1 Cerignola, data del protocollo
Circolare n. 201/21-22
Ai docenti della Primaria Ai docenti dell’Infanzia Al DSGA – Avv. Michele Schiavulli Al personale ATA – Assistenti Amministrativi Al personale ATA – Collaboratori scolastici Ai genitori degli alunni per mezzo del sito web dell’Istituto
Oggetto: Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 e Circolare del Ministero della Salute 9498 del 4 febbraio 2022 – Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo – Ridefinizione delle situazioni di sorveglianza sanitaria e di sospensione delle attività didattiche in essere.
Con la presente si comunica a tutti gli interessati in indirizzo che il provvedimento legislativo in oggetto ha modificato le procedure relative alla gestione dei contatti stretti dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico rispetto a quanto stabilito dall’Articolo 4 del D.L 1/2022 che è stato appunto abrogato dall’Articolo 6 comma 6 del D.L 5/2022 (il provvedimento in oggetto che entra in vigore in data odierna) il quale dispone la ridefinizione delle misure già avviate ai sensi del D.L 1/2022.
È dunque necessario provvedere alla ridefinizione delle misure di sorveglianza sanitaria e di sospensione delle attività didattiche che lo scrivente ha disposto, nei giorni scorsi, in ragione di quanto disposto dall’Articolo 4 del DL 1/2022 da oggi, ormai, non più in vigore. Tale ridefinizione (di cui si darà analitica illustrazione nelle pagine successive della presente circolare) è attuata sulla base delle nuove disposizioni, contenute nell’Articolo 6 del DL 5/2022, che di seguito si illustrano:
SCUOLA DELL’INFANZIA Fino a 4 casi di positività accertati tra i bambini presenti
nella sezione;
Le attività didattiche proseguono in presenza per tutti i bambini della sezione e i docenti hanno l’obbligo di utilizzare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo (al riguardo si specifica che per i docenti dell’Infanzia, a prescindere dall’insorgere o meno di casi positivi, vige già l’obbligo di indossare sempre durante le attività didattiche le mascherine FFP2 fornite dalla scuola: tale obbligo quindi permane invariato);
In questo caso i docenti e i bambini sono da considerarsi in regime di autosorveglianza ed è dunque fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS- CoV2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo dello stesso è attestato tramite autocertificazione.
Presenza di 5 o più casi di positività accertati tra i bambini presenti nella sezione;
Le attività didattiche sono sospese per la durata di cinque giorni;
2
SCUOLA PRIMARIA Fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti
in classe;
Le attività didattiche proseguono in presenza per tutti gli alunni della classe con l’utilizzo obbligatorio di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni della classe (purché questi ultimi abbiano superato i sei anni di età) fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo. In questo caso i docenti e gli alunni sono da considerarsi in regime di autosorveglianza ed è dunque fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo dello stesso è attestato tramite autocertificazione.
Presenza di 5 o più casi di positività accertati tra i bambini presenti nella sezione;
Per gli alunni che diano dimostrazione di essere in una delle tre successive condizioni:
1) di avere concluso il ciclo vaccinale primario;
2) di essere guariti dal Covid o da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
3) di aver effettuato la dose vaccinale di richiamo prevista;
l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo obbligatorio delle mascherine FFP2 (a patto che l’età degli alunni interessati sia superiore ai sei anni) fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19.
Possono inoltre seguire le lezioni in presenza gli alunni che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione previa richiesta specifica di svolgimento delle lezioni in presenza da parte dei genitori o dei tutori, da presentare al Dirigente Scolastico. Anche per questi casi permane l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine FFP2 nei tempi e nei modi sopra descritti.
Per tutti gli altri alunni si prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della Didattica Digitale Integrata per la durata di cinque giorni.
