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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.5.2003 COM(2003) 307 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma della convenzione quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la lotta contro il tabagismo

(presentata dalla Commissione)

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RELAZIONE INTRODUZIONE

L'obiettivo della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla lotta contro il tabagismo è quello di proteggere le generazioni presenti e future dalle conseguenze del consumo del tabacco e dall'esposizione al fumo fissando un quadro di misure per la lotta contro il tabagismo applicabile dalle parti a livello regionale, nazionale e internazionale. Ciò contribuirà ad una notevole riduzione del consumo di tabacco e dell'esposizione al fumo.

La convenzione è stata adottata dall'Assemblea mondiale della sanità il 21 maggio 2003 e sarà aperta alla firma nella sede dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di Ginevra dal 16 al 22 giugno 2003 e in seguito nella sede generale delle Nazioni Unite a New York.

L'adozione della convenzione è stata l'atto finale di una procedura iniziata nel 1999, quando l'Organizzazione mondiale della sanità, di fronte alle gravi conseguenze per la salute causate nel mondo dal tabagismo, ha deciso di istituire un organo intergovernativo aperto a tutti gli Stati membri dell'organizzazione al fine di elaborare e di negoziare una convenzione quadro internazionale sulla lotta contro il tabagismo e i relativi protocolli destinati a limitare la diffusione globale del tabacco e dei prodotti del tabacco e di limitare così gli effetti nocivi del consumo del tabacco sulla salute.

BASE DELLA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ AI NEGOZIATI

L'elaborazione di una convenzione quadro dell'OMS sulla lotta contro il tabagismo e dei relativi protocolli è considerato un modo efficace per aumentare la cooperazione internazionale nel campo della tutela della salute pubblica, come previsto dall'articolo 152, paragrafo 3 del trattato CE e contemporaneamente garantisce che le iniziative comunitarie esistenti siano rispettate ed integrate a livello internazionale.

Su questa base e tenendo conto della risoluzione del 24.05.99 dell'Assemblea mondiale della sanità, che autorizza la Comunità europea a partecipare all'elaborazione e alla negoziazione di questioni di sua competenza, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, ha adottato il 22 ottobre 1999 una decisione che autorizza la Commissione a negoziare per conto della Comunità europea, nel contesto dell'Organizzazione mondiale della sanità, una convenzione quadro internazionale sulla lotta contro il tabagismo e i relativi protocolli.

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in conformità alle direttive di negoziato stabilite dal Consiglio e in consultazione con il comitato speciale nominato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 1 del trattato.

Secondo una dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione inserita nel verbale del Consiglio, le direttive di negoziato si limitano alle questioni rientranti nella sfera di competenza comunitaria ai sensi degli articoli 95 e 152 del trattato. Le direttive di negoziato sono state rivedute dal Consiglio il 24 aprile 2001, al fine di estendere l'autorizzazione della Commissione a negoziare per conto della Comunità su questioni di competenza comunitaria non coperte dagli articoli 95 e 152, comprese le questioni per le quali è richiesta l'unanimità in Consiglio.

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PARTECIPAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Nella sua risoluzione del 13 novembre 2001 il Parlamento europeo ha sostenuto l'obiettivo di una convenzione quadro sulla lotta contro il tabagismo stabilito dall'Assemblea mondiale della sanità nella risoluzione del 24 maggio 1999 ed ha espresso l'opinione che uno strumento giuridico internazionale quale una convenzione quadro sarebbe un mezzo importante per affrontare i problemi legati al tabagismo e di conseguenza per promuovere la sanità pubblica.

Non esiste una disposizione esplicita nell'accordo quadro del 5 luglio 2000 tra la Commissione e il Parlamento europeo che preveda la possibilità per i deputati del Parlamento europeo di far parte di delegazioni comunitarie partecipanti a negoziati internazionali. La partecipazione come osservatori dei deputati del Parlamento europeo ai negoziati sulla convenzione quadro è comunque stata apprezzata sia dalla Commissione che dal Consiglio.

RISULTATO DEI NEGOZIATI

La convenzione si occupa di numerose questioni relative alla lotta contro il tabagismo.

Citiamo qui di seguito alcuni degli elementi essenziali del testo finale.

