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Oggetto: Interrogazione - rinegoziazione dei prestiti della Cassa Depositi e Prestiti al Comune di Pieve Emanuele. vista

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Alla c.a.

Presidente del C.C. di Pieve Emanuele Sindaco di Pieve Emanuele

Pieve Emanuele, (data protocollo)

Oggetto: Interrogazione - rinegoziazione dei prestiti della Cassa Depositi e Prestiti al Comune di Pieve Emanuele.

Il Sottoscritto Gregorio Mammì, consigliere comunale per il Movimento 5 Stelle;

vista

la situazione critica delle casse comunali, come più volte dichiarato anche dal Sindaco su giornali locali e social network;

considerato

che tale situazione è senza dubbio attribuibile a delle scelte politiche sbagliate delle amministrazioni che si sono succedute nell’ultimo ventennio;

considerato inoltre

che il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, come forza politica di opposizione, ha cercato di andare incontro alle esigenze dei cittadini chiedendo all’amministrazione comunale di reperire fondi da altri Enti per non intaccare ulteriormente le casse comunali (come ad Es. Mozione per l’accesso ai fondi dell’8x1000 per l’edilizia scolastica, Mozione per l’accesso ai fondi regionali per la sicurezza stradale);

considerato

che come annunciato nella circolare n. 1281 del 7/11/14 (allegato 1) la Cassa Depositi e Prestiti si rendeva disponibile alla rinegoziazione dei finanziamenti concessi a province e comuni, attualmente in ammortamento a tasso d’interesse fisso, alle condizioni, nei termini e con le modalità elencate nella circolare sopracitata;

vista

le nota tecnica della Cassa Depositi e Prestiti (allegato 2);

chiede al Sindaco e alla Giunta di spiegare:

1. Se il Comune di Pieve Emanuele rientra nelle tipologie di Enti citate nell’Allegato 1;

2. Se, quindi, il Comune di Pieve Emanuele ha utilizzato lo strumento messo a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti;

3. Se verificata l’ipotesi del punto 2, i termini, le modalità e i vantaggi economici sul Bilancio Comunale.

Si richiede risposta scritta ad ogni singola domanda.

Gregorio Mammì Movimento 5 Stelle

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NOTA TECNICA

Oggetto: “Programma Rinegoziazione Enti Locali 2014”.

Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito “CDP”) rende nota con la presente comunicazione la propria disponibilità alla rinegoziazione di prestiti concessi in favore di Comuni e Province, individuati sulla base di criteri omogenei di selezione del portafoglio.

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del programma ed in particolare i criteri e le condizioni che regolamentano l’operazione, nonché la procedura di adesione alla stessa, per la quale, in ogni caso, occorre far riferimento a quanto previsto nella Circolare CDP n. 1281 disponibile nel sito www.cdp.it.

A. Prestiti rinegoziabili

I requisiti dei prestiti oggetto del programma di rinegoziazione, (di seguito prestiti rinegoziabili), sono definiti contestualmente dalle seguenti caratteristiche alla data del 1° luglio 2014:

 intestati a comuni e province con oneri di rimborso interamente a proprio carico, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269;

 coincidenza tra soggetto debitore e soggetto beneficiario (con esclusione dei prestiti con più di un pagatore);

 prestiti ordinari a tasso fisso in corso di ammortamento;

 scadenza del piano di ammortamento vigente successiva al 31 dicembre 2018;

 importo del debito residuo pari o superiore a 10.000,00 euro.

Le seguenti tipologie di mutui sono invece escluse dal portafoglio dei prestiti rinegoziabili:

 oggetto di precedenti programmi di rimodulazione attivati dalla CDP dopo la trasformazione in società per azioni, nonché di quello ex D.M. 20 giugno 2003;

 con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;

 concessi in base a leggi speciali;

 intestati ad enti commissariati per inquinamento mafioso privi degli organi elettivi ricostituiti;

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 intestati ad enti morosi o ad enti dissestati che non abbiano approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 261 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

B. Condizioni della rinegoziazione

Il programma prevede: i) il pagamento da parte dell’ente locale della sola quota interessi in scadenza al 31 dicembre 2014 secondo il piano di ammortamento attualmente vigente e ii) la rinegoziazione del debito residuo del prestito al 1° luglio 2014.

