l'omessa presentazione può risultare regolarizzata pagando la sanzione ridotta, tenendo, però, presente che è necessario:

 ripresentare il modello UNICO con tutte le sue componenti (redditi e Iva);

 barrare anche la casella "Iva" nel riquadro "Tipo di dichiarazione" del Frontespizio;

 barrare la casella "Dichiarazione integrativa" nel medesimo riquadro.

N.B.: in assenza di imposte dovute -> costo del ravvedimento pari a € 50,00 (€ 25,00 x 2).

(45)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Giancarlo Modolo

45

Errori e omissioni in dichiarazione Iva

Dichiarazione a sfavore del soggetto passivo Iva [DEBITO]

Presentazione di dichiarazione integrativa Iva con ravvedimento operoso (casella: dichiarazione integrativa)

Entro 29/12 anno nel quale è stata presentata

la dichiarazione

Entro 30/9 anno successivo a quello in cui è stata presentata la

dichiarazione

Entro o oltre 30/9 secondo anno

successivo a quello in cui è stata presentata la

dichiarazione

(46)

Errori e omissioni in dichiarazione Iva

Dichiarazione a favore del soggetto passivo Iva [DEBITO]

Presentazione di dichiarazione integrativa Iva con ravvedimento operoso (attuale casella: dichiarazione integrativa a favore)

Entro 30/9 dell’anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, con possibilità di utilizzo del credito in compensazione

Attenzione -> la dichiarazione integrativa deve essere presentata seguendo le modalità previste per quella originaria e deve risultare completa di tutte le sue parti.

(47)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Giancarlo Modolo

47

Grazie

per l’attenzione

prestata

Riferimenti

Documenti correlati

1.1 Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, anche in termini preventivi rispetto

 non autorizza, qualora un partecipante eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni

OGGETTO: Fornitura di zoccoli – camici e divise con stampa sul taschino con la specifica qualifica e nominativo del personale medico e personale sanitario

 che non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative di Lazio

che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. dichiara di non essere incorso nelle cause

autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per

In conseguenza, per tutte le domande di cassa integrazione in deroga relative alle 5 settimane che le aziende devono richiedere all’Istituto per periodi di sospensione o

In tal contesto e con riferimento alle dichiarazioni affette da vizi presupposto delle violazioni di infedeltà dichiarativa, il contribuente deve tenere presente che, mediante