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LA NOTIFICA A MEZZO PEC E LA “COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA” RICHIESTA DALL’ART. 369, COMMA 2, N. 2, C.P.C. - Judicium

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AlessioBONAFINE

LA NOTIFICA A MEZZO PEC E LA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA RICHIESTA DALLART.369, COMMA 2, N. 2, C.P.C.

Cass. civ., sez. VI, 15 marzo 2017, n. 6657

E’ improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. il ricorso per cassazione quando, pur essendo stata indicata la data di notifica della sentenza impugnata, non risulti depositata la copia autentica della stessa unitamente alla relazione di notificazione effettuata a mezzo PEC e tale copia autentica non sia stata versata in atti neanche dal controricorrente.

***

Ancora prima che le Sezioni Unite (Cass., SS.UU., 2 maggio 2017, n. 10648) offrissero, aderendo a critiche già formulate (cfr. F. AULETTA – G. DELLA PIETRA, Dalla nomofilachia alla cronofilachia: le Sezioni Unite esigono il tempestivo deposito della sentenza munita di relata, nota a Cass., SS.UU., 16 aprile 2009, n.

9005, in Riv. dir. proc., 2010, I, 180 ss.; Id. <<E’ formalismo, bellezza. E non puoi farci niente>>.

Sull’improcedibilità del ricorso per cassazione per omesso deposito di copia della sentenza munita di relata, nota a Cass. 10 luglio 2007, n. 15396, in Riv. dir. proc., 2008, III, 797 ss.), una interpretazione conservativa del disposto dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. escludendo l’improcedibilità del ricorso quando il ricorrente si sia limitato a produrre una copia autentica della sentenza senza la relata di notifica e cionondimeno una copia della stessa sia prodotta dal controricorrente oppure sia comunque presente nel fascicolo d’ufficio trasmesso dal giudice a quo, la Cassazione aveva già più rigorosamente statuito – con la sentenza segnalata – chiarendo i termini applicativi della predetta disposizione con riferimento alle notifiche effettuate a mezzo PEC.

In particolare, rinviando anche a Cass. 5 agosto 2016, n. 16498 che negli stessi termini aveva pronunciato con riferimento ai casi di deposito di una mera copia “uso studio” della sentenza impugnata, il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso sul presupposto della mancanza della copia autentica con la relazione di notifica, non versata in atti nemmeno dal controricorrente.

In altri termini, la questione della corretta interpretazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. presenta immediate interferenze pure con il tema delle forme telematiche degli atti e delle modalità per la loro trasmissione, per lo meno in tutti i casi in cui la copia della sentenza allegata dal ricorrente, e già oggetto di notifica a mezzo PEC, risulti priva di attestazione di conformità all’originale.

In queste ipotesi (in cui peraltro, trattandosi di giudizi innanzi la Corte di Cassazione, non è ad oggi possibile effettuare depositi telematici), per consentire al ricorrente di assolvere all’onere previsto dall’art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c. dovrebbe ritenersi applicabile, a fronte di una comunque chiara lacuna normativa, l’art. 9, comma 1-bis, l. n. 53/1994 ai sensi del quale “qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici […]”. Ciò in quanto, il successivo comma 1-ter prevede che “in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis”. E’ vero che tale disposizione sembra immaginata per il difensore che abbia proceduto alla notifica piuttosto che per quello che l’abbia “subita”. Tuttavia, escluderne l’applicabilità analogica potrebbe significare condannare sempre il ricorrente alla declaratoria di improcedibilità, come d’altronde concluso dalla Cassazione in esame.

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