COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CONTINO Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA Membro designato da Associazione
rappresentativa dei clienti
Relatore LUCCHINI GUASTALLA
Nella seduta del 14/01/2014, dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il Ricorrente, con riferimento al rapporto di emissione di una carta di credito chiede: copia del contratto; la restituzione di quanto addebitato sul conto di regolamento dopo la comunicazione di trasferimento dello stesso e delle nuove coordinate bancarie.
Più precisamente, il ricorrente ha affermato quanto segue:
- è titolare di una carta di credito emessa dalla Convenuta, di cui non ha mai ricevuto copia del contratto;
- ha deciso di chiudere il rapporto di c/c di regolamento della stessa e di aprirne uno nuovo presso un diverso intermediario;
- ha, pertanto, chiesto alla Convenuta di modificare le coordinate bancarie di addebito del saldo della carta di pagamento, inviando l’apposito modulo via PEC in data 20.09.2012.
Tale comunicazione è stata ricevuta in pari data dal destinatario;
- la Resistente ha addebitato il vecchio c/c in data 15.10.2012 e in data 16.11.2012, rispettivamente per € 394,80 e € 326,31;
- conseguentemente, in data 29.11.2012, ha inviato un reclamo, in quanto gli addebiti risultavano illegittimi in quanto non autorizzati; parte resistente non ha mai risposto;
- a causa di tali addebiti la propria banca non ha chiuso il c/c “seguitando ad addebitare spese e interessi passivi”; pertanto, al fine di limitare i danni, ha deciso di non utilizzare più la carta di credito;
- in data 17.04.2013 ha chiesto copia del contratto, senza esito alcuno;
- le spese addebitate sul vecchio c/c dall’ottobre 2012 ammontano a € 77.93;
Con ricorso protocollato il 20.05.2013 ha chiesto il rimborso di € 77,93
In data 07.06.2013 il Ricorrente ha rettificato l’importo richiesto a titolo di spese addebitate in conto dall’ottobre 2012 fino alla chiusura dello stesso (€ 89,93), producendo il relativo prospetto di calcolo.
Nelle proprie controdeduzioni, presentate tramite il Conciliatore Bancario Finanziario il 27.06.2013, la Convenuta – Istituto di pagamento estero con succursale in Italia – ha rappresentato che:
- con raccomandata del 02.05.2013, ricevuta in data 06.05.2013, è stato dato riscontro alla comunicazione del 17.04.2013, inviando copia del modulo di richiesta della carta di pagamento sottoscritto il 24.06.2007; nella stessa missiva veniva specificato che non risultavano pervenuti ulteriori reclami; si invitava, pertanto, il ricorrente a meglio specificare le proprie richieste;
- l’interessato ha, invece, presentato ricorso all’ABF, reiterando, fra l’altro, la richiesta relativa alla consegna di copia del contratto, peraltro, in suo possesso “sin dal 24.06.2007”;
- al ricorso è stato allegato il reclamo del 29.11.2012, il cui mancato riscontro “deve essere stato frutto di un mero disguido, per il quale abbiamo già espresso il nostro rammarico [al ricorrente] nel corso del colloquio telefonico del 6 c.m. e con e-mail del 7 c.m.”;
- solo con il ricorso all’ABF “per la prima volta” sono stati chiari “gli importi, le date e la natura degli addebiti” di cui l’Interessato chiedeva il rimborso;
- gli importi di € 394,80 e € 362,31 (per complessivi € 721,11) riguardano acquisti effettuati con la carta del Ricorrente, pagati con addebito diretto in conto e le relative transazioni non sono mai state disconosciute dal titolare della carta; pertanto, la relativa richiesta di rimborso è indebita;
- il 6 giugno 2013, per le vie brevi, e il giorno successivo via e-mail, l’Interessato è stato reso edotto dei motivi per i quali non era possibile restituire l’importo di € 721,11, nonché della disponibilità a procedere al rimborso di € 77,93, per gli importi addebitati sul c/c dalla banca a vario titolo, più gli interessi legali dal 15.10.2012 al 15.06.2013 (€ 1,30) e la relativa rivalutazione monetaria da ottobre 2012 ad aprile 2013 (€ 0,39) oltre alle spese di procedura per la presentazione del ricorso (€ 20,00); si informava, inoltre, che una copia del modulo di richiesta della carta di pagamento era stata inviata per raccomandata, ricevuta in data 06.05.2013;
