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SCHEMA DI CONTRATTO PREMESSO CHE

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Academic year: 2022

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(1)

Prot.: FP/PROC/CWRS/

Roma,

Spett.le PEC:

SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: Fornitura dei servizi per l’esecuzione dei “Rilievi (indoor e outdoor) delle infrastrutture e impianti tecnologici dei siti del patrimonio di ENAV S.p.A., con restituzione planimetrica con destinazioni d’uso in ambiente CAD (Computer Aided Design) e modellazione in ambiente BIM (Building Information Modeling), comprensivo di studio per l'integrazione GIS (Geographic Information System) e webGIS”

CIG

ODA:

ENAV S.p.A. (in seguito denominata "ENAV"), Società con sede e domicilio legale in Roma alla Via Salaria n° 716, Capitale Sociale € 541.744.385,00 i.v., Registro Imprese di Roma, C.F. e C.C.I.A.A. 97016000586, REA 965162, in persona del “Chief Technology Officer” Vincenzo Smorto, domiciliato per la carica presso la sede sociale,

PREMESSO CHE

o ENAV intende affidare i servizi in oggetto;

o ENAV ha indetto una procedura aperta a livello europeo da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

o in data _________ è stato pubblicato il relativo bando di gara sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea e in data ____________ sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, V serie Speciale al n.___;

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o a seguito dell’esperimento della procedura di gara _____________________ , è risultato aggiudicatario del predetto affidamento;

o l’aggiudicatario, a seguito di richiesta del Committente prot. FP/PROC/CWRS/_____

del _____ ha presentato la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in fase di gara;

o l’aggiudicatario, a seguito di richiesta del Committente prot. FP/PROC/CWRSS/_____

del ______ ha presentato la documentazione propedeutica alla stipula del contratto;

o l’aggiudicatario ha prestato garanzia definitiva mediante polizza ________________

per una somma garantita pari ad € _______________;

AFFIDA

la fornitura dei servizi di cui all’oggetto, in accordo alle disposizioni ed alle modalità di seguito specificate, alla:

Società ……….., con sede legale in ………, Codice Fiscale

……… e P. IVA n. ………, (di seguito denominato Fornitore).

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO

L’affidamento ha per oggetto la fornitura dei servizi per l’esecuzione dei “Rilievi (indoor e outdoor) delle infrastrutture e impianti tecnologici dei siti del patrimonio di ENAV S.p.A., con restituzione planimetrica con destinazioni d’uso in ambiente CAD (Computer Aided Design) e modellazione in ambiente BIM (Building Information Modeling), comprensivo di studio per l'integrazione GIS (Geographic Information System) e webGIS”.

Le prestazioni oggetto dell’affidamento consistono, in sintesi:

➢ il rilievo (indoor e outdoor) degli edifici e delle strutture indicate da ENAV

- per gli spazi esterni (outdoor), con l’acquisizione tramite rilievo aereo a mezzo di SAPR e/o APR (sistemi a pilotaggio remoto - droni) dotati di camera fotogrammetrica e laser- scanner aereo (Lidar) e apparati (IMU, GPS) per la georeferenziazione dei dati e verifica del posizionamento a terra (DGPS);

- per gli spazi interni (indoor), con l’acquisizione tramite sistema mobile equipaggiato con fotocamera orbitale e laser-scanner mobile;

➢ la restituzione della nuvola di punti quale risultato del rilievo, rappresentante il modello tridimensionale dell'oggetto rilevato;

➢ la restituzione degli elaborati cartografici in ambiente CAD, formato DWG,compatibili con l’applicativo ITACA;

➢ la restituzione degli elaborati cartografici con modellazione in BIM, con un LOD (livello di sviluppo) definito, sempre compatibili con ITACA;

➢ l’identificazione e classificazione, mediante rilievo interno delle strutture ENAV, di alcuni elementi tecnologici rilevanti (rilevatori di fumo, centraline antincendio, quadri elettrici,

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fan-coils, ecc.), con aggiornamento della relativa documentazione per gli elementi già documentati in ITACA;

➢ la realizzazione di un data base cartografico con i dati raccolti georiferiti (nuvole di punti – cartografie 2D e modelli BIM) per la loro gestione in ambiente desktop e web;

➢ uno studio che proponga un’infrastruttura hardware e software che permetta, in una fase successiva, un’integrazione con un sistema GIS e webGIS del sistema attuale e dei dati acquisiti.

Gli elaborati cartografici (CAD E BIM) dovranno essere compatibili e conclusivamente essere collocati nel sistema “ITACA” di gestione avanzata dell’infrastruttura tecnologica per la condivisione di asset, in uso a ENAV.

