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Processo civile - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo posta da parte dell agente per la riscossione - Validità e ritualità della notifica.

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Processo civile - Cartella di pagamento - Vizi concernenti l’effettiva qualità del messo notificatore nonché le formalità eseguite non afferenti al merito della pretesa contributiva - Ammissibilità dell’opposizione al ruolo esattoriale ex art. 24 D.Lgs. n.

46/1999 - Esclusione - Disciplina di cui all’art. 617 c.p.c. e ss. - Si applica.

Processo civile - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo posta da parte dell’agente per la riscossione - Validità e ritualità della notifica.

Corte di Appello di Milano - 23.10.2013 n. 543 - Pres. Curcio - Rel. Cincotti - S.

S.n.c. di P.O.&C. (Avv.ti Politi, Lanzini) - INPS-SCCI S.p.a. (Avv. Vivian).

I vizi della cartella concernenti l’effettiva qualità del messo notificatore nonché le formalità dallo stesso eseguite non riguardano il merito della pretesa contributiva e vanno proposti con la forma ed i termini dell’opposizione agli atti esecutivi, di cui all’art. 617 c.p.c. e seguenti, alla ricezione della cartella e nei confronti del concessionario esattore.

Ai sensi dell’art. 26, D.P.R. n. 602/1973, è valida e rituale la notifica della cartella di pagamento effettuata, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, direttamente ad opera del concessionario alla riscossione.

FATTO - Con ricorso depositato l’11 gennaio 2011 la S. S.n.c. di P.O. & C. proponeva opposizione ad una cartella esattoriale notificata il 1/12/2010 avente ad oggetto contributi dovuti all’INPS per lavoro dipendente nel periodo dal giugno 2002 a gennaio 2009.

Il debito contributivo traeva origine da un verbale ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro di Sondrio che aveva contestato alla società la violazione dell’articolo 86 secondo comma D.Lgs. 276/03 in quanto, secondo gli ispettori, i signori C.R. e B.G., con i quali la società aveva stipulato un contratto di associazione in partecipazione in virtù del quale venivano attribuiti utili al primo nella misura del 30% e alla seconda nella misura del 5%, avrebbero invece prestato la propria opera senza una partecipazione effettiva agli utili e senza diritto al rendiconto.

La società opponente contestava l’inquadramento dei predetti C. e B. quali lavoratori subordinati, e chiedeva pertanto, nel contraddittorio con l’INPS e la SCCI S.p.a., che il Tribunale di

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Sondrio dichiarasse illegittima o nulla e comunque revocasse la cartella di pagamento opposta ovvero, in subordine operasse la riduzione delle somme domandate dall’Inps ai minimi di legge, concedendo in ogni caso il beneficio del pagamento rateale.

L’INPS, ritualmente costituitosi, anche per SCCI S.p.a., eccepiva l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dell’azione ai sensi dell’articolo 24 D.Lgs. 46/99.

Con sentenza n. 30/12 il Tribunale di Sondrio giudicava fondata l’eccezione di inammissibilità, sul rilievo che la cartella era stata notificata alla società presso la sua sede legale in data 1 dicembre 2010, come desumibile dalla copia della cartolina di avviso di ricevimento acquisita al giudizio, mentre l’opposizione era stata depositata l’11 gennaio 2011, oltre il termine di 40 giorni previsto dal citato art. 24, comma quinto, D.Lgs. 46/99.

Osservava inoltre, sull’eccezione dell’opponente sollevata solo in corso di causa, secondo la quale la notifica della cartella sarebbe stata inesistente in quanto effettuata a mezzo di notifica postale direttamente da Equitalia, anziché a mezzo di un messo notificatore da essa nominato, che si trattava di argomentazione non pertinente in quanto nella specie la notifica era stata effettuata proprio da un messo notificatore, come risultava dalla relazione di notifica prodotta dalla stessa attrice.

La società ha proposto appello lamentando che il primo giudice non abbia attentamente valutato la normativa, che regola l’attività di riscossione ed abbia consideralo validamente eseguita la notifica della cartella impugnata:

ha richiamato il primo comma dell’articolo 26 D.P.R. 602/1973, osservando che nella maggior parte dei casi, come in quello di specie, l’agente della riscossione provvede direttamente alla notifica degli atti attraverso l’invio in proprio di una lettera raccomandata e senza neppure la redazione della relata;

ha sostenuto che la relata di notifica è invece prevista come un momento fondamentale nell’ambito del procedimento di notificazione e non è surrogabile dall’attività dell’ufficiale postale sicché la sua mancanza, anche nella notificazione, a mezzo del servizio postale, non può essere ritenuta una mera irregolarità; ha sostenuto che dalla mancata compilazione della relata, in violazione dell’articolo 148 c.p.c., deriverebbe non la semplice nullità, della notifica ma la giuridica inesistenza della stessa;

ha evidenziato che la notifica è anche disciplinata dalla L. n. 890/82 che detta, le regole per le notificazione di atti a mezzo posta, in particolare prevedendo all’articolo 1 che l’ufficiale giudiziario-agente notificatore- può avvalersi del servizio postale nel rispetto di determinati fasi ed

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incombenti quali la compilazione della relata di notifica dell’atto impeditivo indicando l’ufficio postale da cui parte l’atto, l’apposizione della proposta sottoscrizione sulla relata di notifica (art.