- l’11.06.2013 l’Interessato, tramite e-mail rettificava l’importo richiesto a titolo di rimborso delle spese addebitate sul c/c (€ 89,93);
- lo stesso giorno, tramite e-mail, al ricorrente veniva comunicato che, in base alla formulata rettifica, vi era la disponibilità al rimborso di complessivi € 111,88 (€ 89,93 come rimborso spese addebitate sul conto; € 1,50 a titolo di interessi legali; € 0,45 per rivalutazione monetaria e € 20,00 a titolo di rimborso spese di procedura); si rinnovava l’invito a fornire il codice IBAN per l’accredito e accettazione della proposta transattiva al fine di chiedere all’ABF di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- il 17.06.2013 l’Interessato rifiutava la suddetta proposta.
In data 27.11.2013 il Ricorrente ha prodotto una corposa memoria di replica, di cui si riportano i punti ritenuti salienti in ordine all’oggetto della controversia:
- ha contestato la ricezione della missiva con cui parte resistente asserisce di aver inviato copia del contratto in quanto l’avviso di ricevimento non porta la sua firma ma quella di un terzo soggetto “tal sig. o sig.ra … (o simile)”, né vi è il nr. della raccomandata; ha rilevato, inoltre, che la “copia del contratto è cosa ben diversa dal modulo di richiesta della carta”, quest’ultimo, infatti, non riporta la sottoscrizione dell’intermediario; ha ribadito, quindi, di non aver mai ricevuto copia del contratto nemmeno nel 2007 al momento della sottoscrizione;
- per le comunicazioni del 20.09.2012 (richiesta modifica coordinate bancarie) e del 29.11.2012 (reclamo) ha prodotto evidenza della ricezione via PEC; è consuetudine dell’intermediario non rispondere ai reclami, a prova di ciò ha allegato una PEC di reclamo del 7.03.2011, anch’essa rimasta inevasa;
- con riferimento agli addebiti in conto per complessivi € 721,11, ha evidenziato che essi sono illegittimi, in quanto dalla richiesta di modifica delle coordinate bancarie di addebito (20.09.2012 – la cui ricezione non è contestata dalla Convenuta), le relative transazioni non potevano essere addebitate sul vecchio conto; l’addebito è avvenuto automaticamente senza alcuna preventiva autorizzazione; ha evidenziato, inoltre, che l’intermediario “non ha mai assolto al proprio onere di fornire prova dell’avvenuta sottoscrizione in calce ai relativi scontrini di spesa, onde per cui i relativi addebiti non sono opponibili al titolare della carta”;
- nelle controdeduzioni parte resistente “ha fatto … asserzioni inveritiere e offensive
… si è così determinata la sopravvenuta difficoltà a replicare … le presenti repliche sono risultate di conseguenza corpose, impegnative, articolate e dispendiose anche in termini di tempo … esse hanno occupato ben dodici pagine”, pertanto, ha chiesto - in aggiunta alle domande già formulate - un conseguente risarcimento del danno subito quantificato in € 250,00 o in altra somma, maggiore o minore che l’Arbitro ritenga equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In data 11.12.2013 l’Intermediario ha presentato una controreplica con la quale, fra l’altro, ha rilevato che:
- ha provveduto a notiziare l’interessato della genericità del reclamo del 17.04.2013 con la comunicazione del 02.05.2013;
- tale comunicazione, che conteneva copia del contratto, è stata inviata all’indirizzo di residenza del ricorrente e, pertanto, la notifica è valida ed efficace (l’avviso può infatti essere firmato anche da un terzo autorizzato, cfr. Cass. 758/06; Tribunale di Milano 13.02.2009 n. 1967 e decisione ABF n. 1931/13);
- l’art. 1 del Regolamento Generale della Carta vigente nel 2007 prevede che “la domanda di concessione della carta ha valore di proposta che si considera accettata [dall’emittente] solo al momento e nel luogo dell’eventuale ricezione della carta stessa da parte del richiedente”;
- il reclamo presentato il 7.03.2011 è stato riscontrato con comunicazione del 16.03.2011;
- le contestazioni relative alla sottoscrizioni dei documenti di spesa rappresentano richieste nuove introdotte in sede di replica e, pertanto, sono inammissibili;
l’interessato non ha comunque mai asserito che le transazioni per complessivi € 721,11, non siano state da lui effettuate;
- la richiesta risarcitoria per € 250,00 rappresenta anch’essa domanda nuova, introdotta con le repliche, peraltro non previste dalla normativa di riferimento.