Le prestazioni contrattuali sono descritte in dettaglio nei seguenti allegati:

1. “Specifica tecnica” comprensiva di D.U.V.R.I., di “Elenco dei siti ENAV da rilevare”, di

“Dati sedi aziendali” e “Elenco degli asset da rilevare”;

2. “Offerta Tecnico- organizzativa” del Fornitore 3. Security policy

4. Comunicato prevenzione Covid-19

Le prestazioni sono suddivise in sei fasi o WP (Work Packages) a seconda della loro collocazione macro-geografica (Nord, Centro e Sud) e del grado di complessità alta (A) o media (M) dei siti. Ulteriori due fasi o WP sono relative all’esecuzione del “Data Base cartografico” e dello “Studio GIS/webGIS”, come da seguente tabella con l’indicazione del numero di siti per ciascuna fase:

FASE (WP) DESCRIZIONE n. siti

1.1 SITI NORD GRADO DI COMPLESSITA’ A 10

1.2 SITI NORD GRADO DI COMPLESSITA’ M 15

2.1 SITI CENTRO GRADO DI COMPLESSITA’ A 5

2.2 SITI CENTRO GRADO DI COMPLESSITA’ M 7

3.1 SITI SUD GRADO DI COMPLESSITA’ A 4

3.2 SITI SUD GRADO DI COMPLESSITA’ M 13

4.1 DATA BASE CARTOGRAFICO -

4.2 STUDIO GIS/webGIS -

n. siti totale 54

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La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e dei rapporti con la committenza è ____________________ C.F. ___________________, posizione nella compagine del Fornitore ___________________.

Le persone fisiche responsabili dell’esecuzione di ciascuna prestazione specialistica sono:

_________ ___________________, C.F. posizione nella compagine del Fornitore ___________________

• …..

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

Per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, ENAV corrisponderà al Fornitore corrispettivo complessivo di € ________________(____________ /_____), al netto del ribasso di gara del __% e dell’IVA (comprensivo degli per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 11.084,009) , così suddiviso per fasi (WP):

FASE

(WP) DESCRIZIONE Parziale

a cui dedurre il ribasso di

gara (1)

Oneri della sicurezza

non soggetti a

ribasso (2)

Totale fase (WP) (1)+(2)

1.1 SITI NORD GRADO DI COMPLESSITA’ A (n. 10

siti) 108.225,91 3.614,09 111.840,00

1.2 SITI NORD GRADO DI COMPLESSITA’ M (n. 15

siti) 54.112,95 1.807,05 55.920,00

2.1 SITI CENTRO GRADO DI COMPLESSITA’ A (n. 5

siti) 54.136,18 1.807,82 55.944,00

2.2 SITI CENTRO GRADO DI COMPLESSITA’ M (n.

7 siti) 25.252,71 843,29 26.096,00

3.1 SITI SUD GRADO DI COMPLESSITA’ A (n. 4 siti) 43.290,36 1.445,64 44.736,00

3.2 SITI SUD GRADO DI COMPLESSITA’ M (n. 13

siti) 46.897,89 1.566,11 48.464,00

4.1 DATA BASE CARTOGRAFICO 7.000,00 0,00 7.000,00

4.2 STUDIO GIS/webGIS 13.000,00 0,00 13.000,00

Valore complessivo dell’affidamento a cui dedurre il ribasso di gara Importi in € (n. 54 siti)

351.916,00 11.084,00 363.000,00

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Non è ammessa nessuna forma di revisione del prezzo che si intende, pertanto, fisso ed invariabile e comprensivo delle spese e di tutti gli oneri necessari all’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni oggetto del contratto.

Si rimanda al successivo art. 8 per le modalità e percentuali di fatturazione e pagamenti per le singoli Fasi/WP.

ART. 3 – DURATA DEI SERVIZI

La durata per l’espletamento delle prestazioni tutte è pari a un massimo di GG___ (________) – in GG - Giorni solari continuativi a decorrere dal verbale di inizio.

La cronologia di ultimazione delle fasi (con prevista contemporaneità e prima consegna GG) è la seguente:

FASE (WP) DESCRIZIONE GG

1.1 SITI NORD GRADO DI COMPLESSITA’ A (n. 10 siti)

160

1.2 SITI NORD GRADO DI COMPLESSITA’ M (n.

15 siti) 90

2.1 SITI CENTRO GRADO DI COMPLESSITA’ A (n.

5 siti)

120

2.2 SITI CENTRO GRADO DI COMPLESSITA’ M (n. 7 siti)

60

3.1 SITI SUD GRADO DI COMPLESSITA’ A (n. 4 siti)

120

3.2 SITI SUD GRADO DI COMPLESSITA’ M (n. 13 siti)

90

4.1 DATA BASE CARTOGRAFICO 180

4.2 STUDIO GIS/webGIS 220

Tempo massimo complessivo 220

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ART. 4 - ADEMPIMENTI A CARICO DI ENAV, COMPITI DELL’ESECUTORE CONTRATTUALE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

ENAV provvederà, attraverso l’Esecutore Contrattuale di ENAV, con le modalità prescritte nei successivi punti, a:

• Mettere a disposizione del personale designato dal Fornitore, con il vincolo della riservatezza, tutta la documentazione e i dati necessari per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto;

• Comunicare al Fornitore tutte le incombenze necessarie relative alle modalità di utilizzo e di conservazione delle informazioni e dei dati di proprietà di ENAV memorizzati su infrastrutture, sistemi e supporti di proprietà dell’Appaltatore, oppure di proprietà ENAV e da esso utilizzati;

