• Non ci sono risultati.

337.000, a decorrere dal 1° luglio 1996

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "337.000, a decorrere dal 1° luglio 1996"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 67 dell'11 ottobre 1996

Oggetto: Rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto del 12 luglio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1996 (all. n. 1), ha approvato la delibera n. 706 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nella seduta del 19 giugno 1996, con la quale è stato proposto il nuovo importo mensile dell'assegno di incollocabilità, fissando tale importo nella misura di L. 337.000, a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il Ministero ha infatti condiviso il criterio con il quale l'INAIL ha determinato la misura dell'assegno di incollocabilità rapportandola alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta tra il 1994 ed il 1995, risultata pari al 5,36%.

Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente questa Direzione generale - Direzione sperimentale per l'informatica.

Riferimenti

Documenti correlati

Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con il pagamento del rateo di maggio 2003..

Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente questa Direzione Generale – Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con il pagamento del

Il Ministero ha infatti condiviso il criterio con il quale l'INAIL ha determinato la misura dell'assegno di incollocabilità rapportandola alla variazione

Il Ministero ha infatti condiviso il criterio con il quale l'INAIL ha determinato la misura dell'assegno di incollocabilità rapportandola alla variazione

Il suddetto Dicastero ha infatti condiviso il criterio con il quale l'INAIL ha determinato la misura dell'assegno d'incollocabilità rapportandola alla variazione

Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente questa Direzione Generale - Servizio per la gestione e manutenzione del sistema informatico e delle elaborazioni centrali.

Oggetto: Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei familiari partecipanti all'impresa familiare. Nuova

Viene di seguito indicato il coefficiente annuo di variazione, calcolato dall'ISTAT sulla base degli indici dei prezzi al consumo, da utilizzare per la rivalutazione