Il Ricorrente chiede all’ABF:
- accertamento del diritto ad avere copia del contratto stipulato e condanna alla consegna dello stesso;
- accertamento del diritto ad ottenere una risposta al reclamo entro 30 gg.;
- accertamento del diritto alla restituzione di € 721,11 nonché, su detta somma, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali;
- condanna dell’intermediario alla restituzione di tali importi;
- condanna del convenuto al rimborso delle spese addebitate sul vecchio c/c dall’ottobre 2012 fino alla chiusura dello stesso. (i.e. 89,93).
L’Intermediario chiede al Collegio di:
- dichiarare inammissibile la richiesta di copia del contratto in quanto questa è già pervenuta all’interessato “circa due settimane prima della data del ricorso”;
- dichiarare illegittima la richiesta di € 721,11, “in quanto afferente spese effettuate dal ricorrente con l’uso della carta e da questi pagate e mai disconosciute”;
- accertare e dichiarare l’estrema genericità delle richieste avanzate con la comunicazione del 17.04.2013;
- accertare e dichiarare che il ricorso poteva essere evitato se il ricorrente avesse fornito riscontro alla raccomandata del 02.05.2013;
- accertare e dichiarare la piena disponibilità al rimborso di € 111,88.
DIRITTO
Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.
Con riferimento al contratto relativo al rilascio della carta di credito, l’Intermediario asserisce di averne inviato copia all’Interessato - prima della proposizione del ricorso all’ABF - con la comunicazione del 02.05.2013, di cui produce l’avviso di ricevimento; il Ricorrente ne contesta la ricezione, evidenziando che la sottoscrizione presente sull’avviso non è la propria; il Ricorrente evidenzia inoltre che quanto prodotto da parte resistente non è il contratto, ma la richiesta di emissione della carta; l’Intermediario con la memoria dell’11.12.2013 rileva che trattasi di contratto a distanza, conclusosi con la ricezione dello strumento di pagamento da parte del richiedente; al riguardo produce il Regolamento generale della Carta, in particolare l’art. 1.
La copia del modulo è stata comunque prodotta dall’Intermediario e risulta sottoscritta dal Ricorrente in data 24.06.2007; è su carta intestata dell’emittente; vi è specificato che il richiedente è invitato a trattenere copia del “contratto”. Tale documentazione, comprese le CGC sono state trasmesse dalla Segreteria tecnica al Ricorrente.
