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Notifica dell'accertamento a mezzo del servizio postale - prima parte

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Notifica dell'accertamento a mezzo del servizio postale - prima parte

di Antonino Pernice

Pubblicato il 19 febbraio 2011

iniziamo un’approfondita analisi del problema delle notifiche effettuate tramite la posta; in questa prima parte vediamo cosa prevede il codice di procedura civile

1. PREMESSA.

La materia delle notificazioni è trattata:

dagli articoli da 137 a 151 del c.p.c. (R.D. n.1368 del 18/12/41);

per quanto riguarda alcune particolari forme di notificazione, dall’art.60 Dpr 600/73 (Notificazioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);

dalla legge n.890 del 20/11/82 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari;

dalla legge n.149 del 21/03/83 (Notificazione all’estero limitatamente ai Paesi che hanno sottoscritto la convenzione di Strasburgo).

La notifica è un atto formale con il quale la pubblica amministrazione porta legalmente a

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conoscenza dell’interessato dell’esistenza di un determinato atto o fatto, effettuato da soggetto abilitato (ufficiale giudiziario o messo comunale), che, nel consegnare l’atto stende una relata di notifica, che costituisce documentazione dell’avvenuta consegna dell’atto, e dà luogo a presunzione legale di conoscenza da parte del destinatario.

L’ufficiale giudiziario è un ausiliare dell’ordine giudiziario che ha il compito di assistere il giudice nell’udienza, di eseguire gli ordini e di notificare gli atti. Con il termine “ufficiale”

s’intende la persona incaricata di un pubblico ufficio. Per “ufficiale giudiziario” deve intendesi il messo comunale.

In pratica, la notifica consiste nella consegna al destinatario da parte del messo comunale di un esemplare o una copia conforme dell’atto da notificare.

Si possono avere i seguenti casi:

1.

l’atto da notificare è costituito da due o più (se i destinatari sono più persone) esemplari originali o copie dichiarate conformi. La notifica si esegue consegnando uno qualsiasi degli esemplari a ciascun destinatario;

2.

l’atto da notificare è costituito da un originale ed una o più copie conformi (se i destinatari sono più persone). La notifica si esegue consegnando la copia conforme e trattenendo l’originale;

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l’atto da notificare è costituito dal solo originale e da una o più copie non dichiarate conformi. In tal caso, si può procedere alla notifica se la copia conforme all’originale è formata dallo stesso messo comunale.

Il messo esegue la notifica consegnando al destinatario un esemplare (se dispone di esemplari originali) od una copia conforme dell’atto (se dispone di un solo originale), inserendo, sia sull’atto che consegna sia sull’originale che trattiene, in calce la relazione o relata di notifica.

2. RELAZIONE O RELATA DI NOTIFICA.

Secondo l’art.148 cpc (relazione di notificazione):

l’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto [disp. att. 47]

(Vgs. Nota 1-2).

La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità (Vgs.

Nota 3), nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

Note all’art.148 cpc.

(1) Se nella relazione manca la data o l’indicazione del luogo di consegna dell’atto si verifica una nullità insanabile. Mentre è considerata inesistente la relata priva di sottoscrizione.

(4)

(2) Nell’ipotesi di discordanza tra la relata apposta sull’originale e quella redatta sulla copia dell’atto notificato, si applica il principio secondo il quale prevale ciò che risulta dalla copia consegnata alla parte.

(3) Ovviamente si intende per qualità, l’indicazione della posizione che riveste il c.d.

consegnatario, in relazione al rapporto che intercorre con il destinatario (per es.: convivente, familiare, portiere etc.).

La relazione di notifica, datata e sottoscritta dal messo, a seconda dei casi, deve indicare:

la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità;

l’ora della consegna, nel caso sia richiesto dalla parte interessata (ai sensi dell’articolo 47 delle norme di attuazione del cpc);

il luogo della consegna oppure le ricerche anche anagrafiche effettuate;

i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

La relazione di notifica costituisce atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso, in

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L’originale dell’atto notificato con la relata di notifica è poi restituito all’amministrazione richiedente.

Il compito del messo si esaurisce con la consegna e la stesura della relata di notifica. Esula in modo assoluto dalle sue attribuzioni indagare circa la capacità giuridica o di intendere e volere del destinatario. Solo nel caso in cui la consegna avvenga in mani di persona diversa dal destinatario, il messo è tenuto a valutare l’idoneità del soggetto tenendo presente che la notifica non può essere effettuata in mani di persona con età inferiore ai 14 anni o palesemente incapace (al riguardo, Vgs. art.139 del c.p.c.).

3. NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE. CASI DI NULLITA’ SANABILE E INSANABILE.

La Legge nr. 890/82, che detta le disposizioni inerenti le “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”, all’art.12, stabilisce che:

le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, 2^ c., d.lgs.

29/93 e successive modificazioni, da parte dell’ufficio che adotta l’atto stesso.

Nel caso di notificazioni degli atti a mezzo posta occorre utilizzare:

la busta di colore verde stampata secondo il modello ufficiale predisposto dalle Poste

e la speciale ricevuta di ritorno.

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In pratica, la notifica è eseguita:

1.

scrivendo la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;

2.

scrivendo sulla busta il nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, il numero del registro cronologico, la firma ed il sigillo dell’ufficio. Sulla busta non devono essere apposti segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto (art.2, 1^ c., L.890/82, come modif. dall’art.174, d.lgs. 196/03);

3.

compilando l’avviso di ricevimento, aggiungendovi il numero del registro cronologico;

4.

consegnando all’ufficio postale la busta e l’avviso di ricevimento;

5.

la ricevuta della raccomandata e l’avviso di ricevimento sono annotati nel registro cronologico e conservati;

6.

la consegna dell’atto al destinatario è fatta dall’agente postale con le procedure previste dalla L.890/82.

Secondo l’art.14, L. 890/82:

(7)

la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari,

nonché, ove ciò risulti a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’A.F., secondo le modalità previste dalla presente legge.

Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e segg. Dpr 602/73, e 60 Dpr 600/73, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.

Secondo l’art.7, L.890/82:

L’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purchè il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.

In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

L’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona

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alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo.

Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l’agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull’avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione.

Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata.

È opportuno evidenziare che l’art.36, comma 2-quater D.L. 248/2007 (detto Decreto Milleproroghe), conv. nella Legge 31/2008, ha introdotto nuove regole per le notifiche di tutti gli atti a mezzo posta.

Infatti, nel caso non sia consegnato l’atto direttamente al destinatario (perché consegnato ad esempio ad un familiare o al portinaio) sono previsti una serie di incombenti per il soggetto incaricato alla notifica:

l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata.

(9)

l’avviso di ricevimento che è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell’art.4, 3^ c., L.890/82, il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l’identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita e che ha sottoscritto l’avviso.

Con tali norme il legislatore ha inteso accogliere il principio già da tempo sancito dalla Cassazione e consistente nella nullità delle notifiche in caso di mancata conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario.

Infatti, la Cassazione, con la sent. n.11105/2001, ha affermato che sono illegittime – nulle le notifiche qualora non siano stati rispettati gli adempimenti previsti dalla legge.

La nullità (sanabile) della notificazione degli avvisi e degli altri atti nei confronti del contribuente può discendere soltanto da uno dei motivi tassativamente indicati nell’art.160 cpc (Cass. n.4863/02; n.7284/01):

se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia,

se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta sulla data.

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Resta salva l’applicazione della sanatoria prevista dagli artt.156 e 157 cpc (secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato).

Si evidenzia che i motivi di nullità della notificazione degli avvisi di accertamento, indicati dall’art.160 cpc, possono costituire un vizio di nullità sanabile (è possibile che i vizi possono essere anche insanabili), in quanto, nonostante l’inosservanza delle formalità o delle disposizioni di legge, la notificazione, tuttavia, è materialmente avvenuta mediante rilascio di copia nel luogo e a persona che possano avere un qualche riferimento con il vero destinatario della persona medesima (ex art.7, L.890/82).

Cioè il significato di nullità sanabile o insanabile ruota attorno alla certezza o meno della conoscenza dell’atto, anche invalidamente notificato.

Per cui nel caso in cui il contribuente mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell’atto (nella specie in quanto ha presentato ricorso) ed ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa, lo stesso non potrà, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento (Cass.

SS.UU. n.19854/04).

