COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
C0MC89) 471 def.
Bruxelles, 2 ottobre 1989
CARTA COMUNITARIA DEI DIRITTI SOCIALI FONDAMENTALI - Progetto -
(presentato dalla Commissione)
CARTA COMUNITARIA DE» DIRITTI SOCIALI FONDAMENTALI
I CAPI DI STATO E DI GOVERNO DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ' EUROPEA RIUNITI A IL
considerando che gli Stati membri convengono , al sensi dell'articolo 117 del trattato CEE, sulla necessità di promuovere un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del lavoratori che consenta la parificazione degli stessi nel progresso;
considerando che II Consiglio europeo di Madrid ha affermato, seguendo la linea delle conclusioni del Consigli europei di Hannover e di Rodi, che nel quadro della costruzione del mercato unico europeo occorre conferire agli aspetti sociali la stessa Importanza che agli aspetti economici, e che è pertanto opportuno
svilupparli in modo equilibrato;
considerando le risoluzioni del Parlamento europeo del 15 marzo 1989 e del 14 settembre 1989, nonché i I parere del Comitato economico e sociale del 22 febbraio 1989;
considerando che uno degli obiettivi prioritari In materia economica e sociale è costituito dalla
promozione dell'occupazione e dalla lotta contro la disoccupazione e che a tale riguardo l'attuazione del mercato Interno offre opportunità Importanti per la crescita e la creazione di posti di lavoro;
considerando che II consenso sociale concorre al rafforzamento della competitività delle Imprese e
dell'economia nel suo insieme, nonché alla creazione di posti di lavoro; che, sotto questo profilo, esso
rappresenta una condizione imprescindibile per uno sviluppo economico duraturo;
considerando che la realizzazione del mercato interno deve favorire il ravvicinamento nel progresso delle condizioni di vita e di lavoro, nonché la coesione economica e sociale delia Comunità europea ed evitare, nel contempo, le distorsioni della concorrenza;
considerando che la realizzazione del mercato interno deve recare a tutti I cittadini della Comunità europea miglioramenti In campo sociale. In particolare sotto il
profilo della libera circolazione, delle condizioni di vita e di lavoro, del la protezione sociale, dell'Istru- zione e della formazione;
forma di discriminazione ivi comprese le
discriminazioni in base al colore, alla razza ed alla rei I g ione;
considerando che I lavoratori del paesi terzi, che soggiornano legalmente In uno Stato membro della Comunità europea, dovrebbero poter beneficiare di un
trattamento comparabile a quello concesso al lavora- tori dello Stato membro Interessato;
considerando che é opportuno Ispirarsi alle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e alla Carta sociale europea del Consiglio d'Europa;
considerando che il trattato, modificato dall'Atto unico europeo, contiene disposizioni che stabiliscono
le competenze della Comunità relative, in particolare, alla libera circolazione del lavoratori (artt. 7, 48- 51), alla libertà di stabilimento (artt. 52-58), al campo sociale (artt. 117-122) - in particolare per quanto riguarda II miglioramento dell'ambiente di
lavoro (art. 118 A) - allo sviluppo del dialogo tra parti sociali a livello europeo (art. 118 B ) , alla parità delle retribuzioni tra lavoratori e lavoratrici per lo stesso lavoro (art. 119), alla politica comune di formazione professionale (art. 128), alla coesione economica e sociale (artt. 130 A - 130 E) e, più In generale, al ravvicinamente delle legislazioni (artt.
100, 100 A e 235);
considerando che la presente Carta é volta, da un lato, a sancire I progressi già realizzati nel settore
sociale, In particolare attraverso l'azione della Comun Ità;
considerando che essa é Intesa, dall'altro, ad
affermare solennemente che nell'attuazione dell'Atto unico deve tenersi plenamento conto della dimensione sociale della Comunità e che In tale contesto é
necessario garantire, al livelli appropriati, lo sviluppo del diritti sociali del cittadini della Comunità europea, In particolare del lavoratori subordinati e di quelli autonomi;
considerando che le Iniziative da prendere per l'attuazione di tali diritti sociali rientrano,
rispettivamente, nella sfera di competenza degli Stati membri e degli enti che II costituiscono o in quella della Comunità europea, In base al principio della
sussidiar ita; che tale attuazione può assumere la forma di leggi, contratti collettivi o prassi esistenti al vari, appropriati livelli e che richiede
all'occorrenza la partecipazione attiva delle parti sociali ai vari livelli In questione;
considerando che la proclamazione solenne dei diritti sociali fondamentali a livello comunitario non può giustificare, in sede di attuazione, un regresso rispetto alla situazione attuale di ciascuno Stato membro,
HANNO ADOTTATO LA SEGUENTE DICHIARAZIONE, COSTITUENTE LA "CARTA COMUNITARIA DEI DIRITTI SOCIALI FONDAMENTALI"
TITOLO I - DIRITTI SOCIALI FONDAMENTALI
DIRITTO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE
Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, ogni cittadino comunitario ha II diritto di circolare liberamente sull'Intero territorio della Comunità europea.
