IVA 2017: LA DICHIARAZIONE IVA E I CHIARIMENTI SULLE TEMATICHE PIU’ RICORRENTI
Dott. Davide Giampietri, Commercialista e Revisore Legale
NOVITA’ DEL MODELLO IVA 2017
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
Con la modifica dell’art. 8, comma 1, DPR n. 322/98 è confermato che:
TERMINI DI PRESENTAZIONE
• La dichiarazione IVA relativa al 2016 va presentata entro il 28.2.2017
• La dichiarazione IVA relativa al 2017 e anni successivi va
presentata entro il 30.4
LA DICHIARAZIONE IVA 2017
FRONTESPIZIO
LA DICHIARAZIONE IVA 2017
QUADRO VE E VJ
LA DICHIARAZIONE IVA 2017
QUADRO VI
LA DICHIARAZIONE IVA 2017
QUADRO VN
LA DICHIARAZIONE IVA 2017
QUADRO VX
LA DICHIARAZIONE IVA 2017
QUADRO VO
SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE
TELEMATICHE
SPESOMETRO
Lo spesometro dal 2017 passa da annuale a trimestrale.
Con il nuovo spesometro analitico, i soggetti passivi IVA, devono provvedere all'invio, ogni 3 mesi:
DEI DATI
DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE
SPESOMETRO
D A T I D A C OM U N IC A R E
dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni
data e numero della fattura
base imponibile / aliquota applicata / imposta
tipologia dell’operazione
SPESOMETRO
ENTRO L’ULTIMO GIORNO DEL SECONDO MESE SUCCESSIVO AD OGNI TRIMESTRE
SCADENZE 2017
Trimestre Scadenza
1 e 2° 25 LUGLIO 17
3° 30 NOVEMBRE 17
4° 28 FEBBRAIO 18
SPESOMETRO
ENTRO L’ULTIMO GIORNO DEL SECONDO MESE SUCCESSIVO AD OGNI TRIMESTRE
A REGIME
Trimestre Scadenza
1° 31 MAGGIO
2° 16 SETTEMBRE
3° 30 NOVEMBRE
4° 28 FEBBRAIO ANNO SUCC.
SPESOMETRO
In caso di omesso / errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di:
SANZIONI
• € 2 per fattura con un massimo di € 1.000 per trimestre
• La sanzione è ridotta a € 1, entro il limite massimo di € 500, se l’invio è corretto entro 15 giorni dalla scadenza
• Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12,
D. Lgs. n. 472/97
SPESOMETRO
Enti non commerciali senza P. IVA
Enti pubblici con sola attività istituzionale
Agricoltori esonerati
operanti in comuni montani Soggetti che optano per la
trasmissione telematica delle fatture SOGGETTI ESONERATI
Contribuenti minimi e forfetari?
LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
Il nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere dal 2017 l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali)
L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre
• In presenza di più attività gestite con contabilità separate va inviata un’unica comunicazione riepilogativa.
• Le modalità saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
SONO ESONERATI DALL’ADEMPIMENTO:
I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche
Esempio:
• Soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti
• Soggetti minimi / forfetari
• Agricoltori esonerati
• Esercenti attività di intrattenimento
• Associazioni che hanno optato per la 398/91
LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
L’omessa / errata comunicazione in esame è punita:
• Con la sanzione da € 500 a € 2.000 SANZIONI
• La sanzione è ridotta a € 250 / 1.000 se l’invio / invio
corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza
SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA
L’Agenzia delle Entrate provvederà ad incrociare i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni con:
Spesometro
CONTROLLI AGENZIA
Versamenti IVA effettuati
SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA
Qualora dal controllo effettuato emerga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione l’Agenzia informerà il contribuente che potrà:
Fornire i necessari chiarimenti
CONTROLLI AGENZIA
Versare le somme dovute, beneficiando della riduzione
delle sanzioni previste in sede di ravvedimento operoso
SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA
Il nuovo art. 21-ter, DL n. 78/2010 prevede l’attribuzione di un credito d’imposta “UNA SOLA VOLTA” collegato al rispetto degli obblighi di invio delle liquidazioni e dello spesometro trimestrale.
• In attività nel 2017 che nell’anno precedente a quello di sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico
CREDITO D’IMPOSTA
• Hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a € 50.000
Il credito d’imposta pari a € 100 spetta ai soggetti:
SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA
• Non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e IRAP
CREDITO D’IMPOSTA
• E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’1.1.2018
• Va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per
l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei
redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello
nel quale è concluso l’utilizzo
ADEMPIMENTI SOPPRESSI
Sono soppressi:
• La comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio
A DECORRERE DAL 2017
• I modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute
• La comunicazione “black list” già a partire dalle
comunicazioni relative al periodo d’imposta in
corso al 31.12.2016
INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
È confermato il differimento al ENTRATA IN VIGORE OBBLIGO
01/04/2017
dell’obbligo della memorizzazione elettronica e dell’invio telematico dei corrispettivi delle cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite distributori automatici.
L’Agenzia delle Entrate potrà stabilire termini differiti,
rispetto all’1.4.2017, in relazione alle specifiche variabili
tecniche di peculiari distributori automatici.
L’OPZIONE EX D. LGS 127/2015
AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL 2017 Opz. tras. Fatture Spes. Trimestrale Esonero Comunicazioni
Spesometro trimestrale
(dovuto quello annuale 2016) SI -
INTRA2-BIS E INTRA2-quater SI SI
Comunicazione “black list” (dal periodo 2016) SI SI Contratti di locazione autovetture e di leasing SI SI
Acquisti di beni da San Marino senza IVA SI (dubbio)
Esoneri per professionisti ed imprese minori Registrazione delle fatture emesse e degli
acquisti SI NO
Visto di conformità/prestaz. garanzia (per
rimborsi Iva > €. 30.000) SI NO
Rimborso Iva
Rimborso Iva prioritario (entro 3 mesi) SI NO
Prescrizione annualità (se garantita la tracciabilità di incassi/pagamenti)
Riduzione di 2 anni del termine di prescrizione SI NO
REVERSE CHARGE SERVIZI SU IMMOBILI -
CHIARIMENTI
DIRETTIVA 2006/69/CE
“Gli stati membri possono stabilire che il debitore d’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili”
REVERSE CHARGE
REVERSE CHARGE
Il meccanismo del reverse charge si applica alle prestazioni di servizi, compresa la sola mano d’opera rese da subappaltatori sulla base di contratti di subappalto o di opera nel settore dell’edilizia
ART. 17 COMMA 6 LETT. A DPR 633/72
REVERSE CHARGE
ART. 17 COMMA 6 LETT. A DPR 633/72
APPALTATORE ---> SUBAPPALTATORE SUBAPPALTATORE ---> SUBAPPALTATORE
COMMITTENTE ---> APPALTATORE NO SI SI
Applicazione dell’inversione contabile
Sia il subappaltatore che l’appaltatore devono svolgere una prestazione di servizi riconducibili all’attivita’ della sezione f della tabella ateco2007
(da 41 a 43.99.09)
NUOVE IPOTESI DI REVERSE CHARGE
PRESTAZIONI SU EDIFICI:
ART. 17 LETT. A-TER) DPR 633/72
SERVIZI DI PULIZIA
DEMOLIZIONE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
COMPLETAMENTO
LEGGE DI STABILITA’ 2015
ART. 1 C. 629 L. N. 190/2014
REVERSE CHARGE
ART. 17 LETT. A-TER) DPR 633/72 Si applica in ogni caso
a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese:
• Dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore
• Nei confronti di un committente
APPALTATORE
---> SUBAPPALTATORE
COMMITTENTE ---> APPALTATORE
SI SI
SUBAPPALTATORE
---> SUBAPPALTATORE SI
REVERSE CHARGE
CONCETTO DI EDIFICIO
"Per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre
costruzioni mediante mura che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e possa avere una o più scale autonome"
In ambito fiscale non sussiste una definizione di edificio
R.M. N. 46/E/1998
REVERSE CHARGE
CONCETTO DI EDIFICIO
FABBRICATO AD USO ABITATIVO
"PER EDIFICIO E FABBRICATO SI INTENDE QUALSIASI COSTRUZIONE COPERTA ISOLATA DA VIE O DA SPAZI VUOTI, OPPURE SEPARATA DA ALTRE COSTRUZIONI
MEDIANTE MURA CHE SI ELEVANO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’ DALLE FONDAMENTA AL TETTO CHE DISPONGA DI UNO O PIU’ LIBERI ACCESSI SULLA VIA
E POSSA AVERE UNA O PIU’ SCALE AUTONOME"
EDIFICIO
FABBRICATO AD USO STRUMENTALE EDIFICIO
TETTOIA NO EDIFICIO
TERRENI NO EDIFICIO
SINGOLO LOCALE EDIFICIO
IMMOBILE IN COSTRUZIONE CAT.F3 EDIFICIO
REVERSE CHARGE
E GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI?
IMPIANTO AL SUOLO
SU TETTOIA NO REVERSE CHARGE
INTEGRATO:
QUANDO IL PANNELLO E’
ANCORATO SULLA COPERTURA (TEGOLA O ALTRO)
NO REVERSE CHARGE
SI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 14/E/2015
In se’ non è un edificio però la circolare precisa che va applicato il reverse charge quando l’impianto costituisce elemento integrante dell’edificio
REVERSE CHARGE
REVERSE CHARGE
E GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI?
IMPIANTI “INTEGRATI” O “SEMI- INTEGRATI” AGLI EDIFICI
A TERRA ANCORCHÉ POSIZIONATI ALL’ESTERNO DELL’EDIFICIO, MA FUNZIONALI /
SERVENTI ALLO STESSO
SI REVERSE CHARGE
SI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 37/E/2015
CODICE ATECO 2007 DESCRIZIONE E COMMENTI
PULIZIA DI EDIFICI
81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.22.02
Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di
impianti e macchinari industriali (escluse le attività
di pulizia di impianti e macchinari)
81.29.10 Servizi di disinfestazione
(limitatamente alle prestazioni riferite agli edifici)
NO
REVERSE CHARGE
AMBITO OGGETTIVO
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
SOGGETTO CHE SVOLGE AD ESEMPIO ATTIVITA’ DI
REVERSE CHARGE
SOGGETTO CHE SVOLGE AD ESEMPIO ATTIVITA’ DI PULIZIA RELATIVE AD EDIFICI MA CON CODICE ATECO DIVERSO DA QUELLI PREVISTI PER L’APPLICAZIONE DEL
REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 14/E/2015
REVERSE CHARGE!
APPLICA IVA O REVERSE CHARGE?
CIRCOLARE 37/E/2015
ATTIVITÀ DI DERATTIZZAZIONE, SPURGO E RIMOZIONE NEVE
SONO ESCLUSE DAL REVERSE CHARGE
L’ Agenzia precisa che le attività:
• di derattizzazione (81.29.10)
• di spurgo delle fosse biologiche, dei tombini (37.00.00)
• rimozione della neve (81.29.91)
non essendo espressamente richiamate nei predetti codici attività
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CODICE ATECO 2007 DESCRIZIONE E COMMENTI
DEMOLIZIONE 43.11.00
DEMOLIZIONE O
SMANTELLAMENTO DI EDIFICI O ALTRE
STRUTTURE
REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 14/E/2015
LAVORI DI COMPLETAMENTO E DEMOLIZIONE
PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALLA PREPARAZIONE DEL CANTIERE COD. ATECO 43.12?
NO
REVERSE CHARGE.
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 37/E/2015
DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COSTRUZIONE
In presenza di un unico contratto d’appalto avente ad oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio l’Agenzia precisa, non è necessario scomporre la prestazione di
demolizione al fine di applicare il reverse charge.
IN TALE FATTISPECIE L’IVA VA APPLICATA CON LE MODALITÀ ORDINARIE ALL’INTERA
OPERAZIONE OGGETTO DEL CONTRATTO.
In tal caso, infatti, l’attività di demolizione “deve considerarsi strettamente funzionale alla realizzazione della nuova
costruzione”.
