• Non ci sono risultati.

DATI DA COMUNICARE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "DATI DA COMUNICARE"

Copied!
168
0
0

Testo completo

(1)

IVA 2017: LA DICHIARAZIONE IVA E I CHIARIMENTI SULLE TEMATICHE PIU’ RICORRENTI

Dott. Davide Giampietri, Commercialista e Revisore Legale

(2)

NOVITA’ DEL MODELLO IVA 2017

(3)

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Con la modifica dell’art. 8, comma 1, DPR n. 322/98 è confermato che:

TERMINI DI PRESENTAZIONE

• La dichiarazione IVA relativa al 2016 va presentata entro il 28.2.2017

• La dichiarazione IVA relativa al 2017 e anni successivi va

presentata entro il 30.4

(4)

LA DICHIARAZIONE IVA 2017

FRONTESPIZIO

(5)

LA DICHIARAZIONE IVA 2017

QUADRO VE E VJ

(6)

LA DICHIARAZIONE IVA 2017

QUADRO VI

(7)

LA DICHIARAZIONE IVA 2017

QUADRO VN

(8)

LA DICHIARAZIONE IVA 2017

QUADRO VX

(9)

LA DICHIARAZIONE IVA 2017

QUADRO VO

(10)

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE

TELEMATICHE

(11)

SPESOMETRO

Lo spesometro dal 2017 passa da annuale a trimestrale.

Con il nuovo spesometro analitico, i soggetti passivi IVA, devono provvedere all'invio, ogni 3 mesi:

DEI DATI

DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

(12)

SPESOMETRO

D A T I D A C OM U N IC A R E

dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni

data e numero della fattura

base imponibile / aliquota applicata / imposta

tipologia dell’operazione

(13)

SPESOMETRO

ENTRO L’ULTIMO GIORNO DEL SECONDO MESE SUCCESSIVO AD OGNI TRIMESTRE

SCADENZE 2017

Trimestre Scadenza

1 e 2° 25 LUGLIO 17

3° 30 NOVEMBRE 17

4° 28 FEBBRAIO 18

(14)

SPESOMETRO

ENTRO L’ULTIMO GIORNO DEL SECONDO MESE SUCCESSIVO AD OGNI TRIMESTRE

A REGIME

Trimestre Scadenza

1° 31 MAGGIO

2° 16 SETTEMBRE

3° 30 NOVEMBRE

4° 28 FEBBRAIO ANNO SUCC.

(15)

SPESOMETRO

In caso di omesso / errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di:

SANZIONI

• € 2 per fattura con un massimo di € 1.000 per trimestre

• La sanzione è ridotta a € 1, entro il limite massimo di € 500, se l’invio è corretto entro 15 giorni dalla scadenza

• Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12,

D. Lgs. n. 472/97

(16)

SPESOMETRO

Enti non commerciali senza P. IVA

Enti pubblici con sola attività istituzionale

Agricoltori esonerati

operanti in comuni montani Soggetti che optano per la

trasmissione telematica delle fatture SOGGETTI ESONERATI

Contribuenti minimi e forfetari?

(17)

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Il nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere dal 2017 l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali)

L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre

• In presenza di più attività gestite con contabilità separate va inviata un’unica comunicazione riepilogativa.

• Le modalità saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento

(18)

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

SONO ESONERATI DALL’ADEMPIMENTO:

I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche

Esempio:

• Soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti

• Soggetti minimi / forfetari

• Agricoltori esonerati

• Esercenti attività di intrattenimento

• Associazioni che hanno optato per la 398/91

(19)

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

L’omessa / errata comunicazione in esame è punita:

• Con la sanzione da € 500 a € 2.000 SANZIONI

• La sanzione è ridotta a € 250 / 1.000 se l’invio / invio

corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza

(20)

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA

L’Agenzia delle Entrate provvederà ad incrociare i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni con:

Spesometro

CONTROLLI AGENZIA

Versamenti IVA effettuati

(21)

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA

Qualora dal controllo effettuato emerga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione l’Agenzia informerà il contribuente che potrà:

Fornire i necessari chiarimenti

CONTROLLI AGENZIA

Versare le somme dovute, beneficiando della riduzione

delle sanzioni previste in sede di ravvedimento operoso

(22)

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA

Il nuovo art. 21-ter, DL n. 78/2010 prevede l’attribuzione di un credito d’imposta “UNA SOLA VOLTA” collegato al rispetto degli obblighi di invio delle liquidazioni e dello spesometro trimestrale.

• In attività nel 2017 che nell’anno precedente a quello di sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico

CREDITO D’IMPOSTA

• Hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a € 50.000

Il credito d’imposta pari a € 100 spetta ai soggetti:

(23)

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA

• Non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e IRAP

CREDITO D’IMPOSTA

• E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’1.1.2018

• Va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al

periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per

l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei

redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello

nel quale è concluso l’utilizzo

(24)

ADEMPIMENTI SOPPRESSI

Sono soppressi:

• La comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio

A DECORRERE DAL 2017

• I modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute

• La comunicazione “black list” già a partire dalle

comunicazioni relative al periodo d’imposta in

corso al 31.12.2016

(25)

INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

È confermato il differimento al ENTRATA IN VIGORE OBBLIGO

01/04/2017

dell’obbligo della memorizzazione elettronica e dell’invio telematico dei corrispettivi delle cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

L’Agenzia delle Entrate potrà stabilire termini differiti,

rispetto all’1.4.2017, in relazione alle specifiche variabili

tecniche di peculiari distributori automatici.

