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COMUNE DI TREVIGLIO PROVINCIA DI BERGAMO PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO PORTA NORD VIA BERGAMO Verifica di esclusione dalla VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA INTEGRAZIONE 03-02-11

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dott. Architetto,

Madini Moretti Giorgio via Boccaccio 22

20123 Milano

tel. 02 4983600 fax 02-36517263

cf. MDN GRG 31B12 F205U P.IVA 06887820154 Iscrizione ordine degli architetti di Milano nr 504

COMUNE DI TREVIGLIO PROVINCIA DI BERGAMO

PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO PORTA NORD VIA BERGAMO

Verifica di esclusione dalla

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA INTEGRAZIONE 03-02-11

Dir. 2001/42/CE D.Lgs. 4/2008 LR 12/2005, art. 4 DCR VIII/351 13.03.2007 DGR VIII/6420 27.12.2007

D.G.R.. VIII/10971 del 30-12-2009 D

Il progettista

arch. Madini Moretti Giorgio

(2)

SOMMARIO RIO

1. PREMESSE.

1.1. OGGETTO...

1.2. ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO..

2. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS 2.1. LA DIRETTIVA 2001/42/CE E IL D.LGS. 152/06

2.2. LA VAS NELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 DELLA LOMBARDIA

2.2.1. Disciplina regionale dei procedimenti VAS per i Programmi Integrati d’Intervento.

2.3. LA VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS: CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI SINTESI. 3. RIFERIMENTI PROGETTUALI .

3.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STATO DI FATTO DELLAREA DINTERVENTO 3.2. DESCRIZIONE DELLE PREVISIONI PROGETTUALI

4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E AMBIENTALE 4.1. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACCOMUNALE 4.1.1. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo 4.1.1.1. Disciplina paesistica ed ambientale.

4.1.1.2. Riferimenti agli indirizzi insediativi generali e Schede Progetto 4.2. STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

4.2.1. Strumenti urbanistici di Treviglio

5. I POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DEL PII

5.1. LE PRINCIPALI COMPONENTI AMBIENTALI COINVOLTE DALLINTERVENTO . 5.1.1. Individuazione delle componenti ambientali coinvolte.

5.1.2. Ambito spaziale di influenza.

5.2. EFFETTI AMBIENTALI ATTESI ...

5.2.1. Fase di realizzazione delle opere 5.2.2. Fase di esercizio..

5.3. EFFETTI SUI SITI RETE NATURA 2000 5.3.1. SIC e ZPS interessati dal PII.

6. CONCLUSIONI CIRCA L’ESCLUSIONE DALLA VAS.

6.1. REQUISITI DI VALENZA LOCALE DEL PII .

6.2. RAFFRONTO TRA I CONTENUTI DI VARIANTE URBANISTICA ED IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA VAS.

6.3. CONCLUSIONI CIRCA LESCLUSIONE DEL PII DALLA PROCEDURA DI VAS.

ALLEGATI

Relazione impatto paesistico ,

tavola grafica H (individuazione superfici edificabili e standard urbanistici ) classe di sensibilità del sito

(3)

L’elaborato contiene il Documento di Sintesi relativo alla verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica del PII area di via Bergamo in Comune di Treviglio (Bg).

Incarico conferito dal soggetto proponente : soc. Punto 5 srl , Redatto da:

arch. Madini Moretti Giorgio – Milano

Progetto Urbanistico redatto da arch. Cattaneo Favio – Lierna

PREMESSE

1.1. OGGETTO

L’elaborato considera la proposta di Programma Integrato di Intervento (PII) per il recupero e la trasformazione edilizia degli ambiti dismessi ex area produttiva di via Bergamo, in Comune di Treviglio (LC), e ne affronta la Verifica di Esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in relazione alle norme di settore vigenti.

La previsione d’intervento generale prevede la trasformazione edilizia delle strutture dismesse esistenti per la collocazione di edifici con destinazione commerciale, direzionale e residenziale, in attuazione di quanto già contemplato dallo strumento urbanistico generale vigente (PRG). approvato dalla Giunta Regionale in data 18-10- 96 nr nr 19541 e pubblicato sul BURL nr 45 del 6-11-96 nonché del documento di inquadramento approvato con delibera di C.C. 58/ 10-7-2003

Come nel seguito precisato, trattandosi di intervento in attuazione di una previsione urbanistica vigente, la Verifica di Esclusione non trova diretta prescrizione nel quadro normativo di riferimento, ma assume carattere primariamente precauzionale.

1.2. ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO

Il documento si articola nei seguenti contenuti principali:

l’esposizione dei riferimenti normativi generali in materia di VAS, ai diversi livelli di competenze (cap. 2);

i richiami generali alle previsioni progettuali d’intervento, come dettagliate negli elaborati di progetto cui si rimanda (cap. 3);

la ricostruzione del quadro programmatico e pianificatorio vigente, alle diverse scale, per l’ambito di studio (cap. 4);

le considerazioni di sintesi circa i possibili effetti ambientali correlati all’intervento (cap.

5)

le valutazioni finali circa l’esclusione del PII in esame dalla procedura di VAS (cap. 6).

PII di via Bergamo (Porta Nord) Comune di Treviglio (BG) VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS

RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS

2.1. dalla DIRETTIVA 2001/42/CE al D.LGS. 4/2008

L’applicazione di una valutazione ambientale ai piani ed ai programmi è da tempo riconosciuta, a livello internazionale, quale strumento essenziale per il sostegno delle azioni rivolte allo sviluppo sostenibile.

L’approvazione della Direttiva 01/42/CE in materia di “valutazione degli effetti di

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sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in sede europea e nazionale, centrando l’attenzione sulla necessità di introdurre un cambiamento radicale di prospettiva nelle modalità di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale, a partire dal confronto tra tutte le posizioni e gli approcci disciplinari che contribuiscono al processo di pianificazione.

La Direttiva ha introdotto la valutazione ambientale come strumento chiave per assumere la sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione. In precedenza, la valutazione ambientale è stata uno strumento generale di prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione dell'impatto di determinati progetti sull'ambiente, in applicazione della Direttiva 85/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e delle sue successive modificazioni.

La Direttiva comunitaria sulla VAS ha esteso dunque l'ambito di applicazione del concetto di valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche di natura programmatica. Differenza essenziale indotta da questo ampliamento consiste nel fatto che la valutazione ambientale dei piani e programmi viene ad intendersi quale processo complesso, da integrare in un altro processo complesso - generalmente di carattere pubblico - chiamato pianificazione o programmazione. Perché tale integrazione possa essere effettiva e sostanziale, la VAS deve intervenire fin dalle prime fasi di formazione del piano o programma - a differenza della VIA che viene applicata ad un progetto ormai configurato - con l’intento che le problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi di discussione ed elaborazione dei piani e programmi.

