Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 21 del 25 marzo 1976
Oggetto: Assicurazione dei titolari di imprese artigiane, dei soci di società tra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti.
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 ottobre 1975, ha deliberato che il premio speciale unitario annuo per persona, dovuto per l'assicurazione dei titolari di imprese artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori nonché dei familiari coadiuvanti, sia soggetto alla riduzione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi solari interi mancanti al compimento dell'anno che seguano la cessazione del rapporto assicurativo, solo nei casi in cui si abbia la trasformazione della ragione sociale della ditta artigiana e cioè nei casi di:
a) cessazione del rapporto assicurativo causata dallo scioglimento di società fra artigiani, seguita dalla istituzione di rapporti assicurativi relativi a singoli artigiani, precedentemente legati da vincolo societario;
b) cessazione di rapporti assicurativi relativi a singoli artigiani, i quali si riuniscano in una società anche di fatto con relativa istituzione di nuovo rapporto assicurativo.
ISTRUZIONI CONTABILI
In armonia con il vigente piano di rilevazione e, ad integrazione delle disposizioni impartite con la circolare n. 118/1969 (pagina 9), si prescrive che le eventuali operazioni di conguaglio passivo siano evidenziate con l'uso del sottoconto 670.01 rimborso premi e contributi di assicurazione: premi e contributi, gestione 1.1.3., C/R:10 e, perciò, sempre contestualmente nelle fasi finanziaria e di cassa.
Le presenti disposizioni sono immediatamente operative.