(26)

L’OPZIONE EX D. LGS 127/2015

AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL 2017 Opz. tras. Fatture Spes. Trimestrale Esonero Comunicazioni

Spesometro trimestrale

(dovuto quello annuale 2016) SI -

INTRA2-BIS E INTRA2-quater SI SI

Comunicazione “black list” (dal periodo 2016) SI SI Contratti di locazione autovetture e di leasing SI SI

Acquisti di beni da San Marino senza IVA SI (dubbio)

Esoneri per professionisti ed imprese minori Registrazione delle fatture emesse e degli

acquisti SI NO

Visto di conformità/prestaz. garanzia (per

rimborsi Iva > €. 30.000) SI NO

Rimborso Iva

Rimborso Iva prioritario (entro 3 mesi) SI NO

Prescrizione annualità (se garantita la tracciabilità di incassi/pagamenti)

Riduzione di 2 anni del termine di prescrizione SI NO

(27)

REVERSE CHARGE SERVIZI SU IMMOBILI -

CHIARIMENTI

(28)

DIRETTIVA 2006/69/CE

“Gli stati membri possono stabilire che il debitore d’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili”

REVERSE CHARGE

(29)

REVERSE CHARGE

Il meccanismo del reverse charge si applica alle prestazioni di servizi, compresa la sola mano d’opera rese da subappaltatori sulla base di contratti di subappalto o di opera nel settore dell’edilizia

ART. 17 COMMA 6 LETT. A DPR 633/72

(30)

REVERSE CHARGE

ART. 17 COMMA 6 LETT. A DPR 633/72

APPALTATORE ---> SUBAPPALTATORE SUBAPPALTATORE ---> SUBAPPALTATORE

COMMITTENTE ---> APPALTATORE NO SI SI

Applicazione dell’inversione contabile

Sia il subappaltatore che l’appaltatore devono svolgere una prestazione di servizi riconducibili all’attivita’ della sezione f della tabella ateco2007

(da 41 a 43.99.09)

(31)

NUOVE IPOTESI DI REVERSE CHARGE

PRESTAZIONI SU EDIFICI:

ART. 17 LETT. A-TER) DPR 633/72

SERVIZI DI PULIZIA

DEMOLIZIONE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

COMPLETAMENTO

LEGGE DI STABILITA’ 2015

ART. 1 C. 629 L. N. 190/2014

REVERSE CHARGE

(32)

ART. 17 LETT. A-TER) DPR 633/72 Si applica in ogni caso

a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese:

• Dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore

• Nei confronti di un committente

APPALTATORE

---> SUBAPPALTATORE

COMMITTENTE ---> APPALTATORE

SI SI

SUBAPPALTATORE

---> SUBAPPALTATORE SI

REVERSE CHARGE

(33)

CONCETTO DI EDIFICIO

"Per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre

costruzioni mediante mura che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e possa avere una o più scale autonome"

In ambito fiscale non sussiste una definizione di edificio

R.M. N. 46/E/1998

REVERSE CHARGE

(34)

CONCETTO DI EDIFICIO

FABBRICATO AD USO ABITATIVO

"PER EDIFICIO E FABBRICATO SI INTENDE QUALSIASI COSTRUZIONE COPERTA ISOLATA DA VIE O DA SPAZI VUOTI, OPPURE SEPARATA DA ALTRE COSTRUZIONI

MEDIANTE MURA CHE SI ELEVANO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’ DALLE FONDAMENTA AL TETTO CHE DISPONGA DI UNO O PIU’ LIBERI ACCESSI SULLA VIA

E POSSA AVERE UNA O PIU’ SCALE AUTONOME"

EDIFICIO

FABBRICATO AD USO STRUMENTALE EDIFICIO

TETTOIA NO EDIFICIO

TERRENI NO EDIFICIO

SINGOLO LOCALE EDIFICIO

IMMOBILE IN COSTRUZIONE CAT.F3 EDIFICIO

REVERSE CHARGE

(35)

E GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI?

IMPIANTO AL SUOLO

SU TETTOIA NO REVERSE CHARGE

INTEGRATO:

QUANDO IL PANNELLO E’

ANCORATO SULLA COPERTURA (TEGOLA O ALTRO)

NO REVERSE CHARGE

SI REVERSE CHARGE

CIRCOLARE 14/E/2015

In se’ non è un edificio però la circolare precisa che va applicato il reverse charge quando l’impianto costituisce elemento integrante dell’edificio

REVERSE CHARGE

(36)

REVERSE CHARGE

E GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI?

IMPIANTI “INTEGRATI” O “SEMI- INTEGRATI” AGLI EDIFICI

A TERRA ANCORCHÉ POSIZIONATI ALL’ESTERNO DELL’EDIFICIO, MA FUNZIONALI /

SERVENTI ALLO STESSO

SI REVERSE CHARGE

SI REVERSE CHARGE

CIRCOLARE 37/E/2015

(37)

CODICE ATECO 2007 DESCRIZIONE E COMMENTI

PULIZIA DI EDIFICI

81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici

81.22.02

Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di

impianti e macchinari industriali (escluse le attività

di pulizia di impianti e macchinari)

81.29.10 Servizi di disinfestazione

(limitatamente alle prestazioni riferite agli edifici)

NO

REVERSE CHARGE

(38)

AMBITO OGGETTIVO

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

SOGGETTO CHE SVOLGE AD ESEMPIO ATTIVITA’ DI

REVERSE CHARGE

SOGGETTO CHE SVOLGE AD ESEMPIO ATTIVITA’ DI PULIZIA RELATIVE AD EDIFICI MA CON CODICE ATECO DIVERSO DA QUELLI PREVISTI PER L’APPLICAZIONE DEL

REVERSE CHARGE

CIRCOLARE 14/E/2015

REVERSE CHARGE!

APPLICA IVA O REVERSE CHARGE?

(39)

CIRCOLARE 37/E/2015

ATTIVITÀ DI DERATTIZZAZIONE, SPURGO E RIMOZIONE NEVE

SONO ESCLUSE DAL REVERSE CHARGE

L’ Agenzia precisa che le attività:

di derattizzazione (81.29.10)

di spurgo delle fosse biologiche, dei tombini (37.00.00)

rimozione della neve (81.29.91)

non essendo espressamente richiamate nei predetti codici attività

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

(40)

CODICE ATECO 2007 DESCRIZIONE E COMMENTI

DEMOLIZIONE 43.11.00

DEMOLIZIONE O

SMANTELLAMENTO DI EDIFICI O ALTRE

STRUTTURE

REVERSE CHARGE

(41)

CIRCOLARE 14/E/2015

LAVORI DI COMPLETAMENTO E DEMOLIZIONE

PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALLA PREPARAZIONE DEL CANTIERE COD. ATECO 43.12?

NO

REVERSE CHARGE.

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

(42)

CIRCOLARE 37/E/2015

DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COSTRUZIONE

In presenza di un unico contratto d’appalto avente ad oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio l’Agenzia precisa, non è necessario scomporre la prestazione di

demolizione al fine di applicare il reverse charge.

IN TALE FATTISPECIE L’IVA VA APPLICATA CON LE MODALITÀ ORDINARIE ALL’INTERA

OPERAZIONE OGGETTO DEL CONTRATTO.

In tal caso, infatti, l’attività di demolizione “deve considerarsi strettamente funzionale alla realizzazione della nuova

costruzione”.

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

(43)

CODICE ATECO 2007 DESCRIZIONE E COMMENTI

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI RELATIVI AD

EDIFICI

43.21.01

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e

riparazione)

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.01

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e

riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03

Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la

manutenzione e riparazione)

43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a

REVERSE CHARGE

(44)

CODICE

ATECO 2007 DESCRIZIONE E COMMENTI

COMPLETAMENTO DI EDIFICI

43.31.00 Intonacatura e stuccatura

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di

muri

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a

REVERSE CHARGE

(45)

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

SOGGETTO CHE REALIZZA UN IMPIANTO DI

ILLUMINAZIONE DI UNA STRADA CON CONTRATTO DI APPALTO:

APPLICA IVA.

SOGGETTO CHE REALIZZA UN IMPIANTO DI

ILLUMINAZIONE DI UNA STRADA CON CONTRATTO DI SUBAPPALTO:

APPLICA REVERSE CHARGE.

(ART. 17 C. 6 LETT. A)

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

(46)

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

SOGGETTO CHE REALIZZA UN IMPIANTO ELETTRICO SU CAPANNONE CON CONTRATTO DI APPALTO:

APPLICA REVERSE CHARGE.

(ART. 17 C. 6 LETT. A -TER)

SOGGETTO CHE REALIZZA UN IMPIANTO ELETTRICO SU CAPANNONE CON CONTRATTO DI SUBAPPALTO:

APPLICA REVERSE CHARGE.

(ART. 17 C. 6 LETT. A-TER)

(47)

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

ART. 17, C. 6, LETT. A-TER) ART. 17, C. 6, LETT. A)

DICHIARAZIONE IVA

(48)

NUOVE IPOTESI REVERSE CHARGE

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

DICHIARAZIONE IVA

(49)

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

SOGGETTO CHE REALIZZA UN IMPIANTO ELETTRICO SU EDIFICIO DI UN PRIVATO

APPLICA IVA

(IL REVERSE CHARGE NON PUO’ TROVARE APPLICAZIONE)

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

(50)

IMMOBILI ADIBITI PROMISCUAMENTE AD ABITAZIONE ED UFFICIO

PERSONA FISICA CON P.IVA E IMMOBILE ADIBITO PROMISCUAMENTE AD ABITAZIONE ED UFFICIO

E AI FINI IVA?

AI FINI DEI REDDITI SI CONSIDERA PER PRESUNZIONE UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PER IL 50%

NON ESISTE UNA PERCENTUALE PRESTABILITA

SARA’ LA PERSONA FISICA CHE STABILISCE IN CHE MISURA DESTINA L’ABITAZIONE A SEDE DELLA PROPRIA ATTIVITA’

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

(51)

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

ENTI NON COMMERCIALI

IMMOBILI UTILIZZATI PROMISCUAMENTE PER

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E ATTIVITA’ COMMERCIALE

“Per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione

commerciale dell’ente, assoggettabile al meccanismo dell’inversione contabile, da quella imputabile all'attività istituzionale, occorrerà far riferimento, ad esempio, agli accordi contrattuali tra le parti, all'entità

del corrispettivo pattuito, al carattere dimensionale degli edifici interessati, etc”

CIRCOLARE 14/E/2015

(52)

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

ENTI NON COMMERCIALI

CIRCOLARE 14/E/2015

ASSOCIAZIONE CULTURALE ACQUISTA AL COSTO DI €.

7.200 UN SERVIZIO DI PULIZIA DEI PROPRI LOCALI

SUPERFICIE MQ 400:

• DI CUI MQ 30 ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’

COMMERCIALI (BAR)

• MQ 370 ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA’ NON COMMERCIALE

X:100 = 30:400

100*30/400 = 7,5%

7.200 *7,5% = 540 €

• €. 540 REVERSE CHARGE

• €. 6.660 IVA

(53)

REVERSE CHARGE E REGIMI SPECIALI:

CIRCOLARE 14/E/2015

PRESTAZIONI DI SERVIZI SU EDIFICI

NO

REVERSE CHARGE

NEI CONFRONTI DI COLORO CHE APPLICANO REGIMI SPECIALI IVA

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

(54)

CIRCOLARE 14/E/2015

LE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI?

COMPLETAMENTO)

NONOSTANTE LA NORMA PARLI DI “INSTALLAZIONE DI IMPIANTI” E

“COMPLETAMENTO DI EDIFICI” E QUINDI LETTERALMENTE SI FACCIA RIFERIMENTO SOLO A NUOVI LAVORI (PER GLI IMPIANTI) O

A FASI DELLA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO (PER IL COMPLETAMENTO)

SI’

REVERSE CHARGE

IL RIFERIMENTO DELLE ATTIVITA’ INDICATE NEI CODICE ATECO COMPORTA L’INCLUSIONE ANCHE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

(55)

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

CODICE ATECO 2007 DESCRIZIONE E COMMENTI

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI RELATIVI AD

EDIFICI

43.21.01

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e

riparazione)

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.01

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e

riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03

Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la

manutenzione e riparazione)

43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a

(56)

CIRCOLARE 37/E/2015

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO.

• l’attività di installazione delle porte tagliafuoco e delle uscite di sicurezza vanno assoggettate al reverse charge in quanto rientranti nel codice attività 43.29.09 “altri lavori di costruzione e installazione in edifici n.c.a.”.

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

(57)

CIRCOLARE 37/E/2015

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FUNZIONALI ALLO

SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITÀ INDUSTRIALE E NON AL FUNZIONAMENTO DELL’EDIFICIO

Esempio, attività di installazione di impianti di refrigerazione ad uso industriale, come nel caso di magazzini frigoriferi finalizzati alla conservazione, lavorazione e distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari

NO REVERSE CHARGE

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

(58)

CIRCOLARE 37/E/2015

DIRITTI FISSI DI CHIAMATA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON CANONE DI ABBONAMENTO

• Il diritto di chiamata è una somma di denaro dovuta ad un tecnico che si reca presso il cliente in caso di guasti / malfunzionamenti degli impianti, a prescindere dall’esecuzione o meno della riparazione del bene oggetto della chiamata

• La “mera verifica” dell’impianto costituisce una modalità di manutenzione in quanto viene comunque posta in essere un’attività di controllo da parte di un tecnico

SI’ REVERSE CHARGE

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

(59)

CIRCOLARE 37/E/2015

TRATTAMENTO DA RISERVARE ALL’ALLACCIAMENTO E ALL’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI EROGAZIONE DI GAS,