Etichettatura – Il testo impone che almeno il 30%, ma preferibilmente il 50% o più, delle principali superfici degli imballaggi dei prodotti del tabacco siano occupate da chiare avvertenze sanitarie sotto forma di testi, immagini o una combinazione dei due. Le prescrizioni relative all'imballaggio e all'etichettatura vietano anche diciture ingannevoli che diano la falsa impressione che un prodotto sia meno dannoso di altri. Le diciture ingannevoli comprendono ad esempio l'uso di termini come "leggero" o "a basso contenuto di catrame”.

Pubblicità – Mentre la maggior parte dei paesi è d'accordo sul fatto che un divieto globale ridurrebbe notevolmente il consumo dei prodotti di tabacco, in alcuni Stati esistono disposizioni costituzionali, che garantendo ad esempio la libertà di parola per fini commerciali, non permettono loro di applicare un divieto totale in tutti i media. Il testo finale prevede che le parti applichino un divieto totale entro cinque anni dall'entrata in vigore della convenzione. Esso contiene inoltre disposizioni che impongono ai paesi che non possono applicare un divieto totale di ridurre la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione del tabacco entro i limiti delle loro costituzioni o dei principi costituzionali.

Fiscalità – Il testo riconosce formalmente che le misure fiscali e finanziarie costituiscono un mezzo importante per ridurre il consumo del tabacco, in particolare fra i giovani, e chiede ai firmatari di prendere in considerazione gli obiettivi della salute pubblica nell'applicazione delle politiche fiscali e finanziarie per i prodotti del tabacco.

Responsabilità – Le parti della convenzione sono incoraggiate ad adottare, se necessario, provvedimenti legislativi in materia di responsabilità civile e penale, compreso l'eventuale risarcimento.

Finanziamento – Le parti sono tenute a sostenere finanziariamente i loro programmi nazionali di lotta contro il tabagismo. Il testo incoraggia inoltre l'utilizzo e la promozione delle forme di finanziamento esistenti per lo sviluppo della lotta contro il tabagismo.

L'eventuale necessità di migliorare i meccanismi esistenti o di adottare altri meccanismi finanziari appropriati per utilizzare ulteriori risorse finanziarie (ad esempio un fondo globale volontario), dovrà essere valutata dalla conferenza delle parti in base a un esame delle fonti e dei meccanismi di assistenza esistenti e potenziali e a una verifica della loro adeguatezza.

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Commercio illegale – Il testo riconosce che l'eliminazione del contrabbando, della produzione illegale e della contraffazione dei prodotti del tabacco, grazie alla realizzazione di un sistema efficace di individuazione di questi prodotti, e l'emanazione e l'applicazione di leggi nazionali in questo campo sono elementi essenziali della lotta contro il tabagismo e chiede che le parti adottino misure appropriate a tale riguardo.

Il testo invita anche i paesi a promuovere programmi di aiuto a chi vuole smettere di fumare e di educazione per prevenire il fumo, a vietare la vendita di prodotti del tabacco ai minori e a limitare l'esposizione nei luoghi pubblici al fumo passivo.

Nel corso dei negoziati è risultato evidente che le parti valutano molto diversamente il ruolo che le misure relative a ciascuno di questi aspetti possono svolgere nella riduzione del consumo del tabacco. Inoltre, la regolamentazione di queste questioni ha spesso importanti ripercussioni su altri aspetti delle politiche interne ed esterne. L'occupazione ne è un esempio:

la riunione tripartita dell'Organizzazione internazionale del lavoro del febbraio 2003 sul futuro dell'occupazione nel settore del tabacco ha sottolineato l'esigenza di studiare l'impatto delle politiche di lotta contro il tabagismo sull'occupazione nel settore del tabacco, prendendo in considerazione la natura della Convenzione quadro sul tabacco.

La necessità di conciliare punti di vista diversi e talvolta divergenti nel contesto di un accordo internazionale può aiutare a capire perché certe disposizioni che avrebbero dovuto essere al centro della convenzione sono state svuotate di ogni effetto vincolante e sono diventate semplici dichiarazioni di principio.