Ad esempio è da ritenere che la notificazione sia INSANABILE O INESISTENTE se è materialmente avvenuta mediante rilascio di copia nel luogo e a persona che NON HANNO un qualche riferimento con il vero destinatario della persona medesima.

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In questi casi la mancata costituzione dimostra il mancato raggiungimento dello scopo. Invece, facendo ricorso si dimostra che comunque il destinatario è venuto a conoscenza del contenuto dell’atto, anche se invalidamente notificato.

In ogni caso, anche facendo ricorso avverso l’atto successivo all’accertamento mal notificato, non è detto che poi i giudici confermano l’inesistenza della notifica, dipende dalla loro valutazione circa l’effettiva conoscenza o meno dell’atto in capo al destinatario.

Altrimenti sarebbe facile dedurre un vizio formale di notifica per sostenere la nullità dell’atto. Questa deve essere accertata dai giudici e la Cass. SS.UU., con la sentenza n.19854/04, ha fornito un indirizzo di comportamento circa la nullità della notifica.

In particolare, nel caso sottoposto alla decisione dei Supremi giudici, è stato affermato che “il vizio dedotto deve essere indubbiamente ricondotto all’ipotesi di nullità, e non a quello dell’inesistenza, essendo stata la notifica effettuata a uno degli eredi, persona non priva di un collegamento e impersonalmente. Avendo tutti gli eredi proposto ricorso avverso l’avviso di liquidazione dinanzi alla CTP, svolgendo adeguate difese e così dimostrando di avere una piena conoscenza del contenuto dell’atto impugnato, il vizio della notificazione non poteva essere dichiarato dal giudice”.

Debbo dire che il dubbio sussiste in quanto la differenza tra nullità sanabile e insanabile della notifica è molto labile ed i giudici a volte fanno confusione tra vizio sanabile e insanabile, con il rischio di sbagliare.

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Tuttavia, in questi casi, si pone la domanda se dobbiamo o meno fare ricorso avverso l’avviso di accertamento mal notificato (sanabile o insanabile).

Facendo ricorso incombe il timore che possiamo sanare il vizio stesso, poiché dimostriamo che comunque siamo venuti a conoscenza del contenuto dell’atto anche se invalidamente notificato.

Potremmo decidere di non fare ricorso avverso l’avviso di accertamento mal notificato e impugnare l’atto successivo, con la speranza che i giudici riconoscano l’inesistenza radicale della notifica, mancando la certezza dell’effettiva conoscenza dell’atto mal notificato.

Come diremo in seguito, diverso è se la sanatoria, costituita dalla proposizione del ricorso, sia intervenuta quando il termine per l’esercizio del potere di accertamento è scaduto. La sanatoria può verificarsi solo se avvenuta prima del decorso del termine di decadenza. In pratica, dalla proposizione del ricorso per far valere il diritto di difesa non può mai derivare la convalida ex tunc di un atto emanato dopo i termini di decadenza previsti dalla legge.

La responsabilità di come rispondere alla domanda posta in precedenza è lasciata alla valutazione che ognuno di noi farà nel caso concreto, alla luce dell’indirizzo della giurisprudenza richiamata nel presente lavoro.

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successiva all’atto o alla sua notizia, altrimenti si produce la sanatoria della nullità.

La Cass. n.365 del 14/01/2003, ha affermato che tale deduzione non può esaurirsi nella mera e generica allegazione della nullità dell’atto, occorrendo altresì la specificazione dei motivi dell’invalidità, che è indispensabile, secondo la Cass. n.4752 del 23/07/88, perché il giudice possa, ai sensi dell’art.162 cpc, esaminare l’eccezione e, nel caso di riconosciuta fondatezza della stessa, disporre, sempreché sia possibile, la rinnovazione dell’atto nullo e degli altri atti cui la nullità si estende.

Si ha nullità sanabile, ai sensi del combinato disposto degli artt.160 e 156 cpc, nonostante il vizio formale, con la proposizione del ricorso, quando:

nella relata di notifica mancano le ragioni comprovanti l’impossibilità di consegna al destinatario ex art.140 cpc (Cass. sent. 25621 dell’1.12.06);

nel caso di irreperibilità, l’avviso di giacenza dell’atto è stato depositato nella casa comunale all’interno della cassetta postale anziché averlo affisso all’abitazione (C.T.P.