ENERGIA ELETTRICA E ACQUA

Conformemente a quanto deciso dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 3.4.2008, Causa n. C- 442/05, il servizio di allacciamento per l’erogazione del gas, energia elettrica e dell’acqua (inteso come installazione del complesso di tubazioni, ed apparecchiature necessarie alla fornitura del servizio al cliente) non è riconducibile all’attività di installazione di impianti, bensì costituisce parte integrante e indispensabile per la fornitura del servizio

NO REVERSE CHARGE

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

(60)

CIRCOLARE 37/E/2015

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI POSIZIONATI IN PARTE INTERNAMENTE ED IN PARTE ESTERNAMENTE ALL’EDIFICIO

L’Agenzia precisa ora che qualora gli impianti siano posizionati in parte internamente ed in parte esternamente all’edificio è necessario

"valorizzare l’unicità dell’impianto che complessivamente serve l’edificio", anche se alcune parti di esso sono posizionate all’esterno

dello stesso per necessità tecniche o logistiche

QUALORA L’IMPIANTO SIA FUNZIONALE O SERVENTE ALL’EDIFICIO, VA APPLICATO IL REVERSE CHARGE ANCORCHÉ PARTE DELLO STESSO SIA POSIZIONATO

ALL’ESTERNO DELL’EDIFICIO

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

(61)

CIRCOLARE 37/E/2015

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI POSIZIONATI IN PARTE

INTERNAMENTE ED IN PARTE ESTERNAMENTE ALL’EDIFICIO

impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da centralina posta all’interno dell’edificio e telecamere esterne, qualora gli elementi esterni (ad esempio telecamera) devono essere collocati all’esterno dell’edificio per motivi funzionali e tecnici

impianto di climatizzazione, con motore esterno collegato agli split all’interno dell’edificio. L’impianto, complessivamente considerato, è unico e relativo all’edificio, anche se una parte (motore) è posta all’esterno

impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne. L’impianto è considerato nel suo complesso unitariamente, ivi comprese le tubazione esterne che collegano l’impianto all’interno dell’edificio alla rete fognaria

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

(62)

PROBLEMI CHE SI POSSONO CREARE:

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, LAVORI DI COMPLETAMENTO

CESSIONE DEL BENE CON POSA IN OPERA?

PRESTAZIONI DI SERVIZI SU EDIFICI (CONTRATTI D’APPALTO)?

O

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

(63)

L’Agenzia ribadisce innanzitutto che le forniture di beni con posa in opera sono escluse dall’applicazione del reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72 in quanto in tali operazioni la

posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (ai fini IVA le stesse costituiscono infatti cessioni

di beni e non prestazioni di servizi)

RICHIAMA LA SENTENZA DI CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA E LE PRECEDENTI RISOLUZIONI/CIRCOLARI MINISTERIALI

APPALTO O FORNITURA?

CIRCOLARE 37/E/2015

(64)

APPALTO O FORNITURA?

APPALTO

OPERAZIONE PRINCIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI:

ASSUNZIONE DELL’OBBLIGO DI REALIZZARE UN OPERA

OPERAZIONE ACCESSORIA CESSIONE DI BENI:

MATERIALE IMPIEGATO DALL’APPALTATORE

(65)

FORNITURA CON POSA IN OPERA

OPERAZIONE PRINCIPALE:

CESSIONE DI UN BENE

OPERAZIONE ACCESSORIA:

POSA IN OPERA

APPALTO O FORNITURA?

(66)

APPALTO O FORNITURA?

PREVALENZA DEL FARE SUL DARE APPALTO

PREVALENZA DEL DARE SUL FARE

FORNITURA CON POSA IN OPERA

(67)

• ALFA DEVE PAVIMENTARE DUE LOCALI E COMMISSIONA IL LAVORO A BETA

APPALTO O FORNITURA?

• BETA PREVENTIVA UN COSTO DI POSA DI €. 25 A M2

NON SI PUO’ VALUTARE LA PREVALENZA DEL DARE SUL FARE O VICEVERSA DAI SOLI ELEMENTI ECONOMICI

PRIMO LOCALE

PIASTRELLE DA €.24 M2

SECONDO LOCALE PIASTRELLE DA €.26 M2

(68)

CORTE DI GIUSTIZIA UE - SENTENZA C-111/2005, DEPOSITATA IL 29 MARZO 2007

IL PREZZO DEI BENI PREVALE SUL COSTO TOTALE DELL’OPERAZIONE

LA POSA IN OPERA DEI BENI VIENE EFFETTUATA SENZA NECESSITÀ DI ADATTARLI ALLE ESIGENZE

SPECIFICHE DEL CLIENTE L’ ATTIVITÀ CONSISTE NELLA

MERA POSA DEI BENI SENZA ALTERARNE LA NATURA

“Se è vero che il rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi è un dato obiettivo che rappresenta un indice di cui si può tener conto nel qualificare l’operazione di cui alla causa principale è altrettanto vero (1) che IL COSTO DEL MATERIALE E DEI LAVORI NON DEVE, DA SOLO, ASSUMERE UN’ IMPORTANZA DECISIVA”

CESSIONE CON POSA IN OPERA

(69)

IMPRESA ARTIGIANA CHE PRODUCE INFISSI SU MISURA PER POI INSTALLARLI

NO

REVERSE CHARGE

APPALTO O FORNITURA?

R.M. N. 25 DEL 06/03/2015

LO SCOPO DELL’IMPRESA ARTIGIANA È, INFATTI, QUELLO DI PRODURRE INFISSI IN SERIE CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE, SEPPUR TENENDO CONTO DI SEMPLICI VARIAZIONI DI MISURA IN RELAZIONI ALLE

SPECIFICHE ESIGENZE DI OGNI SINGOLO CLIENTE, E DI CEDERLI CON POSA ACCESSORIA

R.M. N. 164 DEL 11/07/2007

SE LA PRESTAZIONE E’ “ESCLUSIVAMENTE DIRETTA AD ADATTARE IL BENE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE SENZA MODIFICARNE LA NATURA” IL

CONTRATTO SI QUALIFICA COME FORNITURA CON POSA IN OPERA

(70)

CALDAIA

• IMPRESA PRODUTTRICE INSTALLA UNA CALDAIA PRODOTTA IN SERIE:

• IMPRESA REALIZZA UN IMPIANTO DI

RISCALDAMENTO COMPLETO INSTALLANDO LA CALDAIA PRODOTTA IN SERIE E ALTRO MATERIALE

FORNITURA CON POSA IN OPERA.

