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inistero della Salute Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari Uff. 1

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M inistero della Salute

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari Uff. 1

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma Registro

Regione Lombardia - Giunta Direzione generale

PEC: welfare@pec.regione.lombardia.it

Assessorati alla salute delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano

Trasmissione via PEC

e, p.c. Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

SEDE

OGGETTO: Controlli ufficiali e altre attività ufficiali svolte dai veterinari ufficiali fuori dall’orario ordinario di lavoro, anche su richiesta degli operatori.

Nota esplicativa.

Si fa riferimento all’allegata Nota della Regione Lombardia del 24 settembre u.s. concernente l’oggetto, con la quale è stato chiesto a codesta Direzione generale se le prestazioni rese dai veterinari delle Aziende sanitarie locali fuori dall’orario di lavoro ordinario possano essere inquadrate, ai fini retributivi e previdenziali, preferibilmente nell’ambito dell’”obiettivo prestazionale incentivato”

come regolamentato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità (2016 – 2018) sottoscritto in data 19/12/2019, da ora CCNL.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale, esclusivamente in qualità di autorità competente centrale per l’attuazione delle disposizioni dei Regolamenti (UE) 2017/625 e (UE) 2016/429 concernenti i settori della sanità e del benessere animale, fornisce le seguenti valutazioni.

L’articolo 117, comma 7, del CCNL prevede che l’Atto aziendale adottato dalle Aziende sanitarie locali ai sensi dell’art. 114, comma 1, del medesimo CCNL, può inquadrare e disciplinare l’attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all’Azienda o Ente e svolta dal dirigente sanitario fuori dall’orario di lavoro, alternativamente, come attività libero-professionale intramuraria ovvero come obiettivo prestazionale incentivato finanziato con le specifiche risorse introitate. La scelta tra le due opzioni previste è rimessa al dirigente interessato.

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2 In aggiunta, con particolare riferimento ai controlli ufficiali effettuati dal dirigente veterinario al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, l’articolo 24, comma 10, del CCNL prevede che le Aziende ed Enti si avvalgono dell’istituto disciplinato dall’art. 115, comma 1, lett. d) tenuto conto delle modalità individuate nell’atto di cui all’art. 114, comma 1, utilizzando gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. Questa forma di attività consiste nella “partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all’Azienda o Ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, d’intesa con le èquipes dei servizi interessati.

Al riguardo, l’articolo 15, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, relativo al finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al Regolamento (UE) 2017/625, individua, vincola e destina le tariffe riscosse dall’Azienda sanitaria locale, tra l’altro, alla copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali anche a richiesta dell’operatore fuori dall’orario ordinario di lavoro; ciò in quanto tali controlli ufficiali, sebbene a richiesta, rientrano nei compiti istituzionali delle Aziende sanitarie locali che sono pertanto tenute ad assicurarne lo svolgimento ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625.

Tutto ciò premesso, in base al combinato disposto delle norme contrattuali riportate e alla luce della specifica copertura finanziaria appositamente prevista dalla citata disposizione del d.lgs. n.

32/2021, si ritiene che negli atti aziendali di cui all’articolo 114, comma 1, le prestazioni rese dai veterinari ufficiali nell’ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali svolti a richiesta fuori dall’orario ordinario di lavoro, debbano essere preferibilmente inquadrate e disciplinate quali

”obiettivi prestazionali incentivati” e che comunque la suddetta opzione debba essere attivata ogni qual volta che il veterinario ufficiale interessato ne faccia richiesta.

Ciò permetterebbe, inoltre, di superare le criticità di natura retributiva e previdenziale che attualmente limitano l’adesione da parte dei dirigenti veterinari delle Aziende sanitarie alle attività di controllo ufficiale richieste dai terzi fuori dall’orario ordinario di lavoro, consentendo così alle autorità competenti di assicurare il conseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al Regolamento (UE) 2017/625.

*F.to IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pierdavide Lecchini

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

LECCHINI PIERDAVIDE 2021.10.11 13:02:56

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