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DELIBERAZIONE N. _548_ DEL _13/07/2011_

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Academic year: 2022

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cod. az. 01193MOD12_rev1_05/05/2010

Centro Direzionale – Piazza Ospedale, 5 – 59100 - PRATO – C.F. e P.IVA 01683070971

DELIBERAZIONE N.

_548_

DEL

_13/07/2011_

O G G E T T O : S tip ula c o nve nzio ne c o n A us l 1 1 e s e c izio d is ta c c a to L P intra m o e nia d ip e nd e nti A us l 4 , p ro ro ga a l 3 1 /7 /1 1 c o nve nzio ne re p a tti 1 2 8 d e l 3 0 /4 /2 0 0 9

P ro p o s ta n° 8 7 2 /2 0 1 1 - E d ito re : Z C

STRUTTURA PROPONENTE:

A re a A m m inis tra tiva - U .O . G e s tio ne A m m .va M a c ro s trutture A zie nd a li

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

L uc ia C a rlini

Affissa all’albo della USL dal ………e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

IL DIRETTORE U.O. G. A. M. A.

Prato, ……… ………

E’ copia, composta da N. ………. fogli e N. ………. facciate, conforme all’originale conservato nella raccolta ufficiale delle ………. della USL.

Si rilascia in carta libera per uso amministrativo

copia conforme IL DIRETTORE

U.O. G. A.M. A.

Prato, ……… ………

Deliberazione immediatamente eseguibile SI NO

Deliberazione inviata al Collegio Sindacale il………..………

Deliberazione inviata alla G.R.T. il ………. e da questi ricevuta il……….…....

Chiarimenti/Elementi integrativi richiesti dalla G.R.T. con decisione N. ………del……..………….

Controindicazioni trasmesse alla G.R.T. il ……….. e con nota N…………ricevute il ….…….

Deliberazione non approvata dalla G.R.T. con decisione N. ………. del ………

Deliberazione approvata dalla G.R.T. con decisione N. ……….del ……….…………

Deliberazione rettificata/revocata/modificata con atto N. …… del………… esecutivo dal….……….

Deliberazione esecutiva per decorrenza dei termini dal………..

IL DIRETTORE

Prato, ……… U.O. G. A..M. A.

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IL DIRETTORE GENERALE Dott. Bruno Cravedi

(nominato con D.P.G.R. Toscana n. 88 del 28/05/2010)

In data ...….nella sede dell’Azienda USL n. 4 di Prato, alla presenza del Direttore Sanitario Dott. Antonio D’Urso e del Direttore Amministrativo Dott. Massimo Braganti;

Visto il D.Lgs.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni la L.R. n. 40/2005 e successive modificazioni ed integrazioni

le Deliberazioni G.R.T. nn. 355/2001 555/2007 Ricordato:

- Che con deliberazione n. 355 del 02.04.2001 la Giunta Regionale Toscana disciplina lo svolgimento dell’ attività libero professionale della dirigenza sanitaria nelle Aziende Sanitarie Toscane.

Ricordato ancora:

- che questa Azienda con deliberazione n. 941 del 3/12/08, esecutiva ai sensi di legge, approvava la regolamentazione aziendale per la definizione delle modalità organizzative dell’ attività libero professionale intra-moenia del personale medico e delle professionalità della dirigenza sanitaria.

Ricordato altresì:

- che con deliberazione n. 555 del 23.07.2007 la Giunta Regionale Toscana ha aggiornato i contenuti della sopra citata delibera regionale toscana n. 355/2001;

- che in tale deliberazione n. 555/2007 sono approvate non solo Linee di indirizzo in materia di attività libero professionale intra-moenia della dirigenza sanitaria, ma anche il cronoprogramma delle iniziative delle Aziende sanitarie per la riconduzione dell’ attività libero professionale in spazi aziendali.

Preso atto:

- che la Giunta Regionale Toscana al punto 8 della deliberazione n. 355/2001 prevede, tra le altre cose, che l’ esercizio delle attività libero professionali al di fuori degli ambiti territoriali di competenza dell’ Azienda di appartenenza sia disciplinata da apposita convenzione tra le Aziende interessate;

- che al punto 9 delle Linee- guida di cui alla delibera Giunta regionale toscana n.

