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RAPPORTO PRELIMINARE VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA V.A.S. “EX CINEMA NUOVO” PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

“EX CINEMA NUOVO”

VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA V.A.S.

Dir. 2001/42/CEE - D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 - D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 - D.Lgs 29.06.2010, n. 128 - L.R. 11.03.2005, n. 12 art. 4 - D.C.R.

13.03.2007 n. 8/351 - D.G.R. 27.12.2007 n. 8/6420 - D.G.R. 30.12.2009 n. 8/10971

RAPPORTO PRELIMINARE

Redatto da Autorità Procedente Comune di Treviglio

Settore Gestione del Territorio Servizio Urbanistica

(Dott. Arch. Mario Umberto Morabito)

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1. PREMESSA pag. 3

2. INDIRIZZI GENERALI pag. 5

2.1 La direttiva 2001/42/CE ed il D.Lgs. 152/06 pag. 5 2.2 La Vas nella L.R. della Lombardia 12/05 pag. 7

2.2.1 Procedimenti VAS per i PII pag. 7

2.3 La verifica di esclusione dalla VAS: contenuti nei

documenti di sintesi pag. 9

2.4 Indici e parametri di valutazione dimensionale del

progetto di PII pag. 11

2.4.1 Lo stato di fatto pag. 17

2.4.2 Il progetto pag. 21

2.4.3 Standard qualitativo ed opere di urbanizzazione a scomputo pag. 31 2.4.4 Conformità al P.T.C.P. della Provincia di Bergamo pag. 32 2.4.5 I vincoli urbanistici ed ambientali interessati dal Piano pag. 34

2.4.6 La variante al P.R.G. pag. 34

2.4.7 Conformità del P.I.I. al Documento di inquadramento

ed alla disciplina di cui alla L.R. 12/2005 pag. 53

2.4.8 Rapporto fra il P.I.I. proposto e la disciplina di cui all’art. 1 della L.R.10.03.2009, n. 5 (modifiche alla L.R. 12/2005) ed alla successiva

D.G.R. 06.05.2009, n. 8/9413 pag. 58

3. LE RELAZIONI DEL PROGETTO CON L’AMBIENTE pag. 59 3.1 Individuazione delle componenti ambientali coinvolte pag. 59

3.2 Descrizione degli effetti ambientali attesi in

fase di realizzazione dell’intervento/cantiere pag. 58

3.3 Descrizione degli effetti ambientali attesi in fase

di esercizio pag. 60

3.4 Effetti sui siti rete natura 2000

(SIC e ZPS interessati dal piano) pag. 60

4. CONCLUSIONI CIRCA L’ESCLUSIONE DEL PII DALLA PROCEDURA VAS pag. 61 4.1 Requisiti di valenza locale del Piano pag. 61 4.2 Conclusioni circa l’esclusione del P.I.I. dalla procedura Vas pag. 62

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1) PREMESSA

Il presente documento considera la proposta per il progetto urbanistico di trasformazione denominato “P.I.I.

EX CINEMA NUOVO” che costituisce il contenuto del programma integrato di intervento di cui questo documento costituisce allegato, presentato al Comune di Treviglio dal Signor Gianantonio Signorelli per l’area, sita in Vicolo Mulazzani, e ne affronta la verifica di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi delle norme di settore vigenti.

L’Amministrazione Comunale di Treviglio ha provveduto all’avvio del procedimento di verifica di esclusione dalla VAS. La proposta progettuale esplicitata attraverso un Programma Integrato di Intervento prevede trasformazione dell’area oggetto del P.I.I., sita nel Centro Storico inquadrata nel vigente Piano Regolatore Generale Variante Zona "A" Centro Storico - approvata dalla Giunta Regionale della Lombardia con Deliberazione n. 48758 del 29.02.2000 come segue:

- Tipi di Intervento previsti sugli edifici (tav. n. 1): Grado 5°

di intervento (edifici soggetti alla semplice limitazione volumetrica entro i limiti massimi di quella esistente).

- Tipi di intervento previsti sulle facciate (tav. n. 2): facciata su via Mulazzani - possibilità di riprogettazione della facciata.

- Immobili vincolati e sub aree di intevento (tav. n. 3): Aree e immobili soggetti a P.R..

- Immobili ed aree di interesse collettivo (tav. n. 4): Edifici pubblici o privati con parziale destinazioni di interesse collettivo.

- Verifica standards (tav. n. 5): edificio ed area NON individuata come standard.

Il presente rapporto preliminare costituisce lo strumento complementare per l’approvazione del P.I.I. in variante al vigente PRG ai sensi della L.R. n.12/05. Esso ha la finalità di fornire le informazioni ed i dati utili alla valutazione degli effetti significativi dell’intervento sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale ai sensi dell’allegato 1m bis della D.G.R.

30.12.2009 n. 8/10971 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4. l.r. n.

12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui all d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione nuovi modelli” e viene messo a disposizione dei Soggetti con competenze Ambientali, degli Enti Territoriali e del Pubblico interessati all’iter decisionale unitamente ai documenti di P.I.I. per lo svolgimento della “Conferenza di Verifica”

preordinata ad esprimere parere circa l’eventuale sua esclusione dalla VAS. Il Documento di Scoping contiene: lo schema del percorso metodologico procedurale, una proposta di definizione dell’ambito di influenza del programma integrato di intervento e

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4

della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

Con il Documento di Inquadramento, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 10.07.2003 e con le variazioni alla strumentazione urbanistica comunale si stanno introducendo nella prassi gestionale del P.R.G. vigente criteri di flessibilità che consentono di passare dalla “conformità alle norme” al metodo di “controllo di coerenza” dei progetti con programmi con i quali l’Amministrazione Comunale, all’interno di un sistema coordinato e coerente di pianificazione, intende ottenere un assetto organizzato del territorio ed un’elevata qualità urbanistica ed architettonica.

