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Le novità della Legge di Bilancio Roma 19 gennaio 2021

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Le novità della Legge di Bilancio

Roma 19 gennaio 2021

A cura di D.ssa MARINA FERRETTI Consulente del Lavoro

Consulta Nazionale Cnec

(2)

Divieto di licenziamento

Prorogato il divieto di licenziamento fino al 31 marzo 2021 La norma prevede il divieto di:

• avviare le procedure di licenziamento collettivo, previste dagli articoli 4, 5 e 24, della Legge n. 223/1991,

• concludere eventuali procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 23 febbraio 2020,

• procedere a licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo,

• avviare procedure di conciliazione obbligatoria, previste

dall’articolo 7 della Legge n. 604/1966, per i lavoratori in tutele reali (ante Jobs Act).

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Licenziamenti esclusi dal divieto

• licenziamento per motivi disciplinari

• licenziamento per superamento del periodo di comporto

• licenziamento durante o alla fine del periodo di prova;

• licenziamento per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia;

• licenziamento del lavoratore domestico;

• licenziamento del dirigente;

• la risoluzione dell’apprendista al termine del periodo di apprendistato;

• licenziamento dell’ex socio di una cooperativa, qualora vi sia stata una previa risoluzione dal rapporto associativo, secondo le

specifiche previste dallo statuto societario e dal regolamento della cooperativa.

(4)

Deroghe al divieto di licenziamento

• in caso di fallimento

• cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività.

• accordo collettivo aziendale, sottoscritto con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Queste le caratteristiche che dovrà avere la procedura:

· la controparte deve essere rappresentata dalle OO.SS. territoriali. No, quindi, alle rappresentanze aziendali (RSA/RSU);

· deve essere previsto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro che l’azienda dovrà corrispondere ai lavoratori aderenti alla procedura;

· l’accordo deve prevedere una adesione dei singoli lavoratori e non un

licenziamento unilaterale. L’adesione deve essere certificata da un accordo individuale in sede cd. «protetta» (principalmente dalla Commissione di conciliazione presso l’ITL o in sede sindacale);

· per i lavoratori è riconosciuto il trattamento di NASpI anche nel caso in cui l’accordo preveda la risoluzione consensuale;

· l’azienda dovrà corrispondere il ticket licenziamento anche in caso di risoluzione consensuale.

(5)

Divieto di licenziamento

Il divieto di licenziamento non si applica anche nel caso in cui i dipendenti risultino impiegati in un appalto che ha subìto un

cambio di appaltatore, il quale, in forza di una norma di legge o di contratto o di clausola prevista all’interno dello stesso contratto di appalto, è obbligato a riassumere il personale in forza al

momento del subentro.

L’eventuale violazione al divieto di licenziamento comporta

la nullità del licenziamento stesso e la reintegra del lavoratore.

(6)

Requisiti per accedere alla pensione – Pensione di vecchiaia

• Rimangono immutati i requisiti previsti nel 2020, per cui occorrono 67 anni di età e 20 anni di contribuzione.

• Per il pensionamento di vecchiaia non si prevede l’applicazione della “finestra” per cui il trattamento previdenziale decorre di

regola il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

• Per i lavoratori impiegati da almeno 7 anni nei 10 precedenti il pensionamento in mansioni gravose, il pensionamento di

vecchiaia è accessibile a 66 anni e 7 mesi a condizione che sussistano almeno 30 anni di anzianità contributiva.

(7)

Requisiti per accedere alla pensione – Pensione anticipata

• A prescindere dall'età anagrafica, è possibile il pensionamento anticipato con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

• In caso di richiesta di pensione anticipata si applica la finestra mobile trimestrale

• La pensione anticipata prevede requisiti differenti per i lavoratori precoci con almeno 12 mesi di attività lavorativa prima dei 19 anni, appartenenti a particolari categorie che devono

maturare solamente 41 anni di contributi (con una finestra di 3 mesi per la decorrenza).

(8)

Requisiti per accedere alla pensione – Lavoratori precoci

In alternativa devono presentare uno dei seguenti requisiti:

1.sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con diritto alla Naspi e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;

2.assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un

parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 (cd. Caregivers).

3.hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti

commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%

(portatori di handicap);

4.lavoratori che svolgono attività usuranti o particolarmente gravose. Le

mansioni faticose che permettono questo specifico pre-pensionamento devono essere state svolte per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa o per almeno 6 anni negli ultimi 7.

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Requisiti per accedere alla pensione – Lavoratori precoci

Rientrano tra i lavori gravosi ed usuranti:

• le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;

• gli addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;

• gli insegnanti di scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;

• (omissis…)

(10)

Requisiti per accedere alla pensione – Opzione donna

• La legge di Bilancio 2021 proroga le disposizioni concernenti l’istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd.

opzione donna), estendendone la possibilità di fruizione alle

lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2020.

• La pensione viene calcolata secondo il sistema contributivo e viene riconosciuta alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31

dicembre 2020, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35

anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

• Per opzione donna si applica la finestra mobile pari a 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti per le lavoratrici dipendenti, e 18 mesi per le lavoratrici autonome.

(11)

Requisiti per accedere alla pensione – Quota 100

• Quota 100 è stata introdotta in via sperimentale nel triennio 2019 -2021 e non verrà confermata.

• Per avere diritto al trattamento pensionistico anticipato con questo particolare regime sperimentale, è necessario avere almeno 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

• Per la decorrenza sono previste finestre mobili di 3 mesi per il settore privato e di 6 mesi per il settore pubblico.

• Il reddito di pensione con quota 100 è incompatibile con i redditi di lavoro autonomo o dipendente

(12)

Ape Sociale

Possono richiedere l’Ape Sociale le persone che hanno compiuto 63 anni e in alternativa:

1.sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con diritto alla Naspi e hanno concluso integralmente la

prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;

2.assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 (cd. Caregivers).

3.hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% (portatori di handicap);

4.lavoratori che svolgono attività usuranti o particolarmente gravose. Le mansioni faticose che permettono questo specifico pre-pensionamento

devono essere state svolte per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa o per almeno 6 anni negli ultimi 7.

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Ape Sociale

• Oltre ai 63 anni di età è necessario avere maturato 30 anni di contributi, con l’unica eccezione degli addetti ai lavori gravosi che devono avere 36 anni di contributi.

• l’APe Sociale è incompatibile con altre forme di pensione diretta e si interrompe nel caso in cui, anche prima del requisito per la pensione di vecchiaia, il lavoratore raggiunga la pensione anticipata.

• L’ ape sociale è pari all’importo della pensione che sarebbe spettata al momento in cui si presenta la domanda, nel limite massimo di 1.500 € mensili.

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Part time verticali o ciclici

La Legge di Bilancio recepisce le indicazioni della Ue sull’accredito contributivo dei lavoratori part time la cui prestazione si svolge solo concentrata in alcuni periodi della settimana/mese/anno.

I contributi verranno accreditati con la formula Retribuzione annua/minimale settimanale Inps.

I contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della

Legge di Bilancio, potranno presentare domanda di riconoscimento dei periodi non interamente lavorati.

I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della Legge di Bilancio non potranno avere decorrenza anteriore al 1/1/2021

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