Il Ricorrente ha prodotto la richiesta di modifica delle coordinate bancarie di addebito della carta di pagamento e il relativo modulo su carta intestata della Resistente per l’addebito diretto sul nuovo c/c nonché l’avviso di avvenuta consegna della PEC (20.09.2012):
È incontestato l’addebito sul c/c bancario in essere presso altra banca e oggetto di recesso da parte del ricorrente di due saldi della carta di pagamento per complessivi € 721,11. Al riguardo, si rileva che l’Interessato, sia nella fase di reclamo sia con il ricorso all’ABF non ha espressamente disconosciuto le transazioni relative a tale importo, che rappresenta il saldo a debito degli utilizzi della carta, ma ha incentrato le proprie richieste di rimborso (sia di tale ammontare sia delle ulteriori spese addebitate a causa dello scoperto) sulla mancata autorizzazione all’addebito in conseguenza dell’ordine di trasferimento delle coordinate bancarie. Solo nella memoria di replica il Ricorrente (punto F) ha evidenziato che “l’intermediario non ha mai assolto al proprio onere di fornire la prova dell’avvenuta sottoscrizione in calce ai relativi scontrini di spesa, onde per cui i relativi addebiti non sono opponibili al titolare della carta”.
L’Intermediario si è dichiarato disponibile a corrispondere all’Interessato l’ammontare delle spese addebitate in conto a causa della mancata variazione delle coordinate bancarie, così come quantificate dallo stesso Ricorrente (€ 89,93 post rettifica), oltre a € 1,50 per
interessi legali e € 0,45 per rivalutazione monetaria; il Convenuto si è dichiarato disponibile a restituire anche € 20,00 versati a titolo di spese per la procedura ABF per un ammontare complessivo di € 111,88.
Ciò chiarito, deve anzitutto sottolinearsi che le domande che questo Collegio può prendere in esame nel presente procedimento sono quello oggetto del reclamo e del successivo ricorso e non quelle, diverse, formulate in sede di replica alle controdeduzioni.
L’orientamento dell’ABF in materia di repliche successive alle controdeduzioni è, infatti, nel senso di riconoscerne l’ammissibilità qualora siano volte a ribadire e puntualizzare le rispettive posizioni delle parti, purché sia assicurato il rispetto del principio del contraddittorio. Al contrario, bisogna concludere per l’inammissibilità di tali memorie quando siano finalizzate ad introdurre domande nuove, non articolate nel ricorso e nel reclamo come, del resto, questo Collegio ha già avuto occasione di sottolineare in altre occasioni (cfr., ad esempio, la Decisione n. 2203/11 del Collegio di Milano, secondo la quale “[…] va anzitutto accertata e dichiarata la inammissibilità delle ulteriori memorie depositate dalle parti. Il procedimento avanti l'ABF è infatti caratterizzato da particolare snellezza a salvaguardia della celerità della procedura. Il fatto che attualmente la mole dei ricorsi abbia creato qualche difficoltà al rispetto della tempistica ordinatoriamente prevista non abilita le parti a creare ulteriore intasamento proseguendo nello scambio di memorie e documenti dopo il primo […]”.
Venendo ora all’esame del merito del ricorso all’origine del presente procedimento, non può non rilevarsi che l’istanza formulata dalla ricorrente è stata soddisfatta – quantomeno a in termini di disponibilità – dall’intermediario resistente, facendo venire totalmente meno l’interesse ad agire della prima. Com’è noto, infatti, deve ritenersi che la sussistenza di un interesse ad ottenere una decisione caratterizzato dal requisito dell’attualità – espressamente prevista dall’art. 100 c.p.c., con riferimento a quelle sottoposte all’autorità giudiziaria ordinaria – non può non costituire, alla luce di quanto disposto dalla normativa in materia, il presupposto anche del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.
Ne deriva necessariamente che, avendo l’intermediario resistente soddisfatto nel corso del presente procedimento la richiesta formulata nel ricorso introduttivo dalla ricorrente, è venuta oggettivamente meno la necessità di una pronuncia nel merito della controversia.
Pertanto, questo Collegio, in analogia con quanto avviene per le procedure di rito, non può che dichiarare cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
Il Collegio, tenuto conto di quanto dichiarato dalla resistente e ritenute tali dichiarazioni vincolanti, dichiara la cessazione della materia del contendere;
dichiara, altresì, la non procedibilità delle ulteriori domande del ricorrente.
IL PRESIDENTE
firma 1