555/2007 viene ribadito quanto sopra previsto e precisamente riconosce la possibilità per il professionista di esercitare l’ attività libero professionale anche presso le strutture di altra Azienda sanitaria toscana subordinando tale possibilità all’ esistenza di specifica convenzione fra le Aziende sanitarie interessate.

- che all’art. 11 dell’ Atto Aziendale per la regolamentazione dell’attività Libero professionale intra-moenia del personale della dirigenza sanitaria, deliberato con atto del direttore generale n. 941 del 3/12/08 , viene disciplinato ed approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra le aziende sanitarie interessate ; Preso atto ancora:

- che è giunta a scadenza la convenzione, repertorio atti n. 128 del 30/04/2009 ,con l’Azienda Usl 11 di Empoli per l’esercizio distaccato della libera professione intramoenia dei dirigenti medici e sanitari dipendenti della Ausl 4 di Prato presso le loro strutture , di cui a deliberazione n. 81 del 11/02/2009, rinnovata fino al 30/04/2001 con atto n.547 del 26/05/10

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- che con lettera prot. 25381 del 2/05/11 questa Azienda ha pertanto richiesto alla direzione dell’Azienda Usl 11 di Empoli di comunicare la volontà a proseguire i rapporti di collaborazione per salvaguardare i diritti dei professionisti dipendenti della Ausl 4 che svolgono attualmente attività libero professionale intramoenia presso la Asl 11 di Empoli

-

- Preso atto altresì:

- che l’azienda Usl 11 di Empoli con lettera del 12/11/2011 , ns. protocollo a/29664 del 20/5/11, conservato in atti, ha comunicato la disponibilità al proseguimento dei rapporto di collaborazione di cui sopra inviando altresì nuovo testo di di convenzione da stipulare e richiedendo nelle more della stipula di nuova convenzione , al fine di assicurare continuità all’attività libero professionale intramuraria dei professionisti dipendenti Ausl 4 di Prato, la proroga della convenzione attualmente sottoscritta fino al 31.07.2011;

Dato atto :

- che la convenzione da stipularsi con l’ Azienda Usl 11 di Empoli è in linea con le direttive regionali di cui alla deliberazione regionale 555/2007 e conforme allo schema di convenzione approvato con deliberazione del direttore generale n. 941 del 3/12/08 di approvazione Atto Aziendale per la regolamentazione dell’attività Libero professionale intra-moenia del personale della dirigenza sanitaria e successive modifiche ed integrazioni;;

Ritenuto:

- pertanto necessario provvedere alla stipula , della convenzione tra ASL 4 di Prato e Azienda Usl 11 – Firenze allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante, dove sono disciplinate e regolamentate le condizioni generali di esercizio, le modalità organizzative e le procedure amministrative per l’ esercizio

 dell’ attività libero professionale dei dirigenti medici dipendenti dell’ Azienda Usl 4 di Prato presso le strutture della Asl 11 di Empoli

- Ritenuto altresì necessario nelle more della stipula della nuova convenzione provvedere alla proroga fino al 31.07.2011 della convenzione stipulata in data 30/04/2009 repertorio atti n. 128 al fine di garantire la continuità dello svolgimento dell’attività distaccata libero professionale dei professionisti dipendenti dell’Ausl 4 di Prato presso le strutture dell’Ausl 11 di Empoli;

- di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per garantire il proseguimento del rapporto di collaborazione ;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 502/92 e succ. modificazioni e integrazioni;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in parte narrativa che si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto della comunicazione, da parte dell’ASL 11 di Empoli , conservata agli atti d’ufficio, di conferma di proseguimento dei rapporti di collaborazione per il reciproco esercizio distaccato dell’ attività libero professionale

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da parte dei dirigenti medici dipendenti della Ausl 4 di Prato presso le strutture della Asl 11- Empoli come previsto dalla normativa regionale Toscana;

2. che la convenzione da stipularsi con l’ Azienda Usl 11 di Empoli è in linea con le direttive regionali di cui alla deliberazione regionale 555/2007 e conforme allo schema di convenzione approvato con deliberazione del direttore generale n.