149 c.p.c. e art. 3 della legge cit 890/82), l’inserimento dell’atto da notificare nella busta al cui esterno deve essere riportata anche la sua sottoscrizione, la compilazione dell’avviso di ricevimento e la consegna della busta all’ufficio postale;

ha richiamato una recente sentenza della Suprema Corte secondo la quale qualora nell’originale dell’atto da notificare la relazione sia priva delle sottoscrizioni dell’ufficiale giudiziario la notificazione deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla; si tratterebbe tra l’altro di un vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento e quindi la relativa eccezione non sarebbe soggetta a preclusioni o a decadenze.

L’appellante ha sostenuto ancora che:

nel caso di specie il problema, concerne non solo la mancanza della relazione di notifica ina anche l’individuazione del soggetto abilitato dalla legge, nel caso di notifica eseguita a mezzo della posta, a consegnare all’agente postale l’atto da notificare;

il difetto di notifica della cartella di pagamento non sarebbe sanabile per il raggiungimento dello scopo essendo carente di un elemento necessario per l’efficacia dello stesso;

in ordine all’interpretazione dell’articolo 26 del D.P.R. 602/1973, considerato l’originario tenore testuale della norma (che prima della modifica operata dall’articolo 12, co. 1 del D.Lgs. 46 del 99, prevedeva che la notifica poteva essere eseguita anche mediante invio “... da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento...”), nella quale è stata soppressa l’espressione “da parte dell’esattore”, dovrebbe ritenersi la chiara volontà del legislatore di limitate la notifica a mezzo posta solo ai soggetti abilitali alla notificazione espressamente indicati in precedenza dalla disposizione, con evidente esclusione della possibilità che la notifica sia effettuata direttamente dall’agente della riscossione;

il primo giudice avrebbe errato nel considerare che nel caso di specie la notifica sia stata eseguita da un messo notificatore, non avendo rilevato che la semplice apposizione del timbro con la dicitura “messo notificatore P.G.” nulla proverebbe circa l’identità di tale soggetto e ciò, ancor di più, ove si consideri che la filma, apposta nell’apposito spazio è assolutamente illeggibile ed indecifrabile, ragion per cui non può essere in alcun modo qualificata come tale, né può essere considerata idonea al raggiungimento dello scopo;

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il giudice avrebbe inoltre errato nel non rilevare che la relata di notifica redatta da Equitalia è assolutamente incompleta, poiché priva dell’ufficio postale di spedizione della raccomandata, nonché del numero cronologico e del sigillo dell’ufficio.

Nel merito l’appellante ha ribadito quanto dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio chiedendo l’integrale riforma della gravala sentenza,

L’INPS ha resistito.

All’udienza del 7 maggio 2013 la causa, è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.

DIRITTO - È pacifico (e comprovato dalla documentazione acquisita mediante ordine di esibizione ad Equitalia Esastri S.p.a. agente per la riscossione), che la cartella esattoriale è stata notificata il 1/12/2010 e che l’opposizione è stata depositata l’11/1/2011, oltre il termine perentorio di 40 giorni previsto dall’art. 24 D.Lgs. 46/99 - il Tribunale di Sondrio ha quindi dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione.

I motivi d’appello, relativi alla erronea interpretazioni della disciplina concernente la notificazione della cartella dli pagamento e, quindi, all’omesso rilievo della inesistenza o nullità della notificazione della cartella de qua non possono essere accolti.

Risulta dalla documentazione prodotta con l’atto di opposizione, ed in particolare dalla stessa cartella esattoriale (doc. 1), che è stata redatta la relata di notifica: v. pag. 13 di 13 della cartella nella quale, sotto il titolo “notifica”, si legge “Oggi 29 nov. 2010 io sottoscritto messo notificatore - P.G.- ho notificato la presente cartella di pagamento Raccomandata A.R.”. In calce è presente la sottoscrizione nello spazio dedicalo alla “Firma del notificatore” e la lamentata illeggibilità della firma non è rilevante essendo identificato il nominativo del sottoscrittore.

Risulta dall’avviso di ricevimento acquisito in giudizio che la raccomandata è stata spedita dall’Ufficio di Sondrio e tale avviso risulta sottoscritto dall’incaricato della distribuzione e dal destinatario (“addetto alla casa Ufficio o Azienda”) in data 1/12/2010. Tali dati sono analogamente riportati nell’estratto conto cartelle di pagamento prodotto dall’Inps in primo grado (doc. 7).

