GAZZETTA UFFICIALE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE
27 GENNAIO 1967 EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA 10° ANNO N. 16
SOMMARIO
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA . INFORMAZIONI
CONSIGLIO E COMMISSIONE . RAPPRESENTANZE E MISSIONI PRESSO LA COMUNITÀ
67 79 CEE :
> Rappresentanze degli Stati d'oltremare associati (Congo-Kinshasa) 241 /67
LA COMMISSIONE
RACCOMANDAZIONI E PARERI 67/80 CEE :
Raccomandazione della Commissione, del 13 gennaio 1967, rivolta ai sensi dell'articolo 115, paragrafo .1 , del Trattato, al Regno dei Paesi Bassi, concernente le importazioni di macchine per cucire ad uso domestico in
provenienza dalla Repubblica popolare cinese 242/67
67/81 CEE :
Raccomandazione della Commissione, del 13 gennaio 1967, rivolta ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 1 , del Trattato, al Regno del Belgio, al Grandu cato del Lussemburgo ed al Regno dei Paesi Bassi concernente il regime
d'importazione degli « ossidi di antimonio » originari dei paesi dell'Est 243/67
67/82 CEE :
Raccomandazione della Commissione, del 13 gennaio 1967, rivolta ' ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 1 , del Trattato, al Regno dei Paesi Bassi, concernente il regime d'importazione di filati di fibbre tessili, sintetiche ed
artificiali originari della Cecoslovacchia 244/67
67/83/CEE :
Raccomandazione della Commissione, del 13 gennaio 1967, rivolta ai sensi dell'articolo 115, paragrafo li del Trattato al Regno del Belgio, al Regno dei Paesi Bassi e al Granducato del Lussemburgo, concernente il regime di
importazione del bicromato di sodio originario dei paesi dell'Est 245/67 (segue)
2
SOMMARIO (seguito)
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 67/84/CEE :
Approvazione di progetti e programmi finanziati dal F.E.S 247/67
INFORMAZIONI GENERALI
Proposte della Commissione al Consiglio
67 85 CEE :
Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei mate riali di moltiplicazione vegetativa della vite (Presentata dalla Commissione
al Consiglio il 26 ottobre 1966) 250/67
67/86 CEE :
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio del 5 novembre 1963 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana (Presentata dalla Commissione al Consiglio il
18 novembre 1966) 258/67
67/87 CEE :
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 14/64/
CEE per quanto concerne la determinazione del prezzo all'importazione e il càlcolo del prelievo per i prodotti derivati nel settore delle carni bovine
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 22 novembre 1966) 259/67
67 88/CEE :
Proposta di decisione del Consiglio relativa alle formalità imposte dagli Stati membri negli scambi reciproci (Presentata dalla Commissione al
Consiglio il 5 dicembre 1966) 260/67
27 . 1 . 67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 241 /67
COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA
r
INFORMAZIONI
CONSIGLIO E COMMISSIONE
RAPPRESENTANZE E MISSIONI PRESSO LA COMUNITÀ Rappresentanze degli Stati d'oltremare associati
(67/79/CEE)
Il governo della Repubblica democratica del Congo (Kinshasa) ha nominato S. E. l'Ambasciatore Bernardin Mungul-Dia!ka in qualità di Rappresentante di questo governo presso la Comunità Economica Europea.
In data 11 gennaio 1967, il Consiglio e la Commissione della Comunità Econo mica Europea hanno preso atto di tale nomina.
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LA COMMISSIONE
RACCOMANDAZIONI E PARERI
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 1967
rivolta ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 1, del Trattato, al Regno dei Paesi Bassi, concernente le importazioni di macchine per cucire ad uso
domestico in provenienza dalla Repubblica popolare cinese (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
(67/80/CEE) .
Successivamente, la Commissione ha riesaminato tale richiesta sulla base delle informazioni comple men,tari fornite dagli Stati membri interessati, giun gendo alla conclusione che nella fattispecie risulta vano soddisfatti i presupposti per l'applicazione dell'articolo 115, in quanto i rischi di deviazioni possono in futuro aggravarsi in conseguenza del regime d'importazione applicato dai Paesi Bassi, nonché dei prezzi particolarmente bassi cui i sud detti prodotti vengono forniti. Prima di'adottar© una
decisione definitiva essa ritiene necessario ricercare
i metodi con i quali i Paesi Bassi apportano la ne cessaria cooperazione .
Il 9 luglio 1965 la Repubblica federale di Ger mania ha chiesto alla Commissione, in forza all'ar
ticolo 115, paragrafo 1 , del Trattato, di essere auto rizzata ad escludere dal trattamento comunitario le macchine per cucire ad uso domestico di cui alla voce n. 84.41 ex A della tariffa doganale comune, origiivarie della Repubblica popolare cinese ed im messe in libera pratica nei Paesi Bassi.
Tale richiesta trova il proprio fondamento nel l'esistenza di progetti di importazioni tramite i Paesi Bassi ed è motivata dal fatto che le autorità tede
sche non accordano autorizzazioni all'importazione dalla Cina di tali prodotti.
La Commissione, tenuto conto sia delle disparità esistenti nelle politiche commerciali applicate nei confronti del paese d'origine dei prodotti in que
stione, sia delle domande depositate presso le com petenti autorità tedesche, ha adottato il 10 agosto 1965 una decisione provvisoria con la quale si autorizza la Repubblica di Germania, a titolo di misura conservativa di salvaguardia, a soprassedere al rilascio delle licenze d'importazione (1).
Nel caso di specie, tale cooperazione dovrebbe attuarsi senza difficoltà di sorta e non comportare incidenze negative sulle importazioni destinate al mercato olandese. In effetti, le importazioni sinora
effettuate dai Paesi Bassi sono di modesta entità
(25.000 dollari nel 1964 e 7.500 dollari nel 1965).
Esse concernono non già macchine per cucire com
plete, ma teste di macchine per cucire che vengono incorporate nelle macchine montate nei Paesi Bassi .
(') GU n. 147 del 25. 8. 1965, pag. 2473/65.
27 . 1 . 67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 243/67
e conseguentemente di evitare che questi ultimi applichino misure di protezione che rappresentano
un ostacolo alla libera circolazione delle merci all' interno della Comunità .
Per tali motivi, ed dn virtù degli articoli 115, paragrafo 1 , e 155 del Trattato, la Commissione rac
comanda al governo dei Paesi Bassi di limitare al fabbisogno del mercato olandese il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di macchine per cu cire di cui alla voce n . 84.41 A della tariffa doga nale comune, originarie e in provenienza della Re pubblica popolare cinese e destinate ad essere im messe in libera pratica nei Paesi Bassi.
Sebbene il fabbisogno specifico del mercato olan dese sembri assai esiguo, è nondimeno vero che il regime d'importazione applicato dai Paesi Bassi (sistema •■< licenze accordate automaticamente »), si risolve altresì nel rilascio, senza limiti quantitativi, dei titoli d'importazione di prodotti suscettibili di essere riesportati negli altri Stati membri e in par ticolare nella Repubblica federale di Germania. Tut
tavia, tale regime consente alle autorità olandesi di esercitare un rigoroso controllo sulle importazioni mediante la procedura delle licenze preventive. In oltre, per quanto attiene al regime d'importazione applicabile alle macchine per cucire, i Pàesi Bassi non hanno alcun obbligo contrattuale nei confronti del paese terzo d'origine.