941 del 3/12/08 di approvazione Atto Aziendale per la regolamentazione dell’attività Libero professionale intra-moenia del personale della dirigenza sanitaria e successive modifiche ed integrazioni;

3. di provvedere pertanto alla stipula , della convenzione tra ASL 4 di Prato e Azienda Usl 11 – Empoli allegata al presente provvedimento quali sua parte integrante, dove sono disciplinate e regolamentate le condizioni generali di esercizio, le modalità organizzative e le procedure amministrative per l’ esercizio :

 dell’ attività libero professionale dei dirigenti medici dipendenti dell’ Azienda Usl 4 di Prato presso le strutture della Asl 11 di Empoli

4. di dare altresì atto che nelle more della stipula della nuova convenzione , al fine di garantire la continuità dello svolgimento dell’attività distaccata libero professionale dei professionisti dipendenti dell’Ausl 4 di Prato presso le strutture dell’Ausl 11 di Empoli, si debba provvedere alla proroga fino al 31.07.2011 della convenzione stipulata in data 30/04/2009 repertorio atti n. 128

5. di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per attivare celermente quanto stabilito nel presente provvedimento, e che sono fatti salvi nelle more della stipula della nuova convenzione tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dai precedente rapporti convenzionale sottoscritti rep. atti n. 9996 del 18/01/2008 e rep 1590 del 22/09/2008, scaduti il 31/12/2010;

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 e succ. mod. ed integrazioni e di provvedere all’attivazione delle previste procedure di pubblicazione degli atti.

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Antonio D’Urso) (Dott. Massimo Braganti)

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Bruno Cravedi)

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Convenzione

per l’esercizio distaccato

della libera professione intramoenia

L'anno ………, il giorno ……….. del mese di ……….., TRA

le Aziende Sanitarie di seguito indicate:

Azienda USL 11 di Empoli, con sede in Empoli, via Cappuccini n. 79, C.F./P.IVA 04616830487, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Eugenio Porfido, nato a Bergamo il 03/03/1956, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Azienda USL 4 di Prato, con sede in Prato, viale della Repubblica n. 240, C.F./P.IVA 01683070971, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Bruno Cravedi, nato a Piacenza il 30/07/1949, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale;

Visti:

Il D.lgs. 502/1992, e successive integrazioni e modificazioni, inerente il riordino della disciplina in materia sanitaria, con particolare attenzione all’art. 15 quinquies;

Il DPCM del 27/03/2000, recante “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”;

La Legge 248 del 04/08/2006 (conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 223/2006);

La Legge n. 120 del 03/08/2007 “Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria……..”

Richiamate:

La Deliberazione G.R.T. n. 376 del 07/04/1997, e successive modifiche, che detta la disciplina in materia di attività libero professionale, revocando le precedenti deliberazioni n. 1515 e n. 1516 del 18/11/1996;

La Deliberazione G.R.T. n. 355 del 02/04/2001, avente ad oggetto la disciplina in materia di attività libero professionale della dirigenza

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sanitaria, ed in particolare l’art. 8, lettera A), nel quale si prevede che l’esercizio delle attività libero professionali al di fuori degli ambiti territoriali di competenza dell’Azienda di appartenenza, e, dunque, presso l’Azienda sanitaria ospitante è regolato da apposita convenzione tra le Aziende sanitarie interessate;

La Deliberazione G.R.T. n. 555 del 23/07/2007, con la quale sono state approvate le linee guida in tema di attività libero-professionale, che prevedono, all’art. 9, la possibilità per il professionista di esercitare l’attività libero professionale anche presso le strutture di altra Azienda sanitaria toscana, subordinando tale possibilità all’esistenza di specifica convenzione fra le Aziende sanitarie interessate;