• Comunicare al Fornitore tutte le incombenze necessarie, ai fini dell'autorizzazione all'accesso del personale e dei mezzi nei siti di ENAV, nonché sovrintendere alle relative procedure autorizzative;

• Comunicare al Fornitore tutte le incombenze necessarie in materia di segnalazione degli incidenti di sicurezza delle informazioni;

• Comunicare al Fornitore tutte le incombenze necessarie, ai fini dell’autorizzazione all’accesso ai sistemi informativi (accessi logici) di ENAV, nonché sovrintendere alle relative procedure autorizzative;

• Proteggere le informazioni di proprietà del Fornitore, per le quali lo stesso Fornitore segnali un carattere di riservatezza alto. Per tali informazioni, ENAV si impegna ad utilizzare lo stesso livello di protezione e di riservatezza che accorda alle proprie informazioni classificate “Limited distribution”;

• garantire al Fornitore e ad eventuali collaboratori, per tutto il corso di esecuzione dei servizi, il libero accesso all'area e ai fabbricati di proprietà ENAV;

• erogare i pagamenti dovuti;

• mettere a disposizione del personale designato dal Fornitore, con il vincolo della riservatezza, tutta la documentazione e i dati in possesso necessari per l’espletamento delle prestazioni oggetto dell’incarico;

• approvare eventuali variazioni richieste al fine di adempiere alle proprie obbligazioni;

• emettere particolari prescrizioni nell’esecuzione delle prestazioni da parte del Fornitore;

• verbalizzare le operazioni e gli adempimenti inerenti la sospensione e la ripresa delle prestazioni.

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ART. 5 - REQUISITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE.

Con l’accettazione del presente contratto sono a carico del Fornitore i seguenti obblighi essenziali:

• possedere i requisiti richiesti legge dalla vigente normativa in materia;

• provvedere ad ottenere, a propria cura e spese, le necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità per l’accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati;

• apportare variazioni e/o modifiche rispetto alle prescrizioni tecniche che ENAV potrà richiedere in corso di attuazione del programma, senza alcun compenso o rimborso, salvo che le variazioni e/o le modifiche ordinate comportino l'esecuzione di ulteriori prestazioni;

• coordinare con altri soggetti interessati le attività relative all’esecuzione delle prestazioni e quanto altro necessario e/o richiesto, al fine di evitare ogni possibile situazione di contrasto che possa causare pregiudizio all’ENAV ed al servizio operativo di assistenza al volo;

• informarsi, e comunque cooperare e coordinarsi, stante l’adozione delle misure necessarie volte alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dei soggetti direttamente ed/od indirettamente coinvolti nell’espletamento delle attività affidate, con il Delegato di funzioni del datore di lavoro ENAV o con il soggetto da lui indicato (preposto e/o ASPP) al fine di valutare, di comune accordo, le misure atte a prevenire/eliminare/contenere eventuali rischi nel corso di esecuzione delle prestazioni anche con riferimento alla gestione delle interferenze, redigendo i relativi verbali di cooperazione e coordinamento;

• ottemperare a tutte le norme rilevanti e vigenti in materia di lotta contro la delinquenza di stampo mafioso;

• effettuare l’adempimento delle prestazioni puntualmente e a perfetta regola d’arte, nel pieno rispetto delle vigenti normative e delle procedure della qualità interne ad ENAV con particolare riferimento a quelle relative alla gestione dei progetti di investimento, senza poter invocare ad esonero delle proprie responsabilità né l’approvazione di ENAV delle specifiche tecniche né la vigilanza effettuata sulle prestazioni da ENAV;

• il Fornitore non potrà invocare, a sollievo delle proprie responsabilità, la vigilanza da parte di ENAV o eventuali inadempienze da parte di terzi in genere della cui opera si dovesse avvalere.

ART. 6 - ACCERTAMENTO DI ESATTO ADEMPIMENTO E COLLAUDO DELLE FASI FINALI

A conclusione di ciascuna fase dell’incarico, ad eccezione delle fasi 4.1 – Database cartografico e 4.2 – Studio GIS/webGIS, il corretto adempimento delle prestazioni del Fornitore verrà attestato da parte dall’esecutore contrattuale mediante un certificato di esatto adempimento.

E’ previsto il collaudo finale di tutte le prestazioni, a conclusione delle fasi fasi 4.1 – Database cartografico e 4.2 – Studio GIS/webGIS, come da art. 9 della “Specifica Tecnica” allegata e parte

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integrante del presente contratto.

ART. 7 – CONSEGNE (DELIVERABLES)

I deliverables sono quelli descritti nella “Specifica Tecnica” allegata e parte integrante del presente contratto.

ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Fornitore potrà emettere le fatture a fronte della ricezione dell’ARP (Accertamento Regolare Prestazione) rilasciato dall’Esecutore Contrattuale a fronte dell’emissione del certificato di esatto adempimento.

