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(1)

I.M.U.

Imposta municipale propria anno 2015

COS’E’ L’I.M.U.

L’I.M.U. è l’Imposta municipale propria che ha sostituito l’I.C.I., Imposta Comunale sugli Immobili, con decorrenza 01/01/2012.

SOGGETTI PASSIVI…chi paga Sono soggetti passivi dell’Imu:

o il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa;

o il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili.

Per gli immobili, anche da costruire o in costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

QUANDO SI PAGA

I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate:

o Prima rata entro il 16 giugno 2015 o Seconda rata entro il 16 dicembre 2015

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

COME SI PAGA

Il versamento si effettua mediante mod. F24 (in posta o in banca o per via telematica) o bollettino postale.

N.B. dall'1 ottobre 2014 il pagamento dei modelli F24 superiori a 1000 euro può essere effettuato solo in via telematica (come previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto legge 66/2014). Si vedano le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate seguendo il seguente percorso: Home - Cosa devi fare – Versare - F24 - Scheda informativa)

Sul modello F24 dovranno essere distintamente indicati gli importi da versare utilizzando i seguenti codici:

3912 abitazione principale e relative pertinenze 3914 terreni

3916 aree fabbricabili

3918 altri fabbricati diversi dalla categoria D 3923 interessi da accertamento

3924 sanzioni da accertamento

3925 immobili di categoria D (quota Stato) 3930 immobili di categoria D (quota Comune) [[[[*]]]]

[*] Fabbricati di cat. D. L'imposta è di competenza comunale. Tuttavia, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta sugli immobili classificati nella categoria catastale D, calcolato applicando l'aliquota dello 0,76%.

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Dato che l'aliquota deliberata dal Comune di Selvazzano Dentro per tale tipologia di immobili è dello 0,76% l’imposta va versata tutta allo Stato utilizzando il codice 3925, non considerando il codice 3930.

In tutti i casi deve essere riportato sul modello F24 il codice catastale identificativo del Comune di Selvazzano Dentro: I595

L’importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui.

CALCOLO IMU ON LINE: sul sito internet del comune www.comune.selvazzano-dentro.pd.it è disponibile un programma per il calcolo dell’IMU che consente di stampare il modello F24 per il pagamento (in posta o in banca).

BASE IMPONIBILE

Per calcolare l’importo da versare è necessario determinare la base imponibile sulla quale applicare l’aliquota.

FABBRICATI: la base imponibile (il valore) dei fabbricati su cui calcolare la nuova imposta si determina moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per i seguenti coefficienti:

categoria catastale immobile

tipologia moltiplicatore Imu

A (tranne A/10) Abitazioni 160

A/10 Uffici o studi privati 80

B Collegi, scuole ospedali, ecc. 140

C/1 Negozi e botteghe 55

C/2 C/6 C/7 Magazzini, autorimesse, tettoie 160

C/3 C/4 C/5 Laboratori, palestre 140

D (tranne D/5) Opifici, alberghi, teatri,

fabbricati industriali e produttivi

65

D/5 Banche e assicurazioni 80

TERRENI AGRICOLI: il valore va determinato applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

AREE EDIFICABILI: il valore è costituito dal valore venale in comune commercio, ossia dal valore di mercato.

Il Comune di Selvazzano Dentro non ha deliberato tabelle di riferimento dei valori venali delle aree.

ALIQUOTE E DETRAZIONI 2015

Aliquota ordinaria: 0,76%

Aliquota ridotta 0,4% per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

Aliquota ridotta 0,56% per unità immobiliare assimilata ad abitazione principale concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, per la quota di rendita risultante in Catasto eccedente il valore di euro 500,00 (per ulteriori approfondimenti vedi art. 5, comma 6, del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - Componenti IMU e TASI);

Detrazione di € 200,00 per l’abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 ed i casi ad essa assimilati e per gli alloggi dell’ATER regolarmente assegnati;

N.B. L'aliquota ridotta dello 0,4% e la detrazione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale (Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - Componenti IMU e TASI), si applicano anche ad anziani e disabili proprietari o usufruttuari che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione di cat. A/1, A/8 e A/9 non risulti locata.

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ESCLUSIONI L’IMU non si applica ai seguenti immobili:

a) abitazione principale (dove il soggetto passivo e il suo nucleo familiare ha la residenza anagrafica e dimora abitualmente) e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

e) fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria catastale D/10 o se in altre categorie, con annotazione catastale di ruralità) di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;

f) dal 2015 una ed una sola unità immobiliare (escluse le abitazioni di categoria catastale A/1 A/8 e A/9), posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

g) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. “fabbricati merce”);

h) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – componenti IMU e TASI, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria assimila all’abitazione principale i seguenti immobili, che sono esclusi dall’imposta:

i) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

j) l’unità immobiliare concessa in comodato, come risultante da contratto registrato, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

L’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00.

N.B. Ai fini dell’applicazione dei benefici citati alle lettere d), g) e h), il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine del 30 giugno 2016, apposita dichiarazione IMU su modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Definizione di abitazione principale: per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Ne consegue che:

- se l’abitazione principale è composta da più unità immobiliari, il diritto all’esenzione spetta su una sola unità a meno che non si sia provveduto ad una fusione catastale.

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- perché un immobile si possa considerare abitazione principale devono sussistere entrambi i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale.

- ogni nucleo familiare non può avere più di un’abitazione principale nel territorio comunale.

Definizione di pertinenza: vale la disciplina civilistica di cui all’art. 817 del Codice Civile: “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima…”.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate.

Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità in categoria catastale C/6, una sarà esclusa dall’IMU e all’altra si applicherà l’aliquota ordinaria.

DETRAZIONE:

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare,l’importo di € 200,00 rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER, che scontano l’aliquota ordinaria.

RIDUZIONI PER TERRENI AGRICOLI.

Sono previste riduzioni per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, in misura percentuale a seconda del valore del terreno (art. 13, comma 8 bis, D.L. 201/2011).

PROROGA A FINE OTTOBRE PER L’ACCONTO IMU AGRICOLA

Con un emendamento al Decreto enti locali (Dl 78/2015) approvato dalla Commissione Bilancio del Senato è stato prorogato al 30 OTTOBRE, senza interessi e sanzioni, il versamento dell’acconto IMU 2015 che riguarda tutti i terreni.

Nel Comune di Selvazzano Dentro non ci sono né zone montane, né zone parzialmente montane per cui per i terreni agricoli od incolti siti nel territorio comunale l’IMU deve essere pagata.

CASI PARTICOLARI Anziani o disabili in ricovero permanente

L’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè non locata, è considerata abitazione principale ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – componenti IMU e TASI, e pertanto esente IMU (ad eccezione degli immobili di cat. A/1, A/8 e A/9).

Coniugi separati/divorziati

Nei casi di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il soggetto passivo è il coniuge assegnatario dell’immobile in quanto titolare del diritto di abitazione. L’immobile è escluso dall’IMU.

Successioni

Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, se di proprietà del coniuge defunto o in comune, comprese le pertinenze. Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi. Il soggetto passivo dell'imposta è quindi il coniuge superstite, sul 100% dell'immobile e delle pertinenze. Gli eredi non sono soggetti all'imposta.

Immobili di interesse storico artistico

Usufruiscono di una riduzione del 50% della base imponibile.

Immobili inagibili

Usufruiscono di una riduzione del 50% della base imponibile (per maggiori dettagli consultare Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – componenti IMU e TASI o contattare ufficio tributi). L’inagibilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

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Immobili posseduti da soggetti AIRE

Sono soggetti all’imposta con aliquota base dello 0,76%.

Immobili locati a canone concertato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 431/98 Sono soggetti all’imposta con aliquota base dello 0,76%.

DICHIARAZIONI

Le variazioni devono essere dichiarate entro il 30 giugno dell’anno successivo. Pertanto, per le variazioni intervenute nel 2015, il termine per la presentazione della dichiarazione Imu è il 30 giugno 2016.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

Le dichiarazioni già presentate per l’Ici valgono anche ai fini dell’Imu.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

I contribuenti che non hanno pagato l’IMU entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il “ravvedimento operoso”. In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell’imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (dal 1°

gennaio 2015 allo 0,5%).

Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, e consente la regolarizzazione entro:

quattordici giorni, con la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo;

dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 3%;

oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 3,33%;

oltre i novanta giorni ed entro il 30 giugno dell'anno successivo, con la sanzione del 3,75%.

Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi – Piazza Guido Puchetti, 1 Tel. 049/8733926 Fax 049/8733990

e-mail: tributi@comune.selvazzano-dentro.pd.it 03/11/2015

Principali riferimenti normativi Legge 23 dicembre 2014 n. 190

Decreto legge 30 novembre 2013, n. 133

Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla L. 124/2013 Decreto legge 21 maggio 2013, n. 54

Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 Circolare n. 2/DF del 23 maggio 2012

Legge n. 44/2012 di conversione del D.L. 16/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”.

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, art. 13, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”.

D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, artt. 8 e 9, “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”.

D.Lgs. 504/92 istitutivo dell’Ici.

SETTORE SERVIZI FINANZIARI C.F.: 80010110288 - P. IVA 01886500287

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Piazza G. Puchetti, 1 - Tel.: 049/8733926 - Fax: 049/8733990 e-mail: tributi@comune.selvazzano-dentro.pd.it

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Esempio di calcolo

Fabbricato in cat. D/7 con rendita catastale di euro 1.100,00, possesso al 100% per 12 mesi.

Base imponibile = Rendita catastale x 5% x 65

Imposta annua = Base imponibile x 0,76% x percentuale di possesso Cod. tributo 3925 (quota Stato)

Tipo Cat %

possesso

Rendita catastale

Base imponibile Altro

Fabbricato D7 100% € 1.100,00 € 75.075,00 Imposta annua com.le 0,76% € 570,57:2=

Acconto € 285,28

Fabbricato in cat. C/6 escluso dalle pertinenze dell’abitazione principale, con rendita catastale di euro 43,52, posseduto al 100% per 12 mesi.

Base imponibile = Rendita catastale x 5% x 160

Imposta annua = Base imponibile x 0,76% x percentuale di possesso Cod. tributo 3918

Tipo Cat %

possesso

Rendita catastale

Base imponibile Altro

Fabbricato C6 100% € 43,52 € 7.311,36 Imposta annua com.le 0,76% € 55,56:2= Acconto € 27,78

Negozio in cat. C/1 con rendita catastale di euro 1.000,00, posseduto al 100% per 12 mesi.

Base imponibile = Rendita catastale x 5% x 55

Imposta annua = Base imponibile x 0,76% x percentuale di possesso Cod. tributo 3918

Tipo Cat %

possesso

Rendita catastale

Base imponibile Altro

Fabbricato C1 100% € 1.000,00 € 57.750,00 Imposta 438,90:2= annua com.le 0,76%

Acconto

€ 219,45

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