Il documento si articola nei seguenti contenuti principali:

- l’esposizione degli indirizzi e delle procedure nei riferimenti normativi generali nell’ambito di applicazione della VAS in aderenza ai criteri formulati nel punto 2 dell’allegato 1m bis della della D.G.R. 30.12.2009 n. 8/10971, con particolare riferimento ai diversi livelli di competenze;

- la ricostruzione del quadro programmatico e pianificatorio vigente, alle diverse scale territoriali;

- i richiami generali alle linee di indirizzo del progetto di P.I.I., proposto in variante al vigente PRG, come specificati negli elaborati di progetto cui si rimanda;

- l’analisi delle caratteristiche dell’ambiente nel quale il progetto si colloca e con il quale interagisce e la valutazione dei possibili effetti ambientali correlabili all’intervento;

- il riepilogo delle principali informazioni contenute nel documento e le valutazioni finali circa l’esclusione del PII in esame dalla procedura di VAS.

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2) INDIRIZZI GENERALI

2.1 La Direttiva 2001/42/CE e il D.Lgs. 152/06, modificato ed integrato con D.Lgs. 4/2008 e con D.Lgs. 128/2010.

Il dibattito sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in sede europea e nazionale pone l’attenzione, dopo l’approvazione della Direttiva 2001/42/CE, sulla necessità, in sede di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale, di confrontare tutte le posizioni e gli approcci disciplinari che contribuiscono al processo di pianificazione. La Direttiva comunitaria sulla VAS, introducendo la valutazione ambientale come strumento per assumere la sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione, ha esteso l'ambito di applicazione del concetto stesso di valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, in considerazione dei cambiamenti ambientali causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche di natura programmatica; in pratica la valutazione ambientale dei piani e programmi viene ad intendersi quale processo complesso, da integrare in un altro processo complesso - generalmente di carattere pubblico – di pianificazione o programmazione. Affinché tale integrazione possa essere effettiva e sostanziale, la Direttiva stabilisce che la VAS deve intervenire nelle fasi di formazione del piano o programma con l’intento di prendere in considerazione e analizzare le problematiche ambientali nelle fasi di discussione ed elaborazione dei piani e programmi individuandone preliminarmente limiti, opportunità, alternative e precisandone criteri e opzioni possibili di trasformazione. La norma comunitaria prevede di sviluppare la procedura di VAS secondo la seguente articolazione generale:

- informazione al pubblico dell’avvio del procedimento;

- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;

- la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;

- la presentazione e la pubblicazione del progetto;

- lo svolgimento di consultazioni;

- la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;

- la decisione;

- l'informazione sulla decisione;

- il monitoraggio.

La normativa italiana di settore – D.Lgs. 03/04/2006 n.152 (Testo Unico sull’Ambiente), successivamente modificato dal D.Lgs.

16/01/2008 n. 4 e dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 - nel riprendere i contenuti della Direttiva Comunitaria prevede:

“Art. 6 -Oggetto della disciplina

1.La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

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2.Fatto quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b)per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3.Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3. bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

3. ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.

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4.Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a.i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ;

b. i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c. i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2.2 La VAS nella Legge Regionale della Lombardia n.12/2005

La L.R. 11/03/2005 n.12, Legge per il Governo del Territorio, all’articolo 4, comma 2, prevede che:

“… Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d’area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione …”.

Gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio Regionale (Deliberazione 8/351 del 13.03.2007) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.R.

12/2005 hanno ulteriormente precisato che (punto 4.2):

“È effettuata una valutazione ambientale per tutti i Piani/Programmi:

a)elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.”.

Con la D.G.R. 8/6420 del 27.12.2007 e successiva D.G.R. 30.12.2009 n. 8/10971 la Regione Lombardia ha, infine, definito i modelli metodologici, procedurali ed organizzativi per la valutazione ambientale delle diverse tipologie di atti programmatici, compresi i Programmi Integrati d’Intervento. In relazione ai piani e programmi che determinano l’utilizzo di piccole aree a livello locale e le modifiche minori (all. 1m bis), le norme regionali richiamate prevedono che possa essere valutata preliminarmente l’effettiva esigenza di applicare la VAS attraverso una procedura dedicata di Verifica di Esclusione o Screening (D.C.R. n. 8/351

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2.2.1 Procedimenti VAS per i Programmi Integrati d’Intervento

I procedimenti VAS dei Programmi Integrati d’Intervento sono disciplinati dalla D.G.R. 30.12.2009 n. 8/10971 all’Allegato 1m bis. In particolare l’Allegato espone i riferimenti procedurali relativi alla fase transitoria di adeguamento dei P.R.G. vigenti, sino all’approvazione dei P.G.T.. Viene stabilito (cfr. Art. 2 - Ambito di applicazione) che la verifica della necessità o meno di sottoporre un Programma Integrato di Intervento a VAS deve discendere da un accertamento preliminare, affidato alla responsabilità dell’Autorità procedente.

Per tale accertamento preliminare sono previste due successive operazioni di screening (D.G.R. 30.12.2009 n. 8/10971 allegato 1m bis art.2):

“1) La prima consiste nell’escludere dal campo di applicazione della direttiva tutti i P.I.I. per i quali non sussista la contemporanea presenza dei due requisiti seguenti:

- intervento con valenza territoriale che comporta variante urbanistica a piani e programmi;

- presenza di un livello di definizione dei contenuti di pianificazione territoriale idoneo a consentire una variante urbanistica.

2) L’operazione successiva consiste nel raffrontare la suddetta variante urbanistica col disposto dell’art.4, comma 2, della L.R.

12/05 che disciplina il campo di applicazione della VAS nel settore della pianificazione territoriale. In particolare il citato disposto prevede che debbano essere assoggettate a VAS le sole varianti al Piano Territoriale Regionale (PTR), ai Piani Territoriali Provinciali (PTCP), ai Piani d’area Regionali (PTRA) ed ai Documenti di Piano dei Piani di Governo del Territorio (PGT)…”.

Con riferimento ai P.I.I. conformi agli strumenti di pianificazione sovracomunale, questa seconda operazione porta pertanto all’esclusione dal campo di applicazione quei P.I.I. che determinino varianti urbanistiche non individuate nel citato disposto della L.R. 12/05, cioè quei P.I.I. che non abbiano effetti sul Documento di Piano.

Nella fase transitoria, in attesa dell’approvazione dei P.G.T., la norma regionale evidenzia la necessità di assumere criteri di equiparazione coerenti con il richiamato disposto della L.R.