Secondo le indicazioni comunitarie, la VAS va intesa come un processo interattivo da condurre congiuntamente all’elaborazione del piano per individuarne preliminarmente limiti, opportunità, alternative e precisare i criteri e le opzioni possibili di trasformazione. Con riferimento alla norma comunitaria, la procedura di VAS si sviluppa secondo la seguente articolazione generale:

informazione al pubblico dell’avvio del procedimento

fase di scoping, con la definizione dell’ambito di influenza del PII e della portata delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale

elaborazione del Rapporto Ambientale

consultazione del pubblico e delle autorità competenti in materia ambientale valutazione del Rapporto Ambientale e dei risultati delle consultazioni

messa a disposizione delle informazioni sulle decisioni monitoraggio

A livello nazionale, la normativa di settore - D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull’Ambiente), successivamente modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 - nel riprendere i contenuti della Direttiva Comunitaria dichiara:

D.Lgs. 16.01.2008, n. 4

Art. 6 - Oggetto della disciplina

«1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione

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l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.»

2.2. LA VAS NELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 DELLA LOMBARDIA

La nuova Legge urbanistica della Lombardia, la L.R. 11 marzo 2005 n. 12, Legge per il Governo del Territorio, all’articolo 4, comma 2, prevede che:

«Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d’area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione.»

Gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio Regionale (Deliberazione n. VIII/351 del 13 marzo 2007) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.R. 12/2005 hanno ulteriormente precisato che (punto 4.2) «È effettuata una valutazione ambientale per tutti i Piani/Programmi:

a) elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.»

Ad ulteriore specificazione della disciplina in materia, la DGR n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 la Regione Lombardia ha definito i modelli metodologici, procedurali ed organizzativi per la valutazione ambientale delle diverse tipologie di atti programmatici, ivi compresi i Programmi Integrati d’Intervento.

In relazione ai piani e programmi che determinano l’utilizzo di piccole aree a livello locale e le modifiche minori, le norme regionali richiamate prevedono che possa essere valutata preliminarmente l’effettiva esigenza di applicare la VAS attraverso una procedura dedicata di Verifica di Esclusione o Screening (cfr. citati Indirizzi generali, punto 5.9).

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2.2.1. Disciplina regionale dei procedimenti VAS per i Programmi Integrati d’Intervento

La disciplina regionale per i procedimenti di VAS affronta la fattispecie dei Programmi Integrati d’Intervento all’Allegato 1m della richiamata DGR n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007. In particolare, ed a chiarimento dei dubbi interpretativi sorti durante il primo periodo di applicazione dei citati Indirizzi generali per la VAS, l’Allegato espone i riferimenti procedurali relativi alla fase transitoria di adeguamento dei PRG vigenti, sino all’approvazione dei PGT.

Evidenziando come gli strumenti della programmazione negoziata si caratterizzino in generale per la peculiarità delle caratteristiche progettuali, per la variabilità delle dimensioni e delle tipologie degli interventi previsti, il provvedimento sottolinea (cfr.

Art. 2 - Ambito di applicazione)

come la determinazione della necessità o meno di sottoporre un Programma Integrato di Intervento a VAS non possa che discendere da un accertamento preliminare, affidato alla responsabilità dell’Autorità procedente.

Per tale accertamento preliminare sono previste due successive operazioni di screening (DGR VIII/6420 27.12.07, Allegato 1m, Art. 2):

1) La prima consiste nell’escludere dal campo di applicazione della direttiva tutti i PII per i quali non sussista la contemporanea presenza dei due requisiti seguenti:

_ intervento con valenza territoriale che comporta variante urbanistica a piani e programmi;

1 Nel caso di piano o programma promosso da un soggetto privato, l’Autorità procedente viene definita dagli Indirizzi generali per la VAS come la pubblica amministrazione che recepisce il piano o programma, lo adotta e lo approva: per i PII, essa coincide con l’Amministrazione Comunale.

presenza di un livello di definizione dei contenuti di pianificazione territoriale idoneo a consentire una variante urbanistica.

2) L’operazione successiva consiste nel raffrontare la suddetta variante urbanistica col disposto dell’art. 4, comma 2, della LR 12/05 che disciplina il campo di applicazione della VAS nel settore della pianificazione territoriale. In particolare il citato disposto prevede che debbano essere assoggettate a VAS le sole varianti al Piano Territoriale Regionale (PTR), ai Piani Territoriali Provinciali (PTCP), ai Piani d’area Regionali (PTRA) ed ai Documenti di Piano dei Piani di Governo del Territorio (PGT).

Con riferimento ai PII conformi agli strumenti di pianificazione sovraccomunale, questa seconda operazione porta pertanto all’esclusione dal campo di applicazione quei PII che determinino varianti urbanistiche non individuate nel citato disposto della LR 12/05, cioè quei PII che non abbiano effetti sul Documento di Piano.

Per quanto attiene la fase transitoria, in attesa dell’approvazione dei PGT, la norma regionale evidenzia la necessità di assumere criteri di equiparazione coerenti con il richiamato disposto della LR 12/05, che prevede siano sottoposte a VAS le sole varianti al Documento di Piano del PGT e non anche quelle al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi, o altri piani attuativi.

Tale criterio di equiparazione – come esplicitato dalla competente struttura tecnica regionale – presuppone pertanto che i contenuti di variante allo strumento urbanistico generale vigente (PRG) sottesi dal PII in esame siano considerati alla luce della LR 12/05 e ne sia definita la pertinenza rispetto ai tre atti previsti per un PGT: ove tali contenuti si configurino come propri di un ipotetico Documento di Piano, il PII che determina la variante sarà da assoggettare a VAS; viceversa, ove tali contenuti assumano i significati delle previsioni di un Piano delle Regole o un Piano dei Servizi, il PII sarà da escludere dal campo di applicazione della VAS. Anche con riferimento alla citata fase transitoria, viene ribadita la necessità di assoggettare a VAS i PII che:

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a) costituiscano quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE (Valutazione di Impatto Ambientale) e successive modifiche;

b) producano effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 2000).

