• Non ci sono risultati.

124 del 24 dicembre 1970 Oggetto: Retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori portuali delle Compagnie e Gruppi portuali di cui all'articolo 110 del Codice della Navigazione

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "124 del 24 dicembre 1970 Oggetto: Retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori portuali delle Compagnie e Gruppi portuali di cui all'articolo 110 del Codice della Navigazione"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 124 del 24 dicembre 1970

Oggetto: Retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori portuali delle Compagnie e Gruppi portuali di cui all'articolo 110 del Codice della Navigazione.

Il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale ha fissato - con decreti del 30 luglio 1970 e del 14 novembre 1970 -(v. all.) pubblicati rispettivamente nelle Gazzette ufficiali n. 208 del 19 agosto 1970 e n.

306 del 3 dicembre 1970 - le nuove retribuzioni convenzionali giornaliere per i lavoratori delle Compagnie e Gruppi portuali previsti dall'articolo 110 del Codice della Navigazione (lavoratori permanenti, avventizi ed occasionali di cui agli articoli 150 e 194 del Regolamento al Codice medesimo).

Le nuove misure di retribuzione, che valgono, naturalmente, sia agli effetti contributivi che agli effetti risarcitivi, decorrono dal 1° agosto 1970.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sul contenuto del decreto ministeriale del 4 novembre 1970, che modifica il sistema di conteggio della retribuzione convenzionale, ai fini del calcolo del premio, per il personale avventizio nonché sulle variazioni apportate alle categorie di appartenenza di taluni porti dal citato decreto ministeriale del 30 luglio 1970, rispetto a quanto fissato dal precedente decreto ministeriale dell'11 aprile 1963.

All. n. 2

(All. n. 1 alla circ. n. 124/1970)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1970.

Retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori portuali delle compagnie e gruppi portuali.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

- Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.

1124, che da facoltà al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

- Vista la nota dell'I.N.A.I.L. in data 18 febbraio 1966, protocollo n. 35720, e la lettera delle organizzazioni sindacali F.I.L.P.-C.G.I.L., F.I.L.P.-C.I.S.L., U.I.L.T.A.T.E.P.-U.I.L. in data 11 aprile 1970;

- Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1963, che fissa salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di facchinaggio e di carico e scarico di navi in tutti i porti del territorio nazionale;

- Sentiti il Ministero della marina mercantile - (che ha effettuato rilevazione dei dati relativi alle retribuzioni dei lavoratori portuali con riferimento agli anni 1967-1968-1969), l'I.N.A.I.L., nonché le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

- Tenuto conto degli accordi intervenuti nelle riunioni all'uopo tenutesi presso questo Ministero;

Decreta:

La retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori portuali delle compagnie e gruppi portuali di cui all'art. 110 del codice della navigazione (lavoratoti permanenti, avventizi ed occasionali di cui agli articoli 150 e 194 - del regolamento al codice della navigazione medesimo) viene fissata, con decorrenza 10 agosto 1970, nelle seguenti misure:

- Porti di 1° categoria comprendenti i seguenti porti:

Ancona, Anzio, Arbatax, Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari Catania, Chioggia, Civitavecchia;, Crotone,

(2)

Fiumicino, Gela, Genova, Imperia, La Spezia, Livorno, Lipari, Marina di Carrara, Marsala, Messina, Milazzo, Monfalcone, Napoli, Olbia, Palermo, Pescara, Piombino, Porto Empedocle, Portoferraio, Portotorres, Ravenna, Salerno, Savona, Siracusa, Sant'Antioco, Taranto, Trani, Trieste, Torre Annunziata, Venezia, Viareggio.

Retribuzione giornaliera. L. 7000 (settemila).

- Porti di 2° categoria, comprendenti i seguenti porti:

Barletta, Carloforte, Castellammare di Stabia, Licata, Manfredonia, Mazara del Vallo, Molfetta, Monopoli, Portici, Riposto, Pozzuoli, Reggio Calabria, Termini Imerese, Trapani, Vibo Valentia.

Retribuzione giornaliera: L. 5000 (cinquemila).