Fatte salve le disposizioni del diritto
comunitario, li diritto alla libera circolazione consente ad ogni cittadino di esercitare qualsiasi professione e mestiere all'Interno della Comunità europea, negli stessi termini vigenti per I
cittadini del paese ospitante.
Il diritto alla libera circolazione implica la fruizione della parità di trattamento con I citta- dini del paese ospitante In tutti I campi, compresi
I vantaggi sociali e fiscali.
Il diritto alla libera circolazione Implica che
venga perseguita l'armonizzazione delle condizioni di soggiorno In tutti gli Stati membri con particolare riguardo al
ricongiungimento delle famiglie;
siano rimossi gli ostacoli alla libera circola- zione derivanti dal mancato riconoscimento di talune categorie di diplomi o di qualifiche professional I ;
venga rivolta particolare attenzione al miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro dei cittadini della Comunità europea residenti nelle regioni di frontiera, In particolare del lavoratori frontalieri.
Le condizioni di lavoro e la protezione sociale sono garantite a tutti I lavoratori della Comunità europea che esercitano un lavoro non temporaneo In uno Stato membro diverso dal loro paese d'origine,
In particolare In occasione della stipulazione di contratti d'appalto, negli stessi termini vigenti per I lavoratori del paese ospitante.
6 II ricorso alla subfornltura nel quadro della
libera prestazione del servizi, qualora esso porti un lavoratore di uno Stato membro a svolgere
lavori non temporanei In un altro Stato membro, non deve ostare all'applicazione del principio della parità di trattamento con I lavoratori del paese ospitante, In particolare per quanto concerne le condizioni retributive e gii altri vantaggi so- ciali connessi alla retribuzione.
OCCUPAZIONE E RETRIBUZIONE
Ogni persona ha diritto alla libertà di scelta e d esercizio di una professione, secondo le norme che disciplinano ciascuna professione.
8 Ogni lavoro deve essere retribuito in modo equo.
A tal fine é necessario che per via legislativa o mediante contrattazione collettiva a livello nazio-
nale, regionale, Interprofess Iona I e, settoriale o aziendale oppure secondo le prassi nazionali:
sia stabilita una retribuzione dignitosa, in particolare per quanto concerne la retribuzione di base;
siano stabilite norme che consentano di garantire al lavoratori soggetti ad una regolamentazione del lavoro diversa dal contratto a tempo pieno e di durata
Indeterminata un'equa retribuzione di rife«
rImento;
le retribuzioni non possano formare oggetto di trattenuta, pignoramento o cessione se non conformemente alle disposizioni nazionali;
queste ultime dovrebbero prevedere le misure atte a garantire al lavoratore I mezzi
necessari per il proprio sostentamento e per quello della sua famiglia.
Ogni persona deve poter beneficiare gratuitamente di servizi pubblici di collocamento.
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO
10 Lo sviluppo di un mercato europeo del lavoro deve comportare un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Tale processo avverrà mediante II
ravvicinamento nel progresso di tali condizioni e rI guarderà:
I' organizzazione e la flessibilità dell'orarlo, In particolare la fissazione della durata
massima dell'orarlo di lavoro;
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tutte le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo Indeterminato ed in particolare il lavoro a tempo determinato, il lavoro stagionale, il
lavoro a tempo parziale e II lavoro temporaneo;
altre forme di lavoro, quali II lavoro durante il fine settimana, Il lavoro notturno e quello a turni, nonché II lavoro straordinario
si stematico.
Tale miglioramento deve altresì consentire, dove necessario, di sviluppare taluni aspetti della regolamentazione del lavoro, come le procedure per
Il licenziamento collettivo o quelle concernenti i fai IImentI.
11 Ogni lavoratore residente nella Comunità europea ha diritto alle ferie annuali retribuite e al riposo settimanale o ad un riposo periodico determinato di comune accordo dalle parti sociali.
12 Ogni lavoratore residente nella Comunità europea ha diritto a che le condizioni di lavoro siano
determinate In un contratto di lavoro, salvo se tali condizioni sono disciplinate dalla legge o da contrattI colIettIvi.