I Paesi Bassi dovrebbero pertanto essere in grado d'assicurare un controllo più rigoroso delle loro im portazioni e di limitare queste ultime al fabbisogno
necessario al mercato nazionale. Tali misure con sentirebbero di eliminare o di limitare sensibilmente le deviazioni di traffico verso gli altri Stati membri
Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1967.
Per la Commissióne Il Presidente Walter HALLSTEIN
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 1967
rivolta ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 1, del Trattato, al Regno del Belgio, al Granducato del Lussèmburgo, ed al Regno dei Paesi Bassi concernente il regime d'importazione degli « ossidi di antimonio »
originari dei paesi dell'Est
(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
(67/81 /CEE)
L'8 dicembre 1965, la Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Commissione di prorogare la sua decisione del 29 aprile 1965 con, la quale si autorizzava la Repubblica federale di Germania ad escludere dal trattamento comunitario, ai sensi del
l'articolo 115, paragrafo 1 , del Trattato, gli « ossidi di antimonio », di cui alla voce ex 28.28 M della tariffa doganale comune, originari della Bulgaria, della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Cecoslovacchia e dell'U.R.S.S. e immessi in libera pratica negli altri Stati membri (1).
La richiesta si fondava sull'esistenza di disparità nelle misure di politica commerciale e sulla consta tazione di deviazioni di - traffico operate tramite i paesi del Benelux e suscettibili d'impedire l'esecu zione delle misure adottate dalla Repubblica fede
rale di Germania nei confronti dei paesi di origine.
In effetti, l'importazione di ossidi di antimonio, ori
ginari ed in provenienza dei paesi dell'Est, è sog getta in Germania a restrizioni quantitative nel quadro di un contingente globale di 200 tonnellate, mentre il medesimo regime non viene applicato in altri Stati membri, segnatamente nei paesi del Bene
lux, che applicano il regime delle « licenze accordate
automaticamente ».
A sostegno della richiesta di proroga, le autorità
tedesche hanno dichiarato che la decisione del 29
aprile 1965 si era rivelata efficace ancorché non avesse potuto ancora essere produttiva di tutti gli effetti per il 1965, a causa delle licenze d'importa zione accordate in precedenza.
Il 21 dicembre 1965 la Commissione ha adottato una decisione di carattere conservativo con la
quale prorogava la precederete decisione fino all'en trata in vigore di una decisione definitiva in ma teria (2).
(') GU n . 83 del 13. 5. 1965, pag. 1419/65. (2) GU n . 6 del 14. 1 . 1966, pag. 81 /66 .
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244/67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 27 . 1 . 67
antimonio , i paesi del Benelux non hanno alcun ob
bligo contrattuale nei confronti dei paesi terzi di origine.
I paesi del Benelux dovrebbero pertanto essere in grado d'assicurare un maggiore controllo sulle loro importazioni e di limitare queste ultime al fab bisogno nazionale. L'adozione di tali misure consen
tirebbe di eliminare o di limitare sensibilmente i
rischi di deviazioni di traffico verso gli altri Stati membri e, conseguentemente, di evitare che questi ultimi applichino misure di protezione che costitui scano un ostacolo alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità.
Per tali motivi, la Commissione raccomanda, in virtù degli articoli 115, paragrafo 1 , e 155 del Trat
tato, ai governi del Regno dei Paesi Bassi, del Regno del Belgio, o del Granducato del Lussem
burgo, di limitare il rilascio della autorizzazione all'importazione di ossidi di antimonio di cui alla voce ex 28.28 M della tariffa doganale comune, ori ginari ed in provenienza dai paesi dell'Est e desti
nati ad essere immessi in libera pratica, al fabbi
sogno dei relativi mercati, fabbisogno che potrebbe
essere fissato a 150 tonnellate annue circa .
Sulla base di alcuni elementi complementari di valutazione forniti dagli Stati membri interessati , la Commissione ha ripreso l'esame della richiesta in questione, giungendo alla conclusione che nella fattispecie risultavano soddisfatti i presupposti per l'applicazione dell'articolo 115 . Prima di adottare una decisione definitiva , essa ritiene inoltre neces
sario ricercare i metodi con i quali i paesi del Be nélux apportano la necessaria cooperazione .
Le importazioni dai paesi a commercio di Stato, effettuate dall' U.E.B.L. e dai Paesi Bassi sono state di 153 tonnellate nel 1963 , di 305 tonnellate nel 1964 e di 153 tonnellate nel 1965. È probabile che l' incremento delle importazioni del 1964 sia stretta
mente connesso alle deviazioni di traffico che sono
a fondamento della richiesta della Repubblica fede
rale di Germania ai sensi ' dell'articolo 115 e che il
fabbisogno specifico dei paesi del Benelux corri sponda approssimativamente alle importazioni effet
tuate nel 1963 e nel 1965 .
Il regime d'importazione applicato dai paesi del Benelux (sistema « licenze accordate automatica
mente ») si risolve nel rilascio senza limitazioni quantitative dei titoli d'importazione, in guisa che i prodotti importati in eccedenza al fabbisogno in
terno sono suscettibili, dopo la loro immissione in libera pratica, di essere riesportati in altri Stati membri e segnatamente nella Repubblica federale di Germania. Tuttavia, tale regime consente alle autorità competenti di esercitare un rigoroso con trollo sulle importazioni mediante la procedura delle licenze preventive. Inoltre, per quanto concerne il regime d'importazione applicabile agli ossidi di
Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1967 .
Per la Commissione Il Presidente
Walter HALLSTEIN
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 1967
rivolta ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 1, del Trattato al Regno dei Paesi Bassi concernente il regime d'importazione di filati di fibbre
tessili, sintetiche ed artificiali originari della Cecoslovacchia (11 testo in lingua olandese è il solo facente fede)
(67/82/CEE)
Il 29 marzo 1966, la Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Commissione, in forza dell'articolo 115, paragrafo 1 , del Trattato, di essere
autorizzata ad escludere dal trattamento comunita
rio i filati di fibbre tessili, sintetiche ed artificiali non preparati per la vendita al minuto, di cui alla voce doganale 51.01 , originari della Cecoslovacchia
ed immessi in libera pratica in altri Stati membri.
La richiesta del governo tedesco trova il proprio fondamento nei progetti d'importazione tramite i Paesi Bassi ed è motivata dalle restrizioni quanti tative (contingente annuo di 100.000 DM) cui è soggetta l'importazione di tali prodotti, originari della Cecoslovacchia, e dal fatto che le deviazioni di traffico comprometterebbero la realizzazione del l'obiettivo previsto da tale misura di politica com
merciale .
27 . 1 . 67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 245/67
tre, per quanto concerne il regime d importazione applicabile ai prodotti in questione, i Paesi Bassi non hanno alcun obbligo contrattuale nei confronti del paese terzo di origine.
I Paesi Bassi dovrebbero pertanto essere in grado di assicurare un maggiore controllo sulle loro impor tazioni e di limitare queste ultime ai fabbisogni specifici del loro mercato nazionale, fabbisogni che potrebbero essere fissati approssimativamente a un livello corrispondente alla media delle importazioni effettuate negli ultimi tre anni . L' adozione di tali
misure consentirebbe di eliminare o di ridurre sen
sibilmente i rischi di deviazioni di traffico senza
peraltro costringere gli altri Stati membri ad appli care misure di protezione che costituiscono ostacoli alla libera circolazione delle merci all'interno della
Comunità .
Per tali motivi, in virtù dell'articolo 115, para
grafo 1 , e dell'articolo 155 del Trattato, la Commis sione raccomanda al governo del Regno dei Paesi Bassi di limitare al fabbisogno del mercato interno il rilascio dei titoli d'importazione dei « filati di fibbre tessili sintetiche ed artificiali non preparati per la vendita al minuto », di cui alla voce doga
nale 51.01 della tariffa comune, originari della Ce coslovacchia e destinati ad essere immessi in libera pratica.
Il 18 aprile 1966 la Commissione ha adottato una decisione provvisoria che ha autorizzato la Re pubblica federale di Germania, a titolo di misura di salvaguardia conservativa, a sospendere il rila scio dei titoli d'importazione ( 1 ). Nel frattempo, la Commissione ha proseguito l'esame di tale richiesta sulla base delle informazioni complementari fornite dagli Stati membri . La Commissione ritiene che nella fattispecie risultino soddisfatti i presupposti per l' applicazione dell'articolo 115 , dato che le de
viazioni di traffico possono aggravarsi in futuro in conseguenza delle disparità esistenti nei regimi d'im portazione applicati dai paesi del Benelux, e segna tamente dai Paesi Bassi da un lato e dalla Repub
blica federale di Germania dall'altro, nonché in conseguenza dei prezzi particolarmente bassi dei prodotti in questione.
Prima di adottare una decisione definitiva, la
Commissione ritiene necessario ricercare i metodi
con i quali i Paesi Bassi apportano la necessaria cooperazione .
Le importazioni dei Paesi Bassi in provenienza
dalla Cecoslovacchia sono sensibilmente aumentate
nel corso degli ultimi tre anni passando da 13 ton nellate nel 1963 a 61 tonnellate nel 1964 ed a 123
tonnellate nel 1965 . Il regime d'importazione appli
cato (sistema « licenze accordate automaticamente ») si traduce nel rilascio di autorizzazioni all'importa zione senza limitazioni quantitative. Pertanto, i pro dotti importati in eccedenza ai fabbisogni intemi ed immessi in libera pratica sono suscettibili di esser riesportati in altri Stati membri e segnata mente nella Repubblica federale di Germania. Tut tavia, tale regime consente alle autorità olandesi di esercitare un rigoioso controllo sulle importazioni, mediante la procedura delle licenze preventive. Inol
Fatto a Bruxelles , il 13 gennaio 1967 .
Per la Commissione Il Presidente Walter HALLSTEIN
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 1967
rivolta ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 1, del Trattato al Regno del Belgio, al Regno dei Paesi Bassi e al Granducato del Lussemburgo, con cernente il regime di importazione del bicromato di sodio originario dei
paesi dell'Est
(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede) (67/83 /CEE )
Il 26 maggio 1966 , la Repubblica italiana ha chiesto alla Commissione ài essere autorizzata, in forza dell' articolo 115, paragrafo 1 , del Trattato, ad
escludere dal trattamento comunitario il « bicromato
di sodio » di cui alla voce doganale ex 28.47 B II ,
originario dei paesi dell'Est ed immesso in libera pratica in altri Stati membri .
La richiesta è stata motivata dal fatto che l'im
portazione di tale prodotto in provenienza dai paesi (') GU n . 74 del 26.4.1966 , pag. 1114 '66 .
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Il regime d importazione applicato nei paesi del Benelux ((sistema « licenze accordate automatica
mente ») si risolve nel rilascio dei titoli d'importa zione senza restrizioni quantitative . Pertanto, i pro
dotti importati in eccedenza al fabbisogno interno sono suscettibili di esser riesportati verso altri Stati membri . Tuttavia, tale regime consente alle autorità competenti di esercitare un controllo più rigoroso sulle importazioni mediante la procedura della licen za preventiva . D' altra parte, per quanto concerne il regime d'importazione del bicromato di sodio, i paesi del Benelux non hanno alcun obbligo contrattuale nei confronti dei paesi terzi di origine.
L' U.E.B.L. ed i Paesi Bassi dovrebbero pertanto essere in grado di esercitare maggiore controllo sulle loro importazioni dai paesi dell'Est e di limi
tare queste ultime al fabbisogno dei relativi mer
cati .
L' adozione di disposizioni appropriate consenti
rebbe di eliminare o di limitare sensibilmente le
deviazioni di traffico verso gli altri Stati membri e di evitare , che questi ultimi applichino misure di protezione che costituiscono un ostacolo alla libera
circolazione delle merci all'interno della Comunità . Per tali motivi, la Commissione, in virtù degli articoli 115, paragrafo 1 , e 155 del Trattato, rac comanda ai governi del Regno del Belgio, del Regno dei Paesi Bassi e del Granducato del Lus semburgo, di limitare ai fabbisogno dei relativi mer
cati il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di « bicromato di sodio » di cui alla voce doganale ex 28.47 B II, originario e in provenienza dai paesi dell'Est, destinato ad essere? immesso in libera cir
colazione .
dell Est è soggetta in Italia a restrizioni quantitative 0 vietata ( U.R.S.S. ), mentre essa è autorizzata senza limitazioni quantitative nei paesi del Benelux che applicano il sistema cosidetto « licenze accordate automaticamente ». Le autorità italiane hanno ini
ziato la procedura di cui all'articolo 115 a seguito delle importazioni effettuate tramite il Belgio ed 1 Paesi Bassi dì quantitativi relativamente cospicui di tale prodotto ( 186,7 tonnellate nel 1965 per un valore di 23,2 milioni di lire).
Tenuto conto delle disparità esistenti nei regimi di importazione applicati dagli Stati membri nei confronti dei paesi dell'Est, dell'importanza delle deviazioni di traffico già intervenute e delle con
dizioni di prezzo cui le suddette importazioni son,o state effettuate, la Commissione ritiene che nella fattispecie risultino soddisfàtti i presupposti per l'ap plicazione dell'articolo 115 .
Essa ritiene inoltre che prima di autorizzare la Repubblica italiana ad applicare misure di prote zione aventi carattere definitivo , sarebbe necessario ricercare metodi di cooperazione con gli altri Stati membri, sopra tutto con i paesi del Benelux. Essa ha pertanto autorizzato con decisione 5 luglio 1966 la Repubblica italiana ad applicare misure di prote zione, a titolo di misura di salvaguardia conserva tiva, fin quando non verranno applicati i metodi di cooperazione ( 1).
Nel caso in esame, le deviazioni di traffico verso l'Italia, constatate nel 1965 e nel 1966 sono verosi milmente conseguenza del sensibile aumento delle importazioni dai paesi dell'Est, soprattutto a desti nazione del Belgio. In effetti, nel 1965 il Belgio ha proceduto a importazioni relativamente cospicue dall' U.R.S.S. ( 1.583,3 tonnellate), mentre nel 1963 e nel 1964 non erano state effettuate importazioni ; in pari tempo, il Belgio ha praticamente sospeso le importazioni da altri paesi terzi. Le importazioni dei Paesi Bassi non hanno registrato variazioni altret
tanto rilevanti ed ammontavano a 236 tonnellate nel 1963 , a 375 tonnellate nel 1964 e a 320 tonnel
late nel 1965 .
Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1967 .
Per la Commissione Il Presidente Walter HALLSTEIN
(') GU n . 146 del 9. S. 1966, pag. £675/66 .