Tutte le fatture dovranno riportare l'indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG), del numero e della data della Lettera d’Incarico, del Codice Progetto e del numero di Task oppure dell’Ordine di Prestazione dei Lavori del numero di O.d.A., delle modalità di pagamento (incluso IBAN), dovranno essere intestate ed inviate a: ENAV S.p.A. - Via Salaria, 716- 00138 Roma, Una copia di ciascuna fattura dovrà altresì essere inviata all’Esecutore Contrattuale dell’Enav, per gli adempimenti amministrativi di competenza.

Per effetto delle modifiche apportate al D. Lgs. n. 127/2015, la Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l’obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, incluse le operazioni rivolte verso privati consumatori.

Nel rispetto delle citate disposizioni, le fatture dovranno essere emesse nei confronti di ENAV SpA esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI), secondo il formato XML e le modalità previste dalle disposizioni tecniche di riferimento, emanate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

Al fine di consentire la corretta trasmissione delle fatture si comunica l’indirizzo specifico di Posta Elettronica Certificata (PEC) a cui le stesse saranno recapitate in modalità elettronica:

- PEC: AMMINISTRAZIONE.FATTURE@PEC.ENAV.IT - Codice Destinatario: “0000000”.

L’inosservanza di quanto sopra prescritto comporterà ritardo giustificato nei pagamenti da parte di ENAV ed il termine di pagamento, s’intenderà decorrente dalla data di adempimento di quanto precedentemente prescritto.

Con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto è prevista una anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo contrattuale, da corrispondere, su richiesta del Fornitore, entro 15 giorni dalla data del verbale di inizio delle prestazioni, da recuperare con l’emissione dei pagamenti successivi.

A garanzia dell’anticipazione del prezzo, il fornitore, prima del verbale di inizio delle

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prestazioni, dovrà presentare una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il crono programma dei lavori. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell’esecuzione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte del Committente.

L’Appaltatore decade dal beneficio dell’anticipazione qualora l’esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali previsti.

Per le prestazioni oggetto del presente contratto sono previste le seguenti modalità e percentuali di fatturazione per le Fasi/WP, rispetto all’importo delle Fasi stesse:

• Fase (WP) 1.1 – fino all’80% all’ultimazione delle prestazioni per almeno 5 siti - Residuo 20% all’ultimazione delle prestazioni per tutti siti relativi alla Fase 1.1 e al collaudo della Fase 4.1 e 4.2;

• Fase (WP) 1.2 – fino al 35% all’ultimazione delle prestazioni per almeno 5 siti – Ulteriore 45% all’ultimazione delle prestazioni per ulteriori 6 siti - Residuo 20%

all’ultimazione delle prestazioni per tutti siti relativi alla Fase 1.2 e al collaudo delle Fasi 4.1 e 4.2;

• Fase (WP) 2.1 – fino al 40% all’ultimazione delle prestazioni per almeno 2 siti – Ulteriore 40% all’ultimazione delle prestazioni per ulteriori 2 siti - Residuo 20%

all’ultimazione delle prestazioni per tutti siti relativi alla Fase 2.1 e collaudo delle Fasi 4.1 e 4.2;

• Fase (WP) 2.2 – fino all’80% all’ultimazione delle prestazioni per almeno 6 siti - Residuo 20% all’ultimazione delle prestazioni per tutti siti relativi alla Fase 2.2 e collaudo delle Fasi 4.1 e 4.2

• Fase (WP) 3.1 – fino all’80% all’ultimazione delle prestazioni per almeno 3 siti - Residuo 20% all’ultimazione delle prestazioni per tutti siti relativi alla Fase 3.1 e collaudo delle Fasi 4.1 e 4.2

• Fase (WP) 3.2 – fino al 40% all’ultimazione delle prestazioni per almeno 6 siti – Ulteriore 40% all’ultimazione delle prestazioni per ulteriori 5 siti - Residuo 20%

all’ultimazione delle prestazioni per tutti siti relativi alla Fase 3.2 e collaudo delle Fasi 4.1 e 4.2;

• Fase (WP) 4.1 – 100% all’ultimazione delle prestazioni della fase 4.1 e collaudo della Fase;

• Fase (WP) 4.2 – 100% all’ultimazione delle prestazioni della fase 4.2 e collaudo della Fase.

Le suddette percentuali di fatturazioni sono computare tenendo conto dell’anticipazione del prezzo eventualmente corrisposta.

E’ vietata qualunque cessione di credito che non sia stata previamente autorizzata da ENAV.

Il compenso stabilito s’intende omnicomprensivo di eventuali spese sostenute a qualsiasi titolo

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per l’espletamento dell’incarico, incluse quelle di trasferta.

Fermo restando la corretta e regolare esecuzione della prestazione, ENAV provvederà ad effettuare i pagamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura salvo verifiche della documentazione attestante la regolarità contributiva, se dovuta, secondo quanto disposto dalle vigenti normative e regolamentazioni.

A tal fine sarà cura del Fornitore presentare copia della suddetta documentazione in corso di validità a copertura del periodo indicato per l’effettuazione dei pagamenti.

