Le dichiarazioni integrative
Maria Cristina Sergiacomi
(Commercialista - Amministratore delegato CAF Do.C. Spa)
Aspetto giuridico
Aspetti operativi e di compilazione dei modelli di dichiarazione
Ravvedimento
Le dichiarazioni integrative
Aspetto giuridico
Le dichiarazioni integrative sono previste dall’art. 2 del DPR 322/1998.
Rilevanti sono le modifiche apportate a questo articolo dal DL 193/2016, poi convertito dalla L 225/2016, che ha reso uniforma il termine per presentare le dichiarazioni integrative sia quando la correzione è a favore del contribuente sia quando è a suo sfavore.
DPR 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8
Salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’articolo 13 del D Lgs18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
DPR 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8
Le dichiarazioni dei redditi, IRAP e dei sostituti d’imposta possono essere integrate, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione:
per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta, ovvero di un maggiore o di un minore credito;
utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione;
secondo le modalità di presentazione di cui al successivo art. 3 dello stesso DPR 322/98;
DPR 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 bis
L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D Lgs 9 luglio 1997, n.
241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del D Lgs n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito.
DPR 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 bis
Il credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore del contribuente”, derivante dal minore debito o dal maggiore credito d’imposta:
può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97, secondo le regole ordinarie, se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
DPR 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 bis
• Se, invece, la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il relativo credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
In tal caso:
Il credito deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa.
• La compensazione secondo le regole ordinarie si applica comunque per i casi di correzione di errori contabili relativi alla competenza temporale.
Impatto sui modelli di dichiarazione
Frontespizio
Impatto sui modelli di dichiarazione
Dichiarazione integrativa presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Introduzione del quadro DI nei modelli di dichiarazione
Esempio
Ipotizziamo che a dicembre 2017 sia stato presentato per una srl un Modello Unico 2014 redditi 2013 integrativo;
da tale modello è scaturito un maggior credito IRES di 4.000,00 euro;
il Modello Redditi SC 2018 evidenzia nel quadro RN un debito IRES per il 2017 di 16.000,00 euro.
Esempio
2003 2013 4000
Esempio
12000
Dichiarazione IRAP
Ravvedimento
Disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997
Ravvedimento per infedele dichiarazione
Art. 13, DLgs 472/1997 Termine per effettuare il ravvedimento – giorni dalla data della violazione riduzione
Lettera a) bis 90 giorni(1) (2) 1/9 del minimo
Lettera b) Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista dichiarazione periodica entro un anno
1/8 del minimo
Lettera b) bis Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista dichiarazione periodica entro due anni
1/7 del minimo
Lettera b) ter Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista dichiarazione periodica oltre due anni
1/6 del minimo
Ravvedimento per infedele dichiarazione
1. in caso di ravvedimento entro 90 giorni dalla scadenza originaria, la dichiarazione si considera irregolare. Quindi la sanzione irrogabile è di 250,00 euro ex art. 8 D.Lgs. 471/1997 e deve essere ridotta ad un nono, versando 27,78 euro. Deve tuttavia essere sanato autonomamente l’eventuale omesso versamento delle imposte.
2. Diverso è il caso in cui l’errore sia rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale della dichiarazione. In questo caso la sanzione irrogabile è solo quella dell’omesso versamento (quindi 30%) anch’essa sanabile secondo le regole generali del ravvedimento.
Ravvedimento per infedele dichiarazione
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate il ravvedimento può essere effettuato anche successivamente all’inizio dei controlli da parte dei verificatori dell’Agenzia delle entrate.
Restano, tuttavia, come cause ostative al ravvedimento:
la ricezione di un avviso bonario;
la notifica di un avviso di accertamento, di liquidazione o di irrogazione sanzioni;
la notifica di un avviso di recupero del credito di imposta.
Ravvedimento per infedele dichiarazione
Il ravvedimento è possibile anche in caso di notifica di un PVC, tuttavia, in questo caso, occorre effettuare la regolarizzazione ai sensi della lettera b) quater dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, con riduzione delle sanzioni ad 1/5 del minimo, a prescindere dalla soglia temporale.
Regime sanzionatorio della dichiarazione infedele
Il regime sanzionatorio della dichiarazione infedele è stato modificato del D.Lgs. 24.9.2015, n. 158. Tale decreto è entrato in vigore dal 1° gennaio 2016. Opera tuttavia il principio del favor rei, come esplicitamente previsto dalla Circolare Agenzia entrate 4.3.2016, n. 4.
Regime sanzionatorio della dichiarazione infedele
La sanzione irrogabile nel caso di dichiarazione infedele è, in linea generale compresa tra il 90% ed il 180% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito spettante.
Esistono, tuttavia, diverse ipotesi in cui la sanzione è determinata in misura diversa.
Regime sanzionatorio della dichiarazione infedele
Tra le fattispecie applicabili in sede di ravvedimento si evidenziano:
l’aumento di un terzo per i redditi prodotti all’estero;
il raddoppio delle sanzioni per locazioni immobiliari non dichiarate;
il raddoppio delle sanzioni per locazioni immobiliari dichiarate in maniera infedele;
il raddoppio delle sanzioni per somme non indicate nel quadro RW.
Regime sanzionatorio della dichiarazione infedele
La regolarizzazione della dichiarazione infedele non assorbe le violazioni a monte relative alla contabilità o alla fatturazione ed alla registrazione.
L’infedele dichiarazione impedisce l’irrogazione delle sanzioni da omesso versamento di ciò che il contribuente avrebbe dovuto pagare se avesse presentato la dichiarazione in modo corretto (Agenzia delle entrate - Circolare n. 42 del 12.10.2016).