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PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI E LA GUARDIA DI FINANZA

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CORTE DEI CONTI PROCURA GENERALE

PROTOCOLLO D'INTESA

RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI

E

LA GUARDIA DI FINANZA

La Procura Generale della Corte dei conti e la Guardia di Finanza (di seguito, anche il "Corpo"), di seguito anche "le Parti",

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, ·recante "Nuove norme in maten·a di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, °l'articolo 15, comma 1, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro. accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

VISTO il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti'' e successive modificazioni e integrazioni;

·VISTO il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante "Prowedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e, in particolare, l'articolo 16, comma 3;

VISTO il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e, in particolare, l'articolo 2, comma4;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giunsdizione e controllo della Corte dei conti" e, in particolare, l'art. 3, comma 8;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"

e, segnatamente, l'art. 56, in base al quale il pubblico ministero può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza;

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VISTO il decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 recante il Codice di giustizia contabile";

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza" che, all'articolo I, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a nonna dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78" e, in particolare, l'art. 2, che attribuisce alla Guardia di Finanza il compito di assolvere le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle Regioni, degli enti locali e dell'Unione europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, -nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all'articolo 2-ter ("Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri");

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della nonnativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 20161679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali datt' e che abroga la direttiva 95146/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di "Attuazione della direttiva (UE) 20161680 del Parlamento europeo e~del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con nguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, . accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008 I 9771 GAI del Consiglio", con particolare riferimento ali' articolo 4 7 ("Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia");

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante "Regolamento a nonna dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196J recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del

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Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, d~ organi: uffici e comandi di polizia" e, in

particolare~ l' articolq 13, comma 1, in base al quale "La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel n'spetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e 1. dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente";

CONSIDERATO che il Corpo della Guardia di Finanza, in ragione delle competenze ad esso devolute in materia di polizia economica e finanziaria e della conseguente capacità di eseguire, con specifica professionalità, le più complesse indagini in materia di danno erariale, è l'unica Forza di polizia espressamente çitata dall'art. 56 del Codice di Giustizia contabile per lo sviluppo delle attività delegate dal Pubblico Ministero connotate da elevato tecnicismo e peculiari profili di complessità;

CONSIDERATO che tale ruolo di specializzazione a tutela degli interessi erariali e del corretto impiego delle risorse pubbliche, sancito dal citàto art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, ·n. 68, è stato ribadito, a più riprese, dal decreto ministeriale 15 agosto 2017, recante la ''Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia";

CONSIDERATO che la collaborazione con la Corte dei conti costituisce un ambito significativo della missione istituzionale affidata al Corpo a tutela della spesa pubblica e si realizza, attraverso consolidati moduli procedurali e operativi, nell'esecuzione delle attività istruttorie delegate dal Pubblico Ministero contabile o nell'invio di segnalazioni d'iniziativa;

CONSIDERATA la necessità di g~antire agli appartenenti al Corpo adeguata formazione e aggiornamento professionale permanente, anche nel comparto dell'accertamento dei danni erariali;

RITENUTO utile favorire momenti di reciproco confronto, allo scopo di affinare congiuntamente le strategie di intervento nello specifico settore, anche nell'ottica di disporre di elementi conoscitivi da valorizzare nell'ambito della programmazione delle attività operative della Guardia di Finanza, adottata, a livello centrale, coerentemente con le linee d'azione annualmente determinate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;

RITENUTO indispensabile favorire lo svolgimento di dette modalità di formazione e confronto, non solo a livello centrale ma anche in ambito locale,

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CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini che seguono.

Articolo 1

(Settori della collaborazione)

1. Il presente protocollo d'intesa individua la cornice di riferimento entro cui si svolge la collaborazione tra la Procura Generale presso la Corte dei conti e la Guardia di Finanza, in coerenza alle funzioni di· polizia economico-finanziaria normativamente riconosciute al Corpo, quale forza di polizia cui è attributo il ruolo di interlocutore preminente della Magistratura contabile, per lo sviluppo delle deleghe istruttorie e la valorizzazione delle attività investigative autonomamente avviate dai Reparti del Corpo, sotto il profilo degli ·aspetti rilevanti ai fini dell'accertamento di ipotesi di danno erariale.