La convenzione non tratta infatti tutte le questioni in modo simile. Il livello di impegno imposto alle parti varia fortemente a seconda della questione (ad esempio, è fissato un termine per l'adozione di misure efficaci riguardanti l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti del tabacco, mentre esiste un semplice invito generale ad applicare politiche fiscali e finanziarie).

Inoltre, le misure da adottare sono definite in modo più o meno dettagliato (ad esempio, il testo è molto preciso per quanto riguarda le restrizioni sulla pubblicità e sulla sponsorizzazione dei prodotti del tabacco e le misure per combattere il commercio illegale, ma contiene solo un riferimento generale alla necessità di azioni di sostegno a favore degli agricoltori).

BASE DELLA FIRMA COMUNITARIA

L'obiettivo principale della convenzione è la promozione della salute pubblica in un contesto globale. Si tratta di un obiettivo compatibile con il trattato CE, in particolare con l'articolo 152, che impone alla Comunità l'obbligo di agire per migliorare la salute pubblica e invita la Comunità e gli Stati membri a promuovere la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nell'ambito della salute pubblica.

Alcuni dei settori compresi nella convenzione sono in effetti già disciplinati da strumenti comunitari. La convenzione non implica modifiche dell'acquis. Al contrario, le disposizioni centrali della convenzione riprendono le soluzioni adottate nella normativa comunitaria, secondo le direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

La normativa comunitaria vigente in materia di lotta contro il tabagismo disciplina la pubblicità dei prodotti del tabacco nei media e tramite i servizi della società dell'informazione e la sponsorizzazione da parte dei produttori di tabacco di programmi radiofonici e televisivi e di manifestazioni internazionali (direttiva 89/552/CE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,

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regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive1, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 19972 che vieta ogni forma di pubblicità televisiva e di televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco; la direttiva 03/XX/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla pubblicità e alla sponsorizzazione dei prodotti del tabacco3); il contenuto e le informazioni sulle sigarette e i rispettivi metodi di misurazione; nonché l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti del tabacco (direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco4).

Altre norme non vincolanti trattano, tra l'altro, la vendita a bambini e ad adolescenti; altre forme di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco; la diffusione di informazioni concernenti le spese sostenute dai produttori, importatori e commercianti all'ingrosso di prodotti del tabacco per la pubblicità, il marketing, la sponsorizzazione e le campagne di promozione non vietate dalla legislazione nazionale o comunitaria; la cessazione del fumo; nonché la protezione dall'esposizione al fumo di tabacco nell'ambiente (raccomandazione del Consiglio, del 2 dicembre 2002, sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo5).

A norma dell'articolo 300, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, la firma di accordi internazionali è decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.

In considerazione del fatto che la convenzione persegue chiaramente un obiettivo di sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 152 del trattato CE, e che la normativa comunitaria vigente nel campo della lotta contro il tabagismo si basa principalmente sugli articoli 95 e 152, e dato inoltre che la convenzione avrà un'incidenza sulla regolamentazione del commercio internazionale dei prodotti del tabacco, la decisione del Consiglio deve fondarsi sugli articoli 95, 133 e 152, nonché sull'articolo 300, paragrafo 2 del trattato CE.

1 GU L 298, 17.10.1989, p. 23.

2 GU L 202, 30.7.1997, p. 60.

3 GU L …

4 GU L 194, 18.7.2001, p. 26.

5 GU L 022, 25.1.2003, p. 31.

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Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma della convenzione quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la lotta contro il tabagismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95, 133 e 152 in congiunzione con la prima frase del prima sottoparagrafo dell'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione6, considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato per conto della Comunità una convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo sotto gli auspici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

(2) La convenzione riflette la posizione della Comunità espressa nei negoziati e le principali disposizioni comunitarie adottate nel campo della lotta contro il tabagismo. (3) Soggetta alla sua possibile conclusione in un momento successivo, la convenzione

adottata il 21 maggio 2003 dovrà essere firmata DECIDE:

Articolo unico

1. Soggetta a una possibile conclusione in un momento successivo, il presidente del Consiglio è autorizzato con la presente a designare una persona incaricata di firmare, per conto della Comunità europea, la convenzione quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la lotta contro il tabagismo.

2. Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

Fatto a Lussemburgo,

Per il Consiglio Il presidente

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