27 . 1 . 67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 247 / 67
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
Approvazione di progetti e programmi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo
(67/84/CEE)
tone in avvicendamento con colture alimentari varie. Il progetto prevede i seguenti lavori ed A seguito del parere favorevole espresso dal
Comitato del Fondo europeo di sviluppo nella sua 20a riunione tenutasi il 21 dicembre 1966, la Com
missione, in data 14 gennaio 1967, ha deciso il finanziamento dei seguenti progetti e programmi :
opere :
1 . Repubblica del Madagascar :
— Aiuti alla produzione ;
— Programma 214.010.25 ;
— Seconda quota annua del programma di aiuti alla produzione : 1.923.500.000 franchi MG, pari a circa 7.792.000 u.c. ;
— Esecuzione della quota : l'operazione approvata si scinde in sostegno dei prezzi del pepe e del riso (288.000.000 di franchi MG) e miglioramenti strutturali della produzione per il caffè, pepe, riso e cotone ( 1.635.500.000 franchi MG). A quest'ultimo titolo sono previste forniture di in setticidi (32.350.000 franchi DM), concimi (7.250.000 franchi MG), sementi (5.000.000 di franchi MG) e varie attrezzature e materiali ( 197.400.000 franchi MG). Questi materiali, la cui fornitura avverrà previa gara , a consulta
zione pubblica , sono costituiti, secondo un elenco provvisorio del fabbisogno, da 27 trattrici agri
cole , un' escavatrice meccanica , un buldozer, una motolivellatrice, 2 pompe motrici, 11 automobili per controllo (valutati 230 milioni di franchi MG) ed alcune piccole trebbiatrici per riso. Sono pre visti inoltre la costruzione di quattro dighe e
lavori d'idraulica .
1 ) Infrastruttura idraulica e stradale (valutata a 141.225.000 franchi BU) che comprende la costruzione di un'opera di cattura d'acqua,
la costruzione ed il rifacimento dei canali
d'irrigazione, la costruzione di reti di drenag gio e di opere d' arte ed il miglioramento di una rete stradale di 55 km (piattaforma di 6 m e massicciata sterrata di 4 m).
2) Sistemazioni agricole (valutate a 104.545.000 franchi BU) di 3.600 ha e sistemazione di una stazione sperimentale e di moltiplicazione (valutata a 5.600.000 franchi BU) ;
3) Sistemazione di un comprensorio pilota di allevamento di 500 ha (valutato a 8.750.000 franchi BU ) ;
4 ) Imboschimenti (valutati a 2.100.000 franchi BU ) ;
5) Impianto di una riseria (valutato a 21.000.000 di franchi BU) per la sgranatura di 6-8.000 tonnellate di risone all'anno comprendente gli edifici, le macchine per la lavorazione e il materiale ;
6) Infrastruttura comunitaria e sociale (valutata a 112.525.000 franchi BU) comprendente un centro di sviluppo rurale (fra cui 9 case di abitazione, un circolo, un ufficio, un capan none, un edificio aziendale, un alloggio) e 6 centri agrari (comprendenti ognuno un dispen sario, una scuola, un capannone e 3 case di abitazione). I lavori di costruzione e l'infra struttura idraulica e stradale , i lavori di livel
lamento, di costruzione degli edifici e della
riseria nonché la fornitura del materiale im
portante saranno effettuati previa licitazione secondo le norme del Fondo europeo di svi
luppo . 2 . Burundi :
— Aiuti olla diversificazione :
— Progetto n . 215.001.16 ;
— Valorizzazione dell Imbo : 633.500.000 franchi BU , pari a 7.240.000 u.c . :
— Il progetto prevede la creazione di una zona a coltura intensiva in una parte — circa 5.000 ha
— di una pianura nella valle del Ruzizi in vici
nanza di Bujurnbura. I terreni cosi valorizzati intensivamente mediante l' irrigazione di 3.500 ha
saranno destinati alla coltura del riso e del co
248/67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 27 1 67
3 . Burundi :
— Progetto d'investimento economico ;
— Progetto n . 211.001.17 ;
276 m2, un blocco cucina ed annessi di 201 m2 , due padiglioni per ricovero con 30 letti ognuno e di 764 m2 nonché di un obitorio di 84 m2 . Il centro di Dongou , il cui costo è valutato a 15.800.000 franchi C.F.A. , consisterà in un dispensario con padiglione per ricovero e mater nità con 12 letti di 240 m2 . I lavori saranno eseguiti in appalto, in due lotti (1 per ogni centro) previa licitazione . La fornitura del
l' attrezzatura formerà altresì oggetto di una gara suddivisa in più lotti secondo la natura delle forniture .
— Costruzione di una centrale idroelettrica a Rwe
gura : 11.375.000 franchi BU , pari a 130.000 u.c. ;
— Il progetto prevede la costruzione sul fiume Kitengue - di una centrale idroelettrica di una potenza di 295 CV, destinata ad alimentare in energia elettrica uno stabilimento di tè a Rwe
gura. La costruzione di questo stabilimento non ché la sistemazione di 500 ha di colture di tè e la costruzione di un centro di formazione sono già stati finanziati sul primo e secondo F.E.S. Il progetto comporta lavori di genio civile (valutati a 4.725.000 franchi BU ) : strada d'accesso, opera di cattura, condotta forzata e stabilimento della centrale nonché la fornitura e posa (valutata a 6.650.000 franchi BU) di una turbina, di un alternatore, di quadri di consumatori e di una linea ad alta tensione (4.500 m). I lavori e le forniture formeranno oggetto di licitazione se condo le norme del Fondo europeo di sviluppo.
6. Repubblica dell Alto Volta :
— Aiuti alla diversificazione :
— Progetto n . 215.009.19 ;
'4. Repubblica del Ruanda :
— Progetto d investimento economico ;
— Progetto n . 211.014.18 ;
— Costruzione di una linea di trasporto di energia da Mururu a Cyangugu-Shagasha : 7.900.000 franchi RW, pari a 79.000 u.c. ;
— Il progetto prevede il finanziamento del materiale e della posa di una linea di trasporto di corrente di 13,6 km destinata ad alimentare in energia elettrica uno stabilimento di tè a Cyangugu- Shagasha. La costruzione di questo stabilimento
nonché la sistemazione <li 500 ha di colture di
tè e la costruzione di un centro di sviluppo sono stati già finanziati sul primo e secondo F.E.S.
Il progetto comprende la fornitura principal mente di pali di legno (circa 100 pezzi), di isola tori di sostegno, di un cavo di alluminio ed acciaio, di un trasformatore trifase, di un seziona
tore di potenza, di una serie di due cassette a bassa tensione e di parafulmini. I lavori riguar dano l'impianto di attacchi di 15 KV, il mon taggio della linea aerea e della stazione di
trasformazione . I lavori e le forniture formeranno
oggetto di licitazione internazionale.
— Approvvigionamento idrico ed elettrico dello stabilimento tessile e della città di Koudougou : 290.000.000 di franchi C.F.A. , pari a circa 1.175.000 u.c . ;
— Il progetto consiste nella costruzione di tutte le opere necessarie all'approvvigionamento idrico ed elettrico della popolazione di Koudougou
e di uno stabilimento tessile che vi sarà costrui
to , Per quanto riguarda l' alimentazione idrica, i lavori (valutati a 16.500.000 franchi C.F.A.) comprenderanno le riparazioni dell'esistente diga, la costruzione della stazione di pompaggio, lo scavo e la posa delle condotte di adduzione d'acqua . Le forniture (valutate a 51.500.000 franchi C.F.A. ) consisteranno nell'attrezzatura della stazione, in una pompa supplementare, nelle fontanelle, nei tubi in eternit di 250 mm .