12/05, che prevede siano sottoposte a VAS le sole varianti al Documento di Piano del P.G.T. e non anche quelle al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi, o altri piani attuativi. Tale criterio di equiparazione presuppone pertanto che i contenuti di variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.) previsti con il P.I.I. in esame siano considerati alla luce della LR 12/05 e ne sia definita la pertinenza rispetto ai tre atti previsti per un P.G.T..

Ove tali contenuti si configurino come propri di un ipotetico Documento di Piano, il P.I.I. che determina la variante sarà da assoggettare a VAS; viceversa, ove tali contenuti assumano i significati delle previsioni di un Piano delle Regole o un Piano

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dei Servizi, il P.I.I. sarà da escludere dal campo di applicazione della VAS.

Anche con riferimento alla citata fase transitoria, viene ribadita la necessità di assoggettare a VAS i P.I.I. che:

a) costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE (Valutazione di Impatto Ambientale) e successive modifiche;

b) producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 2000).

Una volta accertato l’obbligo di sottoporre la variante urbanistica a procedimento di valutazione ambientale, l’Autorità procedente può appurare l’eventuale esistenza delle condizioni per avviare una successiva procedura semplificata di Verifica di Esclusione dalla VAS.

Tale ipotesi è perseguibile soltanto in presenza di varianti minori per le quali sussista la contemporanea presenza dei seguenti requisiti:

a)non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;

b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;

c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

Data per verificata la contemporanea sussistenza dei primi due requisiti di cui sopra, l’Autorità procedente, sotto la propria responsabilità, procede, in assenza di provvedimento della Giunta Regionale atto ad individuare i criteri per decidere quando si tratta di piccole aree o modifiche minori (D.C.R. n. 8/351 del 13.03.2007 punto 4.6), alla determinazione delle condizioni dell’ultimo punto mediante illustrazione degli indicatori significativi della dimensione e della tipologia del P.I.I..

2.3 La verifica di esclusione dalla VAS: contenuti del Rapporto preliminare

La Verifica di Esclusione di un piano/programma dalla VAS è condotta sulla base di un rapporto preliminare contenente le seguenti informazioni circa i suoi effetti significativi sull’ambiente e sulla salute (Allegato II del D.C.R. n. 8/351 del 13.03.2007 - Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all’articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE):

Le fasi del procedimento (punto 5.1 dell’allegato 1m bis):

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.lgs., ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema in coda al presente modello:

1. avvio del procedimento;

2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;

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3. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del PII e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del PII, facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva;

4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;

5. convocazione conferenza di verifica;

6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;

7. messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate.

Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

- la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

- la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;

- carattere cumulativo degli effetti;

- natura trasfrontaliera degli effetti;

- rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);

- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

- valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:

 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;

 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;

 dell’utilizzo intensivo del suolo;

- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Ai fini della consultazione istituzionale che caratterizza il procedimento generale di Valutazione Ambientale Strategica, la condivisione del Rapporto Preliminare è prevista attraverso uno specifico momento di confronto - la Conferenza di Verifica -

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rivolto alle Autorità con specifica competenza in materia ambientale ed agli Enti territoriali coinvolti, che vengono consultati per condividere la decisione circa l’esclusione o meno del P.I.I. dalla VAS.

2.4 Indici e parametri di valutazione dimensionale del “progetto di PII “

La proposta di Programma Integrato d’Intervento riguarda l’area dove è ubicato il fabbricato del Ex Cinema Nuovo, sito in Via Mulazzani all’interno della Zona “A – Centro Storico”

La proposta di Programma Integrato di Intervento è stata preceduta da due distinte richieste di parere preventivo presentate rispettivamente nelle seguenti date:

- 08.02.2007 prot. n. 6488 relativamente alla richiesta di parere preventivo riguardante una proposta di piano di recupero;

- 11.08.2008 prot. n. 39936 relativamente alla richiesta di parere preventivo riguardante una proposta di programma integrato di intervento.

La proposta progettuale, presentata in data 20 ottobre 2009 Prot.

n. 49390, successivamente integrata in data 31.12.2010 prot. n.

62305 ed in data 20.04.2010 prot. n 21493, prevede la demolizione dell’ex cinema “Nuovo”, ormai non utilizzato da diversi anni, e realizzazione di un edificio composta da:

- n. 2 piani interrati destinati ad autorimesse, cantine e magazzini;

- Piano terra destinato a negozi (n. 5) ed a spazi pubblici di carattere socio culturale (n. 2 unità immobiliari aventi superficie rispettivamente di mq. 108,97 e di mq. 74,21 oltre a mq. 77,57 di aree scoperte di uso esclusivo) da cedere all'Amministrazione Comunale (superficie totale di mq. 260,75 conteggiata quale standard);

- Piano primo destinato a residenza e terziario(n. 5 alloggi e n.

2 uffici);

- Piano secondo destinato a residenza (n. 5 alloggi);

- Piano terzo destinato a residenza (n. 5 alloggi);

NB: per tutte le considerazioni che seguono, si rimanda, per maggiori dettagli agli elaborati del P.I.I.

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12 Estratto di mappa

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Aerofotogrammetrico anno 2006

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14 Ortofoto anno 2006

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Foto aerea anno 2010

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Rilievo fotografico inquadramento progettuale

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2.4.1. Lo stato di fatto

L’area in oggetto è situata nel Centro Storico di Treviglio, individuata catastalmente al Fogli n. 45 - 46 mappale n. 3158.

L’area è di proprietà del sig. Gianantonio Signorelli è completamente occupata dal fabbricato, utilizzato come sala cinematografica, costruita a seguito di Nulla Osta edilizio del 01.07.1967 prot. n. 14810 n. 49 Reg. Cert. - agibilità rilasciata in data 01.12.1969, e successivamente modificata all’interno, inserendo una seconda sala, autorizzata con concessione edilizia n. 258 del 16.10.1984. Il fabbricato è stato dismesso nell’anno 2004.

L’edificio ha la morfologia architettonica tipica della sala cinematografica con copertura a volta inclinata da nord (h. m 15,95) verso sud (h. m 13,85); la parte di edificio aggettante su via Mulazzani è stata edificata a due piani fuori terra e destinata a foyer, biglietteria al piano terra, ingresso alla seconda sala e locale proiezione al piano primo, oltre a servizi per il pubblico.

