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Academic year: 2021

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(1)

C

ORSO DI

P

OLITICA

E

CONOMICA PER L

’I

NNOVAZIONE

F

ACOLTÀ DI

E

CONOMIA

R.G

OODWIN

U

NIVERSITÀ DI

S

IENA

PROF.SSA MARIA ALESSANDRA ROSSI

ALESSANDRA.ROSSI@UNISI.IT

Il sistema di proprietà intellettuale

(2)

S

CHEMA DELLA LEZIONE

•  Il sistema di proprietà intellettuale

•  La ratio economica del marchio

•  Informazioni pratiche sui brevetti

•  La ratio economica dei brevetti

•  Alcuni problemi del sistema brevettuale

(3)

I

L SISTEMA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

(4)

COPYRIGHT E MARCHIO

•  Copyright/Diritto d’autore

–  Protegge l’espressione di un’idea creativa;

–  L’idea creativa non deve essere necessariamente originale;

–  Attribuisce il diritto esclusivo di copiare, riprodurre, distribuire, adattare e mostrare in pubblico una creazione originale (spesso, ma non sempre,

artistica - v.software);

–  La protezione ha una durata di 50 anni dopo la morte dell’autore in Italia e di 70 anni dopo la morte dell’autore negli USA.

•  Marchi

–  Proteggono simboli e segni distintivi che identificano particolari aziende o prodotti;

–  Sono concessi a condizione che il simbolo identificativo sia chiaramente distinguibile;

–  Durano per sempre, o fino a quando non vengono abbandonati o entrano

(5)

R

ATIO ECONOMICA DEL MARCHIO

/1

•  Segno distintivo che risolve un problema di

asimmetria informativa, creando un’informazione accessoria al prodotto utile ai consumatori

–  Dal marchio, i consumatori possono trarre informazioni sulla qualità del prodotto legate alla propria esperienza passata o a quella di altri consumatori

•  Crea incentivi a produrre beni di alta qualità

–  Sfrutta un meccanismo reputazionale: la prospettiva di aumentare e preservare il valore del marchio induce i produttori a mantenere alta la qualità

•  Può facilitare una divisione del lavoro efficiente, influenzando l’organizzazione dell’impresa

–  Es. franchising: il franchisor può specializzarsi nel costruire una reputazione attraverso la qualità del prodotto e il franchisee nella

(6)

R

ATIO ECONOMICA DEL MARCHIO

/2

•  Il marchio non ha solo una funzione puramente informativa, ma costituisce anche uno strumento di

differenziazione del prodotto che può creare potere di mercato

•  Può costituire una barriera all’entrata

–  Tuttavia, il marchio collettivo può costituire uno strumento per

superare barriere all’entrata in un mercato da parte di un insieme di piccoli produttori

•  Può dare origine a comportamenti ‘rent-seeking’ che non aumentano l’efficienza

–  ‘brand proliferation’

–  Introduzione di farmaci ‘pseudo-generici’ per estendere il potere di mercato dei farmaci branded

(7)

B

REVETTI

•  Proteggono l’applicazione industriale di un’idea innovativa;

•  La protezione viene accordata se alcuni requisiti sono presenti, in particolare un requisito di originalità;

•  La protezione ha una durata di 20 anni nella maggior parte dei paesi sviluppati.

(8)

E

POCA DEL BREVETTO NAZIONALE

(

FINE

XV-

FINE

XVIII

SEC

.)

Venezia, 1474

Primo codice sui brevetti

Stimolo all’innovazione diventa un aspetto esplicito di

politiche mercantilistiche

Litterae patentes

•  Protezione per 10 anni

•  Applicazione localizzata

(9)

E

POCA DEL BREVETTO NAZIONALE

(

FINE

XV-

FINE

XVIII

SEC

.)

•  1623, Statuto dei Monopoli in Inghilterra

–  Protezione per 14 anni –  Requisito di novità

–  Spostamento del potere di concessione dal sovrano ai governi e alle burocrazie

–  Legame con le politiche mercantilistiche

•  1790, Legge federale sui brevetti negli USA

–  Esplicito riferimento costituzionale al ruolo di promozione della scienza del Congresso

–  1793 – introduzione di un sistema di registrazione

–  1836 – creazione di un ufficio brevetti e reintroduzione dell’esame preventivo

(10)

E

POCA DEL BREVETTO MULTI

-

NAZIONALE

(

FINE

XVIII-

FINE

XIX

SEC

.)

•  Nascita di lobby pro-brevetto

–  Es. industria degli orologi in Svizzera

–  Protezione selettiva della proprietà industriale e intellettuale

•  Nascita di movimenti anti-brevetto

–  Organizzazioni anti-monopolistiche per il libero commercio

(11)

E

POCA DEL BREVETTO INTERNAZIONALE

(

FINE

XIX-

FINE

XX

SEC

.)