Articolo 2

(Referenti per la collaborazione)

1. I referenti per l'attuazione del presente protocollo sono:

a. per la Procura Generale della Corte dei conti:

(1) sul piano programmatico, il Vice Procuratore· generale delegato dal Procuratore generale;

(2) sul piano del raccordo operativo, un magistrato individuato dal Procuratore Generale;

b. per la Guardia di Finanza:

(1) sul piano programmatico, il Comandante del Comando Tutela Economia e Finanza;

(2) sul piano del raccordo operativo, il Comandante del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie.

Articolo 3

(Dispositivo operativo della Guardia di Finanza)

1. Le Procure della Corte dei conti possono avvalersi, ai sensi dell'art. 56 del- Codice di Giustizia contabile, della Guardia di Finanza per lo sviluppo delle deleghe istruttorie.

2. Per tale finalità, il Corpo mette a disposizione della Magistratura contabile, in via continuativa, uno strutturato apparato operativo

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... ·.

rappresentato, a livello centrale, dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie e, a livello locale, dalle Sezioni/Drappelli Accertamento Dànni Erariali incardinate, ove costituite, presso i Nuclei di polizia economico-finanziaria.

3. Resta ferma la possibilità, per l'Autorità Giudiziaria contabile, di avvalersi, per l'esecuzione degli accertamenti istruttori, di tutti gli ulteriori Nuclei di polizia economico-finanziaria e delle unità della componente speciale e territoriale.

4. Tenuto conto del richiamato ruolo di centralità attribuito al Corpo per la tutela della spesa pubblica, il citato dispositivo può essere interessato dalle Procure Generale e Regionali presso la Corte dei conti anche a seguito di attività investigative avviate da altre Forze di polizia, nel caso in cui i contesti richiedano lo sviluppo di approfondimenti propri della polizia economico-finanziaria.

Articolo 4

(Raccordo operativo in relazione alle attività svolte dai Reparti della Guardia di Finanza)

1. Il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, quale Reparto della componente speciale deputato alla tutela delle uscite di bilancio e referente operativo della Procura Generale della Corte dei conti, interviene anche a supporto della componente territoriale, per fattispecie di particolare complessità o rilevanza nello specifico comparto, curando, a livello centrale, il raccordo operativo tra i Reparti operanti.

2. Le articolazioni specializzate dei Nuclei di polizia economico-finanziaria in sede di capoluogo di regione forniscono, altresì, a livello regionale, analoghe funzioni di supporto e raccordo operativo, coordinandosi, se del caso, con il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi·

Comunitarie.

Articolo 5

(Istituzione di un Comitato tecnico congiunto)

1. Per il perseguimento delle finalità oggetto del presente protocollo d'intesa, la Procura Generale e la Guardia di Finanza convengono di istituire un ''Comitato tecnico congiunto".

2. Il Comitato di cui al comma I è composto da due Pubblici ministeri contabili individuati dal Procuratore Generale della Corte dei conti e, per la Guardia di Finanza, dal Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale e dal Comandante del Comando Tutelà Economia e Finanza.

Per le finalità di cui all'articolo 7 il Comitato è integrato dal magistrato

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referente per i sistemi informativi automatizzati della Corte dei conti e dai Direttore della Direzione Telematica del Comando Generale della Guardia di Finanza.

3. Il citato Comitato si riunisce al fine di:

a. promuovere il confronto su profili interpretativi connessi a tematiche di interesse operativo;

b. individuare le fattispecie generanti danni er(}.riali che presentano profili di rilievo e maggiore ricorrenza ai fini delle analisi ordinariamente svolte dal Corpo;

c. approfondire singoli contesti investigativi, con particolare riguardo alle frodi comunitarie e alle violazioni in danno dei bilanci degli enti nazionali e locali;

d. concordare l'organizzazione di eventi formativi, anche a livello locale, definendone contenuti e tempistica;

e. condividere l'eventuale diramazione di comunicati stampa congiunti, in relazione alle comuni attività progettuali o formative assunte a livello centrale;

f. definire le caratteristiche dei flussi di comunicazione di cui all'art. 7.

All'esito, la Procura Generale della Corte dei conti e il Comando Generale della Guardia di Finanza forniranno indicazioni, rispettivamente, alle Procure Regionali della Corte dei conti e ai Reparti del Corpo.