Dati planivolumetrici allo stato di fatto:

- S.l.p. esistente = 1.598,69 mq

- H max esistente nel punto più alto della copertura = m. 15,95

- Volume esistente:

- Autorizzato anno 1967 e variante anno 1984 = mc. 6.500,00 (calcolata moltiplicando la superficie lorda di piano per l’altezza misurata all’intradosso dal soffitto al piano del marciapiede)

- Fisico = mc. 10.701,06

(misurato fuori terra al lordo delle murature e delle falde di copertura)

- Virtuale (s.l.p. x 3) come da vigente PRG = mc. 4.796,07

La Giunta Comunale con deliberazione n. n. 187 del 22.10.2008 relativamente agli indirizzi in ordine alla richiesta di parere preventivo per proposta di P.I.I. dell'"ex Cinema Nuovo"

presentata il 11.08.2008 prot. n. 39936 acquisiti i pareri della Commissione per il Paesaggio e vista la relazione del Servizio Urbanistica, ha deliberato di:

Di condividere quanto espresso nella relazione del Servizio Urbanistica circa il calcolo della s.r.c. esistente utilizzando come base di calcolo il volume effettivamente autorizzato con il rilascio del N.O. del 01.07.1967 (in funzione degli indici di edificabilità previsti al momento della richiesta del N.O. pari a 4,5 mc/mq), pari a mc 6.500,00 la s.r.c. ammissibile non potrà essere superiore a mq 2.166,67 (mc 6.500,00/h virtuale m. 3) ancorché nell'immobile esista una s.r.c. inferiore determinata dalla funzione che l'immobile ha avuto dalla sua costruzione fino alla sua dismissione (sala cinematografica);

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Di condividere il parere della Commissione per il paesaggio, espresso all’unanimità, nella seduta del 23.09.2008, relativamente all’altezza del nuovo fabbricato che non potrà superare i quattro piani fuori terra;

Di condividere il parere della commissione per il paesaggio, espresso a maggioranza, nella seduta del 23.09.2008, relativamente alla ricostruzione dell’edificio sull’antico sedime al fine di ricomporre l’originaria cortina edilizia, fatte salve le verifiche normative in merito alle distanze tra pareti finestrate;

Di condividere il parere della Commissione per il paesaggio, espresso all’unanimità, nella seduta del 04.12.2007 in sede di incontro con i progettisti per l’esame della richiesta di parere preventivo per proposta di presentazione di Piano di recupero, e richiamato nel parere della seduta del 23.09.2008 del relativamente agli aspetti compositivi delle facciate ivi comprese le terrazze ed i balconi e più precisamente:

- evitare la realizzazione di portici al piano terra;

- realizzare piani arretrati;

- evitare la realizzazione di balconi e terrazze su fronte strada e caratteri tipologici estranei al linguaggio diffuso nel Centro Storico.

Di riservarsi di poter eventualmente valutare, a fronte di rilevanti benefici pubblici aggiuntivi rispetto a quelli dovuti, una possibile incentivazione ai sensi dell’art. 11 comma 5 della legge regionale 11.03.2005, n. 12, purché siano comunque rispettate le indicazioni progettuali espresse dalla Commissione per il Paesaggio e condivise dalla Giunta Municipale.

Si indica come interessante la cessione di locali siti al piano terra della superficie di circa 300 mq. da destinare a spazi pubblici di carattere socio-culturale.

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2.4.2. Il Progetto

La proposta di P.I.I. presentata, recepisce le indicazioni della Commissione per il Paesaggio e della Giunta Comunale circa:

- il recupero della volumetria massima mc. 6.495,27 < mc. 6.500,00 - allineamento del nuovo fabbricato sull'antico sedime di via Mulazzani al fine di formare una cortina continua con gli edifici esistenti;

- numero dei piani fuori terra previsti nel numero massimo di 4;

- altezza in gronda m. 12,70;

- altezza al colmo m 14,70;

- realizzazione di piani arretrati;

- non realizzazione di portici al p.t..

La s.r.c. totale (P.T. - P.1 - P. 2 - P. 3) ammonta a mq. 2.165,09 per un totale di mc. 6495,27 (s.r.c. x 3) di cui:

- mq. 559,61 al P.T. (commerciale e spazi pubblici);

- mq. 642,36 al P. 1 (residenziale e terziario);

- mq. 509,92 al P. 2 (residenziale);

- mq. 453,20 al P.3 (residenziale);

La Commissione per il Paesaggio nella seduta del 16.03.2010 ha espresso il seguente parere:

All'unanimità prende atto dell'accoglimento delle osservazioni espresse a maggioranza dalla Commissione nella seduta del 23.09.2008 e rinvia ai competenti uffici comunali la verifica preliminare dei regolamenti in materia di distanze e soleggiamento.

Si ribadisce che per quanto riguarda gli aspetti compositivi, tipologici e materici delle facciate si rimanda l'espressione del parere alla presentazione del progetto.

Il progettista, in relazione all’avanzamento dell’edificio verso la via Mulazzani, al fine di occupare l’antico sedime esistente prima della costruzione dell’attuale edificio, ha verificato le destinazioni degli edifici fronteggianti. Le destinazioni esistenti sono tutte di tipo terziario (uffici), pertanto non vi sono condizioni ostative alla soluzione progettuale richiesta dall’A.C. e dalla Commissione per il Paesaggio, poiché non si verificano condizioni di alterazione dei rapporti di aeroilluminazione verso destinazioni residenziali (relazione del 20.04.2010 prot. n. 21493).

Si ottiene una riduzione della Superficie coperta, con aumento della superficie sistemata a cortile.