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CODICE ATECO 2007 DESCRIZIONE E COMMENTI
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI RELATIVI AD
EDIFICI
43.21.01
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e
riparazione)
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e
riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la
manutenzione e riparazione)
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a
REVERSE CHARGE
CODICE
ATECO 2007 DESCRIZIONE E COMMENTI
COMPLETAMENTO DI EDIFICI
43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di
muri
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a
REVERSE CHARGE
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
SOGGETTO CHE REALIZZA UN IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE DI UNA STRADA CON CONTRATTO DI APPALTO:
APPLICA IVA.
SOGGETTO CHE REALIZZA UN IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE DI UNA STRADA CON CONTRATTO DI SUBAPPALTO:
APPLICA REVERSE CHARGE.
(ART. 17 C. 6 LETT. A)
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
SOGGETTO CHE REALIZZA UN IMPIANTO ELETTRICO SU CAPANNONE CON CONTRATTO DI APPALTO:
APPLICA REVERSE CHARGE.
(ART. 17 C. 6 LETT. A -TER)
SOGGETTO CHE REALIZZA UN IMPIANTO ELETTRICO SU CAPANNONE CON CONTRATTO DI SUBAPPALTO:
APPLICA REVERSE CHARGE.
(ART. 17 C. 6 LETT. A-TER)
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
ART. 17, C. 6, LETT. A-TER) ART. 17, C. 6, LETT. A)
DICHIARAZIONE IVA
NUOVE IPOTESI REVERSE CHARGE
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
DICHIARAZIONE IVA
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
SOGGETTO CHE REALIZZA UN IMPIANTO ELETTRICO SU EDIFICIO DI UN PRIVATO
APPLICA IVA
(IL REVERSE CHARGE NON PUO’ TROVARE APPLICAZIONE)
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
IMMOBILI ADIBITI PROMISCUAMENTE AD ABITAZIONE ED UFFICIO
PERSONA FISICA CON P.IVA E IMMOBILE ADIBITO PROMISCUAMENTE AD ABITAZIONE ED UFFICIO
E AI FINI IVA?
AI FINI DEI REDDITI SI CONSIDERA PER PRESUNZIONE UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PER IL 50%
NON ESISTE UNA PERCENTUALE PRESTABILITA
SARA’ LA PERSONA FISICA CHE STABILISCE IN CHE MISURA DESTINA L’ABITAZIONE A SEDE DELLA PROPRIA ATTIVITA’
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
ENTI NON COMMERCIALI
IMMOBILI UTILIZZATI PROMISCUAMENTE PER
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E ATTIVITA’ COMMERCIALE
“Per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione
commerciale dell’ente, assoggettabile al meccanismo dell’inversione contabile, da quella imputabile all'attività istituzionale, occorrerà far riferimento, ad esempio, agli accordi contrattuali tra le parti, all'entità
del corrispettivo pattuito, al carattere dimensionale degli edifici interessati, etc”
CIRCOLARE 14/E/2015
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
ENTI NON COMMERCIALI
CIRCOLARE 14/E/2015
ASSOCIAZIONE CULTURALE ACQUISTA AL COSTO DI €.
7.200 UN SERVIZIO DI PULIZIA DEI PROPRI LOCALI
SUPERFICIE MQ 400:
• DI CUI MQ 30 ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’
COMMERCIALI (BAR)
• MQ 370 ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA’ NON COMMERCIALE
X:100 = 30:400
100*30/400 = 7,5%
7.200 *7,5% = 540 €
• €. 540 REVERSE CHARGE
• €. 6.660 IVA
REVERSE CHARGE E REGIMI SPECIALI:
CIRCOLARE 14/E/2015
PRESTAZIONI DI SERVIZI SU EDIFICI
NO
REVERSE CHARGE
NEI CONFRONTI DI COLORO CHE APPLICANO REGIMI SPECIALI IVA
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 14/E/2015
LE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI?
COMPLETAMENTO)
NONOSTANTE LA NORMA PARLI DI “INSTALLAZIONE DI IMPIANTI” E
“COMPLETAMENTO DI EDIFICI” E QUINDI LETTERALMENTE SI FACCIA RIFERIMENTO SOLO A NUOVI LAVORI (PER GLI IMPIANTI) O
A FASI DELLA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO (PER IL COMPLETAMENTO)
SI’
REVERSE CHARGE
IL RIFERIMENTO DELLE ATTIVITA’ INDICATE NEI CODICE ATECO COMPORTA L’INCLUSIONE ANCHE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CODICE ATECO 2007 DESCRIZIONE E COMMENTI
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI RELATIVI AD
EDIFICI
43.21.01
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e
riparazione)
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e
riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la
manutenzione e riparazione)
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a
CIRCOLARE 37/E/2015
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO.
• l’attività di installazione delle porte tagliafuoco e delle uscite di sicurezza vanno assoggettate al reverse charge in quanto rientranti nel codice attività 43.29.09 “altri lavori di costruzione e installazione in edifici n.c.a.”.
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 37/E/2015
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FUNZIONALI ALLO
SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITÀ INDUSTRIALE E NON AL FUNZIONAMENTO DELL’EDIFICIO
Esempio, attività di installazione di impianti di refrigerazione ad uso industriale, come nel caso di magazzini frigoriferi finalizzati alla conservazione, lavorazione e distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari
NO REVERSE CHARGE
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 37/E/2015
DIRITTI FISSI DI CHIAMATA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON CANONE DI ABBONAMENTO
• Il diritto di chiamata è una somma di denaro dovuta ad un tecnico che si reca presso il cliente in caso di guasti / malfunzionamenti degli impianti, a prescindere dall’esecuzione o meno della riparazione del bene oggetto della chiamata
• La “mera verifica” dell’impianto costituisce una modalità di manutenzione in quanto viene comunque posta in essere un’attività di controllo da parte di un tecnico
SI’ REVERSE CHARGE
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 37/E/2015
TRATTAMENTO DA RISERVARE ALL’ALLACCIAMENTO E ALL’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI EROGAZIONE DI GAS,
ENERGIA ELETTRICA E ACQUA
Conformemente a quanto deciso dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 3.4.2008, Causa n. C- 442/05, il servizio di allacciamento per l’erogazione del gas, energia elettrica e dell’acqua (inteso come installazione del complesso di tubazioni, ed apparecchiature necessarie alla fornitura del servizio al cliente) non è riconducibile all’attività di installazione di impianti, bensì costituisce parte integrante e indispensabile per la fornitura del servizio
NO REVERSE CHARGE
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 37/E/2015
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI POSIZIONATI IN PARTE INTERNAMENTE ED IN PARTE ESTERNAMENTE ALL’EDIFICIO
L’Agenzia precisa ora che qualora gli impianti siano posizionati in parte internamente ed in parte esternamente all’edificio è necessario
"valorizzare l’unicità dell’impianto che complessivamente serve l’edificio", anche se alcune parti di esso sono posizionate all’esterno
dello stesso per necessità tecniche o logistiche
QUALORA L’IMPIANTO SIA FUNZIONALE O SERVENTE ALL’EDIFICIO, VA APPLICATO IL REVERSE CHARGE ANCORCHÉ PARTE DELLO STESSO SIA POSIZIONATO
ALL’ESTERNO DELL’EDIFICIO
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 37/E/2015
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI POSIZIONATI IN PARTE
INTERNAMENTE ED IN PARTE ESTERNAMENTE ALL’EDIFICIO
• impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da centralina posta all’interno dell’edificio e telecamere esterne, qualora gli elementi esterni (ad esempio telecamera) devono essere collocati all’esterno dell’edificio per motivi funzionali e tecnici
• impianto di climatizzazione, con motore esterno collegato agli split all’interno dell’edificio. L’impianto, complessivamente considerato, è unico e relativo all’edificio, anche se una parte (motore) è posta all’esterno
• impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne. L’impianto è considerato nel suo complesso unitariamente, ivi comprese le tubazione esterne che collegano l’impianto all’interno dell’edificio alla rete fognaria
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
PROBLEMI CHE SI POSSONO CREARE:
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, LAVORI DI COMPLETAMENTO
CESSIONE DEL BENE CON POSA IN OPERA?
PRESTAZIONI DI SERVIZI SU EDIFICI (CONTRATTI D’APPALTO)?
O
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
L’Agenzia ribadisce innanzitutto che le forniture di beni con posa in opera sono escluse dall’applicazione del reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72 in quanto in tali operazioni la
posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (ai fini IVA le stesse costituiscono infatti cessioni
di beni e non prestazioni di servizi)
RICHIAMA LA SENTENZA DI CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA E LE PRECEDENTI RISOLUZIONI/CIRCOLARI MINISTERIALI
APPALTO O FORNITURA?
CIRCOLARE 37/E/2015
APPALTO O FORNITURA?
APPALTO
OPERAZIONE PRINCIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI:
ASSUNZIONE DELL’OBBLIGO DI REALIZZARE UN OPERA
OPERAZIONE ACCESSORIA CESSIONE DI BENI:
MATERIALE IMPIEGATO DALL’APPALTATORE
FORNITURA CON POSA IN OPERA
OPERAZIONE PRINCIPALE:
CESSIONE DI UN BENE
OPERAZIONE ACCESSORIA:
POSA IN OPERA
APPALTO O FORNITURA?
APPALTO O FORNITURA?
PREVALENZA DEL FARE SUL DARE APPALTO
PREVALENZA DEL DARE SUL FARE
FORNITURA CON POSA IN OPERA
• ALFA DEVE PAVIMENTARE DUE LOCALI E COMMISSIONA IL LAVORO A BETA
APPALTO O FORNITURA?
• BETA PREVENTIVA UN COSTO DI POSA DI €. 25 A M2
NON SI PUO’ VALUTARE LA PREVALENZA DEL DARE SUL FARE O VICEVERSA DAI SOLI ELEMENTI ECONOMICI
PRIMO LOCALE
PIASTRELLE DA €.24 M2
SECONDO LOCALE PIASTRELLE DA €.26 M2
CORTE DI GIUSTIZIA UE - SENTENZA C-111/2005, DEPOSITATA IL 29 MARZO 2007
IL PREZZO DEI BENI PREVALE SUL COSTO TOTALE DELL’OPERAZIONE
LA POSA IN OPERA DEI BENI VIENE EFFETTUATA SENZA NECESSITÀ DI ADATTARLI ALLE ESIGENZE
SPECIFICHE DEL CLIENTE L’ ATTIVITÀ CONSISTE NELLA
MERA POSA DEI BENI SENZA ALTERARNE LA NATURA
“Se è vero che il rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi è un dato obiettivo che rappresenta un indice di cui si può tener conto nel qualificare l’operazione di cui alla causa principale è altrettanto vero (1) che IL COSTO DEL MATERIALE E DEI LAVORI NON DEVE, DA SOLO, ASSUMERE UN’ IMPORTANZA DECISIVA”
CESSIONE CON POSA IN OPERA
IMPRESA ARTIGIANA CHE PRODUCE INFISSI SU MISURA PER POI INSTALLARLI
NO
REVERSE CHARGE
APPALTO O FORNITURA?
R.M. N. 25 DEL 06/03/2015
LO SCOPO DELL’IMPRESA ARTIGIANA È, INFATTI, QUELLO DI PRODURRE INFISSI IN SERIE CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE, SEPPUR TENENDO CONTO DI SEMPLICI VARIAZIONI DI MISURA IN RELAZIONI ALLE
SPECIFICHE ESIGENZE DI OGNI SINGOLO CLIENTE, E DI CEDERLI CON POSA ACCESSORIA
R.M. N. 164 DEL 11/07/2007
SE LA PRESTAZIONE E’ “ESCLUSIVAMENTE DIRETTA AD ADATTARE IL BENE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE SENZA MODIFICARNE LA NATURA” IL
CONTRATTO SI QUALIFICA COME FORNITURA CON POSA IN OPERA
CALDAIA
• IMPRESA PRODUTTRICE INSTALLA UNA CALDAIA PRODOTTA IN SERIE:
• IMPRESA REALIZZA UN IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO COMPLETO INSTALLANDO LA CALDAIA PRODOTTA IN SERIE E ALTRO MATERIALE
FORNITURA CON POSA IN OPERA.
APPALTO.
APPALTO O FORNITURA?
CIRCOLARE 37/E/2015
SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI DI UN IMPIANTO.
• Nel caso in cui la volontà delle parti sia rivolta alla riparazione e / o ammodernamento degli impianti, anche tramite la sostituzione di parti danneggiate / obsolete, e non alla mera fornitura di beni,
VANNO ASSOGGETTATE AL REVERSE CHARGE.
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 14/E/2015
ACQUISTI SENZA PAGAMENTO DELL’IMPOSTA, DI CUI
ALL’ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA C), DEL DPR N. 633 DEL 1972
PREVALE IL REVERSE CHARGE,
pertanto, dovranno essere fatturate ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 e non ai sensi dell’articolo 8,
comma 1, lettera c), del medesimo DPR n. 633
QUALORA LA LETTERA DI INTENTO INVIATA DALL’ESPORTATORE ABITUALE SIA EMESSA CON RIFERIMENTO AD OPERAZIONI ASSOGGETTABILI AL MECCANISMO DELL’INVERSIONE CONTABILE,
UNICO CONTRATTO, COMPRENSIVO DI UNA PLURALITÀ DI PRESTAZIONI DI SERVIZI IN PARTE SOGGETTE AL REGIME DELL’INVERSIONE CONTABILE
E IN PARTE SOGGETTE ALL’APPLICAZIONE DELL’IVA
SCOMPOSIZIONE DELLE OPERAZIONI, INDIVIDUANDO LE SINGOLE PRESTAZIONI ASSOGGETTABILI AL REGIME DEL
REVERSE CHARGE
PLURALITA’ DI PRESTAZIONI E UNICO CONTRATTO
CIRCOLARE 14/E/2015
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
LA FINALITA’ ANTIFRODE COSTITUISCE LA REGOLA PRIMARIA
STANTE LA COMPLESSITÀ DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
RISCONTRABILI NEL SETTORE EDILE, LE INDICAZIONI SOPRA FORNITE POTREBBERO RISULTARE DI DIFFICILE APPLICAZIONE CON RIFERIMENTO
ALL’IPOTESI DI:
UN CONTRATTO UNICO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO:
• LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO
• INTERVENTI DI RESTAURO, DI RISANAMENTO CONSERVATIVO
• INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
IN UNA LOGICA DI SEMPLIFICAZIONE, SI RITIENE CHE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA PRESTAZIONI RICONDUCIBILI ALLA LETTERA A-
TER), TROVINO APPLICAZIONE LE REGOLE ORDINARIE E NON IL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
PLURALITA’ DI PRESTAZIONI E UNICO CONTRATTO CIRCOLARE 14/E/2015
COSÌ, AD ESEMPIO, IN PRESENZA DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO IN CUI È PREVISTA ANCHE L’INSTALLAZIONE DI UNO O PIÙ IMPIANTI,
NON SI DOVRÀ PROCEDERE ALLA SCOMPOSIZIONE DEL CONTRATTO, DISTINGUENDO L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
DAGLI INTERVENTI, MA SI APPLICHERÀ L’IVA SECONDO LE MODALITÀ ORDINARIE ALL’INTERA FATTISPECIE
CONTRATTUALE
PLURALITA’ DI PRESTAZIONI E UNICO CONTRATTO
CIRCOLARE 14/E/2015
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 37/E/2015
TRATTAMENTO DA RISERVARE A TALUNI INTERVENTI EDILIZI INQUADRABILI NELL’AMBITO DELLA CATEGORIA
DELLE "MANUTENZIONI STRAORDINARIE”:
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 17, comma 1, DL n. 133/2014 all’art. 3, comma 1, lett. b), DPR n. 380/2001 sono stati ricondotti nell’ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria anche gli interventi
“consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle
singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria
destinazione di uso”, in precedenza rientranti, nella
“ristrutturazione edilizia” di cui alla lett. d) del citato comma 1
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 37/E/2015
TRATTAMENTO DA RISERVARE A TALUNI INTERVENTI EDILIZI INQUADRABILI NELL’AMBITO DELLA CATEGORIA DELLE "MANUTENZIONI STRAORDINARIE"
In presenza di un unico contratto d’appalto avente ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento o accorpamento di un’unità immobiliare ex art. 3,
comma 1, lett. b), DPR n. 380/2001, comprendente anche
prestazioni di servizi soggette a reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72
NON È NECESSARIO SCOMPORRE LE
OPERAZIONI. IN TAL CASO ALL’INTERA PRESTAZIONE TROVERÀ APPLICAZIONE L’IVA CON LE MODALITÀ
ORDINARIE
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
PLURALITA’ DI PRESTAZIONI E UNICO CONTRATTO
CIRCOLARE 14/E/2015
CHIARIMENTI REVERSE CHARGE
IN VIA GENERALE
LE SINGOLE PRESTAZIONI SOGGETTE A REVERSE CHARGE DOVRANNO ESSERE DISTINTE DALLE ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI AI FINI DELLA FATTURAZIONE,
IN QUANTO SOGGETTE IN VIA AUTONOMA AL
MECCANISMO DELL’INVERSIONE CONTABILE
ECCEZIONE
PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO OVVERO INTERVENTI DI RESTAURO, DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE NEL FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO DI UNITA’
