• Non ci sono risultati.

COMUNE DI MONTIANO Provincia di Forlì-Cesena

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI MONTIANO Provincia di Forlì-Cesena"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena

COPIA

Prot. n° _1441__ del 04/04/2011____________________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di PRIMA CONVOCAZIONE n° 12 del 30/03/2011

OGGETTO :

CONFERMA PER L'ANNO 2011 DELLE ALIQUOTE I.C.I. APPLICATE NELL'ANNO 2010.

L’anno duemilaundici , addì trenta , del mese di marzo , alle ore 20 e minuti 30 , nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE , il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica Pr. As.

MOLARI dott. FABIO SINDACO X

MARSILI EROS CONSIGLIERE X

MENEGHELLI TIBERIO CONSIGLIERE X

VIGNALI GIOVANNI CONSIGLIERE X

RUSCELLI MAURO CONSIGLIERE X

PEDRELLI GIANCARLO CONSIGLIERE X

MARONI FRANCESCA CONSIGLIERE X

MOLARI SABRINA CONSIGLIERE X

BATTISTINI GIANCARLO IVO VICESINDACO X

PAGANELLI PAOLO CONSIGLIERE X

AMADORI GIANNI CONSIGLIERE X

SIGNANI RAFFAELLA CONSIGLIERE X

MORTANI CARLO CONSIGLIERE X

Totale 12 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MANUELA LUCIA MEI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MOLARI dott. FABIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

(2)

Proposta n. 11100009

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2011 DELLE ALIQUOTE I.C.I. APPLICATE NELL'ANNO 2010.

Sindaco: F.TO MOLARI FABIO Assessore:___________________

Ufficio proponente: TRIBUTI Servizio interessato: FINANZIARIO

Premesso che il D. Lgs N. 504/92, istitutivo dell'Imposta comunale sugli immobili, all'art. 6 prevede che: "l'aliquota è stabilita dal Comune, con delibera da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille...";

Preso atto che la Legge 23 dicembre 2000, N. 388, all’art. 53, comma 16, come sostituito dall’Art.

27, comma 8 della Legge N. 448/2001 del 28/12/2001 (Finanziaria 2002), dispone che il termine per l'approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali, coincide con "la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

Visto l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) secondo il quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il D.M. del 16/03/2011 che proroga al 30.06.2011 il termine di approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 2011 degli Enti Locali;

Visto l’art.1 comma 156 della legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007) che modificando l’art.6 comma 1 primo periodo del D.Lgs n.504/92 introduce la competenza del Consiglio Comunale per l’adozione della delibera di determinazione di aliquote e detrazioni in materia di ICI;

Vista la legge n. 244 del 24.12.2007 –finanziaria per l’anno 2008 – che prevede alcune modifiche al D. Lgs. n. 504/1992 istitutivo dell’ICI, ed in particolare all’art. 1:

- comma 5 – il beneficio di una detrazione per l’abitazione principale in aggiunta a quella già riconosciuta dal Comune, in misura pari all’1,33 per mille della base imponibile e comunque di importo non superiore a euro 200,00 da ripartire in proporzione alla quota di destinazione dell’immobile, con esclusione dal beneficio per gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- comma 6 – il beneficio dell’applicazione della detrazione e dell’aliquota per abitazione principale al soggetto passivo proprietario ma non assegnatario dell’abitazione a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- comma 7 – un rimborso a favore del Comune, con oneri a carico del bilancio dello Stato, per i minori introiti derivanti dalla maggiore detrazione prevista dal comma 5.

(3)

Vista la Risoluzione Ministeriale n. 1 del 31/01/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, seconda la quale l’ulteriore detrazione statale è applicabile solo a quelle unità immobiliari per le quali il legislatore ha espressamente esteso la disciplina dell’abitazione principale, vale a dire quelle contemplate dall’art. 8, commi 2 e 4, e dall’art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1992;

Vista la Risoluzione Ministeriale n. 5 del 15/02/2008 che stabilisce che l’ulteriore detrazione prevista dalla L. 244/2008 trova applicazione anche all’unità immobiliare posseduta dal cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;

Evidenziato:

• che l’articolo 77 bis comma 30 del D.L. n.112/2008 convertito con modificazioni nella Legge 133/2008 ha previsto la sospensione del potere degli enti locali, per il triennio 2009/2011, di deliberare aumenti dei tributi ed addizionali, fatta eccezione per gli aumenti della tassa smaltimento rifiuti;

• che il Decreto 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni nella Legge 24.07.2008 n.

126, ha stabilito, a decorrere dall’esercizio 2008, l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e le eventuali pertinenze previste dal regolamento ICI del Comune;

• che in base al predetto decreto, sono escluse dalla esenzione le abitazioni principali di categoria A1/A8/A9 (case signorili, ville, castelli);

• che l’esenzione è estesa anche alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale del oggetto passivo per regolamento comunale;

Dato atto che per l’esercizio 2011 non si prevedono modificazioni di aliquote e di detrazione per l’abitazione principale (quest’ultima applicabile alle fattispecie non soggette ad esenzione ex lege), rispetto a quanto stabilito per l’esercizio 2010;

Ritenuto, pertanto, di riconfermare per l’anno 2011 le aliquote e detrazioni, deliberate per l’anno 2008 con delibera di C.C n. 03 del 31/03/2008;

Visto il "Regolamento per l'applicazione della Imposta Comunale sugli Immobili", approvato con Del. C.C. n. 46 del 14/12/1998;

Visto il B.P. 2011, in fase di approvazione;

Visti gli Artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.