Il Comando di Polizia Locale, ed il Servizio LL.PP. del Comune di Treviglio, hanno unitamente espresso il seguente parere in data 19.03.2010:

A seguito dei rilievi emersi durante la verifica effettuata, si esprime il seguente parere:

- Secondo il disposto art. 22 del vigente Codice della Strada, nonchè in ottemperanza alle vigenti N.T.A. del Piano Regolatore Generale, l’eventuale cancello a protezione della

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allo scopo di consentire la sosta fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di immettersi nella proprietà privata;

- Gli accessi devono essere individuati con apposito segnale previa autorizzazione dell’ente proprietario della strada, come previsto dal comma 3 dell’art. 22 vigente Codice della Strada;

- L’uscita dovrà avvenire esclusivamente con transito lungo il vicolo De Capitani a doppio senso di marcia;

- Non si ravvisa la necessità di posizionare un semaforo all’ingresso della via De Capitani in quanto l’immissione dall’uscita carrale dell’edificio in progetto (stante il numero esiguo delle automobili previste), può essere messa in sicurezza con l’adeguata localizzazione di specchi parabolici posti sugli spigoli degli edifici fronteggianti. Si consiglia l’eventuale posizionamento di impianto semaforico a regolazione dell’ingresso e dell’uscita internamente alla proprietà e controllo a mezzo videosorveglianza della piazzola di sosta interna;

- Per tutti gli allacciamenti ai pubblici servizi, dovranno essere presi contatti con tutti i singoli Gestori al fine di verificare la modalità di esecuzione degli stessi e/o potenziamento delle reti esistenti;

- In relazione alla viabilità, si ritiene di confermare l’attuale assetto che andrà verificato al completamento di tutti gli interventi interessanti l’isolato e circostanti.

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30 RENDER

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2.4.3 Standard qualitativo ed opere di urbanizzazione a scomputo Vengono individuati e ceduti all’Amministrazione Comunale due unità immobiliari, poste al piano terra, aventi superficie rispettivamente di mq. 108,97 e di mq. 74,21 oltre a mq. 77,57 di aree scoperte di uso esclusivo (standard qualitativo) da destinare a spazi socio culturali.

Non sono previste opere a scomputo oneri

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2.4.4 Conformità al progetto di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bergamo.

La Provincia di Bergamo ha predisposto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Rispetto ai temi del territorio e dell'ambiente, il PTCP specifica e approfondisce i contenuti della programmazione e pianificazione territoriale della Regione e coordina le strategie e gli obiettivi di carattere sovracomunale che interessano i piani urbanistici comunali.

Il P.T.C.P. classifica l’area quale Centro Storico, l’art. 91 delle N.A. dello stesso, indica come obiettivo fondamentale della pianificazione territoriale, e quali direttive alla pianificazione urbanistica locale, la conservazione e la valorizzazione dei tessuti urbani di antica formazione, assumendo gli obiettivi di mantenimento della continuità del ruolo e della identità culturale dei nuclei antichi, in rapporto alla propria specificità e dimensione, attraverso una situazione integrata delle funzioni residenziali, commerciali (avendo riguardo alla valorizzazione della rete commerciale minore), terziarie e, ove possibile, dell'artigianato diffuso, ponendo inoltre attenzione alla valorizzazione degli spazi pubblici, alla permanenza delle funzioni civili e culturali, alla tutela del contesto architettonico e urbano da perseguirsi prioritariamente con la conservazione e la valorizzazione degli edifici di antica formazione.

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Stralcio PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE – TAV.

4.n - QUADRO STRUTTURALE

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2.4.5 I vincoli urbanistici ed ambientali interessati dal Programma

Non sono previsti vincoli urbanistici ed ambientali di alcun tipo.

2.4.6 La variante al P.R.G.

La variante al P.R.G., consiste nella possibilità di recuperare la volumetria assentita nell’anno 1967 (mc. 6.500,00 pari a mq.

2.166,67 di s.r.c.) in luogo della s.r.c. esistente come in precedenza specificato, ciò in funzione della particolare conformazione dell’edificio realizzato (sala cinematografica), che ha condizionato l’utilizzo della volumetria assentita (ampi locali con notevole altezza senza solai intermedi). Nonché di allineare la costruzione al limite della proprietà lungo la Via Mulazzani, come risulta ancora dalle mappe catastali risalenti a prima della costruzione dell’attuale sala cinematografica, e come richiesto dalla Commissione per il Paesaggio.

L’area è inserita in zone urbanizzata, in cui sono presenti tutti i sottoservizi costituiti da rete fognaria, rete idrica, illuminazione pubblica e privata, rete gas e rete telefonica ubicati lungo Via Mulazzani.

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STRALCIO P.R.G. VIGENTE

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2.4.7 Conformità del P.I.I. al Documento di Inquadramento ed alla disciplina di cui alla L.R. 12/2005

Il documento di inquadramento approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 58 del 10.07.2003 che conserva la sua efficacia per effetto del combinato disposto degli artt. 8 e 25 – punto 7 – della legge reg. 12/2005 (mancanza “documento di Piano” – art. 8 - e obbligo dell’approvazione di un documento di inquadramento che precede la presentazione di P.I.I. – art. 25 – punto 7 - ) prevede:

 al capitolo III lettera F punto 4) "indirizzi guida della propensione allo sviluppo" è previsto come quadro di riferimento:

1) alle lettere a) – residenza, d) – servizi: “il recupero aree dismesse e/o in via di dismissione, con indicazione in ordine a funzioni e destinazioni d’uso mediante la predisposizione ed approvazione di opportuni strumenti di programmazione attuativa (P.I.I. Legge 179/92 e L.R. 9/99), con particolare riferimento ai comparti delle aree in via di dismissione dei sedimi ferroviari, nonchè delle aree Baslini e quelle dismesse ex SAI”;

2)alla lettera c direzionale/commerciale, ricettivo, terziario:

“il recupero del Centro Storico inteso non solo alla funzione residenziale ma anche commerciale in quanto lo stesso presenta molte potenzialità per diventare un grande “centro commerciale” per la zona, collegato alle stazioni ferroviarie (Via Mazzini e Via De Gasperi da riqualificare). Questo obiettivo-indirizzo deve essere sostanziato da uno studio specifico di settore che analizzi le strutture edilizie esistenti e relativa ricettività, nonchè le capacità tecnico- economiche degli operatori, il grado di fruibilità e di attrazione, le forme di gestione, gli eventuali incentivi anche economici ecc.; deve essere uno studio/proposta completo che individui per gli operatori, i possibili scenari di investimento e di gestione e per la Pubblica Amministrazione gli investimenti e le iniziative – anche di marketing – da programmare a sostegno della innovazione e della crescita della rete commerciale. Fermo restando che è prioritario ed essenziale per il rilancio del Centro Storico la realizzazione di un ampio sistema di parcheggi come delineato nel precedente capitolo III, lettera F), punto 2, paragrafo d)”.