APPALTO.

APPALTO O FORNITURA?

(71)

CIRCOLARE 37/E/2015

SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI DI UN IMPIANTO.

• Nel caso in cui la volontà delle parti sia rivolta alla riparazione e / o ammodernamento degli impianti, anche tramite la sostituzione di parti danneggiate / obsolete, e non alla mera fornitura di beni,

VANNO ASSOGGETTATE AL REVERSE CHARGE.

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

(72)

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

CIRCOLARE 14/E/2015

ACQUISTI SENZA PAGAMENTO DELL’IMPOSTA, DI CUI

ALL’ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA C), DEL DPR N. 633 DEL 1972

PREVALE IL REVERSE CHARGE,

pertanto, dovranno essere fatturate ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 e non ai sensi dell’articolo 8,

comma 1, lettera c), del medesimo DPR n. 633

QUALORA LA LETTERA DI INTENTO INVIATA DALL’ESPORTATORE ABITUALE SIA EMESSA CON RIFERIMENTO AD OPERAZIONI ASSOGGETTABILI AL MECCANISMO DELL’INVERSIONE CONTABILE,

(73)

UNICO CONTRATTO, COMPRENSIVO DI UNA PLURALITÀ DI PRESTAZIONI DI SERVIZI IN PARTE SOGGETTE AL REGIME DELL’INVERSIONE CONTABILE

E IN PARTE SOGGETTE ALL’APPLICAZIONE DELL’IVA

SCOMPOSIZIONE DELLE OPERAZIONI, INDIVIDUANDO LE SINGOLE PRESTAZIONI ASSOGGETTABILI AL REGIME DEL

REVERSE CHARGE

PLURALITA’ DI PRESTAZIONI E UNICO CONTRATTO

CIRCOLARE 14/E/2015

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

LA FINALITA’ ANTIFRODE COSTITUISCE LA REGOLA PRIMARIA

(74)

STANTE LA COMPLESSITÀ DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

RISCONTRABILI NEL SETTORE EDILE, LE INDICAZIONI SOPRA FORNITE POTREBBERO RISULTARE DI DIFFICILE APPLICAZIONE CON RIFERIMENTO

ALL’IPOTESI DI:

UN CONTRATTO UNICO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO:

LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO

INTERVENTI DI RESTAURO, DI RISANAMENTO CONSERVATIVO

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

IN UNA LOGICA DI SEMPLIFICAZIONE, SI RITIENE CHE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA PRESTAZIONI RICONDUCIBILI ALLA LETTERA A-

TER), TROVINO APPLICAZIONE LE REGOLE ORDINARIE E NON IL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

PLURALITA’ DI PRESTAZIONI E UNICO CONTRATTO CIRCOLARE 14/E/2015

(75)

COSÌ, AD ESEMPIO, IN PRESENZA DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO IN CUI È PREVISTA ANCHE L’INSTALLAZIONE DI UNO O PIÙ IMPIANTI,

NON SI DOVRÀ PROCEDERE ALLA SCOMPOSIZIONE DEL CONTRATTO, DISTINGUENDO L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

DAGLI INTERVENTI, MA SI APPLICHERÀ L’IVA SECONDO LE MODALITÀ ORDINARIE ALL’INTERA FATTISPECIE

CONTRATTUALE

PLURALITA’ DI PRESTAZIONI E UNICO CONTRATTO

CIRCOLARE 14/E/2015

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

(76)

CIRCOLARE 37/E/2015

TRATTAMENTO DA RISERVARE A TALUNI INTERVENTI EDILIZI INQUADRABILI NELL’AMBITO DELLA CATEGORIA

DELLE "MANUTENZIONI STRAORDINARIE”:

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 17, comma 1, DL n. 133/2014 all’art. 3, comma 1, lett. b), DPR n. 380/2001 sono stati ricondotti nell’ambito

degli interventi di manutenzione straordinaria anche gli interventi

“consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle

singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria

destinazione di uso”, in precedenza rientranti, nella

“ristrutturazione edilizia” di cui alla lett. d) del citato comma 1

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

(77)

CIRCOLARE 37/E/2015

TRATTAMENTO DA RISERVARE A TALUNI INTERVENTI EDILIZI INQUADRABILI NELL’AMBITO DELLA CATEGORIA DELLE "MANUTENZIONI STRAORDINARIE"

In presenza di un unico contratto d’appalto avente ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento o accorpamento di un’unità immobiliare ex art. 3,

comma 1, lett. b), DPR n. 380/2001, comprendente anche

prestazioni di servizi soggette a reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72

NON È NECESSARIO SCOMPORRE LE

OPERAZIONI. IN TAL CASO ALL’INTERA PRESTAZIONE TROVERÀ APPLICAZIONE L’IVA CON LE MODALITÀ

ORDINARIE

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

(78)

PLURALITA’ DI PRESTAZIONI E UNICO CONTRATTO

CIRCOLARE 14/E/2015

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE

IN VIA GENERALE

LE SINGOLE PRESTAZIONI SOGGETTE A REVERSE CHARGE DOVRANNO ESSERE DISTINTE DALLE ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI AI FINI DELLA FATTURAZIONE,

IN QUANTO SOGGETTE IN VIA AUTONOMA AL

MECCANISMO DELL’INVERSIONE CONTABILE

ECCEZIONE

PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO OVVERO INTERVENTI DI RESTAURO, DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE NEL FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO DI UNITA’

IMMOBILIARI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERE C) E D), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA PRESTAZIONI RICONDUCIBILI ALLA LETTERA A-TER), TROVANO APPLICAZIONE LE REGOLE ORDINARIE E NON IL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE

(79)

ADEMPIMENTI REVERSE CHARGE

CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI

SOGGETTO NON MINIMO CONTRIBUENTE MINIMO O

FORFETTARIO

EMETTE FATTURA SENZA IVA EX ART. 17 COMMA 6 DPR 633/72

INTEGRA FATTURA CON ALIQUOTA IVA

VERSA IVA ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO

NO DETRAZIONE IVA PER IL MINIMO IVA VERSATA = COSTO

PRESTATORE COMMITTENTE

(80)

ADEMPIMENTI REVERSE CHARGE

CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI

SOGGETTO

MINIMO/FORFETTARIO CHIUNQUE

EMETTE FATTURA SENZA IVA EX ART. 1 COMMA 100 L. 244/2007

NON DEVONO INTEGRARE LA FATTURA

PRESTATORE COMMITTENTE

EMETTE FATTURA SENZA IVA EX ART. 1 COMMA 58 L. 190/2014

(81)