Una volta accertato che la variante urbanistica ricada entro il campo di applicazione del procedimento di valutazione ambientale, l’Autorità procedente può appurare l’eventuale esistenza delle condizioni per avviare una successiva procedura semplificata di Verifica di Esclusione dalla VAS. Tale ipotesi è perseguibile soltanto in presenza di varianti minori per le quali sussista la contemporanea presenza dei seguenti requisiti:

a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli

allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;

b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;

c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

L’esistenza del precedente requisito c) viene accertato dall’Autorità procedente, sotto la propria responsabilità, fino all’emanazione dell’apposito provvedimento da parte della Giunta Regionale (cfr. punto 4.6 degli Indirizzi generali) volto alla definizione di modalità per tale accertamento.

La D.G.R.. VIII/10971 del 30-12-2009 punto 1 ha indicato in quali casi possono essere esclusi dalla VAS e tra questi rientra il PII in oggetto

1) Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; _ la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; _ problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2) Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: _ probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; _ carattere cumulativo degli effetti; natura trasfrontaliera degli effetti; rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa;

delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; dell’utilizzo intensivo del suolo; effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Ai fini della consultazione istituzionale che caratterizza il procedimento generale di Valutazione Ambientale Strategica, la condivisione del Documento di Sintesi è prevista attraverso uno specifico momento di confronto - la Conferenza di Verifica - rivolto in prima istanza alle Autorità con specifica competenza in materia ambientale, che vengono consultate per condividere la decisione circa l’esclusione o meno del PII dalla VAS.

2.3. LA VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS: CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI SINTESI

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La Verifica di Esclusione di un piano dalla VAS è condotta sulla base di un Documento di Sintesi contenente le informazioni circa i suoi effetti significativi sull’ambiente e sulla salute (cfr. Allegato II citati Indirizzi generali - Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all’articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE), quali:

1) Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; _ in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2) Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;

carattere cumulativo degli effetti;

natura trasfrontaliera degli effetti rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);

entità ed estensione nello spazi degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa;

delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;

del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;

dell’utilizzo intensivo del suolo;

effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Ai fini della consultazione istituzionale che caratterizza il procedimento generale di Valutazione Ambientale Strategica, la condivisione del Documento di Sintesi è prevista attraverso uno specifico momento di confronto - la Conferenza di Verifica - rivolto in prima istanza alle Autorità con specifica competenza in materia ambientale, che vengono consultate per condividere la decisione circa l’esclusione o meno del PII dalla VAS.

3. RIFERIMENTI PROGETTUALI

3.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STATO DI FATTO DELL’AREA D’INTERVENTO

Il territorio di Treviglio è ubicato nella parte di pianura della Provincia di Bergamo compresa tra i due fiumi Adda e Serio, tra le province di Milano, Brescia e Cremona, denominata Gera d’Adda (ghiaia dell’Adda), storica terra di confine e di transito tra il Granducato di Milano e la Repubblica Serenissima di Venezia, quindi ricca di palazzi, castelli e fortezze a tutt’oggi esistenti e più o meno funzionanti, tra i quali ricordiamo Brignano Gera d’Adda, Lurano, Pagazzano, Urgnano, Romano di Lombardia, Pandino, Cassano d’Adda, oppure nomi di paesi o borghi che denunciano un passato militare quali Castel Rozzone, Castel Liteggio, Castel Cerreto, Castel Gabbiano.

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importante e strategico nodo ferroviario con due stazioni poste sulle linee Milano- Venezia, Milano-Cremona e Milano-Bergamo, polo industriale e di servizi, crocevia di passaggio tra le città di Milano, Brescia, Bergamo, Lodi e Cremona.

Treviglio ha consolidato negli anni il suo ruolo di polo dei servizi, attorno al quale gravitano nel raggio di 7-8 chilometri circa 20 comuni, con le loro infrastrutture, le attività produttive, commerciali ed agricole, le attrattive storico-culturali, è una delle aree geografiche più attive e vivaci nel panorama lombardo, è un territorio in fase evolutiva sotto molti aspetti, infatti risulta essere interessata in questi anni da alcuni importanti progetti viabilistici, nel tempo la città è passata da un’economia agricola ad un’economia sorretta prevalentemente dalla piccola e media industria.

La posizione strategica del comune di Treviglio e le limitate distanze dalle principali città Lombarde oltre che ai comodi e veloci sistemi di mobilità su strada e rete ferroviaria rendo di grande interesse le aree con possibilità edificatorie e di recupero di immobili esistenti di una certa dimensione; in quanto consentono in primo luogo il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in secondo luogo l’insediamento di pluralità di destinazioni d’uso.

Di seguito sono evidenziati gli stralci delle tavole di:

CTR, carta tecnica Regionale PTCP della provincia di Bergamo

Tav. E 2.2n paesaggio ed ambiente Tav. E 3.3n infrastrutture per la mobilità

Tav. E 1.1n elementi di pericolosità e di criticità

Tav. E 4.4n organizzazione del territorio e sistemi insediativi

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la planimetria riporta lo Stralcio della CTR ed individua l’area oggetto di PII all’interno di aree urbanizzate ed in prossimità della viabilità principale S.S. 42 Bergamo – Treviglio

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l’area oggetto di esclusone della VAS è compresa in ambito urbanizzato ed inserita nello Stralcio della tav. E2.2. del PTCP della Provincia di Bergamo,

art. 62 le espansioni e trasformazioni urbane ove previste dovranno prioritariamente essere orientate alla riqualificazione urbana…….…

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Stralcio della tav. E3.3n. del PTCP della Provincia di Bergamo, rete viaria classificata ai sensi del D.Lgs. 30-4-1992 nr 285

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Stralcio della tav. E4.4n. del PTCP della Provincia di Bergamo,

disciplina delle aree di primo riferimento locale, ove il PTCP non richiede che gli strumenti urbanistici comunali debbano effettuare particolari ed ulteriori approfondimenti

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Stralcio della tav. E1.1n. del PTCP della Provincia di Bergamo, elementi di pericolosità e di criticità

“ambiti di trasformazione sono assoggettati a puntuale verifica di compatibilità geologica ed idraulica “,

vedasi allegato redatto dalla soc. Punto 5 srl

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Inquadramento locale

In quest’ambito territoriale Nord di Treviglio sono presenti numerosi complessi edificati di recente costruzione dovute all’espansione della città, le destinazioni d’uso prevalenti sono quella , residenziale.

La presenza della direttrice nord verso Bergamo favorisce lo sviluppo anche commerciale della zona.

I terreni limitrofi alle aree urbanizzate sono interessate da coltivazioni agricole.

Stato di fatto dell’area

Veduta da Nord

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vista da sud

vista da nord- est

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vista interna del PII

Internamente al perimetro del PII ubicato a nord del centro abitato di Treviglio in fregio alla S.S. 42 detta via Bergamo, vi è complessivo produttivo, uffici ed altri volumi tecnici

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di abbandono, per il quale se ne prevede la completa demolizione, compreso lo smaltimento della copertura in eternit.