Per quanto al punto 1), il recupero delle aree dismesse, come previsto dal citato documento di inquadramento, si rileva che l’attività di sala cinematografica risulta completamente dismessa dall’anno 2004 e l’edificio da tale data non è stato più utilizzato.

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Per quanto al punto 2), in Treviglio opera il Distretto del Commercio di Treviglio del cui Comitato di Indirizzo fanno parte:

• due rappresentanti dell’Amministrazione comunale;

• un rappresentante dell’Ascom;

• un rappresentante della Confesercenti;

• un rappresentante dell’Associazione Botteghe Città di Treviglio;

• un rappresentante della Camera di Commercio di Bergamo,

• un rappresentante della Cassa Rurale-BCC di Treviglio.

Tale Comitato ha il compito di:

- supervisionare sull’attuazione degli interventi di iniziativa pubblica e privata previsti nel Piano delle Attività;

- nominare una figura responsabile a cui delegare i compiti operativi per la gestione e il coordinamento delle attività del Distretto;

- programmare le attività di valorizzazione del Distretto identificando nuovi progetti e ulteriori opportunità di sviluppo.

PERIMETRAZIONE DEL DISTRETTO

L’area oggetto di intervento – il Distretto del Commercio di Treviglio – è stata individuata nella Zona “A” ‐ Centro Storico, come definita dal vigente PRG. Essa comprende l’area delimitata dalla circonvallazione interna, sede della fortificazione muraria della città fino al XVIII secolo, e piazza Cameroni.

Il programma di intervento del Distretto del Commercio di Treviglio (dicembre 2008), basandosi anche sull’analisi, promossa dall’Amministrazione Comunale e condotta da TradeLab – O’Beron, di come i frequentatori, residenti e non residenti, “vivono” il centro storico del comune di Treviglio (dal punto di vista commerciale ma non solo) e da un esame delle caratteristiche dell’attuale sistema di offerta, consenta di attivare un progetto pubblico-privato di gestione coordinata dell’offerta di servizi per l’area del centro storico attraverso l’avvio di una iniziativa di Town Centre Management (TCM), ed articolata in due parti:

- nella prima parte (“Analisi del sistema di offerta del centro storico di Treviglio”) viene fornito un quadro aggiornato non solo delle caratteristiche strutturali del sistema di offerta commerciale dell’area, ma anche della situazione attuale delle imprese commerciali e della loro propensione all’innovazione e al cambiamento, fornendo in tal modo elementi utili sulla loro capacità di favorire futuri processi di valorizzazione dell’area;

- nella seconda parte (“Comportamento di acquisto e ruolo sociale del centro storico di Treviglio”) si esamina l’importanza del centro storico di Treviglio come luogo di acquisto per il cittadino-consumatore, sia residente che non residente, e si fornisce una valutazione dell’attuale sistema di offerta del centro, individuando possibili aree di miglioramento. (*)

(*) Cfr. TradeLab – O’Beron: Valorizzazione commerciale del centro storico: uno strumento per la gestione coordinata dell’offerta”.

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ha permesso di evidenziare i principali punti di forza e di debolezza del Distretto del Commercio di Treviglio, enunciati nella Tavola 4 che di seguito si riporta e riconducibili ai seguenti temi:

‐ offerta non alimentare

‐ offerta alimentare

‐ offerta di pubblici esercizi

‐ offerta di servizi

‐ accessibilità

‐ qualità del contesto

‐ vissuto cognitivo di residenti e frequentatori

‐ caratteristiche degli operatori commerciali (°)

Tavola 4 – Il Distretto del Commercio di Treviglio: punti di forza e di debolezza

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OFFERTA NON ALIMENTARE Buon livello qualitativo Varietà al di sotto delle attese

Numerosità adeguata Mancanza di convenienza

Affiliazione Affiliazione

OFFERTA ALIMENTARE Poco accessibile, poco conveniente

OFFERTA DI PUBBLICI Poco numerosi, poco attrattivi,

ESERCIZI mancanza di varietà

OFFERTA DI SERVIZI Buon livello di servizio funzionale Mancanza di servizi a valore aggiunto al quartiere e alla città e di “attrazione”

ACCESSIBILITÀ Difficoltà logistiche (in particolare

inadeguatezza dei parcheggi)

CONTESTO Qualità dell’arredo urbano insufficiente

Non pienamente sicuro (soprattutto alla sera)

VISSUTO DEL CENTRO Luogo di vita sociale, svago e Non attrattivo (noioso, poco STORICO aggregazione innovativo, poco vitale) limitata

Ricco di storia e cultura capacità di entertainment

Vivibile Progressiva perdita di identità,

soprattutto tra i giovani

CARATTERISTICHE DEGLI Presenza diretta dei titolari nella OPERATORI COMMERCIALI gestione

Presenza di imprenditori innovativi Associazione BCT (°)

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56

LA VISION DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI TREVIGLIO

Già da alcuni anni l’Amministrazione Comunale ha deciso di avviare una politica che sia idonea non solo a favorire il commercio e i servizi dell’area centrale della città, ma anche a rafforzare la funzione stessa di tale

area quale destinazione di elezione, ossia luogo di frequentazione e identificazione sociale attraverso una sua maggiore vivibilità e vitalità.

Anche sul fronte dei soggetti privati, le imprese commerciali in primis, è chiara la necessità di un rafforzamento dell’attrattività del centro storico in quanto “contenitore” di offerta commerciale ed extracommerciale, accompagnata alla consapevolezza che ciascun singolo imprenditore debba operare da protagonista, sia individualmente che in modo sinergico e coordinato con gli altri attori presenti nell’area.