IMMOBILIARI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERE C) E D), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA PRESTAZIONI RICONDUCIBILI ALLA LETTERA A-TER), TROVANO APPLICAZIONE LE REGOLE ORDINARIE E NON IL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE
ADEMPIMENTI REVERSE CHARGE
CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI
SOGGETTO NON MINIMO CONTRIBUENTE MINIMO O
FORFETTARIO
EMETTE FATTURA SENZA IVA EX ART. 17 COMMA 6 DPR 633/72
• INTEGRA FATTURA CON ALIQUOTA IVA
• VERSA IVA ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO
NO DETRAZIONE IVA PER IL MINIMO IVA VERSATA = COSTO
PRESTATORE COMMITTENTE
ADEMPIMENTI REVERSE CHARGE
CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI
SOGGETTO
MINIMO/FORFETTARIO CHIUNQUE
EMETTE FATTURA SENZA IVA EX ART. 1 COMMA 100 L. 244/2007
NON DEVONO INTEGRARE LA FATTURA
PRESTATORE COMMITTENTE
EMETTE FATTURA SENZA IVA EX ART. 1 COMMA 58 L. 190/2014
SANZIONI REVERSE CHARGE
D.lgs. n. 158/2015
• a tutte le ipotesi contemplate dall'articolo 17 del DPR n. 633/1972 (operazioni soggette al reverse charge)
• agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del DL. n. 331/1993 (operazioni intracomunitarie e quindi integrazione del documento)
• all'articolo 34, comma 6, secondo periodo, del DPR n. 633/1972 (acquisto da agricoltori esonerati ipotesi di emissione autofattura)
• all'articolo 74, commi 7 e 8, del DPR n. 633/1972 (acquisti di rottami e cascami e quindi integrazione del documento)
MANCATA ANNOTAZIONE DEL RC
CEDENTE PRESTATORE
CESSIONARIO COMMITTENTE
FATTURA
OMETTE LA DOPPIA ANNOTAZIONE
DA 500 A 20.000 EURO SE DIRITTO ALLA DETRAZIONE INTEGRALE
DAL 5 AL 10% DELL’IMPONIBILE SE MANCATA ANNOTAZIONE NELLE SCRITTURE CONTABILI
DAL 90 A 180% DELL’IMPOSTA INDETRAIBILE SE LIMITAZIONI A DETRAZIONE
NON LESO IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IN LINEA CON SENTENZA IDEXX
ED ECOTRADE ART. 6, C. 9-BIS
IVA ANZICHE’ RC
PER CESSIONARIO/COMMITTENTE DA 250 A 10.000 EURO
SOLIDARIETÀ PREVISTA IN CAPO AL CEDENTE/PRESTATORE SOLAMENTE CON RIGUARDO ALLA SANZIONE
ART. 6, C. 9-BIS1
DISAPPLICAZIONE
SE L’“ERRORE” CONSEGUE A UN INTENTO DI EVASIONE O DI FRODE DI CUI SIA PROVATA LA CONSAPEVOLEZZA
CESSIONARIO/COMMITTENTE SOGGETTO ALLA SANZIONE PROPORZIONALE DEL COMMA1 DELL’ART. 6 (DAL 90 AL180%
DELL’IMPOSTA)
CESSIONARIO/COMMITTENTE
SI DIRITTO DETRAZIONE IVA ERRONEAMENTE APPLICATA
NON TENUTO AD ASSOLVERLA IN INVERSIONE
RC ANZICHE’ IVA
CEDENTE/PRESTATORE DA 250 A 10.000 EURO
SOLIDARIETÀ PREVISTA IN CAPO AL CESSIONARIO/COMMITTENTE
ART. 6, C. 9-BIS2
DISAPPLICAZIONE
SE L’“ERRORE” CONSEGUE A UN INTENTO DI EVASIONE O DI FRODE DI CUI SIA PROVATA LA CONSAPEVOLEZZA
CEDENTE/PRESTATORE SOGGETTO ALLA SANZIONE PROPORZIONALE DEL COMMA1 DELL’ART. 6 (DAL 90 AL180% DELL’IMPOSTA)
CESSIONARIO/COMMITTENTE
SI DIRITTO DETRAZIONE IVA ERRONEAMENTE ASSOLTA
CEDENTE/PRESTATORE
NON È TENUTO AD ASSOLVERE IL TRIBUTO
RC ANZICHE’ ESENTE O NON IMPONIBILE O NON SOGGETTA
IN SEDE DI ACCERTAMENTO, DEVONO ESSERE ESPUNTI SIA IL DEBITO CHE LA DETRAZIONE (COMPUTATO/OPERATA) IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DELL’IVA
DIRITTO A RECUPERARE L’IVA EVENTUALMENTE NON DETRATTA
ART. 6, C. 9-BIS3
SE OPERAZIONI INESISTENTI
ESPUNTO SIA DEBITO CHE CREDITO IVA
RECUPERO IVA NON DETRATTA
SANZIONE TRA 5 E 10% DELL’IMPONIBILE (MIN € 1.000)
IVA E ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
LE AGEVOLAZIONI
IVA?
Si applicano le regole ordinarie
REGISTRO?
Se proporzionale le aliquote sono ridotte alla metà
IPO-CATASTALI?
Fisse
PER TRASFORMAZIONE NO IMPOSTE D’ATTO
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
REGOLE ORDINARIE
Art. 2, comma 2, n. 6, D.P.R. n. 633/1972
[] Costituiscono inoltre cessioni di beni: 6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte
da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le
associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica.
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
DEROGA
NO ASSIMILAZIONE TRA CESSIONI DI BENI ED ASSEGNAZIONI DI BENI
SE BENI PERVENUTI ALL’IMPRESA
SENZA IL PAGAMENTO DELL’IVA
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
DEROGA
CM 26/E/2016 CM 40/E/2002 ART. 16 DIRETTIVA 2006/112/CE
CORTE GIUSTIZIA (C- 322/99 ; C 323/99 ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI ASSIMILABILE AUTOCONSUMO ART. 2 COMMA 2 N. 5 DPR 633772 Esclusione iva per “quei beni per i quali non è stata
operata all’atto di acquisto, la detrazione
dell’imposta di cui all’articolo 19”
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
IMMOBILI ED IVA
• DA PRIVATO
• ANTE 1973
• PER APPORTO
F.C.