49 comma 1 D.Lgs. 267/2000:

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:

/X/ Favorevole /_/ Sfavorevole (All. ) data 24/03/2011 Il Responsabile: F.TO Guidi Rag. Gabriella

SI PROPONE

(4)

1) di confermare, per l’anno 2011 le aliquote I.C.I. vigenti nell’anno 2010, qui di seguito riportate:

ALIQUOTA DEL 5,75 PER MILLE.

a) abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari, dimorano abitualmente;

b) unità immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

c) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale (in questo caso l’equiparazione ad abitazione principale sorgerà solo nei confronti del proprietario unito dal vincolo di parentela di cui sopra con almeno un occupante l’unità immobiliare);

d) unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

e) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata, presentando a tal fine apposita comunicazione in carta semplice all’Ufficio Tributi del Comune, con allegata la dichiarazione dell’Istituto di accoglienza del soggetto passivo;

f) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

g) unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata;

h) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

i) abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore

l) pertinenza delle unità immobiliari di cui alle lettere da a) ad i): per pertinenza si intende l’unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ed ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale stessa.

Se il contribuente possiede nel territorio comunale una sola unità immobiliare classificata o classificabile nella categoria catastale C/6, questa verrà assimilata a pertinenza se destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale indipendentemente dell’unità immobiliare stessa, in deroga a quanto sopra previsto.

L’assimilazione ad abitazione principale opera limitatamente ad un massimo di due unità immobiliari per ciascuna tipologia di pertinenza ed a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento o il locatario finanziario dell’abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario delle pertinenze.

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

La detrazione base per l’abitazione principale, prevista dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/92, già fissata in euro 103,29, viene incrementata, per effetto dell’introduzione con la Legge Finanziaria 2008, dei commi 2 bis e 2 ter, di un ulteriore importo, non superiore ad € 200,00, pari all’1,33 per

(5)

mille della base imponibile di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 504/92, con la sola eccezione delle unità classate alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le fattispecie di cui:

- alle lettere b) e c), per le quali non opera la detrazione, ma solo l’aliquota ridotta;

- alla lettera l): per le pertinenze l’assimilazione all’abitazione principale, ove riconosciuta, consente di detrarre dall’imposta dovuta sulle stesse, la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

ALIQUOTA DEL 5,75 PER MILLE

- Negozi e botteghe classificati o classificabili nella categoria catastale C/1;

ALIQUOTA DEL 6 PER MILLE - Terreni agricoli;

- Altri fabbricati diversi dalle abitazioni, non compresi negli elenchi dettati per le aliquote del 5,75 per mille e del 7 per mille;

ALIQUOTA DEL 7 PER MILLE

- Unità immobiliari adibite ad abitazione non comprese nell’elenco dettato per l’aliquota del 5,75 per mille;

- Aree fabbricabili;

3) di incaricare l’ufficio tributi alla pubblicazione del presente atto nei modi e tempi stabiliti dalla legge;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

(6)

- Il Consigliere Meneghelli Tiberio risulta assente.

- Scrutatori: Signani, Maroni, Ruscelli.

- Partecipano alla seduta: gli Assessori esterni Pracucci Sandro, Pollini Sandro, Pedrelli Eugenio PRESENTI n. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraesposta proposta di deliberazione;

Visto il verbale della discussione allegato alla precedente odierna delibera di C.C. n. 11;

Il Sindaco pone in votazione la proposta di delibera, votazione che registra i seguenti esiti:

FAVOREVOLI N. 8 (Molari, Marsili, Vignali, Ruscelli, Pedrelli, Maroni, Molari, Battistini)

ASTENUTI N. 4 (Paganelli, Amadori, Signani, Mortani)

DELIBERA

- di approvare integralmente la proposta di deliberazione suddetta.

Inoltre, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, si pone in votazione la proposta di immediata esecutività, con separata votazione che registra i seguenti esiti:

FAVOREVOLI N. 8 (Molari, Marsili, Vignali, Ruscelli, Pedrelli, Maroni, Molari, Battistini)

ASTENUTI N. 4 (Paganelli, Amadori, Signani, Mortani)

(7)

DICHIARA

Il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/2000.

(8)

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE F.to MOLARI dott. FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA MANUELA LUCIA MEI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE:

è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi fino al 19/04/2011_ (Rep.N. 141_), ai sensi art.124 comma 1 D.Lgs.267/2000;

Montiano, lì _04/04/2011________________

L’Addetto alla Pubblicazione all’Albo Pretorio

F.to Letizia Tronetti IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Letizia Tronetti

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è esecutiva, ai sensi di legge, il _30/03/2011_______________________:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;

lo stesso giorno della sua adozione ai sensi dell’Art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Montiano, li __04/04/2011_______________

IL FUNZIONARIO INCARICATO F.to Letizia Tronetti

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE per uso amministrativo.

Montiano, lì __04/04/2011_______________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Riferimenti

Documenti correlati

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena Rilevazione del 4° trimestre 2012.

RITENUTO applicare per l’anno 2014, come disposto con apposita deliberazione in data odierna, la TASI solo sulla abitazione principale e non sulle altre tipologie di

- abitazione principale e relative pertinenze, come definite ai fini IMU, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1/-A/8-A/9, ed altre unità immobiliari

147/2013 prevede che il Comune, nel deliberare le aliquote della TASI deve determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle

In base alla valuta di trasferimento della carta, si applicano le tariffe minime e massime riportate nella tabella che segue. Tariffe minime

B.3 Tasso di interesse passivo applicato sulla concessione di mutui a tasso variabile con durata di anni 15 per un plafond massimo annuo di € 300.000,00 Riferimento tasso Euribor

- con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende affidare la progettazione definitiva, da acquisirsi in sede di gara, la progettazione

- al momento della sottoscrizione del presente provvedimento l’Affidatario, comunicherà gli estremi identificativi del “conto corrente dedicato”, nonché le generalità