L’intero complesso deturpa il contesto paesaggistico locale, caratterizzato – nuovi edifici più o meno ordinati ed in prevalenza residenziali,

Vedasi in merito anche il piano di caratterizzazione allegato, per gli interventi di bonifica dell’area (allegato C)

Come si evince dalla documentazione fotografica vi è un forte impatto e contrasto con l’ambiente sia naturale che costruito circostante con il contesto degradato ed imponente da demolire, la volumetria del complesso esistente è superiore a 27.330,11 mc

Di seguito sono indicati gli stralci di aerofotogrammetrico , estratti mappa, stato di fatto , progetto , ecc

Il tutto meglio esplicitati nel progetto depositato in Comune di Treviglio .

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3.2. DESCRIZIONE DELLE PREVISIONI PROGETTUALI

Nel rimandare agli elaborati di progetto per ogni riferimento di maggiore dettaglio, le finalità generali del Programma Integrato d’Intervento sono così sintetizzabili:

-il recupero delle aree dismesse di via Bergamo relative all’ex complesso produttivo, con riferimento sia ai quartieri residenziali adiacenti che alle aree circostanti;

-la dotazione di nuove opere di urbanizzazione che qualifichino la parte nord di Treviglio;

-la riorganizzazione urbanistica dell’ambito compreso all’interno del programma;

-il miglioramento dei connotati paesaggistici generali dell’area d’intervento, attraverso la riduzione dell’impatto visivo causato dalle dimensioni dei volumi edilizi ricompresi nel programma;

-il miglioramento della mobilità e dei servizi tecnologici dell’area. In coerenza alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente, la proposta progettuale prevede

A) possibilità di incremento del volume esistente di mc 27.330,11 del 10% pari a mc 2.733,01 per complessivi mc 30.063,12 dei quali il 20% ( 6.012,62 mc) con destinazione residenziale come indicato zona B12 all’art. 45 delle NTA; detta variante era ed è compatibile anche come ex L 23/97 ,

B) rideterminazione dei volumi residenziali ad edilizia libera in sostituzione dell’edilizia di 167/62 per quanto riguarda la zona C3, come meglio descritta nella D.C.C. n. 60 del 10.07.2003 denominata “comparto 2 Bergamo est” il tutto in oltre considerando che nell’area sud adiacente al lotto di PII è stato approvato di recente un intervento di edilizia convenzionata.

Prevedere anche per questo lotto la possibilità di un incremento volumetrico del 10%

del volume realizzabile ; 11.905, x 10% = 1.190 per complessivi mc 13.095,50 Volume totale di PII pari a mc 30.063,12+ 13.095,50= 43.158,62 mc così distribuito Volume ai fini commerciali, terziario, ecc 4500x 3,00 altezza virtuale = 13.500 mc Volume ai fini residenziali o compatibili mc 29.658,62 pari ad una S L P = 9886,21 mq sempre di superficie residenziale

ridistribuzione del volume residenziale, direzionale e commerciale come di seguito : C) realizzazione di nuovi edifici a torre di tipo residenziale da un minimo di 2 piani sino ad un blocco di 12 piani, posti sul lato sud del lotto, per una volumetria complessiva di mc 29.658,62 con tipologia costruttiva di U.I. di vario taglio con minimo di 35 mq di S.P.L. si prevedono quindi indicativamente 110 nuove Unità abitative .

D) realizzazione nella palazzina nr 7 di U.I. residenziali a canone convenzionato per la durata da stabilire in convenzione ( DGR 8/8456 del 19-11-2008 ) ricavabili dalla volumetria di mc (1.190,50+2.733,01) = mc 3923,51 pari al 10 % della cubatura esistente e realizzabile come sopra indicato .

Oppure soluzione richiesta a seguito delle integrazioni del 01-07-2010 A fronte del notevole esborso interamente a carico del proponente, per opere di urbanizzazione, oneri accessori quali: acquisto delle aree , demolizioni , bonifiche, ecc si chiede la riduzione della volumetria da convenzionare per le U.I. ad affitti agevolati a mc 1000.

Queste U.I. saranno ubicate al piano primo o secondo del blocco a tre palazzine.

Si chiede inoltre la compensazione tra i costi sostenuti per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ritenendo che quanto proposto soddisfi oltre che sotto il profilo normativo anche economico gli standard richiesta per l’attuazione

(23)

inserito nella scheda di attuazione del PII AT 1b una superficie utile di pavimento di mq 500 da destinarsi ad attrezzature e servizi pubblici pertanto il punto D sarà oggetto di aggiornamento recependo la proposta del PGT .

E) Realizzazione di un blocco ad uso commerciale questo sarà adibito a media struttura di vendita di superficie inferiore ai 2.500 mq come definito dal D.lgs 114/98 art. 4 affiancato da un blocco per servizi, direzionale, ricettivo e compatibile per altri 2.000 mq, il tutto per una superficie di mq 4500. Corrispondente ad una volumetria virtuale di mc 13.500 sviluppabili su un unico piano, saranno pertanto reperite a raso il 100% delle aree a standard al servizio delle attività commerciali.

Il blocco commerciale di media struttura sarà strutturato in modo tale da soddisfare le richieste contenute nelle norme approvate con delibera di G.C. nr 64 del 18-05-2009 in merito a superficie di vendita e spazi accessori art. 2

NORMATIVA PER IL PII : parte commerciale

volumetria massima 13.500 mc

Superficie Lorda di Pavimento massima mq 4.500,00 con massimo 2500 mq di spazio di vendita

altezza massima edificio per la struttura commerciale H 6,50 mt, esclusi volumi accessori

distanza minima dai confini 5 mt

distanza dalle strade pubbliche D > 7,50 mt parte residenziale

volumetria massima 29.658, 62 mc

Superficie Lorda di Pavimento massima mq 9886,00 superficie coperta edifici e piazzetta 2100 mq

piani max nr 12 come da PGT e comunque altezza inferiore a mt 38 distanza minima dai confini ½ di H con minimo di 5 mt

distanza dalle strade pubbliche D > 7,50 mt

Per quanto riguarda l’aspetto architettonico del complesso, tipologie costruttive e materiali di finitura , previsti di particolare effetto architettonico, saranno oggetto di apposito studio prima all’atto del deposito delle relative richieste di permessi edilizi.