Genova n.496 del 16.11.04).

quando la notifica, tuttavia, è avvenuta mediante il rilascio di copia nel luogo e a persona che possano avere un qualche riferimento con il vero destinatario dell’atto (Cass. n.15190 del 19.07.05; n.9892 dell’11.05.05).

(14)

Quindi, all’atto riportante una notifica illegittima-nulla (nei casi previsti dall’art.160 cpc), impugnato dal contribuente, è applicabile la sanatoria prevista dall’art.156, 3^ c., cpc, in quanto l’atto, comunque, ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

La sanatoria della nullità di un atto, per effetto del raggiungimento dello scopo cui era destinato, retroagisce al momento del compimento della notifica (sebbene viziata).

4. NOTIFICAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO.

Il Dpr n.600/73 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), all’art.60 (Notificazioni), stabilisce che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

1.

la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio;

2.

il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi

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b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata;

3.

salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;

4.

in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente (da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio) a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate);

5.

quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art.140 cpc, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione;

6.

le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.

Si evidenzia che, per gli atti dell’amministrazione finanziaria, soltanto nel caso previsto dalla citata lett. e) (cioè, quando nel comune nel quale deve eseguirsi la

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notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente), l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza e, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, ai sensi dell’art.143 cpc). La citata lettera e), prevede che, tale forma di notificazione venga eseguita solo quando nel comune dove deve essere effettuata non vi sia ne abitazione ne azienda o ufficio.

Quindi, poiché l’articolo 60 lettera e) disciplina l’ipotesi di inesistenza di uno dei luoghi possibili in cui notificare, la norma potrà dirsi ritualmente applicata solo quando effettuate tutte le puntuali ricerche risulti poi impossibile individuare un recapito del destinatario dell’atto. L’avviso di deposito in tal caso anziché sulla porta dell’abitazione, ufficio o azienda (dovendo essere necessariamente tutti questi luoghi inesistenti) è affisso all’Albo Pretorio e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine a ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione. (Circ. n.300370 del 1960).

Al contrario, per la notifica effettuata ai sensi dell’art.140 cpc, chi esegue la notifica deve aver individuato l’abitazione o l’ufficio o l’azienda del destinatario dell’atto, e solo dopo che siano risultati vani tutti i tentativi prescritti dalla legge per effettuare la notifica si procederà tramite il deposito dell’atto nella casa comunale e all’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno in modo da avvisare il destinatario.

L’art.140 cpc disciplina l’ipotesi di “Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia”, in base al quale se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

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indirizzo della sua abitazione, il messo notificatore avrà l’obbligo di effettuare la ricerca delle risultanze anagrafiche per effettuare la notificazione dell’atto. Se invece si limiti a constatare l’avvenuto cambio di indirizzo, la notifica vera e propria dell’atto è come se non fosse avvenuta”.

La notificazione degli avvisi di accertamento non è stata ritenuta valida quando vi è incertezza assoluta sulla persona cui è stato consegnato l’atto (i.e.: il messo che ha indicato il consegnatario come “un familiare“, ma ne ha omesso le generalità).

Il D. Lgs n.196 del 30/06/2003, trova applicazione anche nella notificazioni di atti ed avvisi per conto dell’amministrazione finanziaria. Infatti, l’art.60 Dpr 600/73, rinvia, salvo alcune particolarità, alle norme stabilite dagli artt.137 e seguenti del c.p.c. che sono state modificate dall’art.174 del citato d.lgs. 196/03.

Andranno quindi osservate le cautele dettate a tutela della riservatezza ogni qualvolta la notificazione non possa essere eseguita in mani proprie dell’interessato.

In particolare si ritiene che anche per la pubblicazione dell’avviso di deposito all’Albo Pretorio a cui fa riferimento l’art.60, lett. e) D.P.R. 600/73 debba essere osservata la formalità della busta chiusa e sigillata prevista dall’art.140 del c.p.c. al quale la norma in esame espressamente rinvia.

Secondo l’art.137 cpc (Notificazioni):

le notificazioni, quando non è disposto altrimenti (Vgs. Nota 2), sono eseguite dall’ufficiale

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giudiziario (Vgs. Nota 3-4), su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere (Vgs. Nota 5) [disp. att. 47 e ss.].

