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SOMMARIO AVVISO IMPORTANTE. PA R T E PR I M A Roma - Sabato, 19 giugno Anno 140ë Ð Numero 142 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

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S E R I E G E N E R A L E

Spediz. abb. post. 45% - art.2, comma 20/b

Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Anno 140ë Ð Numero

142

PARTE PR IMA Roma - Sabato, 19 giugno 1999

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081 La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta

con autonoma numerazione:

1a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledõÁ) 2a Serie speciale: ComunitaÁ europee (pubblicata il lunedõÁ e il giovedõÁ) 3a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedõÁ e il venerdõÁ)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 giugno 1999, n. 182.

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai privilegi e alle immunita© di Europol, redatto sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della convenzione Europol, fatto a Bruxelles il 19 giugno 19974

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Orgosolo . Pag. 13

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 2 giugno 1999.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli ûpsi- cologiý e ûpsicoterapeutiý e l'esercizio della professione.

Pag. 14

Ministero delle finanze DECRETO 1‘ giugno 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del- l'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sarzana. . . Pag. 14 DECRETO 1‘ giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Imperia. . . Pag. 15

(2)

DECRETO 1‘ giugno 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Genova . . . Pag. 15

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 10 giugno 1999.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 1999 e scadenza 15 giugno 2002, prima e seconda tranche. . . Pag. 16

DECRETO 10 giugno 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 15 aprile 1999 e sca- denza 15 aprile 2004, nona e decima tranche . . . Pag. 19

DECRETO 10 giugno 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1‘ novembre 1998 e scadenza 1‘ novembre 2029, quindicesima e sedicesima tranche.

Pag. 21

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 7 giugno 1999.

Autorizzazione all'Istituto di certificazione industriale per la meccanica, in Milano, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE. . . Pag. 23

DECRETO 7 giugno 1999.

Autorizzazione alla societa© I.V.C. - Istituto verifiche & certi- ficazioni S.r.l., in Taranto, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE. . . Pag. 24

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Conferma dell'avv. Edil- berto Ricciardi a commissario straordinario del Governo per l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo . . . Pag. 25

Ministero della sanita©:

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso umano ûUmorilý Pag. 25

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso umano ûQuilibrexý.

Pag. 25 Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso umano ûLipodelý Pag. 25

Ministero dei trasporti e della navigazione: Abrogazione del decreto ministeriale 13 giugno 1984 contenente misure a tutela dell'armamento nazionale nei traffici bilaterali.

Pag. 25

Universita© di Milano - Bicocca:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . Pag. 25 Vacanze di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. . . Pag. 26

Comune di Armo: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). . . Pag. 26

Comune di Castronuovo di Sant'Andrea: Estratto della delibe- razione in materia di determinazione dell'aliquota dell'im- posta comunale sugli immobili (I.C.I.). . . Pag. 26

Comune di Cavaria con Premezzo: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) . . . Pag. 26

Comune di Chiopris Viscone: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comu- nale sugli immobili (I.C.I.). . . Pag. 27

Comune di Grottaminarda: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comu- nale sugli immobili (I.C.I.). . . Pag. 27

Comune di Monteverdi Marittimo: Estratto della delibera- zione in materia di determinazione dell'aliquota dell'impo- sta comunale sugli immobili (I.C.I.). . . Pag. 27

Comune di Piaggine: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). . . Pag. 27

Comune di Palazzo San Gervasio: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) . . . Pag. 27 ö 2 ö

19-6-1999 GAZZETTAUFFICIALE DELLAREPUBBLICAITALIANA Serie generale - n. 142

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Comune di San Martino Sannita: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) . . . Pag. 27

Comune di S. Stino di Livenza: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comu- nale sugli immobili (I.C.I.). . . Pag. 28

Comune di San Bartolomeo al Mare: Estratto della delibera- zione in materia di determinazione dell'aliquota dell'impo- sta comunale sugli immobili (I.C.I.). . . Pag. 28

Comune di Serrenti: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). . . Pag. 29

Comune di Serravalle a Po: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comu- nale sugli immobili (I.C.I.). . . Pag. 29

Comune di Torri in Sabina: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comu- nale sugli immobili (I.C.I.). . . Pag. 29

Comune di Torriglia: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). . . Pag. 30

Comune di Vailate: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). . . Pag. 30

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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 giugno 1999, n. 182.