SANZIONI REVERSE CHARGE

D.lgs. n. 158/2015

a tutte le ipotesi contemplate dall'articolo 17 del DPR n. 633/1972 (operazioni soggette al reverse charge)

agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del DL. n. 331/1993 (operazioni intracomunitarie e quindi integrazione del documento)

all'articolo 34, comma 6, secondo periodo, del DPR n. 633/1972 (acquisto da agricoltori esonerati ipotesi di emissione autofattura)

all'articolo 74, commi 7 e 8, del DPR n. 633/1972 (acquisti di rottami e cascami e quindi integrazione del documento)

(82)

MANCATA ANNOTAZIONE DEL RC

CEDENTE PRESTATORE

CESSIONARIO COMMITTENTE

FATTURA

OMETTE LA DOPPIA ANNOTAZIONE

DA 500 A 20.000 EURO  SE DIRITTO ALLA DETRAZIONE INTEGRALE

DAL 5 AL 10% DELLIMPONIBILE  SE MANCATA ANNOTAZIONE NELLE SCRITTURE CONTABILI

DAL 90 A 180% DELLIMPOSTA INDETRAIBILE  SE LIMITAZIONI A DETRAZIONE

NON LESO IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE  IN LINEA CON SENTENZA IDEXX

ED ECOTRADE ART. 6, C. 9-BIS

(83)

IVA ANZICHE’ RC

PER CESSIONARIO/COMMITTENTE DA 250 A 10.000 EURO

SOLIDARIETÀ PREVISTA IN CAPO AL CEDENTE/PRESTATORE SOLAMENTE CON RIGUARDO ALLA SANZIONE

ART. 6, C. 9-BIS1

DISAPPLICAZIONE

 SE L’“ERRORECONSEGUE A UN INTENTO DI EVASIONE O DI FRODE DI CUI SIA PROVATA LA CONSAPEVOLEZZA

 CESSIONARIO/COMMITTENTE SOGGETTO ALLA SANZIONE PROPORZIONALE DEL COMMA1 DELLART. 6 (DAL 90 AL180%

DELLIMPOSTA)

CESSIONARIO/COMMITTENTE

SI DIRITTO DETRAZIONE IVA ERRONEAMENTE APPLICATA

 NON TENUTO AD ASSOLVERLA IN INVERSIONE

(84)

RC ANZICHE’ IVA

CEDENTE/PRESTATORE DA 250 A 10.000 EURO

SOLIDARIETÀ PREVISTA IN CAPO AL CESSIONARIO/COMMITTENTE

ART. 6, C. 9-BIS2

DISAPPLICAZIONE

 SE L’“ERRORECONSEGUE A UN INTENTO DI EVASIONE O DI FRODE DI CUI SIA PROVATA LA CONSAPEVOLEZZA

 CEDENTE/PRESTATORE SOGGETTO ALLA SANZIONE PROPORZIONALE DEL COMMA1 DELLART. 6 (DAL 90 AL180% DELLIMPOSTA)

CESSIONARIO/COMMITTENTE

SI DIRITTO DETRAZIONE IVA ERRONEAMENTE ASSOLTA

CEDENTE/PRESTATORE

NON È TENUTO AD ASSOLVERE IL TRIBUTO

(85)

RC ANZICHE’ ESENTE O NON IMPONIBILE O NON SOGGETTA

IN SEDE DI ACCERTAMENTO, DEVONO ESSERE ESPUNTI SIA IL DEBITO CHE LA DETRAZIONE (COMPUTATO/OPERATA) IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DELL’IVA

DIRITTO A RECUPERARE L’IVA EVENTUALMENTE NON DETRATTA

ART. 6, C. 9-BIS3

SE OPERAZIONI INESISTENTI

 ESPUNTO SIA DEBITO CHE CREDITO IVA

 RECUPERO IVA NON DETRATTA

 SANZIONE TRA 5 E 10% DELLIMPONIBILE (MIN € 1.000)

(86)

IVA E ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

(87)

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

LE AGEVOLAZIONI

IVA?

Si applicano le regole ordinarie

REGISTRO?

Se proporzionale le aliquote sono ridotte alla metà

IPO-CATASTALI?

Fisse

PER TRASFORMAZIONE NO IMPOSTE D’ATTO

(88)

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

REGOLE ORDINARIE

Art. 2, comma 2, n. 6, D.P.R. n. 633/1972

[] Costituiscono inoltre cessioni di beni: 6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte

da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le

associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica.

(89)

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

DEROGA

NO ASSIMILAZIONE TRA CESSIONI DI BENI ED ASSEGNAZIONI DI BENI

SE BENI PERVENUTI ALL’IMPRESA

SENZA IL PAGAMENTO DELL’IVA

(90)

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

DEROGA

CM 26/E/2016 CM 40/E/2002 ART. 16 DIRETTIVA 2006/112/CE

CORTE GIUSTIZIA (C- 322/99 ; C 323/99 ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI ASSIMILABILE AUTOCONSUMO ART. 2 COMMA 2 N. 5 DPR 633772 Esclusione iva per “quei beni per i quali non è stata

operata all’atto di acquisto, la detrazione

dell’imposta di cui all’articolo 19”

(91)

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

IMMOBILI ED IVA

• DA PRIVATO

• ANTE 1973

• PER APPORTO

F.C.

• IVA TOTALMENTE INDETRAIBILE

ESENTE

ART. 10 C.1 N.27 QUINQUES

IVA DETRATTA

(ANCHE IN PARTE)

ESENTE

COSTRUITO

CON IVA SE IMPRESA COSTRUZIONE NEI 5 ANNI

ESENTE NEGLI ALTRI CASI SALVO OPZIONE

ATTENZIONE AI CASI DI

RETTIFICA DELLA DETRAZIONE PER CAMBIO DI DESTINAZIONE DEL BENE

(92)

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

CESSIONE AGEVOLATA IMMOBILE

SOCIETA’ “ZETA SRL” ACQUISTA IMMOBILE DA PRIVATO NEL 2001

ESCLUSO DA IVA?

NO, SEMPRE OPERAZIONE IMPONIBILE!