Ai fini dell’effettuazione dei pagamenti ed in ottemperanza alla L. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, il Fornitore dovrà comunicare alla Struttura Administration di ENAV gli estremi identificativi del relativo conto corrente bancario o postale, nonché le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Ogni variazione dei dati riportati dovrà essere tempestivamente comunicata alla Funzione Amministrazione.

Ai sensi dell’art. 216, co. 11 del Codice, l’aggiudicatario provvede al rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. e dell’estratto dell’avviso di gara sui quotidiani, previa emissione da parte di ENAV, della fattura completa della relativa documentazione attestante le spese sostenute che ammontano a € ______- IVA esclusa. L’aggiudicatario ricevuta la documentazione, dovrà provvedere al pagamento con le modalità ed entro i termini previsti in fattura. In caso di mancato pagamento, ENAV provvederà a trattenere l’importo corrispondente, sulla prima fattura utile emessa dal Fornitore, salvo l’applicazione degli interessi di legge maturati.

I pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00 saranno subordinati al rispetto degli adempimenti di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, secondo le modalità riportate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 e successivi aggiornamenti.

In applicazione del meccanismo del cosiddetto “Split payment”, di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n.

633/1972, l’Appaltatore dovrà indicare sulla fattura la dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”

(così come richiesto dall’art.2 del D.M. 23 gennaio 2015), continuando ad evidenziare l’IVA, senza computarla nelle proprie liquidazioni periodiche. Rimangono escluse dall’applicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non imponibili, esenti o fuori campo e gli acquisti rientranti nell’ambito applicativo dell’inversione contabile “reverse charge”.

ART. 9 - FORZA MAGGIORE

Costituisce causa di forza maggiore qualsiasi evento esterno avente effetti ostativi sull’esecuzione dell’incarico, di natura eccezionale, non prevedibile ed imputabile alle parti, (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: scioperi, incendi, terremoti, alluvioni, ecc.).

A tale fine il Fornitore è tenuto entro 7 (sette) giorni lavorativi dal verificarsi di tali eventi, a formulare ad ENAV apposita richiesta di proroga contenente:

• numero del protocollo del presente contratto;

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• natura dell'evento;

• documentazione rilasciata dalle competenti Autorità attestante gli effetti ostativi (qualora la disponibilità di detta documentazione sia successiva al predetto termine, il Fornitore si impegna a trasmetterla ad ENAV non appena in suo possesso);

• presumibile durata dell’effetto ostativo.

Per quanto concerne gli scioperi aziendali, l'eventuale proroga dei termini sarà di volta in volta valutata e conseguentemente concessa con apposita determinazione di ENAV.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà di ENAV la possibilità di risolvere il presente contratto, anche parzialmente, in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi connessi allo stesso.

Per grave inadempimento deve intendersi la violazione anche di uno solo degli obblighi essenziali del contratto nonché di quanto previsto dalla normativa vigente, in materia di sicurezza sul lavoro. Delle violazioni comportanti grave inadempimento risponde sempre e comunque il Fornitore, anche se le stesse derivino da fatti dolosi o colposi di terzi, della cui opera si avvalga per l'adempimento delle prestazioni.

Non appena venuta a conoscenza di una violazione del suddetto tipo, ENAV provvederà a farne tempestiva comunicazione al Fornitore, a mezzo di lettera raccomandata r/r (o PEC) di messa in mora con cui si concederà al Fornitore, un termine entro il quale sanare l’inadempimento.

Il Fornitore, entro il termine assegnato nella lettera di contestazione, potrà eventualmente addurre le giustificazioni che riterrà al riguardo esimenti, ma dovrà eliminare le cause dell’inadempimento contestato.

ENAV si riserva il diritto di valutare in maniera discrezionale gli elementi acquisiti e di decidere insindacabilmente in merito alla prosecuzione od alla risoluzione, anche parziale, del contratto, che verrà comunicata mediante lettera raccomandata r/r.

In tali casi la revoca ha effetto dalla data di ricezione della suddetta raccomandata r/r o PEC; a partire dal sopraindicato termine il Fornitore è tenuto a cessare l’esecuzione delle prestazioni.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione e il contratto cesserà di diritto quando:

a. la violazione di obblighi attinenti all’incarico configuri un illecito penalmente perseguibile;

b. il Fornitore abbia dichiarato per iscritto di non voler eseguire la prestazione;

c. sia scaduto il termine per l'esecuzione delle prestazioni ed ENAV ritenga di non avere più interesse alle prestazioni;

d. sia stato riscontrato un inadempimento delle obbligazioni retributive, previdenziali ed assicurative;

e. sia stata riscontrata una violazione degli obblighi previsti in materia di subappalto;

f. siano state riscontrate violazioni al codice etico di ENAV ovvero alle disposizioni del D.

Lgs. 231/01;

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g. sia stato riscontrato un inadempimento degli obblighi inerenti alla legge 136/2010.

In tali casi la risoluzione opera immediatamente a partire dal verificarsi di una delle condizioni previste, ovvero della prima, nel caso vi sia una contemporanea verificazione di due o più delle ipotesi sopra descritte, ma è fatto salvo il diritto il Fornitore il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte anteriormente alla causa di risoluzione, salvo il diritto di ENAV ad effettuare compensazione a norma dei commi precedenti.