I prestiti rinegoziati, avranno indicativamente le seguenti principali caratteristiche:

 data di scadenza a scelta dell'Ente al 31 dicembre degli anni 2024, 2029, 2034, 2039 e al 30 giugno 2044;

 tasso di interesse fisso determinato, per ciascun prestito oggetto di rinegoziazione, in funzione della data di scadenza prescelta e secondo il principio dell'equivalenza finanziaria sulla base delle condizioni di mercato vigenti al momento dell’adesione;

 garanzia costituita da delegazione di pagamento ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;

 modalità di rimborso:

prima rata in scadenza al 31 dicembre 2014, costituita dalla sola quota interessi e pari alla quota interessi prevista per la stessa scadenza secondo il piano di ammortamento del prestito originario. Si fa presente che, come di consueto, entro il mese di novembre 2014 la CDP provvederà ad inviare gli avvisi di pagamento delle rate dei finanziamenti in scadenza il 31 dicembre 2014, con l’indicazione degli importi originariamente dovuti sia per quota capitale che per quota interessi. Dopo il perfezionamento dell’operazione di rinegoziazione, l’incasso dell’importo delle rate effettivamente dovute per la scadenza del 31 dicembre 2014 sarà gestito dalla CDP tramite addebito diretto in conto (SDD), secondo le modalità definite. La CDP pertanto non procederà ad un nuovo invio degli avvisi di pagamento, ma comunque l’Ente potrà agevolmente determinare l’importo dovuto il 31 dicembre 2014 post rinegoziazione sottraendo dal totale riportato negli avvisi, la quota capitale dei mutui rinegoziati. Per quanto riguarda, invece, gli Enti terremotati colpiti dagli eventi sismici del 20 maggio 2012, gli stessi non riceveranno gli avvisi di pagamento a novembre, potendo fruire del beneficio della sospensione del pagamento delle rate 2014 sui mutui stipulati ante 20 maggio 2012, ma laddove aderissero alla rinegoziazione in oggetto, saranno comunque tenuti al

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Pag. 3 di 5 pagamento al 31 dicembre 2014 delle quote interessi delle rate originarie oggetto di sospensione. Le quote interessi in questione (riportate nel prospetto scaricabile dall’applicativo CDP della rinegoziazione) saranno riscosse tramite SDD e, solo per questi Enti, CDP procederà ad inviare entro metà dicembre i relativi avvisi con l’importo complessivo da corrispondere alla scadenza del 31 dicembre 2014;

rate successive semestrali, comprensive di capitale ed interessi, in scadenza al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento, di importo costante secondo un piano di rimborso, cosiddetto “francese” regolato secondo le nuove condizioni del prestito rinegoziato.

I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati:

- dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l’accesso al credito della CDP, se i relativi Prestiti Originari sono stati concessi precedentemente al 27 gennaio 2005;

- dagli originari contratti di prestito, se i relativi Prestiti Originari sono stati concessi a partire dal 27 gennaio 2005.

Il tasso del prestito rinegoziato è determinato, per ciascun prestito originario, in condizioni di equivalenza finanziaria. In base a tale criterio viene verificata l’uguaglianza fra i valori attuali dei flussi finanziari dei prestiti originari e dei prestiti rinegoziati sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni, applicate ai nuovi prestiti concessi agli enti locali, consultabili nel sito internet della CDP (www.cdp.it), tenuto conto della nuova data di scadenza dei prestiti prescelta.

Si precisa che per i prestiti oggetto di differimento del pagamento delle rate a seguito di eventi sismici nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Abruzzo si procederà alla rinegoziazione del debito residuo comprensivo delle quote capitali relative alle rate non pagate nei semestri precedenti. Per i prestiti intestati agli enti interessati dagli eventi sismici nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, per i quali è ad oggi prevista la mancata corresponsione della rata al 31 dicembre 2014, in caso di adesione alla rinegoziazione è dovuto - in analogia agli altri prestiti rinegoziati - il pagamento della quota interessi al 31 dicembre 2014.

