Città di Imola
1 OGGETTO : CONVENZIONE URBANISTICA TRA IL COMUNE DI
IMOLA E LE DITTE FINEDI srl E LA PALAZZINA srl PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA N50 MONTERICCO-RIO PALAZZI, STIPULATA IN DATA 4/5/2011. APPROVAZIONE MODIFICHE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
- premesso:
a) che in data 4/05/2011 con atto Notaio Tassinari rep. 47813/30107, è stata stipulata la convenzione tra il Comune di Imola e le Ditte FIN.ED.I. srl e la Palazzina srl, con validità di anni dieci, relativa al piano particolareggiato di iniziativa privata N50 Montericco-Rio Palazzi (approvato con del. C.C. n.64 del 10/03/2010), per la realizzazione e cessione delle relative opere di urbanizzazione;
b) che per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, attualmente in corso di completamento, è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 41 del 23/5/2013;
- vista la richiesta dei convenzionati, pervenuta in data 26//11/2015 prot. 45718, di modifica della convenzione urbanistica stipulata in riferimento ai seguenti punti:
1) modifica all’art.3 punto 2 si richiede l’eliminazione della previsione della polizza indennitaria decennale comprensiva di RCT a favore del Comune a copertura dei rischi di rovina parziale o totale delle opere e di quelli derivanti da gravi difetti costruttivi in quanto non si è in presenza di opere di urbanizzazione che rientrano nella fattispecie delineata nella garanzia ivi indicata;
2) modifica all’art. 6 punto 5: si richiede l’eliminazione o la massima riduzione della fidejussione ivi prevista, considerato che sull’area verde è stato realizzato un impianto di irrigazione a goccia tale da garantire ragionevolmente l’attecchimento del verde e delle alberature;
3) modifica all’art.7: si chiede che l’onere della manutenzione ordinaria del verde in fregio al Rio Palazzi (di mq 5800) sia posta a carico del Comune stesso successivamente alla cessione al Comune come già previsto per la manutenzione del verde pubblico adiacente a via Montericco;
- ritenuto:
-per quanto riguarda il punto 1) è ammissibile l’eliminazione della previsione della polizza indennitaria decennale successiva alla cessione delle aree in quanto a
2 seguito dell’approvazione del Regolamento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri (Delibera C.C. n.174 dell’11/12/2013), tale obbligo non è più previsto in quanto non necessario per l’importo delle opere in questione (importo inferiore al controvalore in Euro di 10 milioni di DSP, come stabilito dal Decreto Ministero Lavori Pubblici 1/12/2000);
-per quanto riguarda il punto 2) non è ammissibile la richiesta in quanto l’aver realizzato l’impianto di irrigazione non costituisce elemento sufficiente a garantire di per sé l’attecchimento delle alberature piantumate; si rileva comunque che l’importo trattenuto per tale garanzia è già di per sé di modesta entità, trattandosi del 10% dell’importo del solo costo di realizzazione delle opere del verde;
-per quanto riguarda il punto 3) si ritiene assentibile la richiesta per rendere omogenea la gestione del verde in tale zona e in quanto trattasi di porzione di limitate dimensioni che risulterà connessa ad altra area di verde pubblico in fregio al Rio Palazzi prevista nell’ambito N131;
- ritenuto pertanto di modificare gli artt. 3 e 7 della convenzione urbanistica stipulata, come evidenziato nel testo coordinato allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- ritenuto pertanto di approvare la modifica alla convenzione urbanistica stipulata, nel testo allegato B al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione di cui trattasi del Responsabile di Procedimento Ing. Laura Ricci, sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
D E L I B E R A
1) di approvare, per quanto in premessa esposto, le modifiche alla convenzione urbanistica stipulata in data 4/05/2011 con atto Notaio Tassinari rep. 47813/30107, tra il Comune di Imola e le Ditte FIN.ED.I. srl e la Palazzina srl, nel testo allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di autorizzare il Dirigente che interverrà nell’atto di stipula, salva la sostanza del negozio, ad apportare tutte le precisazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie ed utili a definire in tutti i suoi aspetti l’atto, quali, ad esempio, correzione di errori materiali, precisazioni aree interessate dall’intervento e dalle cessioni, inserimento di clausole di rito e d’uso, dati catastali, adeguamento garanzie finanziarie, ecc..
4) di dare atto che tutte le spese di qualsiasi natura, inerenti e conseguenti al presente provvedimento sono a carico del convenzionato, ivi comprese quelle fiscali;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contratti per gli adempimenti necessari al perfezionamento dell’atto di modifica della convenzione.