DIRITTO ALLA PROTEZ1ONE SOCIALE
13 Secondo le modalità specifiche di ciascun paese
- ogni cittadino della Comunità europea ha diritto ad un'adeguata protezione sociale;
tutti I lavoratori, a prescindere dal loro status e dalla dimensione dell'Impresa in cui
lavorano, devono beneficiare di sufficienti prestazioni di sicurezza sociale, commisurate, se del caso, alla retribuzione, nonché al loro contributo al finanziamento del regime di
protezione sociale di cui trattasi;
le persone escluse dal mercato del lavoro - o perché non hanno potuto accedervi o perché non hanno potuto relnserIrvisl - che non
possano continuare a beneficiare delle
prestazioni di disoccupazione, devono poter beneficiare di un reddito minimo e di
un'adeguata assistenza sociale;
le persone, e In particolare le persone anziane, che non hanno sufficienti mezzi di sostenta-
mento, devono poter beneficiare di un reddito minimo differenziato ed Integrato da un'adequata assistenza sociale.
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DIRITTO ALLA LIBERTA* DI ASSOCIAZIONE E ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
14 Ogni datore di lavoro e ogni lavoratore nella Comunità europea ha II diritto di aderire libera- mente a qualsiasi organizzazione professionale o sindacale o qualsiasi associazione di sua scelta
legalmente costituita.
Ognuno é libero di esercitare tale diritto o di rinunciarvi, senza che ne possa derivare un danno personale o professionale per gli interessati.
15 Tale diritto Implica, In particolare, Il riconosci- mento della libertà sindacale nonché della libertà di contrattare e concludere contratti collettivi i quali devono essere promossi.
Tale diritto deve Implicare, In particolare, la possibilità di giungere a livello europeo a rapporti contrattuali tra parti sociali qualora queste lo ritengano opportuno. I testi contrattua-
li In tal modo stipulati possono vertere sulle condizioni di impiego e di lavoro dei lavoratori e sul relativi vantaggi sociali.
A tale fine, occorre sviluppare il dialogo tra le parti sociali a livello europeo, In particolare su scala Interprofessional© e settoriale.
16 II diritto di ricorrere, In caso di conflitti d'interessi, ad azioni collettive comprende II diritto di sciopero, salve le eccezioni stabilite da I I a I eg I s IazI one es I stente.
Onde favorire la composizione delle vertenze di lavoro, occorre Incoraggiare l'istituzione e
l'Impiego, ai livelli appropriati, di procedure di conciliazione, mediazione e arbitrato.
DIRITTO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
17 Ogni lavoratore della Comunità europea deve poter continuare la formazione professionale nell'arco della vita attiva. I pubbllei poter I, le Imprese
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o eventualmente le parti sociali, nelle loro
rispettive sfere di competenza, devono predisporre i sistemi di formazione permanente e continua che consentano ad ogni cittadino di riqualificarsi. In particolare fruendo di congedi-formazIone, di
perfezionarsi ed acquisire nuove conoscenze con particolare riguardo all'evoluzione tecnica.
18 Ogni cittadino della Comunità europea ha la facoltà di Iscriversi a corsi di formazione professionale,
Inclusi quelli di livello universitario, alle stesse condizioni vigenti per I cittadini dello Stato membro nel cui territorio Intende seguire i corsi.
DIRITTO ALLA PARITÀ* DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE
19 La parità di trattamento tra uomini e donne, deve essere garantita. L'uguaglianza delle possibilità tra uomini e donne deve essere sviluppata.
A tal fine, occorre Intensificare le azioni volte a garantire l'attuazione dell'uguaglianza tra uomini e donne, In particolare In materia di retribuzioni, di accesso al lavoro, di protezione sociale,
d'Istruzione, di formazione professionale e di evoluzione delle carriere.
Tali azioni Implicano altresì lo sviluppo di
strutture volte a consentire agii Interessati di conciliare meglio I loro obblighi professionali e fami IlarI.
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DIRITTO ALL'INFORMAZIONE, ALLA CONSULTAZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
20 Devono essere sviluppate l'Informazione, la consul- tazione e la partecipazione dei lavoratori, secondo modalità adeguate e tenendo conto delle disposi-
zioni di legge e e del contratti collettivi nonché delle prassi vigenti negli Stati membri.
Ciò vale in particolare nelle Imprese o nei gruppi cha hanno stabilimenti o Imprese situati in più Stati membri della Commun ita.
