• Non ci sono risultati.

42 del 6 agosto 1974 Oggetto: Retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori delle Compagnie e Gruppi portuali di cui all'articolo 110 del Codice della navigazione

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "42 del 6 agosto 1974 Oggetto: Retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori delle Compagnie e Gruppi portuali di cui all'articolo 110 del Codice della navigazione"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 42 del 6 agosto 1974

Oggetto: Retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori delle Compagnie e Gruppi portuali di cui all'articolo 110 del Codice della navigazione.

Si trasmette copia del decreto 28 giugno 1974 con il quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha stabilito le nuove retribuzioni convenzionali giornaliere per i lavoratori delle Compagnie e dei Gruppi portuali previsti dall'articolo 110 del Codice della Navigazione.

Tali retribuzioni decorrono dal 1 giugno 1974 e valgono, naturalmente, sia agli effetti contributivi che agli effetti risarcitivi.

Si richiama, in particolare, l'attenzione circa le seguenti variazioni apportate dal citato decreto, rispetto al precedente decreto del 30 luglio 1970, riguardo alle categorie e al numero dei porti:

Porti di 2 categoria:

Inclusi: Alghero, Gaeta, Gallipoli, Pantelleria e Porto S. Stefano;

Porti di 3 categoria:

Inclusi: Baia, La Caletta - Siniscola, Porto Azzurro e Porto Nocaro;

Esclusi: Alghero, Gaeta, Gallipoli, Marzamemi, Pantelleria, Porto S. Stefano e Roma.

Allegato alla circ. n.42/1974

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO per il lavoro e la previdenza sociale

VISTO l'art. 118 del Testo Unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ha approvato con DPR 30.6.1965, n. 1124, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

VISTO il Decreto Ministeriale 30.7.1970, che fissa salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di facchinaggio e di carico e scarico di navi in tutti i porti del territorio nazionale;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'aggiornamento delle retribuzioni medie convenzionali stabilite con il predetto Decreto;

SENTITI il Ministero della Marina Mercantile, l'INAIL, nonché le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

DECRETA

La retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori portuali delle Compagnie e Gruppi portuali di cui all'art.110 del Codice della Navigazione (lavoratori permanenti, avventizi ed occasionali, di cui agli artt.150 e 194 del Regolamento al Codice della Navigazione medesima) viene fissata, con decorrenza 1.6.1974, nelle seguenti misure:

Porti di 1 categoria comprendenti i seguenti porti:

ANCONA, ANZIO, ARBATAX, AUGUSTA, BARI, BRINDISI, CAGLIARI, CATANIA, CHIOGGIA, CIVITAVECCHIA, CROTONE, FIUMICINO, GELA, GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA, LIVORNO, LIPARI, MARINA

(2)

DI CARRARA, MARSALA, MESSINA, MILAZZO, MONFALCONE, NAPOLI, OLBIA, PALERMO, PESCARA, PIOMBINO, PORTO EMPEDOCLE, PORTOFERRATO, PORTO TORRES, RAVENNA, SALERNO, SAVONA, SIRACUSA, SANTO ANTIOCO, TARANTO, TRANI, TRIESTE, TORRE ANNUNZIATA, VENEZIA, VIAREGGIO.

Retribuzione giornaliera: L. 8.400 (ottomila quattrocento).

Porti di 2 categoria, comprendenti i seguenti porti:

ALGHERO, BARLETTA, CARLOFORTE, CASTELLAMMARE DI STABIA, GAETA, GALLIPOLI, LICATA, MANFREDONIA, MAZARA DEL VALLO, MOLFETTA, MONOPOLI, PANTELLERIA, PORTICI, PORTO S.STEFANO, RIPOSTO, POZZUOLI, REGGIO CALABRIA, TERMINI IMERESE, TRAPANI, VIBO VALENTIA.

Retribuzione giornaliera: L. 6.200 (seimila duecento).

Porti di 3 categoria, comprendenti i seguenti porti:

BAIA, CAPRI, CATANZARO MARINA, CATTOLICA, CESENATICO, FORMIA, ISCHIA, LA CALETTA-SINISCOLA, LA MADDALENA, LAMPEDUSA, MARGHERITA DI SAVOIA, PALAU, PORTICELLO, PORTO AZZURRO, PORTO GARIBALDI, PORTO NOCARO, PROCIDA, RIMINI, SCIACCA, SOVERATO, VIESTE.

Retribuzione giornaliera: L.4.500 (quattromila cinquecento).

La retribuzione da assumere come base per la liquidazione della indennità temporanea é uguale alla indicata retribuzione convenzionale e la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione della rendita per inabili permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte la stessa retribuzione convenzionale, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del III comma dell'articolo 116 del Testo Unico approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124.

Inoltre, ai sensi degli artt.30 (1 comma) e 41 del richiamato Testo Unico, la retribuzione da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione é uguale per i lavoratori portuali permanenti, alla retribuzione convenzionale giornaliera di cui sopra, moltiplicata per il coefficiente 25 a mese o 300 ad anno; per gli avventizi od occasionali, a medesima retribuzione convenzionale moltiplicata per le giornate di presenza (indipendentemente dal numero delle ore di lavoro eseguite per ogni presenza).

Riferimenti

Documenti correlati

Si fa infine presente che non è escluso che per l'anno 1980 possa essere stabilito un diverso limite minimo di retribuzione per il settore di cui trattasi; comunque, in

Pertanto, in attesa di tale decreto, continueranno ad essere applicati i premi in vigore (cfr. Per le posizioni assicurative ordinarie, per le quali sia stata

100/1977, nel comunicare le retribuzioni convenzionali giornaliere da valere per l'assicurazione degli organismi in oggetto per il triennio 30 giugno 1977-29 giugno 1980,

100/1977, nel comunicare le retribuzioni convenzionali giornaliere da valere per l'assicurazione degli Organismi in oggetto, per il triennio 30 giugno 1977-29 giugno 1980,

100/1977, nel comunicare le retribuzioni convenzionali giornaliere da valere per l'assicurazione degli Organismi in oggetto per il triennio 30 giugno 1977 - 29 giugno 1980,

Oggetto: Retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori delle Compagnie e Gruppi portuali di cui all'articolo 110 del Codice della Navigazione. 1), il Ministro

A parziale modifica del precedente decreto 30 luglio 1970, col quale è stata fissata la retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori portuali delle

7 E’ stato ritenuto che la categoria di servizi portuali, che originariamente era atta a comprendere attività di minore rilievo, è stata successivamente utilizzata, porto per porto,