•  Trend di armonizzazione dei sistemi di protezione della PI

•  1883, Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale

•  1886, Convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche e letterarie

•  1967, Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI o WIPO)

•  1970, Patent Cooperation Treaty

•  1973, Convenzione europea sui brevetti di Monaco

–  1977, costituzione Ufficio europeo dei brevetti

•  1975, Convenzione sul brevetto comunitario

(12)

C

ONVENZIONE DI

P

ARIGI

(1883)

•  Principio di non discriminazione

–  gli inventori esteri devono ricevere in ciascuno stato il medesimo trattamento degli inventori nazionali

•  Diritto di priorità

–  Chiunque deposita regolarmente in uno dei Paesi dell’Unione una domanda di

•  brevetto d’invenzione, modello di utilità,

•  di disegno o modello industriale,

•  di marchio di fabbrica o di commercio

–  gode di un diritto di priorità per eseguire il deposito negli altri paesi (entro 12 mesi)

•  Indipendenza brevetti

–  Brevetti chiesti in diversi Paesi dell’Unione per la stessa invenzione sono indipendenti tra loro quanto a:

•  cause di nullità o di decadenza, e

•  durata

(13)

L’

EPOCA PRO

-

BREVETTO

(

FINE

XX

SEC

-

OGGI

)

•  1982, creazione della Court of Appeal of the Federal Circuit

–  ↑ probabilità di riconoscimento validità brevetto –  ↑ ammontare danni riconosciuti

–  ↑ valore brevetto

•  Modifica dell’orientamento della sezione antitrust del Department of Justice americano

•  Lobby della grande industria americana (farmaceutica, spettacolo e elettronica)

–  Molti casi salienti di enforcement aggressivo (es. Texas Instruments e Motorola, Kodak e Polaroid)

•  Perdita di competitività americana e politica commerciale

–  “Section 301” del Trade and Tariff Act

•  1980, Bayh-Dole Act: brevettazione risultati ricerche finanziate con fondi federali

(14)

I TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

(TRIPS, 1994)

•  Accordo di Marrakesh nell’ambito delle negoziazioni

dell’Uruguay Round del GATT (sostituito dal WTO nel 1995)

•  Legame fra politiche di protezione della PI e politiche commerciali

•  Fissazione di standard minimi di protezione

•  Istituzione di un efficace sistema di enforcement

•  “kicking away the ladder of development” (Chang, 2002)?

(15)

L’

ESPLOSIONE DEI BREVETTI

….

(16)
(17)

I

L BREVETTO IN

E

UROPA

:

INFORMAZIONI PRATICHE

(18)

B

REVETTO EUROPEO

:

REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

/1

NOVITA’

(Art. 46, C.P.I.; Art. 54, EPC)

•  Un’invenzione è nuova quando non fa parte dello stato dell’arte

•  Lo stato dell’arte comprende tutto ciò che è stato reso

pubblico (ovunque nel mondo) con una descrizione scritta o orale, una presentazione su Internet, un uso o qualsiasi altro mezzo, prima della data di deposito o di priorità della

domanda di brevetto

(19)

B

REVETTO EUROPEO

:

REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

/2

ATTIVITÀ INVENTIVA (Art. 48, C.P.I.; Art. 56, EPC)

•  Un’ invenzione implica un’attività inventiva se, rispetto a

quanto è noto dallo stato dell’arte, non risulta deducibile in modo ovvio per un esperto del settore

(20)

B

REVETTO EUROPEO

:

REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

/3

APPLICABILITÀ INDUSTRIALE (Art. 49, C.P.I.; Art. 57, EPC)

•  Un’invenzione è atta ad avere un’applicabilità industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in un qualsiasi tipo di industria, compresa quella agricola

(21)

B

REVETTO EUROPEO

:

REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

/4

SUFFICIENTE DESCRIZIONE (Art. 51, C.P.I.; Art. 57, EPC)

•  L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo affinché l’esperto nel settore sia in grado di riprodurla senza sforzi inventivi

•  La descrizione serve anche a delimitare la protezione

conferita dal brevetto, che è limitata a quanto descritto nel

(22)

B

REVETTO EUROPEO

:

LIMITI ALLA BREVETTABILITÀ

•  Non sono brevettabili:

–  Le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici

–  I piani, i principi, i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratore (in quanto tali) –  Le presentazioni di informazioni

–  I metodi per il trattamento chirurgico e terapeutico per uomini e animali e i metodi di diagnosi

(23)

B

REVETTO

E

UROPEO

:

PAESI ADERENTI

•  Il brevetto europeo costituisce un fascio di brevetti nazionali (36 membri)

•  Procedura centralizzata di esame e concessione

•  Procedura centralizzata di opposizione

•  L’enforcement è ottenuto presso le corti nazionali

•  Non esiste (ancora) una corte d’Appello unica per le

controversie in materia di IPRs

(24)

B

REVETTO EUROPEO

:

FACTS

&

FIGURES

(25)
(26)
(27)

B

REVETTO EUROPEO

:

RECENTI SVILUPPI LEGISLATIVI

•  Nel 2012, siglato un accordo per la creazione del brevetto unitario europeo (unitary patent), che prevede:

–  Protezione uniforme in tutti i paesi aderenti (anche se rimane un fascio di brevetti nazionali)

–  Conferimento e tutela centralizzati presso una Unified Patent Court –  Pagamento di una singola tassa

–  Traduzione in inglese, francese o tedesco

•  Opposizione da parte di alcuni paesi (in particolare, Spagna e Italia)

•  La nuova disciplina sarà applicata quando entrerà in vigore anche l’accordo sulla Unified Patent Court

•  L’obiettivo è quello di rendere meno costoso e più agile il sistema brevettuale europeo

(28)

P

ATENT

C

OOPERATION

T

REATY

(PCT)

•  126 paesi aderenti

(29)

D

OMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE

(PCT)

•  Procedura unificata di deposito (con esame preliminare facoltativo) per tutti i paesi designati

•  Spese iniziali proporzionalmente ridottissime: rinvio della scelta dei Paesi e dei relativi investimenti al 20°-21° o al 30°-31° mese dalla data di priorità

•  Perdite minime in caso di abbandono per mancanza di brevettabilità

•  Semplice gestione iniziale

(30)

L

A RATIO ECONOMICA DEL BREVETTO

(31)

L

E FUNZIONI DEL BREVETTO

Funzioni del brevetto:

•  Funzione incentivante;

•  Funzione transattiva;

•  Funzione di disclosure;

•  Funzione di segnalazione

Ovviamente, le 4 funzioni del brevetto sono complementari e si influenzano a vicenda. Ciò vale in particolare per la funzione transattiva e la funzione incentivante.

(32)

FUNZIONE INCENTIVANTE E TRADE-OFF FRA EFFICIENZA STATICA E

EFFICIENZA DINAMICA.

(CD. “REWARD THEORY OF PATENTS”)

Perdita  ne6a  di  

monopolio  (deadweight   loss)  

pm  

mv  

πv   lv  

Il brevetto crea artificialmente un certo grado di

escludibilità che consente all’innovatore di praticare un prezzo superiore al costo marginale (prezzo di

monopolio)

Il profitto appropriabile costituisce un incentivo all’investimento (efficienza dinamica) ma

l’esclusione dall’accesso ad un bene non rivale comporta una inefficienza statica.

(33)

F

UNZIONE TRANSATTIVA

•  I brevetti possono svolgere un ruolo rilevante nel facilitare il trasferimento tecnologico e superare il “paradosso di Arrow”

–  Direttamente, attraverso il trasferimento delle informazioni contenute nel brevetto stesso

–  Indirettamente, facilitando lo scambio di informazioni complementari di natura tacita

•  La funzione transattiva del brevetto è essenziale nel caso di brevetti sugli input della ricerca successiva, in particolare nei contesti di innovazione cumulativa

•  Transazioni che hanno ad oggetto brevetti:

–  Licensing

–  Cross-licensing –  Patent Pools

(34)

F

UNZIONE DI DISCLOSURE

(

CD

. “

CONTRACT THEORY OF PATENTS

”)

•  La descrizione dell’innovazione contenuta nella domanda di brevetto ha due obiettivi:

–  Aiuta a definire l’estensione del brevetto

–  Favorisce la disclosure e quindi la diffusione di conoscenze tecnologiche

•  I database brevettuali costituiscono un mezzo di diffusione dell’informazione tecnologica

•  L’uso dei database brevettuali da parte delle imprese varia in modo rilevante da settore a settore

•  L’esistenza del brevetto può anche facilitare la diffusione attraverso altri mezzi (es. partecipazione dei corporate researchers a conferenze)

(35)

F

UNZIONE DI SEGNALAZIONE

•  Il possesso di brevetti funge da “segnale” della capacità dell’impresa di generare innovazioni e profitto

•  Consente di attrarre capitale nella forma di venture capital

•  La rilevanza della funzione di segnalazione è inversamente correlata alla dimensione dell’impresa, essendo

particolarmente rilevante per le PMI

(36)

VIZI E VIRTÙ DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

EX-POST

•  Perdita netta di monopolio (-) EX-ANTE

•  Decentralizzazione degli incentivi (+)

–  Le scelte di investimento in innovazione sono prese dagli agenti economici in modo indipendente (senza contrattazione diretta con l’autorità pubblica);

–  La PI implica almeno una forma debole di controllo sull’efficienza

dell’investimento innovativo: gli agenti investono solo se il valore atteso dell’innovazione è maggiore del costo dell’investimento.

•  Costo dell’innovazione imposto sugli utilizzatori (+)

–  Ma quest’effetto è apprezzabile se i benefici dell’innovazione sono concentrati su pochi utilizzatori, meno apprezzabile se i benefici sono dispersi.

•  Scarso coordinamento del processo innovativo (-)

–  Non induce ad investire soltanto le imprese più efficienti;

–  Può indurre un numero eccessivo di imprese ad investire nella “corsa al

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