• IVA TOTALMENTE INDETRAIBILE
ESENTE
ART. 10 C.1 N.27 QUINQUES
• IVA DETRATTA
(ANCHE IN PARTE)
• ESENTE
• COSTRUITO
• CON IVA SE IMPRESA COSTRUZIONE NEI 5 ANNI
• ESENTE NEGLI ALTRI CASI SALVO OPZIONE
ATTENZIONE AI CASI DI
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE PER CAMBIO DI DESTINAZIONE DEL BENE
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
CESSIONE AGEVOLATA IMMOBILE
SOCIETA’ “ZETA SRL” ACQUISTA IMMOBILE DA PRIVATO NEL 2001
ESCLUSO DA IVA?
NO, SEMPRE OPERAZIONE IMPONIBILE!
LO CEDE IL 30/9/2016 TRAMITE LA CESSIONE AGEVOLATA AL SOCIO “A”
L’esclusione da IVA, infatti, è limitata alle fattispecie assimilate alle cessioni, quali appunto l’assegnazione, l‘autoconsumo e
la destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
Casistica Cessione a terzi Assegnazione di beni ai soci
Acquistati presso privati Rilevante ai fini Iva Esclusa da Iva Acquistati prima
dell’1.1.1973 Esclusa da Iva Esclusa da Iva Acquistati presso soggetti
passivi d’imposta (con Iva totalmente non detratta)
Esente da Iva
art. 10, co. 1, n. 27- quinquies
Esclusa da Iva Acquistati presso soggetti
passivi d’imposta (con Iva parzialmente o totalmente
detratta)
Rilevante ai fini Iva Rilevante ai fini Iva
Acquistati in esenzione d’imposta ex art. 10, D.P.R.
633/1972
Rilevante ai fini Iva Esclusa da Iva
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
ASSEGNAZIONE/ CESSIONE IMPONIBILI IVA FABBRICATI ABITATIVI
Art. 10,n. 8-bis e 8-ter del D.P.R. 633/72
Assegnante Assegnazione Regime IVA Aliquota Registro Ipocatastali
Impresa costruttrice o di
ripristino
Entro 5 anni dall’ultimazione dei
lavori
Imponibile
• 10%
• 4% se prima casa
• 22% se abitazione
“di lusso”
€ 200 € 200 + € 200
Oltre 5 anni dall’ultimazione dei
lavori
Esente ---
• 4,50%
• 1% se prima casa
€ 50 + € 50
Imponibile per opzione
• 10%
• 4% se prima casa
• 22% se abitazione
“di lusso”
€ 200 € 200 + € 200
Qualsiasi Qualsiasi immobile
abitativo Esente ---
• 4,50%
• 1% se prima casa
€ 50 + € 50
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
Art. 10,n. 8-bis e 8-ter del D.P.R. 633/72
Assegnante Assegnazione Regime IVA Aliquota Registro Ipocatastali
Impresa costruttrice o di
ripristino
Entro 5 anni dall’ultimazione
dei lavori
Imponibile • 22% - 10% € 200 € 200 + € 200
Oltre 5 anni dall’ultimazione
dei lavori
Esente --- € 200 € 200 + €
200 Imponibile per
opzione • 22% - 10% € 200 € 200 + € 200
Qualsiasi Qualsiasi immobile
Esente --- € 200 € 200 + €
200 Imponibile per
opzione • 22% - 10% € 200 € 200 + € 200
ASSEGNAZIONE / CESSIONE IMPONIBILI IVA
FABBRICATI STRUMENTALI
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
ASSEGNAZIONE TERRENI
Art. 2 comma 3, lett. c), D.P.R. n. 633/1972.
TERRENO NON EDIFICABILE:
ESCLUSO DA IVA Terreno agricolo
Soggetto beneficiario
dell’assegnazione Imposta di registro Imposta ipotecaria
Imposta catastale No
Iap o coltivatore diretto
7,5%
(50% del 15%) € 50 € 50
Si
Iap o coltivatore diretto €. 200 € 200 1%
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
ASSEGNAZIONE TERRENI
TERRENO EDIFICABILE:
IMPONIBILE IVA
Iva Imposta di
registro
Imposta ipotecaria
Imposta catastale Imponibile 22% con Iva detratta
al momento dell’acquisto 200 € 50 € 50
Fuori campo
nel caso di acquisto senza Iva
4,5%
(50% del 9%) € 50 € 50
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
IMMOBILI ED IVA.
BENI IMMOBILI PER I QUALI L’IVA NON È STATA DETRATTA,
SUGLI STESSI SONO STATI FATTI INTERVENTI DI RECUPERO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ECC., OPERANDO LA DETRAZIONE DELLA RELATIVA IVA.
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE EX ART 19-BIS2 DPR 633/72.
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
RETTIFICA DETRAZIONE
ESEMPIO:
• La società Alfa s.r.l. ha acquistato nel 2010 dal sig. Rossi (privato senza P. IVA) un immobile al prezzo di euro 200.000
• Su detto immobile sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione per euro 80.000 più IVA 10% nel corso del 2012.
• Nel 2016 la società assegna l’immobile ai soci SENZA APPLICAZIONE DELL’IVA (FUORI CAMPO)
• Tuttavia deve operare la rettifica della detrazione sull’imposta detratta in relazione ai lavori di ristrutturazione per i decimi mancanti al compimenti del decennio.
• La rettifica della detrazione ammonta a 6/10 dell’IVA, corrispondente ai 6 anni mancanti al compimento del decennio.
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
RETTIFICA DETRAZIONE IMMOBILE ACQUISTATO IN LEASING
PERIODO DECENNALE DI RETTIFICA
DALLA DATA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO D’ACQUISTO
CM 26/E/2016
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
BASE IMPONIBILE
Art. 2, comma 2, n. 6, D.P.R. n. 633/1972
[] Costituiscono inoltre cessioni di beni: 6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri
enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o
altre organizzazioni senza personalità giuridica
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
BASE IMPONIBILE
Art. 13, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 633/1972
Per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di
costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo
e al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3, nonché per quelle di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6, dalle
spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
BASE IMPONIBILE:
CIRCOLARE 26/E/2016
ASSEGNAZIONE DEVE TENER CONTO DI:
• COSTO DI ACQUISTO (CON IVA DETRATTA);
• SPESE DI RIPARAZIONE E COMPLETAMENTO (<> DA MANUTENZIONE ORDINARIA);
• DEPREZZAMENTO DEL BENE.