L’asserita mancanza della relata di notifica e la doglianza i-elativa alla non surrogabilità dell’attività del messo notificatore da parte di un ufficiale postale sono quindi censure non pertinenti nella specie, come correttamente rilevato dal primo giudice.

I lamentati vizi concernenti l’effettiva qualità del messo notificatore piuttosto che le formalità eseguite non concorrono i] merito della pretesa, contributiva., alia cui contestazione è diretta l’opposizione prevista dall’art. 24 D.Lgs. 46/1999 che vede come legittimi contraddittori

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solo il soggetto “impositore” (INPS) e la società cessionaria, del credito (SCCI S.p.a.): come noto la legge 448/1998 aveva previsto la cessione dei crediti previdenziali ad una società di c.d.

cartolarizzazione ed aveva imposto all’INPS di iscrivere a ruolo i predetti crediti e di rendete esecutivi i ruoli affidandoli in carico ai concessionari del servizio riscossione tributi (nel caso di specie Equitalia Esastri S.p.a.).

L’art. 24 D.Lgs. 46/99 fa infatti esclusivo riferimento alle opposizioni “contro l’iscrizione a ruolo”, richiamando esplicitamente le norme gli artt.- 442 e ss. c.p.c. per lo svolgimento dei giudizi inerenti al merito della pretesa contributiva, così che devono ritenersi esclusi da tale disciplina processuale le contestazioni relative alla fase successiva alla formazione del ruolo e quindi quelle relative alla formazione ed alla notificazione della cartella che sono invece regolate dagli artt. 615 e ss. c.p.c.. Tanto può evincersi dall’art. 29 dello stesso D.Lgs. 46/99, che prevede l’inapplicabilità alle entrate di cui al co. 1 - e tra esse a quelle contributive - dell’art. 57 D.P.R. 602/73, che limita invece i motivi di opposizione di cui agli artt. 615 e 617: le questioni formali, ed in particolare quelle relative alla indeterminatezza o carenza di motivazione della cartella e quelle relative alla validità della sua notificazione vedono come legittimo contraddittore il solo ente concessionario della riscossione e devono essere proposte con la forma ed i termini dell’opposizione agli atti esecutivi. In tal senso si è ripetutamene espressa la Superna Corte (v. sentt. n. 25208/2009; n.

18681/2008 e, quanto alla legittimazione passiva del concessionario, n. 118522/2011).

Tale rilievo, oggetto di eccezione da patte dell’INPS, è assorbente, dal momento che l’opponente, ricevuta la cartella recante la relata sopra descritta, avrebbe dovuto formulare le proprie censure formali nel termine di cui all’art. 617 c.p.c., all’evidenza trascorso, convenendo in giudizio Equitalia Esatri S.p.a. nei cui confronti si è invece limitato a chiedere tardivamente l’eventuale estensione del contraddittorio solo dopo aver esaminato l’avviso di ricevimento acquisito in giudizio (v. note a verbale dell’udienza del 21 aprile 2011 dalle quali si evince che le censure riguardavano la mancanza in capo al soggetto notificatore della necessaria qualifica, l’omessa indicazione, nell’ambito della relata di notificazione, dell’ufficio postale di spedizione della raccomandata a.r., nonché del numero cronologico e del sigillo dell’ufficio, vizi che, ove esistenti, erano tutti rilevabili dalla stessa relata contenuta a pag. 13 della cartella esattoriale notificata il 1/12/2010).

Il richiamo alla recente pronuncia della Suprema Corte n. 398/12, che, in una fattispecie nella quale il contraddittorio era stato correttamente instaurato anche nei confronti della concessionaria per la riscossione, ha rilevato la nullità insanabile della notifica di una cartella esattoriale nella cui copia consegnata al destinatario non risultava la data di consegna “come

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denunciato fin dal primo grado di questo processo...”, con conscguente mancata decorrenza, dei termine per proporre l’impugnazione, non è pertinente, dal momento che nel caso di specie la notificazione è avvenuta a mezzo posta e la data era indicata nella relata.

Quanto alla validità e ritualità della notifica della cartella a mezzo posta direttamente ad opera del concessionario della riscossione, è sufficiente ricordare (e si tratta di rilievo ulteriormente assorbente e dirimente) che l’articolo 26 del D.P.R. 602 del 1973, in deroga ai principi codicistici, prevede espressamente che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio a l’azienda. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatarii o di persone di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario. Il concessionario deve conservare per cinque anni la matricola copia della cartella con la relazione del avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione…..”.

La Suprema Corte, con sentenza n. 14327/2009, ha affermato che “In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale (emessa per la riscossione di sanzioni amministrative), trova applicazione l’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione”.

Il primo giudice si è attenuto a tali principi e pertanto l’appello avverso la sentenza n. 30/12 del Tribunale di Sondrio (per errore materiale indicata in dispositivo con il n. 30/11) va respinto.

La natura della questione trattata e la complessità della disciplina relativa alla notificazione degli atti impositivi induce la corte a compensare le spese del grado.

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(Omissis) _______

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