LO CEDE IL 30/9/2016 TRAMITE LA CESSIONE AGEVOLATA AL SOCIO “A”

L’esclusione da IVA, infatti, è limitata alle fattispecie assimilate alle cessioni, quali appunto l’assegnazione, l‘autoconsumo e

la destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa

(93)

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

Casistica Cessione a terzi Assegnazione di beni ai soci

Acquistati presso privati Rilevante ai fini Iva Esclusa da Iva Acquistati prima

dell’1.1.1973 Esclusa da Iva Esclusa da Iva Acquistati presso soggetti

passivi d’imposta (con Iva totalmente non detratta)

Esente da Iva

art. 10, co. 1, n. 27- quinquies

Esclusa da Iva Acquistati presso soggetti

passivi d’imposta (con Iva parzialmente o totalmente

detratta)

Rilevante ai fini Iva Rilevante ai fini Iva

Acquistati in esenzione d’imposta ex art. 10, D.P.R.

633/1972

Rilevante ai fini Iva Esclusa da Iva

(94)

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

ASSEGNAZIONE/ CESSIONE IMPONIBILI IVA FABBRICATI ABITATIVI

Art. 10,n. 8-bis e 8-ter del D.P.R. 633/72

Assegnante Assegnazione Regime IVA Aliquota Registro Ipocatastali

Impresa costruttrice o di

ripristino

Entro 5 anni dall’ultimazione dei

lavori

Imponibile

• 10%

• 4% se prima casa

• 22% se abitazione

“di lusso”

€ 200 € 200 + € 200

Oltre 5 anni dall’ultimazione dei

lavori

Esente ---

4,50%

1% se prima casa

€ 50 + € 50

Imponibile per opzione

• 10%

• 4% se prima casa

• 22% se abitazione

“di lusso”

€ 200 € 200 + € 200

Qualsiasi Qualsiasi immobile

abitativo Esente ---

4,50%

1% se prima casa

€ 50 + € 50

(95)

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

Art. 10,n. 8-bis e 8-ter del D.P.R. 633/72

Assegnante Assegnazione Regime IVA Aliquota Registro Ipocatastali

Impresa costruttrice o di

ripristino

Entro 5 anni dall’ultimazione

dei lavori

Imponibile • 22% - 10% € 200 € 200 + € 200

Oltre 5 anni dall’ultimazione

dei lavori

Esente --- € 200 € 200 + €

200 Imponibile per

opzione • 22% - 10% € 200 € 200 + € 200

Qualsiasi Qualsiasi immobile

Esente --- € 200 € 200 + €

200 Imponibile per

opzione • 22% - 10% € 200 € 200 + € 200

ASSEGNAZIONE / CESSIONE IMPONIBILI IVA

FABBRICATI STRUMENTALI

(96)

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

ASSEGNAZIONE TERRENI

Art. 2 comma 3, lett. c), D.P.R. n. 633/1972.

TERRENO NON EDIFICABILE:

ESCLUSO DA IVA Terreno agricolo

Soggetto beneficiario

dell’assegnazione Imposta di registro Imposta ipotecaria

Imposta catastale No

Iap o coltivatore diretto

7,5%

(50% del 15%) € 50 € 50

Si

Iap o coltivatore diretto €. 200 € 200 1%

(97)

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

ASSEGNAZIONE TERRENI

TERRENO EDIFICABILE:

IMPONIBILE IVA

Iva Imposta di

registro

Imposta ipotecaria

Imposta catastale Imponibile 22% con Iva detratta

al momento dell’acquisto 200 € 50 € 50

Fuori campo

nel caso di acquisto senza Iva

4,5%

(50% del 9%) € 50 € 50

(98)

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

IMMOBILI ED IVA.

BENI IMMOBILI PER I QUALI L’IVA NON È STATA DETRATTA,

SUGLI STESSI SONO STATI FATTI INTERVENTI DI RECUPERO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ECC., OPERANDO LA DETRAZIONE DELLA RELATIVA IVA.

RETTIFICA DELLA DETRAZIONE EX ART 19-BIS2 DPR 633/72.

(99)

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

RETTIFICA DETRAZIONE

ESEMPIO:

• La società Alfa s.r.l. ha acquistato nel 2010 dal sig. Rossi (privato senza P. IVA) un immobile al prezzo di euro 200.000

• Su detto immobile sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione per euro 80.000 più IVA 10% nel corso del 2012.

• Nel 2016 la società assegna l’immobile ai soci SENZA APPLICAZIONE DELL’IVA (FUORI CAMPO)

• Tuttavia deve operare la rettifica della detrazione sull’imposta detratta in relazione ai lavori di ristrutturazione per i decimi mancanti al compimenti del decennio.

• La rettifica della detrazione ammonta a 6/10 dell’IVA, corrispondente ai 6 anni mancanti al compimento del decennio.

(100)

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

RETTIFICA DETRAZIONE IMMOBILE ACQUISTATO IN LEASING

PERIODO DECENNALE DI RETTIFICA

DALLA DATA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO D’ACQUISTO

CM 26/E/2016

(101)

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

BASE IMPONIBILE

Art. 2, comma 2, n. 6, D.P.R. n. 633/1972

[] Costituiscono inoltre cessioni di beni: 6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri

enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o

altre organizzazioni senza personalità giuridica

(102)

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

BASE IMPONIBILE

Art. 13, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 633/1972

Per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di

costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo

e al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3, nonché per quelle di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6, dalle

spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi

(103)

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

BASE IMPONIBILE:

CIRCOLARE 26/E/2016

ASSEGNAZIONE DEVE TENER CONTO DI:

• COSTO DI ACQUISTO (CON IVA DETRATTA);

• SPESE DI RIPARAZIONE E COMPLETAMENTO (<> DA MANUTENZIONE ORDINARIA);

• DEPREZZAMENTO DEL BENE.

(104)

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

BASE IMPONIBILE:

CIRCOLARE 26/E/2016

DEPREZZAMENTO BENE:

• AGENZIA ENTRATE NON FORNISCE ALCUNA INDICAZIONE PER QUANTIFICARE IL DEPREZZAMENTO DOVUTO ALL’USO DEL BENE

INDIVIDUARE PARAMETRO OGGETTIVO = AMMORTAMENTO?