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
BASE IMPONIBILE:
CIRCOLARE 26/E/2016
DEPREZZAMENTO BENE:
• AGENZIA ENTRATE NON FORNISCE ALCUNA INDICAZIONE PER QUANTIFICARE IL DEPREZZAMENTO DOVUTO ALL’USO DEL BENE
INDIVIDUARE PARAMETRO OGGETTIVO = AMMORTAMENTO?
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
BASE IMPONIBILE:
CIRCOLARE 37/E/2016
IN ALTERNATIVA PREZZO DI COSTO DEI BENI O BENI SIMILI DETERMINATI AL MOMENTO IN CUI SI EFFETTUA
L’ASSEGNAZIONE
METODO SUGGERITO IN VIA DI “ESTREMO SUBORDINE”
ESEMPIO: IMMOBILE COSTRUITO
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
BASE IMPONIBILE:
CIRCOLARE 26/E/2016
IMMOBILI OGGETTO DI RISCATTO LEASING:
COSTO SOSTENUTO DALLA SOCIETA’ DI LEASING + MIGLIORIE - DEPREZZAMENTO
• PREZZO DI RISCATTO
• EVENTUALI MIGLIORIE
• DEPREZZAMENTO
• CANONI LEASING PAGATI DALLA SOCIETA’
TRASFORMAZIONE SOCIETA’ SEMPLICE
TRASFORMAZIONE IMMOBILIARE DI GESTIONE IN SOCIETA’ SEMPLICE
CIRCOLARE 26/E/2016
CESSAZIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
DESTINAZIONE BENI A FINALITA’ ESTRANEE ALL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA ART. 2 COMMA 2 N. 5 DPR 633/72
STESSE REGOLE ASSEGNAZIONE
IMPOSA DI REGISTRO FISSA: 200 €.
TERRITORIALITA’ IVA – OPERAZIONI INTRA
TERRITORIALITA’ CESSIONI DI BENI
BENI MOBILI
NORMATIVA INTERNA
«Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno
per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso»
ART. 7 BIS C.1 DPR 633/72
TERRITORIALITA’ CESSIONI DI BENI
BENI MOBILI
SE I BENI SI TROVANO IN ITALIA
LA CESSIONE È TERRITORIALMENTE RILEVANTE E QUINDI SOGGETTA ALLA DISCIPLINA IVA IN ITALIA
SE I BENI SI TROVANO FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO
LA LORO CESSIONE È CARENTE DEL REQUISITO TERRITORIALE E NON È RILEVANTE AGLI EFFETTI
DEL TRIBUTO
ALIQUOTE IVA UE
Paese Aliquota
ordinaria
Aliquote ridotte
Germania 19 7 - 0
Regno Unito 20 5 - 0
Francia 20 2 - 5
5 - 7
Italia 22 10 - 4
Spagna 21 4 - 10
Polonia 23 8 - 5 - 0
Paesi Bassi 21 6 - 0
Belgio 12 6 - 0
Svezia 25 12 - 6
Austria 20 10
ASPETTI GENERALI
Negli scambi intracomunitari vale il principio generale seppur di carattere provvisorio
DELLA TASSAZIONE NEL PAESE DI DESTINAZIONE DELL’OPERAZIONE
IVA COMUNITARIA
Gli scambi intracomunitari richiedono
L’emissione della fattura non imponibile art. 41 del DL 331/93 per le cessioni intracomunitarie
ADEMPIMENTI
L’integrazione della fattura del fornitore Ue per gli acquisti intracomunitari
La compilazione degli elenchi Intrastat
ASPETTI GENERALI
ASPETTI GENERALI
REQUISITI CONGIUNTI
2. Onerosità dell’operazione avente ad oggetto un bene mobile materiale
1. Condizione di operatore economico (cioè di soggetto I.V.A) sia da parte del cedente nazionale che del cessionario comunitario
3. Trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sul bene
4. Effettiva movimentazione del bene, con partenza dall’Italia ed arrivo in altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto
VIES
Art. 35 co.2 lett. e-bis) DPR 633/72
Obbligo di dichiarare all’Agenzia delle Entrate la volontà di effettuare OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE di cui al titolo
II, capo II del D.L. 331/93
ANCHE PER I SERVIZI?
SI’!
CM 39/E/2011
Nel D.L. 331/93 vi sono comunque
disposizioni che richiamano anche i servizi
(es. art. 50, co.6; art. 46)
VIES
Il nuovo impianto prevede l’iscrizione contestuale (non più quindi trascorsi 30 giorni), su richiesta
ISCRIZIONE IMMEDIATA
AL MOMENTO DI
ATTRIBUZIONE DELLA P.IVA
AL MOMENTO IN CUI TALE VOLONTA’ VIENE ESPRESSA
VIES
VIES
Articolo 18 paragrafi 1 e 2 del Regolamento 282/2011 Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che un destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo:
b. se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest’ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all’identificazione ai fini dell’IVA e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento
SOGGETTI ITALIANI NON ISCRITTI AL VIES: OPERAZIONI ATTIVE
CESSIONI INTRA SENZA “VIES”
Situazione
Cessioni intracomunitarie o servizi resi a controparte soggetto passivo comunitario da parte del fornitore nazionale in regime ordinario con partita Iva NON inserita nel VIES
Conseguenze
• Secondo l’Agenzia delle Entrate (C.M. 39/E/2011) l’operazione va “dequalificata” ad operazione interna (con applicazione dell’IVA nazionale)
• La dequalificazione opera ancorché vi siano tutti gli altri requisiti (a partire dalla regolare iscrizione nel VIES della controparte)
SOGGETTI ITALIANI NON ISCRITTI AL VIES: OPERAZIONI PASSIVE
RM 42/2012
L’acquisto non può configurarsi come una operazione intracomunitaria e pertanto l’IVA non è dovuta in Italia bensì nel Paese del prestatore:
ACQUIRENTE ITALIANO CHE RICEVE LA FATTURA NON IMPONIBILE