La Deliberazione GRT n. 888 del 03/11/2008, avente ad oggetto “Linee di indirizzo per l’applicazione della contabilità separata dell’attività libero professionale ambulatoriale intramuraria della dirigenza sanitaria”

premesso che gli atti aziendali, delle parti stipulanti, aventi ad oggetto la regolamentazione della libera professione intramoenia, prevedono la stipula di apposita convenzione interaziendale nella ipotesi di esercizio, da parte dei rispettivi professionisti, di attività libero professionale presso le strutture di altra Azienda;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina le condizioni generali di esercizio, le modalità organizzative, le modalità di prenotazione e accesso, le procedure amministrative connesse all’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia, di seguito denominata “ALPI”, dei dirigenti medici e sanitari, con rapporto di lavoro esclusivo, di seguito denominati “dirigenti”, in ruolo presso l’Azienda USL 4 Prato di seguito denominata “di provenienza”, presso le strutture dell’Azienda USL 11 Empoli di seguito denominata “ospitante”.

Art. 2 - Condizioni generali di esercizio

1. L’ALPI non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell’Azienda sanitaria ospitante e non deve ostacolare il regolare svolgimento dei compiti d’istituto e la funzionalità dei Servizi.

2. La presente convenzione è sottoscritta tra le parti a seguito della presentazione da parte del singolo dirigente interessato, all’Azienda di appartenenza, di apposita richiesta per l’esercizio dell’ALPI in regime

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ambulatoriale presso altra Azienda. La richiesta deve contenere tutti gli elementi necessari alla definizione del futuro rapporto convenzionale.

3. Alla presente convenzione sono riconducibili anche le eventuali richieste che si presenteranno successivamente alla stipula.

4. La valutazione positiva della richiesta suddetta, da parte dell’Azienda di provenienza, in riferimento alla situazione lavorativa del dirigente in materia di intramoenia (opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, esercizio altre attività libero- professionali intramoenia, e rapporto con i volumi di attività istituzionale ordinaria, ecc.), è presupposto necessario per la sottoscrizione e il conseguente perfezionamento della presente convenzione.

5. I dirigenti interessati sottoscrivono l’apposito allegato 1 al presente atto per accettazione.

Art. 3 - Modalità organizzative

1. Con il presente atto, il Direttore Generale dell’Azienda ospitante concede in uso, al/ai dirigente/i dipendente/i dell’Azienda di provenienza, la struttura ambulatoriale individuata nell’allegato 1 alla presente convenzione - di cui fa parte integrante e sostanziale – comprensivo della denominazione ed ubicazione della stessa nonché delle attrezzature ivi esistenti, con il calendario settimanale/mensile, unitamente alla disciplina di appartenenza e quella di svolgimento della libera professione (qualora diversa) nonché delle prestazioni dai medesimi erogate e le relative tariffe.

2. L’Azienda ospitante si riserva la facoltà di individuare una diversa collocazione ambulatoriale, con possibile variazione del calendario settimanale/mensile inizialmente concordato, per i dirigenti dipendenti dell’Azienda di provenienza qualora si evidenzi la necessità di nuove soluzioni logistico-organizzative.

3. Il Direttore Generale dell’Azienda ospitante garantisce, inoltre, che le strutture ambulatoriali sopra specificate e le attrezzature ivi esistenti, sono in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

4. Qualora a seguito della sottoscrizione della presente convenzione pervengano all’Azienda di provenienza ulteriori richieste di esercizio distaccato dell’ALPI in regime ambulatoriale presso l’Azienda ospitante, la convenzione è intergrata con ulteriori appositi allegati indicanti le modalità organizzative ed economiche di esercizio, sottoscritti per accettazione dai dirigenti interessati.

5. L’Azienda (ospitante), ai sensi delle vigenti norme contrattuali, assicura la copertura dei rischi professionali derivanti dall’esercizio della libera professione intramuraria, negli stessi limiti e condizioni stabiliti per l’attività istituzionale. L’Azienda (ospitante) a fronte dei costi sostenuti per la copertura assicurativa dei rischi per “responsabilità civile verso terzi” del personale interessato, quantifica il corrispondente necessario

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reintegro dei costi anticipati e lo prevede all’interno delle quote percentuali di spettanza dell’Azienda.

Art. 4 – Prestazioni e tariffe

1. Le tariffe dell’attività libero-professionale in oggetto, considerati i parametri di riferimento forniti a livello regionale e dal regolamento dell’Azienda ospitante, sono determinate sulla base della richiesta del dirigente, tenuto conto, in ogni caso, che le stesse devono essere conformi alla vigente normativa in materia di tariffe ordinistiche e, in ogni caso, non possono essere inferiori alle tariffe fissate dal nomenclatore-tariffario regionale e/o aziendale per le prestazioni erogate in regime istituzionale.

2. Fra i costi che compongono le tariffe si computa altresì la quota di spettanza dell’Azienda sanitaria ospitante, per la copertura degli oneri sulla stessa gravanti, come da Regolamento Aziendale per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria in vigore presso l’Azienda stessa.

3. Eventuali variazioni del Regolamento Aziendale per l’esercizio dell’attività libero professionale deliberate dall’Azienda ospitante si intendono applicabili anche all’attività dei dipendenti dell’Azienda di provenienza.

4. Il dirigente è autorizzato dalle Aziende firmatarie ad erogare le prestazioni libero-professionali elencate e descritte nell’allegato 1 e delle quali si indica a fianco di ciascuna il codice identificativo.

5. Le richieste di eventuali modifiche relative alle indicazioni contenute nell’allegato 1 dovranno essere inoltrate da parte del professionista interessato all’Azienda di appartenenza la quale provvederà a trasmetterle all’Azienda ospitante.

6. Le prestazioni effettuate dal dirigente saranno fatturate dalla Azienda Sanitaria ospitante sulla base della propria modulistica e della propria procedura informatica.

Art. 5 – Disciplina rapporti economici interaziendali

1. L’Azienda sanitaria ospitante, tramite invio di report riepilogativo, comunica all’Azienda di provenienza, con cadenza mensile, entro il giorno 10 di ogni mese, le somme incassate in relazione all’attività libero-professionale in oggetto, provvedendo a trattenere la quota di propria spettanza ed il compenso spettante all’eventuale personale di supporto diretto; il trasferimento delle somme di spettanza dell’Azienda

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di provenienza avverrà a seguito di emissione di apposita fattura da parte dell’Azienda di provenienza.

2. L’Azienda sanitaria di provenienza, trattenuta la quota di propria spettanza, provvede a corrispondere al dirigente medico, entro il mese successivo a quello della comunicazione di liquidazione della fattura da parte dell’Azienda ospitante, il compenso concordato al netto degli oneri fiscali (IRPEF e IRAP) dopo aver trattenuto il fondo perequativo.

3. E’ di competenza dell’Azienda di provenienza l’attività di contabilizzazione, ovviamente separata, della somma trasferita dall’Azienda ospitante in relazione all’attività libero professionale del dirigente interessato.

Art. 6 - Modalità prenotazione e accesso

1. Le prenotazioni, per l’attività libero-professionale in oggetto, si effettuano esclusivamente tramite il Centro Unico di Prenotazione appositamente dedicato dall’Azienda ospitante all’attività libero professionale intramoenia (CUPALPI); pertanto, il dirigente, con la sottoscrizione per accettazione della presente convenzione, si impegna formalmente ad utilizzare esclusivamente tale modalità di prenotazione.

2. Gli utenti effettuano il pagamento delle tariffe alle casse dell’Ufficio ticket, alle casse automatiche o agli eventuali sportelli bancari convenzionati o alle casse aziendali decentrate dell’Azienda sanitaria ospitante. E’, pertanto, fatto assoluto divieto al dirigente di percepire direttamente dall’utenza il pagamento delle tariffe libero-professionali.

Art. 7 – Responsabilità

1. L’Azienda di provenienza è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico sia per l’uso degli immobili indicati nell’allegato 1 e delle attrezzature ed arredi ivi esistenti, sia per l’attività libero professionale espletata dal citato dirigente medico, nonché per eventuali danni occorsi al dirigente medico nel raggiungimento della sede, di cui alla presente convenzione.

2. Il professionista provvederà a procurarsi idonea polizza per la copertura della responsabilità civile per colpa grave e degli infortuni, anche in itinere, stipulata dallo stesso ed a trasmetterne una copia all’Azienda di provenienza.

