• Non ci sono risultati.

152 del 2 luglio 1998 (all

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "152 del 2 luglio 1998 (all"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Documento: Circolare n. 51 del 20 luglio 1998

Oggetto: Rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale con decreto del 10 giugno 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 1998 (all. n. 1), ha approvato la delibera n. 372 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'istituto nella seduta del 5 maggio 1998, con la quale è stato determinato in L. 356.000 il nuovo importo mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1° luglio 1998.

Il Ministero ha infatti condiviso il criterio con il quale l'INAIL ha determinato la misura dell'assegno di incollocabilità rapportandola alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta tra il 1996 e il 1997, risultata pari all'1,8%.

Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente questa Direzione Generale - Direzione Centrale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Allegato n. 1 alla circ. n. 51/1998

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Decreto 10 giugno 1998

(G. U. n. 152 del 2 luglio 1998) Determinazione della nuova misura dell'assegno di incollocabilità

Con effetto dal 1° luglio 1998 l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità di cui in premessa è stabilito in L. 356.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Riferimenti

Documenti correlati

Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con il pagamento del rateo di febbraio 2004. Allegato

120/2020, per l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico – asilo nido e scuola per l’infanzia nel comune di Castel San Pietro Terme, località Osteria

Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con il pagamento del rateo di maggio 2003..

Il Ministero ha infatti condiviso il criterio con il quale l'INAIL ha determinato la misura dell'assegno di incollocabilità rapportandola alla variazione

51/1982 , pag.2 terzo cpv., il nuovo tasso sarà applicato anche per le istanze presentate anteriormente alla data sopra richiamata per le quali la Sede abbia comunicato al datore

2 terzo cpv., i nuovi tassi saranno applicati anche per le istanze presentate anteriormente alle date sopra richiamate per le quali la Sede abbia comunicato

Il Ministero ha infatti condiviso il criterio con il quale l'INAIL ha determinato la misura dell'assegno di incollocabilità rapportandola alla variazione

Il suddetto Dicastero ha infatti condiviso il criterio con il quale l'INAIL ha determinato la misura dell'assegno d'incollocabilità rapportandola alla variazione