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10 del 26 febbraio 1990 Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli artigiani italiani all'estero

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 10 del 26 febbraio 1990

Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli artigiani italiani all'estero. Sentenza della Corte Costituzionale n. 880 del 7-26 luglio 1988.

Nella Gazzetta Ufficiale 1^ serie speciale n. 31, del 3 agosto 1988, è stata pubblicata la sentenza in oggetto che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero (allegato 1).

In mancanza di specifiche disposizioni legislative che forniscano una compiuta disciplina della materia, analogamente a quanto avvenuto per i lavoratori dipendenti con la legge 3 ottobre 1987, n. 398 (cfr.

circolari nn. 54/69 T.U./1988 e 68/1989), nei confronti degli artigiani italiani che operano all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore convenzioni di sicurezza sociale, dovrà essere estesa la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali secondo le norme e le modalità in vigore per i rapporti in atto sul territorio nazionale.

La decorrenza dei rapporti assicurativi da instaurare in base alla anzidetta sentenza è fissata - su conforme orientamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - al 1° settembre 1988, primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza stessa.

L'obbligo della tutela assicurativa riguarda gli artigiani titolari, i soci lavoratori di società artigiane ed i familiari coadiuvanti del titolare artigiano che alla data del 1° settembre 1988 si trovavano già a lavorare all'estero (con carattere di stabilità e non, beninteso, soltanto per un periodo di missione o di trasferta temporanea), ovvero che successivamente vi si siano recati o vi si recheranno.

Si fa comunque presente, per quanto concerne l'ammissione all'indennizzo dei casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi a danno di artigiani italiani all'estero, che la disciplina introdotta dalla sentenza n. 880/1988 si applica anche ai rapporti non esauriti alla predetta data del 1° settembre 1988, per cui devono essere esaminati, alla luce della citata sentenza, oltre i casi verificatisi dal 1° settembre 1988 anche quelli:

a) verificatisi anteriormente a tale data, per i quali - al 1° settembre 1988 - sia in corso la relativa istruttoria o siano in atto controversie amministrative o giudiziarie.

b) verificatisi precedentemente al 1° settembre 1988 definiti negativamente, ma non ancora colpiti alla stessa data dalla prescrizione ex art. 112 del Testo Unico.

L'ammissione all'indennizzo delle fattispecie di cui ai punti precedenti farà naturalmente retroagire anche la decorrenza del rapporto assicurativo che, in tali casi, sarà fissata al primo giorno di lavoro prestato nell'anno in cui si è verificato l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale.

Sono da considerarsi abrogate le disposizioni impartite in materia con lettera agli Ispettorati regionali del 21 luglio 1984 (Servizio prestazioni assicurative Uff. V-Sett. I 49.2.90./A).

Ai fini dell'acquisizione delle posizioni assicurative relative alle fattispecie sopra indicate, si precisa che si dovrà utilizzare esclusivamente la nuova procedura premi (tipo P.A. "2" - artigiana).

Di dette posizioni assicurative dovrà altresì, essere tenuta specifica evidenza per le successive operazioni di trasformazione di tipo P.A..

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