COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 27.07.2001 COM(2001) 443 definitivo 2001/0178 (ACC)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione di un accordo sui prodotti della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia, in forma di protocollo addizionale all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e
la Repubblica di Lettonia, dall'altra
(presentata dalla Commissione)
RELAZIONE
Il 29 maggio 2000 il Consiglio ha approvato il mandato necessario alla Commissione per intavolare negoziati con i PECO associati, compresa la Repubblica di Lettonia, riguardanti concessioni tariffarie reciproche nel settore della pesca. I negoziati dell'11 settembre e del 15 novembre 2000 hanno permesso di dare veste definitiva a queste concessioni bilaterali, i cui particolari vengono precisati nei verbali concordati firmati a nome della Commissione e delle autorità lettoni il 15 novembre 2000. Le Parti hanno definito un modello per la liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di tutti i pesci e prodotti della pesca.
La Comunità e la Repubblica di Lettonia decidono di liberalizzare completamente gli scambi, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, per tutti i prodotti di cui agli allegati XII e XIII dell'accordo europeo. La Comunità e la Lettonia concordano inoltre di ridurre di un terzo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi tariffari applicati a tutti gli altri pesci e prodotti della pesca, con un'ulteriore riduzione di un terzo l'anno successivo. Dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, si arriverà alla liberalizzazione totale di tutti gli scambi di pesce e di prodotti della pesca.
I servizi della Commissione considerano l'esito dei negoziati tecnici un risultato equilibrato e accettabile grazie al quale si arriverà progressivamente, senza particolari difficoltà amministrative, al libero scambio, senza eccezioni, tra la Repubblica di Lettonia e la Comunità europea.
La presente proposta si aggiunge ad altre sei che si chiede al Consiglio di approvare. Le proposte vengono presentate separatamente perché non hanno esattamente lo stesso contenuto, anche se seguono il principio comune della graduale liberalizzazione degli scambi di pesce e di prodotti della pesca. La data prevista per l'entrata in vigore di ciascun protocollo, inoltre, non è necessariamente la stessa, in quanto viene fissata di comune accordo in funzione delle procedure amministrative interne di ciascuna Parte.
In considerazione di quanto precede, si chiede al Consiglio di adottare la presente decisione onde aggiungere all'accordo europeo con la Repubblica di Lettonia un protocollo sulle concessioni commerciali nel settore della pesca.
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2001/0178 (ACC)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione di un accordo sui prodotti della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia, in forma di protocollo addizionale all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e
la Repubblica di Lettonia, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue:
(1) è opportuno completare, mediante un protocollo addizionale, l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, a la Repubblica di Lettonia, dall'altra1, modificato dal protocollo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo2, onde stabilire condizioni preferenziali per l'importazione nella Comunità di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Lettonia e per l'importazione nella Repubblica di Lettonia di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Comunità;
(2) a tal fine, occorre aggiungere all'accordo europeo un protocollo che stabilisca il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca;
(3) è necessario approvare l'accordo in forma di protocollo, DECIDE:
Articolo 1
È approvato, a nome della Comunità europea e della Repubblica di Lettonia, un accordo in forma di protocollo addizionale sui prodotti della pesca che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra.
Il testo dell'accordo in forma di protocollo è allegato alla presente decisione.
1 GU L 26 del 2.2.1998, pag. 3.
2 GU L 223 del 20.9.1995, pag. 1.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio Il Presidente
5 ALLEGATO
ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DI LETTONIA
SUI PRODOTTI DELLA PESCA
IN FORMA DI PROTOCOLLO ADDIZIONALE CHE COMPLETA L'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI,
DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI LETTONIA DALL'ALTRA
PROTOCOLLO …
CHE STABILISCE IL REGIME COMMERCIALE DA APPLICARE AGLI SCAMBI DI DETERMINATI PESCI E PRODOTTI DELLA PESCA
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DI LETTONIA
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LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "Comunità", da una parte, e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, dall'altra,
CONSIDERANDO CHE l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, in appresso denominato "accordo europeo", è stato firmato il 12 giugno 1995 a Bruxelles ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1998;
CONSIDERANDO CHE al termine dei negoziati tecnici tra la Comunità e la Repubblica di Lettonia, condotti in base all'articolo 20, paragrafo 4 dell'accordo europeo, si sono concordate concessioni tariffarie reciproche nel settore della pesca;
CONSIDERANDO CHE le concessioni negoziate nel settore della pesca incideranno sulle concessioni bilaterali previste dall'accordo, che dovranno quindi essere modificate mediante un protocollo che adegui gli aspetti commerciali dell'accordo;
CONSIDERANDO CHE la Comunità e la Repubblica di Lettonia hanno deciso inoltre di semplificare al massimo, dal punto di vista amministrativo, l'applicazione graduale delle concessioni tariffarie concordate affinché possano entrare in vigore quanto prima;
HANNO DECISO di applicare le concessioni tariffarie concordate al fine di liberalizzare completamente tutti gli scambi di pesce e di prodotti della pesca:
ARTICOLO 1
A decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo sul pesce e sui prodotti della pesca definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, le Parti liberalizzano completamente gli scambi per tutti i prodotti di cui all'allegato XII e all'allegato XIII dell'accordo europeo pubblicati nella GU L 317 del 10 dicembre 1999 e applicano, in caso di diverse disposizioni, altre concessioni per il pesce e i prodotti della pesca. A decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo le Parti riducono di un terzo i dazi tariffari applicati, rispettivamente, dalla Comunità e dalla Repubblica di Lettonia a tutti gli altri pesci e prodotti della pesca.
Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente protocollo, le Parti applicano un'ulteriore riduzione di un terzo ai dazi tariffari in vigore all'entrata in vigore del regime in questione.
Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente protocollo o prima di questa data, in caso di diverso accordo fra le Parti, il commercio di tutti i pesci e prodotti della pesca viene completamente liberalizzato. Qualsiasi eventuale accordo sull'applicazione anticipata del libero scambio totale a tutti i pesci e prodotti della pesca viene applicato conformemente all'articolo 4 del presente protocollo.
ARTICOLO 2
Le riduzioni di cui all'articolo 1 vengono calcolate secondo i principi matematici comuni, tenendo presente che:
(a) tutte le cifre con meno di 50 (compreso) dopo la virgola vanno arrotondate per difetto al numero intero più vicino;
(b) tutte le cifre con più di 50 dopo la virgola vanno arrotondate per eccesso al numero intero più vicino;
(c) le Parti fissano automaticamente allo 0% tutti i dazi inferiori al 2%. Esse si scambiano informazioni sui casi in cui si applicano i principi suddetti.
ARTICOLO 3
Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle loro procedure interne.
ARTICOLO 4
Il presente protocollo può essere modificato con decisione del Consiglio di associazione.
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SCHEDA FINANZIARIA 1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE
Proposta di protocollo addizionale all'accordo europeo con l'Lettonia riguardante un accordo sulle concessioni da applicare al pesce e ai prodotti della pesca. Le concessioni concordate saranno applicate per tre anni, fino alla liberalizzazione totale dei prodotti in questione.
2. LINEA(E)DI BILANCIO
Capitolo 12, Articolo 120
3. BASE GIURIDICA
Articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea.
4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE
4.1 Obiettivo generale
Liberalizzazione totale degli scambi di pesce e di prodotti della pesca in previsione dell'adesione della Repubblica di Lettonia all'Unione europea.
5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE O DELLE ENTRATE
5.3 Tipo di entrate Dazi all'importazione
6. TIPO DI SPESA O DI ENTRATA
– L'azione proposta implica una variazione del livello delle entrate? In caso affermativo, precisare la natura della variazione e il tipo di entrate in questione.
– L'azione proposta ridurrà i dazi all'importazione riscossi sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Repubblica di Lettonia
7. INCIDENZA FINANZIARIA
7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (relazione tra singoli costi e costi complessivi)
Il costo dell'azione è stato calcolato in base agli scambi commerciali del 1998, del 1999 e del 2000. Vista la natura imprevedibile dei flussi commerciali e la variabilità delle aliquote dei dazi applicati ai prodotti in questione, il dazio applicato nel 1998,
nel 1999 e nel 2000 è stato calcolato in base a un dazio medio stimato al 12%.
Analizzando i dazi all'importazione applicati si rileva un aumento del 10% circa nel 1999 rispetto al 1998 e del 2% circa nel 2000 rispetto al 1999. Per la stima dei dazi all'importazione previsti, pertanto, ci si è basati su un incremento medio del 6%, che è stato poi ridotto di un terzo per l'anno 1 e di un altro terzo per l'anno 2.
Visto che il regime concordato dovrebbe entrare in vigore nel corso del 2001, per la stima dei costi si considererà il 2001 come anno 1, il 2002 come anno 2 e il 2003 come anno 3.
7.2 Ripartizione del costo per voci
Stanziamenti d'impegno in mio EUR (a prezzi correnti)
Ripartizione 2001 2001+1 2001+2
Stima dazi all'importazione = (anno 2000 x 6%)-33,3% = (1,3 x 6%)-33,3%
0,92
Stima dazi all'importazione = (anno 2001 x 6%)-33,3% = (0,92 x 6%)-33,3%
0,65
Stima dazi all'importazione = 2001+2
0
Totale 0,92 0,65 0