- Porti di 3° categoria, comprendenti i seguenti porti:

Alghero, Capri, Catanzaro Marina, Cattolica, Cesenatico, Formia, Gallipoli, Gaeta, Ischia, La Maddalena, Lampedusa, Margherita di Savoia, Marzameni, Palau, Porticello, Porto Garibaldi, Pantelleria, Porto S.

Stefano, Roma, Rimini, Procida, Sciacca, Soverato, Vieste.

Retribuzione giornaliera: L. 3500 (tremilacinquecento).

La retribuzione da assumere come base per la liquidazione della indennità temporanea è uguale alla indicata retribuzione convenzionale e la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte la stessa retribuzione convenzionale, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo camma dell'art.

116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Inoltre, ai sensi degli articoli 30 (primo comma) e 41 del richiamato testo unico, la retribuzione da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione è uguale, per i lavoratori portuali permanenti e avventizi, alla retribuzione convenzionale giornaliera di cui sopra moltiplicata per il coefficiente 25 a mese o 300 ad anno; per gli occasionali, la medesima retribuzione convenzionale moltiplicata per le giornate di presenza (indipendentemente dal numero delle ore di lavoro eseguite per ogni presenza).

(All. n. 2 alla circ. n. 124/1970)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1970.

Retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori portuali avventizi.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

- Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965. n.

1124, che da facoltà al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

- Vista la nota dell'I.N.A.I.L. in data 18 febbraio 1966, protocollo n. 35720, e la lettera delle organizzazioni sindacali F.I.L.P. - C.G.I.L., F.I.L.P. - C.I.S.L., U.I.L.T.A.T.E.P. - U.I.L. in data 11 aprile 1970;

- Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1963 che fissa salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di facchinaggio e di carico e scarico di navi in tutti i porti del territorio nazionale;

- Sentiti il Ministero della marina mercantile (che ha effettuato rilevazione dei dati relativi alle retribuzioni dei lavoratori portuali con riferimento agli anni 1967-1968-1969), - l'I.N.A.I.L.. - nonché le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

- Tenuto conto degli accordi intervenuti nelle riunioni all'uopo tenutesi presso questo Ministero;

(3)

Decreta:

Articolo unico

A parziale modifica del precedente decreto 30 luglio 1970, col quale è stata fissata la retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori portuali delle compagnie e gruppi portuali, per la categoria dei lavoratori portuali avventizi la retribuzione da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione è uguale alla medesima retribuzione convenzionale moltiplicata per le giornate di presenza (indipendentemente dal numero delle ore di lavoro eseguite per ogni presenza), come previsto dal suddetto decreto ministeriale 30 luglio 1970 per la categoria degli occasionali.

Riferimenti

Documenti correlati

Poiché il decreto ministeriale 12 gennaio 1996 prevede che, per la liquidazione di tale prestazione, la retribuzione da assumere a base è pari a trecento volte

Oggetto: Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei familiari partecipanti all'impresa familiare. Nuova

Oggetto: Retribuzioni convenzionali giornaliere dei lavoratori delle Compagnie e Gruppi portuali di cui all'articolo 110 del Codice della Navigazione. n.1), il

Si fa infine presente che non è escluso che per l'anno 1980 possa essere stabilito un diverso limite minimo di retribuzione per il settore di cui trattasi; comunque, in

Pertanto, in attesa di tale decreto, continueranno ad essere applicati i premi in vigore (cfr. Per le posizioni assicurative ordinarie, per le quali sia stata

100/1977, nel comunicare le retribuzioni convenzionali giornaliere da valere per l'assicurazione degli organismi in oggetto per il triennio 30 giugno 1977-29 giugno 1980,

100/1977, nel comunicare le retribuzioni convenzionali giornaliere da valere per l'assicurazione degli Organismi in oggetto, per il triennio 30 giugno 1977-29 giugno 1980,

100/1977, nel comunicare le retribuzioni convenzionali giornaliere da valere per l'assicurazione degli Organismi in oggetto per il triennio 30 giugno 1977 - 29 giugno 1980,