In base ai principi recati dall’articolo 119 della Costituzione le economie derivanti dal minore esborso annuale in linea capitale, conseguente alla rinegoziazione del debito, sono destinate dagli enti locali alla copertura di spese di investimento o alla riduzione del debito in essere come

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Pag. 4 di 5 esplicitamente previsto nella Circolare CDP n. 1281, che regola le condizioni generali dell’operazione, e nel contratto di rinegoziazione.

C. Modalità e tempistica di adesione

In analogia ai precedenti programmi di rinegoziazione dei prestiti in favore degli enti locali attivati da CDP, l’adesione all’operazione avverrà attraverso l’ausilio dell’applicativo web dedicato nel

“Portale Finanziamenti” del sito web CDP (www.cdp.it), senza alcun blocco delle erogazioni.

L’accesso sarà garantito per mezzo delle medesime credenziali (nome utente e password), già in uso per l’accreditamento nell’Area Utente del suddetto sito. Ove tali credenziali non siano già attive, l’Ente potrà richiederle compilando l’apposito modulo “Richiesta registrazione”, disponibile on line sul portale “Enti Locali e PA”, da trasmettere a CDP secondo le istruzioni in esso contenute.

L’applicativo, nel periodo di adesione che va dal 7 novembre 2014 al 26 novembre 2014, consentirà di selezionare le posizioni tra quelle potenzialmente rinegoziabili indicando la nuova data di scadenza prescelta per ciascun prestito rinegoziabile, fornirà evidenza delle condizioni vigenti e delle nuove condizioni economiche proposte.

Durante il periodo di adesione l’Ente potrà sviluppare diverse ipotesi di rinegoziazione anche in funzione dell’adeguamento delle condizioni economiche che avverrà alle ore 12:00 di ogni venerdì del periodo di adesione.

L’adesione potrà essere confermata mediante la procedura guidata dell’applicativo attraverso le seguenti fasi:

- entro il 26 novembre 2014, fissando le condizioni dei prestiti selezionati in termini di tasso e data di scadenza (dopo tale fase di conferma le condizioni non sono più modificabili);

- entro il 2 dicembre 2014, indicando gli estremi della determina a contrattare (munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 147 bis del T.U.E.L. nonché del visto di regolarità contabile di cui all’art. 151 del T.U.E.L.), contenente il riferimento alla preventiva delibera di consiglio, esecutiva a tutti gli effetti di legge, che ha autorizzato l’operazione.

Entro il 2 dicembre 2014 l’Ente dovrà far pervenire a CDP la seguente documentazione in originale (farà fede la data di ricezione da parte di CDP):

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 proposta contrattuale irrevocabile in duplice copia debitamente sottoscritta e timbrata in ogni pagina ciascuna con allegato l’elenco prestiti generato dall’applicativo debitamente sottoscritto e timbrato in ogni pagina;

 determinazione a contrattare sulla base dello schema CDP disponibile nell’applicativo web contenente gli estremi della delibera di consiglio che approva l’operazione di rinegoziazione;

 delegazioni di pagamento (una per ciascun prestito rinegoziato);

 modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore, completo di copia del documento d'identità del medesimo, in corso di validità.

La documentazione potrà essere trasmessa in originale a mezzo servizio postale/corriere/consegna a mano all’indirizzo:

Cassa depositi e prestiti società per azioni Area Enti Pubblici

Via Goito n. 4 00185 - Roma

negli orari indicati nel sito CDP specificando sulla busta: Rinegoziazione enti locali 2014 .

Nel caso in cui una o più delegazioni di pagamento delle posizioni rinegoziate risultino non pervenute o non corrette, la CDP non procederà al perfezionamento del contratto per le dette singole posizioni.

Resta ferma la facoltà della CDP di richiedere all’Ente l’eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini del completamento dell’istruttoria delle domande di rinegoziazione.

In seguito all’accertamento della regolarità della documentazione di cui sopra, la trasmissione all’Ente mediante telefax entro il 15 dicembre 2014 della proposta contrattuale, sottoscritta per accettazione da parte della CDP, sancisce il perfezionamento del contratto di rinegoziazione.

Per ulteriori chiarimenti è disponibile il servizio di assistenza on line nell’area riservata del sito web www.cdp.it.

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