Quanto all'approvvigionamento elettrico, i lavori (valutati a 68.000.000 di franchi C.F.A.) com
prenderanno la costruzione degli edifici per le macchine, l' officina, l'autorimessa, gli uffici e gli alloggi , nonché delle linee ad alta tensione. Le forniture (valutate a 128.500.000 franchi C.F.A. ) previste sono macchine, utensili ed altre , installazioni dell' officina e dell' autori messa, le stazioni di trasformazione, l' attrezzatura della sala macchine e della stazione di comando e di distribuzione, nonché il materiale rotabile comprendente un autocarro « ovunque » di 1,5
tonnellate con rimorchio. La licitazione inter
nazionale, per l'esecuzione di questo progetto, comprenderà un lotto per i lavori di genio civile ed uno o più lotti per la fornitura ed il montaggio delle attrezzature. Sarà lasciata agli offerenti facoltà di presentare l'offerta per uno o più
lotti .
5. Repubblica del Congo :
— Progetto d'infrastruttura sociale ;
— Progetto n. 211.005.14 ;
— Costruzioni ed attrezzature sanitarie nella Li
kouala : 96.300.000 franchi C.F.A. , pari a circa 390.000 u.c. ;
— Il progetto prevede la costruzione e l'attrezza tura di un centro medico ad Impfondo e di un dispensario con padiglione per ricovero e mater
nità a Dongou. Il primo centro, il cui costo è valutato a 80.500.000 franchi C.F.A. , sarà costi
tuito da un blocco medico ed amministrativo di
27 . 1 . 67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 249/67
7 . Repubblica del Niger : 8 . Repubblica del Dahomey :
— Progetto d infrastruttura sociale ;
— Progetto d infrastruttura economica ; — Progetto n . 211.007.12 ;
— Progetto n . 211.013.18 ;
— Risanamento pluviale della città di Cotonou : 110.000.000 di franchi C.F.A., pari a circa 446.000 u.c. ;
— Il progetto prevede la costruzione dell'infrastrut tura della rete di risanamento pluviale di due bacini (per complessivi 185 ha) della città di Cotonou per eliminare le inondazioni periodiche alle quali sono soggetti. Questo progetto com
pleta i lavori di risanamento attualmente in corso
■di ultimazione sugli stanziamenti del primo F.E.S. , relativi alla maggior parte (687 ha) delle zone esposte. I lavori previsti nel primo bacino (di una superficie di 61 ha), valutati a 60.000.000 di franchi C.F.A. , comprenderanno la costruzione di un collettore circolare principale lungo 1.630 m e di collettori secondari circolari e rettangolari lunghi 600 m. I lavori per la sistemazione del secondo- bacino (di una superficie di 104 ha), valutati a 30.500.000 franchi C.F.A. , compren
deranno il completamento del collettore circolare principale su una lunghezza di 540 m e la
costruzione di una rete di collettori secondari
circolari e rettangolari per una lunghezza totale di 1.942 m. Il complesso dei lavori per i due bacini formerà oggetto dà una gara, in un unico lotto, secondo le norme del F.E.S.
— Ammodernamento della strada Dosso-Gaya : 680.000.000 di franchi C.F.A. , pari a circa 2.755.000 u.c. ;
— Il progetto prevede la sistemazione e la bituma
tura dell'asse stradale Dosso-Gaya nella sua parte
non bitumata cioè su 98 km e dell'attraversa
mento di Dosso su 1.350 m. La bitumatura di
questo tronco completerà quella attualmente in corso, finanziata dal primo F.E.S., sull'asse Niamey-frontiera Dahomey. Le caratteristiche della strada sono le seguenti : larghezza della piattaforma : 9 m ; larghezza del sottofondo stradale : 6 m ; larghezza del rivestimento : 3,50 m. Data l'insufficienza dai punti d'acqua esisten
ti, si dovranno prevedere quattro pozzi ed una trivellazione complementare. I lavori" stradali formeranno oggetto di una gara secondo le norme del F.E.S. % Questa gara sarà indetta soltanto quando sarà nota la portata dei pozzi e delle trivellazioni eseguite nel frattempo sul piano
locale.
250/67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 27 . 1 . 67
INFORMAZIONI GENERALI
PROPOSTE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 26 ottobre 1966) (67/85/CEE)
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco
nomica Europea, e in particolare l'articolo 43 , Vista la proposta della Commissione, Visto il parere del Parlamento Europèo,
Considerando che la produzione di vino e di uve da tavola occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità Economica Europea ;
Considerando che i risultati soddisfacenti della
coltura della vite dipendono in vasta misura dall'uti lizzazione di piante di vite adeguate ; che alcuni
• Stati membri hanno limitato, da qualche tempo, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite a quella delle talee, marze e barbatelle di alta qualità ; che essi hanno beneficiato
del risultato dei lavori di selezione sistematica delle
piante effettuati da vari decenni e che hanno por tato ad ottenere varietà di viti stabili e omogenee, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostan ziali vantaggi per gli impieghi previsti ;
Considerando che una maggiore produttività in
materia di coltura della vite nella Comunità sarà
ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati mem bri di norme unificate e il più possibile rigorose
circa la scelta delle varietà ammesse alla commercia
lizzazione ;
Considerando, tuttavia, che una limitazione della commercializzazione ad alcune varietà non è giusti ficata se non in quanto esista al tempo stesso la ga
ranzia per il viticoltore che otterrà effettivamente talee , marze e barbatelle di queste stesse varietà ;
Considerando che a tal fine alcuni Stati membri
applicano sistemi di certificazione aventi lo scopo di garantire l'identità e la purezza delle varietà me
diante un controllo ufficiale ; che tali sistemi pos sono pertanto costituire una delle basi di un sistema di certificazione unificato nella Comunità ;
Considerando che è opportuno che tale sistema sia applicabile tanto agli scambi tra gli Stati membri quanto alla commercializzazione sui mercati nazio
nali :
Considerando che, per regola generale, le talee, marze e barbatelle di viti destinate alla produzione di uve o alla produzione di materiali di moltiplica
zione di queste stesse talee, marze e barbatelle di viti possono essere commercializzate solo se sono state ufficialmente esaminate e certificate in quan to materiali di moltiplicazione di base o materiali di moltiplicazione certificati, secondo le norme di cer tificazione ; che la scelta dei termini tecnici di
« materiali di moltiplicazione di base » e di « mate riali di moltiplicazione certificati » è basata sulla ter minologia internazionale già esistente e sui sistemi comunitari previsti per gli altri generi e specie di piante ;
Considerando che sarebbe auspicabile limitare la commercializzazione ai materiali di moltiplica
zione certificati della vite ottenuti per selezione clo nale ; che, tuttavia, è attualmente impossibile conse
guire tale obiettivo dato che i fabbisogni della Comu nità non potrebbero essere in tal caso coperti total mente ; che occorre pertanto ammettere provvisoria mente la commercializzazione di materiali standard
controllati che devono possedere altresì l'identità e la purezza varietali, ma che non offrono sempre la stessa garanzia delle talee, marze e barbatelle di viti ottenute per selezione clonale ; che, nondimeno, tale categoria deve scomparire progressivamente ;
Considerando che è opportuno che le talee,
marze e barbatelle di viti non commercializzate
siano escluse dal campo d'applicazione delle norme comunitarie data la loro scarsa importanza econo mica ; che non deve essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporle a particolari pre scrizioni ;
Considerando che è opportuno non applicare le norme comunitarie ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provato che sono destinati all'esportazione in paesi terzi ;
Considerando che, per migliorare, oltre il valore genetico, la qualità esteriore dei materiali di molti plicazione della vite nella Comunità, devono essere previste alcune condizioni per quanto concerne la purezza tecnica, la qualità e la calibrazione ;
Considerando che, per garantire l'individualità dei materiali di moltiplicazione, devono essere sta
27 . 1 . 67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 251 /67
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La presente direttiva riguarda i materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, in appresso denominati « materiali di moltiplicazione », commer cializzati all' interno della Comunità.
