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Decisione N del 29 aprile 2014

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COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori:

(NA) QUADRI Presidente

(NA) CARRIERO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) CONTE Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) ROTONDO Membro designato da Associazione

rappresentativa degli intermediari

(NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da Associazione

rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO

Nella seduta del 01/04/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata

- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Nel mese di marzo 2006 il ricorrente stipulava con l’intermediario convenuto, per il tramite di una società mandataria, un contratto di finanziamento per euro 20.400,00 rimborsabili, mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile, in centoventi rate da euro 170,00 ciascuna. Dall’importo lordo finanziato venivano detratte le seguenti somme:

euro 788,35 a titolo di commissione per l’intermediario committente; euro 1.178,01 a titolo di commissione per la società mandataria (ivi compresa la quota per l’eventuale intervento di un agente/mediatore); euro 2.181,56 a titolo di premio assicurativo.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel mese di giugno 2011, in corrispondenza della sessantatreesima rata di ammortamento; in sede di conteggio estintivo veniva riconosciuto in favore del ricorrente il rimborso di euro 153,78 quale quota non maturata delle commissioni bancarie.

Con lettera di reclamo, inviata per il tramite di un professionista di fiducia, il ricorrente chiedeva il rimborso proporzionale delle quote non godute di tutte le voci di costo relative al finanziamento, per un ammontare complessivo di euro 3.000,00 comprensivo di

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interessi, onorari e spese. L’intermediario riscontrava negativamente il reclamo, osservando di aver già rimborsato la quota non maturata delle commissioni per il committente, in conformità alle condizioni contrattuali; circa le commissioni per la società mandataria osservava la natura non retrocedibile delle attività da queste remunerate, anche con riferimento alla quota destinata all’agente/mediatore, sottolineando peraltro che le somme comunque versate non erano mai entrate nella propria disponibilità ma solo in quella della mandataria, alla quale invitava a rivolgere la richiesta. Infine, con riguardo al premio assicurativo, riteneva di non essere tenuta ad alcuna restituzione, alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge n. 221/2012 che imponeva il relativo obbligo in capo alle compagnie di assicurazione; rilevava comunque che la compagnia con la quale era stata sottoscritta la polizza avesse già risposto negativamente alla richiesta avanzata dallo stesso ricorrente.

Insoddisfatto del riscontro ottenuto, il ricorrente adiva questo Arbitro – sempre per il tramite del professionista di fiducia – reiterando le proprie richieste restitutorie, quantificate in euro 1.036,39 quale quota non maturata delle commissioni finanziarie, bancarie ed accessorie ed euro 1.145,88 quale quota non maturata del premio, oltre gli interessi legali.

Costituitosi ritualmente, l’intermediario convenuto eccepiva preliminarmente l’irricevibilità del ricorso, data la litispendenza sussistente con la procedura di mediazione che era stata avviata in relazione al caso di specie; dava conto del fatto che detta procedura si era conclusa con un verbale negativo per mancata adesione delle controparti tra cui il ricorrente.

Sempre in via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle commissioni della società mandataria alla quale era stato conferito il potere di gestire i rapporti con i soggetti finanziati; proprio in ragione di tale attività di gestione, la società aveva percepito il compenso definito nella commissione corrispondente. Chiedeva, peraltro, in caso di riconoscimento della legittimazione passiva, il riconoscimento del proprio diritto di rivalsa nei confronti della società stessa.

Nel merito di dette commissioni, precisava la loro natura non rimborsabile, per essere destinate a remunerare il compimento di attività preliminari alla concessione del finanziamento, completamente esaurite nel momento della estinzione anticipata come peraltro sarebbe stato confermato da alcuni arresti di questo Arbitro.

Quanto alle commissioni bancarie, invece, nel ribadire l’avvenuta retrocessione dell’importo di euro 153,78 in occasione del conteggio estintivo, dava conto dei criteri di calcolo adottati per la quantificazione di detta somma, calcolata in applicazione del standard IAS 39, sulla base del piano di ammortamento “riferito ai principi di competenza economica di cui alla metodologia finanziaria basata sul tasso interno di rendimento (TIR)”.

Da ultimo, con riferimento alla richiesta di restituzione del premio assicurativo, il resistente riteneva che all’estinzione anticipata del contratto de quo dovesse applicarsi la disciplina di cui alla legge n. 221/2012, con la conseguenza che l’obbligo del rimborso dovesse ritenersi incombente soltanto a carico dell’impresa assicuratrice, la quale – peraltro – aveva richiesto il rinvio dell’incontro di mediazione per l’esame delle singole posizioni dei clienti che avevano fatto richiesta di restituzione del premio nei confronti dell’intermediario.