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai privilegi e alle immunita© di Europol, redatto sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della convenzione Europol, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e© autorizzato a ratificare il protocollo relativo ai privilegi e alle immunita© di Europol, redatto sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della convenzione Europol, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e© data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita© a quanto disposto dall'articolo 15 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'articolo 17 del protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, le immunita© ivi previste si applicano esclusivamente con riferimento alle funzioni attribuite specificamente ad Europol dall'articolo 3 della convenzione istitutiva, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 23 marzo 1998, n. 93.

2. La relazione del Governo prevista dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 marzo 1998, n. 93, comprende anche le informazioni essenziali e le valutazioni del Governo ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara© inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, add|© 7 giugno 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

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LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2968):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il 19 dicem- bre 1997.

Assegnato alla 3’ commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 gennaio 1998, con pareri delle commissioni 1’, 2’, 4’, 5’, 6’ e 8’ e della giunta per gli affari delle Comunita© europee.

Esaminato dalla 3’ commissione il 28 maggio 1998.

Relazione scritta annunciata il 3 giugno 1998 (atto n. 2968/A - relatore sen. Corrao).

Esaminato in aula ed approvato il 3 giugno 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4954):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 giugno 1998, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 16, 23 e 24 settembre 1998.

Esaminato in aula il 28 settembre 1998 e rinviato in commissione.

Proseguito l'esame da parte della III commissione, in sede refe- rente, il 30 settembre 1998; il 25 febbraio 1999; il 3, 17 e 18 marzo 1999.

Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 24 mar- zo 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 2968/B):

Assegnato alla 3’ commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 aprile 1999, con pareri delle commissioni 1’, 2’ e della giunta per gli affari delle Comunita© europee.

Esaminato dalla 3’ commissione il 29 aprile 1999.

Relazione scritta annunciata il 4 maggio 1999 (atto n. 2968/C - relatore sen. Corrao).

Esaminato in aula ed approvato il 26 maggio 1999.

99G0267

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Orgosolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto che il consiglio comunale di Orgosolo (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, e© composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri, nonche¨ dal sindaco, non puo© essere assicurato il nor- male funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, cosma 1, lettera b), n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, cos|© come sostituito dal com- ma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui rela- zione e© allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Orgosolo (Nuoro) e© sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Franca Cocco e© nominata commis-sario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, add|© 9 giugno 1999 CIAMPI

Russo Jervolino, Ministro dell'interno

öööööö

Allegato Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Orgosolo (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si e© venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 28 aprile 1999, da dodici componenti del corpo consiliare, nonche¨ dal sindaco.

Le dimissioni contestuali di oltre la meta© dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Nuoro, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 440/13.1 Gab. del 3 maggio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non puo© essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrita© strutturale minima del consiglio comunale compa- tibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Orgosolo (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Franca Cocco.

Roma, 2 giugno 1999

Il Ministro dell'interno: Russo Jervolino 99A4914

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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 2 giugno 1999.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli ûpsicologiý e ûpsicoterapeutiý e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE

degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicem- bre 1988, relativa ad un sistema generale di riconosci- mento di diplomi di istruzione superiore che sanzio- nano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Dunand Anne, nata a Ginevra il 24 novembre 1928, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dei propri titoli accademici e professionali ai fini dell'accesso ed eser- cizio in Italia della professione di ûpsicologoý e ûpsico- terapeutaý;

Considerato che la richiedente e© in possesso dei seguenti titoli accademici:

ûDiplome de licence e©s lettresý conseguito presso l'Universite¨ di Gene©ve il l0 luglio 1981, riconosciuto equipollente in Francia nel 1986 dall'Universita© Paris VIII-Vincennes;

ûDiplome d'Etudes Superieures d'Universite¨

(D.E.S.U.)ý in ûPsychanalyseý conseguito presso l'Uni- versite¨ de Paris VIII-Vincennes in data 4 luglio 1987;

ûDiplome d'Etudes Approfondies (D.E.A.)ý con specializzazione in ûPsychanalyse et champ freudiený conseguito presso l'Universite¨ de Paris VIII il 22 giu- gno 1989;

Considerato che la Dunand possiede, come risulta in atti, un'ampia esperienza professionale nel campo della psicanalisi;

Considerato in particolare che, nel periodo dal 1989 al 1996, la richiedente ha esercitato in Francia la profes- sione di psicanalista e di psicoterapeuta, come risulta sia da certificazioni in atti, che da documentazione fiscale e contributiva;

Preso atto che la Dunand e© membro della ûEcole Europe¨enne de Psychanalyseý di Parigi dal 1990, e che ha ricevuto il titolo di ûAnalyste de l'Ecoleý;