Articolo 2
Ai sensi della presente direttiva s'intende per :
A. Vite :
le piante del genere Vitis (L) destinate alla pro duzione di uve , nonché di materiali di molti
plicazione per queste stesse piante . B. Materiali di moltiplicazione :
1 . Piante di vite
a) barbatelle franche : frazioni di sarmenti
di vite radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto ; b) barbatelle innestate : frazioni di sarmenti
di vite uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata ; bilite norme comunitarie relative alla separazione
dei lotti, l'imballaggio, la chiusura e il contrassegno ; che, a questo scopo, le etichette devono recare le
indicazioni necessarie all'esercizio del controllo uffi
ciale nonché all'informazione del viticoltore e porre in evidenza il carattere comunitario del sistema ;
Considerando che, per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità dei materiali di moltiplicazione sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate ;
Considerando che i materiali di moltiplicazione rispondenti a tali condizioni non devono essere soggetti se non alle restrizioni di commercializza
zione previste dalle norme comunitarie , fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del Trattato ;
Considerando che occorre che, in un primo tempo, fino all'elaborazione di un catalogo comune delle varietà, tali restrizioni comprendano, in parti colare, il diritto degli Stati membri di limitare la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione a varietà aventi per il rispettivo territorio un valore agronomico . e d'utilizzazione ;
Considerando che, d'altro lato, occorre preve dere che i materiali di moltiplicazione raccolti in paesi terzi possano essere commercializzati nella Comunità soltanto se offrano le stesse • garanzie dei materiali di moltiplicazione ufficialmente certificati o ufficialmente controllati in quanto materiali di moltiplicazione standard nella Comunità ;
Considerando che , per dei periodi nei quali l'approvvigionamento di materiali di moltiplicazione certificati delle diverse categorie o di materiali di moltiplicazione standard incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente materiali di moltipli
cazione soggetti a requisiti ridotti ;
Considerando che, al fine di armonizzare i metodi tecnici per la certificazione e il controllo dei materiali di moltiplicazione standard dei vari Stati membri e per avere, in futuro, possibilità di raffronto tra i materiali di moltiplicazione certificati o controllati all'interno della Comunità e quelli provenienti dai paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri esami comunitari per valutare la qualità dei materiali di moltiplicazione delle varie categorie ;
Considerando che è indicato affidare alla Com
missione la cura di adottare talune misure d'appli
cazione ; che, per facilitare l'attuazione delle dispo sizioni previste, è opportuno prevedere una proce dura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione , in seno al Comitato permanente per le sementi e i materiali di molti plicazione agricoli, orticoli e forestali ,
2 . Parti di piante di vite
a) sarmenti : rami di un anno ; b) talee di portinnesto : frazioni di sarmenti
di vite destinate a
formare la parte sot
terranea nella prepa razione delle barba telle innestate ; ' c) nesti : frazioni di sarmenti
di vite destinate a
formare la parte aerea nella prepara zione delle barbatelle
innestate o per gli innesti sul posto ; d ) talee di vivaio : frazioni di sarmenti
di vite destinate alla produzione di bar
batelle franche ;
C. Vigneti di viti-madri :
Colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee vivaio o di nesti ;
252/67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 27 . 1 . 67 H. Disposizioni ufficiali :
Le disposizioni che sono state adottate a) dall'autorità di uno Stato membro, o b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone
giuridiche di diritto pubblico o privato, o c) per attività ausiliarie, sempre sotto il con
trollo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,
a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano un profitto particolare dal risultato di detta disposizione.
D. Vivai di viti :
Colture di viti destinate alla produzione di bar
batelle franche o di barbatelle innestate ;
E. Materiali di moltiplicazione di base : I materiali di moltiplicazione
a) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conserva zione della varietà ;
b) previsti per la produzione di materiali di moltiplicazione ;
c) conformi, alle condizioni degli allegati I c II per i materiali di moltiplicazione di base e d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia d) stata constatata la rispondenza alla condizioni
summenzionate ;
F. Materiali di moltiplicazione certificati : I materiali di moltiplicazione
a) provenienti direttamente da materiali di mol tiplicazione di base ;
Articolo 3
1 . Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione della vite possono essere commer cializzati soltanto se sono stati ufficialmente certi
ficati « materiali di moltiplicazione di base » o « ma teriali di moltiplicazione certificati » o se si tratta di materiali di moltiplicazione standard ufficialmente controllati e rispondenti alle condizioni dell'alle gato II .
2 . Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1
a) per materiali di moltiplicazione di generazioni precedenti ai materiali di base,
b) per prove sperimentali o a scopi scientifici, b) previsti per
c) per lavori di selezione.
— la produzione di piante o parti di piante che servono alla produzione di uve ;
— la produzione di uve ;
c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione certificati e d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia
stata constatata la rispondenza alle condizioni
summenzionate ;
G. Materiali di moltiplicazione standard : I materiali di moltiplicazione
a) che presentano l'identità e la purezza varie tali ;
3 . Secondo la procedura prevista nell articolo 17, la Commissione può
a) autorizzare gli Stati membri, in deroga alle disposizioni dell'allegato II, parte 2, punto 1 , a classificare le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione cer tificati, su materiali di moltiplicazione standard come materiali di moltiplicazione certificati. Tale autorizzazione deve essere concessa solo per un periodo transitorio, a determinarsi dalla Commis sione, sino al momento in cui i nuovi impianti negli Stati membri in questione siano sufficiente mente approvvigionati di materiali di moltiplica zione di base e materiali di moltiplicazione certi
ficati ;
b) prescrivere che i materiali di moltiplicazione di talune varietà della vite possono essere commer cializzate a decorrere da determinate date soltanto se siano stati ufficialmente certificati come « ma
teriali di moltiplicazione di base » o « materiali di moltiplicazione certificati ».
b) previsti per
— la produzione di piante o parti di piante che servono alla produzione di uve ;
— la produzione di uve ;
Articolo 4
c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione standard e d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni
summenzionate ;
Gli Stati membri, per la propria produzione, pos sono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione, nonché per il controllo dei mate riali di moltiplicazione standard .
27 . 1 67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 253/67
Articolo 5 Articolo 9
Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi chiusi dal responsabile della chiusura di modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deteriora mento del sistema di chiusura e l'impossibilità di
ricostituirlo .