Ulteriori note e specificazioni
• I bambini dell’Infanzia e gli alunni della Primaria per i quali si applica, rispettivamente, la
sospensione delle attività didattiche per n. 5 giorni e la sospensione delle attività didattiche in
presenza con conseguente attivazione della DDI per n. 5 giorni, si troveranno nella situazione
della quarantena precauzionale di durata pari a n. 5 giorni. Pertanto, il loro rientro in
presenza, dopo i 5 giorni di quarantena precauzionale, è vincolato alla esecuzione di un test
antigenico rapido o molecolare con esito negativo da esibire ai docenti della classe. In questo
caso non è affatto consentito l’esecuzione di test autosomministrati con esiti da
autocertificare ma – è bene ripeterlo – il rientro a scuola in presenza, dopo i cinque giorni di
3
quarantena precauzionale, è consentito solo previa esecuzione di un test antigenico rapido o molecolare (eseguito anche in centri privati a ciò abilitati) riportante esito negativo. Inoltre, questi alunni (se di età superiore ai sei anni), una volta rientrati in presenza, avranno l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni le mascherine FFP2;
• La sospensione delle attività didattiche per la durata di n. 5 giorni nella scuola dell’Infanzia avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifichi entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente;
• Il ricorso alla Didattica Digitale Integrata nella scuola Primaria avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifichi entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente;
• In ogni caso, ai fini del calcolo dei casi positivi al Covid-19, non è mai considerato il personale educativo e scolastico;
• Per il personale scolastico, sia docente che non docente, resta ferma sempre l’applicazione del regime di autosorveglianza di cui all’articolo 1 comma 7 bis del DL 33/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
• Sia per il personale scolastico, docente e non docente, che per gli alunni resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici in presenza di sintomatologia respiratoria o con temperature corporea superiore ai 37,5 gradi;
Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022
La Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio, alla luce del parere del CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 4 febbraio 2022, ha aggiornato le misure della quarantena per i soggetti che dovessero essere contatti stretti di un caso positivo. Si specifica che quanto seguirà non riguarda i contatti stretti scolastici (disciplinati dal D.L 5/2022 nelle modalità sopra illustrate) ma i contatti stretti familiari (ad esempio: alunni, asintomatici e non positivi, i cui genitori o i cui fratelli, con essi conviventi, dovessero essere positivi al Covid-19):
1. i soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale (ad esempio hanno una sola dose di vaccino rispetto alle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;
2. i soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti dal Covid da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo
per questi soggetti si applica la quarantena della durata di cinque giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo. La cessazione della quarantena è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza dei cinque giorni. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Covid-19 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale. Pertanto il periodo di quarantena per tutti gli alunni interessati, che rientrano nei casi di cui al punto 1. e 2., è ridefinito a partire dalla data odierna in 5 giorni dalla data di ultimo contatto con il caso positivo familiare. Gli stessi alunni potranno rientrare a scuola solo se esibiranno esito negativo di test diagnostico antigenico o molecolare eseguito a partire dal sesto giorno successivo all’ultimo contatto con il caso positivo familiare. Non sono ammessi per il rientro a scuola esiti di test autosomministrati. I test dovranno essere eseguiti presso strutture sanitarie, farmacie accreditate o anche centri privati abilitati.
per i seguenti casi:
4
1. soggetti asintomatici che hanno ricevuto la dose booster;
2. soggetti asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 14 giorni e da meno di 120 giorni;
3. soggetti asintomatici che sono guariti dal Covid-19 nei 120 giorni precedenti oppure dopo il completamento del ciclo vaccinale primario
non è prevista alcuna quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di n. 5 giorni. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti positivi. È però fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie del tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
Ridefinizione delle precedenti misure di sorveglianza sanitaria e sospensione attività didattiche con decorrenza 7 febbraio 2022
SCUOLA INFANZIA Sezione dei cinque anni plesso Montegrappa (Ins.
Adriana Santoro – Ins. Aghilar – Ins. Sabrina Robusto)
Da lunedì 7 febbraio 2022 le attività didattiche riprendono in presenza con obbligo FFP2 per i docenti della sezione e con regime di autosorveglianza per docenti e alunni–
Art. 6 comma 1 lettera a) punto 1) del D.L 5/2022;
Sezione dei tre anni plesso Montegrappa (Ins. Sabina Contino – Ins. Elisabetta Giardiello)
Da lunedì 7 febbraio 2022 le attività didattiche riprendono in presenza con obbligo FFP2 per i docenti della sezione e con regime di autosorveglianza per docenti e alunni - Art. 6 comma 1 lettera a) punto 1) del D.L 5/2022;
Sezione dei quattro anni plesso Montegrappa (Ins.
Claudia Novelli – Ins. Luisa Mastrodonato)
Le attività didattiche riprendono regolarmente in presenza a partire dal 7 febbraio 2022;
Sezione dei quattro anni plesso Montegrappa (Ins.