Il nuovo carico edilizio ed urbanistico di tipo residenziale è di 296 abitanti teorici a livello comunale appare ininfluente, anche sotto l’aspetto dei sottoservizi in sito (acquedotto , fognatura , tombinatura energia elettrica, gas) per i quali sarà cura della committenza valutare i dovuti sistemi ed apparati di collegamento o potenziamento.

La viabilità principale di acceso al PII come detto deve avvenire dalla S.S. 42 di via Bergamo,principalmente tramite le due rotatorie in progetto da parte della P.A. la prima proveniente da Treviglio dovrà servire la parte residenziale, mentre la seconda servirà in prevalenza la parte commerciale.

All’interno del PII la viabilità è praticamente annessa alle aree a parcheggio, infatti nella parte antistante il corpo commerciale sono previste oltre 200 posti auto, mentre per la parte residenziale è prevista una piastra interrata, ad uso box e posti auto in abbondanza per mantenere aree verdi a raso

In generale, la mobilità di progetto, sia veicolare che - soprattutto - pedonale, appare orientata ad un elevato standard di vivibilità dell’area.

(24)

Nella scheda allegata sono indicati i singoli blocchi edificatori con evidenziati superfici, volumi ed altezze,

Commerciale:

SLP n. piani h. piano volume

mq

2500+2000

1 m 6,50 mc 13.500,00

Residenziale:

area n. piani h. piano volume

1 mq 255,00 12 m 3,00 mc 9.180,00

2 mq 256,00 9 m 3,00 mc 6.912,00

3 mq 259,00 6 m 3,00 mc 4.662,00

4 mq 218,00 2 m 3,00 mc 1.308,00

5 mq 218,00 3 m 3,00 mc 1.962,00

6 mq 218,00 4 m 3,00 mc 2.616,00

7 mq 245,00 5 m 3,00 mc 3.675,00

volume complessivo mc 30.315,00

a dedurre

porticati 276,00 1 3,00 828,00

volume netto 29.487,00

volume ammesso mc 29.658,62 Superficie Lorda di Pavimento

massima mq 9.886,21

volume complessivo del lotto mc 43.158,62 Volume destinato a comm. 13.500=

slp 4.500 di cui 2.500 per attività di commercio , volume residenziale mc

29.658,62 Per complessivi 42.987,00 mc< 43.158,62

mc si precisa che il

volume commerciale è stato calcolato con h virtuale di mt 3,00

e non di h fisica di mt 6,50

(25)

STANDARDS DI NORMA

residenziale 29.658,62 100 26,5 7.859,53

commerciale 2.500,00 100% SLP 1 2.500,00

complessivo MQ 10.359,53

La proposta di intervento assume in carico quale standard qualitativo “ la copertura finanziaria per acquisizione e realizzazione del parcheggio a nord del PII per circa 6300 mq con modalità e tempi da specificare in convenzione ;

si prevede inoltre la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale con viale alberato affiancato che si collega a quella comunale esistente in fregio alla S.S. 42 ;

la cessione al comune di un area a verde in adiacenza al blocco residenziale;

nonché la messa a disposizione di un’area esterna attrezzata per lo svago compresa tra i vari blocchi residenziali

Tipologie costruttive per la parte commerciale saranno impiegate strutture prefabbricate con finiture in opera di tipo tradizionale

Per la parte residenziale si propone per le nuove costruzioni l’uso di sistemi ecosostenibili e compatibili e più precisamente si prevede ;

il recupero delle acque piovane per l’irrigazione dei giardini;

un alto isolamento termico ed acustico dell’involucro degli immobili ; sistemi per il riscaldamento mediante l’uso della geotermia ;

posa di nuovi punti luce pubblica di ultima generazione (led) ;

posa di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per l’illuminazione delle parti comuni;

raccolta differenziata tramite utilizzo di appositi cassonetti interrati (come descritti negli elaborati allegati e nel computo metrico).

L’obiettivo principale è quindi la riqualificazione urbana di quest’area come sopra descritto

Per quanto riguarda la fase di realizzazione delle opere, non si riscontrano particolari problematiche di accessibilità ed interferenze, in quanto il cantiere è posto all’esterno dell’abitato

Proposta progettuale di PII residenziale – commerciale per dettagli vedi progetto depositato

(26)
(27)

La tabella sotto riportata indica le quantità minime di aree a standard necessarie e quelle reperite (come verifica del PRG vigente ) e nel rispetto del PGT adottato . Si tenga inoltre presente che lo standard è stato quantificato applicando ancora la vecchia normativa regionale di 100 mc/ab anziché gli attuali 150 mc/ab il che significherebbe una riduzione di 100 abitanti teorici

standard da ex L.R. 51/75

destinazioni

abitanti teorici

necessità L.1/01 art.6 (ex.

L.R.

n.51/1975) mq/ab.

SUP. NECESSARIE mq SUPERFICI REPERITE mq

Parcheggi 296,58 3 889,74 900,00

Istruzione 296,58 4,5 1.334,61

Interesse comune 296,58 4 1.186,32 2.021,00 verde attrezzato 296,58 15 4.448,70 4.170,00

TOTALE 26,5 7.859,37 7.091,00

commericale 2.500,00 4.570,00

TOTALI mq 10.359,37 11.661,00 STANDAR RICHIESTO DA PGT scheda

AT1b mq 11.600 STANDARD INDIVIDUATO mq 11.611>11.600 -VERIFICATO Standard qualitativo copertura finanziaria

per acquisizione e realizzazione parcheggio a nord del PII per mq 6300

circa

(28)

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO ED AMBIENTALE

4.1. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE

4.1.1. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo 4.1.1.1. Disciplina paesistica ed ambientale

La Provincia di Bergamo è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato con DCP n. 61 del 17.09.2003 ed approvato con DCP n. 40 del 22.04.2004.

Attualmente in fase di adeguamento alla LR 12/2005, il PTCP assume i contenuti degli strumenti generali di pianificazione territoriale di livello regionale preesistenti.

Il PTCP di Bergamo individua l’ambito d’intervento all’interno della zona urbanizzata ed inserita nello Stralcio della tav. E2.2. del PTCP della Provincia di Bergamo,

l’art. 62 recita “ le espansioni e trasformazioni urbane ove previste dovranno prioritariamente essere orientate alla riqualificazione urbana”

assume valenza di disciplina paesistica del territorio provinciale, ferme restando le disposizioni di carattere generale del PTPR stesso. In coerenza con le indicazioni del PTPR, le politiche di tutela e valorizzazione paesistica del PTCP si sviluppano lungo le tre direttrici della:

_ conservazione _ innovazione

_ fruizione/comunicazione

Le politiche a maggiore contenuto prescrittivo-programmatico rispetto alla pianificazione urbanistica locale sono quelle relative alla conservazione. In relazione a questo tema, l’azione del PTCP si articola in livelli di crescente complessità, rispetto ai quali il ruolo del PTCP nei confronti della pianificazione locale è crescente dal primo al terzo livello:

a) la conservazione nella loro materiale integrità dei singoli manufatti e di altri elementi connotativi del paesaggio, quali in particolare i margini non occlusi dei centri storici, come individuati nella Tavola 2 “Quadro Strutturale – Valori paesistici e ambientali”

b) la tutela dei rapporti intercorrenti tra gli elementi di cui al paragrafo precedente e l’intorno con il quale si istituiscono rapporti di conovisibilità o di contestualità storicoculturale.