In quest’ottica si inserisce il percorso di creazione di un organismo di Town Center Management che svolga

proprio la funzione di stimolare e coordinare iniziative condivise di miglioramento e promozione del centro

storico trevigliese. Tale percorso è stato intrapreso, a partire dal 2007, dall’Amministrazione Comunale e

dalle associazioni rappresentative del commercio locale. Il tavolo di lavoro costituito dai rappresentanti dei

soggetti indicati ha quindi condiviso l’esigenza di avviare un piano di interventi sul Distretto che non solo

prenda in considerazione i pur necessari interventi di carattere strutturale di riqualificazione urbana ‐ e che

vedono protagonisti sia soggetti pubblici che privati ‐ ma che dia sempre più centralità a quegli aspetti di

carattere gestionale in grado di rafforzare la capacità di attrazione del centro storico e di rivitalizzarne

l’offerta di servizi commerciali e non. (°)

OBIETTIVI STRATEGICI DEL DISTRETTO

Gli scopi enunciati nella vision saranno raggiunti attraverso il perseguimento di sei obiettivi strategici:

Obiettivo 1 – Migliorare la qualità degli spazi urbani e la loro fruibilità

Obiettivo 2 – Vivacizzare il Distretto

Obiettivo 3 – Sviluppare una politica di comunicazione integrata di Distretto

Obiettivo 4 – Incrementare il livello di sicurezza

Obiettivo 5 – Migliorare l’accessibilità e la mobilità nel Distretto

Obiettivo 6 – Progettare e realizzare un sistema informativo di marketing (°)

(°) Cfr. Programma di intervento del Distretto del Commercio di Treviglio (10 dicembre 2008)

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Per quanto riguarda il sistema dei parcheggi, l’Amministrazione Comunale è in procinto di acquisire i parcheggi (circa 70 posti) ricavati nel piano interrato dell’intervento di viale C. Battisti denominato “Bergamo Verde” ed ha previsto l’acquisizione di ulteriori circa 20 posti da ricavarsi nel piano interrato dell’intervento denominato “P.R. Ex Cantine Radaelli” in via Locatelli (lavori già iniziati).

La proposta di P.I.I. è stata presentata ai sensi dell’art. 87 e seguenti della L.R. 12/2005 e si inserisce nel “Documento di Inquadramento” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 10.07.2003; detto documento conserva la sua efficacia per effetto del combinato disposto degli artt. 8 e 25 – punto 7 – della legge reg. 12/2005 (mancanza “documento di Piano” – art. 8 - e obbligo dell’approvazione di un documento di inquadramento che precede la presentazione di P.I.I. – art. 25 – punto 7 - ) e ritenendo il documento approvato nel 2003, redatto allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi dell’azione amministrativa comunale nell’ambito della programmazione integrata di intervento.

Richiamando i punti di cui all’art. 87, in particolare per il comma 1, si può senz’altro ritenere che detto P.I.I., rientra nella previsione del richiamato documento di inquadramento; in ordine all’art. 15 – commi 4 e 5 – richiamati, si conferma che le aree non sono destinate dal P.T.C.P. e dal P.R.G. all’attività agricola (art. 89); per il comma 2 (presenza almeno di due degli elementi elencati) lettera a) e lettera c), nel caso che si propone, gli elementi sono:

lettera a) Pluralità di destinazioni e di funzioni lettera c) Incidenza sulla riorganizzazione urbana Infatti:

a) la proposta prevede di insediare oltre alle n residenziali anche quelle commerciali, al piano terra dell’edificio e con spazi ed unità a disposizione per uffici al piano primo contribuendo riqualificazione della zona centrale valorizzandola con funzioni diverse e nuovi spazi di relazione;

c) quanto all’incidenza sulla riorganizzazione urbana è previsto il recupero di un’area dismessa da diversi anni (ex cinema), la realizzazione e cessione di due locali posti al piano terra e di aree scoperte da destinare a spazi socio culturali

Il P.I.I. non interessa aree destinate all’agricoltura (art. 89).

Il P.I.I. rientra tra i procedimenti in corso alla data del 31.03.2010 (art. 26 comma 3 – Ter introdotto dalla L.R. 7/2010) essendo stato presentato in data 20.10.2009 prot. n. 49390 avvio del procedimento e nomina del responsabile in data 20.11.2009 prot. n. 55815.

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2.4.8 Rapporto fra il P.I.I. proposto e la disciplina di cui all’art. 1 della L.R.10.03.2009, n. 5 (modifiche alla L.R.

12/2005) ed alla successiva D.G.R. 06.05.2009, n. 8/9413.

A seguito della promulgazione della L.R. 5/2009 che ha modificato l’art. 25 (norma transitoria) della L.R. 12/2009 e della successiva D.G.R. 06.05.2009 n. 8/9413, che ha stabilito i criteri e le modalità per l’approvazione, in assenza di P.G.T., di Piani Integrati di Intervento in variante non aventi rilevanza regionale, il progettista del P.I.I. ha inoltrato in data 22.05.2009 prot. n. 24310, l’elaborato tecnico prescritto dalla D.G.R. 8/9413/2009 denominato “Dichiarazione di congruenza con i criteri e le modalità di cui al comma 7, art. 25 della L.R.

12/2005 e successive modifiche e integrazioni”.

Dalla lettura del suddetto elaborato, si evidenzia che il P.I.I.

proposto, prevede realizzazioni sostanziali ed infrastrutture che rientrano nei criteri espressi dalla D.G.R. del 06.05.2009 e più precisamente:

- che gli obiettivi del P.I.I. presentato riguardano la riqualificazione edilizia di un’area del tessuto urbano del centro storico;

- che il P.I.I. presentato riguarda un’area degradata e dismessa di cui al comma 3-bis dell’art. 1 della L.R.

12/2005;

- che nel P.I.I. presentato sono previste infrastrutture da cedere all’Amministrazione Comunale per un uso di servizio alla persona, l’educazione, l’assistenza.

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3) LE RELAZIONI DEL PROGETTO CON L’AMBIENTE

3.1 Individuazione delle componenti ambientali coinvolte

Le caratteristiche dell’area nelle quali le opere in progetto vengono a collocarsi non hanno evidenziato sensibilità specifiche sotto il profilo ambientale.

L’intervento si configura come un’operazione di riorganizzazione urbanistico edilizia coerente con eliminazione dei corpi di fabbrica esistenti, non adeguati al contorno, necessitanti di adeguata manutenzione e con tipologia non consona alla stretta adiacenza con gli edifici circostanti.

Le possibili interferenze tra le opere in progetto ed il sistema ambientale interessato possono essere ricondotte alle componenti principali di seguito evidenziate.