Preso atto che la richiedente e© socio aggiunto del ûCentre for freudian analisis and researchý di Londra, come risulta da certificato del febbraio 1998, e che tale status implica la registrazione presso il Consiglio per la psicoterapia de Regno Unito;

Considerato che la Dunand ha tenuto conferenze e seminari presso varie universita© a livello interna- zionale, e che ha effettuato numerose pubblicazioni;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 2 marzo 1999;

Sentito il rapppresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Dunand Anne, nata a Ginevra il 24 novembre 1928, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademico-professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli ûpsicologiý e ûpsicoterapeutiý e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 2 giugno 1999

Il direttore generale: Hinna Danesi 99A4921

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1‘ giugno 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del- l'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sarzana.

IL DIRETTORE REGIONALE delle entrate per la Liguria

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irre- golare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1045 in data 17 maggio 1999, con il quale e© stata disposta a decor- rere dal 20 maggio 1999, l'attivazione dell'ufficio delle entrate di Sarzana, con la contestuale soppressione del- l'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette operanti nella suddetta localita©;

Viste le note con le quali l'ufficio del registro e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sarzana hanno comunicato l'irregolare funzio- namento degli stessi dal 18 al 19 maggio 1999 a seguito della disattivazione delle apparecchiature informatiche e del successivo trasloco presso la sede del nuovo ufficio delle entrate di Sarzana e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accer- tamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG - del direttore generale del Diparti- ö 14 ö

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mento delle entrate che delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare fun- zionamento degli uffici periferici del predetto Diparti- mento ai sensi dell'art. 2, della legge 25 ottobre 1995, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;

Decreta:

Eé accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sarzana nei gionni 18 e 19 maggio 1999.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Genova, 1‘ giugno 1999

Il direttore regionale: Marchetti 99A4918

DECRETO 1‘ giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE delle entrate per la Liguria

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Diparti- mento delle entrate, prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale sono stati delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare fun- zionamento degli uffici del pubblico registro automobi- listico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 298/99 in data 14 maggio 1999, con la quale la procura generale della Repubblica di Genova ha segnalato la chiusura al pubblico dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Imperia nel giorno 10 maggio 1999, per consentire l'installazione del nuovo sistema operativo NT;

Decreta:

Eé accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Imperia nel giorno 10 mag- gio 1999.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Genova, 1‘ giugno 1999

Il direttore regionale: Marchetti 99A4919

DECRETO 1‘ giugno 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE delle entrate per la Liguria

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Diparti- mento delle entrate, prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale sono stati delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare fun- zionamento degli uffici del pubblico registro automobi- listico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 304/99 in data 18 maggio 1999, con la quale la procura generale della Repubblica di Genova ha segnalato l'irregolare funzionamento del- l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Genova nel giorno 17 maggio 1999, dalle ore 8,45 alle ore 14,45, a causa del blocco del sistema operativo cen- trale;

Decreta:

Eé accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Genova nel giorno 17 mag- gio 1999, dalle ore 8,45 alle ore 14,45.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Genova, 1‘ giugno 1999

Il direttore regionale: Marchetti 99A4920

ö 15 ö

19-6-1999 GAZZETTAUFFICIALE DELLAREPUBBLICAITALIANA Serie generale - n. 142

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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 giugno 1999.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 1999 e scadenza 15 giugno 2002, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu© del quale il Ministro del tesoro e©

autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare ope- razioni di indebitamento nel limite annualmente risul- tante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e© stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condi- zione e modalita© di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nel- l'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposi- zioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patri- monio e per la contabilita© generale dello Stato, appro- vato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e succes- sive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'ap- provazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e© stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 giugno 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia© effettuati, a lire 57.915 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3% con godimento 15 giu- gno 1999 e scadenza 15 giugno 2002, da destinare a sot- toscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 ago- sto 1982, n. 526, e© disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3% con godi- mento 15 giugno 1999 e scadenza 15 giugno 2002, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, da desti-

nare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudica- zione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema del- l'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudi- cazione risultera© dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli e© disposta automaticamente l'emis- sione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori ûspecialisti in titoli di Statoý con le modalita©

di cui al successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevo- cabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3%, pagabile in due semestralita© posticipate, il 15 dicembre ed il 15 giugno di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e© di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avve- nire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappre- sentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevola- zioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori parteci- panti all'asta verra© riconosciuto mediante accredita- mento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autoriz- zati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativa- mente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verra© effettuato in unica soluzione il 15 giu- gno 2002, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1‘ aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali e© effettuato appli- cando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non infe- riore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