In relazione al punto a), la tutela si esercita nei confronti delle “rilevanze” individuate nella Tavola E2 “Paesaggi e Ambiente – Valori paesistici e ambientali”;

in relazione al punto b), la cartografia del PTCP alla Tavola E2 richiamata identifica quegli elementi, naturali e antropici, connotativi del paesaggio che, in quanto posti in relazione visiva con spazi aperti o con la viabilità di interesse storico e paesistico, configurano un interesse provinciale alla tutela;

4.1.1.2. Riferimenti agli indirizzi insediativi generali e Schede Progetto

Per quanto attiene gli indirizzi insediativi generali, al Titolo IV – “Indirizzi di pianificazione e condizioni di sostenibilità degli insediamenti”, trattando degli Ambiti di concentrazione preferenziale dell’edificazione le norme del PTCP prevedono che venga considerata “ prioritariamente le possibilità di apprestare la nuova offerta insediativa corrispondente alla domanda attesa mediante il recupero e la riconversione di strutture dismesse o sottoutilizzate“.

(29)

4.2. STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

4.2.1. Piano Regolatore Generale di Treviglio

Il comune di Treviglio è dotato di PRG approvato dalla Giunta Regionale in data 18- 10- 96 nr nr 19541 e pubblicato sul BURL nr 45 del 6-11-96

4.2.2. Documento di inquadramento

E’ dotato di documento di inquadramento approvato con delibera di C.C. 58/ 10-7-2003

4.2.3. Piano di Governo del Territorio – ADOTTATO

In data 23-12-2010 con delibera di C.C. nr 98 è stato adottato il PGT , 4.2.4. Proposta di Piano Integrato di intervento porta Nord

Le aree ricomprese nel Programma Integrato d’Intervento sono individuate negli azzonamenti di P.R.G. e di PGT come da stralci e norme sotto riportati.

(30)

Stralcio P.R.G.

(31)

d’intervento urbanistico . la prima colonna indica la previsione urbanistica, la seconda colonna indica le superfici e l’ultima i volumi

Zona omogenea Superficie del PII volume

B12

9.110,04 27.330,11

C3

6.325,24 11.905,00

standard mq

4.693,99

viabilità mq

4.517,00

MQ 24.646,27 39.235,11 mc

Con riferimento a queste zone omogenee, le Norme Tecniche di Attuazione di PRG prevedono

le seguenti destinazioni d’uso generali:

Le aree interessate dal PII sono inserite nell’azzonamento di P.R.G. come di seguito una parte:

zona B12 e regolamentata dall’art. 45 delle N.T.A. “Insediamenti Esistenti con possibilità di ridestinazione terziaria – residenziale previo piano di recupero B12” . Con i seguenti parametri edilizi ed urbanistici

Parametri - edificabilità: recupero dell’intera volumetria esistente;

- Rapporto di copertura massimo 40% dell’area edificabile;

- Altezza massima ml 14,80;

- Destinazione d’uso: commerciale;

terziario/direzionale;

residenziale.

Le aree comprese in detta zona urbanistica sono assoggettate a “Piano Attuativo”

Tutto il volume esistente (definito nell’inviluppo completo dell’edificio presenti ) è recuperabile per le destinazioni d’uso sopra indicate, con il vincolo in ordine alla destinazione d’uso residenziale che non deve superare il 20% del volume esistente.

La superficie commerciale non deve superare la quantità di mq 2.500 di superficie di vendita (media struttura come definito dall’ex D.lgs 114/98)

È tuttavia ammessa la monetizzazione massima del 50% delle aree a standards purché vengano soddisfatti interamente gli standards di parcheggio.

Una parte in “zona di espansione e nuovo impianto C3” come definito dall’art. 31 delle N.T.A. è inclusa nel comparto 2 del Piano di Zona denominato Bergamo est – Lotto B – approvato con delibera di giunta Regionale 4225 del 20-10-1995

con i seguenti parametri edilizi ed urbanistici

- Edificabilità: rapporto di utilizzazione 0,7 mq/mq;

rapporto di copertura 40% area edificabile;

altezza massima ml 14,00;

- Destinazioni d’uso ammesse: residenziale e compatibili

ed infine una parte come aree interessate alla viabilità ed attrezzature di interesse pubblico normate dagli artt. 15 e 55 delle N.T.A.

(32)

- Ampliamento della Via Bergamo (calibro ml 16,00)

- Nuove strade in lato nord ed est (calibri ml 10,00 e 16,00) - Verde pubblico variamente attrezzato in lato est.

(33)

STRALCIO PGT ADOTTATO

(34)

Scheda AT1b

(35)

VERIFICA DI CONGRUENZA URBANISTICA TRA IL PII ED IL PGT ADOTTATO in data 23-12-2010

Con riferimento all’ambito di trasformazione

AT1b

contenuto nuovo PGT ed ai contenuti del PII denominato “porta Nord “ presentato dalla soc. Punto 5 srl (riferimento pratica PA 10/0002 Prot.

17947 del 31-03-2010 PII via Bergamo) si evidenzia quanto di seguito : il PII ha una superficie territoriale di mq 24.646,27mq

la scheda

AT1b

indica come superficie territoriale 21.400 mq

la discordanza è dovuta alla presenza nel PII dell’area utilizzata per realizzare parte della rotatoria e della strada di accesso al lotto commerciale.

In sostanza non si modifica nulla, poiché queste aree sono di proprietà della soc. Punto 5 srl e previste in cessione alla pubblica Amministrazione quali opere di urbanizzazione primaria.

il PII prevede una superficie lorda di pavimento residenziale di mq 9.886,21 che corrisponde ad una superficie utile di pavimento pari a circa 8900 mq

la scheda

AT1b

indica per il comparto una superficie utile di pavimento di 9.600 mq che è maggiore di quella di prevista nel PII e pertanto il parametro è verificato.