In ogni caso, salva comunque la disciplina che precede in caso di risoluzione per inadempimento o di diritto, ENAV si riserva, a suo insindacabile giudizio e per ragioni di mera opportunità, di recedere totalmente o parzialmente al contratto, senza fornire giustificazione alcuna al Fornitore, mediante raccomandata r/r, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso.

In tali casi il recesso ha effetto dalla data di ricezione della suddetta raccomandata r/r (o PEC); a partire dal sopraindicato termine il Fornitore è tenuto a cessare l’esecuzione delle prestazioni.

Al Fornitore verrà corrisposto il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento della ricezione della raccomandata (o PEC) contenente la comunicazione del recesso e delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico, purché comprovate da regolare fattura antecedente la data di ricezione della comunicazione medesima.

E’ escluso, inoltre, il diritto del Fornitore, ad ogni eventuale pretesa anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso e/o indennizzo di sorta.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, ovvero di recesso, ENAV potrà procedere, per la parte non ancora eseguita, all'esecuzione in danno nei confronti del Fornitore, qualora il parziale o totale completamento delle prestazioni comporti, nel caso di nuovo incarico, oneri finanziari aggiuntivi e/o superiori per ENAV.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le relative norme del Codice Civile.

ART. 11 - CONTROVERSIE, OSSERVAZIONI E RISERVE DEL FORNITORE

Le eventuali contestazioni del Fornitore avverso atti di ENAV dovranno essere notificate per iscritto all’Esecutore Contrattuale, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto contestato.

L’Esecutore Contrattuale medesimo deciderà sulla contestazione entro 10 giorni dal ricevimento della sua notifica.

Tutti i termini sopra previsti a carico del Fornitore sono perentori e pertanto, trascorsi tali termini, il Fornitore decade dal diritto di far valere in qualunque tempo le proprie eccezioni sulle suddette decisioni.

ART. 12 – GARANZIE, ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI

Il Fornitore ha stipulato garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria della __________ per una somma garantita pari ad € _____________, comprensiva di garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni, per un massimale di € 500.000,00

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Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri sociali e assicurativi con particolare riguardo all’assicurazione contro gli infortuni.

In caso di infortunio saranno quindi a carico del Fornitore le indennità che comunque dovessero spettare a favore di chiunque ne avesse diritto, dichiarando fin d’ora di ritenere ENAV sollevato ed indenne da qualsiasi molestia o pretesa al riguardo.

ART. 13 - ASSICURAZIONI SOCIALI E PERSONALE DIPENDENTE DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge, nonché stabiliti dalla presente Lettera di incarico, relativi alla protezione del lavoro e tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, tubercolosi, malattie, ecc.) nonché agli obblighi che hanno origine in Contratti Collettivi, che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità di richiamo alle armi, ecc.).

Il Fornitore si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro e di categoria.

Nel caso di denuncia da parte dell' Ispettorato Regionale del Lavoro che a carico del Fornitore sono state elevate contravvenzioni, ENAV è in facoltà di sospendere il pagamento sino alla concorrenza del 20% (venti) dell'ammontare dell' importo esclusa qualsiasi pretesa da parte del Fornitore per il pagamento di interessi o di altro qualsiasi compenso.

Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

Le norme suindicate si intendono applicabili esclusivamente per le prestazioni effettuate in territorio nazionale.

ART. 14 - SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO Al Fornitore compete l'osservanza, sotto sua esclusiva responsabilità, di tutte le norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire, in ogni caso, l’incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.

Il Fornitore è anche responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme e disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, della rispondenza dei mezzi e delle attrezzature alle norme di legge.

Il Fornitore, a semplice richiesta di ENAV, dovrà essere in grado in ogni momento di dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Qualora nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni si evidenziassero dei rischi da interferenze i costi per la loro eliminazione/riduzione saranno a carico di ENAV.

(14)

ART. 15 - TUTELA DELLA PRIVACY

La documentazione presentata per la procedura che ha dato luogo alla presente lettera d’incarico sarà trattata da Organi ed Uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nella normativa in materia, il trattamento dei dati personali necessari all’esecuzione del presente contratto sarà effettuato per finalità strettamente connesse a quest’ultimo, per assolvere ad ogni obbligo di legge e per ogni altra finalità consentita dalla legge.

Tali dati potranno essere comunicati a soggetti terzi competenti e titolati rispetto a quanto oggetto della presente lettera di incarico esclusivamente per le medesime finalità.