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Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, e© moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e© com- preso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore cos|© determinato e©

arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, cos|© come determinato al comma precedente, per il tasso di con- versione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire piu©

vicine.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riaper- tura delle sottoscrizioni dell'emissione di cul al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potra© avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso;

in tal caso l'importo relativo concorrera© al raggiungi- mento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e© autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purche¨ abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomuni- tarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 1‘ settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'a- sta anche in quanto esercitino le attivita© di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purche¨ risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attivita© di interme- diazione mobiliare senza stabilimento di succursali pre- via autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'in- tesa con la Consob al sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le societa© di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g), del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito

presso la Consob al sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di inve- stimento comunitarie di cui alla lettera f) del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia e© autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipa- zione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al colloca- mento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e© affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara© riconosciuta alla Banca d'Italia, sul- l'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvi- gione di collocamento dello 0,25%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nomi- nale sottoscritto, verra© attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di interme- diazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sara© scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i ûpagamenti da regolareý.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'im- porto indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammon- tare superiore verranno accettate limitatamente all'im- porto medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'im- porto minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tran- che di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 14 giugno 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta tele- ö 17 ö

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matica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalita© tecniche stabi- lite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non ver- ranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta ûReteý troveranno applicazione le speci- fiche procedure di ûrecoveryý previste nella conven- zione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presen- tazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca mede- sima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indica- zione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effet- tuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a cio© delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di uffi- ciale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara© reso noto mediante comunicato stampa nel quale verra©

altres|© data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli ûspecialistiý.

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considera- zione dalla procedura di assegnazione le richieste effet- tuate a prezzi inferiori al ûprezzo di esclusioneý.

Il ûprezzo di esclusioneý viene determinato con le seguenti modalita©:

a) nel caso di domanda totale superiore all'of- ferta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo piu© elevato, costituiscono la meta© dell'importo nominale in emis- sione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu© elevato, costituiscono la meta© dell'importo domandato;

b) si individua il ûprezzo di esclusioneý sot- traendo due punti percentuali dal prezzo medio ponde- rato di cul al punto a).

Il prezzo di esclusione sara© reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verra© effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotonda- menti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avra© inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sara© riservata agli opera- tori ûspecialisti in titoli di Statoý, individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto mini- steriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano parteci- pato all'asta della prima tranche. Gli ûspecialistiý potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 giugno 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non ver- ranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avra© luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applica- bili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno specialistaý dovra©

essere presentata con le modalita© di cui al precedente art. 7 e dovra© contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potra© essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovra© essere superiore all'in- tero importo del collocamento supplementare; even- tuali richieste di ammontare superiore verranno accet- tate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'im- porto minimo sottoscrivibile del prestito verranno arro- tondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su piu© offerte verra© presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in conside- razione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudica- zione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno ûspeciali- staý nel collocamento supplementare e© pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista e© risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle mede- sime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno ûspecialistaý il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

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Qualora uno o piu© ûspecialistiý dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la diffe- renza sara© assegnata agli operatori che hanno presen- tato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verra© effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel col- locamento supplementare sara© effettuato dagli opera- tori assegnatari il 16 giugno 1999, al prezzo di aggiudi- cazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per un giorno.

A tal fine, la Banca d'Italia provvedera© ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura gior- naliera ûLiquidazione titoliý, con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 16 giugno 1999 la Banca d'Italia provvedera© a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1936,27, unita- mente al rateo di interesse del 3% annuo lordo, dovuto allo Stato, per un giorno.

La predetta sezione di tesoreria rilascera©, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita© previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capi- tolo 3242 (unita© previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonche¨ i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incari- cati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicita© per l'emissione dei nuovi buoni e© esente da imposta di bollo, dalla imposta comu- nale sulla pubblicita© e da diritti spettanti agli enti locali;

ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unita© previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma- zione economica per l'anno stesso, ed a quelli corri- spondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, fara© carico al capitolo che verra©

iscritto nello stato di previsione della spesa del Mini- stero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capi- tolo 9502 (unita© previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verra© inviato per il visto all'Uffi- cio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub- blica italiana.