(105)

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

BASE IMPONIBILE:

CIRCOLARE 37/E/2016

IN ALTERNATIVA PREZZO DI COSTO DEI BENI O BENI SIMILI DETERMINATI AL MOMENTO IN CUI SI EFFETTUA

L’ASSEGNAZIONE

METODO SUGGERITO IN VIA DI “ESTREMO SUBORDINE”

ESEMPIO: IMMOBILE COSTRUITO

(106)

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

BASE IMPONIBILE:

CIRCOLARE 26/E/2016

IMMOBILI OGGETTO DI RISCATTO LEASING:

COSTO SOSTENUTO DALLA SOCIETA’ DI LEASING + MIGLIORIE - DEPREZZAMENTO

• PREZZO DI RISCATTO

• EVENTUALI MIGLIORIE

• DEPREZZAMENTO

• CANONI LEASING PAGATI DALLA SOCIETA’

(107)

TRASFORMAZIONE SOCIETA’ SEMPLICE

TRASFORMAZIONE IMMOBILIARE DI GESTIONE IN SOCIETA’ SEMPLICE

CIRCOLARE 26/E/2016

CESSAZIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE

DESTINAZIONE BENI A FINALITA’ ESTRANEE ALL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA ART. 2 COMMA 2 N. 5 DPR 633/72

STESSE REGOLE ASSEGNAZIONE

IMPOSA DI REGISTRO FISSA: 200 €.

(108)

TERRITORIALITA’ IVA – OPERAZIONI INTRA

(109)

TERRITORIALITA’ CESSIONI DI BENI

BENI MOBILI

NORMATIVA INTERNA

«Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno

per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso»

ART. 7 BIS C.1 DPR 633/72

(110)

TERRITORIALITA’ CESSIONI DI BENI

BENI MOBILI

SE I BENI SI TROVANO IN ITALIA

LA CESSIONE È TERRITORIALMENTE RILEVANTE E QUINDI SOGGETTA ALLA DISCIPLINA IVA IN ITALIA

SE I BENI SI TROVANO FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO

LA LORO CESSIONE È CARENTE DEL REQUISITO TERRITORIALE E NON È RILEVANTE AGLI EFFETTI

DEL TRIBUTO

(111)

ALIQUOTE IVA UE

Paese Aliquota

ordinaria

Aliquote ridotte

Germania 19 7 - 0

Regno Unito 20 5 - 0

Francia 20 2 - 5

5 - 7

Italia 22 10 - 4

Spagna 21 4 - 10

Polonia 23 8 - 5 - 0

Paesi Bassi 21 6 - 0

Belgio 12 6 - 0

Svezia 25 12 - 6

Austria 20 10

(112)

ASPETTI GENERALI

Negli scambi intracomunitari vale il principio generale seppur di carattere provvisorio

DELLA TASSAZIONE NEL PAESE DI DESTINAZIONE DELL’OPERAZIONE

IVA COMUNITARIA

(113)

Gli scambi intracomunitari richiedono

L’emissione della fattura non imponibile art. 41 del DL 331/93 per le cessioni intracomunitarie

ADEMPIMENTI

L’integrazione della fattura del fornitore Ue per gli acquisti intracomunitari

La compilazione degli elenchi Intrastat

ASPETTI GENERALI

(114)

ASPETTI GENERALI

REQUISITI CONGIUNTI

2. Onerosità dell’operazione avente ad oggetto un bene mobile materiale

1. Condizione di operatore economico (cioè di soggetto I.V.A) sia da parte del cedente nazionale che del cessionario comunitario

3. Trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sul bene

4. Effettiva movimentazione del bene, con partenza dall’Italia ed arrivo in altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto

(115)

VIES

Art. 35 co.2 lett. e-bis) DPR 633/72

Obbligo di dichiarare all’Agenzia delle Entrate la volontà di effettuare OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE di cui al titolo

II, capo II del D.L. 331/93

ANCHE PER I SERVIZI?

SI’!

CM 39/E/2011

Nel D.L. 331/93 vi sono comunque

disposizioni che richiamano anche i servizi

(es. art. 50, co.6; art. 46)

(116)

VIES

Il nuovo impianto prevede l’iscrizione contestuale (non più quindi trascorsi 30 giorni), su richiesta

ISCRIZIONE IMMEDIATA

AL MOMENTO DI

ATTRIBUZIONE DELLA P.IVA

AL MOMENTO IN CUI TALE VOLONTA’ VIENE ESPRESSA

(117)

VIES

(118)

VIES

Articolo 18 paragrafi 1 e 2 del Regolamento 282/2011 Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che un destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo:

b. se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest’ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all’identificazione ai fini dell’IVA e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento

(119)

SOGGETTI ITALIANI NON ISCRITTI AL VIES: OPERAZIONI ATTIVE

CESSIONI INTRA SENZA “VIES”

Situazione

Cessioni intracomunitarie o servizi resi a controparte soggetto passivo comunitario da parte del fornitore nazionale in regime ordinario con partita Iva NON inserita nel VIES

Conseguenze

• Secondo l’Agenzia delle Entrate (C.M. 39/E/2011) l’operazione va “dequalificata” ad operazione interna (con applicazione dell’IVA nazionale)

• La dequalificazione opera ancorché vi siano tutti gli altri requisiti (a partire dalla regolare iscrizione nel VIES della controparte)

(120)

SOGGETTI ITALIANI NON ISCRITTI AL VIES: OPERAZIONI PASSIVE

RM 42/2012

L’acquisto non può configurarsi come una operazione intracomunitaria e pertanto l’IVA non è dovuta in Italia bensì nel Paese del prestatore:

ACQUIRENTE ITALIANO CHE RICEVE LA FATTURA NON IMPONIBILE

NO INVERSIONE CONTABILE

ALTRIMENTI ILLEGITTIMA DETRAZIONE

IVA SUGLI ACQUISTI

Riferimenti

Documenti correlati

_________ del ______________, beneficiario di un contributo concesso a valere sull’Avviso Pubblico “Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di

“Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti

è indetto il presente Avviso pubblico per la concessione di buoni lavoro (Voucher) da corrispondere a soggetti residenti nel comune di Urbino, in stato di

I soggetti non residenti che pongono in essere nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti agli effetti dell’IVA, ai sensi dell’articolo 17,

In merito al quesito posto, l'istante ritiene di essere legittimato ad acquistare e importare la merce senza assolvere IVA, nei limiti del plafond disponibile, rivestendo.. la

Secondo il primo comma del vigente art. 96 del TUIR, gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del dell'art. b,

- Che i beneficiari non sono a conoscenza della loro qualità di beneficiari, dunque, per espressa disposizione nell'atto stesso, compete al trust stesso fare fronte al pagamento

633/1972, stabiliva espressamente che le intermediazioni rese nei confronti di committenti soggetti d’imposta nazionali erano territorialmente rilevanti in Italia