Antonella Zabaione)
Da lunedì 7 febbraio 2022 le attività didattiche riprendono in presenza con obbligo FFP2 per i docenti della sezione e con regime di autosorveglianza per docenti e alunni - Art. 6 comma 1 lettera a) punto 1) del D.L 5/2022;
Sezione dei cinque anni plesso Rodari (Ins. Carmela Marino)
Da lunedì 7 febbraio 2022 le attività didattiche riprendono in presenza con obbligo FFP2 per i docenti della sezione e con regime di autosorveglianza per docenti e alunni - Art. 6 comma 1 lettera a) punto 1) del D.L 5/2022;
Sezione dei quattro anni plesso Rodari (Ins. Incoronata Rubbio – Ins. Aghilar)
Da lunedì 7 febbraio 2022 le attività didattiche riprendono in presenza con obbligo FFP2 per i docenti della sezione e con regime di autosorveglianza per docenti e alunni - Art. 6 comma 1 lettera a) punto 1) del D.L 5/2022;
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE 1B Si interrompe la sospensione delle attività didattiche con
conseguente esecuzione di T10 che non dovrà quindi più essere effettuato. A partire dal 7/02/2022 le attività didattiche riprendono in presenza con obbligo FFP2 per i docenti della sezione e per gli alunni con età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo e con regime di autosorveglianza per docenti e alunni– Art. 6 comma 1 lettera b) punto 1) del D.L 5/2022 – Data ultimo contatto ultimo caso positivo il 27/1/2022;
CLASSE 1C Si interrompe la sospensione delle attività didattiche con
conseguente esecuzione di T10 che non dovrà quindi essere più effettuato. A partire dal 7/02/2022 le attività
5
didattiche riprendono in presenza con obbligo FFP2 per i docenti della sezione e per gli alunni con età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo e con regime di autosorveglianza per docenti e alunni - Art. 6 comma 1 lettera b) punto 1) del D.L 5/2022 – Data ultimo contatto ultimo caso positivo il 28/1/2022
CLASSE 1D La classe rientra regolarmente in presenza avendo
terminato la sospensione delle attività didattiche con esecuzione del T10 il giorno 4/02/2022 prima cioè dell’entrata in vigore del nuovo DL. Resta inteso che gli alunni positivi osserveranno l’isolamento prescritto dai propri pediatri mentre gli alunni in quarantena per via di contatti stretti in ambito familiare dovranno rimodularne i tempi alla luce di quanto disposto dalla Circolare 9498 del 4 febbraio 2022 sopra descritta.
CLASSE 2B Si interrompe la sospensione delle attività didattiche con
conseguente esecuzione di T10 che non dovrà quindi essere più effettuato. A partire dal 7/02/2022 le attività didattiche riprendono in presenza con obbligo FFP2 per i docenti della sezione e per gli alunni con età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo e con regime di autosorveglianza per docenti e alunni - Art. 6 comma 1 lettera b) punto 1) del D.L 5/2022 – Data ultimo contatto ultimo caso positivo il 28/1/2022
CLASSE 3C Si interrompe la sospensione delle attività didattiche con
conseguente esecuzione di T10 che non dovrà quindi essere più effettuato. A partire dal 7/02/2022 le attività didattiche riprendono in presenza con obbligo FFP2 per i docenti della sezione e per gli alunni con età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo e con regime di autosorveglianza per docenti e alunni - Art. 6 comma 1 lettera b) punto 1) del D.L 5/2022 – Data ultimo contatto ultimo caso positivo il 2/2/2022
CLASSE 3E La classe ha ultimato la sorveglianza sanitaria con
esecuzione del T5 in data 3/2/2022. Allo stato attuale, in via precauzionale, considerato che non tutti i genitori degli alunni interessati alla sorveglianza sanitaria ha esibito alla docente della classe l’esito dei test e che risultano ufficialmente n. 4 alunni positivi, si dispone il proseguimento della sospensione delle attività didattiche in presenza con conseguente attivazione della didattica a distanza. Ciò in via transitoria fin quando allo scrivente non perviene la comunicazione dell’esito dei tamponi in T0 e in T5 effettuati dai genitori di tutti gli alunni interessati. Questi ultimi genitori domani saranno formalmente invitati a farlo in maniera tempestiva. Senza tale dato è impossibile stabilire in quale delle situazioni previste dal nuovo DL rientra la classe 3E. Se in data odierna dovessero intervenire novità sarà cura dello scrivente informare tempestivamente tutti i genitori interessati.
CLASSE 4A Si interrompe la sorveglianza sanitaria che prevedeva la
somministrazione del T5 in data 7/2. A partire dal 7/02/2022 invece, senza effettuare più il tampone in T5, le attività didattiche riprendono in presenza con obbligo
6
FFP2 per i docenti della sezione e per gli alunni con età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo e con regime di autosorveglianza per docenti e alunni - Art. 6 comma 1 lettera b) punto 1) del D.L 5/2022 – Data ultimo contatto ultimo caso positivo il 1/2/2022
CLASSE 4B La classe ha ultimato la sorveglianza sanitaria con
somministrazione del T5 in data 5/02/2022 quindi prima che entrasse in vigore il nuovo D.L. A partire dal 7/02/2022 le lezioni si svolgeranno in presenza con obbligo FFP2 per i docenti della sezione e per gli alunni con età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo e con regime di autosorveglianza per docenti e alunni - Art. 6 comma 1 lettera b) punto 1) del D.L 5/2022 – Data ultimo contatto ultimo caso positivo il 1/2/2022
CLASSE 4C Si interrompe la sospensione delle attività didattiche con
conseguente esecuzione di T10 che non dovrà quindi essere più effettuato. A partire dal 7/02/2022 le attività didattiche riprendono in presenza con obbligo FFP2 per i docenti della sezione e per gli alunni con età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo e con regime di autosorveglianza per docenti e alunni - Art. 6 comma 1 lettera b) punto 1) del D.L 5/2022 – La data dell’ultimo contatto con ultimo caso positivo sarà comunicata per le vie brevi dalla docente della classe alla rappresentante dei genitori entro la data odierna.