• Non ci sono risultati.

48 del 14 giugno 1999 Oggetto: Rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 1999

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "48 del 14 giugno 1999 Oggetto: Rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 1999"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Documento: Circolare n. 48 del 14 giugno 1999

Oggetto: Rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 1999.

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 14 Maggio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 1999 (all. n. 1), ha approvato la delibera n. 143 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nella seduta dell'8 aprile 1999, con la quale è stato determinato in L. 362.000 il nuovo importo mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1° luglio 1999.

Il Ministero ha infatti condiviso il criterio con il quale l'INAIL ha determinato la misura dell'assegno di incollocabilità rapportandola alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta tra il 1997 e il 1998, risultata pari all'1,7%.

Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente questa Direzione Generale - Direzione Centrale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Riferimenti

Documenti correlati

Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con il pagamento del rateo di maggio 2003..

Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente questa Direzione Generale – Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con il pagamento del

Il Ministero ha infatti condiviso il criterio con il quale l'INAIL ha determinato la misura dell'assegno di incollocabilità rapportandola alla variazione

Il Ministero ha infatti condiviso il criterio con il quale l'INAIL ha determinato la misura dell'assegno di incollocabilità rapportandola alla variazione

Il suddetto Dicastero ha infatti condiviso il criterio con il quale l'INAIL ha determinato la misura dell'assegno d'incollocabilità rapportandola alla variazione

Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente questa Direzione Generale - Servizio per la gestione e manutenzione del sistema informatico e delle elaborazioni centrali.

Viene di seguito indicato il coefficiente annuo di variazione, calcolato dall'ISTAT sulla base degli indici dei prezzi al consumo, da utilizzare per la rivalutazione

208, il quale ha disposto che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento