Legge di Bilancio 2021
«Novità in tema di bilancio»
ANDAF - 28 gennaio 2021
Agenda
1
Perdite societarie
2
Crediti di imposta e certificazioni rilasciate dal revisore legale dei conti
3
Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni
4
Sospensione degli ammortamenti
Rivalutazione dei beni d’impresa e delle
partecipazioni
1
Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni
Art. 110 del DL 104/2020 (“decreto Agosto”) La norma prevede la facoltà per le società di capitali che adottano i principi contabili OIC, in deroga all’art. 2426 del Codice Civile, di rivalutare:
- i beni materiali ammortizzabili o meno;
- i beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati;
- le partecipazioni in società controllate e collegate.
Integrazione Legge di Bilancio 2021 (comma 8-bis) Possono essere oggetto di rivalutazione anche l’avviamento e gli altri beni immateriali privi di tutela giuridica.
Riferimento normativo: la norma contenuta nella legge di Bilancio 2021 va ad integrare, inserendo il comma 8-bis, l’art.
110 del DL 104/2020 (“decreto Agosto”).
Vincoli
- sono esclusi tutti gli immobili alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa;
- le rivalutazioni possono essere effettuate solo sui beni risultanti dal bilancio
dell’esercizio precedente;
- coerentemente con le precedenti norme di rivalutazione e con quanto stabilito dal
principio contabile OIC 16 e OIC 24, la norma prevede un limite alla rivalutazione
rappresentato dal valore recuperabile.
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Maggior valore dei beni rivalutati
Limite massimo della rivalutazione
— Valore recuperabile dell'immobilizzazione
- valore effettivamente attribuibile ai beni con riferimento alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità economica di utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.
— Per la determinazione del valore recuperabile si può utilizzare sia il criterio del valore d'uso sia il criterio del valore di mercato.
— Se il valore rivalutato di un bene materiale risulta, negli esercizi successivi, eccedente il valore recuperabile, viene effettuata una svalutazione con rilevazione della perdita durevole a conto economico (OIC 9).
— la rivalutazione può essere distintamente effettuata per ciascun bene ovvero senza l'obbligo di rivalutare tutti i beni
appartenenti alla stessa categoria, come previsto in precedenti norme rivalutative.
— pertanto, nello stesso gruppo di immobilizzazioni potrebbe essere rivalutato anche un singolo bene o, eventualmente, un bene con la sola valenza civilistica e un altro con valenza civilistica e fiscale.
OIC Interpretativo 7 in consultazione OIC 16
par. 74-78 OIC 24 par. 79-83
Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni
Legge di Bilancio 2021 «Novità in tema di bilancio»Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni
Il saldo attivo di rivalutazione deve essere iscritto in una voce di patrimonio netto, imputato al capitale o come Riserva di rivalutazione, al netto dell'eventuale imposta sostitutiva.
La rivalutazione può essere effettuata anche senza il pagamento dell'imposta sostitutiva e avere, pertanto, rilevanza solamente contabile e non fiscale.
Rilevanza della rivalutazione sia contabile che fiscale
Il riconoscimento fiscale ai fini IRES ed IRAP è previsto mediante il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili da iscrivere a diretta riduzione
del patrimonio netto
Alla data di rivalutazione non vengono iscritte imposte differite in quanto il valore contabile è pari
al valore fiscale.
Rilevanza della rivalutazione solo contabile
In caso di rivalutazione senza riconoscimento fiscale dei maggiori valori sorge una differenza temporanea ed occorre rilevare le imposte differite
passive sui maggiori valori iscritti in bilancio, in base all'aliquota ordinaria prevedibile, a diretta riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto.
Negli esercizi successivi le imposte differite sono riversate a conto economico in corrispondenza di ammortamenti, cessioni o riduzioni per perdita di
valore.
Aspetti di revisione
Ottenimento di perizie redatte da esperti esterni a supporto dei maggiori valori iscritti
Coinvolgimento di specialisti per la valutazione dei criteri utilizzati per la stima del
valore recuperabile
Verifica dell'adeguata informativa in Nota Integrativa sugli effetti
della rivalutazione
Sospensione degli ammortamenti
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Sospensione degli ammortamenti
La norma prevede la facoltà per le società di capitali che adottano i principi contabili OIC, in deroga all’art. 2426 del Codice Civile, di sospendere per un anno fino al 100 per cento gli ammortamenti del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il valore risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
Riferimento normativo: articolo 60 comma 7-bis del DL 104/2020 (“decreto Agosto”).
Vita utile
La quota di ammortamento dell'esercizio può essere, anche interamente, imputata all'esercizio
successivo con conseguente slittamento delle quote dei restanti
esercizi e prolungamento di un anno del piano di ammortamento
Riserva indisponibile Gli utili corrispondenti alla quota di
ammortamento non effettuata devono essere destinati a una riserva indisponibile; in mancanza
di utili, devono essere utilizzate altre riserve disponibili o accantonati gli utili di esercizi
successivi
Informativa
L'informativa in nota integrativa deve includere su quali immobilizzazioni ed in che misura
non sono stati effettuati gli ammortamenti, le motivazioni del
ricorso alla deroga e l’impatto economico -patrimoniale della
deroga
Bilancio consolidato Applicazione ai bilanci consolidati anche quando la Capogruppo non si avvale della deroga nel proprio bilancio d’esercizio. Il consolidato può recepire gli effetti della deroga
delle sole società consolidate che se ne avvalgono nel proprio
bilancio d’esercizio.
OIC Interpretativo 9 (in consultazione)
Aspetti da chiarire:
beni in leasing
La sospensione degli ammortamenti non è applicabile ai beni in leasing.
In caso affermativo, comunque i beni in leasing contabilizzati con il metodo finanziario non beneficerebbero della
sospensione.
Aspetti fiscali:
Gli ammortamenti non iscritti vengono dedotti fiscalmente ai fini
IRES ed IRAP, pertanto occorre stanziare le relative imposte differite
passive che si riverseranno al completamento del piano di ammortamento. Tale aspetto comporta una deroga al principio di
derivazione che prevede la deducibilità dei costi solo se iscritti
in bilancio.
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Sospensione degli ammortamenti
Legge di Bilancio 2021 «Novità in tema di bilancio»
Il Decreto Legge 104/2020 (“decreto Agosto”) e la Legge 178/2020 (“Legge di Bilancio”) prevedono la possibilità di rivalutare i beni di impresa e al tempo stesso prevedono la possibilità di sospendere gli ammortamenti di competenza dell’esercizio 2020.
Tuttavia, nessuno degli interventi normativi ha intercettato il tema della verifica dell’esistenza di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali prevista dall’OIC 9.
Se da un lato le due facoltà di cui sopra comportano, in entrambi i casi, l’aumento del valore netto contabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte in bilancio, dall’altro lato non viene meno l’obbligo della verifica dell’esistenza di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
prevista dall’OIC 9 (cd. Impairment test), laddove vi siano
indicatori. La situazione emergenziale dell’anno 2020 di per sé può essere ritenuta, nella maggior parte dei casi, un’indicazione o addirittura una presunzione di impairment.
La necessità di effettuare un impairment test è tra l’altro insita nella norma che consente la rivalutazione delle immobilizzazioni essendo comunque stato posto il vincolo del «valore recuperabile» alla rivalutazione.
Perdite societarie
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Perdite societarie
Legge di Bilancio 2021 «Novità in tema di bilancio»
Riferimento normativo: articolo 1 comma 266 della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020)
La norma ha previsto la non applicabilità delle norme del Codice Civile che obbligano le società a responsabilità limitata e per azioni all’attuazione di operazioni che portino alla riduzione delle perdite se queste sono superiori a un terzo del capitale sociale o sono al di sotto del minimo legale, rinviando la verifica di tali perdite e la riduzione del capitale in proporzione a quelle accertate all’approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo.
Allo stesso tempo, è stato previsto anche la non applicazione delle disposizioni riguardanti le cause di
scioglimento, di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4) e 2545 duodecies CC, legate, sempre alla riduzione del capitale sociale.
Vincoli
Tali deroghe, sono applicabili temporaneamente, cioè solo per le fattispecie verificatesi nel corso
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.
Delibera assembleare
Chi usufruirà della deroga, rimanderà all’assemblea che approverà il bilancio del quinto
esercizio successivo, le deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482 ter del Codice civile.
Informativa
Le perdite devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle
movimentazioni intervenute nell’esercizio.
- Sulle perdite emerse nel corso dell’esercizio al 31 dicembre 2020 la deroga è a tempo indeterminato mentre la
dilazione al quinto anno successivo si riferisce solo alle altre perdite? Oppure il termine dei 5 anni si applica a tutte le perdite iscritte in bilancio fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020?
- La deroga vale esclusivamente per le perdite accertate a livello contabile nel corso dell’ esercizio di riferimento o anche le perdite maturate in tale esercizio ma emerse successivamente? Le perdite emerse sono anche quelle che hanno avuto evidenza contabile nel 2020 indipendentemente dalla loro origine?
ASPETTI DA CHIARIRE
Crediti di imposta e
certificazioni rilasciate dal revisore legale dei conti
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Crediti di imposta e certificazioni rilasciate dal revisore legale dei conti
Legge di Bilancio 2021 «Novità in tema di bilancio»
La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) è caratterizzata dal ruolo pervasivo dei crediti d’imposta nel quadro degli incentivi fiscali disponendo la proroga, talora con potenziamenti e modifiche, dei principali in vigore nel periodo 2020, nonché l’introduzione di nuovi. Di seguito le principali misure per le imprese:
- Credito d’imposta Mezzogiorno (commi 171-172);
- Credito d’imposta R&S potenziato nelle aree del Mezzogiorno (commi 185-187);
- Credito d’imposta quotazione Pmi (comma 230);
- Crediti d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese (commi 263-264);
- Credito d’imposta per la promozione delle competenze manageriali (commi 536-539);
- Credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (commi 583-584);
- Credito d’imposta locazioni (comma 602);
- Credito d’imposta investimenti in pubblicità (comma 608);
- Credito d’imposta testate edite in formato digitale (comma 610);
- Credito d’imposta investimenti in beni strumentali (commi 1051-1063, 1065);
- Credito d’imposta in ricerca e sviluppo e credito d’imposta in formazione 4.0 (commi 1064, 1066-1067);
- Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro (commi 1098-1110).
Crediti di imposta e certificazioni rilasciate dal revisore legale dei conti
Aspetti di revisione
Per molti dei crediti d’imposta elencati nella slide precedente e con particolare riferimento al Credito d’imposta in ricerca e sviluppo e credito d’imposta in formazione 4.0 (commi 1064-1067), la Legge di Bilancio 2021 prevede che affinché sia possibile accedere all’agevolazione è prevista la predisposizione di:
- certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.
- relazione tecnica, ai fini dei successivi controlli, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione, predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.
L’agenzia delle Entrate, sulla base della suddetta documentazione e di quella ulteriormente fornita dall’impresa, effettuerà i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina di riferimento.
Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito si provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.
Grazie
Giovanni Giuseppe Coci Partner
KPMG S.p.A.