N.B. Il progetto edilizio avrà cura di ridistribuire la Sup dei blocchi residenziali nel rispetto della normativa del PGT indicata dalla tav. F5. Questo aspetto sarà oggetto di apposito articolo nella convenzione

la scheda

AT1b

indica per il comparto una superficie utile di pavimento commerciale di 4.500 il PII prevede una superficie lorda di pavimento commerciale di mq 4.500 che corrisponde ad una superficie utile di pavimento pari a circa 4100 mq e quindi anche questo parametro è abbondantemente verificato.

N.B. anche per questa Sup il progetto edilizio avrà cura di ridistribuire gli spazi nel rispetto della normativa del PGT indicata dalla tav. F5.

la scheda

AT1b

indica per il comparto il reperimento di una superficie utile di pavimento per attrezzature e servizi pubblici di mq 500

questi spazi vengono reperiti integralmente all’interno del PII, il proponente si impegna a trovare in accordo con l’Amministrazione Comunale l’ubicazione la tipologia, la destinazione d’uso di tali spazi e le modalità di convenzionamento , nel rispetto delle Norme del Piano dei Servizi art. 2e 3 la scheda

AT1b

prescrive per la residenza nr 12 piani ed un pano per il commerciale

il PII prevede una serie di edifici a torre, con destinazione d’uso di tipo residenziale e compatibile ove sono previsti un massimo di 12 piani ;

per la parte commerciale viene proposto un piano di altezza massima 6,50.

Pertanto anche questi parametri prescrittivi sono verificati.

(36)

La verifica del rapporto di permeabilità del comparto residenziale è stata depositata nell’integrazione di giugno con verifica della superficie drenante per servizio ASL . Si rimanda comunque ad una verifica puntuale del rispetto della Sp nella presentazione del progetto edilizio e comunque nel rispetto del 35% come indicato nella scheda di comparto

AT1b

. (VEDI allegato sotto riportato )

STANDARD

il PII prevede il reperimento totale in sito delle aree a parcheggio di uso pubblico sia per la parte residenziale che commerciale, i parcheggi sono previsti tutti a raso, l’uso della parte eccedente i 3500 mq di parcheggio saranno oggetto di convenzionamento con l’Amministrazione.

La superficie di area a standard reperita dal Piano Integrato è di 11.611 mq (vedi all. H )

la scheda

AT1b

prescrive il reperimento di una superficie complessiva di aree a standard di mq 11.600

Il Piano Integrato individua nell’allegato H una superficie di 11.611 mq, maggiore di quelli richiesti.

Per quanto verte i fondi per il reperimento e la sistemazione dell’area a parcheggio adiacente al PII (vedi tav. F2.3 del PGT ) sarà oggetto di accordo tra il Proponente e l’Amministrazione Comunale in fase di stesura della convenzione ove saranno indicati tempi , modalità e costi dell’opera.

CONCLUSIONI

Dalle verifiche sopra indicate emerge la compatibilità edilizia ed urbanistica del PII proposto dalla soc. Punto 5 srl con quanto contenuto nel documento di Piano ambito di trasformazione definito AT1b adottato dal C.C. con delibera nr 98 in data 23-12-2010.

(37)

SCHEDA DI VERIFICA SUPERFICIE DRENANTE ASL

(38)

I POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DEL PII

5.1. LE PRINCIPALI COMPONENTI AMBIENTALI COINVOLTE DALL’INTERVENTO 5.1.1. Individuazione delle componenti ambientali coinvolte

Le caratteristiche attuali dell’ambito nelle quali le opere in progetto vengono a collocarsi non hanno evidenziato sensibilità specifiche sotto il profilo ambientale, se non quelle di carattere paesaggistico riscontrabili in forma generalizzata sull’intero territorio comunale. Al tempo stesso, gli obiettivi fissati per il progetto pongono in primo piano proprio gli aspetti di corretto inserimento paesaggistico, attraverso il ricorso ad un disegno architettonico ed a materiali tesi al miglioramento dell’immagine complessiva dell’ambito, che oggi risente dei fenomeni di dismissione sui quali il PII viene ad operare.

L’intervento può quindi essere interpretato innanzitutto come un’operazione di riqualificazione urbanistica attesa, rispetto alla quale l’individuazione degli eventuali impatti ambientali residui non definisce un profilo di fattibilità o meno delle opere, ma piuttosto la ricerca delle condizioni per il migliore inserimento ambientale complessivo.

Poste queste premesse, le potenziali interferenze tra le opere in progetto ed il sistema ambientale interessato, valutate in termini qualitativi, sulla base dell'esperienza di casi analoghi e delle evidenze fenomenologiche, possono essere ricondotte alle componenti principali di seguito evidenziate:

In relazione a quanto sotto evidenziato, i possibili effetti ambientali negativi correlabili all’intervento appaiono riconducibili alla fase di realizzazione delle opere (cantiere), come approfondita nei paragrafi che seguono.

(39)

POTENZIALI INTERFERENZE AMBIENTALI CORRELABILI ALL’INTERVENTO

FASE DI CANTIERE FASE D'ESERCIZIO

ATMOSFERA emissioni dalle macchine operatrici emissione da impianti di riscaldamento e servizio

AMBIENTE IDRICO Vedi relazione geologica Vedi relazione geologica

SUOLO E SOTTOSUOLO bonifica area, vedi piano di

caratterizzazione , vedi piano di caratterizzazione =

VERDE URBANO degradato . piantumazioni varie ed inerbimenti

ILLUMINAZIONE luci provvisorie cantiere illuminazione esterna, edifici e viabilità

PAESAGGIO URBANO degradato

riqualificazione architettonica generale, e miglioramento del contesto

ambientale

TRAFFICO VEICOLARE E SOSTA

interferenze con mezzi d'opera con viabilità sovraccomunale

traffico indotta da viabilità di tipo residenziale e dalla nuova attività

commerciale

ENERGIA utilizzo di energia per cantiere produzione di energia con fonti rinnovabili, solare, geotermia

RIFIUTI

produzione di rifiuti di tipo edile in fase realizzativa ,

produzione di rifiuti urbani , con sistema di raccolta differenziata , con

cassonetti interrati

ACUSTICO mezzi d'opera e lavorazioni di cantiere urbano residenziale ed attività connesse

5.1.2. Ambito spaziale di influenza

Considerate le previsioni di intervento in esame, le caratteristiche generali dell’ambito interessato e le potenziali interferenze ambientali correlabili al PII, è possibile assumere che l’estensione nello spazio degli effetti attesi dall’intervento risulti strettamente riferita all’ambito locale nel quale le opere in progetto potranno risultare percepibili a livello visuale, identificabile indicativamente come l’area racchiusa tra la S.S. 42 , via Fornace

(40)

5.2. EFFETTI AMBIENTALI ATTESI 5.2.1. Fase di realizzazione delle opere

La fase di costruzione si configura come l’unica nella quale potranno verificarsi interferenze ambientali percepibili; le stesse appaiono riconducibili, peraltro, alle forme tipiche dei cantieri civili in ambito extra urbano, senza evidenze di criticità specifiche.