L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi (Vgs. Nota 6).

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal 2^ comma, dell’articolo 143 (se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero), l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.

Note all’art.137 cpc.

(2) Il legislatore dispone, ad esempio, che si proceda a notificazione per pubblici proclami in presenza di determinate difficoltà [v. 150] o che la stessa venga eseguita, su indicazione del giudice, in maniera diversa da quella stabilita dalla legge [v. 151].

(3) Per individuare l’ufficiale giudiziario competente ad eseguire la notifica si fa riferimento o al mandamento nel cui territorio deve essere consegnato l’atto oppure alla sede dell’ufficio giudiziario che sarebbe competente per l’atto stesso.

(4) Nel codice si fa riferimento solo alla figura dell’ufficiale giudiziario, ma in realtà sono previste dall’ordinamento giudiziario anche le figure dell’aiutante ufficiale giudiziario e del messo di conciliazione il quale provvedeva a notificare gli atti relativi ai giudizi davanti al conciliatore (prima, dunque, della legge 26-11-1990, n. 353 istitutiva del giudice di pace).

(5) L’atto d’impulso di tale fase (istanza o richiesta che sia) deve contenere l’indicazione

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(6) Nell’ipotesi di copia consegnata difforme dall’originale (in quanto recante mutilazioni o alterazioni) si potrà invocare la nullità della notificazione ex art. 156 comma 2 qualora si evinca che tali incompletezze abbiano reso non conoscibile il contenuto dell’atto al destinatario.

Secondo l’art.138 cpc (Notificazione in mani proprie):

l’ufficiale può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario (Vgs. Nota 1-2), ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie (vgs. Nota 3).

Note all’art.138 cpc.

(1) Occorre a tal fine che l’ufficiale giudiziario conosca personalmente il destinatario o che per lo meno quest’ultimo si sia qualificato come tale. Non esiste, tuttavia, un obbligo a carico dell’ufficiale giudiziario di chiedere l’esibizione di un documento d’identità, essendo punita penalmente una eventuale falsa presentazione da parte del destinatario dell’atto.

(2) Nell’ipotesi in cui l’ufficiale giudiziario non abbia la prova dell’identità del destinatario, dovrà procedere secondo le forme previste dagli artt. 139 ss.

(3) Tale presunzione legale di conoscenza — principio che domina tutto il procedimento notificatorio — è volta a soddisfare un’esigenza pratica diretta ad impedire che un intenzionale espediente dilatorio (il rifiuto, appunto, privo di valida giustificazione) possa intralciare il normale iter del procedimento.

Secondo l’art.139 cpc (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio):

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se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente (in mani proprie), la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza (Vgs nota 1) del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio (Vgs. Nota 2).

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (Vgs. Nota 3), purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla (Vgs. Nota 4). Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l’originale, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.

Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

Note all’art.139 cpc.

(1) Per poter individuare il luogo di residenza occorre guardare, basandosi su adeguate fonti di convincimento, all’effettiva ed abituale presenza del soggetto in un dato luogo, avendo l’iscrizione anagrafica un mero valore presuntivo a causa di ritardi nelle operazioni di variazioni di tali registri.

(2) Il legislatore ha fissato un ordine tassativo da seguire per l’individuazione del comune (prima quello di residenza, poi di dimora ed infine di domicilio); tuttavia ha poi lasciato libero il

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(3) Addetti sono tutti coloro che hanno un rapporto di solidarietà e di collaborazione diretta col destinatario, purché si svolga abitualmente nel luogo indicato per la consegna dell’atto (ad es.:

un collega di studio; l’amministratore dell’immobile; l’infermiera che assiste in modo continuo un familiare convivente col destinatario).

(4) L’ordine delle persone successivamente previste al secondo e terzo comma è tassativo, pertanto si potrà passare da una categoria all’altra solo in caso di assenza, incapacità o rifiuto del consegnatario precedente.

(5) Tale comma prevede la particolare circostanza nella quale si viene a trovare chi è costretto a vivere a bordo di un mercantile, consentendo una forma di notificazione meramente facoltativa, concorrente cioè con quella ordinaria.

19 febbraio 2011

Antonino Pernice

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