Art. 8 - Sicurezza nei Luoghi di lavoro

1. I Dirigenti di cui all’allegato 1, ai fini delle disposizioni di legge in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs.

81/2008 e normativa ad esso collegata) hanno, nei confronti

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dell’Azienda ospitante, gli stessi doveri e gli stessi diritti del personale da quest’ultima dipendente. A tale proposito è fatto ulteriore e precipuo riferimento alle norme sulla prevenzione da rischi per la salute derivanti da radiazioni ionizzanti.

Art. 9 – Dati personali

1. Le parti, con la firma della presente convenzione, si prestano vicendevolmente il consenso ai sensi del d.lgs. 196/2003 al trattamento dei rispettivi dati personali, e si impegnano, altresì, al rispetto dei principi e precetti del d.lgs.196/2003, anche con riferimento a qualunque dato personale, anche di terzi, trattati in conseguenza del predetto accordo.

2. L’Azienda ospitante, titolare del trattamento dei dati sensibili, nomina incaricato il Dirigente. Il Dirigente medico è designato incaricato del trattamento nell’effettuare le prestazioni autorizzate dalla presente convenzione ed opera sotto la diretta autorità del titolare del trattamento dati, impegnandosi a rispettare le disposizioni, linee guida e regolamenti da questi emanati.

Art. 10 – Norma finale

1. Ai fini della applicazione dell’art. 1 della presente Convenzione, si precisa che i dirigenti in posizione di comando fanno riferimento per tutti gli aspetti autorizzativi e gestionali all’azienda dove prestano effettivo servizio, fermo restando che per gli aspetti organizzativi i medesimi seguono le disposizioni vigenti nell’azienda ospitante.

Art. 11 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed ha validità fino alla data del 31.12.2012 con possibilità di rinnovo previo consenso da ambedue le parti.

2. Le Aziende stipulanti, per sopravvenuti giustificati motivi, si riservano la facoltà di disdire la presente convenzione prima della scadenza con un preavviso di due mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata anche al dirigente interessato.

3. Rimane fermo il diritto, del dirigente interessato, di rinunciare all’esercizio dell’attività libero-professionale in oggetto, da comunicarsi alle Aziende interessate con un preavviso di due mesi.

4. La presente convenzione può essere rinnovata con le modalità previste dalle normative nazionali e regionali in materia di attività libero professionale intramuraria. In particolare sono possibili rinnovi in un numero massimo di due, di durata di un anno ciascuna.

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Art. 12 – Spese

1. Il presente atto redatto in bollo, sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 131/1986. Le spese di bollo sono a carico dell’Azienda di provenienza che sottoscrive; quelli di registrazione in caso d’uso a carico del richiedente.

Art. 13 - Divieto di cessione della convenzione

1. E’ vietata la cessione a terzi della presente convenzione a pena di decadenza della stessa.

Art. 14 - Foro competente

1. Le parti convengono che in caso di controversia nell’applicazione della presente convenzione è competente il Foro dell’azienda ospitante.

La presente convenzione si compone di n. 14 articoli.

…………..…….., li ……….

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO Per L’Azienda USL 11

Empoli Per L’Azienda USL 4

Prato

Il Direttore Generale Il Direttore Generale Dott. Eugenio Porfido Dott. Bruno Cravedi

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PRESIDIO AMBULATORIALE struttura ospedaliera di - ____________________

UOC _________________ –

Dott. disciplina : _

Descrizione della prestazione Cod.

nomen clatore

Giorni orari Tariffa utente

Quota da trasferire all’Azienda di provenienza

QUOTA DA TRASFERIRE ALL’AZIENDA DI PROVENIENZA

è determinato scorporando dalla tariffa utente le seguenti voci di spettanza dell’Azienda ospitante:

UTILE AZIENDALE COSTI AZIENDALI

La voce QUOTA DA TRASFERIRE ALL’AZIENDA DI PROVENIENZA è al lordo di IRAP, ed eventuali quote di spettanza dell’Azienda di PROVENIENZA

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