Pertanto chiedeva, in via preliminare, di pronunciare l’irricevibilità del ricorso; in via subordinata dichiarare il difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di rimborso delle commissioni per la mandataria e, comunque, di accertarne la natura up front, nonché in ordine alla domanda di rimborso del premio assicurativo; nel merito, dichiarare come non dovute le somme richieste a titolo di retrocessione di quest’ultimo, ai sensi delle norme della legge n. 221/2012; infine di respingere il ricorso in ragione della retrocessione dell’importo di euro 153,78. In via subordinata, chiedeva comunque di

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accertare – in caso di condanna – il proprio diritto ad agire in rivalsa nei confronti, rispettivamente, della società mandataria e della compagnia di assicurazioni.

DIRITTO

Giova, innanzitutto, mettere conto all’eccezione preliminare sollevata dall’intermediario resistente, il quale ritiene che debba dichiararsi l’irricevibilità del ricorso per litispendenza con la procedura di mediazione dallo stesso promossa in relazione alla medesima fattispecie.

Nel caso di specie, risulta documentalmente che detta procedura sia stata non soltanto promossa bensì anche conclusa, con verbale negativo per mancata comparizione delle controparti.

Al riguardo le Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari prevedono che “Non possono altresì essere proposti ricorsi inerenti a controversie rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge (ad esempio, decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) promosso dal ricorrente o al quale questi abbia aderito” (cfr. Sez. I, par. 4).

Pertanto, le stesse norme procedimentali chiariscono che – per aversi litispendenza – la procedura di mediazione eventualmente, avviata dall’intermediario, debba avere avuto quanto meno l’adesione da parte del ricorrente.

Nel caso di specie risulta – per un verso – che la procedura di mediazione sia stata avviata dal resistente e – per altro verso – che il ricorrente non vi abbia aderito, con la conseguenza che non può ritenersi sussistente alcuna litispendenza.

Neppure la circostanza del fallimento della procedura di mediazione per mancata adesione, tra gli altri, anche del ricorrente può assumere rilievo: al di là della dirimente circostanza per cui il verbale negativo è stato redatto successivamente alla presentazione del ricorso, il fallimento della mediazione rafforza viepiù l’insussistenza di qualsivoglia litispendenza.

Giova ricordare, infatti, che le Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari prevedono che “Il ricorso all’ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa; in questo caso – fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 – il ricorso può essere proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi di cui alla sezione VI, paragrafo 1.” (cfr.

Sez. I, par. 4, 2 cpv.).

L’eccezione proposta va, dunque, rigettata.

Nel merito, va respinta in primis l’ulteriore eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal resistente con riferimento alle commissioni per la società mandataria.

Seppure non può essere relegato in dubbio che il contratto di finanziamento in questione sia stato concluso per il tramite di un’articolata rete distributiva, costituita da un intermediario, incaricato del collocamento del prodotto per conto dell’intermediario mandante, la titolarità del credito permane esclusivamente in capo all’istituto erogante, nei cui confronti dunque deve essere riconosciuta la legittimazione passiva in ordine alla richiesta di restituzione avanzata dal ricorrente (cfr. ex multis, Collegio di Napoli dec. n.

2280/2012).

Ciò premesso, dall’esame della documentazione contrattuale emerge che le commissioni in favore della società mandataria siano state corrisposte: “1) per l’attività istruttoria del

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prestito, comprensiva dell’acquisizione della documentazione necessaria, della notificazione del contratto di mutuo agli enti interessati e di rimessa del netto ricavo al cliente; 2) per la definizione dei relativi rapporti contabili; 3) per l’eventuale estinzione dei precedenti prestiti contratti dal mutuatario; 4) per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso”; 5) per la gestione delle rate di rimborso in scadenza; 6) per le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell’ammortamento” (cfr. art. a2 delle condizioni generali di contratto).

La formulazione della clausola, dunque, appare del tutto opaca, posto che essa contempla allo stesso tempo attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito e attività che, invece, devono essere rese durante lo svolgimento del rapporto negoziale.

La ridetta formulazione, peraltro, non risulta neppure conforme alle indicazioni rivenienti dalle comunicazioni della Banca d’Italia del 2009 e del 2011 relative alle operazioni di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio o operazioni assimilate: al riguardo, infatti, l’Autorità di vigilanza ha richiamato l’attenzione degli intermediari ad una precisa identificazione delle varie voci di costo connesse a tali prestiti, al fine di mettere in evidenza quali attività siano da queste remunerate, in particolar modo distinguendo quelle relative alla fase prodromica alla concessione del finanziamento (cc.dd. up front) e quelle relative all’esecuzione del contratto (cc.dd. recurring). Ciò non soltanto per rendere i sovvenuti edotti dei costi da sopportare in occasione di un prestito ma (con riguardo alla vicenda sottoposta all’esame del Collegio) ad identificare la quota parte restituibile in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento di cui all’art. 125-sexies t.u.b.

Alla luce di tali premesse, dunque, il riferimento ad attività la cui natura appare eterogenea determina il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni per la società mandataria, quantificate proporzionalmente in euro 559,55.

Al contrario, non può essere disposta la retrocessione delle commissioni per l’intermediario committente (id est l’odierno convenuto), le uniche rispetto alle quali parte resistente riconosce la propria legittimazione passiva e che sono state già oggetto di abbuono in sede di conteggio estintivo.

