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Frazionabilità dei premi speciali unitari

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 51 del 19 novembre 1981

Oggetto: Assicurazione dei titolari di imprese artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonchè dei familiari coadiuvanti del titolare dell'impresa artigiana. Frazionabilità dei premi speciali unitari.

Con circolare n. 57/1979 sono state impartite, tra l'altro, istruzioni circa le ipotesi nelle quali è possibile applicare nei confronti delle persone di cui all'assicurazione in oggetto il frazionamento in dodicesimi dei relativi premi speciali unitari annui.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1977, n. 904, che ha fissato particolari facilitazioni fiscali, numerose imprese artigiane hanno mutato la propria qualificazione trasformandosi in imprese di carattere commerciale o industriale e viceversa.

Alla luce della nuova situazione la questione e stata sottoposta al Consiglio di amministrazione che, nella seduta del 27 luglio 1981 ha adottato apposita deliberazione approvata con D.M. 5 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 15 ottobre 1981.

Con tale delibera la possibilità di frazionare il premio speciale unitario viene estesa anche ai casi appresso indicati:

1) trasformazione di una azienda artigiana in azienda industriale o commerciale: il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di trasformazione dell'attività assicurata;

2) trasformazione di una azienda industriale o commerciale in una azienda artigiana: il premio e ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che precede la data di trasformazione dell'attività assicurata.

Sotto il profilo operativo, al fine soprattutto di utilizzare i dati riguardanti l'andamento infortunistico relativo al periodo precedente alla trasformazione, si dispone di mantenere in vigore la posizione assicurativa originaria lasciandone immutata la numerazione e modificandone, a seconda dei casi, il tipo meccanografico, passando cioè dal tipo 2 ovvero 3 (ditta artigiana senza o con dipendenti) al tipo 1 (ditta industriale) e viceversa.

Appena possibile verranno fornite, dalla Direzione generale - Servizio meccanizzazione , istruzioni circa le modalità di invio al Servizio medesimo dei dati concernenti la trasformazione in parola.

A fine anno saranno effettuate le necessarie regolazioni che, sotto il profilo contabile, dovranno dar luogo a registrazioni "al lordo" dei singoli componenti il conguaglio.

In ogni caso le Unità operative dovranno controllare per ogni singola impresa all'atto del passaggio, tutti gli elementi relativi alla classificazione dell'attività ed alla determinazione del tasso di premio.

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