Articolo 10
1 . Ogni Stato membro stabilisce un registro delle
varietà della vite ammesse ufficialmente alla cer
tificazione, nonché al controllo dei materiali di moltiplicazione standard nel proprio territorio. Il registro indica le principali caratteristiche morfo logiche e fisiologiche che consentono di distinguere
fra di loro le varietà.
2 . Una varietà è ammessa alla certificazione o al controllo solo quando sia stato accertato mediante esami ufficiali o ufficialmente controllati, effettuati particolarmente in coltura, che la varietà sia suffi
cientemente omogenea e stabile .
Se è noto che la varietà è commercializzata in
un altro paese sotto un'altra designazione, tale designazione deve essere pure registrata.
3 . Le varietà ammesse sono regolarmente ed ufficialmente controllate . Se una delle condizioni
per l'ammissione alla certificazione o al controllo non è più soddisfatta, l'ammissione è revocata e la varietà è soppressa dal registro .
4 . Il registro e le sue varie modificazioni sono immediatamente notificati alla Commissione che ne dà comunicazione agli altri Stati membri .
1 . Gli Stati membri prescrivono che gli imbal laggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione siano muniti, all'esterno, dal responsabile della chiusura, di un'etichetta conforme all' allegato IV, in una delle lingue ufficiali della Comunità ; l' applicazione è assicurata a mezzo del sistema di chiusura. Il
colore dell'etichetta è bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali di moltiplicazione certificati e marrone per i mate riali di moltiplicazione standard.
2. Gli Stati membri possono prescrivere che ogni consegna sia altresì accompagnata da un docu- ' mento in cui figurano le indicazioni dell'etichetta.
Articolo 11
Articolo 6
Gli Stati membri vigilano affinché 1 individua lità dei materiali di moltiplicazione sia garantita dalla raccolta alla consegna al consumatore diretto mediante un sistema di controllo ufficiale prescritto e approvato da essi. Essi adottano disposizioni opportune per consentire il controllo ufficiale, du
rante la commercializzazione, effettuato almeno mediante sondaggio, affinché i materiali di molti
plicazione soddisfino alle condizioni previste nella presente direttiva.
Gli Stati membri prescrivono che durante la procedura di controllo delle varietà i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi ade
guati.
Articolo 7
Articolo 12 Gli Stati membri prescrivono che i materiali di
moltiplicazione, durante la raccolta, il condizio
namento, l'immagazzinamento, il trasporto e l'alle vamento, siano tenuti in lotti separati e identificati secondo le varietà e, eventualmente, per i materiali di moltiplicazione di base e i materiali di molti plicazione certificati, secondo il clone.
1 . Gli Stati membri vigilano affinché i materiali di moltiplicazione di base, i materiali di moltipli
cazione certificati che sono stati ufficialmente cer
tificati e jl cui imballaggio è stato chiuso e con trassegnato conformemente alla presente direttiva, nonché i materiali di moltiplicazione standard il cui imballaggio è stato chiuso e contrassegnato con formemente alla presente direttiva non siano sog getti se non alle restrizioni -di commercializzazione previste nella presente direttiva per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.
Articolo 8
2 . Gli Stati membri possono : 1 . Gli Stati membri prescrivono che i materiali
di moltiplicazione possono essere commercializzati solo in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi o mazzi chiusi , muniti , conformemente agli articoli 9 e .10, di un sistema di chiusura e di contrassegno. Il condizionamento ha luogo confor memente alle disposizioni dell'allegato III . 2 . Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 per la commer cializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto, nonché per le viti in vasi , casse e cartoni, per quanto riguarda il condizionamento, l'imbal
laggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.
a) prescrivere, in quanto non siano entrate in vigore disposizioni della Commissione a norma del
l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), che i materiali di moltiplicazione di alcune varietà della vite possono essere commercializzati a decorrere da de terminate date soltanto se siano stati ufficialmente
certificati come « materiali di moltiplicazione di base ». o « materiali di moltiplicazione certificati » ;
254 /67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 27 . 1 . 67
b ) limitare la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione ai materiali di moltiplicazione delle varietà iscritte in un registro nazionale che si basi sul valore agronomico e sul valore di uti lizzazione per il rispettivo territorio, fino al momento in cui potrà entrare in applicazione un catalogo comune delle varietà, applicazione che dovrà inter
venire non oltre al 1° gennaio 1970 ; le condizioni d' iscrizione in detto registro, per le varietà prove nienti da altri Stati membri, sono identiche a quelle per le varietà nazionali .
teriale di moltiplicazione ; essi sono sottoposti
all'esame del Comitato di cui all' articolo 17 . 2 . In una prima fase, gli esami servono ad armonizzare i- metodi tecnici di certificazione dei
materiali di moltiplicazione certificati e del con trollo dei materiali di moltiplicazione standard per ottenere l' equivalenza dei risultati . Conseguito tale obiettivo , gli esami formeranno oggetto di una relazione annuale di attività, da notificarsi in via riservata agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione determina, secondo la procedura pre vista nell'articolo 17, la date alla quale la relazione è redatta per la prima volta.
3 . La Commissione adotta , secondo la procedura prevista nell' articolo 17, le disposizioni necessarie per effettuare gli esami . Possono essere compresi negli esami materiali di moltiplicazione della vite prodotti in paesi terzi .
Articolo 13
Articolo 17
1 . Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, constata se materiali di moltiplicazione raccolti in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità, per i contrassegni e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti ai materiali di moltiplicazione di base, ai materiali di moltiplicazione certificati o ai materiali di moltiplicazione standard raccolti all'interno della Comunità e conformi alle dispo sizioni della presente direttiva .
2 . Sino a quando il Consiglio non si sia pro
nunciato conformemente al paragrafo 1 , gli Stati membri stessi possono procedere alle constatazioni previste in quel paragrafo . Tale diritto si estingue il 1° luglio 1969 .
Articolo 14
1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il Comitato perma
nente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 (*), denominato in appresso il « Comitato », è chiamato a pronun ciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del rappresentante di
uno Stato membro .
2 . Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato . Il presidente non par tecipa al voto .
3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.
4 . La Commissione adotta misure che sono di
immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato,
sono immediatamente comunicate dalla Commis
sione al Consiglio . In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise
di un mese al massimo, a decorrere da tale comu nicazione .
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualifi
cata, può prendere una decisione diversa nel ter
mine di un mese .
1 . Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento di materiali di moltiplicazione di base, di materiali di moltiplicazione certificati o di materiali di moltiplicazione standard, che si manifestino almeno in uno Stato membro non pos sono essere superate all'interno della Comunità, la Commissione autorizza, secondo la procedura pre
vista nell'articolo 17, uno o più Stati membri ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo da essa determinato, materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti .
2 . Quando si tratti di una categoria di materiali di moltiplicazione di una data varietà, il colore dell'etichetta ufficiale è quello previsto per la categoria corrispondente e, in tutti gli altri casi, è di color giallo scuro. L'etichetta indica sempre che si tratta di materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti .
Articolo 15
La presente direttiva non si applica ai materiali di moltiplicazione della vite per i quali sia provata
la destinazione all'esportazione in paesi terzi. Articolo 18
Articolo 16 La presente direttiva non pregiudica le dispo sizioni delle legislazioni nazionali giustificate da
1 . Ali interno ' della Comunità sono effettuati
esami comunitari, per valutare la qualità del ma (») GU n. 125 dell' I 1 . 7 . 1966, pag. 2289/66 .