La relativa previsione contrattuale dispone che queste siano state corrisposte “a convenuta copertura – in accezione non solo unitaria ed inscindibile ma anche aleatoria – delle attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito quali, esemplificativamente, l’esame della documentazione, gli oneri per la conversione e la convertibilità, da variabile in fisso, del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell’operazione; gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista; la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/91; le perdite per l’eventuale ritardo di adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato” (cfr. art. a1 delle condizioni generali).

Dinanzi a siffatta formulazione il Collegio ha già avuto modo di rilevare la natura sostanzialmente up front delle relative commissioni (cfr. dec. nn. 5580; 4851/2013); deve pertanto ribadirsi anche nel caso di specie la non rimborsabilità delle stesse.

Residua la domanda di rimborso della quota non maturata del premio assicurativo; al riguardo l’intermediario convenuto ha sollevato un’ulteriore eccezione di carenza di legittimazione passiva, richiamando la disposizione dell’art. 22, comma 15-quater, della legge n. 221/2012 che ha convertito con modificazioni il d. lg. n. 179/2012; in particolare, riterrebbe che essa sia applicabile ratione temporis anche al contratto in esame, posto che il successivo comma 15-septies fa retrocedere la sua efficacia anche ai contratti commercializzati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione.

Ad avviso del Collegio, tale considerazione non appare convincente: la disposizione dell’art. 22, comma 15-quater (la quale peraltro fa assurgere al rango di norma primaria la

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disposizione di analogo tenore già contenuta nel regolamento ISVAP n. 40/2010), prevede che in caso di polizze assicurative connesse a mutui o ad altri contratti di finanziamento al consumo, in caso di estinzione anticipata le imprese di assicurazione siano obbligate a corrispondere la quota parte del premio integralmente versato in loro favore; il successivo comma 15-septies, nel riconoscere l’applicabilità di detta disposizione anche ai contratti commercializzati prima dell’entrata in vigore della legge n. 221/2012 non intende operare una retroazione generalizzata di detta disposizione. Il riferimento ai contratti commercializzati prima di detto termine, infatti, deve essere correttamente interpretato nel senso che l’obbligo restitutorio posto in capo alle compagnie assicuratrici è riferibile ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, ma la cui estinzione anticipata sia necessariamente avvenuta dopo tale termine. È solo l’anticipata estinzione, infatti, che può essere considerata quale evento al cui verificarsi sorge in capo al consumatore il diritto alla restituzione della quota non maturata, che può essere esercitato in conformità con la disposizione citata. Essa, infatti, intende esclusivamente disporre che il diritto alla restituzione, il quale necessariamente deve sorgere in data successiva alla sua entrata in vigore, può essere riferito anche contratti conclusi prima di tale data.

La diversa interpretazione prospettata dal resistente, che intenderebbe leggere la ridetta norma nel senso che la disciplina de qua possa applicarsi anche ai contratti estinti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, si porrebbe in insanabile contrasto con il principio di irretroattività della legge di cui all’art. 11 disp. att. cod. civ.

Anche ad una lettura che si soffermi sul solo dato etimologico non può sfuggire che il riferimento che la norma compie è ai contratti “commercializzati”, id est stipulati e non anche estinti prima del termine richiamato.

Al contrario il resistente, al fine di sostenere la propria carenza di legittimazione passiva, vorrebbe intendere la richiamata disposizione nel senso che essa vada applicata anche al contratto in esame, che non solo è stato concluso, ma è anche stato estinto anticipatamente prima del ridetto limite temporale. Tale interpretazione non appare condivisibile, con la conseguenza che va riconosciuta la propria legittimazione passiva.

Al di là di tale aspetto, vale la pena – e ciò risulta decisivo – sottolineare, comunque, come la norma di cui si discute non sia una norma di legittimazione, nel senso che essa non vale ad individuare il soggetto passivamente legittimato alla restituzione: essa, al contrario, conferma un principio generale – desumibile anche dalla normativa applicabile in precedenza e come questo Collegio ha più volte ribadito – per cui sussiste tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione un collegamento negoziale tale per cui le vicende che riguardano il primo condizionano la sorte del secondo. In particolare, l’anticipata estinzione del prestito non può che riverberare anche sul secondo: in ragione della interdipendenza sussistente (sia dal punto di vista soggettivo, sia dal punto di vista oggettivo), ciò determina il diritto al rimborso delle quote assicurative non ancora maturate, il quale può esser fatto valere anche nei confronti dell’intermediario collocatore della polizza.

Né, ad argomentare diversamente, possono trovare accoglimento le ulteriori deduzioni dell’intermediario resistente, il quale vorrebbe riconoscere un riconoscimento della propria legittimazione passiva da parte della compagnia di assicurazioni, per aver interloquito con le parti, anche in sede di mediazione.

Va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata del premio, proporzionalmente quantificata in euro 1.036,24.

Il Collegio, da ultimo, dispone che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

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P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.595,79, oltre interessi legali a far data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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