La movimentazione dei mezzi di cantiere e le diverse fasi di lavorazione comportano infatti, tipicamente, emissioni acustiche, possibili sollevamenti di polveri e l’interessamento della viabilità locale da parte di transiti di mezzi pesanti, in particolare nelle fasi preliminari di demolizione degli edifici esistenti e di scavo e di bonifica . Sempre rispetto alle componenti atmosfera e rumore, le moderne modalità di conduzione e gestione dei cantieri consentono significative mitigazioni degli impatti anche all’interno delle aree di cantiere, con accorgimenti specifici volti a ridurre ed anche ad eliminare totalmente i possibili fattori di disturbo.

Rispetto a questi aspetti andranno pertanto adottate le necessarie azioni di mitigazione ambientale in sede di direzione dei lavori.

Con ciò premesso, e valutato anche il carattere transitorio, gli impatti potenziali correlabili alla fase di realizzazione delle opere presentano connotati riferiti strettamente alla dimensione locale e della buona pratica edilizia, senza esigenza di ulteriori approfondimenti alla scala urbanistica generale.

5.2.2. Fase di esercizio

Allorchè le opere in progetto saranno completate e le funzioni previste attivate, le modificazioni ambientali rispetto allo stato di fatto sono riconducibili agli aspetti di:

trasformazione paesaggistica traffico autoveicolare indotto di carattere residenziale in minima parte e di traffico di accesso alla parte commerciale.

Per quanto attiene la trasformazione paesaggistica, è evidente come l’inserimento di un’opera in un determinato contesto e la conseguente valutazione del suo impatto paesaggistico siano argomenti in cui la cultura e la discrezionalità di giudizio, sia in termini soggettivi che collettivi, giocano un ruolo ineliminabile.

Anche all’interno della soluzione prescelta (per esempio, di “adattamento” al contesto, oppure “contrasto”), può essere poi altrettanto discrezionale il giudizio sul modo in cui la soluzione architettonica è stata affrontata e risolta: anche per queste ragioni i più recenti riferimenti normativi regionali in materia di esame della compatibilità paesistica dei progetti - come già delineati dallo stesso Piano Territoriale Paesistico Regionale, e riconfermati dal nuovo Piano Territoriale Regionale - attribuiscono particolare enfasi alla sensibilità ed alla cultura locale; in questo senso, l’inserimento delle trasformazioni in esame tra le previsioni d’intervento già espressamente considerate dallo strumento urbanistico generale di Treviglio risolve ogni valutazione circa gli scenari condivisi – ed attesi – a livello locale.

Rimane peraltro inteso che le valutazioni condotte in questa sede esulano dai successivi iter

procedurali di verifica della compatibilità paesistica delle opere in progetto, come definiti dalle norme di settore vigenti, ai quali si rimanda.

Con riferimento agli aspetti insediativi più generali, i connotati di utilizzo del suolo che verranno a configurarsi con l’intervento non presentano caratteri intensivi tali da pregiudicare il valore o la vulnerabilità dell’ambito interessato; come evidenziato,

(41)

rispetto alle funzioni originariamente presenti, la proposta di PII si configura come una razionale riqualificazione di una situazione di degrado del tessuto urbano che non intacca profili di vulnerabilità insediativa, ma, al contrario, agisce a favore del risanamento di una situazione di degrado pregressa.

Per quanto riguarda il traffico autoveicolare indotto, si evidenzia innanzitutto come il numero di utenti che potranno essere ospitati nelle nuove strutture residenziali risulti di 296 abitanti teorici fatto normale per un contesto così ampio della parte nord di Treviglio , mentre risulta più importante l’afflusso di autoveicoli e persone al centro commerciale per questo è stata prevista un’apposita via di accesso che si insiste sulla nuova rotatoria della S.S. 42

Si richiama inoltre come la proposta di intervento includa interventi migliorativi legati alla mobilità esterna che costituiscono elemento di valutazione positiva rispetto alle modificazioni portate dall’intervento, in quanto rispondenti ad esigenze di carattere generale sul territorio interessato:

Non si ravvisano infine particolari caratteristiche naturali o del patrimonio culturale che possano essere penalizzate dalle opere in progetto; rispetto a questi temi, viceversa, i nuovi elementi architettonici e gli spazi a verde pubblico previsti possono configurarsi quali elemento di valorizzazione dell’identità di questa porzione del tessuto urbano ed assumere un connotato positivo rispetto alla valutazione degli effetti correlati al PII.

In conclusione, anche rispetto alla fase di esercizio non si evidenziano potenziali fattori di perturbazione ambientale connessi all’intervento tali da indurre attenzioni circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite definiti dalle norme di settore o effetti cumulativi con altre fonti di impatto ambientale.

5.3. EFFETTI SUI SITI RETE NATURA 2000 5.3.1. SIC e ZPS interessati dal PII

All’interno dell’ambito di studio non sono presenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria – SIC e Zone di Protezione Speciale - ZPS, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE).

CONCLUSIONI CIRCA L’ESCLUSIONE DALLA VAS

6.1. REQUISITI DI VALENZA LOCALE DEL PII

In relazione a quanto richiamato circa le dimensioni e caratteristiche della proposta d’intervento, si evidenzia come la stessa:

a) non costituisca quadro di riferimento per l’autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche, relativa alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale;

b) non produca effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale non richieda approfondimenti circa una sua valutazione di incidenza sui siti medesimi. La previsione d’intervento non rientra dunque nelle tipologie di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 4/2008, richiamate al Cap. 2, pertanto il PII esula dall’ambito di applicazione più generale della VAS come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE.

In relazione ai requisiti dimensionali, agli obiettivi generali sottesi ed alla valenza complessiva degli interventi con riferimento ai diversi settori funzionali, non si identificano per il Programma Integrato di Intervento requisiti di valenza territoriale di scala sovraccomunale. Analogamente, non si evidenziano contenuti in contrasto con le disposizioni dello strumento di pianificazione territoriale provinciale (PTCP) o altri piani e programmi di livello sovralocale. A livello comunale, le funzioni urbanistiche e gli edifici che il Programma Integrato d’Intervento prevede di allocare nelle diverse

Riferimenti

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