ART. 16 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

In materia di Sicurezza delle Informazioni sono a carico del Fornitore i seguenti obblighi sostanziali:

• Utilizzare i soli dati appartenenti a ENAV che risultino strettamente inerenti agli scopi sanciti dal presente contratto. Rimangono vietate operazioni di qualunque genere che vadano oltre agli scopi del servizio/lavoro/fornitura, fatto salvo l’esplicito consenso scritto di ENAV;

• Rispettare, nella forma e nella sostanza, quanto espressamente indicato nella Security Policy di ENAV. Ad ogni buon conto la sottoscrizione del presente contratto implica l’accettazione delle regole e dei principi descritti nell’ambito della documentazione di cui sopra. Per tanto il Fornitore dichiara che le informazioni appartenenti ad ENAV verranno trattate, utilizzate e custodite in modo tale da salvaguardare gli interessi di ENAV e nei limiti dell’oggetto e della causa del presente contratto e di preservare tali interessi per cinque anni decorrenti dalla conclusione del contratto, al termine del quale le informazioni non più necessarie o utili andranno distrutte”. I suddetti obblighi dovranno essere contrattualmente estesi ai subcontraenti, qualora il subappalto sia autorizzato, nelle stesse forme e con gli stessi limiti del contratto principale;

• Adottare le regole di utilizzo e conservazione delle informazioni definite da ENAV e comunicate preventivamente dall’esecutore Contrattuale al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni e dei dati di proprietà di ENAV memorizzati su infrastrutture, sistemi e supporti di proprietà del Fornitore oppure di proprietà ENAV e da esso utilizzati;

• Comunicare tempestivamente ad ENAV, nella figura dell’Esecutore Contrattuale, il nominativo del soggetto aziendale che, se diverso dal responsabile contrattuale dell’Fornitore, rivestirà il ruolo del responsabile della trattazione delle informazioni di proprietà di ENAV. In caso di mancata designazione tale ruolo si intenderà in capo al responsabile contrattuale dell’Fornitore;

(15)

• Adottare le procedure e le relative modalità inerenti l’accesso fisico alle infrastrutture aziendali, comunicate preventivamente dall’Esecutore Contrattuale, con particolare riferimento a:

a. processo di richiesta ed autorizzazione preventiva all’accesso di persone, mezzi di trasporto nonché dispositivi, macchinari ed attrezzature impiegate;

b. identificazione del personale del Fornitore per l’accesso alle infrastrutture aziendali ENAV;

• Segnalare immediatamente ad ENAV, nella figura dell’Esecutore Contrattuale, qualsivoglia fatto, accadimento o atto di terzi che possa dar origine ad un incidente di sicurezza delle informazioni di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento del presente contratto.

La notifica dovrà avvenire avvalendosi dei mezzi più idonei e tempestivi, in base alle esigenze derivanti dalla natura e dalla gravità degli eventi rilevati;

• Attenersi ai processi definiti da ENAV e comunicati preventivamente dall’Esecutore Contrattuale, per quanto riguarda la gestione delle credenziali di autenticazione, nel rigoroso ed inderogabile rispetto del principio in base al quale le credenziali di accesso vengono assegnate su base strettamente personale;

• Prestare piena collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del patrimonio informativo ENAV, per quanto concerne le informazioni ed i dati appartenenti a ENAV il cui trattamento si rende necessario ai sensi del presente accordo contrattuale. ENAV si riserva di controllare l’osservanza delle prescrizioni previste anche a mezzo di audit eseguiti sia da proprio personale che da eventuali soggetti terzi all’uopo incaricati; tali attività includono la possibile esecuzione di verifiche tecnologiche ICT - quali vulnerability assessment o penetration test – da autorizzare da parte dell’Appaltatore tramite apposita manleva fornita da ENAV.

• Nel caso di oggettiva impossibilità da parte di ENAV a procedere con le verifiche tecniche di sicurezza, il fornitore si impegna a fornire le evidenze dei controlli di sicurezza indipendenti ed oggettivi posti in essere per verificare i livelli di sicurezza attesi”;

• Non utilizzare a titolo di referenza qualsivoglia mansione e/o servizio previsti dal presente contratto. Ogni eventuale utilizzo a tale titolo sarà sempre e comunque subordinato a preventiva formale richiesta del Fornitore ed a successiva formale approvazione di ENAV;

• Adottare e rispettare i processi di gestione dei cambiamenti e delle modifiche emanati da ENAV nella figura del Responsabile del contratto/Project Manager relativamente ai prodotti ed ai servizi oggetto del presente contratto”;

• Garantire, per quanto di propria competenza, l’integrità di tutte le informazioni di cui il presente accordo contrattuale rende necessario il trattamento. Il concetto di trattamento deve essere inteso in senso lato e riguarda quindi anche il software, i prodotti ed i servizi forniti;

• Attenersi a quanto specificato all’interno dell’Accordo di Riservatezza (Non Disclosure Agreement – NDA10) già firmato nelle fasi iniziali della procedura di affidamento e parte integrante del presente atto”;

• Individuare, definire ed assegnare formalmente i ruoli e le responsabilità inerenti il trattamento delle informazioni e dei dati di proprietà di ENAV. Comunicare tali informazioni ad ENAV nella figura del Responsabile del contratto/Project Manager”.

