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A p r o p o s i t o d e l l a v e r i f i c a d e i c a r i c h i d i l a v o r o d e g l i u f f i c i g i u d i z i a r i a s e g u i t o d e l l ’ i s t i t u z i o n e d e l g i u d i c e u n i c o d i p r i m o g r a d o e d e l r i n v i o d e l l e

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Academic year: 2022

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A proposito della verifica dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari a seguito dell’istituzione del giudice unico di primo grado e del rinvio delle proposte delle tabelle degli uffici per il biennio 1998- 1999.

(Delibera del 17luglio 1997)

Il Consiglio ha osservato che in data 9 luglio1997 è stata approvata dal Parlamento la legge Delega al Governo per l’istituzione del giudice unico di primo grado; atteso che tale normativa una volta in vigore renderebbe incongrua l’applicazione dell’art.7 bis dell’Ordinamento Giudiziario, poiché la relativa legge introdurrebbe radicali modifiche di struttura degli uffici giudiziari dopo pochi mesi dall’inizio del 1998 con conseguente necessità di rivedere la distribuzione tabellare;

considerato che è stata approvata la legge di istituzione delle sezioni stralcio che avrà un’ulteriore impatto sulla struttura degli uffici;

rilevato dunque che la scadenza delle attuali tabelle è prevista per la fine del 1997 e che oggi la procedura di formazione tabellare per il 1998-1999 rischierebbe di causare un immane sforzo di analisi e organizzazione in larga parte poi vanificato dall’entrata in vigore del giudice unico;

ritenuto che è invece opportuno canalizzare tale sforzo e le risorse esistenti verso l’acquisizione di tutti gli elementi onde consentire la migliore attuazione delle riforme del giudice unico e delle sezioni stralcio;

segnala ai Presidenti di Corte di Appello l’opportunità di sollecitare i dirigenti a non proporre allo stato le nuove tabelle per il biennio 1998-1999 e a predisporre strumenti informativi necessari per attuare la nuova normativa quali l’immediata verifica da parte dei Presidenti dei Tribunali della ripartizione presumibile dei carichi che ricadrà sul giudice monocratico e su quello collegiale sulla base dell’attuale formulazione della legge delega, nonché il riscontro da parte dei Presidenti dei Tribunali e dei Pretori Dirigenti delle cause civili di vecchio rito pendenti nei loro rispettivi uffici alla data del30 giugno 1997 (escluse quelle interrotte, sospese e cancellate);

resta ferma la facoltà di proporre per le vie ordinarie le eventuali necessarie variazioni alle tabelle vigenti.

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