Roma, 10 giugno 1999

Il Ministro: Amato 99A4915

DECRETO 10 giugno 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 15 aprile 1999 e sca- denza 15 aprile 2004, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu© del quale il Ministro del tesoro e©

autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare ope- razioni di indebitamento nel limite annualmente risul- tante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e© stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condi- zione e modalita© di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nel- l'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposi- zioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patri- monio e per la contabilita© generale dello Stato, appro- vato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e succes- sive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'ap- provazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e© stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 giugno 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia© effettuati, a lire 57.915 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

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Visti i propri decreti in data 8 e 23 aprile, 11 e 25 maggio 1999, con i quali e© stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro polien- nali 3,25% con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sot- toscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 ago- sto 1982, n. 526, e© disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godi- mento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2004, fino all'importo massimo di nominali 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'8 aprile 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratte- ristiche e modalita© di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 aprile 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'im- porto indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammon- tare superiore verranno accettate limitatamente all'im- porto medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'im- porto minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno perve- nire, con l'osservanza delle modalita© indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale dell'8 aprile 1999, entro le ore 13 del giorno 14 giugno 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presen- tazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita© di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'8 aprile 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avra© inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sara©

riservata agli operatori ûspecialisti in titoli di Statoý, individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche. Gli ûspecialistiý potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscri- zione fino alle ore 17 del giorno 14 giugno 1999 con le modalita© indicate nell'art. 12 del citato decreto del- l'8 aprile 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avra© luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applica- bili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del decreto ministeriale dell'8 aprile 1999. La richiesta di ciascuno ûspecialistaý dovra© essere presentata con le modalita©

di cui all'art. 7 del decreto ministeriale dell'8 aprile 1999 e dovra© contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potra© essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovra© essere superiore all'in- tero importo del collocamento supplementare; even- tuali richieste di ammontare superiore verranno accet- tate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'im- porto minimo sottoscrivibile del prestito verranno arro- tondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su piu© offerte verra© presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in conside- razione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudica- zione d'asta.

L'importo spettante di diritto a ciascuno ûspeciali- staý nel collocamento supplementare e© pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e© risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquen- nali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel col- locamento supplementare sara© effettuato dagli opera- tori assegnatari il 16 giugno 1999, al prezzo di aggiudi- cazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantadue giorni.

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A tal fine, la Banca d'Italia provvedera© ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura gior- naliera ûLiquidazione titoliý, con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'en- trata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1936,27, sara©

effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 giugno 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascera© separate quie- tanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputa- zione al capo X, capitolo 5100 (unita© previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unita© previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unita© previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma- zione economica per l'anno stesso, ed a quelli corri- spondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, fara© carico al capitolo che verra©

iscritto nello stato di previsione della spesa del Mini- stero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capi- tolo 9502 (unita© previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verra© inviato per il visto all'Uffi- cio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub- blica italiana.

Roma, 10 giugno 1999

Il Ministro: Amato 99A4916

DECRETO 10 giugno 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1‘ novembre 1998 e scadenza 1‘ novembre 2029, quindicesima e sedicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu© del quale il Ministro del tesoro e©

autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare ope- razioni di indebitamento nel limite annualmente risul- tante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di

competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e© stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condi- zione e modalita© di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'or- dinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patri- monio e per la contabilita© generale dello Stato, appro- vato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e succes- sive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'ap- provazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e© stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 giugno 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia© effettuati, a lire 57.915 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 novembre, 12 dicem- bre 1998, 11 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo, 8 aprile, 11 maggio 1999, con i quali e© stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1‘ novembre 1998 e scadenza 1‘ novembre 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tran- che dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da desti- nare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 ago- sto 1982, n. 526, e© disposta l'emissione di una quindice- sima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%

con godimento 1‘ novembre 1998 e scadenza 11 novem- bre 2029, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 1‘ gen- naio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della quinta e sesta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratte- ristiche e modalita© di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 gennaio 1999.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1‘ maggio 1999, non verra© corri- sposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, e© pervenuta a scadenza.

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I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e© autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto ministeriale del 10 febbralo 1999, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di ûcoupon strippingý.