21 Tali azioni devono essere realizzate
tempestivamente in particolare nel casi seguenti
al momento dell'introduzione nelle imprese di mutamenti tecnologici aventi incidenze notevoli
per I lavoratori in ordine alle condizioni di lavoro e all'organizzazione del lavoro;
In occasione di ristrutturazioni o fusioni di Imprese che Incidono sull'occupazione del lavoratorI ;
In occasione di procedure di licenziamento collettivo o In caso di fallimento;
quando sul lavoratori transfrontal 1erl Incidono determinate politiche occupazionali seguite dall'Impresa In cui gli stessi lavorano.
DIRITTO ALLA PROTEZIONE SANITARIA E ALLA SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO
22 Ogni lavoratore deve beneficiare di condizioni soddisfacenti di protezione sanitaria e di
sicurezza, In particolare nell'ambiente di lavoro;
devono essere adottati provvedimenti adeguati al fine di proseguire l'armonizzazione nel progresso delle condizioni esistenti In tale campo.
Tale protezione non può essere messa In questione dalle disposizioni concernenti l'attuazione del mercato unico, In particolare in sede di stipula-
zione di pubblici appalti.
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PROTEZIONE DELL * INFANZIA E DEGLI ADOLESCENT I
23 Salve le norme più favorevoli al giovani, in particolare quelle che assicurano II loro
Inserimento professionale tramite la formazione, l'età minima per l'ammissione al lavoro deve essere fIssata a 16 anni.
24 Ogni giovane avente più di 16 anni che esercita un'attività professionale deve percepire una retribuzione equa.
25 Devono essere adottati I provvedimenti necessari per riadattare le norme del diritto del lavoro relative ai giovani lavoratori, affinché rispon- dano alle esigenze dello sviluppo personale e della formazione professionale.
Inoltre I giovani devono poter beneficiare durante un periodo di almeno due anni, alla fine della
scuola dell'obbligo di una formazione professionale Iniziale affinché possano adeguarsi alle esigenze della loro futura vita professionale; per I
giovani lavoratori siffatta formazione deve aver luogo durante l'orarlo di lavoro.
26 Salvo che sia consentito da disposizioni di legge o del contratti collettivi, I giovani di età
Inferiore ai 18 anni non possono lavorare più di 40 ore alla settimana e II lavoro notturno é vietato.
TERZA ETA*
27 Ogni persona pensionata o prepenslonata deve poter beneficiare di risorse che le garantiscano un
tenore di vita dignitoso.
28 Ogni persona che ha raggiunto l'età del pensiona- mento, ma alla quale sia precluso, per qualunque motivo, il diritto alla pensione, oppure che non abbia altri mezzi sufficienti di sostentamento, dovrebbe beneficiare di un reddito minimo
differenziato o integrato una protezione sociale e un'assistenza sociale e sanitaria commisurata al suol bisogni specifici, nonché da un accesso quanto più ampio possibile a tale assistenza.
PERSONE HANDICAPPATE
29 Ogni persona handicappata, a prescindere
dall'origine e dalla natura dell'handicap, deve poter beneficiare di concrete misure aggiuntive Intese a favorire l'Inserimento sociale e profes- sionale.
Tali misure migliorative devono riguardare, in particolare, la formazione professionale, l'ergo-
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nom la, l'accessibilità, la mobilità, I mezzi di trasporto e l'alloggio.
TITOLO II - ATTUAZIONE DELLA CARTA
30 Al fine di garantire i diritti sociali fondamentali della presenta Carta nonché la completa attuazione del provvedimenti sociali Indispensabili per il buon funzionamento del mercato Interno, gli Stati membri si Impegnano a prendere le Iniziative appro-
priate e a mobilitare tutti I mezzi necessari, per via legislativa oppure Incoraggiando le parti
sociali a concludere contratti collettivi a
livello nazionale, regionale, settoriale o azien- dale.
31 II Consiglio europeo Invita la Commissione delle Comunità europee a proseguire, nell'ambito del
trattato, le sue attività In corso nel settore sociale e le dà mandato di presentare entro II 31 dicembre 1989 un programma d'azione nonché un
Insieme di strumenti correlativi.
32 La Commissione è altresì incaricata di approntare a scadenze regolari una relazione sull'applicazione del principi della Carta man mano che sarà attuato
Il trattato di Roma, modificato dall'Atto unico.
33 La relazione della Commissione sarà trasmessa ai Consiglio dei Ministri, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale.
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ISSN 0254-1505
COM(89) 471 def.
DOCUMENTI
IT 05
N. di catalogo : CB-CO-89-436-IT-C ISBN 92-77-53284-X
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee L-2985 Lussemburgo