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Trib. Torino - sezione lavoro, proposte per la gestione dei processi

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Academic year: 2022

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TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE LAVORO

Si formulano le seguenti proposte dirette all’individuazione di modalità di gestione dei processi che possano rendere più agevole il lavoro di giudici e avvocati:

1) sarebbe opportuna la presentazione di un unico ricorso da parte di lavoratori che propongono cause riguardanti la medesima questione, in modo da evitare che più giudici debbano decidere lo stesso tipo di controversia o che debba essere disposta successivamente la riunione dei processi; da parte degli avvocati si rileva però la difficoltà di presentare un unico ricorso, sia per ragioni pratiche (ingestibilità delle deduzioni in fatto; eccessivo numero di documenti), sia per ragioni giuridiche (incapacità a testimoniare dei lavoratori che presentano un unico ricorso, a differenza di quello che ritiene la giurisprudenza per i lavoratori che presentano ricorsi separati successivamente riuniti); la soluzione potrebbe essere quella di depositare i ricorsi riguardanti la medesima questione in un unico gruppo, segnalando l’identità delle questioni trattate (magari anche con un elastico che riunisce il gruppo di ricorsi), in modo che il Presidente provveda ad assegnarli a uno stesso giudice; qualora venga presentato un ricorso unico, i giudici potranno tenerne adeguato conto in sede di liquidazione delle spese, sulla base del potere loro riconosciuto dal D.M. 140/12

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2) un obiettivo condiviso è quello della riduzione della lunghezza degli atti processuali, anche in vista dell’entrata in funzione del processo telematico che renderà estremamente difficoltosa la lettura a video di atti eccessivamente lunghi; gli avvocati, peraltro, fanno presente la necessità di completezza degli atti e l’esigenza di non incorrere in decadenze

3) si è d’accordo sull’opportunità di adottare differenti modalità di redazione degli atti con riferimento ai seguenti punti:

- indicazione preventiva dell’oggetto del processo

- indicazione specifica dei capitoli che devono essere oggetto della prova testimoniale; anche se si conviene sulla difficoltà di una deduzione separata dei fatti oggetto di causa e dei capitoli di prova, si potrebbero specificare – nell’ambito della deduzione complessiva di tutti i fatti rilevanti – quali siano i capitoli che devono essere oggetto di prova testimoniale

- indicazione dei testi con riferimento ai vari capitoli di prova, quando il cliente è in grado di specificare su quali capitoli i testi siano informati

- separazione delle considerazioni in diritto dalle deduzioni in fatto

- citazione della giurisprudenza in modo sintetico, richiamando solo la massima e non tutta la motivazione

- collocazione delle conclusioni sempre in fondo all’atto, immediatamente prima dell’indicazione delle produzioni e dei testi

4) avviso tempestivo al giudice, anche a mezzo fax o mail:

- in caso di conciliazione;

- qualora le parti non possano o non intendano comparire all’udienza appositamente fissata per l’interrogatorio libero;

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- qualora non sia stato possibile intimare i testi o qualora le notifiche non siano andate a buon fine

5) esposizione ragionata dei parametri posti a fondamento dei conteggi, con indicazione dei dati utili per comprenderli e con lordizzazione dell’eventuale percepito netto fuori busta, in modo da evitare il rinvio determinato dalle richieste di chiarimenti del giudice e dalla necessità di sentire il consulente;

potrebbe essere utile anche il contestuale deposito delle tabelle retributive, ove non venga utilizzata la retribuzione presente in busta paga

6) produzione di un estratto delle disposizioni del CCNL rilevanti per la decisione della singola causa (istituti retributivi, declaratorie ecc.); per salvaguardarsi rispetto ad eccezioni di omessa produzione del testo integrale del contratto collettivo, gli avvocati potranno aggiungere alla produzione dell’estratto quella del testo integrale; la produzione dell’estratto potrebbe eventualmente essere sostituita dalla produzione della c.d. scheda sintetica pubblicata da Unico Lavoro nella quale vengono indicati tutti gli elementi retributivi ricavati dal contratto

7) produzione in prima udienza di tutti i documenti necessari per accertare la regolarità della notifica e per dichiarare la contumacia (visura camerale aggiornata, certificato di residenza della persona fisica ecc.), anche se si rileva che non sempre si possono avere in tempo i certificati di residenza per i convenuti residenti fuori Torino, a meno di non richiederli già al momento della notifica, indipendentemente dal fatto che siano effettivamente necessari

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8) numerazione di tutti i documenti in modo ben visibile, possibilmente segnalandoli con targhetta sporgente per facilitarne la consultazione

9) si prende atto del fatto che il ritardo di un avvocato in udienza può dipendere dal protrarsi di altre udienze oltre i tempi preventivati; gli avvocati possono avvertire il giudice del ritardo tramite una chiamata interna; il giudice cercherà di attendere l’avvocato in ipotesi di ritardo giustificato

10) i giudici potrebbero prendere in considerazione la possibilità di concedere un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo per ipotesi in cui sia provata documentalmente l’esistenza e la durata del rapporto di lavoro, ma manchino le ultime buste paga, sempre che vengano richiesti soltanto la retribuzione base (senza straordinario o altre indennità particolari), la 13° e il T.F.R.; in questo modo si potrebbe garantire una tutela giudiziaria più rapida nelle cause in cui vengono soltanto chieste retribuzioni non corrisposte

11) nelle cause contumaciali può essere valutata la possibilità di definire il giudizio sulla base dei soli documenti o con l’ammissione dell’interrogatorio formale, senza procedere all’assunzione di prove testimoniali

12) nelle cause di licenziamento da trattare con il “rito Fornero” si cercherà di trovare delle modalità per rendere effettiva la sommarietà dell’istruzione

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