Art. 2.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'im- porto indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammon- tare superiore verranno accettate limitatamente all'im- porto medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'im- porto minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno perve- nire, con l'osservanza delle modalita© indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 14 giugno 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presen- tazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita© di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'11 gennaio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avra© inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sara©

riservata agli operatori ûspecialisti in titoli di Statoý, individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tran- che. Gli ûspecialistiý potranno partecipare al colloca- mento supplementare inoltrando le domande di sotto- scrizione fino alle ore 17 del giorno 14 giugno 1999 con le modalita© indicate nell'art. 12 del citato decreto del- l'11 gennaio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avra© luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quindice- sima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applica- bili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999. La richiesta di ciascuno ûspecialistaý dovra© essere presentata con le modalita© di cui all'art. 7 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999 e dovra© contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potra© essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovra© essere superiore all'in- tero importo del collocamento supplementare; even- tuali richieste di ammontare superiore verranno accet- tate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'im- porto minimo sottoscrivibile del prestito verranno arro- tondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su piu© offerte verra© presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in conside- razione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudica- zione d'asta.

L'importo spettante di diritto a ciascuno ûspeciali- staý nel collocamento supplementare e© pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e© risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trenten- nali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel col- locamento supplementare sara© effettuato dagli opera- tori assegnatari il 16 giugno 1999, al prezzo di aggiudi- cazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvedera© ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura gior- naliera ûLiquidazione titoliý, con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'en- trata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1936,27, sara©

effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 giugno 1999.

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A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascera© separate quie- tanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputa- zione al capo X, capitolo 5100 (unita© previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unita© previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unita© previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma- zione economica per l'anno stesso, ed a quelli corri- spondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, fara© carico al capitolo che verra©

iscritto nello stato di previsione della spesa del Mini- stero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capi- tolo 9502 (unita© previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verra© inviato per il visto all'Uffi- cio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub- blica italiana.

Roma, 10 giugno 1999

Il Ministro: Amato 99A4917

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 giugno 1999.

Autorizzazione all'Istituto di certificazione industriale per la meccanica, in Milano, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo produttivo e competitivita©

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, per il riavvici- namento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata con Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli

operatori economici del settore di sottoporre volonta- riamente i propri prodotti al nuovo regime di certifi- cazione in vigore dal 1‘ luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale l'ICIM - Istituto di certi- ficazione industriale per la meccanica, con sede in Milano, via G. Giardino n. 4, in forza dell'art. 9 della citata direttiva 95/16/CE, ha richiesto l'autorizza- zione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro del- l'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documen- tazione da produrre per l'autorizzazione degli orga- nismi di certificazione CE;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni conte- nute nella documentazione presentata l'organismo sod- disfa ai requisiti minimi previsti in allegato VII della direttiva 95/16/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto di certificazione industriale per la mec- canica e© autorizzato in via provvisoria al rilascio di cer- tificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva 95/16/CE di seguito elencati:

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato VIII: garanzia qualita© prodotti (modulo E);

Allegato IX: garanzia qualita© totale componenti (modulo H);

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

Allegato XII: garanzia qualita© prodotti per gli ascensori (modulo E);

Allegato XIII: garanzia qualita© totale dell'ascen- sore (modulo H).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalita© e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 95/16/CE.

3. Con periodicita© trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e© inviata al Ministero dell'indu- stria, del commercio e dell'artigianato - Direzione gene- rale per lo sviluppo produttivo e competitivita© - Ispetto- rato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha validita© fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva 95/16/CE.

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2. Entro il periodo di validita© della presente autoriz- zazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e competitivita© - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravita©

si procede alla revoca.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1999

Il direttore generale: Visconti 99A4922

DECRETO 7 giugno 1999.

Autorizzazione alla societa© I.V.C. - Istituto verifiche & certi- ficazioni S.r.l., in Taranto, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo produttivo e competitivita©

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, per il riavvici- namento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata con Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volonta- riamente i propri prodotti al nuovo regime di certifi- cazione in vigore dal 1‘ luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale la societa© I.V.C. - Istituto Verifiche & Certificazioni S.r.l., con sede in Taranto, via G. Messina n. 13, in forza dell'art. 9 della citata direttiva 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva mede- sima;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro del- l'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documen- tazione da produrre per l'autorizzazione degli orga- nismi di certificazione CE;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni conte- nute nella documentazione presentata l'organismo sod- disfa ai requisiti minimi previsti in allegato VII della direttiva 95/16/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. La societa© I.V.C. S.r.l. e© autorizzata in via provvi- soria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva 95/16/CE di seguito elencati:

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalita© e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 95/16/CE.

3. Con periodicita© trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e© inviata al Ministero dell'indu- stria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e competitivita© - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha validita© fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva 95/16/CE.

2. Entro il periodo di validita© della presente autoriz- zazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e competitivita© - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravita©

si procede alla revoca.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1999

Il direttore generale: Visconti 99A4923

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