27 . 1 . 67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 255 / 67
motivi di tutela della sanità e della vita delle per
sone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e com
merciale .
A decorrere dalla notificazione della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a trasmettere alla Commissione, in tempo utile affinché quest'ul tima possa presentare le sue osservazioni, ogni altro progetto di disposizioni legislative, regola
mentari o amministrative che essi intendano adottare
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 19
Articolo 20
Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva (non oltre il 1° luglio 1969) e ne informano imme diatamente la Commissione.
La presente direttiva è destinata agli Stati
membri .
ALLEGATO 1
CONDIZIONI RELATIVE ALLA COLTURA
I. Disposizioni generali
1 . La coltura deve possedere identità e purezza varietali.
2 . Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza varietali.
3. Deve esistere una garanzia massimale che il suolo non è stato infettato da organismi nocivi, in particolare da virus, al momento in cui sono piantati i vivai di viti e viti madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di base e di materiali di moltiplicazione certificati.
4. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione dei materiali di moltiplicazione è tollerata solo entro limiti il più possibile ridotti .
5. Bisogna mantenere la coltura priva di piante che presentino sintomi di malattie
da virus .
6. La proporzione dei ceppi mancanti nei vigneti di viti madri destinati alla produ zione di materiali di moltiplicazione di base e di materiali di moltiplicazione cer
tificati, non deve superare il 5°/o ; non deve superare il 10% nei vigneti di viti madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione standard .
7. Ogni anno si procede ad almeno una ispezione in campo ; in caso di contestazione, che può essere composta senza pregiudicare la qualità del materiate, ha luogo una seconda ispezione in campo .
II . Disposizioni particolari
1 . Non devono essere collocati vivai all'interno o ad alcuni metri di un vigneto a frutto . 2. Le parti di piante di vite utilizzate per la produzione delle barbatelle franche e delle barbatelle innestate devono provenire da viti madri che sono state considerate con
formi al momento del controllo .
256/67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 27 . 1 67
ALLEGATO II
CONDIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE
I. Disposizioni generali
1 . I materiali di moltiplicazione devono possedere l'identità e la purezza varietali. È
ammessa una aberrazione dell' I % all'atto della commercializzazione dei materiali
di moltiplicazione standard .
2. Purezza tecnica minimale : 96°/o.
Sono considerate impurità tecniche :
a) i materiali di moltiplicazione disseccati totalmente o in parte anche quando sono stati immersi nell'acqua dopo il loro disseccamento ;
b) i materiali di moltiplicazione avariati, contòrti o con lesioni, in particolare dan
neggiati dalla grandine o dal gelo, schiacciati o rotti.
3. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione dei materiali di moltiplicazione è tollerato nel limite il più possibile ridotto.
II. Disposizioni particolari 1 . Barbatelle innestate :
Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione di base su materiali di moltiplicazione di base nonché di materiali di base su materiali certificati sono classificate nella categoria materiali di moltiplicazione di base. Le barbatelle innestate provenienti da materiali di moltiplicazione certificati su materiali di base nonché da materiali di moltiplicazione certificati su materiali di moltiplicazione certificati sono classificate nella categoria materiali di . moltiplica
zione Certificati. Tutte le altre combinazioni sono classificate come materiali di . moltiplicazione standard.
2. Parti di piante di vite :
I sarmenti devono essere giunti ad uno stato di maturità sufficiente del legno. Il rapporto « legno-midollo » è normale per la varietà.
III . Calibrazione
1 . Talee di portinnesto, talee di vivaio e nesti :
A. Diametro
Si tratta del diametro maggiore della sezione più piccola.
a) talee di portinnesto e nesti :
aa) diametro alla estremità più piccola :
i) per vitis rupestris e suoi incroci con vitis vinifera da 3 a 12 mm, ii) per le altre varietà da 6,5 a 12 mm,
la percentuale dei sarmenti aventi un diametro inferiore o uguale a 7 mm per vitis rupestris e suoi incroci con vitis vinifera e inferiore o uguale a 7,5 mm per le altre varietà non deve superare il 25 °/o del lotto ;
bb) diametro massimo all'estremità più grossa 14 mm. Il taglie è effettuato a 2 cm come minimo dalla base della gemma inferiore.
b) Talee di vivaio :
diametro minimo all'estremità più piccola : 3,5 mm.
27 . 1 . 67 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 257/ 67
B. Lunghezza
La lunghezza è misurata a partire dalla base del nodo inferiore ; il meritallo superiore deve essere conservato
a) talee di portinnesto : lunghezza minimale 1,05 m ,
b ) talee di vivaio : lunghezza minimale 50 crn ; per vitis vinifera 30 cm , c) nesti : lunghezza minimale 50 cm .
2 . Barbatelle franche :
A. Diametro
Il diametro misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore e secondo il grande asse è per lo meno uguale a 5 mm .
B. Lunghezza
La distanza dal punto inferiore di inserzione delle radici ally. giuntura della cacciata superiore è per lo meno uguale
a) per i soggetti a 30 cm,
b) per le altre barbatelle franche a 22 cm .
C. Radici j
Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate .
3 . Barbatelle innestate :
a) il gambo deve avere per lo meno 20 cm di lunghezza,
b) radici : ogni pianta deve avere almeno tre radici bene sviluppate .
ALLEGATO 111
CONDIZIONAMENTO
Composizione degli imballaggi o mazzi :
Natura Numero
1 . Barbatelle innestate 25
2 , Barbatelle franche 50
3 . Nesti 200
4 . Talee di portinnesto 200
5. Talee di vivaio dei portinnesti e di
vitis vinifera 500
G. Altre talee di vivaio 200
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ALLEGATO IV
ETICHETTA
A. Indicazioni prescritte
a ) Per i materiali di moltiplicazione di base e i materiali di moltiplicazione certificati : 1 . « materiali di moltiplicazione certificati secondo le prescrizioni della Comunità
Economica Europea »
2. Nome e indirizzo del produttore o sua marca di identificazione
3 . Nome e indirizzo del responsabile dell'ultima chiusuia dell'imballaggio o mazzo
4 . Servizio di certificazione e Stato membro 5. Numero di riferimento della partita
6 . Varietà e eventualmente il clone
7. Categoria
8. Paese di produzione 9. Quantità
b) Per i materiali di moltiplicazione standard :
1 . « Materiali di moltiplicazione standard secondo le prescrizioni della Comunità Economica Europea »
2. Nome e indirizzo del produttore o sua marca di identificazione
3. Nome e indirizzo del responsabile dell'ultima chiusura dell'imballaggio o del mazzo
4 . Servizio di controllo e Stato membro 5 . Numero di riferimento della partita
6 . Varietà
* 7. Paese di produzione 8 . Quantità
B. Dimensioni minimali 110 mm X 67 mm .
Proposta di direttiva del Consìglio che modifica la direttiva del Consiglio del 5 novembre 1963 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate
destinate all'alimentazione umana
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 18 novembre 1966) (67/86/CEE)
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, ,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco
nomica Europea , e in particolare l'articolo 100 , Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento Europeo, Visto il parere del Comitato economico e sociale, Considerando che, a norma dell'articolo 5, let tera b), della direttiva dei Consìglio del 5 novembre 1963 relativa ai conservativi che possono essere im piegati nelle derrate destinate all'alimentazione