Articolo 6

(Fonnazione e aggiornamento professionale)

1. Per il perseguimento degli scopi della presente intesa, particolare attenzione è dedicata alla necessit.à di garantire il costante aggiornamento professionale del personale impegnato nelle attività di collaborazione della Guardia di Finanza con le Procure della Corte dei conti, in aderenza ai rispettivi ordinamenti e con la salvaguardia degli oneri di riservatezza. 2. Al riguardo, nell'ambito degli indirizzi concordati ai sensi del precedente

articolo 5, comma 3, lettera d), saranno promosse periodiche sessioni di formazio:ne e aggiornamento tecnico-operativo riguardanti le tematiche di più stretta attualità in relazione alle modalità investigative per l'esecuzione delle deleghe in materia di accertamento di danni erariali.

3. Per la Guardia di Finanza le iniziative di formazione, attuate sia a livello centrale che in sede locale, vengono pianificate ed eseguite nell'ambito dei Piani di formazione adottati annualmente dal Corpo.

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Articolo 7

(Flussi di comunicazione)

1. La Procura Generale della Corte dei conti e la Guardia di Finanza procedono alla definizione di modalità tecniche di trasmissione telematica delle informative e relazioni sulle attività investigative svolte dal Corpo su iniziativa e per delega delle Procure Generale o Regionali della Corte dei conti.

2. La Corte dei conti, in qualità di Titolare dei trattamenti di dati personali, individuerà misure idonee per consentire 1' accesso telematico da parte del Corpo alle sentenze conseguenti ad attività istruttorie svolte dai Reparti della Guardia di Finanza.

~

3. I flussi comunicativi di cui ai commi precedenti saranno disciplinati da apposite convenzioni tecniche.

Articolo 8

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679, dell'art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri) del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 5 (Liceità del trattamento) del D. Lgs. n. 51/2018, i trattamenti di dati personali svolti in attuazione del presente protocollo nonché delle convenzioni tecniche di cui all'articolo 7, comma 3, trovano fondamento nelle disposizioni normative richiamate in premessa e saranno effettuati, in modalità cartacea o telematica, in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9

(Aliquote di personale della Guardia di Finanza dedicato alle attività della Corte dei conti)

1. Per assicurare la collaborazione agli uffici della Procura Generale della Corte dei conti con sede a Roma

e

costituita un'aliquota di personale della Guardia

·di Finanza dei. ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri di 8 unità, nell'ambito del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie.

2. Al fine di corrispondere efficacemente alle richieste di esecuzione di adempimenti istruttori della Magistr.atura contabile, i Comandanti Regionali possono concordare con lAutorità Giudiziaria contabile di riferimento, compatibilmente con le ulteriori esigenze di servizio, l'impiego contenuto di

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singole unità di personale dei ·ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri presso le Procure Regionali, ove necessario allo sviluppo di attività e/ o filoni investigativi.

3. Il personale di cui al precedente comma è impiegato nell'esecuzione di adempimenti istruttori connessi a deleghe dell'Autorità Giudiziaria contabile che sono affidate, per il diretto riscontro, ai Reparti da cui il personale stesso dipende.

4. L'Autorità Giudiziaria contabile, per l'assolvimento delle attività oggetto del Protocollo, mette a disposizione del citato personale, impiegato alle rispettive sedi, uno o più locali ad uso esclusivo.

Articolo 10 (Profili amministrativi)

l. Le attività previste dal presente protocollo d'intesa sono assicurate dalle parti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11

(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)

1. Il presente Protocollo può essere integrato o modificato di comune accordo tra le parti. Entra in vigore dalla data della sottoscrizione e ha durata quadriennale, con tacito rinnovo, salvo diversa richiesta scritta di una delle Parti almeno 60 giorni prima della scadenza.

Roma, 28 maggio 2020.

perla

PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI

il Procuratore Generale Pres. Alberto A voli

ALBERTO ' AVOLI

'. CORTE DEI CONTI J,,, 28.05.2020 ,,,. 06:42:52 UTC

per la

GUARDIA DI FINANZA

il Comandante Generale Gen. C.A. Giuseppe Zafarana

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