• L’Esecutore Contrattuale ENAV, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza delle informazioni ENAV provvederà a:

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• Mettere a disposizione del personale designato dall’Fornitore, con il vincolo della riservatezza, tutta la documentazione e i dati necessari per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto;

• Comunicare al Fornitore tutte le incombenze necessarie relative alle modalità di utilizzo e di conservazione delle informazioni e dei dati di proprietà di ENAV memorizzati su infrastrutture, sistemi e supporti di proprietà dell’Fornitore, oppure di proprietà ENAV e da esso utilizzati;

• Comunicare al Fornitore tutte le incombenze necessarie, ai fini dell'autorizzazione all'accesso del personale e dei mezzi nei siti di ENAV, nonché sovrintendere alle relative procedure autorizzative;

• Comunicare al Fornitore tutte le incombenze necessarie in materia di segnalazione degli incidenti di sicurezza delle informazioni;

• Comunicare al Fornitore tutte le incombenze necessarie, ai fini dell’autorizzazione all’accesso ai sistemi informativi (accessi logici) di ENAV, nonché sovrintendere alle relative procedure autorizzative”

• Proteggere le informazioni di proprietà del Fornitore, per le quali lo stesso Fornitore segnali un carattere di riservatezza alto. Per tali informazioni, ENAV si impegna ad utilizzare lo stesso livello di protezione e di riservatezza che accorda alle proprie informazioni classificate “Limited distribution.

Trattamento dei dati personali:

Ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali Regolamento UE 2016/679 (di seguito la “Normativa sulla Privacy”), le parti:

• dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali comunicati per le finalità inerenti all’esecuzione del presente contratto e all’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti;

• si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possano comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa sulla Privacy, osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto il profilo della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

ART. 17 - D. LGS. 231/2001 E CODICE ETICO

In relazione alle prestazioni oggetto del presente incarico e con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, il Fornitore dichiara di essere a conoscenza dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico di ENAV, i cui testi aggiornati sono riportati sul sito web www.enav.it.

(17)

Nel dar corso alle attività in qualsiasi modo connesse all’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente lettera d’incarico, sia nei confronti di ENAV, dei propri dipendenti e collaboratori, sia nei confronti di qualsiasi terzo, il Fornitore si impegna a:

1. rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice Etico e nel Codice di comportamento per il contratto della corruzione e a tenere una condotta in linea con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e comunque tale da non esporre l’ENAV al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

2. non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell’ENAV a violare i principi del Codice Etico e del Codice di comportamento per il contrasto della corruzione o a tenere una condotta non conforme al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In caso di mancata osservanza di tali principi, l’incarico dovrà intendersi automaticamente revocato, salvo il diritto di ENAV al risarcimento di ogni danno patito e patendo per tale inadempimento, incluso il danno reputazionale.

ARTICOLO 18 - Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità previste dalle Condizioni Generali di Contratto.

Il Fornitore, in fase di offerta, ha dichiarato di voler subappaltare le opere ricadenti nelle categorie <specificare le categorie in cui rientrano le opere oggetto di subappalto>, nei limiti e per gli importi previsti dalla normativa vigente:

Fermo restando quanto previsto dall’art. 105 comma 5 del “Codice”, l'eventuale subappalto può superare la quota del quaranta per cento dell'importo complessivo dei lavori.

La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inviata al Responsabile del Contratto, secondo le modalità previste nelle Condizioni Generali di Contratto. In detta richiesta l’Appaltatore dovrà specificare se il subappaltatore è una micro, piccola, media o grande impresa.

L’Appaltatore è obbligato, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal Committente nei suoi confronti, a trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

L’Appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti con i subappaltatori , a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto, un’apposita clausola con la quale ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

E’ fatto comunque obbligo di comunicare tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto (le sub-forniture e i sub-affidamenti e comunque l’impiego di personale in forza ad altre società / fornitori / appaltatori). In particolare, dovrà essere comunicato il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

(18)

Qualora venissero accertate situazioni di mancata applicazione, oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti ENAV potrà procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto salvo maggiori danni subiti.

ART. 19 - COLLAUDO

E’ previsto il collaudo delle fasi (WP) 4.1 e 4.2.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie oggetto del presente incarico è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ENAV

La presente Lettera di Incarico dovrà essere restituita da Codesta Società ad ENAV, per accettazione di quanto contenuto nella presente, sottoscritta in via elettronica, mediante firma digitale.

Con la sottoscrizione il Fornitore approva, inoltre, specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile e le seguenti clausole:

2 –Corrispettivo dell’appalto

;

3 – Durata dei servizi;

4 – Adempimenti a carico di ENAV e compiti del Responsabile dei Lavori;

5 – Requisiti, obblighi e responsabilità del Fornitore;

6 – Accertamento di esatto adempimento e collaudo delle fasi finali;

8 – Fatturazione e Pagamenti;

10 – Risoluzione del contratto;

11 – Controversie, osservazioni e riserve del Fornitore;

13 – Assicurazioni sociali e personale dipendente del Professionista/della Società 14 – Salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

15 – Tutela della privacy

16 - Obblighi e responsabilità del Fornitore in materia di sicurezza delle informazioni;

17 – D.LGS. 231/2001 e codice etico;

18 –Subappalto

19 - Foro competente.

(19)

Per accettazione del Fornitore:

______, lì ________ Firma ____________________________

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