• Non ci sono risultati.

41 del 17 settembre 1980 Oggetto: Retribuzioni convenzionali giornaliere dei lavoratori delle Compagnie e Gruppi portuali di cui all'articolo 110 del Codice della Navigazione

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "41 del 17 settembre 1980 Oggetto: Retribuzioni convenzionali giornaliere dei lavoratori delle Compagnie e Gruppi portuali di cui all'articolo 110 del Codice della Navigazione"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 41 del 17 settembre 1980

Oggetto: Retribuzioni convenzionali giornaliere dei lavoratori delle Compagnie e Gruppi portuali di cui all'articolo 110 del Codice della Navigazione.

Con il decreto 27 giugno 1980, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1980, n. 198 (all. n.1), il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha stabilito per il triennio 30 giugno 1980 - 29 giugno 1983 le nuove retribuzioni convenzionali giornaliere per i lavoratori delle Compagnie e dei Gruppi portuali previsti dall'articolo 110 del Codice della Navigazione.

Per quanto concerne il sistema di determinazione del premio di assicurazione, non vi sono variazioni rispetto al precedente decreto in data 16 luglio 1977, di cui alla circolare n. 100/1977.

In merito alle prestazioni, si fa presente quanto segue:

INDENNITA' PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA

A decorrere dal 30 giugno 1980, ai fini della liquidazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, si applica la retribuzione convenzionale giornaliera che è stata fissata nelle seguenti misure:

- per le Compagnie portuali (lavoratori permanenti ed avventizi):

L. 26.750 giornaliere;

- per i Gruppi portuali:

L. 14.400 giornaliere.

Per gli eventi verificatisi dal 30 giugno 1980 nonché per quelli avvenuti anteriormente al 30 giugno 1980 per i quali, a questa ultima data, l'assistito ha ancora il trattamento di temporanea, l'indennità in parola deve essere determinata sulla nuova indicata retribuzione.

Per l'individuazione dei casi anzidetti, questa Direzione generale predisporrà apposito tabulato, contenente anche l'indicazione degli importi da erogare a titolo di conguaglio.

Alla corresponsione di detti importi provvederanno le Sedi, avendo cura di apporre mediante timbro sul modulo Ch 16/speciale, nella parte riservata alle comunicazioni del traente ovvero sulla quietanza di pagamento modulo 6/bis-c, la seguente dicitura: D.M. 27.6.1980 conguaglio indennità temporanea dal ... al ...

RENDITE PER INABILITA' PERMANENTE E AI SUPERSTITI

Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite a superstiti, il decreto prevede un importo pari a trecento volte la stessa retribuzione convenzionale.

Ne consegue che la liquidazione medesima deve essere effettuata sul massimale di L. 8.020.000 per le Compagnie portuali, essendo la retribuzione convenzionale di cui trattasi superiore (L. 26.750x300) al limite indicato, e sul minimale di L. 4.320.000 per i Gruppi portuali (L. 14.400x300).

Le rendite in corso di godimento al 1° luglio 1980, come pure quelle costituite successivamente a tale data, sono state riliquidate su dette misure.

Alle operazioni relative ha provveduto direttamente questa Direzione generale che ne darà anche comunicazione agli interessati.

Le presenti istruzioni sostituiscono quelle emanate con circolare n. 100/1977 per quanto riguarda la parte indennitaria.

Eventuali difficoltà che dovessero incontrarsi in sede di pratica attuazione saranno segnalate a questa

(2)

Direzione generale.

ALLEGATO N. 1 ALLA CIRC. N. 41/1980

21-7-1980 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 198 DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1980.

Retribuzioni convenzionali dei lavoratori portuali delle compagnie e gruppi portuali di cui all'art. 110 del codice della navigazione, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sui lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.

1124, che da facoltà al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1977, che fissa salari convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di facchinaggio e di carico e scarico di navi in tutti i porti del territorio nazionale;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle retribuzioni convenzionali stabilite con il predetto decreto;

Sentiti il Ministero della marina mercantile, l'INAIL nonché le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

La retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori portuali delle compagnie e gruppi portuali di cui all'art. 110 del codice della navigazione (lavoratori permanenti, avventizi ed occasionali, di cui agli articoli 150 e 194 del regolamento del codice della navigazione medesimo) viene fissata per il periodo dal 30 giugno 1980 al 29 giugno 1983, nelle seguenti misure:

per le compagnie portuali (lavoratori permanenti ed avventizi): L. 26.750 giornaliere;

per i gruppi portuali: L. 14.400 giornaliere.

La retribuzione da assumere come base per la liquidazione dell'indennità temporanea è uguale alla indicata retribuzione convenzionale e la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte la stessa retribuzione convenzionale, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Inoltre, ai sensi degli articoli 30, primo comma, e 41 del richiamato testo unico, la retribuzione da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione è uguale: per i lavoratori portuali permanenti, alla retribuzione convenzionale giornaliera di cui sopra, moltiplicata per il coefficiente 16 a mese e 192 ad anno; per gli avventizi ed occasionali, la rispettiva retribuzione convenzionale moltiplicata per le giornate di presenza (indipendentemente dal numero delle ore di lavoro eseguite per ogni presenza).

Riferimenti

Documenti correlati

100/1977, nel comunicare le retribuzioni convenzionali giornaliere da valere per l'assicurazione degli organismi in oggetto per il triennio 30 giugno 1977-29 giugno 1980,

100/1977, nel comunicare le retribuzioni convenzionali giornaliere da valere per l'assicurazione degli Organismi in oggetto, per il triennio 30 giugno 1977-29 giugno 1980,

100/1977, nel comunicare le retribuzioni convenzionali giornaliere da valere per l'assicurazione degli Organismi in oggetto per il triennio 30 giugno 1977 - 29 giugno 1980,

Oggetto: Retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori delle Compagnie e Gruppi portuali di cui all'articolo 110 del Codice della Navigazione. 1), il Ministro

Analogo adeguamento dovrà essere operato, a cura delle Sedi interessate, per le retribuzioni medie o convenzionali a carattere provinciale, quando i relativi

A decorrere dal 1 gennaio 1975 la retribuzione media convenzionale giornaliera nei confronti delle persone addette a lavorazioni meccanicoagricole (compresa la trebbiatura,

Oggetto: Adeguamento retribuzioni medie o convenzionali. 125/1970), concernenti rispettivamente le retribuzioni convenzionali a carattere nazionale per i detenuti ed internati e per

La retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori portuali delle Compagnie e Gruppi portuali di cui all'art.110 del Codice della Navigazione (lavoratori