COMPONENTI AMBIENTALI FASE DI CANTIERE FASE DI ESERCIZIO

ARIA

- Emissioni dalle macchine operatrici - Produzione polveri

- Emissioni ridotte da impianti di riscaldamento/condizionamento

BIODIVERSITA’

- Nessuna modifica: ambiti già completamente urbanizzati

PAESAGGIO

- parziale e temporaneo disagio, anche percettivo. Adeguamento delle tipologie al contorno

RUMORE

- Emissioni acustiche prodotte dai transiti dei mezzi di cantiere - Emissioni acustiche e vibrazioni prodotte dalle macchine operatrici

- Emissioni acustiche da traffico veicolare indotto

PAESAGGIO URBANO

- Modifica dello Skiline, pur con adeguamento delle tipologie e delle funzioni al contorno,

MOBILITA’

- Trasformazioni correlate all’inserimento di un nuovo edificio residenziale

RIFIUTI

- Produzione di rifiuti edili - Raccolta differenziata e riciclo rifiuti residenziali.

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3.2 Descrizione degli effetti ambientali attesi in fase di realizzazione dell’intervento/cantiere

Gli impatti possibili durante la fase di cantiere si riferiscono sostanzialmente alla diminuzione temporanea della qualità dell’aria dovuta alle emissioni inquinanti e alla polvere. Esse sono conseguenza dei lavori di demolizione,movimentazione di terra, al funzionamento dei macchinari di cantiere, al trasporto di materiale

3.3 Descrizione degli effetti ambientali attesi in fase di esercizio

L’intervento si inserisce in un contesto completamente urbanizzato da insediamenti con prevalenza residenziale e terziario commerciale. L’area è inserita in un tessuto urbano con presenza di servizi pubblici in particolare sotto il profilo del commercio, dell’istruzione e della pubblica amministrazione.

L’urbanizzazione delle aree è dimostrata dalla presenza di tutti i servizi necessari costituiti da retefognaria, rete idrica, rete di illuminazione pubblica e privata, rete gas e rete telefonica .

3.4 Effetti sui siti rete natura 2000(sic e zps interessati dal Programma)

In prossimità all’ambito non sono presenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria – SIC e Zone di Protezione Speciale -ZPS, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE). Le aree di intervento non sono contigui a sistemi paesistici od ambientali di rilievo, inserite in ambito già densamente e completamente urbanizzato ed edificato.

In relazione anche alle specifiche previsioni d’intervento considerate è possibile assumere che il Programma non interessa, in forma diretta o indiretta, alcun sito appartenente alla Rete Natura 2000.

Quindi non risulta essere necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza di cui alle norme di settore vigenti (cfr. direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, DPR 357/97, DGR Lombardia 8 agosto 2003 n.

7/14106, DGR 15 ottobre 2004 n. 7/19018 e s.m.i.).

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4) CONCLUSIONI CIRCA L’ESCLUSIONE DALLA VAS

4.1. Requisiti di valenza locale del Programma

Dopo aver definito le dimensioni e le caratteristiche della proposta d’intervento, si evidenzia come la stessa:

a) non costituisca quadro di riferimento per l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche, relativa alla disciplina della Valutazione di Impatto ambientale;

b) non produca effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale non richieda approfondimenti circa una valutazione di incidenza sui siti medesimi.

L’intervento non rientra dunque nelle tipologie di cui all’art.6, comma 2, del DLgs. n. 152/2006 e s.m.i., pertanto il Programma esula dall’ambito di applicazione più generale della V.A.S. come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE. (v. allegato 1m bis della DGR 30/12/2009 n.VIII/10971)

In relazione ai requisiti dimensionali, agli obiettivi generali sottesi ed alla valenza complessiva degli interventi con riferimento ai diversi settori funzionali, non si identificano per il Programma requisiti di valenza territoriale di scala sovracomunale: non sono interessati altri Comuni o Enti, tutti gli interventi edilizi ricadranno strettamente sul territorio comunale di Treviglio, né prevedono impatti rilevanti suterritori limitrofi.

Inoltre, non si evidenziano contenuti in contrasto con le disposizioni dello strumento di pianificazione territoriale provinciale (PTCP) o altri piani e programmi di livello sovralocale. Riguardo la pianificazione comunale, le funzioni urbanistiche e le opere che il Programma prevede, appaiono conformi con lo scenario urbanistico già esistente e con il quadro strategico definito dal Piano Regolatore Generale comunale.

In particolare le nuove opere sostituiscono porzioni di edificato esistente dismesso e non più adatto al contorno attuale ed urbanistico.

Quindi facendo riferimento alla disciplina regionale si evidenzia come la variante urbanistica sottesa dal Programma presenti l’ulteriore requisito di determinare l’uso di piccole aree a livello locale e comportare modifiche minori, oltretutto di adeguamento ed omogenizzazione alle previsioni urbanistiche e tipologicofunzionali al contorno; i contenuti di tale variante sono infatti riconducibili al completamento di uno scenario urbanistico consolidato, in adeguamento alle indicazioni urbanistiche vigenti di contorno, nonché alla risoluzione di presenze anomale in ambiti già completamente edificati ed ad uso già residenziale, secondo una previsione di carattere principalmente progettuale/attuativa; risultano invece esclusi contenuti di variante sotto il profilo della pianificazione territoriale o della programmazione strategica secondo l’accezione più ampia ai quali viene propriamente riferito il procedimento di

(62)

62

4.2. Conclusioni circa l’esclusione del Programma dalla procedura di V.A.S.

La relazione tra il Programma in esame ed il campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica definito dalle norme di settore vigenti, con riferimento all’analisi sopra effettuata, si può sintetizzare come segue:

1. Il PII non ricade entro il campo di applicazione più generale della Direttiva 2001/42/CE in materia VAS, come precisato dal DLgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., art. 6, c.2 e 3, non costituendo esso il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto medesimo; il Programma non costituisce infatti quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e s.m. (Valutazione di Impatto Ambientale), nè le previsioni d’intervento producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 2000);

2. In ragione di contenuti che non presuppongono variante rispetto agli orientamenti strategici e programmatici vigenti, bensì aspetti unicamente riconducibili alla dimensione progettuale- edilizia, il PII potrebbe considerarsi escluso dal campo di applicazione della V.A.S. definito dal disposto dell’art.4, comma 2, della LR 12/2005;

I principali effetti ambientali potenzialmente correlabili all’intervento presentano connotati riferiti strettamente alla dimensione locale, con aspetti riguardanti la fase transitoria di realizzazione delle opere, con aspetti migliorativi invece quali quelli di completamento di uno scenario urbanistico già configurato.

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